Circolare n.290/2013

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Roma, 20 dicembre 2013

 

Circolare n. 290/2013

 

Oggetto: Lavoro – Contratti di inserimento – Incentivi per le assunzioni di donne – D.M. 10.4.2013 – Circolare INPS n. 166 del 5.12.2013.

 

A distanza di cinque anni il Ministero del Lavoro ha reso operativi retroattivamente gli incentivi contributivi previsti per i datori di lavoro che dal 2009 al 2012 abbiano assunto con contratto di inserimento (abrogato dal 2013 dalla legge Fornero) donne residenti in aree a basso tasso di occupazione femminile (artt. 54 e 59 D.lgvo 276/2003).

 

La scaletta degli incentivi, che consistono in riduzioni dei contributi INPS diversamente modulati a seconda della regione in cui è avvenuta l’assunzione, è la seguente:

 

 

Imprese del Centro-Nord

 

 

 

riduzione del 25%

 

Imprese operanti nelle regioni Lazio (1), Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna (2);

 

 

contribuzione in misura pari al 10% come per gli apprendisti

 

 

Datori di lavoro non imprese

(es. associazioni di categoria)

 

 

 

riduzione del 25% nel Centro-Nord e del

50% nelle regioni sopra indicate

(1)    Solo per le assunzioni effettuate nel 2009, 2010 e 2011

(2)    Solo per le assunzioni effettuate nel 2009 e 2010

 

I datori di lavoro avranno tempo fino al 16 marzo 2014 per recuperare gli sgravi non goduti secondo le modalità illustrate dall’INPS.

 

Si rammenta che la fruizione dell’agevolazione nella misura superiore al 25% è subordinata alla ricorrenza delle condizioni previste dalla normativa comunitaria (Reg. CE n. 800/2008) sugli aiuti di Stato per l’occupazione (quali ammontare del beneficio non superiore al 50% dei costi ammissibili, determinazione di un incremento netto del numero dei dipendenti e durata del contratto pari ad almeno 12 mesi); inoltre, in base alla legge n. 106/2011, per le assunzioni effettuate dal 14 maggio 2011, le agevolazioni superiori al 25% si applicano solo ai contratti stipulati con donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

 

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.236/2011, 43/2009  

Responsabile di Area

Allegati due

 

Lc/lc

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INPS

Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

 

 

 

 

Roma, 05/12/2013

 

 

Circolare n. 166

 

 

                                                                                              Destinatari omessi

 

 

 

 

OGGETTO: Contratto di inserimento lavorativo (articoli 54-59 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276). Decreto interministeriale del 10 aprile 2013, numero repertorio 304/2013, recante l’individuazione delle aree geografiche di cui all’art. 54, c. 1, lett. e) del Decreto Legislativo n. 276/2003, relativamente agli anni 2009 - 2012.

 

SOMMARIO: Individuazione delle aree geografiche di cui all’art. 54, c. 1, lett. e) del Decreto Legislativo. n. 276/2003, relativamente agli anni 2009 – 2012. Benefici contributivi per i contratti di assunzione stipulati in tale quadriennio: disposizioni normative e operative.

 

Sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato(1) - in attuazione della previsione ex art. 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69 in materia di pubblicità legale - il decreto interministeriale 10 aprile 2013 (allegato 3).

 

Il provvedimento ministeriale individua le aree geografiche di cui all’art. 54, c. 1, lett. e) del Decreto Legislativo. n. 276/2003, consentendo di dare concreta applicazione, per quanto di diretta competenza dell’Istituto, alle agevolazioni contributive previste dalla legge, in riferimento alle assunzioni operate, nel periodo complessivo 1 gennaio 2009 - 31 dicembre 2012, con le donne ivi indicate.

 

Si ricorda peraltro, al riguardo, che gli articoli 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono stati espressamente abrogati dall’art. 1, c. 14, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la quale ha però fatto salva - al successivo comma 15 del medesimo art. 1 - l’applicazione delle disposizioni sopra indicate (tra le quali, evidentemente, quella che prevedeva i benefici contributivi) nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31/12/2012.

 

Con la presente circolare si illustrano i contenuti del citato decreto e si forniscono, altresì, le conseguenti indicazioni operative per le aziende.

 

Si evidenzia, inoltre, che le strutture territoriali dovranno tener conto di quanto di seguito illustrato per ogni eventuale accertamento futuro e per tutte le ipotesi di contenzioso amministrativo e giudiziario non ancora definito alla data di emanazione della presente circolare, ivi compresi i crediti eventualmente iscritti a ruolo.

 

1. Quadro legislativo di riferimento.

Appare utile una breve illustrazione di alcune recenti disposizioni di legge, peraltro indicate nel preambolo del decreto interministeriale 10 aprile 2013, che avevano già apportato modifiche alle norme vigenti.

In primo luogo, va evidenziato che l’art. 8, c. 1, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha introdotto - a decorrere dal 14 maggio 2011 - modifiche alla disciplina del contratto di inserimento, allo scopo primario di renderla perfettamente conforme agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato(2).

Le innovazioni apportate dal testo di legge (allegato 2) riguardano, in pratica, due aspetti:

- la ridefinizione della categoria delle donne contemplata dall’art. 54, c. 1, lett. e);

- la sostituzione - all’art. 59, c. 3 - del riferimento al Regolamento (CE) n. 2204/2002 con quello al Regolamento (CE) n. 800/2008 attualmente vigente.

La previsione legislativa, come modificata, menziona, alla lett. e) sopra citata, tra i soggetti con cui è possibile stipulare il contratto di inserimento le “donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti …”.

 

Fermo restando il criterio della residenza come fissato nell’articolo sopra citato, la novità legislativa consiste nel richiedere l’ulteriore condizione soggettiva consistente nell’essere prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

 

 

 

 

Tale formulazione, peraltro di diretta derivazione comunitaria, è stata di recente illustrata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – pur in riferimento ad altre disposizioni di legge - con il D.M. 20 marzo 2013(3) e, ben più diffusamente, con la circolare n. 34 del 25 luglio 2013.

 

Secondo gli orientamenti ministeriali, la locuzione utilizzata si riferisce a quei lavoratori svantaggiati che “negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”.

 

Ciò sta a significare che la nozione di impiego regolarmente retribuito viene riferita non tanto alla condizione di regolarità contributiva del rapporto di lavoro, quanto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo): i rapporti di lavoro subordinato di durata inferiore a 6 mesi sono pertanto considerati non “regolarmente retribuiti” e quindi non devono essere presi in considerazione ai fini della verifica del requisito; analogamente è da dirsi per le attività di lavoro autonomo la cui remunerazione, su base annuale, è inferiore ai limiti esenti da imposizione (che, per il diverso importo delle detrazioni, è di 4.800 euro in caso di lavoro autonomo propriamente detto, e di 8.000 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e le altre prestazioni di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 917/1986.

 

Di conseguenza, ai fini della presenza del requisito, occorrerà considerare il periodo di sei mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo la lavoratrice considerata non abbia svolto una attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno sei mesi ovvero una attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR) la cui remunerazione annua sia superiore a 8.000 euro o ancora una attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro.

 

Importante precisazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è, infine, che l’accertamento del requisito prescinde dall’eventuale stato di disoccupazione disciplinato dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, nel senso quindi che la condizione di “priva di impiego regolarmente retribuito” non richiede la previa registrazione della donna presso il centro per l’impiego(4).

 

A partire dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento (14 maggio 2011), la stipula del contratto di inserimento e le conseguenti agevolazioni risultano, quindi, legittime esclusivamente in relazione alle donne in possesso del requisito sopra illustrato, sempre purché residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze …, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile.

 

In seguito, l’art. 22, c. 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183 ha demandato esplicitamente a un decreto ministeriale l’individuazione delle aree geografiche di cui all’art. 54, c. 1, lett. e) del Decreto Legislativo. n. 276/2003 - peraltro sostituito da una nuova formulazione - per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.

 

2. Benefici di cui all’art. 59, c. 3, del D. Lgs. 276/2003 (artt. 1 e 2 del D.M. 10 aprile 2013).

Ricordato che gli incentivi economici a supporto del contratto di inserimento sono quelli previsti dalla disciplina in materia di contratto di formazione e lavoro, ai sensi del sopra indicato decreto interministeriale i benefici contributivi in misura superiore a quella del 25% (allegato 3) possono trovare applicazione solamente nelle aree che, anno per anno, sono state individuate - attraverso i dati ISTAT sulla rilevazione delle forze di lavoro media 2008, 2009, 2010 e 2011 - come aventi un tasso di occupazione femminile inferiore almeno di venti punti percentuali di quello maschile o un tasso di disoccupazione femminile superiore di dieci punti percentuali rispetto a quello maschile.

 

Si evidenzia, inoltre, che il riferimento normativo alla residenza della lavoratrice deve essere integrato con quello relativo allo svolgimento dell’attività lavorativa, nel senso che, ai fini della fruizione degli incentivi in misura superiore al 25 per cento, è necessario che le prestazioni lavorative si svolgano all’interno dei territori individuati dall’art. 1 del decreto sopra citato.

 

Le aree individuate come aventi i requisiti per l’applicazione delle misure superiori al 25 per cento sono le seguenti:

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno

Regioni

2009

Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna

2010

Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna

2011

Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia

2012

Veneto, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia

 

Ciò che rileva, chiaramente, ai fini dell’ammissibilità o meno alle agevolazioni in misura superiore al 25% è la data dell’assunzione operata con contratto di inserimento lavorativo.

 

Inoltre - in virtù di quanto disposto dall’art. 59, c. 3, del D. Lgs. n. 276/2003 nel testo modificato - la fruizione delle agevolazioni contributive nella misura superiore al 25% è subordinata alle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 800/2008, in minima parte diverse da quelle previste dall’art. 5 del previgente Regolamento n. 2204/2002 ed illustrate al punto 3 della circolare n. 74 del 19 maggio 2006.

 

Dette condizioni - rilevanti dalla data del 14 maggio 2011 (entrata in vigore del D.L. 70/2011) - sono:

- intensità lorda dell’aiuto: l’ammontare del beneficio, con riferimento al singolo rapporto di lavoro, non deve superare il 50 per cento (elevato al 75 per cento nel caso di assunzione di soggetti disabili) dei costi ammissibili, i quali corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione;

- incremento netto del numero dei dipendenti: l’assunzione con contratto di inserimento o reinserimento deve determinare un incremento netto del numero dei dipendenti dello stabilimento interessato ovvero, quando l’assunzione non rappresenta un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato, il posto o i posti occupati devono essersi resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti d’età, di riduzione volontaria dell’orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale(5);

- durata minima del contratto:il contratto deve avere una durata, fissata nel contratto al momento della stipula, pari ad almeno 12 mesi. Come già precisato dal Ministero del Lavoro, l'agevolazione non è esclusa nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto prima del termine di 12 mesi per giusta causa.

 

3. Convalida dei contratti di inserimento e agevolazioni contributive nella misura del 25% (art. 3 D.M. 10 aprile 2013).

La disposizione finale contenuta all’art. 3 del D.M. in esame chiarisce che restano fermi gli effetti dei contratti di inserimento stipulati negli anni dal 2009 al 2012 con riferimento alle aree individuabili ai sensi dell’art. 54, c. 1, lett. e) del D. Lgs. 276/2003 nella formulazione di tempo in tempo vigente.

 

Sono quindi validi i contratti di inserimento stipulati su tutto il territorio nazionale con donne, dovendosi tuttavia ribadire che – per le assunzioni operate a decorrere dal 14 maggio 2011 – è necessario il requisito ulteriore dell’essere prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, illustrato al precedente paragrafo 1.

 

Per consolidato orientamento ministeriale, considerando che la misura del 25%, prevista in via generalizzata per l’agevolazione, non può essere considerata aiuto di Stato ai sensi della normativa comunitaria, la stessa trova sempre applicazione su tutto il territorio nazionale.

 

L’accesso agli incentivi economici di cui all’art. 59, comma 3, del decreto legislativo n. 276/2003, vale a dire a benefici in misura superiore al 25 per cento, è invece ammesso solamente nelle Regioni indicate all’art. 1 del decreto interministeriale 10 aprile 2013 ed elencate al precedente paragrafo 2.

 

4. Adempimenti a cura del datore di lavoro.

Per quanto riguarda la sussistenza della condizione soggettiva introdotta - a decorrere dal 14 maggio 2011 - all’art. 54, c. 1, lett. e) del decreto legislativo n. 276/2003, vale a dire lo status di donna priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi,potrà considerarsi utile per il datore di lavoro - ai fini dell’ammissione ai benefici contributivi - acquisire una dichiarazione di responsabilità da parte della lavoratrice, attestante il possesso dei requisiti di legge; resta ferma la possibilità per l’Istituto di verificare, a campione e nell’ambito delle proprie ordinarie attività amministrative e ispettive, l’effettiva sussistenza di tale requisito.

 

5. Modalità operative.

Si forniscono di seguito le modalità operative per la generalità dei datori di lavoro che si avvalgono del sistema UniEmens, ad esclusione di quelli operanti nel settore dello spettacolo e dello sport professionistico (ex Enpals). Per questi ultimi, si fa riserva di successive indicazioni.

 

Si fa presente che, per i rapporti ancora in essere, i datori di lavoro, dalla denuncia riferita al periodo di paga “dicembre 2013” e fino alla scadenza del contratto di inserimento, continueranno ad utilizzare i codici Tipo contribuzione già in uso in relazione alla riduzione spettante(6), tenuto conto delle caratteristiche dell’azienda, della sua dislocazione geografica e conformemente a quanto disposto dal D.M. 10 aprile 2013 e illustrato nella presente circolare. Per i periodi antecedenti al periodo di paga dicembre 2013, i datori di lavoro procederanno al recupero o alla restituzione dell’agevolazione come illustrato nei punti successivi.

 

5.1. Aziende che hanno fruito ovvero stanno fruendo degli incentivi economici nella misura corretta, conformemente a quanto disposto dal D.M. 10 aprile 2013.

I datori di lavoro che – con riferimento alla caratteristica dell’azienda e alla sua dislocazione geografica - hanno fruito nei periodi interessati dal DM 10 aprile 2013, ovvero stanno ancora fruendo, degli incentivi economici nella misura corretta, non devono effettuare alcun adempimento .

 

5.2. Aziende che non hanno fruito di alcuna misura di agevolazione e aziende che hanno fruito dell’agevolazione in misura inferiore a quella spettante.

Coloro che, a seguito di assunzioni intervenute nel corso degli anni 2009-2012 di lavoratrici ex art. 54, c. 1, lettera e) del D.lgs n. 276/2003 non avessero finora - nelle more della pubblicazione del decreto ministeriale in trattazione - operato alcuna riduzione contributiva oppure fruito dell’incentivo in misura inferiore a quella spettante in base alle indicazioni contenute nella presente circolare, potranno recuperare l’agevolazione e o il differenziale valorizzando, all’interno dell’elemento <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreACredito>, il codice “L997” avente il significato di “recupero agevolazione contratti di inserimento” e nell’elemento <ImportoACredito> il relativo importo.

 

I dati relativi al recupero – esposti nell’Uniemens – saranno riportati nel DM2013 Virtuale ricostruito dalla procedura con il corrispondente codice a credito “L997”.

 

Per i lavoratori non più in forza, i datori di lavoro, per il recupero delle agevolazioni o del differenziale, dovranno presentare un flusso individuale valorizzando, come per i lavoratori in forza, all’interno dell’elemento <AltreACredito>, il codice “L997” e nell’elemento <ImportoACredito> il relativo importo. Per tali lavoratori, naturalmente, non essendo più in forza, non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero. Sarà invece valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice di nuova istituzione “NFOR” che contraddistingue appunto i lavoratori non più in carico all’azienda.

 

5.3. Regolarizzazioni per le aziende che hanno fruito delle agevolazioni in misura superiore a quella spettante.

Le aziende che, in forza delle previsioni contenute nel DM 10 aprile 2013 come sopra illustrate, abbiano fruito di agevolazioni contributive in misura superiore a quella spettante, dovranno regolarizzare la propria posizione valorizzando all’interno dell’elemento <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito> il codice “M109 ” avente il significato di “restituzione agevolazione contratti di inserimento” e nell’elemento <ImportoADebito> il relativo importo da restituire.

 

I dati relativi alla restituzione delle agevolazioni – esposti nell’Uniemens – saranno riportati nel DM2013 Virtuale ricostruito dalla procedura con il corrispondente codice a debito “M109”.

 

Per i lavoratori non più in forza i datori di lavoro per la restituzione delle agevolazioni indebitamente fruite in misura superiore a quella spettante, dovranno presentare un flusso individuale valorizzando come per i lavoratori in forza, all’interno dell’elemento

<AltreADebito> il codice “M109” e nell’elemento <ImportoADebito> il relativo importo da restituire. Per tali lavoratori, naturalmente, non essendo più in forza, non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero. Sarà invece valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice di nuova istituzione “NFOR” che contraddistingue appunto i lavoratori non più in carico all’azienda.

 

5.4. Aziende cessate.

Le aziende che hanno sospeso/cessato l’attività, ai fini della restituzione o recupero delle agevolazioni, procederanno alle operazioni di regolarizzazione come segue:

*       per sospensioni o cessazioni attività intervenute prima della entrata in vigore della procedura Uniemens (Gennaio 2010), le aziende interessate dovranno inviare modelli DM10 Vig. utilizzando il codice “M109” per la restituzione delle agevolazioni e “L109” per il recupero delle stesse;

 

*       per sospensioni o cessazioni attività intervenute successivamente a Gennaio 2010, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig) inviando flussi individuali regolarizzativi sull’ultimo mese di attività con le stesse modalità indicate ai punti precedenti.

 

5.5 Termini per le operazioni di sistemazione.

Le sopra descritte operazioni dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della presente circolare(6), senza l’aggravio di oneri accessori.

 

6. Contenzioso amministrativo.

Per quanto riguarda il contenzioso amministrativo pendente in materia, come già accennato, le Sedi competenti avranno cura di definirlo in via di autotutela secondo le indicazioni fornite con la presente circolare; a tal fine, saranno rinviati alle strutture periferiche, per il tramite delle Direzioni regionali, anche i ricorsi attualmente in carico alla Direzione centrale Entrate

 

Il Direttore Generale

 

Nori

 

 

(1) Data di inizio pubblicazione 8 luglio 2013 – data fine pubblicazione 31 dicembre 2013.

(2) Il decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 di pari data, la legge di conversione n. 106 del 12 luglio 2011 è nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dello stesso giorno.

(3) Il D.M. 20 marzo 2013 è stato pubblicato in G.U. n. 153 del 2 luglio 2013.

(4) V. sul punto il messaggio INPS n. 1212/2013.

(5) V, al riguardo, il par. 3.3.1 e l’allegato 3 della circolare INPS n. 111/2013.

(6) V Appendice B Allegato tecnico UniEmens.

(7) Cfr. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26.3.1993, approvata con D.M. 7.10.1993.

 

 

 

 

Allegato N. 1

 

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

(Testo storico, aggiornato con le modifiche introdotte con l’art. 8, c. 1, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, e con l’art. 22, c. 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183)

 

omissis

 

Capo II - Contratto di inserimento

 

Art. 54. - Definizione e campo di applicazione

1. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:

a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;

b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;

c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;

d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;

e) donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile. Le aree di cui al precedente periodo nonché quelle con riferimento alle quali trovano applicazione gli incentivi economici di cui all'articolo 59, comma 3, nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento all'anno successivo;

f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

2. I contratti di inserimento possono essere stipulati da:

a) enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;

b) gruppi di imprese;

c) associazioni professionali, socio-culturali, sportive;

d) fondazioni;

e) enti di ricerca, pubblici e privati;

f) organizzazioni e associazioni di categoria.

3. Per poter assumere mediante contratti di inserimento i soggetti di cui al comma 2 devono avere mantenuto in servizio almeno il sessanta per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

4. La disposizione di cui al comma 3 non trova applicazione quando, nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento.

5. Restano in ogni caso applicabili, se più favorevoli, le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di contratto di reinserimento dei lavoratori disoccupati.

 

 

 

 

 

 

 

Allegato N. 2

 

Nella tabella che segue sono esposte le agevolazioni contributive che si riferiscono alla specifica categoria delle donne, di cui all’art. 54, c. 1, lett. e), del D. Lgs. 276/2003.

Si fa presente che, ai fini delle misura dell’incentivo spettante, l’indicazione si basa sulla disciplina agevolativa prevista dalla legge in favore dei CFL e tiene conto dell’individuazione delle aree operata dal decreto interministeriale 10 aprile 2013.

 

 

Natura del datore di lavoro

Ubicazione territoriale

Misura dell’agevolazione

 

 

 

Datori di lavoro non aventi natura di impresa

Centro – Nord

(compreso il Veneto)

25% contribuzione a carico DL.

Lazio (1), Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna (2)

50% contribuzione a carico D.L. (3)

 

 

 

Imprese

Centro – Nord

(compreso il Veneto)

25% contribuzione a carico D.L.

Lazio (1), Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna (2)

contribuzione a carico D.L in misura pari al 10%, come previsto per gli apprendisti (3)

 

 

 

Imprese del settore Commerciale e Turistico con meno di 15 dipendenti

Veneto

40% contribuzione a carico D.L. (3)

Lazio (1), Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna (2)

contribuzione a carico D.L in misura pari al 10%, come previsto per gli apprendisti (3)

 

Imprese artigiane

Veneto, Lazio (1), Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna (2)

contribuzione a carico D.L. in misura pari al 10%, come previsto per gli apprendisti (3)

 

 

(1) Solo per assunzioni intervenute negli anni 2009, 2010 e 2011 e solo nella zone espressamente indicate dall’art. 1 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218) e, cioè Latina, Frosinone , Rieti ex circondario di Cittaducale e comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina.

(2) Solo per assunzioni intervenute negli anni 2009 e 2010.

(3) Si ricorda che la fruizione di misure agevolative superiori al 25% è subordinata all’integrale rispetto delle condizioni oggettive previste dal Regolamento (CE) n. 800/2008 e illustrate al punto 2 della circolare. In caso contrario, sarà possibile accedere alla sola riduzione contributiva generalizzata del 25%.

 

 

 

ALLEGATO 3 OMISSIS