|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e
della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 23 dicembre
2013
Circolare n. 295/2013
Oggetto: Previdenza – Bonus ASPI – Istruzioni
operative - Circolare INPS n. 175 del 18.12.2013.
Come
è noto, in base al cosiddetto pacchetto
lavoro (legge n. 99/2013), ai datori di lavoro che assumono a tempo pieno e
indeterminato lavoratori che fruiscono dell’ASPI
(l’Assicurazione sociale per l’impiego introdotta dalla riforma Fornero) è riconosciuto un
contributo mensile pari al 50% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata
corrisposta al lavoratore. Al fine di evitare pratiche elusive il bonus non è
riconosciuto per i lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti da un’azienda
che presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli
dell’azienda che assume o che risulti con quest’ultima in rapporto di
collegamento o di controllo.
L’INPS ha chiarito gli aspetti principali della disciplina
in esame e ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione
dell’agevolazione. In particolare è stato precisato che:
· possono accedere al bonus
ASPI anche le aziende che trasformino in rapporto a tempo pieno e indeterminato
un rapporto a termine instaurato con un lavoratore già titolare dell’indennità
ASPI;
· l’accesso al
beneficio è subordinato alla disciplina comunitaria sugli aiuti de minimis (Reg. CE n. 1998/2006) che, come
è noto, fissa in 200.000 euro (100.000 euro per il settore trasporti) il tetto massimo
di aiuti erogabili a favore della medesima impresa nell’arco di un triennio; al
fine del riconoscimento dello sgravio l’impresa deve pertanto presentare in via
telematica all’INPS (www.inps.it) apposita
dichiarazione sugli aiuti de minimis
nella quale si attesta che nell’anno di assunzione a tempo indeterminato e nei
due anni precedenti non sono stati percepiti aiuti eccedenti i predetti limiti;
la dichiarazione deve contenere altresì la quantificazione degli incentivi de minimis già fruiti dall’impresa
nell’ultimo triennio;
· la concessione del
beneficio è altresì subordinata al
rispetto delle condizioni in materia di agevolazioni stabilite dalla legge
92/2012 (ad esempio l’impresa non deve avere in atto sospensioni dal lavoro
connesse a crisi o riorganizzazioni aziendali) nonché alle disposizioni di cui alla
legge 296/2006 (regolarità contributiva, osservanza delle disposizioni a tutela
della sicurezza dei lavoratori e applicazione dei contratti collettivi);
· per accedere al
beneficio le aziende devono trasmettere, tramite il cosiddetto “Cassetto previdenziale aziende – Contatti” riportato
sul sito dell’INPS, una specifica dichiarazione di responsabilità secondo il modulo
messo a disposizione dallo stesso Istituto.
Fabio |
Per riferimenti
confronta circ.ri conf.li nn.210/2013 e 190/2013
|
Responsabile di
Area |
Allegato uno |
|
Lc/lc |
© CONFETRA – La riproduzione
totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti
alla Confetra. |
INPS
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Roma, 18/12/2013
Circolare n. 175
Destinatari
omessi
OGGETTO: DL 28 giugno 2013, n. 76. Incentivo
per favorire la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e
beneficiari dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI). Istruzioni contabili.
Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO: Disposizioni
operative per l’accesso e la fruizione del beneficio previsto dall’articolo 7,
c. 5, lettera b) del DL n. 76/2013 in favore dei datori di lavoro che assumono,
con contratto a tempo pieno e indeterminato, lavoratori in godimento
dell’indennità ASpI.
Premessa.
Sulla Gazzetta Ufficiale n.150 del 28-6-2013 è stato
pubblicato il DL 28 giugno 2013, n. 76, recante “Primi interventi urgenti per la promozione
dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in
materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie
urgenti”. Il decreto è stato successivamente convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99[1].
Il provvedimento – entrato in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione – è finalizzato prevalentemente a rilanciare
l’occupazione attraverso la previsione di incentivi per l’assunzione di giovani
nonché di interventi in favore della ricollocazione lavorativa di soggetti
privi di occupazione, percettori dell’indennità ASpI.
Con la presente circolare si illustrano gli aspetti
generali di tale ultima disposizione e si forniscono, altresì, istruzioni per
consentire alle aziende di accedere alla nuova misura incentivante introdotta
dal DL n. 76/2013.
1) Contenuto della norma.
Il nuovo incentivo viene introdotto nel nostro
ordinamento attraverso una modifica che l’articolo 7, c. 5, lettera b) del DL
76/2013, reca alla legge n. 92/2012.
Dopo l’articolo 2, comma 10, viene, infatti, inserito
il comma 10bis, che così recita: “Al
datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e
indeterminato lavoratori che fruiscono dell’Assicurazione sociale per l’impiego
(ASpI) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione
corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento
dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il
diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con
riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi
precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che,
al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima
in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto
la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non
ricorrono le menzionate condizioni ostative.
2) Destinatari.
Il beneficio è riferito alle assunzioni a tempo pieno e indeterminato
di soggetti in godimento dell’indennità ASpI. In considerazione della “ratio legis”, la nuova
misura potrà riferirsi anche a lavoratori che siano destinatari dell’Assicurazione
sociale per l’impiego, e cioè a soggetti che - avendo inoltrato istanza di
concessione - abbiano titolo alla prestazione ma non l’abbiano ancora
percepita.
Considerato - inoltre –che la norma è chiaramente finalizzata
alla creazione di stabile occupazione per i soggetti (percettori/destinatari
ASpI) che ne sono sprovvisti, si potrà accedere all’incentivo anche in caso di
trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine già
instaurato con un lavoratore, titolare di indennità ASpI, cui, in forza della
previsione contenuta all’articolo 2, c. 15 della legge n. 92/2012[2], sia stata sospesa la corresponsione
della prestazione in conseguenza della sua occupazione a tempo determinato.
3) Beneficiari.
Possono accedere alla nuova misura incentivante tutti i
datori di lavoro, comprese le Cooperative che instaurano con soci lavoratori un
rapporto di lavoro in forma subordinata ex art. 1, co. 3, legge n. 142/2001 e
successive modificazioni, nonché le imprese di somministrazione di lavoro con
riferimento ai lavoratori assunti a scopo di somministrazione.
4) Oggetto del beneficio.
L’incentivo è pari al 50% dell'importo dell'indennità residua
ASpI cui il lavoratore avrebbe avuto titolo se non fosse stato assunto.
L’importo viene corrisposto sotto forma di contributo
mensile e spetta solamente per i periodi di effettiva erogazione della
retribuzione al lavoratore.
Qualora questi sia stato retribuito per tutto il mese,
il contributo compete in misura intera; in presenza di giornate non retribuite
(per eventi quali, ad es., astensione dal lavoro per sciopero, malattia,
maternità, ecc.), invece, l'importo mensile dovrà essere diviso per i giorni di
calendario del mese da considerare e il quoziente così ottenuto, moltiplicato
per il numero di giornate non retribuite, dovrà essere detratto dal contributo
riferito allo stesso mese. Sono considerate retribuite anche le giornate in cui
si è in presenza di emolumenti ridotti.
Si precisa, altresì, che la somma a credito
dell'azienda non potrà comunque essere superiore all'importo della retribuzione
erogata al lavoratore interessato nel corrispondente mese dell'anno,
comprendendovi anche le eventuali competenze ultramensili calcolate pro quota.
Il beneficio introdotto dalla disposizione in argomento
non può comunque superare la durata dell'indennità ASpI che sarebbe ancora
spettata al lavoratore che viene assunto, durata da determinarsi con riferimento
alla decorrenza iniziale dell'indennità stessa, detraendo i periodi di cui
l'interessato ha già usufruito all'atto dell'assunzione e considerando il
decalage stabilito dall’articolo 2, c. 9 della legge n. 92/2012[3]. Va tenuto, inoltre, presente che - in
applicazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 40, lettera c), della citata
legge n. 92/2012 - il diritto dell'azienda a percepire il contributo cessa in
ogni caso dalla data in cui il lavoratore raggiunge i requisiti per il
pensionamento di vecchiaia o anticipato.
Riguardo alla durata
dell’indennità ASpI[4], i cui termini sono
riepilogati nell’allegato n.1, si richiamano le indicazioni fornite al punto
2.5 della circolare 18 dicembre 2012, n. 142.
5) Cumulo con altri incentivi.
Ricorrendone i presupposti, l’incentivo, è cumulabile
con le agevolazioni contributive
eventualmente spettanti in forza della normativa vigente[5].
La cumulabilità, invece, non si estende ad
altre tipologie di aiuti di tipo finanziario[6].
Come anticipato, alla nuova misura introdotta dal DL
76/2013 possono accedere anche le Cooperative che instaurano con soci
lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata ex art. 1, co. 3, legge
n. 142/2001 e successive modificazioni.
Al riguardo si precisa che laddove il lavoratore che si
associ in Cooperativa si sia avvalso della facoltà, ex articolo 2, c. 19 della
legge n. 92/2012 [7], di richiedere la
corresponsione anticipata dell'indennità, l’esercizio di detta opzione esclude
la Cooperativa dalla possibilità di ricorrere all’incentivo di cui all’articolo
7, c. 5, lettera b) del DL 76/2013.
Se, invece, il lavoratore aderisce alla Cooperativa
senza richiedere l’anticipazione, la Cooperativa medesima potrà fruire del
beneficio in trattazione.
6) Condizioni di accesso al beneficio.
L’incentivo introdotto dall’articolo 7, c, 5, lettera
b) del DL 76/2013, deve rispettare la disciplina comunitaria in materia di
aiuti all’occupazione. Conseguentemente, secondo gli orientamenti espressi dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la concessione del beneficio è
subordinata alla disciplina comunitaria degli aiuti "de minimis", di cui
al Regolamento CE n. 1998/2006, ovvero degli ulteriori regolamenti comunitari
di settore in materia[8].
Riguardo ai limiti all’applicazione dell’incentivo e
alla disciplina degli aiuti “de
minimis”, si richiamano le indicazioni contenute – da ultimo - al
punto 8.1 della circolare n. 128/2012 e al punto 3 del messaggio n. 20123/2012.
Ove ricorrano le condizione per l’applicazione dei
suindicati regolamenti “de minimis”, le imprese dovranno trasmettere all’Inps
apposita dichiarazione sugli aiuti “de
minimis”, ai sensi e per gli effetti della previsione contenuta nel
DPR n.445/2000 (allegato n. 2).
Tale dichiarazione dovrà attestare che, nell’anno di
assunzione a tempo pieno e indeterminato, e nei due esercizi finanziari precedenti,
non siano percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti
complessivi degli aiuti "de
minimis". La predetta dichiarazione dovrà inoltre contenere la
quantificazione degli incentivi “de
minimis” già fruiti nel triennio alla data della richiesta.
L'importo totale dell’agevolazione non deve superare i
diversi limiti massimi, previsti in relazione ai differenti ambiti di
applicazione, su un periodo di tre anni.
Il triennio è mobile, nel senso che, in caso di
assunzioni successive a quelle per cui è stata trasmessa la dichiarazione e si
è goduto dell’agevolazione, l'importo dell’incentivo ulteriormente fruibile
deve essere ricalcolato e deve essere individuato di volta in volta
considerando tutti gli aiuti concessi nel periodo, con la conseguente
trasmissione di una nuova dichiarazione “de
minimis”.
Per la corretta fruizione dell’agevolazione, occorre:
- determinare il triennio di riferimento rispetto alla
data di assunzione del lavoratore agevolato;
- calcolare il limite sommando tutti gli importi di
aiuti “de minimis”,
di qualsiasi tipologia, ottenuti dal soggetto nel triennio individuato, inclusa
l’agevolazione da attribuire.
Nelle ipotesi di
somministrazione, i limiti sull’utilizzo degli aiuti “de minimis” si intendono
riferiti al soggetto utilizzatore, cui spetta, quindi, l’onere della
dichiarazione.
I principi appena enunciati
trovano applicazione anche in caso di accesso all’incentivo in relazione alla
trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un precedente rapporto a termine
già instaurato con un soggetto titolare di indennità ASpI (cfr. precedente
punto 2).
In tale circostanza, ai fini del rispetto dei limiti
complessivi degli aiuti "de
minimis" nel triennio di riferimento, si terrà conto della
data di trasformazione del rapporto.
Va, infine, ricordato che il beneficio in trattazione
soggiace al rispetto dei principi generali in materia di agevolazioni stabiliti
dalla legge n. 92/2012[9] nonché alle condizioni
di cui all’articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006.
6.1) Termine di trasmissione della dichiarazione “de minimis”.
Riguardo alla dichiarazione “de minimis”, si
rappresenta la necessità che la sua trasmissione da parte delle aziende interessate
debba avvenire nel più breve tempo possibile dall’assunzione/trasformazione del
lavoratore. Si evidenzia, infatti, che l’inserimento del codice di
autorizzazione sulla posizione aziendale avverrà solo in seguito
all’acquisizione della suddetta dichiarazione e decorrerà dalla data (mese) in
cui è intervenuta l’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato del
soggetto destinatario/fruitore dell’indennità ASpI, evento che realizza la
condizione per beneficiare dell’incentivo introdotto dall’articolo 7, c. 5,
lettera b) del DL 76/2013.
7) Indicazioni operative. Adempimenti dei datori di
lavoro e delle Sedi.
Per accedere al contributo introdotto dall'art.7, c. 5,
lettera b) del DL 76/2013, i datori di lavoro trasmetteranno alla Sede presso
la quale assolvono i propri obblighi contributivi specifica dichiarazione di
responsabilità secondo il form allegato (allegato n. 3).
A tal fine, si avvarranno della funzionalità “contatti”
del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo “oggetto” la denominazione
“L.92/2012 art. 2, c. 10bis (assunzione di beneficiari di ASpI)”.
La Sede cui è stata inoltrata la
richiesta provvederà alla definizione della stessa, accertando i dati utili per
determinare diritto e durata del contributo in questione.
A tal fine, laddove in ragione
della residenza del lavoratore che ne ha fatto domanda, la gestione
dell’indennità ASpI sia di competenza di altra Sede, la Sede ricevente
l’istanza aziendale provvederà -via mail - a richiedere a quest’ultima i dati
utili per la quantificazione del contributo a favore del datore di lavoro che
ha proceduto all’assunzione ovvero alla trasformazione, a tempo pieno e
indeterminato, di un precedente rapporto a termine.
Le Strutture coinvolte, attivando al loro interno e tra
di loro le più ampie sinergie organizzative, garantiranno la massima
tempestività nell’espletamento delle operazioni sopra descritte.
L’avvenuta ammissione al beneficio sarà resa nota
attraverso comunicazione da inoltrare all’azienda secondo i consueti canali e
all’intermediario autorizzato, utilizzando la funzionalità “contatti” del
cassetto previdenziale aziende.
Alla comunicazione dovrà essere allegato un prospetto
con il piano di fruizione della misura mensile massima dell’incentivo.
La Sede che autorizza l’azienda al beneficio ex art. 7,
c. 5, lettera b) del DL 76/2013 provvederà, altresì, ad attribuire alla
posizione contributiva interessata il codice autorizzazione “8D” avente il
significato di “azienda
destinataria del contributo previsto dall’art. 2, c. 10bis L. 92/12 per
l’assunzione di lavoratori beneficiari di ASpI”.
8) Datori di lavoro
che operano con il sistema UniEmens - Modalità di compilazione del flusso.
Per esporre nel flusso UniEmens le quote mensili
dell’incentivo da porre a conguaglio, i datori di lavoro autorizzati,
valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>
<DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i
seguenti elementi:
- nell’elemento <TipoIncentivo>
dovrà essere inserito il valore “ASpI”
avente il significato di “incentivo per assunzione lavoratori beneficiari di
ASpI”;
- nell’elemento <CodEnteFinanziatore>
dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo>
dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell’elemento <ImportoArrIncentivo>
sarà indicato l’eventuale importo del beneficio spettante per
periodi pregressi.
I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi
riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle
procedure come segue:
- con il codice “L434”
avente il significato di “conguaglio incentivo per assunzione lavoratori
beneficiari di ASpI”;
- con il codice “L435”
avente il significato di “arretrati conguaglio incentivo per assunzione
lavoratori beneficiari di ASpI”.
Nelle ipotesi in cui i datori di lavoro si trovino
nelle condizioni di dover restituire importi non spettanti, opereranno come
segue:
- valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>,
<DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti
elementi:
· nell’
elemento <CausaleADebito>
inseriranno il codice causale “M303”
avente il significato di “Restituzione incentivo per assunzione lavoratori
beneficiari di ASpI”;
· nell’elemento <ImportoADebito>,
indicheranno l’importo da restituire.
9) Istruzioni contabili.
Ai fini della rilevazione contabile dell’incentivo ai
datori di lavoro che favoriscono la ricollocazione lavorativa di soggetti privi
di occupazione e beneficiari dell’indennità ASpI, ai sensi dell’art. 7, comma
5, lettera b), del decreto legge n. 76/2013, evidenziato nel modello DM2013
“VIRTUALE” con i codici sopra esposti “L434” e “L435”, essendo l’onere posto a
carico dello Stato, si istituisce il seguente conto nell’ambito della Gestione
degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali,
evidenza contabile GAW – Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre
agevolazioni contributive:
GAW32141 – Incentivo ai datori di lavoro che assumono,
con contratto a tempo pieno e indeterminato, lavoratori beneficiari
dell’indennità ASpI, ai sensi dell’art. 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno
2012, n. 92, introdotto dall’art. 7, comma 5, lettera b), del decreto legge 28
giugno 2013, n. 76.
L’imputazione contabile del recupero degli importi
restituiti dai datori di lavoro a tale titolo, poiché indebitamente
conguagliati e valorizzati con codice “M303”, andrà effettuata dalla procedura
al nuovo conto della gestione contabile GAW:
GAW24141 – Entrate varie - recupero dell’incentivo ai
datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo pieno e indeterminato,
lavoratori beneficiari dell’indennità ASpI, ai sensi dell’art. 2, comma 10-bis,
della legge 28 giugno 2012, n. 92, introdotto dall’art. 7, comma 5, lettera b),
del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76.
I rapporti finanziari con lo Stato sono definiti
direttamente dalla Direzione generale.
Nell’allegato n. 4 si riportano le
variazioni al piano dei conti.
Il
Direttore Generale
Nori
[1] La legge 9 agosto
2013, n. 99 è stata pubblicata sulla GU n.196 del 22-8-2013.
[2] La percezione dell’indennità ASpI è
sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui
all'articolo 9-bis, c. 2, della legge 28 novembre 1996, n.608, e successive
modificazioni, fino ad un massimo di sei mesi, in caso di nuova occupazione del
soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato (art. 2, c. 15, L.
92/2012).
[3] L’articolo 2, c. 9 della legge n.
92/2012 stabilisce che all'indennità ASpI si applica una riduzione del 15% dopo
i primi sei mesi di fruizione; una ulteriore decurtazione del 15%, inoltre, è
prevista dopo il dodicesimo mese di fruizione.
[4] Si ricorda che la durata dell’ASpI
varia in relazione al periodo transitorio (2013-2015) rispetto alla situazione
a regime (dal 2016).
[5] A titolo puramente esemplificativo vedasi
l’agevolazione di cui alla L. 223/91 per assunzione di lavoratori iscritti
nelle liste di mobilità, non titolari della relativa indennità, ovvero quella
di cui all’articolo 4, commi 8 - 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
[6] Si veda, ad esempio, il bonus lavoro ex
art. 1 del DL76/2013.
[7] L’articolo 2. c. 19 della legge 92/2012
ha previsto, in via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, che
il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità ASpI possa
richiedere la liquidazione degli importi del relativo trattamento pari al
numero di mensilità non ancora percepite, al fine di intraprendere un'attività
di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o
di micro impresa, o per associarsi in cooperativa. Limiti, condizioni e
modalità per l'attuazione di detta disposizione sono stati determinati dal DM
29 marzo 2013, pubblicato nella GU n. 133/2013.
[8] Regolamento (CE) n. 875/2007 relativo
agli aiuti "de
minimis" nel settore della pesca; Regolamento (CE) n.
1535/2007 sugli aiuti “de
minimis” nel settore della produzione dei prodotti agricoli;
Regolamento (CE) n. 360/2012 sugli aiuti “de
minimis” ad imprese che forniscono servizi di interesse economico
generale.
[9] Cfr. circolare n. 137 del 12 dicembre
2012.
Allegato N.1
Durata dell’indennità ASpI nel periodo transitorio
2013 |
2014 |
2015 |
|||
Età |
Durata |
Età |
Durata |
Età |
Durata |
> 50 anni |
8 mesi |
> 50 anni |
8 mesi |
> 50 anni |
10 mesi |
da 50 anni |
12 mesi |
da 50 a 54 |
12 mesi |
da 50 a 54 |
12 mesi |
da 55 anni |
14 mesi* |
da 55 anni |
16 mesi* |
(*) nei limiti delle settimane di contribuzione negli
ultimi due anni
Durata dell’indennità ASpI a regime da 1/1/2016
Da 2016 |
|
Età |
Durata |
lavoratori fino a 54 anni |
12 mesi (*) |
lavoratori oltre 54 anni |
18 mesi (**) |
(*) detratti i periodi di indennità eventualmente
fruiti negli ultimi 12 mesi, anche in relazione ai trattamenti brevi
(mini-ASPI)
(**) nei limiti delle settimane di contribuzione negli
ultimi 2 anni, detratti tutti i periodi di indennità eventualmente fruiti negli
ultimi 18 mesi a titolo di ASPI ovvero mini ASPI.
Allegato N.2
DICHIARAZIONE SUGLI AIUTI “DE MINIMIS” (sostitutiva dell’atto di
notorietà – art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445) |
ALLA SEDE INPS DI ______________________________________________________
Il/La Sottoscritto/a
NOME___________________
COGNOME_____________________________________
CODICE
FISCALE________________________________________________________
NATO/A IL GG/MM/AA__________________ A ________________________________
in
qualità di:
Titolare ? Legale
rappresentante
DENOMINAZIONE
AZIENDA________________________________________________
MATRICOLA
INPS________________________________________________________
CODICE FISCALE________________
________________________________________
SEDE_______________________
C.S.C._____________________________________
NUMERO
CIDA__________________________________________________________
lavoratore autonomo (artigiano, commerciante, agricolo) con
codice/matricola____________________________________________________________
committente di collaborazioni coord. e
cont./a progetto (gest. sep. L. 335/95)
DENOMINAZIONE________________________________________________________
CODICE FISCALE________________________________________________________
professionista iscritto alla gestione separata
Al fine di usufruire dell’agevolazione prevista da
(indicare esattamente la norma da cui discende il diritto a fruire
dell’agevolazione)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
PRESO ATTO
· che l’importo massimo di aiuti di stato de minimis che possono
essere concessi ad una medesima impresa in un triennio (l’esercizio finanziario
in corso e i due precedenti), senza la preventiva notifica ed autorizzazione da
parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le
condizioni di concorrenza tra le imprese, è pari a € 200.000 (€ 100.000 se
impresa attiva nel settore del trasporto su strada, € 30.000 se impresa attiva
nel settore della pesca, € 7.500 se impresa attiva nel settore della produzione
agricola, € 500.000 se impresa che fornisce servizi di interesse economico
generale);
· che le
agevolazioni di cui alla presente dichiarazione sono soggette a regime de minimis di cui al:
(barrare la casella che
interessa)
Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006
(pubblicato sulla G.U.U.E. L 379 del 28.12.2006), sugli aiuti di importanza
minore (“de minimis”)
Regolamento (CE) n. 875/2007 del 24 luglio 2007
(G.U.U.E. L 193 del 25.07.2007), relativo agli aiuti "de minimis" nel
settore della pesca
Regolamento (CE) n. 1535/2007 del 20 dicembre 2007
(G.U.U.E. L 337 del 21.12.2007), sugli aiuti d’importanza minore “de minimis” nel settore
della produzione dei prodotti agricoli
Regolamento (CE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012
(G.U.U.E. L 114 del 26.4.2012), sugli aiuti d’importanza minore “de minimis” ad imprese
che forniscono servizi di interesse economico generale, col rispetto delle
condizioni previste all’art. 2, paragrafi 6, 7 e 8, del Regolamento
· che al
fine della determinazione del limite massimo devono essere presi in
considerazione tutte le categorie di aiuti pubblici, concessi da Autorità
nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell’aiuto o
dall’obiettivo perseguito;
· che in
caso di superamento delle soglie predette l’agevolazione suindicata non potrà
essere concessa, neppure per la parte che non superi detti massimali;
· che nel
caso l’agevolazione dovesse essere dichiarata incompatibile con le norme del
trattato sul funzionamento dell’UE dalla Commissione Europea e l’impresa
dovesse risultare destinataria di aiuti di Stato per un importo superiore a
tali soglie, sarà soggetta al recupero della totalità dell’agevolazione
concessa, e non solo della parte eccedente la soglia “de minimis”;
DICHIARA
• di non versare in stato di difficoltà[1]
di non aver beneficiato nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi
finanziari precedenti di aiuti a titolo “de
minimis”;
OPPURE
di aver beneficiato nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi
finanziari precedenti di aiuti a titolo “de
minimis” per un importo complessivo di Euro
_____________________________, come specificato nella tabella seguente
ENTE EROGATORE |
NORMATIVA di RIFERIMENTO |
IMPORTO
dell’AGEVOLAZIONE |
DATA |
SI IMPEGNA
a
comunicare in forma scritta all’Inps gli aiuti in regime “de minimis”che
l’impresa dovesse ricevere successivamente.
È inoltre consapevole che le amministrazioni sono
tenute a controllare la veridicità delle autocertificazioni e delle conseguenze
civili e penali previste per chi rende attestazioni false.
Luogo e Data__________________
Firma________________________
Informativa sul trattamento dei dati personali
(art. 13 D. Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
L’Inps con sede in Roma, via Ciro il Grande,21, in
qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che
la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la
compilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei
presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai
regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia
previdenziale, fiscale, assicurativa, assistenziale e amministrativa su base
sanitaria.
Il trattamento dei dati avverrà, anche con l’utilizzo
di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell’Istituto opportunamente
incaricati ed istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità
per le quali sono raccolti; eccezionalmente potranno conoscere i suoi dati
altri soggetti, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per
conto dell’Inps e operano in qualità di Responsabili designati dall’Istituto.
I suoi dati personali potranno essere comunicati, se
strettamente necessario per la definizione della pratica, ad altri soggetti
pubblici o privati, tra cui Istituti di credito o Uffici Postali, altre
Amministrazioni, Enti o Casse di previdenza obbligatoria.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata
fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei
procedimenti che la riguardano.
L’Inps la informa, che è nelle sue facoltà esercitare
il diritto di accesso previsto dall’art. 7 del Codice, rivolgendosi
direttamente al direttore della struttura territorialmente competente
all’istruttoria della presente domanda; se si tratta di una agenzia, l’istanza
deve essere presentata al Direttore provinciale o subprovinciale, anche per il
tramite dell’agenzia stessa.
[1] Per “impresa in difficoltà” si intende
un’impresa che risponde ai requisiti di cui all’art. 1 paragrafo 7 Reg.
800/2008, in caso di PMI, oppure al punto 2.1 degli Orientamenti comunitari
sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in
difficoltà (2004/C 244/02), in caso di grande impresa
Allegato N.3
Dichiarazione di responsabilità ai sensi dell’art. 47
del decreto del Presidente della repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000
Ai fini della concessione dell’incentivo previsto
dall’articolo 7, c. 5, lettera b) del DL 28 giugno 2013, n. 76 (L. n. 99/2013)
per l’assunzione/trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un lavoratore
in godimento dell’indennità ASpI.
dichiaro che
< il datore di lavoro>
ha, in data <GiornoMeseAnno>, assunto/trasformato a tempo pieno e
indeterminato,
il seguente lavoratore:
<Codice fiscale, cognome, nome, data e luogo di
nascita>
Dichiaro inoltre che
1. non
sussiste un obbligo di assunzione del lavoratore;
2. l’assunzione/la somministrazione è avvenuta nel rispetto delle norme che riconoscono un
diritto di precedenza alla riassunzione, in favore dei lavoratori a tempo
determinato e indeterminato;
3. presso la stessa unità produttiva, alla data dell’assunzione/
somministrazione,
·
non erano in
atto sospensioni dal
lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione
aziendale;
·
erano in atto per crisi aziendale, ristrutturazione,
riorganizzazione o riconversione aziendale,
sospensioni dal lavoro riguardanti personale avente le qualifiche
di:<elenco di
categorie e qualifiche di lavoratori sospesi>
Categoria: |
Qualifica -
Mansione: |
|
|
|
mentre il lavoratore è assunto/ somministrato con la diversa
qualifica di: <categoria> <qualifica – mansioni>;
1. tra colui
che assume/ utilizza e il datore di lavoro che ha licenziato il lavoratore non
sussiste sostanziale coincidenza degli assetti proprietari, né intercorrono
rapporti di collegamento o di controllo;
1. pur
ricorrendo sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero rapporti di
collegamento o controllo tra colui che assume/ utilizza e il datore di lavoro
che ha licenziato il lavoratore, sono trascorsi più di sei mesi tra l’assunzione/ la somministrazione
e il licenziamento;
2. il
lavoratore, per cui si chiede l’incentivo fruisce dell’indennità ASpI, in
conseguenza dell’istanza trasmessa in data<GiornoMeseAnno>
3. è stata
resa alla Direzione provinciale del lavoro di … … , con dichiarazione n. … …
del … …, l’autocertificazione attestante, ai sensi dell’art. 9 del Decreto
Ministeriale 24/10/2007, l’assenza di provvedimenti, amministrativi o
giurisdizionali, definitivi per gli illeciti penali o amministrativi, commessi
dopo il 30/12/2007, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicati
nell’allegato A del citato D.M. o il decorso del periodo indicato dallo stesso
allegato per ciascun illecito.
Allego
1. copia del documento di riconoscimento di colui che rende la
dichiarazione (datore di lavoro o chi lo rappresenta)
In conseguenza di quanto dichiarato
· chiedo il riconoscimento del contributo mensile, pari al
cinquanta per cento dell’indennità ASpI che sarebbe stata eventualmente
corrisposta al lavoratore, per il periodo residuo non goduto dal lavoratore (art. 7, c. 5, lettera b) del DL 28
giugno 2013, n. 76 (L. n. XX).
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle
responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e
dalla conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articolo 75 e 76 del decreto del
Presidente della repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare
tempestivamente all'INPS qualsiasi variazione della situazione sopra descritta,
consapevole che la mancata o tardiva denuncia delle variazioni intervenute,
comporterà oltre alle responsabilità penali previste dalla legge, il recupero
delle somme che risulteranno indebitamente percepite.
<data>
<firma del datore di lavoro
o del suo rappresentante>
Se ricorre la somministrazione, apporre qui la firma
dell’utilizzatore o del suo rappresentante, come attestazione che ricorrono le
condizioni di cui ai punti selezionati.
<firma dell’utilizzatore o
del suo rappresentante>
L’Istituto osserverà le norme di cui all’articolo 3 del
D.LGS n. 196 del 30 giugno 2003, recante il codice in materia di dati
personali.
Allegato N.4
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI |
Tipo variazione |
I |
Codice conto |
GAW24141 |
Denominazione completa |
Entrate varie – recuperi e reintroiti dell’incentivo
ai datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo pieno e
indeterminato, lavoratori beneficiari dell’indennità ASpI, ai sensi dell’art.
2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92, introdotto dall’art. 7,
comma 5, lettera b), del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 |
Denominazione abbreviata |
E.V.-REC.
INCENT.BENEF.ASPI ART7 C5 LETT.B DL 76/13 |
Tipo variazione |
I |
Codice conto |
GAW32141 |
Denominazione completa |
Incentivo ai datori di lavoro che assumono, con
contratto a tempo pieno e indeterminato, lavoratori beneficiari
dell’indennità ASpI, ai sensi dell’art. 2, comma 10-bis, della legge 28
giugno 2012, n. 92, introdotto dall’art. 7, comma 5, lettera b), del decreto
legge 28 giugno 2013, n. 76 |
Denominazione abbreviata |
INCENT.AI DAT.
BENEF.ASPI ART7 C5 LETT.B DL 76/13 |