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Roma, 14 gennaio
2014
Circolare n. 15/2014
Oggetto: Lavoro – Inasprimento di alcune
sanzioni – Art. 14 del D.L.
23.12.2013 n. 145, su G.U. n. 300 del 23.12.2013 – Circ. Min. Lavoro n. 22277
del 27.12.2013.
L’articolo
14 del decreto legge cosiddetto Destinazione
Italia ha inasprito le sanzioni in materia di lavoro nero, orario di lavoro e sicurezza. Si riassumono di seguito
le novità introdotte anche alla luce dei chiarimenti ministeriali intervenuti:
·
è
stato aumentato del 30% l’importo della maxisanzione applicata
in caso di mancata comunicazione di assunzione di lavoratori subordinati al Centro per l’Impiego; il nuovo importo
della sanzione è ora compreso tra 1.950 e 15.600 euro (in precedenza tra 1.500
e 12.000 euro) per ciascun lavoratore irregolare con una maggiorazione di 195
euro (in precedenza 150 euro) per ogni giorno di lavoro a nero effettuato (art.
3 del D.L. n. 12/2002 convertito dalla legge n.73/2002); è stata inoltre
esclusa la possibilità per i datori di lavoro di richiedere la riduzione della
sanzione mediante la procedura di diffida (D.lgvo n.
124/2004);
·
sono
state aumentate di dieci volte le sanzioni applicate per il superamento della
durata massima settimanale dell’orario di lavoro e per il mancato
riconoscimento del riposo giornaliero o settimanale (art. 18 bis del D.lgvo n. 66/2003); i nuovi importi delle sanzioni che,
come è noto, sono graduate in base al numero di lavoratori coinvolti o al
periodo di riferimento della violazione, vanno ora da un minimo di 1.000 ad un
massimo di 50.000 euro (in precedenza da un minimo di 100 ad un massimo di
5.000 euro);
·
è stato aumentato del 30% l’importo della
somma aggiuntiva che il datore di lavoro deve versare per ottenere la revoca
del provvedimento di sospensione della propria attività adottato dai competenti
organi di vigilanza in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di
sicurezza sul lavoro e di lavoro irregolare (art. 14 del D.lgvo
n. 81/2008); i nuovi importi sono ora, rispettivamente, pari a 3.250 euro (in
precedenza 2.500 euro) e a 1.950 euro (in precedenza 1.500 euro);
·
le nuove sanzioni si applicano alle
violazioni commesse dal 24 dicembre 2013.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 217/2010 e 149/2009 |
Responsabile di
Area |
Allegati due |
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Lc/lc |
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alla Confetra. |
G.U. n.300 del 23-12-2013 fonte Guritel
DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145
Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il
contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei
premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la
digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione
di opere pubbliche ed EXPO 2015.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E m a n a
il seguente decreto-legge:
*****OMISSIS*****
Art. 14
Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare
1. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto al fenomeno del
lavoro sommerso ed irregolare e di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro sono introdotte le seguenti
disposizioni:
a) l'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3
del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, nonche' delle somme
aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c), del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e' aumentato del 30%. Per la
violazione prevista dal citato articolo 3 del decreto-legge 22
febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 2002, n. 73, non e' ammessa alla procedura di diffida di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
b) gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e
4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66,
con esclusione delle sanzioni previste dall'articolo 10, comma 1, del
medesimo decreto legislativo, sono decuplicate;
c) i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni
di cui alle lettere a) e b) sono destinati al finanziamento di misure
anche di carattere organizzativo finalizzate ad una maggior efficacia
della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ad
iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di
prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro effettuate da parte delle Direzioni territoriali del
lavoro, nonche' alle spese di missione del personale ispettivo e
quelle derivanti dall'adozione delle misure di cui alla lettera f). A
tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate sugli appositi capitoli dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
d) ferme restando le competenze della Commissione centrale di
coordinamento dell'attivita' di vigilanza di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, al fine di assicurare la
migliore e piu' razionale impiego del personale ispettivo degli Enti
Pubblici che gestiscono forme di assicurazioni obbligatorie, la
programmazione delle verifiche ispettive, sia livello centrale che
territoriale, da parte dei predetti Enti e' sottoposta
all'approvazione delle rispettive strutture centrali e territoriali
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
e) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
autorizzato ad implementare la dotazione organica del personale
ispettivo nella misura di duecentocinquanta unita' di cui duecento
nel profilo di ispettore del lavoro di area III e cinquanta di
ispettore tecnico di area III da destinare nelle regioni del
centro-nord ed a procedere in modo progressivo alle conseguenti
assunzioni nel rispetto dei limiti finanziari di cui al comma 2. Il
Ministero del lavoro e delle Politiche sociali comunica annualmente
al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato il numero delle unita' assunte e la
relativa spesa;
f) con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
da adottarsi entro 60 giorni dalla data di conversione del presente
decreto, sono individuate forme di implementazione e
razionalizzazione nell'utilizzo del mezzo proprio in un'ottica di
economicita' complessiva finalizzata all'ottimizzazione del servizio
reso da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
2. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui alla
lettera e) si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per
l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di
euro 5 milioni per l'anno 2014, 7 milioni per l'anno 2015 e 10,2
milioni a decorrere dall'anno 2016.
*****OMISSIS*****
FINE TESTO