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Roma, 11 settembre 2009
Circolare n.149/2009
Oggetto: Lavoro – Sicurezza – Disposizioni correttive – D.LGVO 3.8.2009, n. 106, su S.O. alla G.U. n. 180 del
5.8.2009 – Circolare INAIL n. 43 del
25.8.2009.
In attuazione della
legge delega n. 123/2007, il Governo ha approvato le disposizioni correttive al
Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.LGVO n.
81/2008). Si tratta di un complesso di norme (ben 149 articoli e 38 allegati)
che, pur non modificando l’impostazione della precedente disciplina, tiene
conto di alcune criticità evidenziate dal mondo imprenditoriale alleggerendo il
regime sanzionatorio e semplificando diversi adempimenti burocratici.
Si evidenziano di
seguito le modifiche di maggior rilievo con riserva di tornare sull’argomento
non appena saranno emanate le istruzioni ministeriali.
Computo dei lavoratori (art. 4) – Ferma restando l’applicazione della
disciplina della sicurezza a tutti i settori di attività privati e pubblici,
sono stati esclusi i lavoratori in prova dal computo del numero dei dipendenti
dal quale discendono particolari obblighi per le aziende (designazione del rappresentante per la sicurezza, costituzione
del servizio di prevenzione e protezione,
ecc.). Tale esclusione si aggiunge a quelle già previste dal Testo Unico (tra
cui lavoratori autonomi, collaboratori, lavoratori a progetto e assunti a tempo
determinato in sostituzione di lavoratrici in maternità).
Sospensione dell’attività d’impresa (art. 14) – Come è noto, la legge n. 123/2007
ha esteso a tutti i settori (in precedenza solo quello edile) la sanzione della
sospensione dell’attività d’impresa in caso di utilizzo di personale in nero in misura pari o superiore al
20% degli occupati, ovvero in caso di gravi e reiterate violazioni in materia
di sicurezza (tra cui mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, mancata formazione dei
lavoratori, mancata costituzione del servizio
di prevenzione e protezione, ecc.). Il decreto in esame ha apportato alcune
modifiche tra cui:
·
la
precisazione che si ha reiterazione quando in un periodo di cinque anni dalla
prima violazione vengono commesse più violazioni della stessa natura;
·
l’inapplicabilità
della sospensione dell’attività qualora il lavoratore irregolare sia l’unico
occupato dall’impresa;
·
l’alleggerimento
del regime sanzionatorio attraverso l’introduzione di un’ammenda (da 2.500 a
6.400 euro) alternativa all’arresto (da tre a sei mesi) per il datore di lavoro
che non rispetta il provvedimento di sospensione per lavoro irregolare; resta
invece punibile esclusivamente con l’arresto il mancato rispetto della sospensione
per reiterate violazioni.
Comunicazione del rappresentante
per la sicurezza (art. 18, comma 1, lett. aa) – Con riferimento all’obbligo,
introdotto dal Testo Unico, per le aziende di comunicare all’INAIL i nominativi
dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza (RLS), è stato precisato che detta comunicazione non deve più
essere ripetuta annualmente ma solo in caso di variazione dei rappresentanti.
La comunicazione deve essere effettuata in via telematica sulla base delle
istruzioni appositamente diramate dall’INAIL; i datori di lavoro che avessero
già comunicato i nominativi dei rappresentanti in essere non dovranno ripetere
l’operazione. Resta ovviamente fermo che nessuna comunicazione dovrà essere
effettuata dalle aziende nelle quali i lavoratori non hanno mai provveduto alla
designazione dei rappresentanti per la sicurezza.
Comunicazione degli infortuni brevi (art. 18, commi 1, lett.r e 1bis) – E’ stata confermata la proroga a data da stabilirsi
dell’obbligo per le aziende di comunicare all’INAIL a fini statistici gli
infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno 1 giorno, escluso
quello dell’evento.
Appalto (art. 26) – Recependo l’orientamento del Ministero del Lavoro,
il decreto in esame ha precisato che gli obblighi di sicurezza previsti nei
confronti dell’impresa appaltante scattano solamente qualora la stessa abbia la disponibilità giuridica dei luoghi
in cui si svolge l’appalto. Viene pertanto confermata l’esclusione da ogni
obbligo per quelle attività (come i subtrasporti) che
si svolgono al di fuori della sfera di controllo dell’impresa committente. Per
quanto concerne invece gli appalti interni, le imprese continuano ad essere
tenute a:
·
verificare
l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici tramite
l’acquisizione di un’ autocertificazione e del certificato di iscrizione alla
Camera di Commercio;
·
elaborare
il Duvri
(Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze); in base alle nuove
disposizioni tale documento non è più necessario se l’appalto ha per oggetto
servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature
nonché lavori o servizi di durata non superiore a 2 giorni;
·
indicare
nel contratto di appalto i costi relativi
alla sicurezza, ossia delle misure adottate per eliminare o ridurre al
minimo i rischi derivanti dalle interferenze con le attività appaltate.
Valutazione dei rischi (artt. 28 e 29) – E’ stato ulteriormente prorogato
l’obbligo per le aziende di effettuare la valutazione dei rischi collegati allo
stress da lavoro. Tale obbligo decorrerà infatti dall’emanazione di apposite
linee guida ministeriali che ne dovranno chiarire la portata o, in mancanza, a
partire dall’1 agosto 2010. Per il resto la redazione del documento di
valutazione dei rischi aziendali continua ad essere uno dei principali
adempimenti a cui sono tenuti tutti i datori di lavoro, sia pure con sfumature
diverse a seconda della pericolosità dei diversi settori e della dimensione
aziendale. In particolare, per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori
resta confermata sino al 2012 la possibilità di effettuare la valutazione dei
rischi tramite autocertificazione. Riguardo ai rischi da considerare nella valutazione
sono stati inseriti quelli connessi alla
specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di
lavoro (ad esempio contratti a termine, di apprendistato, in
somministrazione, ecc.).
Sempre in un’ottica
di semplificazione, il decreto in esame ha previsto che l’obbligo di attribuire
al documento di valutazione una data certa possa essere adempiuto con la
sottoscrizione congiunta dello stesso da parte del datore di lavoro, del responsabile
del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza e del medico competente, ove nominato. Infine è stato precisato
che compete al datore di lavoro la scelta dei criteri per la redazione del documento
di valutazione i cui tempi di redazione sono pari a 90 giorni per le nuove imprese
e a 30 giorni in caso di semplice aggiornamento determinato da significative
modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro.
Sorveglianza sanitaria (art. 41) – E’ stato soppresso il divieto della
visita medica preassuntiva che pertanto potrà essere
effettuata presso il medico competente o presso le ASL. E’ stata inoltre
introdotta la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo un’assenza
per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni continuativi.
Infine è stata
prevista la revisione entro l’anno in corso, tramite accordo Stato-regioni, dei criteri e delle modalità per
l’accertamento della dipendenza da stupefacenti e da alcol.
Sanzioni (artt. da
Il Testo Unico sulla
sicurezza coordinato con le nuove disposizioni è reperibile sul sito del Ministero
del Lavoro (www.lavoro.gov.it)
f.to Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.ri
conf.li nn.115/2009,
78/2009 e 93/2008
|
Responsabile
di Area |
Allegati due |
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M/lc |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
Pubblicato sul S.O. alla G.U. n.180 del 5.8.2009
(fonte UTET Giuridica)
DECRETO
LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106
Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il
seguente decreto legislativo:
ART. 1
(Attuazione
dell’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 121)
1.
Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di seguito denominato: «decreto»,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Ministero del
lavoro e della previdenza sociale» e le parole: «Ministero della salute»,
ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali»; le parole: «Ministro del lavoro e della previdenza
sociale» e le parole: «Ministro della salute», ovunque presenti, sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali»;
b) le parole: «Ministero delle
infrastrutture», ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti» e le parole: «Ministro delle infrastrutture»,
ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti».
ART. 2
(Modifiche
all’articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto, le parole: «il volontario,
come definito dalla legge 11 agosto 1991, n. 266» e le parole: «il volontario
che effettua il servizio civile» sono soppresse.
ART. 3
(Modifiche
all’articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 3 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: «delle
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266» sono
sostituite dalle seguenti: «degli uffici all’estero di cui all’articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18» e le parole: «particolari
esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative
individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono sostituite dalle
seguenti: «particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle
peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e
sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle
Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di
polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della
protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400»;
b) dopo il comma 3 è inserito
il seguente:
«3-bis. Nei riguardi delle
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni
di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce
Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i
volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto
legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento
delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto
con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell’interno,
sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul
lavoro.»;
c) al comma 9 le parole: «Nei
confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n.
877, e dei» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto
dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai»;
d) al comma 12, le parole: «dei
piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile» sono
sostituite dalle seguenti: «dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani
e dei piccoli commercianti»;
e) dopo il comma 12, è inserito
il seguente:
«12-bis. Nei confronti dei volontari
di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano
servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di
cui all’articolo 21. Con accordi tra il volontario e l’associazione di
volontariato o l’ente di servizio civile possono essere individuate le modalità
di attuazione della tutela di cui al precedente periodo. Ove il volontario
svolga la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un datore di
lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui
rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non
sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione
del volontario e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima
organizzazione.».
ART. 4
(Modifiche
all’articolo 4 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 4 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo
le parole: «formativi e di orientamento», le parole: «di cui all’articolo 18
della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle
leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio
e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta
del mondo del lavoro», sono soppresse;
b) al comma 1 dopo la lettera
l) è aggiunta la seguente:
«l-bis) i lavoratori in prova.»;
c) il comma 4 è sostituito dal
seguente:
«4. Il numero degli operai impiegati
a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si computa per
frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della
normativa comunitaria.».
ART. 5
(Modifiche
all’articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 5, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali,» sono inserite le seguenti:
«è istituito»;
b) la lettera a) è sostituita
dalla seguente: «a) tre rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali;»;
c) la lettera b) è sostituita
dalla seguente: «b) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;».
ART. 6
(Modifiche
all’articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 6, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è sostituita
dalla seguente: «a) un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali che la presiede;»;
b) la lettera b) è sostituita
dalla seguente: «b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le pari opportunità;».
2.
All’articolo 6, comma 8, del decreto, dopo la lettera m) sono aggiunte, in
fine, le seguenti:
«m-bis)
elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e
sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di
riferimento;
m-ter)
elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di
valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, anche previa
individuazione di tipologie di attività per le quali l’obbligo in parola non
operi in quanto l’interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti
irrilevante;
m-quater)
elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.».
ART. 7
(Modifiche
all’articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 8, comma 6, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «anche in un’ottica di genere»;
b) alla lettera c) sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle lavoratrici»;
c) dopo la lettera e) è
aggiunta la seguente: «e-bis) i dati degli infortuni sotto la soglia indennizzabile
dall’INAIL.».
ART. 8
(Modifiche
all’articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 9, comma 4, del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d) è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Le somme eventualmente riversate all’entrata del
bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi
nell’esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato
di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali.»;
b) dopo la lettera d) è
aggiunta la seguente:
«d-bis) può erogare prestazioni di
assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro
stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito l’INAIL, che definisca le
modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell’INAIL, senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica.».
2.
All’articolo 9, comma 6, lettera i) del decreto, la parola: «svolge» è
sostituta dalle seguenti: «può svolgere».
3.
All’articolo 9, comma 7, del decreto, alla lettera e), è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Le somme eventualmente riversate all’entrata del bilancio
dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell’esercizio
finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.».
ART. 9
(Modifiche
all’articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 11 del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo
la parola: «finanziamento», sono inserite le seguenti: «, da parte dell’INAIL e
previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali,»;
b) al comma 1, lettera b), dopo
la parola: «finanziamento», sono inserite le seguenti: «, da parte dell’INAIL e
delle Regioni, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,»;
c) al comma 1, lettera c), dopo
la parola: «finanziamento», sono inserite le seguenti: «, da parte del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo trasferimento
delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali,»;
d) dopo il comma 3, è inserito
il seguente:
«3-bis. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze e con
l’utilizzo appropriato di risorse già disponibili, finanziano progetti diretti
a favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base di specifici protocolli di
intesa tra le parti sociali, o gli enti bilaterali, e l’INAIL. Ai fini della
riduzione del tasso dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali di cui all’articolo 3, del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, ferma restando la verifica dei criteri di cui al comma 1
del predetto articolo 3, si tiene anche conto dell’adozione, da parte delle
imprese, delle soluzioni tecnologiche o organizzative di cui al precedente
periodo, verificate dall’INAIL.»;
e) al comma 5, le parole:
«Nell’ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 2 trasferite dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'INAIL» sono sostituite dalle
seguenti: «L’INAIL finanzia con risorse proprie, anche nell’ambito della
bilateralità e di protocolli con le parti sociali e le associazioni nazionali
di tutela degli invalidi del lavoro,» ed è aggiunto in fine il seguente
periodo: «L’INAIL svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;
f) dopo il comma 5 è inserito
il seguente:
«5-bis. Al fine di garantire il
diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le
cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, e successive modificazioni, l’INAIL può provvedere utilizzando
servizi pubblici e privati, d’intesa con le regioni interessate. L’INAIL svolge
tali compiti con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e
senza incremento di oneri per le imprese.».
ART. 10
(Modifiche
all’articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 13 del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito
il seguente:
«1-bis. Nei luoghi di lavoro delle
Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla
applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è
svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le
predette amministrazioni.»;
b) al comma 2, dopo le parole:
«previdenza sociale», sono inserite le seguenti: «, ivi compresa quella in
materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all’articolo 35 della legge
26 aprile 1974, n. 191,»; le parole: «lo stessi personale può esercitare» sono
sostituite dalle seguenti: «lo stesso personale esercita» e le parole:
«informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza
dell’Azienda sanitaria locale competente per territorio» sono sostituite dalle
seguenti: «nel quadro del coordinamento territoriale di cui all’articolo 7».
ART. 11
(Modifiche
all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 14 del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal
seguente:
«1. Al fine di far cessare il
pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di
contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le
attribuzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo
92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni
pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di
sospensione in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata
dalle violazioni quando riscontrano l’impiego di personale non risultante dalla
documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale
dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e
reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, adottato sentito il Ministero dell’interno e la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia
di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il
presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività
imprenditoriale sono quelle individuate nell’Allegato I. Si ha reiterazione
quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto
di prescrizione dell’organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di
una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette
più violazioni della stessa indole. Si considerano della stessa indole le violazioni
della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in
attesa della adozione del decreto di cui al precedente periodo, nell’Allegato
I. L’adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui
all’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza,
al fine dell’adozione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di un provvedimento interdittivo alla
contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare
pubbliche. La durata del provvedimento è pari alla citata sospensione nel caso
in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50 per cento
del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; nel caso in cui la
percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al 50 per cento del
totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e
reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro, ovvero nei casi di reiterazione la durata è incrementata di un
ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione e
comunque non superiore a due anni; nel caso di reiterazione la decorrenza del
periodo di interdizione è successiva al termine del precedente periodo di
interdizione; nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di
sospensione entro quattro mesi dalla data della sua emissione, la durata del
provvedimento è pari a due anni, fatta salva l’adozione di eventuali successivi
provvedimenti di rideterminazione della durata dell’interdizione a seguito
dell’acquisizione della revoca della sospensione. Le disposizioni del presente
comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell’ambito dei cantieri
edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Limitatamente alla sospensione
dell’attività di impresa, all’accertamento delle violazioni in materia di
prevenzione incendi, indicate all’allegato I, provvede il comando provinciale
dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o
le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di
prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale
dei Vigili del Fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2.»;
b) al comma 2, dopo le parole:
«in materia di prevenzioni incendi» sono inserite le seguenti: «in ragione
della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui
all’articolo 46»;
c) la lettera c) del comma 4 è
sostituita dalla seguente:
«c) il pagamento di una somma
aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a 1.500 euro nelle ipotesi
di sospensione per lavoro irregolare e a 2.500 euro nelle ipotesi di
sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute
e della sicurezza sul lavoro.»;
d) il comma 10 è sostituito dal
seguente:
«10. Il datore di lavoro che non
ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito
con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e
reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro
nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.»;
e) dopo il comma 11 è aggiunto
il seguente:
«11-bis. Il provvedimento di
sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso in cui
il lavoratore irregolare risulti l’unico occupato dall’impresa. In ogni caso di
sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della sospensione
possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo
successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non
può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo
imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi.».
ART. 12
(Modifiche
all’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 16, comma 3, del decreto il secondo periodo è sostituito dal
seguente: «L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di
adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui
all’articolo 30, comma 4.».
2.
All’articolo 16, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis.
Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro
delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle
medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al
primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine
al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia
stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta,
delegare le funzioni delegate.».
ART. 13
(Modifiche
all’articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 18, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera g) è sostituita
dalla seguente:
«g) inviare i lavoratori alla visita
medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e
richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo
carico nel presente decreto;»;
b) dopo la lettera g) è
inserita la seguente:
«g-bis) nei casi di sorveglianza
sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico
competente la cessazione del rapporto di lavoro;»;
c) la lettera o) è sostituita
dalla seguente:
«o) consegnare tempestivamente al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per
l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17,
comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo
53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati
di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda;»;
d) alla lettera p), dopo le
parole: «comma 3» sono inserite le seguenti: «anche su supporto informatico
come previsto dall’articolo 53, comma 5,» ed è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il documento è consultato esclusivamente in azienda.»;
e) la lettera r) è sostituita
dalla seguente:
«r) comunicare in via telematica
all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo
nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro
48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi,
i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino
l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini
assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino
un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L’obbligo di comunicazione degli
infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre
giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui
all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;»;
f) la lettera aa) è sostituita dalla seguente:
«aa)
comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite,
al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui
all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione
l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti
dei lavoratori già eletti o designati;».
2.
All’articolo 18, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis.
L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a
fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano
l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre
dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto di cui
all’articolo 8, comma 4.».
3.
All’articolo 18, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis.
Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento
degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando
l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi
articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile
unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del
datore di lavoro e dei dirigenti.».
ART. 14
(Modifiche
all’articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 21, comma 1, del decreto le parole: «i piccoli imprenditori di cui
all’articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti
nel settore agricolo» sono sostituite dalle seguenti: «i coltivatori diretti
del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli
artigiani e i piccoli commercianti».
ART. 15
(Modifiche
all’articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 25, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera c) è sostituita
dalla seguente:
«c) istituisce, aggiorna e
custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di
rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella
è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo
strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la
trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al
momento della nomina del medico competente;»;
b) la lettera e) è sostituita
dalla seguente:
«e) consegna al lavoratore, alla cessazione
del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli
fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima.
L’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto
di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del
datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da
altre disposizioni del presente decreto;»;
c) la lettera f) è sopressa.
ART. 16
(Modifiche
all’articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 26, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'alinea, le parole: «dei
lavori» sono sostituite dalle seguenti: «di lavori, servizi e forniture» e dopo
le parole: «dell’azienda medesima» sono aggiunte le seguenti: «, sempre che
abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione
di lavoro autonomo»;
b) alla lettera a), dopo le
parole: «in relazione ai lavori», sono inserite le seguenti: «, ai servizi e
alle forniture».
2.
All’articolo 26, comma 3, del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «Tale
documento è allegato al contratto d’appalto o di opera» sono inserite le
seguenti: «e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e
forniture»;
b) è aggiunto in fine il
seguente periodo: «Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini
dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e
di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.».
3.
All’articolo 26, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis.
Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma
3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di
materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia
superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla
presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza
dei rischi particolari di cui all’allegato XI.
3-ter.
Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3,
comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in
cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida
il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze
recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia
della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del
contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima
dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai
rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato
l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore,
integra gli atti contrattuali.».
4.
All’articolo 26, comma 5, le parole: «i costi relativi alla sicurezza del
lavoro con particolare riferimento a quelli propri dello specifico appalto»
sono sostituite dalle seguenti: «i costi delle misure adottate per eliminare o,
ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni»; dopo il
primo periodo è inserito il seguente: «I costi di cui al primo periodo non sono
soggetti a ribasso.».
ART. 17
(Modifiche
all’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 27 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal
seguente:
«1. Nell’ambito della Commissione di
cui all’articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da
organismi paritetici, vengono individuati settori, ivi compreso il settore
della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e criteri
finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e
dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza
sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e
conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base
delle attività di cui all’articolo 21, comma 2, nonché sulla applicazione di
determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera,
anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile,
certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.»;
b) dopo il comma 1 è inserito
il seguente:
«1-bis. Con riferimento all’edilizia,
il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si
realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, nei termini e alle condizioni
individuati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 6,
comma 8, lettera g) di uno strumento che consenta la continua verifica della
idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle
disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti
impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo della
attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale
che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate
violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’azzeramento del
punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul
lavoro determina l’impossibilità per l’impresa o per il lavoratore autonomo di
svolgere attività nel settore edile.»;
c) al comma 2, le parole: «Il
possesso dei requisiti», sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto
previsto dal comma 1-bis, che potrà, con le modalità ivi previste, essere
esteso ad altri settori di attività individuati con uno o più accordi interconfederali
stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, il possesso dei
requisiti» e la parola: «vincolante» è sostituita dalla seguente:
«preferenziale»;
d) dopo il comma 2 è aggiunto
il seguente:
«2-bis. Sono fatte salve le
disposizioni in materia di qualificazione previste dal decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.».
ART. 18
(Modifiche
all’articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 28 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole:
«da altri Paesi», sono aggiunte le seguenti: «e quelli connessi alla specifica
tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro»;
b) dopo il comma 1 è inserito
il seguente:
«1-bis. La valutazione dello stress
lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni
di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e
il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e
comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto
2010.».
c) al comma 2, alinea, dopo le
parole: «della valutazione,», sono inserite le seguenti: «può essere tenuto,
nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, su supporto informatico
e»; le parole: «deve avere data certa» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere
munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui
all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento
medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della
data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione,
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove
nominato,»;
d) al comma 2, lettera a), è
aggiunto in fine il seguente periodo: «La scelta dei criteri di redazione del
documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di
semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e
l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi
aziendali e di prevenzione.»;
e) dopo il comma 3 è aggiunto
il seguente:
«3-bis. In caso di costituzione di
nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la
valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni
dalla data di inizio della propria attività.».
ART. 19
(Modifiche
all’articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 29 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal
seguente:
«3. La valutazione dei rischi deve
essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi
1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione
del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione
al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a
seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza
sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le
misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai
periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere
rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di
trenta giorni dalle rispettive causali.»;
b) dopo il comma 6 è inserito
il seguente:
«6-bis. Le procedure standardizzate
di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo
di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di
cui all’articolo 28.»;
c) al comma 7, la lettera c) è
soppressa.
ART. 20
(Modifiche
all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 30 del decreto, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis.
La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora
procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di
organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali
procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali.».
ART. 21
(Modifiche
all’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 32 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole:
«L17, L23,», sono inserite le seguenti: «e della laurea magistrale LM26»;
b) al comma 5 le parole:
«ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti» sono sostituite dalle
seguenti: «ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti
ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario
nazionale»;
c) al comma 7, dopo le parole:
«successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, se concretamente
disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni».
ART. 22
(Modifiche
all’articolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 34 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito
il seguente:
«1-bis. Salvo che nei casi di cui
all’articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque
lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo
soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso
di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e
protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi
esterni così come previsto all’articolo 31, dandone preventiva informazione al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al
comma 2-bis;»;
b) dopo il comma 2 è inserito
il seguente:
«2-bis. Il datore di lavoro che
svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli
specifici corsi di formazione previsti agli articoli 45 e 46.».
ART. 23
(Modifiche
all’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 37 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: «I
preposti» sono sostituite dalle seguenti: «I dirigenti e i preposti» e le
parole: «e in azienda» sono soppresse;
b) dopo il comma 7 è inserito
il seguente:
«7-bis. La formazione di cui al comma
7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui
all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali
dei datori di lavoro o dei lavoratori.»;
c) il comma 12 è sostituito dal
seguente:
«12. La formazione dei lavoratori e
quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi
paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge
l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può
comportare oneri economici a carico dei lavoratori.»;
d) al comma 14, dopo le parole:
«successive modificazioni», sono inserite le seguenti: «, se concretamente
disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.».
ART. 24
(Modifiche
all’articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 38, comma 1, del decreto dopo la lettera d) è aggiunta la
seguente:
«d-bis)
con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa
l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza,
svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro
anni.».
ART. 25
(Modifiche
all’articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 40 del decreto, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis.
Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti
degli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui
al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni
di cui al comma 1 decorrono dall’entrata in vigore del decreto di cui al primo
periodo.».
ART. 26
(Modifiche
all’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 41, comma 1, lettera a) del decreto, le parole: «dalle direttive
europee nonché» sono soppresse.
2.
All’articolo 41, comma 2, del decreto, dopo la lettera e) sono aggiunte le
seguenti:
«e-bis)
visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter)
visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per
motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine
di verificare l’idoneità alla mansione.».
3.
All’articolo 41 del decreto, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis.
Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva,
su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di
prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è
incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma 3.».
4.
All’articolo 41, comma 3, del decreto, la lettera a) è soppressa.
5.
All’articolo 41, comma 4, del decreto, le parole: «lettere a), b) e d)» sono
sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), d), e-bis) e e-ter)».
6.
All’articolo 41 del decreto, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis.
Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa
consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le
modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.».
7.
All’articolo 41 del decreto, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis.
Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente
esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al
lavoratore e al datore di lavoro.».
8.
All’articolo 41 del decreto, il comma 8 è abrogato.
9.
All’articolo 41, comma 9, del decreto, dopo le parole: «i giudizi del medico
competente» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi quelli formulati in fase
preassuntiva,».
ART. 27
(Modifiche
all’articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 42 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal
seguente:
«1. Il datore di lavoro, anche in
considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in
relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate
dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione
specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in
difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni
di provenienza.»;
b) il comma 2 è abrogato.
ART. 28
(Modifiche
all’articolo 43 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 43 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera
e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) garantisce la presenza di
mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio
presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni
in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di
estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla
valutazione dei rischi.»;
b) al comma 3 è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Con riguardo al personale della Difesa la
formazione specifica svolta presso gli istituti o le scuole della stessa
Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle
emergenze.».
ART. 29
(Modifiche
all’articolo 48 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 48, comma 3, del decreto è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
più rappresentative vengono individuati settori e attività, oltre all’edilizia,
nei quali, in ragione della presenza di adeguati sistemi di rappresentanza dei
lavoratori in materia di sicurezza o di pariteticità, le aziende o unità
produttive, a condizione che aderiscano a tali sistemi di rappresentanza o di
pariteticità, non siano tenute a partecipare al Fondo di cui all’articolo 52.».
ART. 30
(Modifiche
all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 51 del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 sono
inseriti i seguenti:
«3-bis. Gli organismi paritetici
svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l’impiego dei
fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all’articolo 12 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese,
rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di
supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e
della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della
sicurezza di cui all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono
tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività.
3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis,
gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche,
tecnicamente competenti.»;
b) dopo il comma 8 è aggiunto
il seguente:
«8-bis. Gli organismi paritetici
comunicano all’INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli
organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza territoriali.».
ART. 31
(Modifiche
all’articolo 52 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 52, comma 1, del decreto, al secondo periodo, dopo le parole:
«preveda o costituisca», sono inserite le seguenti: «, come nel settore
edile,».
2.
All’articolo 52, comma 2, del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le
parole: «presso l’azienda ovvero l’unità produttiva», sono aggiunte le
seguenti: «calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera per il
settore industria e convenzionale per il settore agricoltura determinate
annualmente per il calcolo del minimale e massimale delle prestazioni
economiche erogate dall’INAIL. Il computo dei lavoratori è effettuato in base
all’articolo 4 e la giornata lavorativa convenzionale è stabilita in 8 ore»;
b) le lettere b), c) e d) sono
soppresse.
3.
All’articolo 52, comma 3, del decreto, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «il 31 dicembre 2009»;
b) dopo le parole: «modalità di
funzionamento», sono inserite le seguenti: «e di articolazione settoriale e
territoriale del Fondo»;
c) dopo le parole: «di
alimentazione», sono aggiunte le seguenti: «e la composizione e le funzioni del
comitato amministratore del fondo».
4.
All’articolo 52, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis.
In fase di prima attuazione il fondo è alimentato con i residui iscritti nel
bilancio dell’INAIL delle risorse previste per le finalità di cui all’articolo
23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.».
ART. 32
(Modifiche all’articolo
55 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
L’articolo 55 del decreto è sostituito dal seguente:
«ART.
55 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente) - 1. E’ punito con
l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di
lavoro:
a)
per la violazione dell’articolo 29, comma 1;
b)
che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione
dell’articolo 34, comma 2.
2.
Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell’arresto da
quattro a otto mesi se la violazione è commessa:
a)
nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b)
in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi
biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere
esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione
smaltimento e bonifica di amianto;
c)
per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di
più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200
uomini-giorno.
3.
E’ punito con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta il
documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli
elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le
modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e 3.
4.
E’ punito con l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il
documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli
elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f).
5.
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a)
con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la
violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma
1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e) e 4, 45, comma 1;
b)con
l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione
dell’articolo 26, comma 1, lettera a);
c)con
l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione
degli articoli 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi
1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;
d)
con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per
la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), d) e z), prima parte, e
26, commi 2 e 3, primo periodo. Medesima pena si applica al soggetto che viola
l’articolo 26, commi 3, quarto periodo, o 3-ter;
e)
con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma
1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), 35, comma 4;
f)con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro per la violazione degli
articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;
g)
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro per la
violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli
infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;
h)
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione
dell’articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni
superiori ad un giorno, e dell’articolo 25, comma 1, lettera e), secondo
periodo, e dell’articolo 35, comma 5;
i)
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun
lavoratore, in caso di violazione dell’articolo 26, comma 8;
l)
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro in caso di
violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera aa).
6.
L’applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g) con riferimento
agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l’applicazione delle sanzioni
conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.».
ART. 33
(Modifiche
all’articolo 56 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
L’articolo 56 del decreto è sostituito dal seguente:
«ART.
56 (Sanzioni per il preposto) - 1. Con riferimento a tutte le disposizioni del
presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e
competenze, sono puniti:
a)
con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro per la
violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f);
b)
con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro per la
violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).».
ART. 34
(Modifiche
all’articolo 57 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
L’articolo 57 del decreto è sostituito dal seguente:
«ART.
57 (Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori)
- 1. I progettisti che violano il disposto dell’articolo 22 sono puniti con
l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
2.
I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell’articolo 23 sono
puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 10.000 a 40.000 euro.
3.
Gli installatori che violano il disposto dell’articolo 24 sono puniti con
l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.».
ART. 35
(Modifiche
all’articolo 58 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
L’articolo 58 del decreto è sostituito dal seguente:
«ART.
58 (Sanzioni per il medico competente) - 1. Il medico competente è punito:
a)
con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a euro 800 per la
violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere d) ed e), primo periodo;
b)
con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro per la
violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g);
c)
con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la
violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere a), con riferimento alla
valutazione dei rischi, e l);
d)
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro per la violazione
dell’articolo 25, comma 1, lettere h) e i);
e)
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro per la
violazione degli articoli 40, comma 1, e 41, commi 3, 5 e 6-bis.».
ART. 36
(Modifiche
all’articolo 59 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
L’articolo 59 del decreto è sostituito dal seguente:
«ART.
59 (Sanzioni per i lavoratori) - 1. I lavoratori sono puniti:
a)
con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la
violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed
i), e 43, comma 3, primo periodo;
b)
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione
dell’articolo 20, comma 3.».
ART. 37
(Modifiche
all’articolo 60 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
L’articolo 60 del decreto è sostituito dal seguente:
«ART.
60 (Sanzioni per i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo
230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del
fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli
artigiani e i piccoli commercianti) - 1. I soggetti di cui all’articolo 21 sono
puniti:
a)
con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la
violazione dell’articolo 21, comma 1, lettere a) e b);
b)
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per ciascun soggetto
per la violazione dell’articolo 21, comma 1, lettera c).
2.
I lavoratori autonomi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da
50 a 300 euro per la violazione dell’articolo 20, comma 3.».
ART. 38
(Modifiche
all’articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 62 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal
seguente:
«1. Ferme restando le disposizioni di
cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della
applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di
lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni
altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al
lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.»;
b) al comma 2, dopo la lettera
d) è aggiunta la seguente:
«d-bis): ai campi, ai boschi e agli
altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.».
ART. 39
(Modifiche
all’articolo 63 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 63 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal
seguente:
«3. L’obbligo di cui al comma 2 vige
in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le
relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti
ed i posti di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.»;
b) il comma 6 è abrogato.
ART. 40
(Modifiche
all’articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 67, comma 2, lettera b), le parole: «L’organo di vigilanza», sono
sostituite dalle seguenti: «Entro trenta giorni dalla data di notifica,
l'organo di vigilanza».
ART. 41
(Modifiche
all’articolo 68 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
L’articolo 68 del decreto è sostituito dal seguente:
«ART.
68 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente) - 1. Il datore di lavoro e
il dirigente sono puniti:
a)
con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la
violazione dell’articolo 66;
b)
con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per
la violazione degli articoli 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2;
c)
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione
dell’articolo 67, commi 1 e 2.
2.
La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di
requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato IV,
punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13,
1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica
violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera b). L’organo
di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi
precetti violati.».
ART. 42
(Modifiche
all’articolo 69 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 69, comma 1, lettera a), del decreto dopo le parole: «utensile o
impianto» sono inserite le seguenti: «, inteso come il complesso di macchine,
attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo,».
ART. 43
(Modifiche
all’articolo 70 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 70 del decreto il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4.
Qualora gli organi di vigilanza, nell’espletamento delle loro funzioni
ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che
un’attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere
stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione
nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed
utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione
di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali
di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al
comma 1, ne informano immediatamente l’autorità nazionale di sorveglianza del
mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste
dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758,
vengono espletate:
a)
dall'organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di
rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di
attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel
caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea
disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell’attrezzatura di
lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione;
b)
dall'organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei
confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione,
qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità
nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità
dell’attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle
disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell’articolo 70.».
ART. 44
(Modifiche
all’articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 71 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole:
«condizioni di sicurezza» sono inserite le seguenti: «in rapporto alle
previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3)»;
b) al comma 7, lettera a), le
parole: «formazione adeguata e specifica» sono sostituite dalle seguenti:
«informazione, formazione ed addestramento adeguati»;
c) al comma 8, sono apportate
le seguenti modifiche:
1) nell'alinea, dopo le parole:
«datore di lavoro» sono inserite le seguenti: «, secondo le indicazioni fornite
dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o
dalle buone prassi o da linee guida,»;
2) i numeri: «1) e 2)» sono
sostituiti dalle lettere: «a) e b)»;
3) alla lettera b), così come
sostituita dal precedente numero 2, ai numeri 1 e 2, le parole: «a controlli»
sono sostituite dalle seguenti: «ad interventi di controllo»;
4) alla lettera c) le parole:
«i controlli» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interventi di controllo»;
d) al comma 11, dopo le parole:
«verifiche periodiche» sono inserite le seguenti: «volte a valutarne
l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza,» ed il
secondo periodo è sostituito dal seguente: «La prima di tali verifiche è
effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla
richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle
ASL o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma
13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente
periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta,
decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti
pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13.»;
e) al comma 13, dopo le parole:
«Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali», così come
modificate dall’articolo 1, comma 1, sono inserite le seguenti: «, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico»;
f) al comma 14 le parole:
«sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico» sono sostituite
dalle seguenti: «di concerto con il Ministro dello sviluppo economico».
ART. 45
(Modifiche
all’articolo 72 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 72 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal
seguente:
«1. Chiunque venda, noleggi o conceda
in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o
messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1,
attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento
della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria,
ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.»;
b) al comma 2 le parole: «ad un
datore di lavoro» sono soppresse; la parola: «conduttore» è sostituita dalla
seguente: «operatore» e dopo le parole: «disposizioni del presente titolo» sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «e, ove si tratti di attrezzature di cui
all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi
prevista».
ART. 46
(Modifiche
all’articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 73 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita
dalla seguente:
«Informazione, formazione e
addestramento»;
b) al comma 1, le parole: «una
formazione adeguata», sono sostituite dalle seguenti: «una formazione e un
addestramento adeguati,»;
c) al comma 4, le parole: «una
formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l’utilizzo» sono
sostituite dalle seguenti: «una formazione, informazione ed addestramento
adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo».
ART. 47
(Modifiche
all’articolo 74 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 74, comma 2, lettera d), del decreto la parola: «stradali» è
soppressa.
ART. 48
(Modifiche
all’articolo 79 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 79 del decreto dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis.
Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni
di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2
maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2001.».
ART. 49
(Modifiche
all’articolo 80 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 80 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l’alinea è
sostituito dal seguente:
«1. Il datore di lavoro prende le
misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi
di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e
degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da
quelli derivanti da:»;
b) dopo il comma 3 è aggiunto
il seguente:
«3-bis. Il datore di lavoro prende,
altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di
cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni
legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione
delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di
quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.».
ART. 50
(Modifiche
all’articolo 81 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 81, del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: «norme
di buona tecnica contenute nell’allegato IX» sono sostituite dalle seguenti:
«pertinenti norme tecniche»;
b) il comma 3 è abrogato.
ART. 51
(Modifiche
all’articolo 82 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 82 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le
parole: «secondo la migliore scienza ed esperienza, nonché» sono sostituite
dalla seguente: «o»;
b) al comma 1, lettera a), le
parole: «di buona tecnica» sono sostituite dalla seguente: «tecniche»;
c) al comma 1, la lettera b) è
sostituita dalla seguente: «b) per sistemi di categoria 0 e I purché
l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori
riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le
indicazioni della pertinente normativa tecnica;»;
d) al comma 1, la lettera c) è
sostituita dalla seguente: «c) per sistemi di II e III categoria purché:
1) i lavori su parti in
tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare
sotto tensione;
2) l'esecuzione di lavori su
parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai
sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività.».
ART. 52
(Modifiche
all’articolo 83 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 83 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «in
prossimità di linee elettriche» sono sostituite dalle seguenti: «non elettrici
in vicinanza di linee elettriche»;
b) al comma 2, le parole:
«nella pertinente normativa di buona tecnica» sono sostituite dalle seguenti:
«nelle pertinenti norme tecniche».
ART. 53
(Modifiche
all’articolo 84 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 84, comma 1 del decreto, le parole: «di buona tecnica» sono
sostituite dalla seguente: «tecniche» e le parole: «con sistemi di protezione»
sono soppresse.
ART. 54
(Modifiche
all’articolo 85 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 85 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola:
«nebbie» è inserita la seguente: «infiammabili» e dopo la parola: «polveri» è
inserita la seguente: «combustibili»;
b) al comma 2, le parole: «di
buona tecnica» sono sostituite dalla seguente: «tecniche».
ART. 55
(Modifiche
all’articolo 86 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
L’articolo 86 del decreto è sostituito dal seguente:
«ART.
86 (Verifiche e controlli) - 1. Ferme restando le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche
periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli
impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo
secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per
verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
2.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per
l’effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.
3.
L’esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione
dell’autorità di vigilanza.».
ART. 56
(Modifiche
all’articolo 87 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
L’articolo 87 del decreto è sostituito dal seguente:
«ART.
87 (Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e
del concedente in uso) - 1. Il datore di lavoro è punito con la pena
dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la
violazione dell’articolo 80, comma 2.
2.
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre
a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione:
a)
dell’articolo 70, comma 1;
b)
dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7,
5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell’allegato V, parte II;
c)
dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8;
d)
degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, lettere a), b) e d), e 5;
e)
degli articoli 80, comma 2, 82, comma 1, 83, comma 1, e 85, comma 1.
3.
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da due
a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione:
a)
dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1,
5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4,
dell’allegato V, parte II;
b)
dell’articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6,
3.1.7, 3.2.1 dell’allegato VI;
c)
dell’articolo 77, comma 4, lettere e), f) ed h);
d)
dell’articolo 80, commi 3 e 4.
4.
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 per la violazione:
a)
dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti dell’allegato V, parte II,
diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) del
comma 2;
b)
dell’articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti dell’allegato VI diversi da quelli indicati alla lettera b) del comma 2,
e commi 6, 9, 10 e 11;
c)
dell’articolo 77, comma 4, lettere c) e g);
d)
dell’articolo 86, commi 1 e 3.
5.
La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di
requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato V,
parte II, punti 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2,
5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16 è
considerata una unica violazione, penale o amministrativa a seconda della
natura dell’illecito, ed è punita con la pena o la sanzione amministrativa
pecuniaria rispettivamente previste dai precedenti commi. L’organo di vigilanza
è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti
violati.
6.
La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di
requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato VI, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2,
3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è considerata una unica violazione ed è punita
con la pena prevista dal comma 2, lettera b). L’organo di vigilanza è tenuto a
precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.
7.
Il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 750 a 2.700 euro per la violazione dell’articolo
72.».
ART. 57
(Modifiche
all’articolo 88 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 88, comma 2, del decreto, dopo la lettera g) sono aggiunte le
seguenti:
«g-bis)
ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua,
condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria
civile di cui all’allegato X;
g-ter),
alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non
comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X.».
ART. 58
(Modifiche
all’articolo 89 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 89, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni
:
a) la lettera c) è sostituita
dalla seguente:
«c) responsabile dei lavori: soggetto
che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso
attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile
dei lavori è il responsabile del procedimento.»;
b) alla lettera f), dopo le
parole: «lavoro delle imprese», sono inserite le seguenti: «affidatarie ed» ed
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Le incompatibilità di cui al precedente
periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice.»;
c) alla lettera i) è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «. Nel caso in cui titolare del contratto di
appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione
delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di
personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è
l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto
individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al
committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di
lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria,
sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione.»;
d) dopo la lettera i) è
inserita la seguente:
«i-bis) impresa esecutrice: impresa
che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e
materiali;»;
e) alla lettera l), le parole:
«alla realizzazione dell’opera» sono sostituite dalle seguenti: «ai lavori da
realizzare».
ART. 59
(Modifiche
all’articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 90 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal
seguente:
«1. Il committente o il responsabile
dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e
alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare: a) al
momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde
pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o
successivamente; b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di
questi vari lavori o fasi di lavoro.»;
b) dopo il comma 1 è inserito
il seguente:
«1-bis. Per i lavori pubblici
l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti
attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.»;
c) al comma 2 la parola:
«valuta» è sostituita dalle seguenti: «prende in considerazione»;
d) al comma 3, dopo le parole:
«più imprese», è inserita la seguente: «esecutrici».
e) al comma 4 le parole: «Nel
caso di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «Nei cantieri in cui è
prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea»;
f) al comma 7, dopo le parole:
«dei lavori comunica», sono inserite le seguenti: «alle imprese affidatarie,»;
g) al comma 9, alinea, dopo le
parole: «un’unica impresa», sono inserite le seguenti: «o ad un lavoratore
autonomo»;
h) al comma 9, lettera a),
primo periodo, le parole: «dell’impresa affidataria» sono sostituite dalle
seguenti: «delle imprese affidatarie»;
i) al comma 9, lettera a),
secondo periodo, le parole: «Nei casi di cui al comma 11» sono sostituite dalle
seguenti: «Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno
e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI» e,
dopo le parole: «da parte delle imprese», sono inserite le seguenti: «e dei
lavoratori autonomi»;
l) al comma 9, lettera b),
secondo periodo, le parole: «Nei casi di cui al comma 11» sono sostituite dalle
seguenti: «Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno
e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI» e,
dopo le parole: «documento unico di regolarità contributiva» sono inserite le
seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2,»;
m) al comma 9 la lettera c) è
sostituita dalla seguente:
«c) trasmette all’amministrazione
concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o
della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui
all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e
dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis,
comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione
attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle
lettere a) e b).»;
n) al comma 10, dopo le parole:
«quando prevista» sono inserite le seguenti: «oppure in assenza del documento
unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi».
ART. 60
(Modifiche
all’articolo 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 91, comma 1, del decreto alla lettera b), dopo le parole: «un
fascicolo», sono inserite le seguenti: «adattato alle caratteristiche
dell’opera».
ART. 61
(Modifiche
all’articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 92, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le
parole: «all’articolo 100» sono inserite le seguenti: «ove previsto»;
b) alla lettera b), dopo le
parole: «con quest’ultimo» sono inserite le seguenti: «, ove previsto,» e dopo
le parole: «all’articolo 100» sono inserite le seguenti: «, ove previsto,»;
c) alla lettera e), le parole:
«segnala al committente e» sono sostituite dalle seguenti: «segnala al
committente o», le parole: «e 96» sono sostituite dalle seguenti: «96 e 97,
comma 1,» e dopo le parole: «all’articolo 100» sono inserite le seguenti: «,
ove previsto,».
2.
All’articolo 92, comma 2, del decreto sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima
lettera b)».
ART. 62
(Modifiche
all’articolo 93 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 93 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 il secondo
periodo è soppresso;
b) al comma 2 dopo le parole:
«coordinatore per l’esecuzione» sono inserite le seguenti: «dei lavori», dopo
le parole: «non esonera» sono inserite le seguenti: «il committente o» e le
parole: «lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a),
b), c) d) ed e)».
ART. 63
(Modifiche
all’articolo 95 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 95, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), dopo le
parole: «controllo periodico», sono inserite le seguenti: «degli apprestamenti,
delle attrezzature di lavoro»;
b) alla lettera g), dopo le
parole: «la cooperazione», sono inserite le seguenti: «e il coordinamento».
ART. 64
(Modifiche
all’articolo 96 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 96 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito
il seguente:
«1-bis. La previsione di cui al comma
1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature.
In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo
26.»;
b) il comma 2 è sostituito dal
seguente:
«2. L'accettazione da parte di
ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo
di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato,
adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a),
all’articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3 e 5, e all’articolo 29, comma 3.».
ART. 65
(Modifiche
all’articolo 97 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 97 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «vigila
sulla» sono sostituite dalle seguenti: «verifica le condizioni di», le parole:
«e sull’applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «e l’applicazione.»;
b) dopo il comma 3 sono
aggiunti i seguenti:
«3-bis. In relazione ai lavori
affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività
di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici,
l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri
della sicurezza.
3-ter. Per lo svolgimento delle
attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa
affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.».
ART. 66
(Modifiche
all’articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 98, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alinea, dopo le parole: «in
possesso» sono inserite le seguenti: «di uno»;
b) alla lettera a), le parole:
«in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000» sono sostituite dalla seguenti: «in data
28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 18 del 23 gennaio 2001»;
c) alla lettera b), le parole:
«citato decreto ministeriale in data 4 agosto 2000» sono sostituite dalle
seguenti: «decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000».
2.
All’articolo 98, comma 2, del decreto le parole: «dai rispettivi ordini o
collegi professionali» sono sostituite dalle seguenti: «dagli ordini o collegi
professionali» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Fermo restando
l’obbligo di aggiornamento di cui all’allegato XIV, sono fatti salvi gli
attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di
corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.».
3.
All’articolo 98, comma 4, del decreto le parole: «con i medesimi contenuti
minimi» sono sostituite dalle seguenti: «i cui programmi e le relative modalità
di svolgimento siano conformi all’allegato XIV».
ART. 67
(Modifiche
all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 100, comma 6, del decreto, sono aggiunte in fine le seguenti
parole: «o per garantire la continuità in condizioni di emergenza
nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente
elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione».
2.
All’articolo 100, del decreto, è aggiunto il seguente comma:
«6-bis.
Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l’attuazione
degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti
dall’articolo 97, commi 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica
l’articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.».
ART. 68
(Modifiche
all’articolo 103 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
L’articolo 103 del decreto è abrogato.
ART. 69
(Modifiche
all’articolo 106 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 106, comma 1, del decreto, dopo le parole: «presente capo», sono
inserite le seguenti: «, ad esclusione delle sole disposizioni relative ai
lavori in quota,».
ART. 70
(Modifiche
all’articolo 108 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 108 del decreto, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1.
Fermo restando quanto previsto al punto 1 dell’allegato XVIII, durante i lavori
deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli.».
ART. 71
(Modifiche
all’articolo 111 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 111, comma 8, del decreto le parole: «lavori in quota», sono
sostituite dalle seguenti: «cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota».
ART. 72
(Modifiche
all’articolo 115 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 115 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, nell'alinea,
dopo le parole: «sistemi di protezione», sono inserite le seguenti: «idonei per
l’uso specifico» e dopo le parole: «presenti contemporaneamente,» sono inserite
le seguenti: «conformi alle norme tecniche,»;
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 3 le parole: «Il
cordino» sono sostituite dalle seguenti: «Il sistema di protezione».
ART. 73
(Modifiche
all’articolo 117 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 117, comma 1, del decreto le parole: «Quando occorre effettuare»
sono sostituite dalle seguenti: «Ferme restando le disposizioni di cui
all’articolo 83, quando occorre effettuare».
2.
All’articolo 117, comma 2, del decreto dopo le parole: «e delle tensioni
presenti», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e comunque la distanza di
sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all’allegato IX o a quelli
risultanti dall’applicazione delle pertinenti norme tecniche».
ART. 74
(Modifiche
all’articolo 118 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 118, comma 1, del decreto le parole: «eseguiti senza l’impiego di
escavatori meccanici,» sono sostituite dalle seguenti: «se previsto l’accesso
di lavoratori,».
ART. 75
(Modifiche
all’articolo 119 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 119 del decreto, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis.
Il sollevamento di materiale dagli scavi deve essere effettuato conformemente
al punto 3.4 dell’Allegato XVIII.».
ART. 76
(Modifiche
all’articolo 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
Dopo l’articolo 121 del decreto la rubrica della sezione IV del capo II del
titolo IV è sostituita dalla seguente: «Sezione IV Ponteggi in legname e altre
opere provvisionali.».
ART. 77
(Modifiche
all’articolo 122 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 122, comma 1, del decreto, le parole: «Nei lavori che sono
eseguiti ad un’altezza superiore ai m 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei
lavori in quota» e le parole: «al punto 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai
punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3».
ART. 78
(Modifiche
all’articolo 125 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 125 del decreto il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4.
L’altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l’ultimo impalcato; dalla
parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede
a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull’ultimo impalcato.».
ART. 79
(Modifiche
all’articolo 128 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 128, comma 2, del decreto, dopo le parole: «ponti sospesi,» sono
inserite le seguenti: «per le torri di carico,».
ART. 80
(Modifiche
all’articolo 136 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 136, comma 4, del decreto la lettera d) è soppressa.
ART. 81
(Modifiche
all’articolo 137 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 137, comma 1, del decreto le parole: «Il responsabile di cantiere»
sono sostituite dalle seguenti: «Il preposto».
ART. 82
(Modifiche
all’articolo 138 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 138, comma 2, del decreto, il numero: «30» è sostituito dal
seguente: «20».
2.
All’articolo 138, comma 5, del decreto alla lettera a) le parole: «o il piano
di gronda» sono soppresse e la lettera d) è soppressa.
ART. 83
(Modifiche
all’articolo 139 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 139, comma 1, del decreto è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici
indicati nel punto 2.2.2 dell'Allegato XVIII.».
ART. 84
(Modifiche
all’articolo 140 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 140 del decreto il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3.
Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle
due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati
devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante
l’esecuzione dei lavori in quota.».
ART. 85
(Modifiche
all’articolo 148 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 148 del decreto il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1.
Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e
simili, fermo restando l’obbligo di predisporre misure di protezione
collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per
sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.».
ART. 86
(Modifiche
all’articolo 157 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
L’articolo 157 del decreto è sostituito dal seguente:
«ART.
157 (Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori) - 1. Il
committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
a)
con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la
violazione dell’articolo 90, commi 3, 4 e 5;
b)
con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per
la violazione degli articoli 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma
6-bis;
c)
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione
degli articoli 90, commi 7 e 9, lettera c), 101, comma 1, primo periodo.».
ART. 87
(Modifiche
all’articolo 158 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
L’articolo 158 del decreto è sostituito dal seguente:
«ART.
158 (Sanzioni per i coordinatori) - 1. Il coordinatore per la progettazione è
punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro
per la violazione dell’articolo 91, comma 1.
2.
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è punito:
a)
con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la
violazione dell’articolo 92, commi 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2;
b)
con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per
la violazione dell’articolo 92, comma 1, lettera d).».
ART. 88
(Modifiche
all’articolo 159 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
L’articolo 159 del decreto è sostituito dal seguente:
«ART.
159 (Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti) - 1. Il datore di lavoro è
punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro
per la violazione dell’articolo 96, comma 1, lettera g); si applica la pena
dell’arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione è
commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l’impresa svolga lavorazioni in
presenza di rischi particolari, individuati in base all’allegato XI; si applica
la pena dell’ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di sicurezza è
redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all’allegato XV.
2.
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a)
con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la
violazione degli articoli 97, comma 1, 100, comma 3, 111, commi 1, lettera a),
e 6, 114, comma 1, 117, 118, 121, 122, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2 e
148;
b)
con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per
la violazione degli articoli 108, 112, 119, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129,
comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 140, comma 3, 147, comma 1, 151, comma
1, 152, commi 1 e 2 e 154;
c)
con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro per la
violazione degli articoli 96, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), e 97,
commi 3 e 3-ter, nonché per la violazione delle disposizioni del Capo II del
presente Titolo non altrimenti sanzionate;
d)
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione
degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3.
3.
La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di
requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato XIII,
nella parte relativa alle “Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali
a disposizione dei lavoratori nei cantieri”, punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella
parte relativa alle “Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri” per i
punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è considerata una unica violazione ed è punita
con la pena prevista dal comma 2, lettera c). L’organo di vigilanza è tenuto a
precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.».
ART. 89
(Modifiche
all’articolo 160 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
L’articolo 160 del decreto è sostituito dal seguente:
«ART.
160 (Sanzioni per i lavoratori autonomi) - 1. I lavoratori autonomi sono
puniti:
a)
con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la
violazione dell’articolo 100, comma 3;
b)
con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 300 a 800 euro per la
violazione dell’articolo 94;
c)
con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la
violazione degli articoli 124, 138, commi 3 e 4 e 152, comma 2.».
ART. 90
(Modifiche
all’articolo 161 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 161 del decreto, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2
bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, è emanato il regolamento per
l’individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della
segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in
presenza di traffico veicolare.».
ART. 91
(Modifiche
all’articolo 165 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
L’articolo 165 del decreto è sostituito dal seguente:
«ART.
165 (Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente) - 1. Il datore di
lavoro ed il dirigente sono puniti:
a)
con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la
violazione dell’articolo 163;
b)
con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la
violazione dell’articolo 164.
2.
La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di
requisiti di sicurezza relativi alla segnaletica di sicurezza di cui agli
allegati XXIV, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, XXV, punti 1, 2 e
3, XXVI, per l’intero, XXVII, per l’intero, XXVIII,
punti 1 e 2, XXIX, punti 1 e 2, XXX, punti 1 e 2, XXXI, punti 1 e 2, e XXXII,
punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena
prevista dal comma 1, lettera a). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in
ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.».
ART. 92
(Modifiche
all’articolo 166 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
L’articolo 166 del decreto è abrogato.
ART. 93
(Modifiche
all’articolo 170 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
L’articolo 170 del decreto è sostituito dal seguente:
«ART.
170 (Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente) - 1. Il datore di
lavoro ed il dirigente sono puniti:
a)
con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro per
la violazione dell’articolo 168, commi 1 e 2;
b)
con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la
violazione dell’articolo 169, comma 1.».
ART. 94
(Modifiche
all’articolo 171 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
L’articolo 171 del decreto è abrogato.
ART. 95
(Modifiche
all’articolo 178 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
L’articolo 178 del decreto è sostituito dal seguente:
«ART.
178 (Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente) - 1. Il datore di
lavoro ed il dirigente sono puniti:
a)
con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro per
la violazione degli articoli 174, comma 2 e 3, 175, commi 1 e 3 e 176, commi 1,
3, 5;
b)
con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la
violazione degli articoli 176, comma 6, e 177.
2.
La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di
requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature munite di videoterminale di
cui all’allegato XXXIV, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è
punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L’organo di vigilanza è
tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti
violati.».
ART. 96
(Abrogazione
dell’articolo 179 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
L’articolo 179 del decreto è abrogato.
ART. 97
(Modifiche
all’articolo 190 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 190 del decreto, dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:
«5-bis.
L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata
in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati
da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva
permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è
fatto riferimento.».
ART. 98
(Modifiche
all’articolo 192 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 192, comma 2, del decreto la parola: «inferiori» è sostituita
dalla seguente: «superiori».
ART. 99
(Modifiche
all’articolo 193 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 193, comma 2, del decreto le parole: «mantengono un livello di
rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione» sono sostituite
dalle seguenti: «e comunque rispettano le prestazioni richieste dalle normative
tecniche».
ART. 100
(Modifiche
all’articolo 198 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 198, comma 1, del decreto dopo la parola: «sentite» la parola:
«la» è sostituita dalla seguente: «le» e le parole: «entro un anno» sono
sostituite dalle seguenti: «entro due anni».
ART. 101
(Modifiche
all’articolo 207 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 207, comma 1, lettera c), del decreto dopo le parole: «induzione
magnetica (B)» sono inserite le seguenti: «, corrente indotta attraverso gli
arti (IL)».
ART. 102
(Modifiche
all’articolo 209 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 209, comma 1, del decreto le parole: «linee guida» sono sostituite
dalle seguenti: «buone prassi».
ART. 103
(Modifiche
all’articolo 211 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 211, comma 2, del decreto sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo 209, comma
2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono
essere esclusi rischi relativi alla sicurezza».
ART. 104
(Modifiche
all’articolo 214 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 214, comma 1, lettera a), del decreto i numeri 1), 2) e 3) sono
sostituiti dai seguenti:
«1)
radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra
100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è
suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm);
2)
radiazioni visibili: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 380 e
780 nm;
3)
radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA
(780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm)
e IRC (3000 nm-1 mm);».
ART. 105
(Modifiche
all’articolo 216 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 216, comma 1, del decreto le parole: «le specifiche linee guida»
sono sostituite dalle seguenti: «le buone prassi».
ART. 106
(Modifiche
all’articolo 217 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 217, comma 2, del decreto le parole: «di azione» sono sostituite
dalle seguenti: «limite di esposizione».
ART. 107
(Modifiche
all’articolo 219 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
L’articolo 219 del decreto è sostituito dal seguente:
«ART.
219 (Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente) - 1. Il datore di
lavoro è punito:
a)
con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la
violazione degli articoli 181, comma 2, 190, commi 1 e 5, 202, commi 1 e 5,
209, commi 1 e 5, e 216;
b)
con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la
violazione degli articoli 190, commi 2 e 3, 202, commi 3 e 4, e 209, commi 2 e
4.
2.
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a)
con arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la
violazione degli articoli 182, comma 2, 185, 192, comma 2, 193, comma 1, 195,
196, 197, comma 3, secondo periodo, 203, 205, comma 4, secondo periodo, 210,
comma 1, e 217, comma 1;
b)
con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da euro 750 a euro 4.000
per la violazione degli articoli 184, 192, comma 3, primo periodo, 210, commi 2
e 3, e 217, commi 2 e 3.».
ART. 108
(Modifiche
all’articolo 220 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
L’articolo 220 del decreto è sostituito dal seguente:
«ART.
220 (Sanzioni a carico del medico competente) - 1. Il medico competente è punito
con l’arresto fino tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la
violazione degli articoli 185 e 186.».
ART. 109
(Modifiche
all’articolo 223 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 223, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’alinea, dopo le parole:
«datore di lavoro determina», la virgola è soppressa;
b) al comma 1, la lettera c) è
sostituita dalla seguente: «c) il livello, il modo e la durata della esposizione;»;
c) al comma 1, la lettera d) è
sostituita dalla seguente: «d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in
presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e dei
preparati che li contengono o li possono generare;».
ART. 110
(Modifiche
all’articolo 232 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 232, comma 4, del decreto la parola: «moderato» è sostituita dalle
seguenti: «basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori».
ART. 111
(Modifiche
all’articolo 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 242 del decreto, al comma 5, lettera b), dopo le parole: «agente
in aria» sono inserite le seguenti: «e comunque dell’esposizione all’agente,
considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione possibilmente
rilevanti».
ART. 112
(Modifiche
all’articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 243 del decreto, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia
all’ISPESL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di
rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali
contenute nel registro e, secondo le previsioni dell’articolo 25 del presente
decreto, ne consegna copia al lavoratore stesso.».
ART. 113
(Modifiche
all’articolo 246 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 246, comma 1, del decreto, le parole: «alle rimanenti attività
lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione
ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali
contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché
bonifica delle aree interessate.» sono sostituite dalle seguenti: «a tutte le
rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori,
un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei
materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti,
nonché bonifica delle aree interessate.».
ART. 114
(Modifiche
all’articolo 249 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 249, comma 2 del decreto dopo
le parole: «articoli 250» sono inserite le seguenti: «251, comma 1,»
ART. 115
(Modifiche
all’articolo 251 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 251 del decreto, alinea, le parole: «l’esposizione dei lavoratori
alla» sono sostituite dalle seguenti: «la concentrazione nell’aria della».
2.
All’articolo 251, comma 1, del decreto la lettera b) è sostituita dalla
seguente:
«b)
i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione
individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo
adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria. La protezione deve essere
tale da garantire all’utilizzatore in ogni caso che la stima della
concentrazione di amianto nell’aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione
misurata nell’aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore
ad un decimo del valore limite indicato all’articolo 254;».
ART. 116
(Modifiche
all’articolo 253 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 253 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: «dell’esposizione
personale del lavoratore alla» sono sostituite dalle seguenti: «della
concentrazione nell’aria della»;
b) al comma 4 dopo le parole:
«successivamente analizzati» sono inserite le seguenti: «da laboratori
qualificati».
ART. 117
(Modifiche
all’articolo 254 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 254, comma 4, del decreto dopo le parole: «con altri mezzi» sono
inserite le seguenti: «e per rispettare il valore limite».
ART. 118
(Modifiche
all’articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 256 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole:
«all’articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22»,
sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152»;
b) al comma 4, lettera g), dopo
le parole: «natura dei lavori» sono inserite le seguenti: «, data di inizio»;
c) al comma 5 è aggiunto in
fine il seguente periodo: «Se entro il periodo di cui al precedente capoverso
l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica
del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro
può eseguire i lavori. L’obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio
dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre
alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione
dell’orario di inizio delle attività.»;
d) al comma 6 le parole: «di
cui all’articolo 50» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 250».
ART. 119
(Modifiche
all’articolo 259 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 259 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole:
«aree interessate» è inserita la seguente: «di» e le parole: «ad un controllo
sanitario volto a verificare» sono sostituite dalle seguenti: «a sorveglianza
sanitaria finalizzata anche a verificare»;
b) al comma 4 è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Ai fini della valutazione di cui al primo periodo
il medico competente privilegia gli esami non invasivi e quelli per i quali è
documentata l’efficacia diagnostica.».
ART. 120
(Modifiche
all’articolo 260 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 260, comma 3 del decreto dopo la parola: «ISPESL» sono inserite le
seguenti: «, per il tramite del medico competente,».
ART. 121
(Modifiche
all’articolo 262 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
L’articolo 262 del decreto è sostituito dal seguente:
«ART.
262 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente) - 1. Il datore di lavoro
è punito:
a)
con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la
violazione degli articoli 223, commi 1, 2 e 3, 236, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 249,
commi 1 e 3;
b)
con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la
violazione dell’articolo 223, comma 6.
2.
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a)
con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la
violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235,
237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1, 2 e 5, lettera b), 248,
comma 1, 250, commi 1 e 4, 251, 252, 253, comma 1, 254, 255, 256, commi 1, 2, 3
e 4, 257, 258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260, comma 1;
b)
con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la
violazione degli articoli 227, commi 1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239,
commi 1, 2 e 4, e 240, comma 3;
c)
con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 800 a 2.000 euro per la
violazione degli articoli 250, commi 2 e 3, e 256, commi 5 e 7;
d)
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione
degli articoli 243, commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253, comma 3, e 260, commi 2 e 3.».
ART. 122
(Modifiche
all’articolo 263 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
L’articolo 263 del decreto è sostituito dal seguente:
«ART.
263 (Sanzioni per il preposto) - 1. Con riferimento alle previsioni di cui al
presente Titolo, il preposto è punito:
a)
con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la
violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 235, 236, comma 3,
240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1 e 2, 248, comma 1, e 254;
b)
con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 250 a 1.000 euro per la
violazione degli articoli 229, commi 1, 2, 3 e 5, e 239, commi 1, 2 e 4.».
ART. 123
(Modifiche
all’articolo 264 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
L’articolo 264 del decreto è sostituito dal seguente:
«ART.
264 (Sanzioni per il medico competente) - 1. Il medico competente è punito:
a)
con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro per la
violazione degli articoli 229, commi 3, primo periodo, e 6, 230, e 242, comma
4;
b)
con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro per la
violazione dell’articolo 243, comma 2.».
ART. 124
(Modifiche
all’articolo 264 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
Dopo l’articolo 264 del decreto è inserito il seguente articolo:
«ART.
264-bis (Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti) - 1.
Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 238, comma 2, è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro.».
ART. 125
(Modifiche
all’articolo 265 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
L’articolo 265 del decreto è abrogato.
ART. 126
(Modifiche
all’articolo 272 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 272, comma 2, del decreto sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera c), sono
aggiunte in fine le seguenti parole: «, anche attraverso l’uso di dispositivi
di sicurezza atti a proteggere dall’esposizione accidentale ad agenti
biologici»;
b) alla lettera m) dopo le
parole: «all’interno» sono inserite le seguenti: «e all’esterno».
ART. 127
(Modifiche
all’articolo 273 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 273, comma 1, lettera c), del decreto, dopo le parole: «protezione
individuale,» sono inserite le seguenti: «ove non siano mono uso,».
ART. 128
(Modifiche
all’articolo 274 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 274, del decreto il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3.
Nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o
potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 2, 3 o 4, le
misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione
sono scelte tra quelle indicate nell'allegato XLVII in funzione delle modalità
di trasmissione dell’agente biologico.».
ART. 129
(Modifiche
all’articolo 279 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 279 del decreto il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1.
Qualora l’esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i
lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza
sanitaria di cui all’articolo 41.».
ART. 130
(Modifiche
all’articolo 280 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 280 del decreto i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2.
Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne
cura la tenuta tramite il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione. Il medico competente e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso
a detto registro.
3.
Il datore di lavoro:
a)
consegna copia del registro di cui al comma 1 all’ISPESL e all’organo di
vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi ogni tre anni e
comunque ogni qualvolta questi ne facciano richiesta, le variazioni
intervenute;
b)
comunica all’ISPESL e all’organo di vigilanza competente per territorio la
cessazione del rapporto di lavoro, dei lavoratori di cui al comma 1, fornendo
al contempo l’aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto
per tramite del medico competente le relative cartelle sanitarie e di rischio;
c)
in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore
di sanità e all'organo di vigilanza competente per territorio copia del
registro di cui al comma 1 ed all'ISPESL copia del medesimo registro nonché per
il tramite del medico competente le cartelle sanitarie e di rischio;
d)
in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che
comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia
delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché
copia della cartella sanitaria e di rischio;».
ART. 131
(Modifiche
all’articolo 282 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
L’articolo 282 del decreto è sostituito dal seguente:
«ART.
282 (Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti) - 1. Il datore di
lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a
6.400 euro per la violazione dell’articolo 271, commi 1, 3 e 5.
2.
Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a)
con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la
violazione degli articoli 270, commi 1 e 4, 271, comma 2, 272, 273, comma 1,
274, commi 2 e 3, 275, 276, 278, 279, commi 1, 2, e 280, commi 1 e 2;
b)
con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 800 a 2.000 euro per la
violazione degli articoli 269, commi 1, 2 e 3, e 277, comma 2;
c)
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione
dell’articolo 280, commi 3 e 4.».
ART. 132
(Modifiche
all’articolo 283 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
L’articolo 283 del decreto è sostituito dal seguente:
«ART.
283 (Sanzioni a carico dei preposti) - 1. Con riferimento alle previsioni di
cui al presente Titolo, il preposto è punito con l’arresto fino a due mesi o
con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 271, comma
2, 272, 274, commi 2 e 3, 275, 276, e 278, commi 1 e 3.».
ART. 133
(Modifiche
all’articolo 284 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
L’articolo 284 del decreto è sostituito dal seguente:
«ART.
284 (Sanzioni a carico del medico competente) - 1. Il medico competente è punito
con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro per la
violazione dell’articolo 279, comma 3.».
ART. 134
(Modifiche
all’articolo 285 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
L’articolo 285 del decreto è sostituito dal seguente:
«ART.
285 (Sanzioni a carico dei lavoratori) - 1. I lavoratori sono puniti:
a)
con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 800 euro per la
violazione dell’articolo 277, comma 3;
b)
con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da 100 a 400 euro per la
violazione dell’articolo 277, comma 1.».
ART. 135
(Modifiche
all’articolo 286 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
L’articolo 286 del decreto è sostituito dal seguente:
«ART.
286 (Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti) - 1.
Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 273, comma 2, è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro.».
ART. 136
(Modifiche
all’articolo 288 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 288 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole:
«nebbie o polveri», sono aggiunte le seguenti: «in cui, dopo accensione, la
combustione si propaga nell’insieme della miscela incombusta»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto
il seguente:
«1-bis. Per condizioni atmosferiche
si intendono condizioni nelle quali la concentrazione di ossigeno
nell’atmosfera è approssimativamente del 21 per cento e che includono variazioni
di pressione e temperatura al di sopra e al di sotto dei livelli di
riferimento, denominate condizioni atmosferiche normali (pressione pari a
101325 Pa, temperatura pari a 293 K), purché tali variazioni abbiano un effetto
trascurabile sulle proprietà esplosive della sostanza infiammabile o
combustibile.».
ART. 137
(Modifiche
all’articolo 292 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 292, comma 2, del decreto la parola: «Fermo» è sostituita dalla
seguente: «Ferma».
ART. 138
(Modifiche
all’articolo 293 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 293, comma 3, del decreto dopo le parole: «allegato LI», sono aggiunte le seguenti: «e provviste di allarmi
ottico/acustici che segnalino l’avvio e la fermata dell’impianto, sia durante
il normale ciclo sia nell’eventualità di un’emergenza in atto».
ART. 139
(Modifiche
all’articolo 294 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
Dopo l’articolo 294 è aggiunto il seguente:
«ART.
294-bis (Informazione e formazione dei lavoratori) - 1. Nell’ambito degli
obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i
lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano
informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con
particolare riguardo:
a)
alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
b)
alla classificazione delle zone;
c)
alle modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e l’efficacia
delle sorgenti di accensione;
d)
ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell’impianto;
e)
ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o
polveri combustibili;
f)
al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici;
g)
agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle
atmosfere esplosive, con particolare riferimento all’asfissia;
h)
all’uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle
relative indicazioni e controindicazioni all’uso.».
ART. 140
(Modifiche
all’articolo 296 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
Dopo l’articolo 296 del decreto, le parole: «Capo II Sanzioni» sono sostituite
dalle seguenti: «Capo III Sanzioni».
ART. 141
(Modifiche
all’articolo 297 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
L’articolo 297 del decreto è sostituito dal seguente:
«ART.
297 (Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti) - 1. Il datore di
lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a
6.400 euro per la violazione dell’articolo 290.
2.
Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o
con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 289, comma
2, 291, 292, comma 2, 293, commi 1 e 2, 294, commi 1, 2 e 3, 294-bis e 296.».
ART. 142
(Modifiche
all’articolo 301 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 301, comma 1, del decreto, dopo le parole: «dell’ammenda» sono
inserite le seguenti: «ovvero la pena della sola ammenda».
ART. 143
(Articoli
aggiuntivi al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
Dopo l’articolo 301 del decreto è inserito il seguente:
«ART.
301-bis (Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di
regolarizzazione) - 1. In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti
con sanzione pecuniaria amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere
l’illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura
minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria
posizione non oltre il termine assegnato dall’organo di vigilanza mediante
verbale di primo accesso ispettivo.».
ART. 144
(Modifiche
all’articolo 302 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
L’articolo 302 del decreto è sostituito dal seguente:
«ART.
302 (Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto) -
1. Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto, il giudice può,
su richiesta dell’imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici
mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio
di cui all’articolo 135 del codice penale. La sostituzione può avvenire solo
quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose
del reato. La somma non può essere comunque inferiore a euro 2.000.
2.
La sostituzione di cui al comma 1 non è consentita quando la violazione ha
avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui
sia derivata la morte ovvero una lesione personale che abbia comportato
l’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore
ai quaranta giorni.
3.
Decorso un periodo di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha
operato la sostituzione di cui al comma 1 senza che l’imputato abbia commesso
ulteriori reati tra quelli previsti dal presente testo unico, ovvero i reati di
cui all’articolo 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale,
limitatamente all’ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione
degli infortuni sul lavoro, il reato si estingue.».
2.
Dopo l’articolo 302 del decreto è inserito il seguente:
«ART.
302-bis (Potere di disposizione) - 1. Gli organi di vigilanza impartiscono
disposizioni esecutive ai fini dell’applicazione delle norme tecniche e delle
buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi
espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la non
corretta adozione, e salvo che il fatto non costituisca reato.
2.
Avverso le disposizioni di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro trenta
giorni, con eventuale richiesta di sospensione dell’esecutività dei
provvedimenti, all’autorità gerarchicamente sovraordinata
nell’ambito dei rispettivi organi di vigilanza, che decide il ricorso entro
quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso
si intende respinto. Con riferimento ai provvedimenti adottati dagli organi di
vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la
autorità gerarchicamente sovraordinata è il dirigente
della Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente.».
ART. 145
(Modifiche
all’articolo 303 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
L’articolo 303 del decreto è abrogato.
ART. 146
(Modifiche
all’articolo 304 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 304 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera
d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) la lettera c) del terzo comma
dell’articolo 3, della legge 22 luglio 1961, n. 628;
d-ter) gli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320;
d-quater) il decreto del Presidente della Repubblica 3
luglio 2003, n. 222.»;
b) dopo il comma 1, è inserito
il seguente:
«1-bis. Le funzioni attribuite
all’ispettorato medico centrale dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
e successive modificazioni, sono svolte dalla struttura di livello dirigenziale
generale del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali,
individuata in sede regolamentare nell’ambito del complessivo processo di
riorganizzazione dello stesso Dicastero, in attuazione dell’articolo 74 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.».
ART. 147
(Modifiche
all’articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
All’articolo 306 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «In caso di attrezzature di lavoro messe a
disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono
il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico
e delle misure organizzative messe in atto, l'obbligo del rispetto dei valori
limite di esposizione di cui all'articolo 201 entra in vigore il 6 luglio 2010.
Per il settore agricolo e forestale l'obbligo del rispetto dei valori limite di
esposizione di cui all'articolo 201, ferme restando le condizioni di cui al
precedente periodo, entra in vigore il 6 luglio 2014. Per il settore della
navigazione aerea e marittima, l'obbligo del rispetto dei valori limite di
esposizione al rumore di cui all’articolo 189 entra in vigore il 15 febbraio
2011.»;
b) dopo il comma 4 è aggiunto
il seguente comma:
«4-bis. Le ammende previste con
riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul
lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto
nonché da atti aventi forza di legge vengono rivalutate ogni cinque anni a far
data dall’entrata in vigore del presente decreto in misura pari all’indice
ISTAT dei prezzi al consumo per il corrispondente periodo, previo
arrotondamento delle cifre al decimale superiore.».
ART. 148
(Clausola
finanziaria)
1.
Dall’esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli
adempimenti derivanti dal presente decreto attraverso una diversa allocazione
delle ordinarie risorse umane, strumentali ed economiche, allo stato in
dotazione alle medesime amministrazioni.
ART. 149
(Modifiche agli
Allegati del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.
Gli allegati I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, VIII,
IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI,
XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII,
XLIX, L, LI del decreto sono sostituiti dai
corrispondenti allegati I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI,
VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV,
XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV,
XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII,
XLIX, L, LI del presente decreto.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 agosto 2009
Allegati
omessi
FINE TESTO DECRETO LEGISLATIVO
INAIL
Direzione
Generale
Direzione
Centrale Prevenzione
Circolare
n. 43 del 25.8.2009.
Oggetto:Comunicazione
nominativo Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Modifiche
all’art.18,comma 1, lettera aa) del Decreto
legislativo n. 81/2008.
Quadro
Normativo
·
Decreto
legislativo del 5 agosto 2009 n. 106, art. 13
·
Decreto
legislativo 9 agosto 2008 n. 81: attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto
2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro
·
Decreto
legislativo 5 agosto 2009 n. 106 Disposizioni integrative e correttive
del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro:
·
Art. 18, così come modificato dall’art.13 del Decreto legislativo n.
106/2009 “Obblighi del
datore di lavoro e del dirigente”
·
Art. 47: “
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”
·
Art. 55, così come modificato dall’art. 32 del Decreto legislativo
n.106/2009: “Sanzioni
per il datore di lavoro e il dirigente”
PREMESSA
Sentite
La presente circolare riguarda la
comunicazione degli RLS. Per quanto concerne la comunicazione degli RLST l’Istituto
provvederà, come di consueto, a dare le istruzioni operative una volta
intervenute le indicazioni interpretative della normativa da parte del Ministero
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:PRECISAZIONI
L’art. 13, lettera f) del
decreto legislativo n.106 del 5 agosto
Rimane invariata la previsione di cui
all’art.47 che stabilisce i criteri e le modalità di elezione e designazione
dei suddetti Rappresentanti nelle aziende e/o nelle unità produttive.
A differenza di quanto previsto nella
formulazione della norma in oggetto contenuta nel decreto legislativo n.
81/2008, la comunicazione in argomento non va più effettuata con cadenza
annuale, ma solo in caso di nuova nomina o designazione.
In fase di prima applicazione del
Decreto legislativo n. 106/2009, l’obbligo di cui alla presente lettera
riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati”.
Pertanto:
a) coloro i quali hanno ottemperato all’obbligo -
secondo le istruzioni emanate dall’Istituto in attuazione del Decreto
legislativo n.81/2008 - comunicando il nominativo (o i nominativi se piu’ di uno) con riferimento alla situazione al 31 dicembre
2008 non devono effettuare alcuna
comunicazione, se non nel caso in cui siano intervenute variazioni di
nomine o designazioni nel periodo dal 1° gennaio 2009 alla data
della presente circolare.
b) coloro i quali non hanno effettuato alcuna comunicazione
secondo le istruzioni emanate dall’Istituto con la richiamata circolare n.
11/2009 devono inviare la segnalazione per la prima volta seguendo le
istruzioni operative come di seguito specificato.
Per coloro i quali non versano nelle enunciate fattispecie, l’obbligo di
comunicazione scatta in occasione di prima elezione o designazione del
RLS.
Successive comunicazioni dovranno
essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato o
designato RLS differente da quello segnalato. In difetto si
ritiene immutata la situazione già comunicata.
Si ricorda che rientrano nell’obbligo
di comunicazione i datori di lavoro ovvero i dirigenti - se tale compito
rientra nelle competenze attribuite loro, nell’ambito dell’organizzazione, dal
datore di lavoro - di qualsiasi settore privato e pubblico (art. 3, comma 1).
Sono escluse da tale obbligo le
Amministrazioni, gli Istituti e le Organizzazioni così come
previsto dall’art. 3, commi 2 e 3bis, al cui riguardo si esprime riserva di
dare indicazioni in considerazione del rinvio alla emanazione di
Decreti attuativi, contenuto nelle disposizioni succitate.
Appare inoltre utile rimarcare come
le elezioni o le designazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza non costituiscono un obbligo per il datore di lavoro ma una facoltà
dei lavoratori, che potrebbe non essere esercitata dai medesimi. Infatti, il
datore di lavoro non ha alcun titolo decisionale al riguardo e non deve
ingerire in alcuna forma o modo per non violare le libertà delle organizzazioni
sindacali previste dalla legge n. 300/70.
TERMINI E
MODALITÀ DELLE COMUNICAZIONI
L’INAIL ha provveduto ad adeguare la
procedura on line accessibile dal sito dell’Istituto
attraverso “Punto Cliente” per la segnalazione “in via informatica” secondo le
nuove disposizioni.
Tale procedura consente di effettuare
la prima comunicazione e/o le variazioni a seguito di nuove nomine e/o
designazioni che dovessero intervenire.
A tale riguardo si chiarisce che la
comunicazione deve essere effettuata per la singola azienda, ovvero
per ciascuna unità produttiva in cui si articola l’azienda stessa, nella
quale operano i Rappresentanti.
ISTRUZIONI
OPERATIVE PER L’ACCESSO ALL’APPLICAZIONE DICHIARAZIONE RLS E MODALITA’ DI INSERIMENTO
PRIMA
COMUNICAZIONE
Aziende e pubbliche
amministrazioni assicurate INAIL
Le aziende o le amministrazioni
pubbliche soggette all’obbligo assicurativo INAIL che non abbiano ancora
provveduto ad effettuare la registrazione al sito www.inail.it devono:
1.
collegarsi al sito www.inail.it;
2. selezionare Registrazione;
3. accedere alla sezione Registrazione ditta;
4. inserire nell’apposita maschera il Codice Utente
ed il PIN1
L’INAIL provvederà ad inviare a mezzo
posta alla ditta un PIN2 che, unito al PIN1, darà origine alla password
provvisoria per il primo accesso al sito.
Dopo aver effettuato il primo accesso
ai Servizi di “Punto Cliente”, inserito i dati relativi al responsabile dei
servizi telematici dell’azienda ed aver personalizzato la password, la ditta
potrà accedere all’applicazione Dichiarazione
RLS.
Le aziende e le amministrazioni
pubbliche soggette all’obbligo assicurativo INAIL che siano già registrate,
effettuando l’accesso ai Servizi di Punto Cliente, potranno visualizzare la
procedura Dichiarazione RLS.
Aziende e
pubbliche amministrazioni non assicurate INAIL
Il titolare o il delegato della
ditta/pubblica amministrazione - non presente nella nostra Banca dati in quanto
non assicurato INAIL - deve effettuare la registrazione sul sito dell'Istituto
come di seguito specificato:
5.
collegarsi al sito www.inail.it;
6. selezionare Registrazione;
7. accedere alla sezione Registrazione utente generico;
8. compilare con i suoi dati la maschera
"Registrazione utente generico" specificando se si tratta di azienda
o amministrazione non soggetta ad assicurazione INAIL e, infine, cliccare su
"SALVA".
L'utente che si è registrato riceverà
all'indirizzo e-mail che ha indicato nella maschera "Registrazione utente
generico" un messaggio con l'indicazione di una password.
Con il proprio codice fiscale e la password,
l’utente entrerà sul sito www.inail.it in "Punto
Cliente", dove selezionerà la funzione “Ditte non INAIL” – “Anagrafica”
(Nuova ditta) e compilerà una maschera con tutti i dati anagrafici della Ditta.
A questo punto, verrà attribuito alla
Ditta il numero di "Codice Cliente" ed un pin (4 cifre).
Qualora il titolare o il delegato
della Ditta abbia difficoltà ad eseguire le sopraindicate operazioni, può
rivolgersi ad una qualsiasi Sede dell'Istituto. Sarà l'operatore della Sede
che, sostituendosi al datore di lavoro, effettuerà tutto il percorso sopra
riportato fino all'attribuzione del numero di "Codice Cliente" e del
pin. Naturalmente, l'operatore Inail dovrà indicare nella schermata
"Registrazione utente generico" il proprio indirizzo e-mail (es.:
m.rossi@inail.it).
Quando il datore di lavoro decide di
non curare direttamente o a mezzo di propri dipendenti l’inserimento dei
Rappresentanti dei Lavoratori per
Se la ditta/pubblica amministrazione
ha già effettuato la registrazione, può fornire al Consulente del lavoro il
Codice cliente ed il codice PIN per gli adempimenti di cui sopra.
Nel momento in cui siano state
effettuate le operazioni di registrazione e conseguentemente si possiede
un Codice Cliente, si potra’ selezionare
l’applicazione DICHIARAZIONE RLS per procedere alla comunicazione oggetto
della presente circolare con le informazioni e secondo le modalità che seguono:
UNITA’
PRODUTTIVA
PROGRESSIVO UNITA’ PRODUTTIVA
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
COMUNE
PROVINCIA
CAP
DATI ANAGRAFICI RAPPRESENTANTI PER
CODICE FISCALE
COGNOME
NOME
DATA INIZIO INCARICO (ai fini
del monitoraggio della cadenza temporale delle nomine)
Se ci sono più unità produttive la
procedura consente l’attivazione di più maschere e, conseguentemente, i dati
relativi al RLS devono essere indicati con riferimento all’unità in cui opera.
Terminato l’inserimento ed effettuato
l’invio da parte dell’utente, la procedura registra in archivio i dati
comunicati storicizzandoli e rilascia all’utente stampa della ricevuta della
comunicazione, anche ai fini della esibizione in caso di accesso da parte degli
organi vigilanti, competenti in materia di sicurezza e salute sul
lavoro.
Per quanto riguarda l’inoltro della
dichiarazione, come già detto in precedenza, l’accesso ai Servizi di Punto
Cliente è riservato alle Aziende e ai Delegati delle Aziende. Qualora si
utilizzi il meccanismo delle subdeleghe, i
subdelegati potranno inserire tutti i dati relativi ad una o più unità
produttive ma l’avvio iniziale e l’inoltro finale della dichiarazione potranno
essere effettuati unicamente dall’utenza principale.
COMUNICAZIONI SUCCESSIVE
(a seguito di
nuove nomine e/o designazioni intervenute)
Il soggetto interessato, che deve
effettuare la segnalazione a seguito di intervenute nuove nomine e/o
designazioni, e’ già in possesso del Codice Cliente e pertanto potrà selezionare
l’applicazione DICHIARAZIONE RLS per procedere all’aggiornamento della
comunicazione oggetto della presente circolare secondo le modalità che
seguono:
·
apre la lista a suo tempo inviata
·
visualizza la unità produttiva
·
modifica il codice fiscale, il nominativo (cognome e nome) e la
data inizio incarico
·
inoltra
MODIFICA DEI DATI
Qualora l’utente ritenga di dover
modificare alcuni dati dopo aver inviato la comunicazione, utilizzerà
l’apposita funzione modifica.
Il sistema prevede che tale
operazione sia chiusa entro 5 giorni dall’apertura. Scaduto tale termine il
sistema chiude automaticamente la richiesta di modifica e conserva la registrazione
della comunicazione preesistente. Pertanto, per produrre effetti di modifica,
la richiesta dovrà essere riproposta.
SANZIONI
L’art.55 del Decreto legislativo n.
81/2008, cosi’ come modificato dall’art. 32 del Decreto
legislativo n.106/2009: “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente”
prevede, in caso di violazione dell’art. 18 comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n. 81/2008, nel testo
modificato dall’art. 13 lettera f) dal Decreto legislativo n. 106/2009,
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
Qualora per problemi tecnici l’inserimento
non potesse avvenire on line, si potrà inviare eccezionalmente
la segnalazione di cui trattasi al fax 800 657 657
- utilizzando il modello predisposto che può essere richiesto presso le Sedi
dell’Istituto o scaricato dal sito dell’INAIL: www.inail.it.
F. to IL DIRETTORE
GENERALE