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Roma, 26 febbraio
2014
Circolare n. 44/2014
Oggetto: Previdenza – Estensione degli
ammortizzatori sociali – Punto della situazione.
Come
è noto, per effetto della crisi economica da qualche anno sono in vigore i
cosiddetti ammortizzatori sociali in
deroga, destinati cioè a garantire una indennità ai lavoratori sospesi o
licenziati da aziende non rientranti nel campo di applicazione del sistema
tradizionale degli ammortizzatori sociali comprendente le imprese inquadrate previdenzialmente nell’industria e quelle svolgenti
attività di logistica con oltre 50 dipendenti. Rispetto agli ammortizzatori
tradizionali quelli in deroga si caratterizzano soprattutto per la
transitorietà dovendo di anno in anno essere prorogati per legge previo
reperimento, non sempre agevole, della relativa copertura finanziaria.
La
legge Fornero n. 92/2012 ha previsto il graduale superamento degli
ammortizzatori in deroga al fine di dotare stabilmente i lavoratori di tutti i
settori di una qualche forma di copertura economica in caso di crisi aziendali.
In particolare secondo la citata legge 92 l’estensione in via permanente degli ammortizzatori
sociali riguarderà tutte le aziende con oltre 15 dipendenti tramite la
costituzione nei singoli settori ad opera delle parti sociali di Fondi di solidarietà bilaterali ovvero,
per i settori che non provvedessero in tal senso, tramite la costituzione ad
opera del Ministero del Lavoro di un Fondo
di solidarietà residuale.
Ad
oggi la strada dei Fondi di solidarietà bilaterali appare estremamente
problematica anche per la mancanza di qualsiasi indicazione operativa da parte
ministeriale sulle modalità per le parti sociali di determinare fabbisogni e
oneri contributivi degli ammortizzatori.
In
questo contesto appare più realizzabile la strada del Fondo pubblico residuale per
il cui finanziamento l’ultima legge di stabilità (legge n.147/2013), sebbene il
Fondo sia ancora da costituire, ha già fissato l’aliquota ordinaria dello 0,50%
del monte salari (di cui 2/3 a carico delle aziende e 1/3 a carico dei
lavoratori) con decorrenza dall’1 gennaio 2014. A questo riguardo si fa
osservare che:
·
l’obbligo
di contribuzione al Fondo di solidarietà residuale riguarda genericamente le
aziende con oltre 15 dipendenti inquadrate previdenzialmente
nel terziario non svolgenti attività di logistica; in caso di aziende di
logistica l’obbligo è limitato a quelle tra 16 e 50 dipendenti, ovvero anche di
dimensione superiore qualora non abbiano
esercitato la facoltà riconosciuta dall’INPS con la circolare n. 58/2000 di
rientrare nel campo di applicazione degli ammortizzatori sociali previsti per
le imprese commerciali (CIGS e mobilità);
·
ferma restando la decorrenza del
contributo ordinario dello 0,50% dallo scorso gennaio, per il suo effettivo
versamento bisognerà attendere le necessarie istruzioni INPS;
·
in caso di effettivo ricorso agli
ammortizzatori potrà essere stabilito dal Ministero del Lavoro un contributo
addizionale a carico del datore di lavoro da versare per i soli lavoratori in
cassa integrazione.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.13/2014
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