Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556  -  fax 06/8415576

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 26 febbraio 2014

 

Circolare n. 44/2014

 

Oggetto: Previdenza – Estensione degli ammortizzatori sociali – Punto della situazione.

 

Come è noto, per effetto della crisi economica da qualche anno sono in vigore i cosiddetti ammortizzatori sociali in deroga, destinati cioè a garantire una indennità ai lavoratori sospesi o licenziati da aziende non rientranti nel campo di applicazione del sistema tradizionale degli ammortizzatori sociali comprendente le imprese inquadrate previdenzialmente nell’industria e quelle svolgenti attività di logistica con oltre 50 dipendenti. Rispetto agli ammortizzatori tradizionali quelli in deroga si caratterizzano soprattutto per la transitorietà dovendo di anno in anno essere prorogati per legge previo reperimento, non sempre agevole, della relativa copertura finanziaria.

 

La legge Fornero n. 92/2012 ha previsto il graduale superamento degli ammortizzatori in deroga al fine di dotare stabilmente i lavoratori di tutti i settori di una qualche forma di copertura economica in caso di crisi aziendali. In particolare secondo la citata legge 92 l’estensione in via permanente degli ammortizzatori sociali riguarderà tutte le aziende con oltre 15 dipendenti tramite la costituzione nei singoli settori ad opera delle parti sociali di Fondi di solidarietà bilaterali ovvero, per i settori che non provvedessero in tal senso, tramite la costituzione ad opera del Ministero del Lavoro di un Fondo di solidarietà residuale.

 

Ad oggi la strada dei Fondi di solidarietà bilaterali appare estremamente problematica anche per la mancanza di qualsiasi indicazione operativa da parte ministeriale sulle modalità per le parti sociali di determinare fabbisogni e oneri contributivi degli ammortizzatori.

 

In questo contesto appare più realizzabile la strada del Fondo pubblico residuale per il cui finanziamento l’ultima legge di stabilità (legge n.147/2013), sebbene il Fondo sia ancora da costituire, ha già fissato l’aliquota ordinaria dello 0,50% del monte salari (di cui 2/3 a carico delle aziende e 1/3 a carico dei lavoratori) con decorrenza dall’1 gennaio 2014. A questo riguardo si fa osservare che:

 

·       l’obbligo di contribuzione al Fondo di solidarietà residuale riguarda genericamente le aziende con oltre 15 dipendenti inquadrate previdenzialmente nel terziario non svolgenti attività di logistica; in caso di aziende di logistica l’obbligo è limitato a quelle tra 16 e 50 dipendenti, ovvero anche di dimensione superiore  qualora non abbiano esercitato la facoltà riconosciuta dall’INPS con la circolare n. 58/2000 di rientrare nel campo di applicazione degli ammortizzatori sociali previsti per le imprese commerciali (CIGS e mobilità);

 

·       ferma restando la decorrenza del contributo ordinario dello 0,50% dallo scorso gennaio, per il suo effettivo versamento bisognerà attendere le necessarie istruzioni INPS;

 

·       in caso di effettivo ricorso agli ammortizzatori potrà essere stabilito dal Ministero del Lavoro un contributo addizionale a carico del datore di lavoro da versare per i soli lavoratori in cassa integrazione.

 

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.13/2014

Responsabile di Area

M/t

 

 

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.