Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 26 febbraio 2014

 

Circolare n. 45/2014

 

Oggetto: Finanziamenti – Agevolazioni per le PMI – D.L. n.145/2013 convertito con la Legge 21.2.2014, n.9, su G.U. n.43 del 21.2.2014.

 

Si segnalano le disposizioni a favore delle piccole e medie imprese contenute nel decreto legge Destinazione Italia recentemente convertito in legge. Si rammenta che in base alle disposizioni comunitarie si considerano piccole imprese quelle che occupano fino a 50 addetti ed hanno un fatturato o un totale di bilancio fino a 10 milioni di euro; medie imprese, quelle che occupano fino a 250 addetti ed hanno un fatturato fino a 50 milioni di euro, ovvero un totale di bilancio fino a 43 milioni di euro.

 

Mutui agevolati – Art.2 – Sono stati confermati i mutui agevolati per favorire la creazione di micro e piccole società a prevalente partecipazione giovanile (età compresa fra 18 e 35 anni) e femminile (indipendentemente dall’età). Si tratta di mutui a tasso zero, per un importo massimo del 75 per cento della spesa agevolabile e con durata massima di 8 anni. I criteri e le modalità della loro erogazione saranno fissati con successivi regolamenti interministeriali.

 

Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – Art.3 – la legge di conversione ha limitato la concessione del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo alle sole imprese con fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro annui (il decreto legge non prevedeva limiti). Tra le attività incentivate si segnalano i lavori sperimentali e teorici per acquisire nuove conoscenze inerenti la propria attività, le ricerche e le indagini per l’acquisizione di nuovi processi aziendali, gli studi per la produzione di nuovi servizi, ecc. L’agevolazione diverrà operativa con l’avvio della prossima programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-2020, secondo i criteri che dovranno essere fissati con decreto interministeriale.

 

Digitalizzazione – Art.6 – Per favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l’ammodernamento tecnologico delle piccole e medie imprese sono stati confermati finanziamenti a fondo perduto, tramite voucher da 10 mila euro da utilizzare per l’acquisto di software, hardware o servizi che consentano il miglioramento dell’efficienza aziendale, la modernizzazione dell’organizzazione del lavoro, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettività a banda larga e ultralarga. Anche in questo caso la misura non è immediatamente operativa, ma necessita di successivi decreti ministeriali che ne disciplinino le modalità e i criteri di applicazione.

 

Accesso al credito – Art.12 – E’ stato confermato il pacchetto di misure per facilitare l’accesso al credito da parte delle PMI con forme alternative ai fidi bancari, quali operazioni di cartolarizzazione, cambiali finanziarie, mini bond; inoltre è stata semplificata la procedura di factoring (cessione di crediti) ed è stata ridotta la fiscalità applicabile ai finanziamenti a medio e lungo termine.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.20/2014

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n. 43 del 21.2.2014 (fonte Guritel)

Testo del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145

coordinato con la legge di  conversione 21  febbraio  2014, n. 9 recante:

«Interventi urgenti  di avvio  del piano "Destinazione  Italia", per  il

contenimento delle tariffe elettriche e del gas,   per l'internazionaliz-

zazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure

per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.».

 

                         *****OMISSIS****

 

                              Art. 2 
Misure in materia di nuove imprese e di  riqualificazione  produttiva
  di aree di crisi industriale e fondo di investimento  nel  capitale
  di rischio delle PMI 
  1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) prima dell'articolo 1, sono inserite le seguenti parole: «Capo
0I, Misure in favore della nuova imprenditorialita'      nei  settori
della produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi»;    
    b) gli articoli da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti: 
  «Art. 1. - (Principi generali) -- 1. Le disposizioni  del  presente
Capo sono dirette a sostenere in tutto  il  territorio  nazionale  la
creazione  di  micro  e  piccole  imprese  a  prevalente   o   totale
partecipazione giovanile o  femminile  e  a  sostenerne  lo  sviluppo
attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito. 
  Art. 2. - (Benefici) -- 1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di
cui al  presente  Capo  sono  concedibili  mutui  agevolati  per  gli
investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 8  anni
e di importo non superiore al 75 per cento della  spesa  ammissibile,
ai sensi e  nei  limiti  del  regolamento  (CE)  n.  1998/2006  della
Commissione del 15  dicembre  2006  relativo  all'applicazione  degli
articoli 87 e 88 del trattato agli  aiuti  d'importanza  minore  ("de
minimis")  e  delle  eventuali  successive  disposizioni  comunitarie
applicabili modificative del predetto regolamento. 
  2. I mutui di  cui  al  comma  1  possono  essere  assistiti  dalle
garanzie  previste  dal  codice  civile  e  da  privilegio  speciale,
acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare. 
  Art. 3. - (Soggetti beneficiari) -- 1.  Possono  beneficiare  delle
agevolazioni di cui al presente Capo le imprese: 
    a) costituite da non piu' di     dodici  mesi      alla  data  di
presentazione della domanda di agevolazione; 
    b) di micro e  piccola  dimensione,  secondo  la  classificazione
contenuta nell'Allegato 1  al  regolamento  (CE)  n.  800/2008  della
Commissione del 6 agosto 2008; 
    c) costituite in forma societaria; 
    d) in cui la compagine societaria  sia  composta,  per  oltre  la
meta' numerica dei soci e di quote  partecipazione,  da  soggetti  di
eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne. 
  Art. 4. - (Progetti finanziabili) -- 1. Possono essere  finanziate,
secondo i criteri e le modalita' stabiliti  con  il  decreto  di  cui
all'articolo 24 e fatti salvi le esclusioni e i limiti  previsti  dal
regolamento  e  dalle  relative  disposizioni  modificative  di   cui
all'articolo 2, comma 1, le iniziative che prevedano investimenti non
superiori a 1.500.000 euro, relative  alla  produzione  di  beni  nei
settori dell'industria, dell'artigianato,  della  trasformazione  dei
prodotti agricoli    ovvero all'erogazione di  servizi  in  qualsiasi
settore, incluse le  iniziative  nel  commercio  e  nel  turismo,    
nonche' le iniziative relative agli ulteriori settori di  particolare
rilevanza per lo sviluppo  dell'imprenditoria  giovanile  individuati
con il predetto decreto. 
  2. (soppresso). 
  Art.  4-bis.  --  (Risorse  finanziarie  disponibili)  --   1.   La
concessione delle agevolazioni di cui al presente Capo e' disposta  a
valere sulle disponibilita' del Fondo rotativo previsto dall'articolo
4 del decreto 30 novembre 2004, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 14 del  19  gennaio  2005,  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, derivanti dai  rientri  dei  mutui  concessi  ai  sensi  del
presente  decreto.  Le   predette   disponibilita'   possono   essere
incrementate  da  eventuali   ulteriori   risorse   derivanti   dalla
programmazione nazionale e comunitaria.». 
    c) sono abrogati i Capi I, II e IV del Titolo I; 
    d) all'articolo 9, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al  comma  1,  le  parole:  «di  cui  all'articolo    sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo»; 
      2) al comma 2 e al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 2»,
sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «di cui al  comma
01»; 
      3) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Le agevolazioni concedibili  ai  sensi  del  presente  Capo
possono assumere la forma di contributi a fondo perduto e di mutui  a
tasso agevolato.»; 
    e) all'articolo 23, comma 1, prima delle parole:  «Alla  societa'
Sviluppo Italia S.p.a.», sono  inserite  le  seguenti:  «Fatto  salvo
quanto previsto dal comma 4-ter del presente articolo»; 
    f)  al  comma  2  dell'articolo  23  dopo   le   parole:   «della
programmazione economica» sono inserite le  seguenti:  «relativamente
al Titolo II del presente decreto e con il Ministero  dello  sviluppo
economico, sentito il  Ministro  della  coesione  territoriale  e  il
Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente al Titolo I del
presente decreto»; 
    g) all'articolo 23, dopo il comma 4-bis, e' aggiunto il seguente: 
  «4-ter. Per l'attuazione degli interventi di cui al Titolo I,  Capo
III si applica il decreto 28 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio  2007,  del  Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il   Ministro
dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni.»; 
    h) all'articolo 24, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,   relativamente   alle
disposizioni di cui al Capo 0I del  Titolo  I,  nonche'  il  Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali, relativamente alle disposizioni di cui  al
titolo II, fissano con uno o  piu'  regolamenti,  da  emanarsi  entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, criteri e  modalita'
di concessione delle agevolazioni previste nel presente decreto.  Per
gli interventi  di  cui  al  Capo  III  del  Titolo  I,  il  predetto
regolamento e' emanato, entro i medesimi  termini,  con  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.». 
     1-bis. Per gli interventi in favore delle imprese femminili, una
quota pari a 20 milioni di euro a valere sul Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  e'  destinata  alla  Sezione
speciale «Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le
pari opportunita'» istituita presso il medesimo Fondo.    
  2. All'articolo  27  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  1,  le  parole:  «che,  a  seguito  di  istanza  di
riconoscimento  della  regione  interessata»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico  anche
a seguito di istanza della regione interessata, che», e le parole da:
«Non sono oggetto» a: «competenza regionale» sono soppresse; 
    b) al comma 2, ultimo periodo,  la  parola:  «esclusivamente»  e'
sostituita dalla seguente: «anche»; 
    c) al comma 5, le parole da:  «La  concessione  di  finanziamenti
agevolati» fino a: «nell'ambito dei progetti di cui al comma 1»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «La  concessione  di  agevolazioni  per
l'incentivazione degli investimenti di cui al decreto-legge 1º aprile
1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  maggio
1989,  n.  181,  ivi  incluse  quelle   concesse   sotto   forma   di
finanziamento agevolato, e' applicabile, prioritariamente nell'ambito
dei progetti di cui al comma 1, nonche' per gli interventi di cui  al
comma 8-bis,»; 
    d) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
  «8-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura
non regolamentare, da adottare, sentita la Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano, entro 90 giorni dall'entrata in vigore  della  presente
disposizione,  disciplina  le   condizioni   e   le   modalita'   per
l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli  articoli
5, 6, e 8 del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge   15   maggio   1989,   n.   181,   come
successivamente estesi, nei casi di situazioni di  crisi  industriali
diverse da quelle complesse individuate ai sensi del decreto  di  cui
al comma 8 che  presentano,  comunque,  impatto  significativo  sullo
sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione.». 
 
                               Art. 3 
        Credito d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo 
  1.  A  valere  sulla  proposta  nazionale  relativa  alla  prossima
programmazione 2014-2020 dei  fondi  strutturali  comunitari,  previa
verifica della coerenza con le linee di intervento in  essa  previste
ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea,    ovvero a
valere sulla  collegata  pianificazione  degli  interventi  nazionali
finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione  e  dal  Fondo  di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,  n.  183,
   e' disposta l'istituzione di un credito di imposta a favore  delle
imprese che investono in attivita' di ricerca e sviluppo, nel  limite
massimo complessivo di euro 600 milioni per il triennio 2014-2016, le
cui  modalita'  operative  e  la  cui   decorrenza   sono   definite,
nell'ambito del programma operativo di riferimento o  della  predetta
pianificazione  degli  interventi  a  finanziamento  nazionale,   con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 12. 
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto, fino  ad
un importo massimo annuale di euro 2.500.000 per ciascun beneficiario
e nel limite complessivo  di  spesa  delle  risorse  individuate  per
ciascun anno ai sensi del comma 1,    a tutte le  imprese  aventi  un
fatturato annuo inferiore a 500 milioni  di  euro,  indipendentemente
dalla forma giuridica,     dal  settore  economico  in  cui  operano,
nonche' dal regime contabile adottato, nella misura del 50 per  cento
degli incrementi annuali  di  spesa  nelle  attivita'  di  ricerca  e
sviluppo, registrati in ciascuno dei periodi d'imposta con decorrenza
dal periodo di imposta determinato con il decreto di cui al comma  12
e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al  31  dicembre
2016, a condizione che siano sostenute spese per attivita' di ricerca
e sviluppo almeno pari a euro 50.000 in ciascuno dei suddetti periodi
di imposta.    Sono destinatari  del  credito  d'imposta  di  cui  al
presente  articolo  anche  i  consorzi  e  le  reti  di  impresa  che
effettuano le attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione. In questi
casi, l'agevolazione e' ripartita secondo criteri proporzionali,  che
tengono conto della partecipazione di  ciascuna  impresa  alle  spese
stesse.    
  3. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti  attivita'  di
ricerca e sviluppo,    inclusa la creazione di nuovi brevetti:    
    a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi  quale  principale
finalita'  l'acquisizione  di  nuove  conoscenze  sui  fondamenti  di
fenomeni  e  di  fatti  osservabili,   senza   che   siano   previste
applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; 
    b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti  ad  acquisire
nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto  nuovi  prodotti,
processi o  servizi  o  permettere  un  miglioramento  dei  prodotti,
processi o servizi esistenti ovvero la  creazione  di  componenti  di
sistemi  complessi,  necessaria  per  la  ricerca   industriale,   ad
esclusione dei prototipi di cui alla lettera c); 
    c) acquisizione, combinazione, strutturazione  e  utilizzo  delle
conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e
commerciale allo scopo di produrre  piani,  progetti  o  disegni  per
prodotti, processi o servizi nuovi,  modificati  o  migliorati.  Puo'
trattarsi  anche  di  altre  attivita'  destinate  alla   definizione
concettuale, alla pianificazione e  alla  documentazione  concernenti
nuovi  prodotti,  processi  e   servizi;   tali   attivita'   possono
comprendere  l'elaborazione  di  progetti,  disegni,  piani  e  altra
documentazione,  purche'  non  siano  destinati  a  uso  commerciale;
realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi  commerciali  e  di
progetti pilota destinati a esperimenti  tecnologici  o  commerciali,
quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale
e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per  poterlo  usare
soltanto  a  fini  di  dimostrazione  e  di  convalida.  L'eventuale,
ulteriore sfruttamento di progetti di  dimostrazione  o  di  progetti
pilota a scopo commerciale comporta la deduzione  dei  redditi  cosi'
generati dai costi ammissibili; 
    d) produzione e collaudo  di  prodotti,  processi  e  servizi,  a
condizione  che  non  siano  impiegati  o  trasformati  in  vista  di
applicazioni industriali o per finalita' commerciali. 
  4. Non si considerano attivita' di ricerca e sviluppo le  modifiche
ordinarie o periodiche apportate a  prodotti,  linee  di  produzione,
processi di fabbricazione, servizi esistenti e  altre  operazioni  in
corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti,    ad
esclusione delle attivita' che si concretizzino  nella  creazione  di
nuovi brevetti.    
  5.  Ai  fini  della  determinazione  del  credito  d'imposta   sono
ammissibili le spese relative a: 
    a) personale impiegato nelle attivita' di ricerca e sviluppo; 
    b)  quote  di  ammortamento  delle  spese   di   acquisizione   o
utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei  limiti
dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti  stabiliti
con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988,  recante
coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali
impiegati   nell'esercizio   di   attivita'   commerciali,   arti   e
professioni,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla  misura  e  al
periodo di utilizzo per l'attivita' di ricerca e sviluppo e  comunque
con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto di iva; 
    c)  costi  della  ricerca  svolta  in   collaborazione   con   le
universita' e gli organismi di ricerca    o  presso  gli  stessi,    
quella contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o
ottenuti in licenza da fonti esterne. 
  6. Il credito d'imposta deve essere  indicato  nella  dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta  nel  corso  del  quale  il
beneficio e' maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito,
ne' della base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive  modificazioni,  ed  e'  utilizzabile  esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 
  7. Per fruire  del  contributo  le  imprese  presentano  un'istanza
telematica mediante le modalita' tecniche predisposte  dal  Ministero
dello sviluppo economico secondo quanto previsto al successivo  comma
12. 
  8. Per la gestione della misura di agevolazione fiscale di  cui  al
presente articolo, il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  potra'
avvalersi sulla base di apposita convenzione, di  societa'  in  house
ovvero di  societa'  o  enti  in  possesso  dei  necessari  requisiti
tecnici,  organizzativi  e  di  terzieta'  scelti,  sulla   base   di
un'apposita gara, secondo le modalita'  e  le  procedure  di  cui  al
decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163.  Agli  oneri  della
convenzione si provvede nel limite massimo dell'uno per  cento  delle
risorse di cui al successivo comma 13. 
  9. Per la verifica della corretta fruizione del  credito  d'imposta
di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico  e
l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di
competenza secondo le modalita' individuate dal  decreto  di  cui  al
comma 12 del presente articolo. 
  10. I controlli sono svolti sulla base di  apposita  documentazione
contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione  legale
o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro
della revisione legale di cui al decreto legislativo n. 39 del  2010.
Tale certificazione va allegata al bilancio. Le imprese non  soggette
a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale  devono
comunque avvalersi della certificazione di  un  revisore  legale  dei
conti o di una societa' di revisione legale dei conti iscritti  quali
attivi nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo  27
gennaio 2010, n. 39. Il revisore o professionista responsabile  della
revisione,  nell'assunzione  dell'incarico,  osserva  i  principi  di
indipendenza  elaborati  ai  sensi  dell'articolo  10   del   decreto
legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39  e,  in  attesa  della   loro
emanazione, dal  codice  etico  dell'IFAC.  Le  spese  sostenute  per
l'attivita' di certificazione contabile da parte delle imprese di cui
al precedente periodo sono ammissibili entro  il  limite  massimo  di
euro 5.000. 
  11. Nei confronti del revisore legale  dei  conti  che  incorre  in
colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per  il
rilascio della certificazione di cui ai commi 8 e 9 si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. 
  12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze    e  con  il  Ministro
per la  coesione  territoriale,      sono  adottate  le  disposizioni
applicative necessarie, ivi comprese le modalita' di iscrizione delle
spese  in  bilancio,   le   modalita'   di   verifica   e   controllo
dell'effettivita' delle spese sostenute e della coerenza delle stesse
con le previsioni di cui ai precedenti commi 3, 4  e  5,  nonche'  le
cause  di  decadenza  e  revoca  del  beneficio,  le   modalita'   di
restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente  e
le eventuali relative  maggiorazioni.  La  procedura  telematica  per
usufruire del credito d'imposta prevede una verifica  ex  ante  sulla
conformita'  delle  spese  di  ricerca  e  sviluppo  che  le  imprese
sostengono  ed  una  ex  post  sull'effettiva  entita'  delle   spese
sostenute.  Qualora  le  spese  effettivamente  sostenute   risultino
inferiori di oltre il 20 per cento rispetto a quelle  dichiarate,  la
misura dell'agevolazione sara' ridotta dal 50 per  cento  al  40  per
cento sempre che permanga la spesa incrementale. 
  13. Le risorse  individuate  nell'ambito  del  Programma  Operativo
Nazionale di riferimento    o della pianificazione nazionale definita
per l'attuazione degli interventi di cui al comma  1      per  il    
finanziamento    del credito di imposta del  presente  articolo  sono
versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  e  successivamente
riassegnate,  per  le  suddette  finalita'  di  spesa,  ad   apposito
programma dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. A tal fine,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico
comunica al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della  legge  16
aprile 1987, n. 183,    e al Fondo per lo sviluppo e la coesione,  in
relazione alle previste  necessita'  per  fronteggiare  le  correlate
compensazioni,    gli importi comunitari e nazionali  riconosciuti  a
titolo di credito di imposta  da  versare  all'entrata  del  bilancio
dello Stato. 

 

                              Art. 6 
Misure per favorire la  digitalizzazione  e  la  connettivita'  delle
  piccole e medie imprese, ed in materia di frequenze per il servizio
  televisivo digitale terrestre, comunicazioni ed    agenda  digitale
     
  1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e
l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole  e  medie  imprese,
nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della  prossima
programmazione 2014-2020 dei  fondi  strutturali  comunitari,  previa
verifica della coerenza con le linee di intervento in  essa  previste
ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea,      ovvero
nell'ambito della collegata pianificazione degli interventi nazionali
finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione  e  dal  Fondo  di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,  n.  183,
   sono adottati interventi per il  finanziamento  a  fondo  perduto,
tramite Voucher di importo non superiore a 10.000 euro, conformemente
al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione  del  15  dicembre
2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e  88  del  trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore
(«de minimis»), concessi  ad  imprese  per  l'acquisto  di  software,
hardware o servizi che consentano  il  miglioramento  dell'efficienza
aziendale,    la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale
da  favorire  l'utilizzo  di  strumenti  tecnologici   e   forme   di
flessibilita', tra cui il telelavoro,    lo sviluppo di soluzioni  di
e-commerce, la  connettivita'  a  banda  larga  e  ultralarga.      I
suddetti voucher sono concessi anche per permettere  il  collegamento
alla rete internet mediante  la  tecnologia  satellitare,  attraverso
l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove  le
condizioni  geomorfologiche  non  consentano  l'accesso  a  soluzioni
adeguate attraverso  le  reti  terrestri  o  laddove  gli  interventi
infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili  economicamente  o
non realizzabili.      I  voucher  potranno  altresi'  finanziare  la
formazione qualificata, nel campo ICT, del personale  delle  suddette
piccole e medie imprese. 
  2. Previa verifica  della  coerenza  con  le  linee  di  intervento
previste   nella   proposta   nazionale   relativa   alla    prossima
programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, fruibili a
seguito dell'approvazione da  parte  della  Commissione  europea  del
Programma  Operativo  Nazionale  relativo  alla   Competitivita'   di
responsabilita' del Ministero dello sviluppo economico,  con  decreto
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro per la coesione territoriale e il Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo  economico,
e' stabilito l'ammontare  dell'intervento  nella  misura  massima    
complessiva    di  100  milioni  di  euro  a  valere  sulla  medesima
proposta nazionale    o sulla collegata pianificazione  definita  per
l'attuazione degli interventi a finanziamento  nazionale  di  cui  al
comma 1.    La somma cosi' individuata dal CIPE e' ripartita  tra  le
Regioni in misura proporzionale al numero  delle  imprese  registrate
presso le Camere di commercio operanti nelle singole Regioni. 
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono  stabiliti  lo
schema standard di bando e le modalita' di erogazione dei  contributi
di cui al presente articolo. 
  4. All'articolo 1 dell'allegato n. 10 al codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003,  n.  259,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «111.000,00
euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese  con  un
numero di utenti pari o inferiore a 50.000»; 
    b) al comma 1, lettera a), dopo  il  numero  1)  e'  inserito  il
seguente: «1-bis) per le imprese con  un  numero  di  utenti  pari  o
inferiore a 50.000, 300 euro ogni mille utenti»; 
    c) al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole:  «66.500,00
euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese  con  un
numero di utenti pari o inferiore a 50.000»; 
    d) al comma 1, lettera b), dopo  il  numero  1)  e'  inserito  il
seguente: «1-bis) per le imprese con  un  numero  di  utenti  pari  o
inferiore a 50.000, 100 euro ogni 1.000 utenti». 
     4-bis. Al fine di favorire  il  raggiungimento  degli  obiettivi
dell'Agenda digitale italiana, le disposizioni di cui al decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre  2013,  si  applicano  anche
allo scavo per  l'installazione  dei  ricoveri  delle  infrastrutture
digitali necessarie per il collegamento degli edifici  alle  reti  di
telecomunicazioni. Nel  caso  di  installazione  dei  ricoveri  delle
infrastrutture contemporanea alla effettuazione dello  scavo,  l'ente
operatore  presenta   un'istanza   unica   per   lo   scavo   e   per
l'installazione  dei   ricoveri   delle   infrastrutture   ai   sensi
dell'articolo 88 del codice di cui al decreto legislativo    agosto
2003, n. 259, e successive modificazioni. 
  4-ter. Al fine di  favorire  la  diffusione  della  banda  larga  e
ultralarga nel territorio nazionale anche  attraverso  l'utilizzo  di
tecniche innovative di scavo che non  richiedono  il  ripristino  del
manto stradale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto,  sono  definite  ulteriori
misure relative alla posa in opera delle infrastrutture a banda larga
e ultralarga, anche modificative delle specifiche  tecniche  adottate
con decreto del Ministro dello sviluppo economico    ottobre  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2013.    
  5. All'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
le parole: «1º gennaio 2013», sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
giugno 2014». 
     5-bis. Al fine di elaborare soluzioni innovative volte a colmare
il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga  e  di
conseguire  una  mappatura  della  rete  di  accesso   ad   internet,
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,  entro  dodici  mesi
dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  costituisce,
tramite periodico aggiornamento richiesto agli operatori autorizzati,
una banca di dati  di  tutte  le  reti  di  accesso  ad  internet  di
proprieta'  sia  pubblica  sia  privata  esistenti   nel   territorio
nazionale, dettagliando le relative tecnologie nonche'  il  grado  di
utilizzo delle stesse. I  dati  cosi'  ricavati  devono  essere  resi
disponibili in formato di dati di tipo aperto, ai sensi del  comma  3
dell'articolo 68 del decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n. 82,  e
successive  modificazioni.  All'attuazione  del  presente  comma   si
provvede nei limiti delle risorse finanziarie,  umane  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica.    
  6. All'articolo 6  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data  dal
30  giugno  2014  per  i  contratti  stipulati  in   forma   pubblica
amministrativa e a far data dal    gennaio  2015  per  i  contratti
stipulati mediante scrittura privata.». 
  7. Sono validi gli accordi di cui  all'articolo  15,  comma  2-bis,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e i contratti di cui  all'articolo
6, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  non
stipulati in modalita' elettronica a far data dal 1º gennaio  2013  e
fino alle date in cui la stipula  in  modalita'  elettronica  diventa
obbligatoria ai sensi, rispettivamente, dei citati articoli 15, comma
2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e     di  cui  all'articolo
5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
modificazioni, nonche'    6, comma 4, del citato decreto-legge n. 179
del 2012. 
  8.    Entro quindici giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, l'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni
avvia le procedure per escludere dalla pianificazione delle frequenze
per  il  servizio  televisivo   digitale   terrestre   le   frequenze
riconosciute  a  livello  internazionale  e  utilizzate   dai   Paesi
confinanti, pianificate e assegnate ad operatori di  rete  televisivi
in Italia e oggetto di accertate situazioni interferenziali alla data
di entrata in vigore  del  presente  decreto,  nonche'  le  frequenze
oggetto di EU Pilot esistenti  alla  medesima  data.  La  liberazione
delle frequenze di cui al primo periodo deve avere luogo non oltre il
31 dicembre 2014. Alla scadenza del  predetto  termine,  in  caso  di
mancata  liberazione  delle  suddette  frequenze,   l'Amministrazione
competente procede  senza  ulteriore  preavviso  alla  disattivazione
coattiva  degli  impianti  avvalendosi  degli  organi  della  polizia
postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo  98  del  codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al  decreto  legislativo  
agosto 2003, n. 259.    
  9.     Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare
entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono definiti i criteri e le modalita'  per  l'attribuzione,
entro il 31 dicembre 2014, in favore degli operatori  abilitati  alla
diffusione di servizi di media audiovisivi, di misure  economiche  di
natura  compensativa,  a  valere  sulla  quota  non   impiegata   per
l'erogazione dei contributi  per  i  ricevitori  per  la  televisione
digitale nella misura massima di 20 milioni di euro, trasferiti  alla
societa' Poste Italiane Spa in via anticipata, di cui al decreto  del
Ministro delle  comunicazioni  30  dicembre  2003,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  18  del  23  gennaio  2004,  finalizzate  al
volontario  rilascio  di  porzioni   di   spettro   funzionali   alla
liberazione delle frequenze di cui al comma 8.  Successivamente  alla
data del 31 dicembre 2014 le risorse di  cui  al  primo  periodo  che
residuino successivamente all'erogazione delle misure  economiche  di
natura  compensativa  di  cui  al  medesimo  periodo  possono  essere
utilizzate, per le stesse finalita', per l'erogazione  di  indennizzi
eventualmente dovuti a soggetti non piu'  utilmente  collocati  nelle
graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,
e  successive   modificazioni,   a   seguito   della   pianificazione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di cui al comma  8
del presente articolo. 
  9-bis. L'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  stabilisce
le modalita' e  le  condizioni  economiche  secondo  cui  i  soggetti
assegnatari dei diritti d'uso in ambito  locale  hanno  l'obbligo  di
cedere una quota  della  capacita'  trasmissiva  ad  essi  assegnata,
comunque  non  inferiore  a  un  programma,  a  favore  dei  soggetti
legittimamente operanti in ambito locale  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, che  procedano  al  volontario  rilascio
delle frequenze utilizzate di cui al comma 8  o  a  cui,  sulla  base
della nuova pianificazione della stessa  Autorita'  per  le  garanzie
nelle  comunicazioni  e  della  posizione  non   piu'   utile   nelle
graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,
e successive modificazioni, sia revocato il diritto d'uso.    
  10. Nell'ambito di apposito  Programma  Operativo  Nazionale  della
prossima programmazione 2014-2020 dei fondi  strutturali  comunitari,
previa verifica della coerenza con le linee  di  intervento  in  essa
previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea,   
ovvero nell'ambito della collegata  pianificazione  degli  interventi
nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la  coesione  e  dal
Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile  1987,
n. 183,    sono adottati  interventi  per  il  riconoscimento  di  un
credito di imposta per le spese documentate e sostenute da piccole  e
medie  imprese  di  cui  alla   Raccomandazione   2003/361/CE   della
Commissione del 6 maggio 2003, ovvero da consorzi da reti di  piccole
e medie imprese, e relative ad interventi di rete fissa e mobile  che
consentano l'attivazione dei servizi di  connettivita'  digitale  con
capacita' uguale o superiore a 30 Mbps.  Il  credito  di  imposta  e'
riconosciuto a decorrere dalla data individuata con il decreto di cui
al comma 11 e fino al 2016, nella percentuale del 65%  degli  importi
rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo di 20.000
euro e nella misura massima complessiva  di  50  milioni  di  euro  a
valere  sulla  proposta  nazionale   relativa   alla   programmazione
2014-2020    o  sulla  predetta  pianificazione  degli  interventi  a
finanziamento nazionale.    
  11. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la
coesione territoriale e con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie,  sono  definite,  conformemente  al  regolamento  (CE)  n.
1998/2006  della  Commissione   del   15   dicembre   2006   relativo
all'applicazione  degli  articoli  87   e   88   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  di  importanza  minore
(«de minimis»), le modalita' per usufruire del credito  d'imposta  di
cui al  comma  10,  inclusa  la  certificazione  del  prestatore  del
servizio di connessione digitale  e  le  modalita'  di  comunicazione
delle spese effettuate, ai fini delle verifica di capienza dei  fondi
annualmente disponibili, il regime dei controlli sulle spese  nonche'
ogni   altra   disposizione   necessaria    per    il    monitoraggio
dell'agevolazione ed  il  rispetto  del  limite  massimo  di  risorse
stanziate. 
  12. Il credito di imposta di cui al comma 10 non e' cumulabile  con
l'agevolazione prevista dal comma 1. 
  13. Il credito d'imposta deve essere indicato  nella  dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta  nel  corso  del  quale  il
beneficio e' maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito,
ne' della base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive  modificazioni,  ed  e'  utilizzabile  esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 
  14. Le risorse individuate ai sensi  del  comma  11,  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato e  successivamente  riassegnate,
per le finalita' di spesa di cui ai commi da 10  a  13,  ad  apposito
programma dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. A tal fine,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico
comunica al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della  legge  16
aprile 1987, n. 183,    e al Fondo per lo sviluppo e la coesione,  in
relazione alle previste  necessita'  per  fronteggiare  le  correlate
compensazioni,    gli importi comunitari e nazionali  riconosciuti  a
titolo di credito di imposta  da  versare  all'entrata  del  bilancio
dello Stato. 
     14-bis. All'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,  e
successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Agenzia per  l'Italia
digitale e le  amministrazioni  interessate  possono  stipulare,  nel
rispetto della legislazione vigente in materia di contratti  pubblici
e mediante procedure di evidenza pubblica, convenzioni  con  societa'
concessionarie di servizi pubblici essenziali su tutto il  territorio
nazionale dotate di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici  di
servizi su scala nazionale e di computer emergency response team.  Le
amministrazioni  interessate  provvedono  all'adempimento  di  quanto
previsto dal presente comma  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente».    

 

                               Art. 12 
     Misure per favorire il credito alla piccola e media impresa 
  1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
       a) all'articolo 1, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. La presente legge si applica altresi'  alle  operazioni  di
cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o  l'acquisto
di  obbligazioni  e  titoli  similari  ovvero  cambiali  finanziarie,
esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale,  titoli
ibridi e convertibili, da parte della societa'  emittente  i  titoli.
Nel caso di operazioni realizzate mediante sottoscrizione o  acquisto
di titoli, i richiami ai debitori ceduti si intendono  riferiti  alla
societa' emittente i titoli»;    
    b) all'articolo 2, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Nel caso in  cui  i  titoli  oggetto  delle  operazioni  di
cartolarizzazione siano destinati ad investitori qualificati ai sensi
dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  i
titoli possono essere sottoscritti anche da un unico investitore.». 
    c) all'articolo 3, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. Le societa' di cui al  comma  1  possono  aprire      conti
correnti segregati  presso  la  banca  depositaria  ovvero  presso  i
soggetti di cui    all'articolo 2, comma 3, lettera c), dove  vengano
accreditate le somme corrisposte dai  debitori  ceduti  nonche'  ogni
altra somma pagata o comunque di spettanza della  societa'  ai  sensi
delle  operazioni  accessorie  condotte   nell'ambito   di   ciascuna
operazione di cartolarizzazione o comunque  ai  sensi  dei  contratti
dell'operazione.  Le  somme  accreditate  su  tali  conti   segregati
costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da  quello  del
depositario e da quello degli altri depositanti. Su  tali  somme  non
sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi da quelli di cui  al
comma 2 e tali somme possono essere utilizzate esclusivamente per  il
soddisfacimento di crediti vantati dai soggetti di cui al comma  2  e
dalle controparti dei contratti derivati con finalita'  di  copertura
dei rischi insiti nei crediti e nei titoli  ceduti,  nonche'  per  il
pagamento degli altri costi dell'operazione. In  caso  di  avvio  nei
confronti del depositario di procedimenti di cui  al  titolo  IV  del
testo unico bancario, nonche' di procedure concorsuali o  di  accordi
di ristrutturazione, le somme accreditate  su  tali  conti  non  sono
considerate come rientranti nel patrimonio del soggetto  e  non  sono
soggette a sospensione  dei  pagamenti      e  vengono  integralmente
restituite alla societa' per conto della quale e' avvenuto l'incasso,
secondo i termini contrattuali e  comunque  senza  la  necessita'  di
attendere i riparti e le altre restituzioni.    
  2-ter. I soggetti che svolgono, anche su delega dei soggetti di cui
all'articolo 2, comma 6, i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3,
lettera  c),  nell'ambito  di  operazioni  di  cartolarizzazione  dei
crediti, possono aprire presso banche conti correnti  segregati  dove
vengano accreditate le  somme  incassate  per  conto  della  societa'
cessionaria o della societa' emittente  dai  debitori  ceduti.  Sulle
somme accreditate sui conti segregati, non  sono  ammesse  azioni  da
parte dei creditori dei soggetti  che  svolgono  i  servizi  indicati
nell'articolo 2, comma 3, lettera c), se non  per  l'eccedenza  delle
somme incassate e dovute alla societa' cessionaria  o  emittente.  In
caso  di  avvio  di  procedimenti  concorsuali  o   di   accordi   di
ristrutturazione, le somme accreditate sui conti  segregati,  per  un
importo pari alle somme incassate e dovute alla societa'  cessionaria
o emittente, non vengono considerate come rientranti  nel  patrimonio
del soggetto che svolge i servizi indicati nell'articolo 2, comma  3,
lettera c),    e vengono integralmente restituite alla  societa'  per
conto  della  quale  e'  avvenuto  l'incasso,   secondo   i   termini
contrattuali e comunque senza la necessita' di attendere i riparti  e
le altre restituzioni.»;    
    d) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Alle cessioni dei  crediti  poste  in  essere  ai  sensi  della
presente legge si applicano le disposizioni  contenute  nell'articolo
58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario.  Alle  cessioni,  anche
non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1  della
legge 21 febbraio 1991, n. 52,    per gli effetti di cui al  comma  2
del presente articolo, e'  sufficiente  che  la  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione  del
cedente, del cessionario e della  data  di  cessione.  Alle  medesime
cessioni    puo' altresi'  applicarsi,  su  espressa  volonta'  delle
parti, il disposto dell'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2,  della  legge
21 febbraio 1991, n. 52. 
  2. Dalla  data  della  pubblicazione  della  notizia  dell'avvenuta
cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla  data  certa  dell'avvenuto
pagamento, anche in parte,  del  corrispettivo  della  cessione,  sui
crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono
ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera b), e, in deroga ad ogni altra disposizione, non  e'
esercitabile dai relativi debitori  ceduti  la  compensazione  tra  i
crediti acquistati    dalla societa'  di  cartolarizzazione      e  i
crediti    di tali  debitori  nei  confronti  del  cedente      sorti
posteriormente a tale data. Dalla stessa data la cessione dei crediti
e' opponibile: 
    a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto
non sia stato reso efficace verso i terzi in data anteriore; 
    b) ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il  credito
prima della pubblicazione della cessione.»; 
     2-bis. In caso di cessione di crediti derivanti da  aperture  di
credito, anche  regolate  in  conto  corrente,  l'espletamento  delle
formalita' di opponibilita' previste dal  presente  articolo  produce
gli effetti ivi indicati anche con  riferimento  a  tutti  i  crediti
futuri nascenti da tali contratti, a condizione che i contratti siano
stipulati prima della data di espletamento di tali formalita'»;    
      2) al comma 3, le parole:  «non  si  applica»  sono  sostituite
dalle seguenti: «non si applicano l'articolo 65 e»; 
      3) dopo il comma 4    sono aggiunti i seguenti:    
  «4-bis. Alle  cessioni  effettuate  nell'ambito  di  operazioni  di
cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69  e  70  del  regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonche' le altre disposizioni  che
richiedano formalita' diverse o ulteriori rispetto a  quelle  di  cui
alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle  funzioni
di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi    dal
cedente    e'  dato  avviso  mediante  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale nonche' comunicazione  mediante  lettera  raccomandata  con
avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici.»; 
     4-ter. In caso di cessione di crediti derivanti da  aperture  di
credito, anche regolate in conto  corrente,  il  diritto  di  rendere
esigibile il credito ceduto e' esercitato dalla societa'  cessionaria
in conformita' alle previsioni del relativo contratto o, in mancanza,
con un preavviso non inferiore a quindici giorni»;    
    e) all'articolo 5, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis.   I   titoli   emessi   nell'ambito   di   operazioni    di
cartolarizzazione di cui  all'articolo  1,  comma  1-bis,  anche  non
destinati ad essere  negoziati  in  un  mercato  regolamentato  o  in
sistemi multilaterali di negoziazione e anche  privi  di  valutazione
del merito di credito da  parte  di  operatori  terzi,  costituiscono
attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche  delle  imprese  di
assicurazione ai sensi dell'articolo 38  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni. Entro  30  giorni
dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'IVASS adotta un
regolamento che disciplini le misure di dettaglio  per  la  copertura
delle  riserve  tecniche  tramite  gli   attivi   sopra   menzionati.
L'investimento nei titoli  di  cui  al  presente  comma  e'  altresi'
compatibile con le vigenti  disposizioni  in  materia  di  limiti  di
investimento di fondi pensione.»; 
    f) all'articolo 7, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. Nel caso di operazioni realizzate mediante  cessione  a  un
fondo comune di investimento, i  servizi  indicati  nell'articolo  2,
comma 3,  lettera  c),  possono  essere  svolti,  in  alternativa  ai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, dalla societa'  di  gestione
del risparmio che  gestisce  il  fondo.  Alle  cessioni  dei  crediti
effettuate in favore del fondo si applicano gli articoli 4 e 6, comma
2, della presente  legge,  nonche'  le  restanti  disposizioni  della
presente legge, in quanto compatibili. 
  2-ter. Le disposizioni di  cui  all'articolo  5,  comma  2-bis,  si
applicano, in quanto compatibili, alle imprese  ed  ai  soggetti  ivi
menzionati ai fini dell'investimento nelle quote  dei  fondi  di  cui
all'articolo 7, comma 2-bis.»; 
    g) al comma 1 dell'articolo 7-bis, dopo le parole:  «all'articolo
3, commi 2,» sono inserite le seguenti: «2-bis, 2-ter e»; 
    h) dopo l'articolo 7-ter e' inserito il seguente: 
  «Art. 7-quater. - (Cessione di ulteriori crediti e  titoli)  --  1.
Gli articoli 7-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e 7-ter, comma 1,  e  le
disposizioni ivi richiamate si applicano anche alle  operazioni,  ivi
disciplinate, aventi ad oggetto obbligazioni  e  titoli  similari    
ovvero cambiali finanziarie,    crediti garantiti da ipoteca  navale,
crediti nei confronti di piccole e medie imprese,  crediti  derivanti
da contratti di leasing o di  factoring,  nonche'  di  titoli  emessi
nell'ambito di operazioni  di  cartolarizzazione  aventi  ad  oggetto
crediti della medesima natura.      Tali  crediti  e  titoli  possono
essere ceduti anche da societa' facenti parte di un gruppo  bancario.
   
  2. Il regolamento di cui al  comma  5  dell'articolo  7-bis  adotta
anche  disposizioni  di  attuazione   del   presente   articolo   con
riferimento  ai  medesimi  profili  ivi   menzionati.   Il   medesimo
regolamento individua le categorie di crediti  o  titoli  di  cui  al
comma 1,  cui  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo,    e regola  l'emissione  di  titoli  di  cui  al  presente
articolo differenziandoli dai titoli emessi  ai  sensi  dell'articolo
7-bis.    
  2. All'articolo  32  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
dopo il comma 26 e' aggiunto il seguente: 
  «26-bis. Le obbligazioni,    le cambiali finanziarie    e i  titoli
similari  di  cui  al  presente  articolo,  le  quote  di  fondi   di
investimento che investono prevalentemente negli anzidetti  strumenti
finanziari,  nonche'  i  titoli  rappresentativi  di  operazioni   di
cartolarizzazione  aventi  ad   oggetto   gli   anzidetti   strumenti
finanziari costituiscono, anche se non destinati ad essere  negoziati
in  un  mercato  regolamentato  o   in   sistemi   multilaterali   di
negoziazione e anche se privi di valutazione del merito di credito da
parte di operatori terzi, attivi ammessi a  copertura  delle  riserve
tecniche delle imprese di assicurazione di cui  all'articolo  38  del
decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.   209,   e   successive
modificazioni. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della  presente
disposizione, l'IVASS adotta un regolamento che disciplini le  misure
di dettaglio per la copertura  delle  riserve  tecniche  tramite  gli
attivi sopra menzionati. L'investimento nei titoli e nelle  quote  di
fondi di cui al presente comma e' altresi' compatibile con le vigenti
disposizioni  in  materia  di  limiti  di   investimento   di   fondi
pensione.». 
  3. All'articolo 5 della legge 21 febbraio  1991,  n.  52,  dopo  il
comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Ai fini dell'ottenimento della data certa del pagamento  e'
sufficiente l'annotazione del contante sul conto  di  pertinenza  del
cedente, in conformita' al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.». 
  4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 15, primo comma, dopo le parole: «dalla legge  24
novembre 2003, n. 326,» sono inserite le seguenti: «per le  quali  e'
stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 17,»; 
    b) all'articolo 17, primo comma, le parole: «sono tenuti   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «,  a  seguito  di  specifica  opzione,
possono» e dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:  «L'opzione
e' esercitata per iscritto nell'atto di finanziamento.»; 
    c) dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente: 
  «Art. 20-bis. - (Operazioni di finanziamento strutturate) -- 1. Gli
articoli da 15 a 20 si applicano anche  alle  garanzie  di  qualunque
tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in  relazione  alle
operazioni   di   finanziamento   strutturate   come   emissioni   di
obbligazioni o titoli similari alle obbligazioni di cui  all'articolo
44, comma 2, lettera c), del Testo unico delle imposte  sui  redditi,
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
1986, n. 917, da chiunque sottoscritte, alle loro eventuali surroghe,
sostituzioni,  postergazioni,  frazionamenti  e  cancellazioni  anche
parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in  relazione
alle stesse, nonche' ai trasferimenti di garanzie  anche  conseguenti
alla cessione delle predette obbligazioni, nonche' alla modificazione
o estinzione di tali operazioni. 
  2. L'opzione di cui all'articolo 17,  primo  comma,  e'  esercitata
nella deliberazione  di  emissione      o  in  analogo  provvedimento
autorizzativo.    
  3. L'imposta sostitutiva e' dovuta  dagli  intermediari  finanziari
incaricati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
delle attivita' di promozione e collocamento delle operazioni di  cui
al  comma  1,  ovvero,  nel  caso  in  cui  tali   intermediari   non
intervengano, dalle societa' che emettono le  obbligazioni  o  titoli
similari con riferimento ai quali e' stata esercitata  l'opzione.  Il
soggetto finanziato risponde in solido con  i  predetti  intermediari
per il pagamento dell'imposta. 
  4. Gli intermediari finanziari e le societa'  emittenti  tenute  al
pagamento dell'imposta sostitutiva dichiarano, secondo  le  modalita'
previste dall'articolo 20 del presente  decreto  e  dall'articolo  8,
comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, l'ammontare  delle
obbligazioni collocate. 
  5. Alle operazioni di cui al presente articolo non si applicano  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  3,  commi   3   e   3-bis,   del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.». 
  5. Dopo l'articolo 32, comma 9 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
e' inserito il seguente: 
  «9-bis. La ritenuta del 20 per cento di cui all'articolo 26,  comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600, non si applica  sugli  interessi  e  gli  altri  proventi  delle
obbligazioni  e  titoli  similari,  e  delle  cambiali   finanziarie,
corrisposti  a  organismi  di  investimento  collettivo   in   valori
mobiliari le cui quote siano detenute esclusivamente  da  investitori
qualificati ai sensi dell'articolo 100  del  decreto  legislativo  24
febbraio  1998,  n.  58,  e   il   cui   patrimonio   sia   investito
prevalentemente   in   tali   obbligazioni,   titoli    o    cambiali
finanziarie.». 
  6. All'articolo 46 del decreto legislativo 1º  settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il privilegio previsto dal presente  articolo  puo'  essere
costituito anche per garantire obbligazioni e titoli similari  emessi
da societa' ai sensi degli articoli 2410 e seguenti o 2483 del codice
civile,  la  cui  sottoscrizione  e  circolazione  e'   riservata   a
investitori  qualificati  ai  sensi  dell'articolo  100  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»; 
    b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1)  dopo  le  parole:  «banca  creditrice»  sono  inserite   le
seguenti: «o, nel caso di obbligazioni  o  titoli  di  cui  al  comma
1-bis, il sottoscrittore o i sottoscrittori di tali obbligazioni o un
loro rappresentante»; 
      2) dopo le parole: «e le  condizioni  del  finanziamento»  sono
inserite le seguenti: «o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al
comma 1-bis,  gli  elementi  di  cui  ai  numeri  1),  3),  4)  e  6)
dell'articolo 2414 del codice civile  o  di  cui  all'articolo  2483,
comma 3, del codice civile». 
     6-bis. In aggiunta a quanto  gia'  previsto  dalla  legislazione
vigente, la garanzia del Fondo di  cui  all'articolo  2,  comma  100,
lettera a), della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  puo'  essere
concessa in favore delle societa' di gestione del risparmio  che,  in
nome e per conto dei fondi comuni di investimento  da  esse  gestiti,
sottoscrivano obbligazioni o titoli similari di cui  all'articolo  32
del  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  134,  e  successive
modificazioni, emessi da piccole e medie imprese. Tale garanzia  puo'
essere concessa a fronte sia di singole operazioni di  sottoscrizione
di obbligazioni e titoli similari sia di  portafogli  di  operazioni.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti,  nel  rispetto
degli equilibri di finanza pubblica, i requisiti e le caratteristiche
delle operazioni  ammissibili,  le  modalita'  di  concessione  della
garanzia, i criteri di selezione nonche'  l'ammontare  massimo  delle
disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura  del
rischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al presente
articolo.    
  7. All'onere derivante dal comma 4, pari a 4 milioni di euro  annui
a decorrere dall'esercizio 2014, si provvede mediante  corrispondente
riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 616,
della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  relativo  allo  stato  di
previsione del Ministero dello sviluppo economico. 
     7-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
di concerto con il Ministro  dello  sviluppo  economico,  da  emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto, sono stabilite, nel rispetto  degli
equilibri di finanza pubblica, le  modalita'  per  la  compensazione,
nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in  favore  delle  imprese
titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili,  per
somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche  professionali,
maturati nei confronti della pubblica amministrazione  e  certificati
secondo le modalita' previste dai decreti del Ministro  dell'economia
e delle  finanze  22  maggio  2012  e  25  giugno  2012,  pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012 e
nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, qualora  la  somma
iscritta a ruolo sia inferiore o pari  al  credito  vantato.  Con  il
decreto di cui al primo periodo sono individuati gli aventi  diritto,
nonche' le modalita' di trasmissione dei relativi elenchi  all'agente
della riscossione. 
  7-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane  e
dei monopoli, da adottare entro il 26 febbraio 2014, e' modificata la
determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
n. 145744 del 23 dicembre 2013, al  fine  di  eliminare,  per  l'anno
2014, l'incremento dell'accisa sulla birra, decorrente dal  1°  marzo
2014. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del primo periodo
del presente comma, pari a 15 milioni di euro  per  l'anno  2014,  si
provvede, quanto a  7,5  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307, e, quanto a 7,5  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2014, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  medesimo   Ministero.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.    

 

                        ******OMISSIS******

 

FINE TESTO