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Roma, 3 marzo 2014
Circolare n. 51/2014
Oggetto: Lavoro – Inasprimento di alcune
sanzioni – Conversione del decreto Destinazione Italia - D.L. 23.12.2013,
n. 145 come convertito dalla legge n. 9 del 21.2.2014, su G.U. n. 43 del
21.2.2014.
Come
è noto, l’articolo 14 del decreto legge Destinazione
Italia ha inasprito le sanzioni in materia di lavoro nero, orario di lavoro e sicurezza. La legge di conversione
ha alleggerito, seppure parzialmente, l’aumento delle sanzioni per il superamento
della durata massima settimanale dell’orario di lavoro e per il mancato riconoscimento
del riposo giornaliero o settimanale (art. 18 bis del D.lgvo
n. 66/2003). Sono stati infatti raddoppiati (anziché decuplicati) i vecchi
importi delle sanzioni che pertanto vanno ora da un minimo di 200 ad un massimo
di 10.000 euro (in precedenza da un minimo di 100 ad un massimo di 5.000 euro)
a seconda del numero di lavoratori coinvolti o della durata della violazione.
Sono
stati invece confermati gli altri aumenti concernenti la sanzione per la mancata
comunicazione di assunzione di lavoratori subordinati al Centro per l’Impiego, nonché l’importo della somma aggiuntiva che
il datore di lavoro deve versare per ottenere la revoca del provvedimento di
sospensione dell’attività in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di
sicurezza sul lavoro e di lavoro irregolare.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti
confronta circ.re conf.le n. 15/2014
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Allegato uno |
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G.U. n. 43 del 21.2.2014 (fonte Guritel)
Testo del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145
coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9, recante:
«Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia",
per il
contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionaliz-
zazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure
per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.».
*****OMISSIS*****
Art. 14
Misure per il contrasto del lavoro sommerso e irregolare
1. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto del fenomeno del
lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro sono introdotte le seguenti
disposizioni:
a) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
autorizzato ad integrare la dotazione organica del personale
ispettivo nella misura di duecentocinquanta unita', di cui duecento
nel profilo di ispettore del lavoro di area III e cinquanta nel
profilo di ispettore tecnico di area III, e a procedere
progressivamente alle conseguenti assunzioni. Ferma restando la
previsione di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la
disposizione di cui all'articolo 34-bis, comma 2, del medesimo
decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni,
trova applicazione con esclusivo riferimento al personale in possesso
di specifiche professionalita' compatibili con quelle di ispettore
del lavoro o di ispettore tecnico. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali comunica annualmente al Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell'economia e delle finanze il numero delle unita' assunte e la
relativa spesa. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui
alla presente lettera si provvede mediante riduzione del Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
nella misura di euro 5 milioni per l'anno 2014, 7 milioni per l'anno
2015 e 10,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2016;
b) l'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3
del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive
modificazioni, nonche' delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14,
comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e' aumentato del 30
per cento. In relazione alla violazione prevista dal citato articolo
3 del decreto-legge n. 12 del 2002, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 73 del 2002, non si applica la procedura di diffida di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e
successive modificazioni. Restano soggette alla procedura di diffida
le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto;
c) gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e
4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66,
e successive modificazioni, con esclusione delle sanzioni previste
per la violazione dell'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto
legislativo, sono raddoppiati; le disposizioni di cui alla presente
lettera si applicano anche alle violazioni commesse a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto;
d) i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni
di cui alle lettere b) e c) sono versati ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati:
1) al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2;
2) ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, nel limite massimo di 10
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, destinato a misure,
da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, finalizzate ad una piu' efficiente utilizzazione del
personale ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore
efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo,
della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonche'
alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e
irregolare.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
*****OMISSIS*****
FINE TESTO