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Roma, 3 marzo 2014

 

Circolare n. 51/2014

 

Oggetto: Lavoro – Inasprimento di alcune sanzioniConversione del decreto Destinazione Italia - D.L. 23.12.2013, n. 145 come convertito dalla legge n. 9 del 21.2.2014, su G.U. n. 43 del 21.2.2014.

 

Come è noto, l’articolo 14 del decreto legge Destinazione Italia ha inasprito le sanzioni in materia di lavoro nero, orario di lavoro e sicurezza. La legge di conversione ha alleggerito, seppure parzialmente, l’aumento delle sanzioni per il superamento della durata massima settimanale dell’orario di lavoro e per il mancato riconoscimento del riposo giornaliero o settimanale (art. 18 bis del D.lgvo n. 66/2003). Sono stati infatti raddoppiati (anziché decuplicati) i vecchi importi delle sanzioni che pertanto vanno ora da un minimo di 200 ad un massimo di 10.000 euro (in precedenza da un minimo di 100 ad un massimo di 5.000 euro) a seconda del numero di lavoratori coinvolti o della durata della violazione.

 

Sono stati invece confermati gli altri aumenti concernenti la sanzione per la mancata comunicazione di assunzione di lavoratori subordinati al Centro per l’Impiego, nonché l’importo della somma aggiuntiva che il datore di lavoro deve versare per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e di lavoro irregolare.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 15/2014

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

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G.U. n. 43 del 21.2.2014 (fonte Guritel)

Testo del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145

coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9, recante:

«Interventi urgenti  di avvio  del piano "Destinazione Italia", per  il

contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionaliz-

zazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.».

 

                         *****OMISSIS*****

 

                              Art. 14 
        Misure per il contrasto del lavoro sommerso e irregolare 
  1. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto del fenomeno  del
lavoro sommerso e  irregolare  e  la  tutela  della  salute  e  della
sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  sono   introdotte   le   seguenti
disposizioni: 
    a)  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   e'
autorizzato  ad  integrare  la  dotazione  organica   del   personale
ispettivo nella misura di duecentocinquanta unita', di  cui  duecento
nel profilo di ispettore del lavoro  di  area  III  e  cinquanta  nel
profilo  di  ispettore  tecnico  di   area   III,   e   a   procedere
progressivamente  alle  conseguenti  assunzioni.  Ferma  restando  la
previsione  di  cui  all'articolo  30,  comma  2-bis,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  la
disposizione di  cui  all'articolo  34-bis,  comma  2,  del  medesimo
decreto legislativo n. 165  del  2001,  e  successive  modificazioni,
trova applicazione con esclusivo riferimento al personale in possesso
di specifiche professionalita' compatibili con  quelle  di  ispettore
del lavoro o di ispettore tecnico. Il Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali comunica annualmente al Dipartimento della funzione
pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   e   al
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  del  Ministero
dell'economia e delle finanze il numero delle  unita'  assunte  e  la
relativa spesa. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui
alla presente  lettera  si  provvede  mediante  riduzione  del  Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo  18,  comma
1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
nella misura di euro 5 milioni per l'anno 2014, 7 milioni per  l'anno
2015 e 10,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2016; 
    b) l'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo  3
del  decreto-legge  22  febbraio  2002,  n.   12,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  23  aprile  2002,  n.  73,  e  successive
modificazioni, nonche' delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14,
comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e' aumentato  del  30
per cento. In relazione alla violazione prevista dal citato  articolo
3 del decreto-legge n. 12 del 2002,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 73 del 2002, non si applica la procedura di diffida di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e
successive modificazioni. Restano soggette alla procedura di  diffida
le violazioni commesse prima della data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto; 
    c) gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3  e
4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.  66,
e successive modificazioni, con esclusione  delle  sanzioni  previste
per la violazione dell'articolo 10, comma  1,  del  medesimo  decreto
legislativo, sono raddoppiati; le disposizioni di cui  alla  presente
lettera si applicano anche alle violazioni commesse a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto; 
    d) i maggiori introiti derivanti dall'incremento  delle  sanzioni
di cui alle lettere  b)  e  c)  sono  versati  ad  apposito  capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati: 
      1) al Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione,  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2; 
      2) ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del lavoro e delle  politiche  sociali,  nel  limite  massimo  di  10
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, destinato a misure,
da definire con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali,  finalizzate  ad  una  piu'  efficiente  utilizzazione   del
personale ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore
efficacia, anche attraverso interventi  di  carattere  organizzativo,
della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale,  nonche'
alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro  sommerso  e
irregolare. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
 

                             *****OMISSIS*****

FINE TESTO