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Roma, 2 aprile 2014
Circolare n. 72/2014
Oggetto: Autotrasporto – Rimborso accise
del I trimestre 2014 – Nota Agenzia Dogane e Monopoli n.35204 del 27.3.2014.
Entro
il 30 aprile 2014 le imprese di
autotrasporto possono presentare ai competenti uffici doganali la dichiarazione
dei consumi di gasolio utilizzato nel I trimestre di quest’anno con veicoli di
peso pari o superiore a 7,5 tonnellate al fine di fruire del relativo credito
d’imposta.
Sul
sito internet dell’Agenzia Dogane e Monopoli è disponibile l’apposito software
per la compilazione e la stampa della dichiarazione (www.agenziadogane.gov.it - In
un click – Accise – Benefici per il gasolio autotrazione I trimestre 2014).
Gli
importi rimborsabili sono diversificati in quanto nel corso del mese di marzo è
intervenuto un aumento delle accise:
·
euro 214,18609 per ogni mille litri di
gasolio, per i consumi effettuati tra l’1 gennaio e il 28 febbraio 2014;
·
euro 216,58609 per ogni mille litri di
gasolio, per i consumi effettuati tra l’1 e il 31 marzo 2014.
Il
credito d’imposta spettante può essere portato in compensazione dei versamenti
effettuati col modello F24 (codice tributo 6740) una volta ricevuto il nulla
osta dell’ufficio doganale, ovvero, in assenza di comunicazioni, decorsi 60
giorni dalla presentazione della dichiarazione dei consumi (silenzio assenso).
La compensazione non ha limiti d’importo annuali.
Si
rammenta che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al IV trimestre
2013 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2015. Dopo
tale scadenza per le eccedenze non utilizzate in compensazione potrà essere presentata
istanza di rimborso entro il 30 giugno 2016.
Daniela Dringoli |
Per riferimenti
confronta circ.re conf.le n.16/2014
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Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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Lc/lc |
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alla Confetra. |
Roma,
27 marzo 2014
Protocollo:
RU 35204
Destinatari
omessi
OGGETTO: Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del
trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel
primo trimestre dell'anno 2014. Disponibilità software.
Con riferimento alla materia in oggetto, si fa presente che, per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio
e il 31 marzo dell'anno in corso, la
dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti dalla legislazione
vigente dovrà
essere presentata
entro il 30 aprile 2014.
A tal riguardo
si
fa presente quanto
segue.
I)
Disponibilità del software
Sul sito internet di questa Agenzia, all'indirizzo www.agenziadogane.gov.it (In un click - Accise - Benefici per il gasolio autotrazione - Benefici per il gasolio
autotrazione 1° trimestre 2014) è disponibile il software aggiornato per la
compilazione e la stampa dell'apposita dichiarazione da consegnare unitamente al
supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB), all'interno del quale sono
salvate le medesime informazioni dichiarate ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R.
n. 445/2000, al competente Ufficio delle Dogane o all'Ufficio delle Dogane di Roma I (per gli esercenti comunitari non
tenuti alla
presentazione
della
dichiarazione dei redditi in Italia), i cui indirizzi e recapiti telefonici sono reperibili
sul sito predetto.
Al fine di semplificare gli adempimenti connessi alla compilazione della
dichiarazione relativa al trimestre in questione, il software suddetto consente,
aprendo il file relativo alla dichiarazione di un periodo precedente, il caricamento
automatico dei dati identificativi dell'impresa e del dichiarante nonché di quelli
relativi alle targhe dei mezzi i cui consumi possono essere ammessi al beneficio in parola.
Tutti i dettagli sono descritti nel "Manuale utente" pubblicato insieme al software in parola.
II)
Importo rimborsabile
In attuazione dell'art.61, comma 4, del D.L. n.1/2012,
convertito, con modificazioni dalla legge n.27/2012, tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, si evidenzia che la misura del beneficio riconoscibile è
pari
a:
-
€ 214,18609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° gennaio
e il
28 febbraio 2014;
-
€ 216,58609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° e il 31 marzo 2014. Ciò per effetto dell'art.1, comma 2, della Determinazione direttoriale n. RU 145733
del 23.12.2013, a seguito dell'incremento dell'accisa
da euro 617,40 ad euro 619,80 per mille litri di prodotto con decorrenza 1° marzo
2014.
III)
Aventi diritto, ter mini di presentazione della dichiarazione e modalità di fruizione del rimborso
Per quanto attiene all'individuazione dei soggetti che possono usufruire dell'agevolazione in questione, ferma restando l'esclusione dei soggetti che operano con mezzi di peso inferiore a 7,5 tonnellate, si ribadisce che hanno diritto al beneficio sopra descritto:
a)
gli esercenti
l'attività
di
autotrasporto merci con veicoli di massa mas-
sima complessiva
pari
o superiore a 7,5 tonnellate;
b)
gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto
legislativo
19 novembre 1997, n. 422, e relative
leggi regionali di
attuazione;
c)
le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui
alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del
Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto
legislativo n. 422 del 1997;
d)
gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per
trasporto di persone.
Attesa la non accoglibilità delle istanze presentate dai soggetti in capo ai quali non ricorre il presupposto di cui alla lettera a), si raccomanda agli Uffici di questa Agenzia lo scrupoloso riscontro delle dichiarazioni presentate dagli aventi diritto sopra distinti. Le Direzioni regionali ed interregionali e la Direzione
interprovinciale in indirizzo vorranno provvedere
ad impartire le opportune indicazioni agli Uffici dipendenti nonché a rappresentare alla scrivente eventuali criticità.
Per ottenere il rimborso dell'importo sopra evidenziato, ai fini della restituzione in denaro o dell'utilizzo in compensazione degli stessi, i soggetti di cui
alle lettere a), b), c) e d) presentano, pertanto, l'apposita dichiarazione agli Uffici delle dogane territorialmente competenti con l'osservanza delle modalità stabilite
con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, (G.U. n. 238 dell'11 ottobre 2000) dal 1° aprile ed entro il sopraindicato
termine
del 30 aprile 2014.
Si evidenzia, inoltre, che, a norma del comma 2 del ripetuto art. 61 del D.L. n. 1/2012,
rispetto ai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi effettuati a
decorrere dal 2012 non operano le limitazioni previste dall'art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007. Tali crediti potranno,
quindi, essere compensati anche ove
l'importo complessivo annuo dei crediti d'imposta derivanti dal riconoscimento di
agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel "QUADRO RU" del modello di
dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000, indicato dall'art. 1, comma 53, sopra
richiamato.
Per la fruizione dell'agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il
CODI CE TRI BUTO 6740.
Per l'accreditamento su conto corrente in altro Stato dell'U.M.E. è richiesta l'indicazione
dei codici BI C
(Bank identification
code) e I BAN
(I nternational bank addressnumber).
Come già evidenziato nelle precedenti comunicazioni, quanto alla documentazione da utilizzare per comprovare gli avvenuti consumi, si conferma
che:
i soli esercenti l'attività di trasporto di persone di cui alle suddette lettere b), c) e
d)
possono giustificare i consumi di gasolio
per
autotrazione,
dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in parola, anche con scheda
carburante;
gli esercenti l'attività di autotrasporto di merci, di cui alla suddetta lettera
a),
sono tenuti a comprovare i consumi effettuati esclusivamente mediante
le relative fatture
di
acquisto.
IV)
I nvio telematico delle dichiar azioni
Si rammenta, ancora, che gli utenti interessati possono inviare
le proprie dichiarazioni anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale -E.D.I.
A tal riguardo, si ribadiscono le modalità tecniche ed operative finalizzate all'utilizzo del sistema suddetto, già evidenziate con la nota RU 59316 del 07.05.2010. In particolare:
gli utenti interessati devono richiedere all'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, qualora non ne siano già in possesso, l'abilitazione all'utilizzo
del Servizio Telematico Doganale -E.D.I.;
le istruzioni per la richiesta dell'abilitazione, nonché le modalità tecniche ed
operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio Telematico Doganale,
sono disponibili sul sito di questa Agenzia, all'indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it , nella specifica sezione
ad esso relativa.
Per la predisposizione dei file, relativi alle dichiarazioni, da inviare a mezzo del Servizio Telematico
Doganale, è possibile:
utilizzare il software, corredato dalle relative istruzioni (manuale utente), presente sul sito di questa Agenzia nella sezione Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2014 -
Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2014".
Oppure:
fare riferimento al "tracciato record",
pubblicato sul sito di questa Agenzia nella sezione "Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici
gasolio autotrazione 1° trimestre 2014 - Software gasolio autotrazione 1°
trimestre
2014", per predisporre autonomamente i file da inviare.
Tutto ciò premesso, si sottolinea che, al
fine
dell'invio telematico in questione,
è assolutamente indispensabile che i soggetti che procedono a tale invio siano stati preventivamente abilitati all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale -E.D.I.
V)
Ter mini di utilizzo del credito matur ato nel precedente trimestre
Si rammenta che, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 61 sopra menzionato, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto
trimestre dell'anno 2013 potranno essere utilizzati in compensazione entro il
31
dicembre 2015.
Da tale data decorre il termine,
previsto dall'art. 4, comma
3, del
DPR n. 277/2000, per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze
non utilizzate in compensazione, le quali dovranno,
quindi, essere presentate entro
il
30 giugno 2016.
* * * * *
Conclusivamente, si ricorda che, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28.12.2000, n.445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa", chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico predetto è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
Allorché, poi, il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici per il settore dell'autotrasporto sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si rende
applicabile la disposizione di cui all'art. 75 del predetto DPR n. 445/2000, con
conseguente decadenza dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione
infedele.
Il Direttore Centrale
f.to Dott. Pasquale Di Maio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39193