|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e
della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 9 maggio 2014
Circolare n. 91/2014
Oggetto: Ambiente – Rifiuti –
SISTRI – Semplificazioni per il trasporto intermodale – D.M. 24.4.2014, su G.U.
n. 99 del 30.4.2014.
In
attuazione dell’art.11 del D.L. 101/2013 convertito dalla legge 125/2013, il
Ministero dell’Ambiente ha introdotto alcune semplificazioni per l’applicazione
del SISTRI (Sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti) al trasporto intermodale. In particolare, fermo
restando l’obbligo di adesione al sistema in capo ai soggetti ai quali sono
affidati i rifiuti speciali pericolosi (tra cui i terminalisti portuali e
ferroviari) in attesa della presa in carico degli stessi da parte
dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo
trasporto", il decreto in esame ha previsto che:
· il deposito dei
rifiuti effettuato nell’ambito di attività intermodale di carico e scarico, di
trasbordo e di soste tecniche all’interno di porti, scali ferroviari,
interporti, impianti di terminalizzazione e scali
merci è considerato deposito preliminare
a condizione che non superi il termine finale di 30 giorni e pertanto non
necessita di alcuna autorizzazione;
· i rifiuti devono
essere presi in carico dall’impresa navale, ferroviaria o che effettua il
successivo trasporto entro 6 giorni dall’inizio del deposito; se ciò non avviene
il soggetto al quale i rifiuti sono stati affidati deve darne comunicazione
entro 24 ore al produttore nonché, se esistente, all’intermediario o al diverso
soggetto che ha organizzato il trasporto, così da escludere qualsiasi
responsabilità per attività di stoccaggio di rifiuti non autorizzata;
· il produttore dei
rifiuti nei successivi 24 giorni deve provvedere alla presa in carico degli
stessi per il successivo trasporto e la corretta gestione.
Tra
le altre disposizioni contenute nel nuovo decreto si segnala l’esclusione dal SISTRI
dei produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti, nonché il rinvio al 30 giugno p.v. (in precedenza 30
aprile) del termine di pagamento del contributo 2014 da parte dei soggetti
obbligati al sistema.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti
confronta circ.ri conf.li nn.55/2014 e 255/2013
|
Responsabile di
Area |
Allegato uno |
|
Lc/lc |
© CONFETRA – La riproduzione
totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti
alla Confetra. |
G.U. n. 99 del 30.4.2014
MINISTERO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 24 aprile 2014
Disciplina delle modalita' di applicazione a regime del
SISTRI del
trasporto intermodale nonche' specificazione delle
categorie di
soggetti obbligati ad aderire, ex articolo
188-ter, comma 1 e 3 del
decreto legislativo n. 152 del 2006.
IL
MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Adotta il seguente decreto:
Art. 1
Disposizioni
attuative dell'articolo 188-ter
comma
3, del d.lgs. n. 152 del 2006
1. Gli enti e le
imprese produttori iniziali
di rifiuti speciali
pericolosi
obbligati ad
aderire al SISTRI,
ai sensi dell'art.
188-ter, comma 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152,
come modificato
dall'art. 11, comma 1, del
decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, sono:
a) gli enti e le
imprese produttori iniziali di rifiuti speciali
pericolosi da attivita' agricole ed agroindustriali con piu' di 10
dipendenti, esclusi,
indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli
enti e le imprese
di cui all'art.
2135 del codice civile
che
conferiscono i propri
rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati
di
raccolta, ai sensi
dell'art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152
del 2006;
b) gli enti e le
imprese con piu' di dieci dipendenti, produttori
iniziali di rifiuti speciali
pericolosi di cui all'art. 184, comma 3,
lettere b), c), d),
e), f) ed h), del d.lgs.
n. 152 del
2006 e
successive modificazioni
ed integrazioni;
c) gli enti e le
imprese produttori iniziali di rifiuti speciali
pericolosi che effettuano
attivita' di
stoccaggio di cui
all'art.
183, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 152 del 2006;
d) gli enti
e le imprese
che effettuano la
raccolta, il
trasporto, il
recupero, lo smaltimento
dei rifiuti urbani
nella
regione Campania;
e) gli enti e le
imprese produttori iniziali di rifiuti speciali
pericolosi da attivita' di pesca professionale e acquacoltura, di cui
al d.lgs. 9
gennaio 2012, n. 4, con piu' di dieci
dipendenti, ad
esclusione,
indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e
delle imprese
iscritti alla sezione speciale «imprese
agricole» del
Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito
di circuiti
organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1,
lettera pp) del d.lgs. 152 del 2006.
2. Per gli enti e
le imprese produttori
iniziali di rifiuti
speciali pericolosi che
non sono obbligati ad aderire al SISTRI
ai
sensi del comma 1,
ovvero che non
vi aderiscono volontariamente,
restano fermi gli
adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta dei
registri di carico e
scarico e del formulario di
identificazione di
cui agli articoli
190 e 193 del d.lgs. n. 152 del 2006
e successive
modificazioni ed
integrazioni.
Art. 2
Disposizioni attuative dell'articolo
188-ter, comma 1
ultimo
periodo del d.lgs. n. 152 del 2006
1. Il deposito di
rifiuti nell'ambito di attivita' intermodale di
carico e scarico, di
trasbordo, e di soste tecniche all'interno
di
porti, scali
ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e
scali merci,
effettuato da soggetti ai quali i rifiuti sono
affidati
in attesa della
presa in carico degli stessi da parte
di un'impresa
navale o ferroviaria
o che effettua il successivo
trasporto, e' un
deposito preliminare
alla raccolta a condizione che non
superi il
termine finale di
trenta giorni.
2. Gli oneri sostenuti dal
soggetto al quale
i rifiuti sono
affidati in attesa
della presa in carico degli stessi da
parte di
un'impresa navale o
ferroviaria o altra impresa per
il successivo
trasporto, sono posti
a carico dei
precedenti detentori e del
produttore dei rifiuti,
in solido tra loro.
3. I rifiuti devono essere presi
in carico per
il successivo
trasporto entro sei
giorni dalla data
d'inizio dell'attivita' di
deposito preliminare
alla raccolta di
cui al comma
1. Se alla
scadenza di tale termine
i rifiuti non
sono presi in
carico
dall'impresa navale o
ferroviaria o da altri operatori che effettuano
il successivo
trasporto, il soggetto al quale i rifiuti sono affidati
deve darne
comunicazione formale, immediatamente e comunque non oltre
le successive 24 ore,
al produttore nonche', se
esistente,
all'intermediario o al diverso soggetto ad
esso equiparato che ha
organizzato il trasporto.
Il produttore, entro i ventiquattro giorni
successivi alla scadenza
del termine di cui al primo periodo,
deve
provvedere alla presa in
carico di detti rifiuti per il
successivo
trasporto e la corretta
gestione dei rifiuti stessi.
4. La presa in carico
dei rifiuti entro il termine di cui al comma
3, terzo periodo e la comunicazione entro il termine di cui al comma
3, secondo periodo, escludono,
per i soggetti
rispettivamente
obbligati a detti
comportamenti, la responsabilita' per attivita' di
stoccaggio di rifiuti non
autorizzato, ai sensi dell'art.
256 del
d.lgs. n. 152 del 2006.
5. E' fatto comunque
obbligo al soggetto al quale
i rifiuti sono
affidati in attesa
della presa in carico degli stessi di
garantire
che il deposito
preliminare alla raccolta sia effettuato nel rispetto
delle norme di
tutela ambientale e sanitaria.
6. Quanto previsto ai
precedenti commi non
modifica le eventuali
responsabilita' del trasportatore,
dell'intermediario nonche' degli
altri soggetti ad
esso equiparati, in conseguenza della
violazione
degli obblighi
assunti nei confronti del produttore.
7. Restano fermi gli
obblighi e gli adempimenti del trasportatore,
dell'intermediario nonche' degli altri soggetti ad esso
equiparati,
riguardo alla
compilazione ed alla sottoscrizione delle schede SISTRI
di rispettiva
competenza.
Art. 3
Disposizioni attuative degli
articoli 188-bis, comma
4-bis, del
d.lgs. n. 152 del 2006 ed 11, comma 8, del
decreto-legge n. 101 del
2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013.
1. In sede
di prima applicazione,
alle semplificazioni ed
all'ottimizzazione
del SISTRI
si procedera' mediante
successivi
decreti ed ai sensi di
quanto disposto ai commi
successivi, sulla
base delle
risultanze dei tavoli tecnici di approfondimento tematico
attivati con i
rappresentanti delle associazioni di categoria
e con
gli operatori interessati, nell'ambito
del Tavolo tecnico
di
monitoraggio e
concertazione di cui
all'art. 11, comma
13, del
decreto-legge n. 101
del 2013, convertito nella legge
n. 125 del
2013. Gli approfondimenti sono finalizzati a valutare le
eventuali
ulteriori
semplificazioni possibili che
devono riguardare, in via
prioritaria,
la microraccolta, la
compilazione off-line ed in
modalita' asincrona delle schede
SISTRI, la modifica e l'evoluzione
degli apparati
tecnologici.
2. Entro quarantacinque
giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, la societa' concessionaria trasmette
al Ministero
dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare lo schema di
linee guida
recante lo standard
di riferimento per
l'interoperabilita' dei software gestionali e
per l'accreditamento
dell'interfaccia con il SISTRI. Entro quarantacinque giorni
dalla
scadenza del termine di
cui al primo periodo, il Ministero, acquisito
il parere
dell'Agenzia per l'Italia digitale, che si esprime entro e
non oltre trenta
giorni dalla richiesta,
e tenuto conto
delle
risultanze dei tavoli
tecnici di approfondimento tematico di
cui al
comma 1, sottopone
lo schema di linee guida al
Tavolo tecnico di
monitoraggio
e concertazione
e, coerentemente alle
osservazioni
espresse in tale ultima
sede, pubblica sul
sito www.sistri.it le
linee guida, alle
quali si conformano gli operatori interessati
alla
produzione e
commercializzazione dei software suddetti.
3. La procedura di cui
al comma 2 si applica anche
all'eventuale
aggiornamento
delle linee
guida sulla base
delle evoluzioni
tecnologiche e delle
semplificazioni sopravvenute.
4. In considerazione dei
tempi tecnici necessari
per rendere
operative le
semplificazioni ed ottimizzazioni
di cui al
presente
articolo, il termine di
cui all'art. 11, comma 8, del decreto-legge
n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, e' prorogato
al 3 settembre
2014.
Art. 4
Oneri contributivi anno
2014
1. I soggetti tenuti ad aderire al SISTRI
sono tenuti al versamento
del contributo
annuale entro il 30 giugno 2014, nella misura e con le
modalita' previste
dalle disposizioni vigenti.
Effettuato il
pagamento dei contributi
dovuti, gli operatori dovranno comunicare al
SISTRI gli estremi di
pagamento esclusivamente tramite
accesso
all'area «gestione
aziende» disponibile sul portale
SISTRI in area
autenticata.
2. Restano confermati i costi
di sostituzione dei
dispositivi
previsti per l'anno
2013.
Art. 5
Disposizioni per l'avvio dell'operativita' del SISTRI
riguardo ai
rifiuti urbani della regione Campania
1. Salvo diversa
determinazione del Comune,
ai sensi e
per gli
effetti di cui
all'Allegato III del D.M. n. 52 del 2011, il
soggetto
che effettua la
raccolta e il trasporto, ovvero
che organizza il
trasporto dei rifiuti
urbani prodotti nella regione Campania, compila
e firma la
scheda SISTRI - Area movimentazione - completando anche la
parte relativa al
produttore, prima dell'inizio della raccolta per il
successivo trasporto
verso l'impianto di destinazione. Qualora detto
impianto e' ubicato al
di fuori del
territorio della regione
Campania, il gestore, non essendo obbligato al SISTRI,
controfirma la
scheda SISTRI
all'atto dell'accettazione presso l'impianto.
2. In fase di prima
applicazione, gli enti
e le imprese
di cui
all'art. 212, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, che raccolgono o
trasportano rifiuti
urbani prodotti nel
territorio della regione
Campania si iscrivono nell'apposita
categoria e ricevono
un
dispositivo USB per la
sede legale, nonche' un dispositivo USB ed un
dispositivo black box per
ciascun veicolo a
motore adibito al
trasporto dei rifiuti. I
predetti enti ed
imprese di cui
all'art.
212, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006 possono richiedere
ulteriori
dispositivi USB
associati alla sede
legale e utilizzabili
nelle
unita' locali dove vengono svolte
le operazioni di trasporto; in tal
caso, per ciascun
dispositivo e' dovuto
il contributo previsto
dall'Allegato I A del D.M. n. 52 del 2011, fermo restando l'obbligo
di pagare il
contributo per ciascun veicolo
a motore adibito
al
trasporto dei rifiuti.
3. All'esito delle
operazioni di consegna del
rifiuto il sistema
genera
automaticamente le registrazioni di carico e scarico nell'area
registro cronologico
del Comune.
Art. 6
Comunicazioni al SISTRI
1. Gli obblighi di
comunicazione al SISTRI previsti dalla
vigente
normativa
sono assolti
esclusivamente per mezzo
dei canali di
contatto telematico
indicati sul sito www.sistri.it
2. Decorsi quindici
giorni dalla data di entrata
in vigore del
presente
decreto le
procedure di prima
iscrizione, modifica
anagrafica,
pagamento, richiesta di
conguaglio o risoluzione
di
criticita', sono effettuate
esclusivamente mediante le applicazioni
disponibili sul portale
SISTRI.
Art. 7
Pubblicazione ed entrata in
vigore
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno
successivo a
quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana.
Roma, 24 aprile 2014
Il Ministro: Galletti