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Roma, 9 maggio 2014

 

Circolare n. 91/2014

 

Oggetto: Ambiente – Rifiuti – SISTRI – Semplificazioni per il trasporto intermodale – D.M. 24.4.2014, su G.U. n. 99 del 30.4.2014.

 

In attuazione dell’art.11 del D.L. 101/2013 convertito dalla legge 125/2013, il Ministero dell’Ambiente ha introdotto alcune semplificazioni per l’applicazione del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) al trasporto intermodale. In particolare, fermo restando l’obbligo di adesione al sistema in capo ai soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi (tra cui i terminalisti portuali e ferroviari) in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto", il decreto in esame ha previsto che:

 

·  il deposito dei rifiuti effettuato nell’ambito di attività intermodale di carico e scarico, di trasbordo e di soste tecniche all’interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci è considerato deposito preliminare a condizione che non superi il termine finale di 30 giorni e pertanto non necessita di alcuna autorizzazione;

 

·  i rifiuti devono essere presi in carico dall’impresa navale, ferroviaria o che effettua il successivo trasporto entro 6 giorni dall’inizio del deposito; se ciò non avviene il soggetto al quale i rifiuti sono stati affidati deve darne comunicazione entro 24 ore al produttore nonché, se esistente, all’intermediario o al diverso soggetto che ha organizzato il trasporto, così da escludere qualsiasi responsabilità per attività di stoccaggio di rifiuti non autorizzata;

 

·  il produttore dei rifiuti nei successivi 24 giorni deve provvedere alla presa in carico degli stessi per il successivo trasporto e la corretta gestione.

 

Tra le altre disposizioni contenute nel nuovo decreto si segnala l’esclusione dal SISTRI dei produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti, nonché il rinvio al 30 giugno p.v. (in precedenza 30 aprile) del termine di pagamento del contributo 2014 da parte dei soggetti obbligati al sistema.

 

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.55/2014 e 255/2013

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

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G.U. n. 99 del 30.4.2014

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 24 aprile 2014

Disciplina delle modalita' di applicazione a regime  del  SISTRI  del

trasporto  intermodale  nonche'  specificazione  delle  categorie  di

soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e  3  del

decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 

                     Adotta il seguente decreto:

 

                               Art. 1

             Disposizioni attuative dell'articolo 188-ter

                 comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006

   1. Gli enti e le imprese produttori iniziali  di  rifiuti  speciali

pericolosi  obbligati  ad  aderire  al  SISTRI,  ai  sensi  dell'art.

188-ter, comma 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,

come modificato dall'art. 11, comma 1, del  decreto-legge  31  agosto

2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre

2013, n. 125, sono:

    a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti  speciali

pericolosi da attivita' agricole ed agroindustriali con  piu'  di  10

dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli

enti e le  imprese  di  cui  all'art.  2135  del  codice  civile  che

conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati  di

raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152

del 2006;

    b) gli enti e le imprese con piu' di dieci dipendenti, produttori

iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all'art. 184, comma 3,

lettere b), c), d), e), f) ed h),  del  d.lgs.  n.  152  del  2006  e

successive modificazioni ed integrazioni;

    c) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti  speciali

pericolosi che effettuano attivita' di  stoccaggio  di  cui  all'art.

183, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 152 del 2006;

    d)  gli  enti  e  le  imprese  che  effettuano  la  raccolta,  il

trasporto, il recupero,  lo  smaltimento  dei  rifiuti  urbani  nella

regione Campania;

    e) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti  speciali

pericolosi da attivita' di pesca professionale e acquacoltura, di cui

al d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, con  piu'  di  dieci  dipendenti,  ad

esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e

delle imprese iscritti alla sezione speciale «imprese  agricole»  del

Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti  nell'ambito

di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1,

lettera pp) del d.lgs. 152 del 2006.

  2. Per gli  enti  e  le  imprese  produttori  iniziali  di  rifiuti

speciali pericolosi che non sono obbligati ad aderire  al  SISTRI  ai

sensi del comma 1, ovvero  che  non  vi  aderiscono  volontariamente,

restano fermi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta dei

registri di carico e scarico e del formulario di  identificazione  di

cui agli articoli 190 e 193 del d.lgs. n. 152 del 2006  e  successive

modificazioni ed integrazioni.

 

                               Art. 2

         Disposizioni attuative dell'articolo 188-ter, comma 1

              ultimo periodo del d.lgs. n. 152 del 2006

   1. Il deposito di rifiuti nell'ambito di attivita'  intermodale  di

carico e scarico, di trasbordo, e di soste  tecniche  all'interno  di

porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione  e

scali merci, effettuato da soggetti ai quali i rifiuti sono  affidati

in attesa della presa in carico degli stessi da parte  di  un'impresa

navale o ferroviaria o che effettua il successivo  trasporto,  e'  un

deposito preliminare alla raccolta a condizione  che  non  superi  il

termine finale di trenta giorni.

  2. Gli oneri  sostenuti  dal  soggetto  al  quale  i  rifiuti  sono

affidati in attesa della presa in carico degli  stessi  da  parte  di

un'impresa navale o ferroviaria o altra  impresa  per  il  successivo

trasporto, sono  posti  a  carico  dei  precedenti  detentori  e  del

produttore dei rifiuti, in solido tra loro.

  3. I rifiuti devono  essere  presi  in  carico  per  il  successivo

trasporto entro sei giorni  dalla  data  d'inizio  dell'attivita'  di

deposito preliminare alla  raccolta  di  cui  al  comma  1.  Se  alla

scadenza  di  tale  termine  i  rifiuti  non  sono  presi  in  carico

dall'impresa navale o ferroviaria o da altri operatori che effettuano

il successivo trasporto, il soggetto al quale i rifiuti sono affidati

deve darne comunicazione formale, immediatamente e comunque non oltre

le  successive  24  ore,  al  produttore   nonche',   se   esistente,

all'intermediario o al diverso soggetto ad  esso  equiparato  che  ha

organizzato il trasporto. Il produttore, entro i ventiquattro  giorni

successivi alla scadenza del termine di cui al  primo  periodo,  deve

provvedere alla presa in carico di detti rifiuti  per  il  successivo

trasporto e la corretta gestione dei rifiuti stessi.

  4. La presa in carico dei rifiuti entro il termine di cui al  comma

3, terzo periodo e la comunicazione entro il termine di cui al  comma

3,  secondo  periodo,  escludono,  per  i  soggetti   rispettivamente

obbligati a detti comportamenti, la responsabilita' per attivita'  di

stoccaggio di rifiuti non autorizzato, ai  sensi  dell'art.  256  del

d.lgs. n. 152 del 2006.

  5. E' fatto comunque obbligo al soggetto al quale  i  rifiuti  sono

affidati in attesa della presa in carico degli  stessi  di  garantire

che il deposito preliminare alla raccolta sia effettuato nel rispetto

delle norme di tutela ambientale e sanitaria.

  6. Quanto previsto ai precedenti commi non  modifica  le  eventuali

responsabilita' del trasportatore, dell'intermediario  nonche'  degli

altri soggetti ad esso equiparati, in  conseguenza  della  violazione

degli obblighi assunti nei confronti del produttore.

  7. Restano fermi gli obblighi e gli adempimenti del  trasportatore,

dell'intermediario nonche' degli altri soggetti ad  esso  equiparati,

riguardo alla compilazione ed alla sottoscrizione delle schede SISTRI

di rispettiva competenza.

 

                               Art. 3

 Disposizioni attuative  degli  articoli  188-bis,  comma  4-bis,  del

  d.lgs. n. 152 del 2006 ed 11, comma 8, del decreto-legge n. 101 del

  2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013.

  1.  In  sede  di  prima  applicazione,  alle   semplificazioni   ed

all'ottimizzazione  del  SISTRI  si  procedera'  mediante  successivi

decreti ed ai sensi di quanto disposto  ai  commi  successivi,  sulla

base delle risultanze dei tavoli tecnici di approfondimento  tematico

attivati con i rappresentanti delle associazioni di categoria  e  con

gli  operatori  interessati,  nell'ambito  del  Tavolo   tecnico   di

monitoraggio e concertazione  di  cui  all'art.  11,  comma  13,  del

decreto-legge n. 101 del 2013, convertito  nella  legge  n.  125  del

2013. Gli approfondimenti sono finalizzati a  valutare  le  eventuali

ulteriori semplificazioni possibili che  devono  riguardare,  in  via

prioritaria,  la  microraccolta,  la  compilazione  off-line  ed   in

modalita' asincrona delle schede SISTRI, la modifica  e  l'evoluzione

degli apparati tecnologici.

  2. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del  presente

decreto,  la   societa'   concessionaria   trasmette   al   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare lo  schema  di

linee   guida   recante    lo    standard    di    riferimento    per

l'interoperabilita' dei software gestionali  e  per  l'accreditamento

dell'interfaccia con il SISTRI.  Entro  quarantacinque  giorni  dalla

scadenza del termine di cui al primo periodo, il Ministero, acquisito

il parere dell'Agenzia per l'Italia digitale, che si esprime entro  e

non oltre  trenta  giorni  dalla  richiesta,  e  tenuto  conto  delle

risultanze dei tavoli tecnici di approfondimento tematico di  cui  al

comma 1, sottopone lo schema di linee  guida  al  Tavolo  tecnico  di

monitoraggio  e  concertazione  e,  coerentemente  alle  osservazioni

espresse in tale ultima sede,  pubblica  sul  sito  www.sistri.it  le

linee guida, alle quali si conformano gli operatori interessati  alla

produzione e commercializzazione dei software suddetti.

  3. La procedura di cui al comma 2 si  applica  anche  all'eventuale

aggiornamento  delle  linee  guida  sulla   base   delle   evoluzioni

tecnologiche e delle semplificazioni sopravvenute.

  4. In  considerazione  dei  tempi  tecnici  necessari  per  rendere

operative le semplificazioni ed ottimizzazioni  di  cui  al  presente

articolo, il termine di cui all'art. 11, comma 8,  del  decreto-legge

n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, e' prorogato

al 3 settembre 2014.

 

                               Art. 4

                     Oneri contributivi anno 2014

   1. I soggetti tenuti ad aderire al SISTRI sono tenuti al versamento

del contributo annuale entro il 30 giugno 2014, nella misura e con le

modalita'  previste  dalle  disposizioni   vigenti.   Effettuato   il

pagamento dei contributi dovuti, gli operatori dovranno comunicare al

SISTRI  gli  estremi  di  pagamento  esclusivamente  tramite  accesso

all'area «gestione aziende» disponibile sul portale  SISTRI  in  area

autenticata.

  2. Restano confermati  i  costi  di  sostituzione  dei  dispositivi

previsti per l'anno 2013.

 

                               Art. 5

         Disposizioni per l'avvio dell'operativita' del SISTRI

          riguardo ai rifiuti urbani della regione Campania

   1. Salvo diversa determinazione del Comune,  ai  sensi  e  per  gli

effetti di cui all'Allegato III del D.M. n. 52 del 2011, il  soggetto

che effettua la raccolta e il  trasporto,  ovvero  che  organizza  il

trasporto dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania, compila

e firma la scheda SISTRI - Area movimentazione - completando anche la

parte relativa al produttore, prima dell'inizio della raccolta per il

successivo trasporto verso l'impianto di destinazione. Qualora  detto

impianto  e'  ubicato  al  di  fuori  del  territorio  della  regione

Campania, il gestore, non essendo obbligato al SISTRI, controfirma la

scheda SISTRI all'atto dell'accettazione presso l'impianto.

  2. In fase di prima applicazione, gli enti  e  le  imprese  di  cui

all'art. 212, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, che  raccolgono  o

trasportano rifiuti urbani  prodotti  nel  territorio  della  regione

Campania  si  iscrivono  nell'apposita  categoria   e   ricevono   un

dispositivo USB per la sede legale, nonche' un dispositivo USB ed  un

dispositivo black  box  per  ciascun  veicolo  a  motore  adibito  al

trasporto dei rifiuti. I predetti enti ed  imprese  di  cui  all'art.

212, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006 possono richiedere ulteriori

dispositivi USB associati  alla  sede  legale  e  utilizzabili  nelle

unita' locali dove vengono svolte le operazioni di trasporto; in  tal

caso, per  ciascun  dispositivo  e'  dovuto  il  contributo  previsto

dall'Allegato I A del D.M. n. 52 del 2011, fermo  restando  l'obbligo

di pagare il contributo per  ciascun  veicolo  a  motore  adibito  al

trasporto dei rifiuti.

  3. All'esito delle operazioni di consegna del  rifiuto  il  sistema

genera automaticamente le registrazioni di carico e scarico nell'area

registro cronologico del Comune.

 

                               Art. 6

                        Comunicazioni al SISTRI

   1. Gli obblighi di comunicazione al SISTRI previsti  dalla  vigente

normativa  sono  assolti  esclusivamente  per  mezzo  dei  canali  di

contatto telematico indicati sul sito www.sistri.it

  2. Decorsi quindici giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del

presente  decreto  le  procedure  di   prima   iscrizione,   modifica

anagrafica, pagamento,  richiesta  di  conguaglio  o  risoluzione  di

criticita', sono effettuate esclusivamente mediante  le  applicazioni

disponibili sul portale SISTRI.

 

                               Art. 7

                  Pubblicazione ed entrata in vigore

   1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana.

    Roma, 24 aprile 2014

 

                                                Il Ministro: Galletti