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Roma, 15 maggio
2014
Circolare n. 97/2014
Oggetto: Tributi – Bonus fiscale
per i lavoratori – Recupero da parte dei sostituti d’imposta – Circolare Inps
n.60 del 12.5.2014.
Com’è noto, dal
corrente mese di maggio i datori di lavoro devono riconoscere in busta paga a
lavoratori dipendenti e collaboratori con redditi annui fino a 26 mila euro un
credito d’imposta d’importo fino a 80 euro mensili.
In sede di
versamento mensile delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali sui
redditi di lavoro dipendente, i datori di lavoro compensano gli importi dei
bonus riconosciuti inserendoli nel modello di versamento unitario F24 nella
colonna degli importi a credito col codice tributo “1655 – Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate
ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 24 aprile 2014, n.66”.
L’Inps,
con la circolare indicata in oggetto, ha chiarito che lo stesso codice va
utilizzato qualora il datore di lavoro debba recuperare l’importo dei bonus a
valere anche sui contributi previdenziali (non avendo più capienza nelle
ritenute fiscali).
Daniela Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.86/2014
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Responsabile di
Area |
Allegato
uno |
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D/d |
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INPS
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 12.5.2014
Circolare n. 60
Destinatari omessi
OGGETTO: |
DL 24 aprile 2014,
n. 66. Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati. |
SOMMARIO: |
Modalità di
recupero del bonus fiscale introdotto dall’articolo 1 del DL n. 66/2014 sui
contributi previdenziali. |
Premessa
Sulla GU n.95 del 24
aprile 2014 è stato pubblicato il DL 24 aprile 2014, n. 66 recante “Misure urgenti per la competitività
e la giustizia sociale”.
Il provvedimento,
entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, contiene, tra
l’altro, disposizioni dirette alla riduzione del cuneo fiscale per lavoratori
dipendenti e assimilati.
1. Contenuto della
norma.
In particolare, per
l’anno 2014, l’articolo 1 del decreto riconosce - ai titolari di reddito di
lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, la cui imposta lorda sia
superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti – un credito così
articolato:
·
per i possessori di reddito complessivo
non superiore a 24.000 euro, il bonus è pari a 640 euro;
·
in caso di superamento del limite di
24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un
livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.
Stante l’evidente
natura fiscale, la materia è stata disciplinata dall’Agenzia delle entrate con
la circolare n. 8/E del 28 aprile 2014 (allegato 1), cui si rimanda
integralmente per quanto riguarda il complesso degli aspetti di carattere normativo.
L’impianto del
decreto prevede che il credito venga erogato sugli emolumenti corrisposti in
ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Ai fini del recupero
degli importi riconosciuti, il sostituto d’imposta utilizza, fino a capienza,
l’ammontare globale delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga e,
per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di
paga.
Con la presente
circolare si illustrano le modalità che i datori di lavoro/committenti dovranno
utilizzare per il recupero del bonus erogato allorquando, esaurita la sfera
fiscale, possono essere aggredite le contribuzioni dovute all’Istituto.
2. Modalità di
recupero.
Disciplinando le
modalità dei recuperi, il comma 5 dell’articolo 1, prevede che “il sostituto di imposta utilizza,
fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun
periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il
medesimo periodo di paga…..”.
Al riguardo,
l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 48/E del 7 maggio 2014 (allegato 2)
ha istituito il codice tributo “1655” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme
erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66”.
Secondo le
indicazioni contenute nella risoluzione, il nuovo codice tributo andrà esposto
nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme inserite
nella colonna “importi a credito compensati”, con l’indicazione nel campo
“rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di
riferimento”, del mese e dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio
fiscale, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”.
Trovando
applicazione l’istituto della compensazione ex articolo 17 del D.lgs. 9 luglio
1997, n. 241, datori di lavoro e committenti potranno utilizzare il nuovo
codice per recuperare le somme erogate anche a valere sui contributi
previdenziali.
3. Modalità di
recupero nella gestione Inps.
Al fine di
consentire il completo recupero del bonus anche alle Amministrazioni pubbliche
che possono avere difficoltà a operare in compensazione con il modello F24,
viene prevista, all’interno della gestione contributiva INPS, la modalità di
recupero di seguito descritta.
3.1 Amministrazioni
pubbliche titolari di una posizione contributiva Inps DM (DM2013).
Le Amministrazioni
pubbliche titolari di una posizione contributiva DM riferita ai dipendenti
(DM2013), per il recupero del bonus non compensabile in F24, utilizzeranno la
denuncia contributiva riferita a detta posizione.
La somma relativa al
periodo di paga interessato, che non potrà eccedere la contribuzione
complessivamente dovuta, dovrà essere indicata con il codice conguaglio “L650” da valorizzare
all’interno della sezione <AltrePartiteACredito>
di <DenunciaAziendale>.
Ai
fini dell’individuazione della quota aggredibile, si precisa che la stessa è
costituita dall’ammontare dei contributi dovuti, al lordo delle possibili
partite a credito.
3.2 Amministrazioni
pubbliche (ex INPDAP).
In alternativa a
quanto indicato al precedente punto 3.1, ovvero ad integrazione di quanto già
recuperato con il codice conguaglio “L650”,
le Amministrazioni iscritte alle gestioni pubbliche che assumono il ruolo di
dichiarante in ListaPosPA possono recuperare il bonus
erogato ai lavoratori (dipendenti e collaboratori) riducendo l’ammontare dei
versamenti, dovuti per il medesimo periodo di paga, dell’importo esposto in un
nuovo elemento <AltriImportiAConguaglio>
(percorso: DenunceMensili/ Azienda/ListaPosPA).
In ogni caso il
recupero può essere effettuato nei limiti della quota dei contributi che rimane
a carico del dichiarante, al netto dei versamenti effettuati da altri soggetti
indicati nell’elemento Ente versante.
Ai fini
dell’individuazione del limite utilizzabile possono essere considerati
esclusivamente i contributi correnti, segnatamente quelli afferenti ai valori
indicati negli elementi <E0_Periododelmese> e negli elementi
<V1_PeriodoPrecedente>, codice causale “1”, corrispondenti a retribuzioni
erogate nel mese della denuncia. Non possono essere considerati i contributi
che discendono dagli elementi V1 con codici causali diversi da “1”.
In particolare,
nell’ambito del tracciato Uniemens, gli elementi di
<AltriImportiAConguaglio> devono essere
compilati come di seguito indicato:
<TipologiaConguaglio>: indicare il valore “001”;
<ImportoConguagliato>: indicare l’importo del credito di
imposta di cui all’art.1, D.L. n. 66/2014, recuperato sui contributi riferiti
alle gestioni pubbliche della dichiarazione contributiva.
L’importo indicato
nell’elemento <ImportoConguagliato> riduce i
versamenti dei contributi delle gestioni pubbliche relativi allo stesso mese e
anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, a partire dalla
gestione identificata dal codice “1- Cassa trattamenti pensionistici dei
dipendenti statali” fino alla gestione identificata dal codice “9-Gestione
unitaria delle prestazioni creditizie e sociali”, secondo l’ordine progressivo
indicato nell’elenco (allegato 3) e nei limiti dell’importo da compensare.
Nel modello F24 EP i
versamenti relativi al periodo di riferimento delle competenze correnti devono
essere esposti al netto delle compensazioni effettuate.
Le
operazioni di recupero sopra illustrate potranno essere effettuate a far tempo
dal periodo di paga “maggio
2014”.
Ai fini di una più
dettagliata disamina dei nuovi codici ed elementi istituiti, si rinvia a quanto
illustrato nell’ultima versione del documento tecnico del flusso UniEmens presente nell’apposita sezione del sito istituzionale
www.inps.it
Il Direttore Generale
Nori