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Roma, 22 maggio 2014

 

Circolare n. 100/2014

 

Oggetto: Lavoro – Jobs Act – D.L. 20.3.2014, n. 34 come convertito dalla legge 16.5.2014, n. 78, su G.U. n. 114 del 19.5.2014

 

Con la conversione del decreto legge lavoro si completa il primo tassello dello Jobs Act mentre per l’altro, concernente la riforma dei contratti e degli ammortizzatori sociali, i tempi non si annunciano brevi trattandosi di un disegno di legge delega ancora alle prime battute al Senato.

 

Nel corso dell’iter parlamentare il decreto lavoro ha subìto qualche ritocco ma nella sostanza ha conservato l’impostazione iniziale sui due temi centrali dei contratti a termine e dell’apprendistato. E’ stata inoltre colmata una lacuna del testo originario con l’introduzione di disposizioni transitorie che fanno salve le vigenti discipline dei contratti collettivi nazionali; si tratta di una precisazione quantomai opportuna atteso che tanto i contratti a termine quanto l’apprendistato sono da sempre regolamentati dai CCNL dei vari settori (tra cui ovviamente il CCNL logistica, trasporto e spedizione).

 

Si evidenziano i principali aspetti del decreto lavoro così come convertito.

 

Contratti a termine (art. 1) – La novità principale consiste nella possibilità di stipulare contratti a termine fino a 36 mesi (comprensivi di massimo 5 proroghe) senza causale (cioè senza indicare le ragioni dell’assunzione) a fronte dell’introduzione di un limite legale agli assunti con contratto a termine nelle singole aziende pari al 20% dell’organico a tempo indeterminato. L’eliminazione della causale riguarda anche i contratti di somministrazione a tempo determinato (ex lavoro interinale).

Al riguardo si fa osservare come, per effetto delle richiamate disposizioni transitorie, rimanga comunque in vigore la disciplina del CCNL logistica, trasporto e spedizione che, da un lato, prevede un elenco molto ampio di causali per la stipula di contratti a termine e di somministrazione e, dall’altro lato, fissa al 35% il tetto massimo di lavoratori impiegabili nelle singole aziende tanto con contratto a termine quanto con contratto di somministrazione.

 

Apprendistato (art. 2) – In sede di conversione sono state ridotte le semplificazioni previste dal testo originario. In particolare è stato ripristinato l’obbligo per i datori di lavoro di integrare la formazione interna con quella pubblica regionale. A parziale contenimento di tale obbligo è stato imposto alle regioni di presentare alle aziende, entro 45 giorni dall’assunzione dell’apprendista, l’offerta formativa pubblica avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili; in assenza di tale comunicazione viene meno l’obbligo dei datori di lavoro di integrare la formazione aziendale.

E’ stato inoltre ripristinato l’obbligo sempre per le aziende di confermare un certo numero di lavoratori alla scadenza dell’apprendistato quale condizione per poter assumere nuovi apprendisti. Come per i contratti a termine, anche per l’apprendistato rimane in ogni caso valida la percentuale di conferma prevista dal CCNL logistica, trasporto e spedizione che è pari all’80% dei contratti scaduti (90% per gli autisti, per gli addetti alla movimentazione e per gli addetti alla manutenzione dei veicoli).

 

Durc (art. 4) – Con apposito decreto ministeriale sarà semplificato il DURC (Documento di regolarità contributiva) per consentire la verifica on line della regolarità contributiva delle aziende.

 

Contratti di solidarietà (art. 5) – E’ stata uniformata al 35% (in precedenza variabile tra il 25% e il 35%) la riduzione contributiva spettante alle aziende destinatarie della CIGS (Cassa integrazione straordinaria) che stipulano contratti di solidarietà con riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20%.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 78/2014 e 65/2014

Responsabile di Area

Allegato uno

 

M/t

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G.U. n. 114 del 19.5.2014

LEGGE 16 maggio 2014, n. 78

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo

2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il  rilancio

dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico

delle imprese

 

Testo del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 coordinato con la legge

di conversione 16 maggio  2014, n. 78.

 

 

                               Capo I

   DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE E DI

                            APPRENDISTATO

 

                               Art. 1

Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di  lavoro

                              a termine

      1. Considerata la perdurante crisi occupazionale e l'incertezza

dell'attuale quadro economico nel quale le  imprese  devono  operare,

nelle  more  dell'adozione  di  un  testo  unico  semplificato  della

disciplina  dei  rapporti  di  lavoro  con  la  previsione   in   via

sperimentale  del  contratto  a  tempo  indeterminato  a   protezione

crescente  e  salva  l'attuale  articolazione  delle   tipologie   di

contratti di lavoro, vista la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del

28 giugno 1999, al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono

apportate le seguenti modificazioni:      

    a) all'articolo 1:

      1) al comma 1: le parole da «a  fronte»  a  «di  lavoro.»  sono

sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a trentasei mesi,

comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro e

un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di  mansione,  sia

nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di  un

contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del  comma

4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo  10,  comma  7,  il  numero

complessivo di    contratti a tempo determinato stipulati da  ciascun

datore di lavoro ai sensi del presente articolo    non puo'  eccedere

il limite del 20 per cento      del  numero  dei  lavoratori a  tempo

indeterminato in forza al 1 gennaio dell'anno di  assunzione.  Per  i

datori di lavoro    che occupano fino a cinque dipendenti  e'  sempre

possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.»;

      2) il comma 1-bis e' abrogato;

      3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'apposizione del

termine di cui al comma  1  e'  priva  di  effetto  se  non  risulta,

direttamente o indirettamente, da atto scritto.»;

    b) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le  parole  da:  «la

proroga» fino a: «si riferisca» sono sostituite dalle  seguenti:  «le

proroghe sono ammesse,  fino  ad  un  massimo      di  cinque  volte,

nell'arco  dei  complessivi  trentasei  mesi,  indipendentemente  dal

numero dei rinnovi,     a condizione che si riferiscano»;

       b-bis) all'articolo 4, il comma 2 e' abrogato;

  b-ter) all'articolo 5, comma 2, le parole: «, instaurato  anche  ai

sensi dell'articolo 1, comma 1-bis,» sono soppresse;

  b-quater) all'articolo 5, comma 4-bis, le parole da: «ai  fini  del

computo» fino a: «somministrazione di  lavoro  a  tempo  determinato»

sono sostituite dalle seguenti: «ai fini  del  suddetto  computo  del

periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato,  pari  a

trentasei mesi, si tiene  altresi'  conto  dei  periodi  di  missione

aventi  ad  oggetto  mansioni  equivalenti,  svolti  fra  i  medesimi

soggetti, ai  sensi  dell'articolo  20  del  decreto  legislativo  10

settembre 2003, n. 276, e  successive  modificazioni,  inerente  alla

somministrazione di lavoro a tempo determinato»;

  b-quinquies) all'articolo 5,  comma  4-quater,  sono  aggiunti,  in

fine, i seguenti periodi: «Fermo restando quanto  gia'  previsto  dal

presente articolo per il diritto di precedenza, per le lavoratrici il

congedo di maternita' di cui all'articolo  16,  comma  1,  del  testo

unico di cui  al  decreto  legislativo  26  marzo  2001,  n.  151,  e

successive modificazioni, intervenuto nell'esecuzione di un contratto

a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo

di attivita' lavorativa utile a conseguire il diritto  di  precedenza

di cui al  primo  periodo.  Alle  medesime  lavoratrici  e'  altresi'

riconosciuto, con le stesse modalita' di cui al  presente  comma,  il

diritto di precedenza anche  nelle  assunzioni  a  tempo  determinato

effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici  mesi,  con

riferimento alle mansioni gia' espletate in esecuzione dei precedenti

rapporti a termine»;

  b-sexies) all'articolo 5, comma 4-sexies, e' aggiunto, in fine,  il

seguente periodo: «Il diritto di precedenza di cui ai commi  4-quater

e 4-quinquies deve essere espressamente richiamato nell'atto  scritto

di cui all'articolo 1, comma 2»;

  b-septies) all'articolo 5, dopo il comma 4-sexies sono  aggiunti  i

seguenti:

  «4-septies. In caso di violazione del  limite  percentuale  di  cui

all'articolo 1,  comma  1,  per  ciascun  lavoratore  si  applica  la

sanzione amministrativa:

  a) pari al 20 per cento della  retribuzione,  per  ciascun  mese  o

frazione di mese superiore a quindici giorni di durata  del  rapporto

di lavoro, se il numero dei  lavoratori  assunti  in  violazione  del

limite percentuale non sia superiore a uno;

  b) pari al 50 per cento della  retribuzione,  per  ciascun  mese  o

frazione di mese superiore a quindici giorni di durata  del  rapporto

di lavoro, se il numero dei  lavoratori  assunti  in  violazione  del

limite percentuale sia superiore a uno.

  4-octies. I maggiori introiti derivanti dalle sanzioni  di  cui  al

comma 4-septies sono versati ad apposito  capitolo  dell'entrata  del

bilancio dello Stato per essere  riassegnati  al  Fondo  sociale  per

occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera

a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;

 b-octies) all'articolo 10, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

  «5-bis. Il limite percentuale di cui all'articolo 1, comma  1,  non

si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato  stipulati  tra

istituti pubblici  di  ricerca  ovvero  enti  privati  di  ricerca  e

lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attivita' di  ricerca

scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica  alla  stessa  o  di

coordinamento e direzione della stessa. I contratti di lavoro a tempo

determinato che abbiano ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di

attivita' di ricerca scientifica possono avere durata pari  a  quella

del progetto di ricerca al quale si riferiscono»;

  b-novies) all'articolo 10,  comma  7,  alinea,  primo  periodo,  le

parole: «ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis,» sono  sostituite

dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 1, comma 1,».

  2. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  e  successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 20:

  1) al comma 4, i primi due  periodi  sono  soppressi  e,  al  terzo

periodo, dopo le parole: «della somministrazione»  sono  inserite  le

seguenti: «di lavoro»;

  2) il comma 5-quater e' abrogato;

  b) all'articolo 21, comma 1, lettera c), le parole: «ai commi  3  e

4» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3».

  2-bis. Ai fini della verifica degli effetti delle disposizioni  del

presente capo, il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,

decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto, presenta una relazione alle Camere,

evidenziando in particolare gli andamenti occupazionali  e  l'entita'

del ricorso al contratto  a  tempo  determinato  e  al  contratto  di

apprendistato,  ripartito  per  fasce   d'eta',   sesso,   qualifiche

professionali, aree geografiche, durata dei contratti,  dimensioni  e

tipologia di impresa e ogni altro elemento utile per una  valutazione

complessiva del nuovo sistema di  regolazione  di  tali  rapporti  di

lavoro in relazione alle altre tipologie contrattuali, tenendo  anche

conto   delle   risultanze   delle   comunicazioni   di   assunzione,

trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro  ricavate

dal  sistema  informativo  delle  comunicazioni   obbligatorie   gia'

previsto dalla legislazione vigente.

  2-ter. La sanzione di cui  all'articolo  5,  comma  4-septies,  del

decreto legislativo  6  settembre  2001,  n.  368,  introdotto  dalla

lettera b-septies) del comma 1 del presente articolo, non si  applica

per i rapporti di lavoro  instaurati  precedentemente  alla  data  di

entrata in vigore del presente decreto, che comportino il superamento

del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma  1,  del  decreto

legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato  dal  comma  1,

lettera a), numero 1), del presente articolo.

  2-quater. All'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 21  maggio

2013, n. 54, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  18  luglio

2013, n. 85, le parole: «fino al  31  luglio  2014»  sono  sostituite

dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2015».     

 

                               Art. 2

Semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di  contratto   di

                            apprendistato

  1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate

le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 2:

      1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

        «a) forma scritta del contratto  e  del  patto  di  prova. Il

contratto di apprendistato contiene, in  forma  sintetica,  il  piano

formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari

stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali »;

      2) al comma 3-bis, il primo periodo e' sostituito dal seguente:

«Ferma restando la possibilita' per i contratti collettivi  nazionali

di   lavoro,   stipulati   dai   sindacati   comparativamente    piu'

rappresentativi sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da

quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per  i  datori  di

lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti l'assunzione di nuovi

apprendisti e' subordinata alla prosecuzione, a tempo  indeterminato,

del rapporto di lavoro al termine del periodo di  apprendistato,  nei

trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno  il  20  per

cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro»;

      3) il comma 3-ter e' abrogato;

    b) all'articolo 3  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  comma:

«2-ter. Fatta salva l'autonomia della contrattazione  collettiva,  in

considerazione  della   componente   formativa   del   contratto   di

apprendistato per la qualifica e per  il  diploma  professionale,  al

lavoratore e' riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore

di lavoro effettivamente prestate nonche'  delle  ore  di  formazione

almeno  nella  misura  del  35  per  cento  del  relativo  monte  ore

complessivo.»;

       b-bis) all'articolo 3,  dopo il  comma  2-ter  e'  aggiunto il

seguente:

  «2-quater. Per le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di

Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza  scuola-lavoro,

i contratti collettivi di lavoro stipulati da associazioni di  datori

e prestatori di  lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul

piano nazionale possono prevedere specifiche  modalita'  di  utilizzo

del contratto di apprendistato, anche a  tempo  determinato,  per  lo

svolgimento di attivita' stagionali»;

    c) all'articolo 4, comma 3, sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti

periodi: «La Regione provvede a comunicare al datore di lavoro, entro

quarantacinque  giorni  dalla  comunicazione  dell'instaurazione  del

rapporto,  le  modalita'  di   svolgimento   dell'offerta   formativa

pubblica, anche con riferimento  alle  sedi  e  al  calendario  delle

attivita' previste, avvalendosi anche dei datori di  lavoro  e  delle

loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle

linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i  rapporti  tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in

data  20  febbraio  2014.  La  comunicazione  dell'instaurazione  del

rapporto di lavoro si intende effettuata  dal  datore  di  lavoro  ai

sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.  510,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.  608,

e successive modificazioni».     

  2. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 19 e'

abrogato.

        2-bis. All'articolo  8-bis,  comma  2,  secondo  periodo, del

decreto-legge  12   settembre   2013,   n.   104,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo  le  parole:

«Il   programma   contempla   la   stipulazione   di   contratti   di

apprendistato» sono inserite le seguenti: «che, ai fini del programma

sperimentale, possono essere stipulati anche in deroga ai  limiti  di

eta' stabiliti dall'articolo 5 del testo  unico  di  cui  al  decreto

legislativo 14 settembre 2011, n. 167, con particolare riguardo  agli

studenti degli istituti professionali, ai fini della loro  formazione

e valorizzazione professionale,  nonche'  del  loro  inserimento  nel

mondo del lavoro».     

 

                              Art. 2-bis

                      Disposizioni transitorie

  1. Le disposizioni di cui agli articoli  1  e  2  si  applicano  ai

rapporti di lavoro costituiti a decorrere dalla data  di  entrata  in

vigore del presente  decreto.  Sono  fatti  salvi  gli  effetti  gia'

prodotti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto.

  2. In sede di prima applicazione  del  limite  percentuale  di  cui

all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto  legislativo  6

settembre 2001, n. 368, introdotto dall'articolo 1, comma 1,  lettera

a), numero  1),  del  presente  decreto,  conservano  efficacia,  ove

diversi, i limiti percentuali gia' stabiliti  dai  vigenti  contratti

collettivi nazionali di lavoro.

  3. Il datore di lavoro che alla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto abbia in corso rapporti  di  lavoro  a  termine  che

comportino il superamento del limite percentuale di cui  all'articolo

1, comma 1, secondo periodo,  del  decreto  legislativo  6  settembre

2001, n. 368, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero

1), del presente decreto, e' tenuto a rientrare nel  predetto  limite

entro  il  31  dicembre  2014,  salvo  che  un  contratto  collettivo

applicabile nell'azienda disponga un limite percentuale o un  termine

piu'  favorevole.  In  caso   contrario,   il   datore   di   lavoro,

successivamente a tale data, non puo' stipulare  nuovi  contratti  di

lavoro a tempo determinato fino  a  quando  non  rientri  nel  limite

percentuale di cui al citato articolo 1, comma  1,  secondo  periodo,

del decreto legislativo n. 368 del 2001.     

 

                              Capo II

     MISURE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL LAVORO, DI VERIFICA DELLA

      REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E DI CONTRATTI DI SOLIDARIETA'

 

                               Art. 3

                  Elenco anagrafico dei lavoratori

  1. All'articolo 4,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 7 luglio 2000,  n.  442,  le  parole:  «Le  persone»  sono

sostituite  dalle  seguenti:  «I  cittadini  italiani       nonche' i

cittadini di Stati membri dell'Unione  europea  e gli  stranieri    

regolarmente soggiornanti in Italia»,      la  parola:  «ammesse»  e'

sostituita  dalla  seguente:  «ammessi»,  le   parole:   «inoccupate,

disoccupate,  nonche'  occupate»  sono  sostituite  dalle   seguenti:

«inoccupati, disoccupati ovvero occupati» e la parola: «inserite»  e'

sostituita dalla seguente: «inseriti».     

  2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000,

n. 181, le parole: «nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio

del medesimo», sono sostituite con le seguenti:     «in  ogni  ambito

territoriale  dello  Stato,  o  anche   tramite   posta   elettronica

certificata (PEC) ».     

 

                               Art. 4

Semplificazioni in materia di documento    unico      di  regolarita'

                            contributiva

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto  di  cui

al comma 2, chiunque vi abbia  interesse,       compresa  la medesima

impresa,      verifica con modalita' esclusivamente telematiche ed in

tempo reale la  regolarita'  contributiva  nei  confronti  dell'INPS,

dell'INAIL e, per le imprese tenute  ad  applicare  i  contratti  del

settore  dell'edilizia,  nei  confronti  delle  Casse  edili.      La

risultanza      dell'interrogazione ha validita' di  120 giorni dalla

data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico

di Regolarita' Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione

per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al  comma

2.

  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e,  per  i

profili di competenza, con il Ministro per la  semplificazione  e  la

pubblica amministrazione,    sentiti l'INPS, l'INAIL e la Commissione

nazionale paritetica per le Casse edili,   da emanarsi entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore   del  presente  decreto,     

sono definiti i requisiti di regolarita', i contenuti e le  modalita'

della verifica nonche' le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il

decreto di cui al presente comma e' ispirato ai seguenti criteri:

    a) la verifica  della  regolarita'  in  tempo  reale  riguarda  i

pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente

a quello in cui la verifica  e'  effettuata,  a  condizione  che  sia

scaduto anche il termine  di  presentazione  delle  relative  denunce

retributive, e  comprende  anche  le  posizioni  dei  lavoratori  con

contratto  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa  anche   a

progetto che operano nell'impresa;

    b) la verifica avviene tramite un'unica interrogazione presso   

gli archivi      dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che, anche

in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento

reciproco,      ed e' eseguita    indicando  esclusivamente il codice

fiscale del soggetto da verificare;

    c)  nelle  ipotesi  di  godimento   di   benefici   normativi   e

contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarita'

di natura previdenziale ed in materia di tutela delle  condizioni  di

lavoro  da  considerare   ostative   alla   regolarita',   ai   sensi

dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

  3.  L'interrogazione  eseguita  ai  sensi  del  comma  1,   assolve

all'obbligo di verificare la  sussistenza  del  requisito  di  ordine

generale di cui all'articolo 38, comma 1,  lettera  i),  del  decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso la  Banca  dati  nazionale

dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorita' per la vigilanza

sui  contratti  pubblici  di  lavori,    servizi  e   forniture      

dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82.

Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma  2,  sono

inoltre abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili  con  i

contenuti del presente articolo.

  4. Il decreto di cui al comma 2 puo' essere aggiornato  sulla  base

delle modifiche normative o della evoluzione dei  sistemi  telematici

di verifica della regolarita' contributiva.

  5. All'articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno  2013,

n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.

98, le parole:      «, in quanto compatibile, »     sono soppresse.

       5-bis. Ai fini della verifica degli effetti delle disposizioni

di cui al presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche

sociali, decorsi dodici mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del

decreto di cui al comma 2, presenta una relazione alle Camere.     

  6. All'attuazione di quanto  previsto  dal  presente  articolo,  le

amministrazioni  provvedono  con  le  risorse  umane,  strumentali  e

finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

                               Art. 5

                      Contratti di solidarieta'

  1. All'articolo 6  del  decreto-legge    ottobre  1996,  n.  510,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.  608,

dopo il comma 4 e' inserito il  seguente:  «4-bis.  Con  decreto  del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il

Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri per 

la concessione del beneficio     della riduzione contributiva  di cui

al comma 4, entro i limiti delle risorse disponibili.  Il  limite  di

spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23  dicembre  1998,

     n. 448, come rideterminato dall'articolo 1,   comma  524,  della

legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno 2014,  e'  pari

ad euro 15 milioni annui.».

       1-bis. All'articolo 6, comma 4, del  decreto-legge  1° ottobre

1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  novembre

1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al secondo periodo, le parole da: «e' del  25  per  cento»  fino

alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e' del 35  per

cento.»;

  b) il terzo periodo e' soppresso.

  1-ter. Al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e  il

monitoraggio  costante  delle  risorse  impiegate,  i  contratti   di

solidarieta' sottoscritti  ai  sensi  della  normativa  vigente  sono

depositati presso l'archivio nazionale dei contratti e degli  accordi

collettivi di lavoro, di cui all'articolo 17 della legge 30  dicembre

1986, n. 936.     

 

                               Art. 6

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.