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Roma, 22 maggio
2014
Circolare n. 100/2014
Oggetto: Lavoro – Jobs Act – D.L.
20.3.2014, n. 34 come convertito dalla legge 16.5.2014, n. 78, su G.U. n. 114
del 19.5.2014
Con
la conversione del decreto legge lavoro si completa il primo tassello dello Jobs Act mentre
per l’altro, concernente la riforma dei contratti e degli ammortizzatori
sociali, i tempi non si annunciano brevi trattandosi di un disegno di legge
delega ancora alle prime battute al Senato.
Nel
corso dell’iter parlamentare il decreto lavoro ha subìto qualche ritocco ma
nella sostanza ha conservato l’impostazione iniziale sui due temi centrali dei
contratti a termine e dell’apprendistato. E’ stata inoltre colmata una lacuna
del testo originario con l’introduzione di disposizioni transitorie che fanno
salve le vigenti discipline dei contratti collettivi nazionali; si tratta di
una precisazione quantomai opportuna atteso che tanto
i contratti a termine quanto l’apprendistato sono da sempre regolamentati dai
CCNL dei vari settori (tra cui ovviamente il CCNL logistica, trasporto e
spedizione).
Si evidenziano
i principali aspetti del decreto lavoro così come convertito.
Contratti a termine (art. 1) – La novità
principale consiste nella possibilità di stipulare contratti a termine fino a
36 mesi (comprensivi di massimo 5 proroghe) senza causale (cioè senza indicare le ragioni dell’assunzione) a fronte
dell’introduzione di un limite legale agli assunti con contratto a termine
nelle singole aziende pari al 20% dell’organico a tempo indeterminato.
L’eliminazione della causale riguarda anche i contratti di somministrazione a
tempo determinato (ex lavoro interinale).
Al
riguardo si fa osservare come, per effetto delle richiamate disposizioni
transitorie, rimanga comunque in vigore la disciplina del CCNL logistica,
trasporto e spedizione che, da un lato, prevede un elenco molto ampio di
causali per la stipula di contratti a termine e di somministrazione e,
dall’altro lato, fissa al 35% il tetto massimo di lavoratori impiegabili nelle
singole aziende tanto con contratto a termine quanto con contratto di
somministrazione.
Apprendistato (art. 2) – In sede di
conversione sono state ridotte le semplificazioni previste dal testo
originario. In particolare è stato ripristinato l’obbligo per i datori di
lavoro di integrare la formazione interna con quella pubblica regionale. A
parziale contenimento di tale obbligo è stato imposto alle regioni di
presentare alle aziende, entro 45 giorni dall’assunzione dell’apprendista,
l’offerta formativa pubblica avvalendosi anche
dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate
disponibili; in assenza di tale comunicazione viene meno l’obbligo dei
datori di lavoro di integrare la formazione aziendale.
E’
stato inoltre ripristinato l’obbligo sempre per le aziende di confermare un
certo numero di lavoratori alla scadenza dell’apprendistato quale condizione
per poter assumere nuovi apprendisti. Come per i contratti a termine, anche per
l’apprendistato rimane in ogni caso valida la percentuale di conferma prevista
dal CCNL logistica, trasporto e spedizione che è pari all’80% dei contratti
scaduti (90% per gli autisti, per gli addetti alla movimentazione e per gli
addetti alla manutenzione dei veicoli).
Durc (art. 4) – Con apposito decreto ministeriale sarà
semplificato il DURC (Documento di
regolarità contributiva) per consentire la verifica on line della regolarità
contributiva delle aziende.
Contratti di solidarietà (art. 5) – E’ stata uniformata
al 35% (in precedenza variabile tra il 25% e il 35%) la riduzione contributiva
spettante alle aziende destinatarie della CIGS
(Cassa integrazione straordinaria) che stipulano contratti di solidarietà con riduzione dell’orario di lavoro
superiore al 20%.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.ri
conf.li nn. 78/2014 e 65/2014
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Area |
Allegato uno |
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M/t |
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alla Confetra. |
G.U. n. 114 del 19.5.2014
LEGGE 16 maggio 2014, n. 78
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 20 marzo
2014, n. 34, recante
disposizioni urgenti per favorire il rilancio
dell'occupazione e per la semplificazione
degli adempimenti a carico
delle imprese
Testo del decreto-legge 20
marzo 2014, n. 34 coordinato con la legge
di conversione 16 maggio 2014, n. 78.
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTO DI
LAVORO A TERMINE E DI
APPRENDISTATO
Art. 1
Semplificazione delle
disposizioni in materia di contratto di lavoro
a termine
1.
Considerata la perdurante crisi occupazionale e l'incertezza
dell'attuale
quadro economico nel quale le
imprese devono operare,
nelle more dell'adozione
di un testo
unico semplificato della
disciplina
dei
rapporti di lavoro
con la previsione
in via
sperimentale
del
contratto a tempo
indeterminato a protezione
crescente e salva
l'attuale articolazione delle
tipologie di
contratti di
lavoro, vista la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del
28
giugno 1999, al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono
apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1: le parole da «a fronte» a
«di lavoro.» sono
sostituite dalle seguenti: «di durata
non superiore a trentasei mesi,
comprensiva di eventuali proroghe,
concluso fra un datore di lavoro e
un lavoratore per lo
svolgimento di qualunque tipo di
mansione, sia
nella forma del contratto a tempo
determinato, sia nell'ambito di un
contratto di somministrazione a tempo
determinato ai sensi del comma
4 dell'articolo 20 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma
7, il numero
complessivo di contratti
a tempo determinato stipulati da ciascun
datore di lavoro ai sensi
del presente articolo non puo' eccedere
il limite del 20 per cento del
numero dei lavoratori a
tempo
indeterminato in
forza al 1 gennaio dell'anno di
assunzione. Per i
datori di lavoro che occupano
fino a cinque dipendenti e' sempre
possibile stipulare un contratto di
lavoro a tempo determinato.»;
2) il comma 1-bis e'
abrogato;
3) il comma 2 e'
sostituito dal seguente: «2. L'apposizione del
termine di cui al comma 1 e' priva di
effetto se non
risulta,
direttamente o indirettamente, da atto
scritto.»;
b) all'articolo 4, comma 1, secondo
periodo, le parole da:
«la
proroga» fino a: «si riferisca» sono
sostituite dalle seguenti: «le
proroghe sono ammesse, fino
ad un massimo di cinque
volte,
nell'arco dei complessivi
trentasei mesi, indipendentemente dal
numero dei rinnovi, a condizione
che si riferiscano»;
b-bis)
all'articolo 4, il comma 2 e' abrogato;
b-ter) all'articolo
5, comma 2, le parole: «, instaurato
anche ai
sensi dell'articolo 1,
comma 1-bis,» sono soppresse;
b-quater)
all'articolo 5, comma 4-bis, le parole da: «ai
fini del
computo» fino a:
«somministrazione di lavoro a
tempo determinato»
sono sostituite dalle
seguenti: «ai fini del suddetto
computo del
periodo massimo di durata
del contratto a tempo determinato,
pari a
trentasei
mesi, si tiene altresi' conto
dei periodi di
missione
aventi ad oggetto
mansioni equivalenti, svolti
fra i medesimi
soggetti, ai sensi
dell'articolo 20 del
decreto legislativo 10
settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente
alla
somministrazione di
lavoro a tempo determinato»;
b-quinquies) all'articolo 5,
comma 4-quater, sono
aggiunti, in
fine, i seguenti
periodi: «Fermo restando quanto gia' previsto dal
presente articolo per il
diritto di precedenza, per le lavoratrici il
congedo di maternita' di cui all'articolo 16,
comma 1, del
testo
unico di cui al
decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, e
successive
modificazioni, intervenuto nell'esecuzione di un contratto
a termine presso la stessa
azienda, concorre a determinare il periodo
di attivita'
lavorativa utile a conseguire il diritto
di precedenza
di cui al primo
periodo. Alle medesime lavoratrici
e' altresi'
riconosciuto,
con le stesse modalita' di cui al presente
comma, il
diritto di precedenza
anche nelle assunzioni
a tempo determinato
effettuate
dal datore di lavoro entro i successivi dodici
mesi, con
riferimento
alle mansioni gia' espletate in esecuzione dei
precedenti
rapporti a termine»;
b-sexies) all'articolo 5, comma 4-sexies, e'
aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Il
diritto di precedenza di cui ai commi
4-quater
e 4-quinquies deve essere
espressamente richiamato nell'atto
scritto
di cui all'articolo 1, comma
2»;
b-septies) all'articolo 5, dopo il comma 4-sexies sono aggiunti
i
seguenti:
«4-septies. In caso di violazione del limite percentuale
di cui
all'articolo
1, comma
1, per ciascun
lavoratore si applica
la
sanzione amministrativa:
a) pari al 20 per cento della retribuzione, per
ciascun mese o
frazione di mese superiore a
quindici giorni di durata del rapporto
di lavoro, se il numero
dei lavoratori assunti
in violazione del
limite percentuale non sia
superiore a uno;
b) pari al 50 per cento della retribuzione, per
ciascun mese o
frazione di mese superiore a
quindici giorni di durata del rapporto
di lavoro, se il numero
dei lavoratori assunti
in violazione del
limite percentuale sia
superiore a uno.
4-octies. I maggiori introiti derivanti dalle
sanzioni di cui al
comma 4-septies sono
versati ad apposito capitolo dell'entrata
del
bilancio dello Stato per
essere riassegnati al
Fondo sociale per
occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera
a), del decreto-legge
29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;
b-octies)
all'articolo 10, dopo il comma 5 e' inserito il
seguente:
«5-bis. Il limite percentuale di cui
all'articolo 1, comma
1, non
si applica ai contratti di
lavoro a tempo determinato
stipulati tra
istituti pubblici di
ricerca ovvero enti
privati di ricerca
e
lavoratori
chiamati a svolgere in via esclusiva attivita'
di ricerca
scientifica o
tecnologica, di assistenza tecnica
alla stessa o di
coordinamento e
direzione della stessa. I contratti di lavoro a tempo
determinato
che abbiano ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di
attivita' di
ricerca scientifica possono avere durata pari
a quella
del progetto di ricerca al
quale si riferiscono»;
b-novies) all'articolo 10,
comma 7, alinea,
primo periodo, le
parole: «ai sensi
dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis,» sono
sostituite
dalle seguenti: «ai sensi
dell'articolo 1, comma 1,».
2. Al decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive
modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20:
1) al comma 4, i primi due periodi sono
soppressi e, al
terzo
periodo, dopo le parole:
«della somministrazione» sono inserite
le
seguenti: «di lavoro»;
2) il comma 5-quater e'
abrogato;
b) all'articolo 21, comma 1, lettera c), le
parole: «ai commi 3 e
4»
sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3».
2-bis. Ai fini della verifica degli effetti
delle disposizioni del
presente capo, il Ministro
del lavoro e
delle politiche sociali,
decorsi dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della legge
di
conversione
del presente decreto, presenta una relazione alle Camere,
evidenziando in
particolare gli andamenti occupazionali
e l'entita'
del ricorso al contratto a
tempo determinato e al contratto
di
apprendistato,
ripartito
per fasce d'eta', sesso,
qualifiche
professionali,
aree geografiche, durata dei contratti,
dimensioni e
tipologia di
impresa e ogni altro elemento utile per una
valutazione
complessiva
del nuovo sistema di regolazione di
tali rapporti di
lavoro in relazione alle
altre tipologie contrattuali, tenendo
anche
conto delle
risultanze delle comunicazioni di
assunzione,
trasformazione,
proroga e cessazione dei rapporti di lavoro
ricavate
dal sistema informativo
delle comunicazioni obbligatorie gia'
previsto dalla legislazione
vigente.
2-ter. La sanzione di cui all'articolo 5,
comma 4-septies, del
decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, introdotto dalla
lettera b-septies) del comma 1 del presente articolo, non si applica
per i rapporti di lavoro instaurati
precedentemente alla data di
entrata in vigore del
presente decreto, che comportino il superamento
del limite percentuale di cui
all'articolo 1, comma 1, del
decreto
legislativo 6
settembre 2001, n. 368, come modificato
dal comma 1,
lettera a), numero 1), del
presente articolo.
2-quater. All'articolo 4, comma 4-bis, del
decreto-legge 21
maggio
2013,
n. 54, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 luglio
2013,
n. 85, le parole: «fino al
31 luglio 2014»
sono sostituite
dalle seguenti: «fino al
31 luglio 2015».
Art. 2
Semplificazione delle disposizioni
in materia di
contratto di
apprendistato
1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011,
n. 167, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) forma scritta
del contratto e del
patto di prova. Il
contratto di
apprendistato contiene, in forma sintetica,
il piano
formativo
individuale definito anche sulla base di moduli e formulari
stabiliti
dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali »;
2) al comma 3-bis, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Ferma
restando la possibilita' per i contratti collettivi nazionali
di lavoro,
stipulati dai sindacati
comparativamente piu'
rappresentativi
sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da
quelli previsti dal
presente comma, esclusivamente per
i datori di
lavoro che occupano almeno
cinquanta dipendenti l'assunzione di nuovi
apprendisti e' subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato,
del rapporto di lavoro al
termine del periodo di apprendistato, nei
trentasei
mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno
il 20 per
cento degli apprendisti
dipendenti dallo stesso datore di lavoro»;
3) il comma 3-ter e'
abrogato;
b) all'articolo 3 e' aggiunto, in
fine, il seguente
comma:
«2-ter.
Fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, in
considerazione
della
componente formativa del
contratto di
apprendistato
per la qualifica e per il diploma
professionale, al
lavoratore e' riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore
di lavoro effettivamente
prestate nonche'
delle ore di
formazione
almeno nella misura
del 35 per
cento del relativo
monte ore
complessivo.»;
b-bis) all'articolo 3,
dopo il comma 2-ter e' aggiunto il
seguente:
«2-quater. Per le regioni e le province autonome di Trento
e di
Bolzano
che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro,
i contratti collettivi di
lavoro stipulati da associazioni di datori
e prestatori di lavoro
comparativamente piu'
rappresentative sul
piano nazionale possono
prevedere specifiche modalita' di
utilizzo
del contratto di
apprendistato, anche a tempo determinato,
per lo
svolgimento di
attivita' stagionali»;
c) all'articolo 4, comma 3, sono aggiunti, in fine, i
seguenti
periodi: «La Regione
provvede a comunicare al datore di lavoro, entro
quarantacinque
giorni
dalla comunicazione dell'instaurazione del
rapporto, le modalita' di
svolgimento dell'offerta formativa
pubblica, anche con
riferimento alle sedi
e al calendario
delle
attivita'
previste, avvalendosi anche dei datori di
lavoro e delle
loro associazioni che si
siano dichiarate disponibili, ai sensi delle
linee guida adottate dalla
Conferenza permanente per i
rapporti tra
lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano in
data 20 febbraio
2014. La comunicazione dell'instaurazione del
rapporto di lavoro si
intende effettuata dal datore
di lavoro ai
sensi dell'articolo 9-bis
del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
e successive
modificazioni».
2. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012,
n. 92, il comma 19 e'
abrogato.
2-bis. All'articolo 8-bis,
comma 2, secondo
periodo, del
decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo
le parole:
«Il programma
contempla la stipulazione di
contratti di
apprendistato»
sono inserite le seguenti: «che, ai fini del programma
sperimentale,
possono essere stipulati anche in deroga ai
limiti di
eta'
stabiliti dall'articolo 5 del testo
unico di cui
al decreto
legislativo 14
settembre 2011, n. 167, con particolare riguardo agli
studenti degli istituti
professionali, ai fini della loro
formazione
e valorizzazione
professionale, nonche' del
loro inserimento nel
mondo del lavoro».
Art. 2-bis
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e
2 si applicano
ai
rapporti di lavoro
costituiti a decorrere dalla data
di entrata in
vigore del presente decreto.
Sono fatti salvi
gli effetti gia'
prodotti dalle disposizioni
introdotte dal presente decreto.
2. In sede di prima applicazione del
limite percentuale di cui
all'articolo 1,
comma 1, secondo periodo, del decreto
legislativo 6
settembre
2001, n. 368, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera
a), numero 1),
del presente decreto,
conservano efficacia, ove
diversi, i limiti
percentuali gia' stabiliti dai
vigenti contratti
collettivi
nazionali di lavoro.
3. Il datore di lavoro che alla data
di entrata in
vigore del
presente decreto abbia in
corso rapporti di lavoro
a termine che
comportino il
superamento del limite percentuale di cui
all'articolo
1,
comma 1, secondo periodo,
del decreto legislativo
6 settembre
2001,
n. 368, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero
1),
del presente decreto, e' tenuto a rientrare nel predetto limite
entro il 31
dicembre 2014, salvo
che un contratto
collettivo
applicabile
nell'azienda disponga un limite percentuale o un termine
piu' favorevole.
In caso contrario,
il datore di
lavoro,
successivamente a
tale data, non puo' stipulare nuovi
contratti di
lavoro a tempo determinato
fino a
quando non rientri
nel limite
percentuale di
cui al citato articolo 1, comma 1, secondo
periodo,
del decreto legislativo n.
368 del 2001.
Capo II
MISURE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL
LAVORO, DI VERIFICA DELLA
REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E DI CONTRATTI
DI SOLIDARIETA'
Art. 3
Elenco anagrafico dei
lavoratori
1. All'articolo 4, comma
1, del decreto
del Presidente della
Repubblica
7 luglio 2000, n. 442, le
parole: «Le persone»
sono
sostituite
dalle
seguenti: «I cittadini
italiani nonche' i
cittadini di
Stati membri dell'Unione europea e gli
stranieri
regolarmente
soggiornanti in Italia», la
parola: «ammesse» e'
sostituita
dalla
seguente: «ammessi», le
parole: «inoccupate,
disoccupate, nonche' occupate»
sono sostituite dalle
seguenti:
«inoccupati, disoccupati ovvero occupati» e la parola:
«inserite» e'
sostituita
dalla seguente: «inseriti».
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 21 aprile 2000,
n.
181, le parole: «nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio
del medesimo», sono
sostituite con le seguenti: «in
ogni ambito
territoriale
dello Stato, o
anche tramite posta
elettronica
certificata
(PEC) ».
Art. 4
Semplificazioni in materia di
documento unico di regolarita'
contributiva
1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui
al comma 2, chiunque vi
abbia interesse, compresa
la medesima
impresa, verifica con modalita'
esclusivamente telematiche ed in
tempo reale la regolarita' contributiva
nei confronti dell'INPS,
dell'INAIL
e, per le imprese tenute
ad applicare i
contratti del
settore
dell'edilizia, nei
confronti delle Casse
edili. La
risultanza dell'interrogazione ha validita' di 120
giorni dalla
data di acquisizione e
sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico
di Regolarita'
Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione
per le ipotesi di esclusione
individuate dal decreto di cui al comma
2.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e, per i
profili di competenza, con
il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, sentiti l'INPS, l'INAIL e la Commissione
nazionale
paritetica per le Casse edili, da
emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto,
sono definiti i
requisiti di regolarita', i contenuti e le modalita'
della verifica nonche' le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il
decreto di cui al presente
comma e' ispirato ai seguenti criteri:
a) la verifica della
regolarita'
in tempo reale
riguarda i
pagamenti
scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente
a quello in cui la
verifica e' effettuata,
a condizione che
sia
scaduto anche il
termine di presentazione
delle relative denunce
retributive,
e comprende anche
le posizioni dei
lavoratori con
contratto di collaborazione coordinata
e continuativa anche
a
progetto che operano
nell'impresa;
b) la verifica avviene tramite un'unica
interrogazione presso
gli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili
che, anche
in cooperazione applicativa,
operano in integrazione e riconoscimento
reciproco, ed e' eseguita indicando
esclusivamente il codice
fiscale del soggetto da
verificare;
c) nelle ipotesi di
godimento di benefici
normativi e
contributivi
sono individuate le tipologie di pregresse irregolarita'
di natura previdenziale ed
in materia di tutela delle
condizioni di
lavoro da considerare
ostative alla regolarita', ai
sensi
dell'articolo 1,
comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
3. L'interrogazione eseguita ai
sensi del comma
1, assolve
all'obbligo di
verificare la sussistenza del requisito di
ordine
generale di cui all'articolo
38, comma 1, lettera i),
del decreto
legislativo 12
aprile 2006, n. 163, presso la
Banca dati nazionale
dei contratti pubblici,
istituita presso l'Autorita' per la vigilanza
sui contratti pubblici di
lavori, servizi e
forniture
dall'articolo
62-bis del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82.
Dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2,
sono
inoltre abrogate tutte le
disposizioni di legge incompatibili
con i
contenuti
del presente articolo.
4. Il decreto di cui al comma 2 puo' essere aggiornato sulla
base
delle modifiche normative
o della evoluzione dei sistemi telematici
di verifica della regolarita' contributiva.
5. All'articolo 31, comma 8-bis, del
decreto-legge 21 giugno
2013,
n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n.
98,
le parole: «, in quanto compatibile, » sono soppresse.
5-bis. Ai fini della verifica degli
effetti delle disposizioni
di cui al presente articolo,
il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, decorsi dodici
mesi dalla data di entrata
in vigore del
decreto di cui al comma 2,
presenta una relazione alle Camere.
6. All'attuazione di quanto previsto dal
presente articolo, le
amministrazioni
provvedono
con le risorse
umane, strumentali e
finanziarie
disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza
nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
Art. 5
Contratti di solidarieta'
1. All'articolo 6 del
decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
dopo il comma 4 e' inserito il
seguente: «4-bis. Con decreto del
Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il
Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri per
la concessione del beneficio
della riduzione contributiva di cui
al comma 4, entro i limiti
delle risorse disponibili. Il limite di
spesa di cui all'articolo
3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, come rideterminato dall'articolo 1, comma
524, della
legge 23 dicembre 2005,
n. 266, a decorrere dall'anno 2014, e' pari
ad euro 15 milioni annui.».
1-bis. All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre
1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996,
n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole da: «e' del
25 per cento»
fino
alla fine del periodo
sono sostituite dalle seguenti: «e' del 35 per
cento.»;
b) il terzo periodo e'
soppresso.
1-ter. Al fine di favorire la diffusione
delle buone pratiche e
il
monitoraggio
costante
delle risorse impiegate,
i contratti di
solidarieta'
sottoscritti ai sensi
della normativa vigente
sono
depositati
presso l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi
collettivi di
lavoro, di cui all'articolo 17 della legge 30
dicembre
1986,
n. 936.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno
successivo a
quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione
in legge.