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Roma, 5 giugno 2014
Circolare n. 106/2014
Oggetto: Autotrasporto –
Agevolazioni fiscali per il 2014 – Comunicato stampa Agenzia delle Entrate del
30.5.2014.
Sono state
confermate le agevolazioni fiscali per le imprese di autotrasporto merci per il
2014.
Deduzione Irpef per spese non documentate - L’Agenzia delle
Entrate, con il comunicato indicato in oggetto, ha confermato che le imprese di
autotrasporto merci in conto terzi possono fruire su Unico 2014 della deduzione
forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore per un importo
pari a:
Importo deduzione giornaliera (euro) |
Ambito territoriale del trasporto |
19,60 |
Comune
in cui ha sede l’impresa |
56,00 |
Regione
in cui ha sede l’impresa e regioni confinanti |
92,00 |
Altre
zone |
Si rammenta che la deduzione
spetta alle imprese in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per
opzione (cioè alle imprese che hanno ricavi annui fino a 400 mila euro); può
essere riconosciuta una sola volta al giorno, indipendentemente dal numero di
viaggi e può essere usufruita anche dai soci delle società in nome collettivo e
in accomandita semplice. Per poter applicare la deduzione deve essere
predisposto un prospetto riepilogativo dei viaggi effettuati, la loro durata e
l’ambito territoriale e gli estremi delle fatture di trasporto (o dei documenti
di trasporto o delle lettere di vettura), che va conservato per il periodo del
termine di accertamento.
Recupero contributo SSN su premi RCAuto – E’ stato
confermato il recupero del contributo al Servizio Sanitario Nazionale compreso
nei premi RCAuto pagati nel 2013 per la circolazione
dei veicoli di peso non inferiore a 11,5 tonnellate, fino a concorrenza
dell’importo di 300 euro. La somma spettante deve essere utilizzata come
credito d’imposta in compensazione dei versamenti effettuati col modello F24
(codice tributo 6793). La compensazione di tali importi non concorre al limite
annuale delle compensazioni di 700 mila euro (risoluzione n.3/E/2007).
In aggiunta alle
agevolazioni confermate dall’Agenzia delle entrate, in occasione della prossima
dichiarazione dei redditi le imprese di autotrasporto possono applicare
ulteriori disposizioni di favore.
Deduzione giornaliera veicoli leggeri – Le imprese in
contabilità semplificata hanno diritto ad una deduzione forfetaria annua di
154,49 euro per ciascun autoveicolo di peso non superiore a 3,5 tonnellate
(art.66 c.5 TUIR).
Deduzione costo trasferte dipendenti – In base
all’articolo 95 c.4 del TUIR, in luogo della deduzione, anche analitica, delle
spese sostenute per le trasferte dei dipendenti fuori dal territorio comunale le
imprese di autotrasporto possono dedurre dal reddito d’impresa un importo pari
a 59,65 euro al giorno (95,80 per le trasferte all’estero), al netto delle
spese di viaggio e di trasporto.
Deduzione Irap indennità di trasferta – L’indennità di
trasferta erogata agli autisti è esclusa dalla base imponibile Irap, nella
stessa misura prevista per l’esenzione dal reddito di lavoro dei dipendenti (46,48
euro giornalieri per trasferte in Italia; 77,47 euro giornalieri per trasferte
all’estero).
Telefonia – Le imprese di autotrasporto
possono dedurre interamente gli oneri relativi ad impianti di telefonia,
limitatamente ad un impianto a veicolo (art.102 c.9 TUIR).
Daniela Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.106/2013
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Responsabile di
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D/d |
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