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Roma, 5 giugno 2014

 

Circolare n. 106/2014

 

Oggetto: Autotrasporto – Agevolazioni fiscali per il 2014 – Comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 30.5.2014.

 

 

Sono state confermate le agevolazioni fiscali per le imprese di autotrasporto merci per il 2014.

 

Deduzione Irpef per spese non documentate - L’Agenzia delle Entrate, con il comunicato indicato in oggetto, ha confermato che le imprese di autotrasporto merci in conto terzi possono fruire su Unico 2014 della deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore per un importo pari a:

 

Importo deduzione giornaliera (euro)

Ambito territoriale del trasporto

19,60

Comune in cui ha sede l’impresa

56,00

Regione in cui ha sede l’impresa e regioni confinanti

92,00

Altre zone

 

Si rammenta che la deduzione spetta alle imprese in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione (cioè alle imprese che hanno ricavi annui fino a 400 mila euro); può essere riconosciuta una sola volta al giorno, indipendentemente dal numero di viaggi e può essere usufruita anche dai soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice. Per poter applicare la deduzione deve essere predisposto un prospetto riepilogativo dei viaggi effettuati, la loro durata e l’ambito territoriale e gli estremi delle fatture di trasporto (o dei documenti di trasporto o delle lettere di vettura), che va conservato per il periodo del termine di accertamento.

 

Recupero contributo SSN su premi RCAuto – E’ stato confermato il recupero del contributo al Servizio Sanitario Nazionale compreso nei premi RCAuto pagati nel 2013 per la circolazione dei veicoli di peso non inferiore a 11,5 tonnellate, fino a concorrenza dell’importo di 300 euro. La somma spettante deve essere utilizzata come credito d’imposta in compensazione dei versamenti effettuati col modello F24 (codice tributo 6793). La compensazione di tali importi non concorre al limite annuale delle compensazioni di 700 mila euro (risoluzione n.3/E/2007).

 

In aggiunta alle agevolazioni confermate dall’Agenzia delle entrate, in occasione della prossima dichiarazione dei redditi le imprese di autotrasporto possono applicare ulteriori disposizioni di favore.

 

Deduzione giornaliera veicoli leggeri – Le imprese in contabilità semplificata hanno diritto ad una deduzione forfetaria annua di 154,49 euro per ciascun autoveicolo di peso non superiore a 3,5 tonnellate (art.66 c.5 TUIR).

 

Deduzione costo trasferte dipendenti – In base all’articolo 95 c.4 del TUIR, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute per le trasferte dei dipendenti fuori dal territorio comunale le imprese di autotrasporto possono dedurre dal reddito d’impresa un importo pari a 59,65 euro al giorno (95,80 per le trasferte all’estero), al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

 

Deduzione Irap indennità di trasferta – L’indennità di trasferta erogata agli autisti è esclusa dalla base imponibile Irap, nella stessa misura prevista per l’esenzione dal reddito di lavoro dei dipendenti (46,48 euro giornalieri per trasferte in Italia; 77,47 euro giornalieri per trasferte all’estero).

 

Telefonia – Le imprese di autotrasporto possono dedurre interamente gli oneri relativi ad impianti di telefonia, limitatamente ad un impianto a veicolo (art.102 c.9 TUIR).

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.106/2013

Responsabile di Area

Allegato uno

 

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