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Roma, 5 giugno 2014

 

Circolare n. 108/2014

 

Oggetto: Lavoro – Tributi - Detassazione su somme erogate per incrementi di produttività – Circolare Ministero del Lavoro n. 14 del 29.5.2014.

 

Come è noto, il DPCM 19.2.2014 ha reso operativa anche per quest’anno la detassazione dei premi di produttività corrisposti ai lavoratori in virtù di accordi collettivi (aziendali o territoriali) confermando le precedenti disposizioni sulla detassazione 2013. Il Ministero del Lavoro, nel riepilogare la disciplina sulla detassazione, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al deposito presso la Direzione Territoriale del Lavoro degli accordi che prevedono somme detassabili:

 

·  come in passato gli accordi depositati devono essere corredati da un’autodichiara­zione dell’azienda di conformità dell’accordo stesso alle disposizioni del DPCM 19.2.2014; 

 

·  qualora l’accordo territoriale del 2013 sia scaduto, ma non formalmente disdettato, sarà possibile applicare la detassazione anche per i mesi precedenti la sottoscrizione del nuovo accordo per il 2014 purché quest’ultimo sia conforme a quello del 2013;

 

·  i datori di lavoro che hanno effettuato regolarmente il deposito dell’accordo nel 2013 e che quest’anno si limitino ad applicare, senza alcuna modifica, lo stesso accordo non dovranno ripetere il deposito nel 2014;

 

·  in tutti gli altri casi resta ferma la regola generale in base alla quale gli accordi sottoscritti prima del 14 maggio 2014 (data di entrata in vigore del sopra citato DPCM) dovranno essere depositati entro 30 giorni da tale data e cioè entro il 13 giugno p.v.; gli accordi sottoscritti successivamente al 14 maggio dovranno invece essere depositati entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

 

Si rammenta che la detassazione consiste nell’applicazione sulle somme in questione di un’imposta del 10% (sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali) applicabile, entro il limite complessivo di 3.000 euro lordi annui per ciascun beneficiario (in precedenza 2.500 euro), ai lavoratori che nel 2013 abbiano percepito un reddito imponibile non superiore a 40.000 euro.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.101/2014 e 85/2014

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

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