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Roma,
5 giugno 2014
Circolare n. 108/2014
Oggetto: Lavoro – Tributi - Detassazione su
somme erogate per incrementi di produttività – Circolare Ministero del Lavoro
n. 14 del 29.5.2014.
Come
è noto, il DPCM 19.2.2014 ha reso operativa anche per quest’anno la detassazione
dei premi di produttività corrisposti ai lavoratori in virtù di accordi
collettivi (aziendali o territoriali) confermando le precedenti disposizioni sulla
detassazione 2013. Il Ministero del Lavoro, nel riepilogare la disciplina sulla
detassazione, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al deposito presso la
Direzione Territoriale del Lavoro degli accordi che prevedono somme detassabili:
· come in passato gli
accordi depositati devono essere corredati da un’autodichiarazione dell’azienda
di conformità dell’accordo stesso alle disposizioni del DPCM 19.2.2014;
·
qualora l’accordo territoriale
del 2013 sia scaduto, ma non formalmente disdettato, sarà possibile applicare la
detassazione anche per i mesi precedenti la sottoscrizione del nuovo accordo per
il 2014 purché quest’ultimo sia conforme a quello del 2013;
·
i datori di lavoro che hanno effettuato
regolarmente il deposito dell’accordo nel 2013 e che quest’anno si limitino ad
applicare, senza alcuna modifica, lo stesso accordo non dovranno ripetere il
deposito nel 2014;
· in tutti gli altri
casi resta ferma la regola generale in base alla quale gli accordi sottoscritti
prima del 14 maggio 2014 (data di entrata in vigore del sopra citato DPCM)
dovranno essere depositati entro 30 giorni da tale data e cioè entro il 13
giugno p.v.; gli accordi sottoscritti successivamente al 14 maggio dovranno invece
essere depositati entro 30 giorni dalla sottoscrizione.
Si
rammenta che la detassazione consiste nell’applicazione sulle somme in questione
di un’imposta del 10% (sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali)
applicabile, entro il limite complessivo di 3.000 euro lordi annui per ciascun
beneficiario (in precedenza 2.500 euro), ai lavoratori che nel 2013 abbiano
percepito un reddito imponibile non superiore a 40.000 euro.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti
confronta circ.ri conf.li nn.101/2014 e 85/2014
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