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Roma, 11 giugno
2014
Circolare n.112/2014
In attuazione della
riforma Fornero (legge n.92/2012) che
ha previsto il graduale superamento dei cosiddetti ammortizzatori in deroga, è stato istituito presso l’INPS il Fondo di solidarietà residuale volto ad assicurare
un sostegno economico ai lavoratori sospesi o a orario ridotto di imprese con
oltre 15 dipendenti appartenenti a settori non coperti dalla cassa
integrazione.
Il nuovo Fondo
peraltro non è ancora operativo poiché l’INPS dovrà effettuare nelle prossime
settimane l’individuazione delle imprese tenute a contribuire. Escludendo le
imprese di qualsiasi dimensione inquadrate previdenzialmente nell’industria
nonché le imprese di logistica con oltre 50 dipendenti, in quanto entrambe
rientranti nel campo di applicazione dei vigenti ammortizzatori sociali, le
imprese interessate dal Fondo residuale dovrebbero essere tutte quelle con
oltre 15 dipendenti inquadrate previdenzialmente nel terziario; nel caso delle
imprese di logistica la platea dovrebbe ovviamente essere ristretta a quelle
tra 16 e 50 dipendenti.
Come avviene da
sempre per la cassa integrazione tradizionale, anche la contribuzione al Fondo
sarà di due tipi: una ordinaria mensile dovuta su tutti i lavoratori e una
addizionale dovuta sui soli lavoratori sospesi o a orario ridotto. In particolare:
· il contributo ordinario,
già fissato dall’ultima legge di
stabilità n.147/2013 con decorrenza dall’1 gennaio 2014, sarà pari allo
0,50% del monte salari (esclusi i dirigenti), di cui 2/3 a carico delle aziende
e 1/3 a carico dei lavoratori; la retroattività del contributo intende
consentire al Fondo di accumulare risorse sufficienti per poter erogare le prestazioni;
· il contributo addizionale (a carico
dei soli datori di lavoro) sarà pari al 3% o al 4,50% delle retribuzioni perse
dai lavoratori sospesi o a orario ridotto, rispettivamente per le imprese fino
a 50 dipendenti e per quelle di maggiore dimensione;
· le modalità di
versamento della contribuzione (sia ordinaria che addizionale) saranno
comunicate dall’INPS.
Ai
lavoratori (esclusi i dirigenti) sospesi o a orario ridotto per una delle
causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale (sia
ordinaria che straordinaria), il Fondo erogherà nei limiti delle risorse
disponibili una indennità di importo pari alla cassa integrazione per un
periodo di 3 mesi (prorogabili in casi eccezionali fino a 9).
Fabio Marrocco |
Per riferimenti
confronta circ.reconf.le n.44/2014
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G.U. n.129 del 6.6.2014
MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 7 febbraio 2014
Fondo di solidarieta' residuale ai sensi dell'articolo 3, comma 19,
legge 28 giugno 2012,
n. 92. (Decreto n. 79141).
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Decreta:
Art. 1
Istituzione del Fondo
1. E' istituito presso
l'INPS il Fondo
disolidarieta' residuale
allo scopo di
assicurare tutela, in costanza di
rapporto di lavoro
nei casi di
riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa,
ai
lavoratori
dipendenti dalle imprese
appartenenti ai settori
non
rientranti nel
campo di
applicazione della normativa
in materia
d'integrazione salariale,
purche' con piu' di quindici
dipendenti,
per i quali non
sia stato costituito un fondo di
cui al comma
4
ovvero al comma 14, dell'art.
3 della legge 28 giugno 2012,
n. 92
ovvero che siano
esclusi dal campo di
applicazione del fondo
di
settore. Entro trenta
giorni dall'entrata in
vigore del presente
decreto,
l'Inps provvede
ad individuare i
soggetti tenuti al
versamento del
contributo al Fondo.
2. Ai sensi dell'art. 3,
comma 19-bis, della legge 28 giugno 2012,
n. 92, inserito dall'art. 1, comma 185, lett.d), della
legge 27
dicembre 2013, n. 147, qualora gli
accordi di cui
al comma 4
dell'art. 3 citato avvengano in relazione a
settori, tipologie di
datori di lavoro
e classi dimensionali
gia' coperte dal
Fondo
istituito con il
presente decreto, dalla data di decorrenza del nuovo
fondo i datori di
lavoro del relativo settore non sono piu'
soggetti
alla disciplina
del fondo residuale, ferma restando la
gestione a
stralcio delle
prestazioni gia' deliberate.
3. I contributi
eventualmente gia' versati o
dovuti, in base
al
presente decreto,
restano acquisiti al Fondo residuale. Il Comitato
amministratore,
sulla base
delle stime effettuate dalla
tecnostruttura dell'Inps,
puo' proporre il mantenimento, in
capo ai
datori di lavoro del
relativo settore, dell'obbligo di
corrispondere
la quota di contribuzione
necessaria al finanziamento delle
prestazionigia' deliberate,
determinata ai sensi dell'art. 3, commi
29 e 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Art. 2
Amministrazione del Fondo
1. Il Fondo e' gestito
da un comitato
amministratore
composto da
cinque esperti
designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e cinque
esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori
comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale
nonche' da
due funzionari con
qualifica di dirigente,
in
rappresentanza,
rispettivamente, del Ministero del Lavoro
e delle
Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Per la validita'delle sedutee' necessaria
la presenza di
almeno sette
componenti del comitato aventi diritto al voto.
3. Le funzioni di
membro del comitato
amministratore sono
incompatibili con quelle
connesse a cariche coperte nell'ambito delle
organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro.
4. La partecipazione al
comitato amministratore e'gratuita e
non
da' diritto ad
alcun compenso ne' ad alcun rimborso spese.
5. Il comitato amministratore, da
nominarsi con decreto
del
Ministro del Lavoro e delle
Politiche sociali, potra'
operare a
decorrere dal 1°
gennaio 2014. Il comitato amministratore rimane
in
carica per quattro
anni. Ciascun componente non puo' durare in carica
perpiu' di due
mandati.
6. Il presidente del comitato
amministratore e' eletto dal comitato
stesso tra i propri
membri.
7. Le deliberazioni del comitato amministratore sono
assunte a
maggioranza dei presenti
e, in
caso di parita'
nelle votazioni,
prevale il voto del
presidente.
8. Partecipa alle
riunioni del comitato amministratore del Fondo il
collegio
sindacale dell'INPS
nonche' il direttore
generale
dell'Istituto o un suo delegato con voto consultivo.
9. L'esecuzione delle
decisioni adottate dal
comitato
amministratorepuo' essere sospesa,
ove si evidenzino
profili di
illegittimita', da parte
del direttore generale dell'INPS.
10. Il provvedimento di
sospensione deve essere
adottato nel
termine di cinque
giorni ed essere
sottoposto, con l'indicazione
della norma che si
ritiene violata, al
presidente dell'INPS
nell'ambito delle
funzioni di cui all'art. 3, comma
5, del decreto
legislativo 30 giugno
1994, n. 479 e successive modificazioni;
entro
tre mesi il presidente
stabilisce se dare
ulteriore corso alla
decisione o se
annullarla.
11. Trascorso il termine
di cui al comma
precedente la decisione
diviene esecutiva.
Art. 3
Compiti del Comitato amministratore
del Fondo
1. Il comitato
amministratore del Fondo ha i seguenti compiti:
a) predisporre, sulla
base dei criteri stabiliti dal consiglio di
indirizzo e vigilanza
dell'INPS, i bilanci
annuali, preventivo e
consuntivo, della
gestione, corredati da una propria
relazione, e
deliberare sui bilanci
tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare in
ordine alla concessione degli interventi e
dei
trattamenti e compiere
ogni altro atto richiesto
per la gestione
degli istituti
previsti dal regolamento;
c) fare proposte in
materia di contributi,
interventi e
trattamenti, anche ai
fini di cui all'art. 3, commi 6 e
29, della
legge 28 giugno
2012, n. 92, fermo
restando quanto previsto
dal
successivo comma 30 del
medesimo art. 3, al fine di
assicurare il
pareggio di bilancio;
d) vigilare
sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli
interventi e
sull'erogazione dei trattamenti, nonche'
sull'andamento
della gestione;
e) decidere in unica
istanza sui ricorsi in ordine
alle materie
di competenza;
f) assolvere ogni
altro compito ad esso demandato
da leggi o
regolamenti.
Art. 4
Prestazioni
1. Il Fondo riconosce, nell'ambito
delle finalita' di cui al
precedente art. 1, in
relazione alle causali previste dalla normativa
in materia di
cassa integrazione guadagni ordinaria e
straordinaria,
con esclusione
della cessazione, anche parziale
di attivita', la
prestazione di un assegno
ordinario di importo pari
all'integrazione
salariale,
ridotto di
un importo pari
ai contributi previsti
dall'art. 26, della legge 28 febbraio 1986, n.
41. Tale riduzione
rimane nelle
disponibilita' del Fondo.
2. Agli interventi e ai
trattamenti di cui al comma 1, concessi nei
casi di riduzione
o sospensione dell'attivita' lavorativa su
istanza
delle imprese che
aderiscono al Fondo,
si applica, per
quanto
compatibile, la normativa
in materia di cassa integrazione guadagni
ordinaria, compresi i
relativi massimali.
3. Per le prestazioni di
cui al presente articolo,
e' dovuto a
carico del Fondo, alla
gestione d'iscrizione del
lavoratore
interessato,
il versamento
della contribuzione correlata
alla
prestazione.
4. La contribuzione
dovuta e' computata in base a
quanto previsto
dall'art. 40, della legge 4 novembre 2010, n. 183.
5. Ciascun intervento e'
corrisposto fino ad un periodo massimo di
tre mesi
continuativi; in casi eccezionali detto periodo puo' essere
prorogato
trimestralmente fino ad un massimo
complessivo di nove
mesi, da
computarsi in un biennio mobile.
Le prestazioni possono
essere
riconosciute solo
nel rispetto di
quanto previsto al
successivo art. 6, commi
1 e 2, del presente decreto.
6. Le prestazioni possono essere riconosciute
esclusivamente in
favore dei
lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di imprese che
abbiano occupato
mediamente piu' di quindici lavoratori nel
semestre
precedente la data di
inizio delle sospensioni
o delle riduzioni
dell'orario di lavoro.
Art. 5
Finanziamento
1. Per le prestazioni di
cui al precedente art. 4, e' dovuto
al
Fondo:
a) un contributo
ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile
imponibile ai fini
previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i
dirigenti, di cui due
terzi a carico del datore di lavoro e un
terzo
a carico dei
lavoratori;
b) un contributo
addizionale a carico del datore di
lavoro che
ricorra alla sospensione o
riduzione dell'attivita' lavorativa,
calcolato in rapporto
alle retribuzioni perse nella misura del 3% per
le imprese che occupano
fino a 50 dipendenti e nella misura del 4,50%
per le imprese
che occupano piu' di 50 dipendenti.
2. Ai contributi di finanziamento si
applicano le disposizioni
vigenti in materia di
contribuzione previdenziale obbligatoria,
compreso l'art. 3,
comma 9, della legge n. 335/1995, ad eccezione
di
quelle relative agli
sgravi contributivi.
3. Le imprese di cui
all'art. 1, comma 1, del presente decreto sono
tenute a versare i
contributi di finanziamento a decorrere
dal 1°
gennaio 2014. Il
contributo e' mensilmente dovuto solo dalle aziende
con una
media occupazionale di
piu' di quindici
dipendenti nel
semestre precedente.
Art. 6
Obblighi di bilancio
1. Il Fondo ha obbligo
di bilancio in pareggio e non
puo' erogare
prestazioni in carenza di
disponibilita'.
2. Nel caso di ricorso alle prestazioni
di cui all'art.
4, a
decorrere dal 1°
gennaio 2020, il Comitato
amministratore determina
la misura
massima della prestazione erogabile con riferimento ad ogni
singola
impresa in
rapporto ai contributi
dovuti dall'impresa
richiedente negli otto
anni precedenti, detratte le prestazioni
gia'
autorizzate e le
contribuzioni correlate.
3. Gli interventi a
carico del Fondo sono concessi entro i
limiti
delle risorse gia'
acquisite.
4. Il Fondo ha
obbligo di presentare
il bilancio tecnico
di
previsione a otto anni
basato sullo scenario macroeconomico
coerente
con il piu'
recente Documento di economia e finanza e
relativa Nota
di
aggiornamento, con
le seguenti tempistiche,
fermo restando
l'obbligo di
aggiornamento in corrispondenza della presentazione del
bilancio preventivo
annuale, al fine di garantire l'equilibrio
dei
saldi di bilancio:
a. in fase di prima applicazione, entro sessanta
giorni dalla
prima seduta del
comitato amministratore;
b. ogni tre anni;
c. in ogni caso in cui il Comitato
amministratore lo ritenga
necessario per garantire
il buon andamento del Fondo.
5. Sulla base del
bilancio di previsione di cui al precedente comma
4, il Comitato
amministratore ha facolta'
di proporre modifiche
relative all'importo
delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di
contribuzione.
Art. 7
Norma finale
1. Per quanto
non espressamente previsto,
si applicano le
disposizioni di cui
all'art. 3, della legge 28 giugno 2012, n.
92 e
successive modifiche ed
integrazioni.
Il presente decretoe' trasmesso
agli Organi di
Controllo e
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 febbraio 2014
Il Ministro del lavoro
e delle
politiche sociali
Giovannini
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Saccomanni
Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, foglio n.
1410