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Roma, 11 giugno 2014

 

Circolare n.112/2014

 

Oggetto: Previdenza – Estensione degli ammortizzatori sociali – Istituzione del Fondo di solidarietà residuale – D.M. n.79141 del 7.2.2014, su G.U. n. 129 del 6.6.2014.

 

In attuazione della riforma Fornero (legge n.92/2012) che ha previsto il graduale superamento dei cosiddetti ammortizzatori in deroga, è stato istituito presso l’INPS il Fondo di solidarietà residuale volto ad assicurare un sostegno economico ai lavoratori sospesi o a orario ridotto di imprese con oltre 15 dipendenti appartenenti a settori non coperti dalla cassa integrazione.

 

Il nuovo Fondo peraltro non è ancora operativo poiché l’INPS dovrà effettuare nelle prossime settimane l’individuazione delle imprese tenute a contribuire. Escludendo le imprese di qualsiasi dimensione inquadrate previdenzialmente nell’industria nonché le imprese di logistica con oltre 50 dipendenti, in quanto entrambe rientranti nel campo di applicazione dei vigenti ammortizzatori sociali, le imprese interessate dal Fondo residuale dovrebbero essere tutte quelle con oltre 15 dipendenti inquadrate previdenzialmente nel terziario; nel caso delle imprese di logistica la platea dovrebbe ovviamente essere ristretta a quelle tra 16 e 50 dipendenti.

 

Come avviene da sempre per la cassa integrazione tradizionale, anche la contribuzione al Fondo sarà di due tipi: una ordinaria mensile dovuta su tutti i lavoratori e una addizionale dovuta sui soli lavoratori sospesi o a orario ridotto. In particolare:

 

·     il contributo ordinario, già fissato dall’ultima legge di stabilità n.147/2013 con decorrenza dall’1 gennaio 2014, sarà pari allo 0,50% del monte salari (esclusi i dirigenti), di cui 2/3 a carico delle aziende e 1/3 a carico dei lavoratori; la retroattività del contributo intende consentire al Fondo di accumulare risorse sufficienti per poter erogare le prestazioni;

 

·     il contributo addizionale (a carico dei soli datori di lavoro) sarà pari al 3% o al 4,50% delle retribuzioni perse dai lavoratori sospesi o a orario ridotto, rispettivamente per le imprese fino a 50 dipendenti e per quelle di maggiore dimensione;

 

·     le modalità di versamento della contribuzione (sia ordinaria che addizionale) saranno comunicate dall’INPS.

 

Ai lavoratori (esclusi i dirigenti) sospesi o a orario ridotto per una delle causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale (sia ordinaria che straordinaria), il Fondo erogherà nei limiti delle risorse disponibili una indennità di importo pari alla cassa integrazione per un periodo di 3 mesi (prorogabili in casi eccezionali fino a 9).

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.reconf.le n.44/2014

Responsabile di Area

Allegato uno

 

M/n

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G.U. n.129 del 6.6.2014

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 febbraio 2014

Fondo di solidarieta' residuale ai sensi dell'articolo 3,  comma  19,

legge 28 giugno 2012, n. 92. (Decreto n. 79141).

 

   IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

                              Decreta:

 

                               Art. 1

                        Istituzione del Fondo

  1. E' istituito presso l'INPS il Fondo  disolidarieta'  residuale

allo scopo di assicurare tutela, in costanza di  rapporto  di  lavoro

nei casi di riduzione o  sospensione  dell'attivita'  lavorativa,  ai

lavoratori dipendenti  dalle  imprese  appartenenti  ai  settori  non

rientranti nel campo  di  applicazione  della  normativa  in  materia

d'integrazione salariale, purche' con piu'  di  quindici  dipendenti,

per i quali non sia stato costituito un  fondo  di  cui  al  comma  4

ovvero al comma 14, dell'art. 3 della legge 28  giugno  2012,  n.  92

ovvero che siano esclusi dal  campo  di  applicazione  del  fondo  di

settore. Entro trenta giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente

decreto,  l'Inps  provvede  ad  individuare  i  soggetti  tenuti   al

versamento del contributo al Fondo.

  2. Ai sensi dell'art. 3, comma 19-bis, della legge 28 giugno  2012,

n. 92, inserito dall'art. 1, comma 185,  lett.d),  della  legge  27

dicembre 2013, n.  147,  qualora  gli  accordi  di  cui  al  comma  4

dell'art. 3 citato avvengano in relazione  a  settori,  tipologie  di

datori di  lavoro  e  classi  dimensionali  gia'  coperte  dal  Fondo

istituito con il presente decreto, dalla data di decorrenza del nuovo

fondo i datori di lavoro del relativo settore non sono piu'  soggetti

alla disciplina del fondo residuale, ferma  restando  la  gestione  a

stralcio delle prestazioni gia' deliberate.

  3. I contributi eventualmente gia' versati o  dovuti,  in  base  al

presente decreto, restano acquisiti al Fondo residuale.  Il  Comitato

amministratore,   sulla   base   delle   stime    effettuate    dalla

tecnostruttura dell'Inps, puo' proporre il mantenimento, in  capo  ai

datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di  corrispondere

la  quota  di  contribuzione  necessaria   al   finanziamento   delle

prestazionigia' deliberate, determinata ai sensi dell'art. 3,  commi

29 e 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

 

                               Art. 2

                      Amministrazione del Fondo

  1. Il Fondo e' gestito da un comitato  amministratore  composto  da

cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di

lavoro e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali  dei

lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello  nazionale

nonche'  da  due  funzionari   con   qualifica   di   dirigente,   in

rappresentanza, rispettivamente, del Ministero  del  Lavoro  e  delle

Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

  2. Per la validita'delle  sedutee'  necessaria  la  presenza  di

almeno sette componenti del comitato aventi diritto al voto.

  3.  Le  funzioni  di  membro  del  comitato   amministratore   sono

incompatibili con quelle connesse a cariche coperte nell'ambito delle

organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

  4. La partecipazione al comitato amministratore e'gratuita  e  non

da' diritto ad alcun compenso ne' ad alcun rimborso spese.

  5.  Il  comitato  amministratore,  da  nominarsi  con  decreto  del

Ministro del Lavoro e  delle  Politiche  sociali,  potra'  operare  a

decorrere dal 1° gennaio 2014. Il comitato amministratore  rimane  in

carica per quattro anni. Ciascun componente non puo' durare in carica

perpiu' di due mandati.

  6. Il presidente del comitato amministratore e' eletto dal comitato

stesso tra i propri membri.

  7. Le deliberazioni del  comitato  amministratore  sono  assunte  a

maggioranza dei presenti e,  in  caso  di  parita'  nelle  votazioni,

prevale il voto del presidente.

  8. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il

collegio  sindacale   dell'INPS   nonche'   il   direttore   generale

dell'Istituto o un suo delegato con voto consultivo.

  9.   L'esecuzione   delle   decisioni   adottate    dal    comitato

amministratorepuo' essere sospesa,  ove  si  evidenzino  profili  di

illegittimita', da parte del direttore generale dell'INPS.

  10. Il  provvedimento  di  sospensione  deve  essere  adottato  nel

termine di cinque giorni  ed  essere  sottoposto,  con  l'indicazione

della  norma  che  si  ritiene  violata,  al   presidente   dell'INPS

nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma  5,  del  decreto

legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;  entro

tre mesi il  presidente  stabilisce  se  dare  ulteriore  corso  alla

decisione o se annullarla.

  11. Trascorso il termine di cui al comma  precedente  la  decisione

diviene esecutiva.

 

                               Art. 3

            Compiti del Comitato amministratore del Fondo

  1. Il comitato amministratore del Fondo ha i seguenti compiti:

    a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di

indirizzo e vigilanza dell'INPS,  i  bilanci  annuali,  preventivo  e

consuntivo, della gestione, corredati da  una  propria  relazione,  e

deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

    b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi  e  dei

trattamenti e compiere ogni altro  atto  richiesto  per  la  gestione

degli istituti previsti dal regolamento;

    c)  fare  proposte  in  materia  di  contributi,   interventi   e

trattamenti, anche ai fini di cui all'art. 3, commi  6  e  29,  della

legge 28 giugno 2012, n.  92,  fermo  restando  quanto  previsto  dal

successivo comma 30 del medesimo art. 3, al  fine  di  assicurare  il

pareggio di bilancio;

    d) vigilare sull'affluenza dei contributi,  sull'ammissione  agli

interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche'  sull'andamento

della gestione;

    e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine  alle  materie

di competenza;

    f) assolvere ogni altro compito ad  esso  demandato  da  leggi  o

regolamenti.

 

                               Art. 4

                             Prestazioni

  1. Il Fondo  riconosce,  nell'ambito  delle  finalita'  di  cui  al

precedente art. 1, in relazione alle causali previste dalla normativa

in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e  straordinaria,

con esclusione della cessazione,  anche  parziale  di  attivita',  la

prestazione di un assegno ordinario di importo pari  all'integrazione

salariale,  ridotto  di  un  importo  pari  ai  contributi   previsti

dall'art. 26, della legge 28 febbraio 1986,  n.  41.  Tale  riduzione

rimane nelle disponibilita' del Fondo.

  2. Agli interventi e ai trattamenti di cui al comma 1, concessi nei

casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa su  istanza

delle imprese  che  aderiscono  al  Fondo,  si  applica,  per  quanto

compatibile, la normativa in materia di cassa  integrazione  guadagni

ordinaria, compresi i relativi massimali.

  3. Per le prestazioni di cui al  presente  articolo,  e'  dovuto  a

carico  del  Fondo,  alla  gestione   d'iscrizione   del   lavoratore

interessato,  il  versamento  della  contribuzione   correlata   alla

prestazione.

  4. La contribuzione dovuta e' computata in base a  quanto  previsto

dall'art. 40, della legge 4 novembre 2010, n. 183.

  5. Ciascun intervento e' corrisposto fino ad un periodo massimo  di

tre mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo puo'  essere

prorogato trimestralmente fino ad  un  massimo  complessivo  di  nove

mesi, da computarsi in un  biennio  mobile.  Le  prestazioni  possono

essere  riconosciute  solo  nel  rispetto  di  quanto   previsto   al

successivo art. 6, commi 1 e 2, del presente decreto.

  6. Le prestazioni possono  essere  riconosciute  esclusivamente  in

favore dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di imprese che

abbiano occupato mediamente piu' di quindici lavoratori nel  semestre

precedente la data di inizio  delle  sospensioni  o  delle  riduzioni

dell'orario di lavoro.

 

                               Art. 5

                            Finanziamento

  1. Per le prestazioni di cui al precedente art.  4,  e'  dovuto  al

Fondo:

    a) un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile

imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i

dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un  terzo

a carico dei lavoratori;

    b) un contributo addizionale a carico del datore  di  lavoro  che

ricorra  alla  sospensione  o  riduzione  dell'attivita'  lavorativa,

calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per

le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e nella misura del 4,50%

per le imprese che occupano piu' di 50 dipendenti.

  2. Ai contributi di  finanziamento  si  applicano  le  disposizioni

vigenti  in  materia  di  contribuzione  previdenziale  obbligatoria,

compreso l'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, ad eccezione  di

quelle relative agli sgravi contributivi.

  3. Le imprese di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto sono

tenute a versare i contributi di finanziamento  a  decorrere  dal 

gennaio 2014. Il contributo e' mensilmente dovuto solo dalle  aziende

con una media  occupazionale  di  piu'  di  quindici  dipendenti  nel

semestre precedente.

 

                               Art. 6

                        Obblighi di bilancio

   1. Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non  puo'  erogare

prestazioni in carenza di disponibilita'.

  2. Nel caso di ricorso  alle  prestazioni  di  cui  all'art.  4,  a

decorrere dal 1° gennaio 2020, il Comitato  amministratore  determina

la misura massima della prestazione erogabile con riferimento ad ogni

singola  impresa  in  rapporto  ai  contributi  dovuti   dall'impresa

richiedente negli otto anni precedenti, detratte le prestazioni  gia'

autorizzate e le contribuzioni correlate.

  3. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi entro  i  limiti

delle risorse gia' acquisite.

  4. Il Fondo  ha  obbligo  di  presentare  il  bilancio  tecnico  di

previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico  coerente

con il piu' recente Documento di economia e finanza e  relativa  Nota

di  aggiornamento,  con  le  seguenti  tempistiche,  fermo   restando

l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione  del

bilancio preventivo annuale, al fine di  garantire  l'equilibrio  dei

saldi di bilancio:

    a. in fase di prima applicazione,  entro  sessanta  giorni  dalla

prima seduta del comitato amministratore;

    b. ogni tre anni;

    c. in ogni caso in cui  il  Comitato  amministratore  lo  ritenga

necessario per garantire il buon andamento del Fondo.

  5. Sulla base del bilancio di previsione di cui al precedente comma

4, il Comitato  amministratore  ha  facolta'  di  proporre  modifiche

relative all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di

contribuzione.

 

                               Art. 7

                            Norma finale

  1.  Per  quanto  non  espressamente  previsto,  si   applicano   le

disposizioni di cui all'art. 3, della legge 28 giugno 2012, n.  92  e

successive modifiche ed integrazioni.

  Il presente  decretoe'  trasmesso  agli  Organi  di  Controllo  e

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 7 febbraio 2014

 

                                              Il Ministro del lavoro 

e delle politiche sociali

                                                   Giovannini        

 

Il Ministro dell'economia

e delle finanze

        Saccomanni

 

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2014

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.

lavoro, foglio n. 1410