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Roma, 27 giugno
2014
Circolare n. 123/2014
Oggetto: Tributi – Bonus fiscale
dipendenti – I datori di lavoro recuperano con l’F24 – Art.1 D.L. n.66/2014
convertito con modificazioni dalla Legge 23.6.2014, n.89, su G.U. n.143 del
23.6.2014.
Sono diventate
definitive le disposizioni sul bonus fiscale che dallo scorso mese di maggio
deve essere riconosciuto in busta paga ai dipendenti con redditi di lavoro fino
a 26 mila euro annui.
Com’è noto, il
bonus è stato istituito col cosiddetto “Decreto Renzi”;
la legge di conversione del provvedimento, indicata in oggetto, ha ora
confermato la misura introducendo la semplificazione per i datori di lavoro di recuperare
le somme anticipate direttamente col modello F24.
Di seguito si
riepilogano gli aspetti essenziali del bonus alla luce di quanto previsto dalla
legge di conversione.
Soggetti
beneficiari
– Il bonus spetta ai titolari di reddito di lavoro dipendente e ai titolari di
redditi assimilati al lavoro dipendente, come ad es. collaboratori, soci di
cooperative, ecc.
Limite di reddito
annuo
– Per poter usufruire del bonus il reddito del 2014 non deve superare l’importo
di 26 mila euro, al netto del reddito derivante dall’abitazione principale;
inoltre l’Irpef lorda non deve essere inferiore all’ammontare delle detrazioni
per reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 13 c.1 del TUIR.
Ammontare del bonus – Il bonus è pari
a 640 euro per i titolari di redditi fino a 24 mila euro; per i titolari di
redditi oltre 24 mila e fino a 26 mila euro, l’importo del bonus va così
determinato: 640 x (26.000 meno reddito complessivo) / 2.000
I sostituti
d’imposta devono tener conto del reddito previsionale relativo al 2014, nonché
dei dati in loro possesso circa eventuali ulteriori redditi di lavoro del
dipendente. L’ammontare del bonus va rapportato alla durata del rapporto di
lavoro; essendo riconosciuto a partire da maggio, è pari al massimo ad 80 euro
mensili da maggio a dicembre.
Riconoscimento in
busta paga
– Com’è noto, l’obbligo di corrispondere il bonus decorre in busta paga dallo
scorso mese di maggio e i datori di lavoro, sostituti d’imposta, devono
ottemperarvi automaticamente senza necessità di richiesta da parte dei
lavoratori. L’ammontare del bonus andrà indicato nel CUD. Il bonus vale solo
per il 2014, mentre per il mantenimento dell’agevolazione nel 2015 sono
necessari ulteriori provvedimenti.
Recupero per i
datori di lavoro
– La legge di conversione ha semplificato la procedura di recupero da parte dei
datori di lavoro, prevedendo che l’importo dei bonus erogati mensilmente possa
essere recuperato in compensazione col modello di versamento unico F24, e
dunque con qualsiasi debito tributario, contributivo, erariale o comunale. In
precedenza, come si rammenterà, la compensazione era stata prevista solo con le
ritenute mensili Irpef e con i contributi Inps.
Credito non
spettante
– Si ricorda che spetta ai lavoratori comunicare l’eventuale mancanza del
diritto al bonus; i datori di lavoro che abbiano erogato bonus a lavoratori non
aventi diritto devono recuperarli nella prima busta paga successiva
all’avvenuta comunicazione.
Irrilevanza ai fini
Irap
– Il credito non concorre alla formazione del reddito, per cui non costituisce
retribuzione del lavoratore e non deve essere considerato ai fini del calcolo
della base imponibile Irap del datore di lavoro.
Daniela Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.86/2014
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Responsabile di
Area |
Allegato
uno |
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D/d |
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alla Confetra. |
G.U. n. 143 23.6.2014
LEGGE 23 giugno 2014, n. 89
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitivita' e la
giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della
revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino
della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento
della funzione del bilancio di cassa, nonche' per l'adozione di un
testo unico in materia di contabilita' di Stato e di tesoreria.
TITOLO I
RIDUZIONI DI IMPOSTE E NORME
FISCALI
Capo I
RILANCIO DELL'ECONOMIA
ATTRAVERSO LA RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE
Art. 1
Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati
1. In attesa dell'intervento normativo strutturale da attuare con
la legge di stabilita' per l'anno 2015, nel quale saranno
prioritariamente previsti interventi di natura fiscale che
privilegino, con misure appropriate, il carico di famiglia e, in
particolare, le famiglie monoreddito con almeno due o piu' figli a
carico, e mediante l'utilizzo della dotazione del fondo di cui
all'articolo 50, comma 6, al fine di ridurre nell'immediato la
pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di
una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione
strutturale del cuneo fiscale, finanziata con una riduzione e
riqualificazione strutturale e selettiva della spesa pubblica,
all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli
articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera
a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia
di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del
comma 1, e' riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione
del reddito, di importo pari:
1) a 640 euro, se il reddito complessivo non e' superiore a 24.000
euro;
2) a 640 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 24.000 euro
ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente
al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e l'importo di 2.000 euro.».
2. Il credito di cui al comma precedente e' rapportato al periodo
di lavoro nell'anno.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per il solo
periodo d'imposta 2014.
4. Per l'anno 2014, i sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e
29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, riconoscono il credito eventualmente spettante ai sensi
dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato dal presente decreto, ripartendolo fra le
retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile.
Il credito di cui al primo periodo e' riconosciuto, in via
automatica, dai sostituti d'imposta.
5. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' attribuito sugli emolumenti
corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo
stesso. Le somme erogate ai sensi del comma 1 sono recuperate dal
sostituto d'imposta mediante l'istituto della compensazione di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli
enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare le
somme erogate ai sensi del comma 1 anche mediante riduzione dei
versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei
contributi previdenziali. In quest'ultimo caso l'INPS e gli altri
enti gestori di forme di previdenza obbligatorie interessati
recuperano i contributi non versati alle gestioni previdenziali
rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario. Con
riferimento alla riduzione dei versamenti dei contributi
previdenziali conseguente all'applicazione di quanto previsto dal
presente comma, restano in ogni caso ferme le aliquote di computo
delle prestazioni. L'importo del credito riconosciuto e' indicato
nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e
assimilati (CUD).
6. (Soppresso).
7. In relazione alla effettiva modalita' di fruizione del credito
di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie
variazioni di bilancio compensative, anche tra l'entrata e la spesa,
al fine di consentirne la corretta rappresentazione contabile.
*****OMISSIS*****
Art. 51
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentata alle Camere per la conversione in legge.
*****OMISSIS*****
FINE TESTO