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Roma, 27 giugno 2014

 

Circolare n. 123/2014

 

Oggetto: Tributi – Bonus fiscale dipendenti – I datori di lavoro recuperano con l’F24 – Art.1 D.L. n.66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 23.6.2014, n.89, su G.U. n.143 del 23.6.2014.

 

 

Sono diventate definitive le disposizioni sul bonus fiscale che dallo scorso mese di maggio deve essere riconosciuto in busta paga ai dipendenti con redditi di lavoro fino a 26 mila euro annui.

 

Com’è noto, il bonus è stato istituito col cosiddetto “Decreto Renzi”; la legge di conversione del provvedimento, indicata in oggetto, ha ora confermato la misura introducendo la semplificazione per i datori di lavoro di recuperare le somme anticipate direttamente col modello F24.

 

Di seguito si riepilogano gli aspetti essenziali del bonus alla luce di quanto previsto dalla legge di conversione.

 

Soggetti beneficiari – Il bonus spetta ai titolari di reddito di lavoro dipendente e ai titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente, come ad es. collaboratori, soci di cooperative, ecc.

 

Limite di reddito annuo – Per poter usufruire del bonus il reddito del 2014 non deve superare l’importo di 26 mila euro, al netto del reddito derivante dall’abitazione principale; inoltre l’Irpef lorda non deve essere inferiore all’ammontare delle detrazioni per reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 13 c.1 del TUIR.

 

Ammontare del bonus – Il bonus è pari a 640 euro per i titolari di redditi fino a 24 mila euro; per i titolari di redditi oltre 24 mila e fino a 26 mila euro, l’importo del bonus va così determinato: 640 x (26.000 meno reddito complessivo) / 2.000

I sostituti d’imposta devono tener conto del reddito previsionale relativo al 2014, nonché dei dati in loro possesso circa eventuali ulteriori redditi di lavoro del dipendente. L’ammontare del bonus va rapportato alla durata del rapporto di lavoro; essendo riconosciuto a partire da maggio, è pari al massimo ad 80 euro mensili da maggio a dicembre.

 

Riconoscimento in busta paga – Com’è noto, l’obbligo di corrispondere il bonus decorre in busta paga dallo scorso mese di maggio e i datori di lavoro, sostituti d’imposta, devono ottemperarvi automaticamente senza necessità di richiesta da parte dei lavoratori. L’ammontare del bonus andrà indicato nel CUD. Il bonus vale solo per il 2014, mentre per il mantenimento dell’agevolazione nel 2015 sono necessari ulteriori provvedimenti.

 

Recupero per i datori di lavoro – La legge di conversione ha semplificato la procedura di recupero da parte dei datori di lavoro, prevedendo che l’importo dei bonus erogati mensilmente possa essere recuperato in compensazione col modello di versamento unico F24, e dunque con qualsiasi debito tributario, contributivo, erariale o comunale. In precedenza, come si rammenterà, la compensazione era stata prevista solo con le ritenute mensili Irpef e con i contributi Inps.

 

Credito non spettante – Si ricorda che spetta ai lavoratori comunicare l’eventuale mancanza del diritto al bonus; i datori di lavoro che abbiano erogato bonus a lavoratori non aventi diritto devono recuperarli nella prima busta paga successiva all’avvenuta comunicazione.

 

Irrilevanza ai fini Irap – Il credito non concorre alla formazione del reddito, per cui non costituisce retribuzione del lavoratore e non deve essere considerato ai fini del calcolo della base imponibile Irap del datore di lavoro.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.86/2014

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n. 143 23.6.2014

LEGGE 23 giugno 2014, n. 89

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24  aprile

2014, n. 66, recante  misure  urgenti  per  la  competitivita'  e  la
giustizia sociale. Deleghe al  Governo  per  il  completamento  della
revisione della struttura del bilancio dello Stato, per  il  riordino
della disciplina per la gestione  del  bilancio  e  il  potenziamento
della funzione del bilancio di cassa, nonche' per  l'adozione  di  un
testo unico in materia di  contabilita'  di  Stato  e  di  tesoreria.

 

                              TITOLO I

             RIDUZIONI DI IMPOSTE E NORME FISCALI

 

                              Capo I

 

  RILANCIO DELL'ECONOMIA ATTRAVERSO LA RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE

 
                               Art. 1 
 Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati 
  1. In attesa dell'intervento normativo strutturale da  attuare  con
la legge  di  stabilita'  per  l'anno  2015,      nel  quale  saranno
prioritariamente  previsti   interventi   di   natura   fiscale   che
privilegino, con misure appropriate, il  carico  di  famiglia  e,  in
particolare, le famiglie monoreddito con almeno due o  piu'  figli  a
carico,    e mediante l'utilizzo della dotazione  del  fondo  di  cui
all'articolo 50, comma  6,  al  fine  di  ridurre  nell'immediato  la
pressione fiscale e contributiva sul lavoro e  nella  prospettiva  di
una complessiva revisione del  prelievo  finalizzata  alla  riduzione
strutturale  del  cuneo  fiscale,  finanziata  con  una  riduzione  e
riqualificazione  strutturale  e  selettiva  della  spesa   pubblica,
all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli
articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma  2,  lettera
a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e  l),  sia
di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del
comma 1, e' riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione
del reddito, di importo pari: 
  1) a 640 euro, se il reddito complessivo non e' superiore a  24.000
euro; 
  2) a 640 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 24.000 euro
ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la  parte  corrispondente
al rapporto tra l'importo  di  26.000  euro,  diminuito  del  reddito
complessivo, e l'importo di 2.000 euro.». 
  2. Il credito di cui al comma precedente e' rapportato  al  periodo
di lavoro nell'anno. 
  3. Le disposizioni di cui al comma  1  si  applicano  per  il  solo
periodo d'imposta 2014. 
  4. Per l'anno 2014, i sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e
29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600,  riconoscono  il  credito  eventualmente  spettante   ai   sensi
dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
come  modificato  dal   presente   decreto,   ripartendolo   fra   le
retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga  utile.    
Il  credito  di  cui  al  primo  periodo  e'  riconosciuto,  in   via
automatica, dai sostituti d'imposta.    
  5. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' attribuito  sugli  emolumenti
corrisposti in ciascun  periodo  di  paga  rapportandolo  al  periodo
stesso.    Le somme erogate ai sensi del comma 1 sono recuperate  dal
sostituto d'imposta mediante l'istituto della  compensazione  di  cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241.  Gli
enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare  le
somme erogate ai sensi del  comma  1  anche  mediante  riduzione  dei
versamenti  delle  ritenute  e,  per   l'eventuale   eccedenza,   dei
contributi previdenziali. In quest'ultimo caso  l'INPS  e  gli  altri
enti  gestori  di  forme  di  previdenza   obbligatorie   interessati
recuperano i  contributi  non  versati  alle  gestioni  previdenziali
rivalendosi sulle ritenute da  versare  mensilmente  all'Erario.  Con
riferimento   alla   riduzione   dei   versamenti   dei    contributi
previdenziali conseguente all'applicazione  di  quanto  previsto  dal
presente comma, restano in ogni caso ferme  le  aliquote  di  computo
delle prestazioni.    L'importo del credito riconosciuto e'  indicato
nella  certificazione  unica  dei  redditi  di  lavoro  dipendente  e
assimilati (CUD). 
  6. (Soppresso). 
  7. In relazione alla effettiva modalita' di fruizione  del  credito
di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  necessarie
variazioni di bilancio compensative, anche tra l'entrata e la  spesa,
al fine di consentirne la corretta rappresentazione contabile. 

 

                          *****OMISSIS*****

 

                               Art. 51 
                          Entrata in vigore 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentata alle Camere per la conversione in legge. 

 

                          *****OMISSIS*****

 

FINE TESTO