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Roma,
2 settembre 2014
Circolare n. 149/2014
Oggetto: Previdenza – Sblocco delle agevolazioni per l’assunzione
nel 2012 di lavoratori svantaggiati – Circolare INPS n. 98 del 6.8.2014.
L’INPS
ha sbloccato l’operatività delle agevolazioni contributive a favore delle imprese
che abbiano assunto nel 2012 particolari categorie di lavoratori svantaggiati
(lavoratori licenziati beneficiari dell’indennità di disoccupazione,
disoccupati over 50 e lavoratori iscritti nelle liste di mobilità con almeno 35
anni di anzianità contributiva beneficiari in entrambi i casi dell’indennità di
disoccupazione).
Come
è noto, la legge n. 183/2011 aveva prorogato per il 2012 le agevolazioni in
questione introdotte in via sperimentale dalla legge n. 191/2009; successivamente
il Ministero del Lavoro aveva dettato le relative modalità attuative (D.M. 2.9.2013)
che però necessitavano ancora come ultimo passaggio di apposite istruzioni da
parte dell’INPS.
Nel confermare
sostanzialmente le istruzioni già fornite in passato l’INPS ha stabilito in
particolare che:
·
le agevolazioni saranno concesse nei
limiti delle risorse finanziarie stanziate; qualora queste non fossero
sufficienti l’assegnazione avverrà secondo l’ordine cronologico delle
assunzioni;
·
i
datori di lavoro interessati dovranno presentare entro il 30 settembre p.v. apposita domanda all’INPS in via telematica
tramite il servizio online “DiResCo – Dichiarazioni
di Responsabilità del Contribuente” disponibile sul sito internet www.inps.it; sullo stesso sito l’Istituto
pubblicherà la graduatoria delle aziende ammesse all’incentivo le quali da quel
momento avranno tre mesi di tempo per recuperare le somme spettanti tramite
conguaglio con le denunce contributive mensili.
Si fa
presente che le agevolazioni contributive in questione non sono state prorogate
per il 2013.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 26/2014
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Allegato uno |
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INPS
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 06/08/2014
Circolare n. 98
Indirizzi
omessi
OGGETTO: Proroga dei benefici per l’occupazione previsti in via sperimentale dalla
legge 191/2009, art. 2, commi 134, 135 e 151. Indicazioni per l’anno 2012.
SOMMARIO: La legge n. 183 del 12 novembre 2011 ha prorogato per l’anno 2012 i
benefici previsti dalla legge n. 191 del 23 dicembre 2009, per l’assunzione di
lavoratori disoccupati, che versino in situazioni particolari.
Nella Gazzetta ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014
è stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali n. 75866 del 2 settembre 2013, che ha dato attuazione a tale proroga.
INDICE
1. Premessa
2.
Riduzione contributiva, prevista dall’art. 2, c. 134, 1° periodo, della legge
191/2009, a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari
dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che
abbiano almeno 50 anni di età (art. 3 DM 75866/2013).
3.
Prolungamento della riduzione contributiva, previsto dall’art. 2, c. 134, 2°
periodo, della legge 191/2009, a favore di chi prosegua il rapporto di lavoro
con dipendenti già in forza, precedentemente assunti dalle liste di mobilità o
mentre godevano dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti
normali e con almeno 50 anni di età, che abbiano maturato almeno 35 anni di
anzianità contributiva (art. 4 DM 75866/2013).
4.
Contributo mensile, previsto dall’art. 2, c. 151, della legge 191/2009, a
favore di chi assume a tempo pieno e indeterminato lavoratori beneficiari
dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali ovvero del
trattamento speciale di disoccupazione edile (art. 5 DM 75866/2013).
5. Verifica delle risorse finanziarie.
6. Modalità di presentazione delle domande.
7. Indicazioni per le Sedi.
8. Istruzioni contabili.
1. Premessa
Come è noto, con i commi 134, 135 e 151
dell’art. 2 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009, sono stati introdotti in
via sperimentale nel nostro ordinamento una serie di benefici connessi
all’assunzione di lavoratori disoccupati, che versino in situazioni
particolari. In particolare:
A. il
comma 134, 1° periodo, ha previsto benefici per l’assunzione di lavoratori
disoccupati che abbiano almeno 50 anni, titolari di indennità di disoccupazione
non agricola con requisiti normali;
B. il
comma 134, 2° periodo, ha previsto benefici per la prosecuzione del rapporto di
lavoro con dipendenti già in forza, che abbiano almeno 35 anni di anzianità
contributiva, per i quali siano scaduti determinati benefici connessi alla
condizione di disoccupato del lavoratore;
C. il
comma151 haprevisto benefici per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di lavoratori disoccupati di qualunque età, titolari di
indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di
disoccupazione edile.
Tali benefici, inizialmente previsti per
l’anno 2010 e poi prorogati per il 2011, sono stati ulteriormente prorogati per
il 2012 con l’articolo 33, comma 25, della legge 12 novembre 2011, n. 183
(allegato 1); con il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
n. 75866 del 2 settembre 2013, adottato di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze - pubblicato sulla Gazzetta ufficiale numero 25
del 31 gennaio 2014 (allegato 2) -, è stata data attuazione alla proroga per il
2012. I benefici non sono stati ulteriormente prorogati per il 2013.
La presente circolare illustra le modalità
operative per la fruizione dei benefici relativi al 2012; per quanto qui non
specificato, si rinvia alla circolare numero 22 del 31 gennaio 2011.
2. Riduzione contributiva, prevista
dall’articolo 2, c. 134, 1° periodo, della legge 191/2009, a favore dei datori
di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione
non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno 50 anni di età (art. 3
D.M. 75866/2013).
I benefici, disciplinati con l’articolo 3
del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali numero 75866 del
2 settembre 2013, spettano per le assunzioni a tempo determinato o
indeterminato, a tempo pieno o parziale, effettuate nel corso dell’anno 2012,
di lavoratori che, alla data dell’assunzione, presentino congiuntamente i
seguenti requisiti:
a. abbiano compiuto 50 anni;
b. siano titolari dell’indennità di
disoccupazione non agricola con requisiti ordinari, prevista dall’articolo 19,
comma 1, del regio decreto legge 14 aprile 1939, numero 636, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, numero 1272.
Il beneficio spetta, altresì, nell’ipotesi
di trasformazione a tempo indeterminato o proroga a tempo determinato,
effettuate nel corso del 2012, di un rapporto di lavoro a tempo determinato in
precedenza instaurato, a condizione che il lavoratore:
a. sia destinatario dell’indennità di
disoccupazione non agricola con requisiti ordinari alla data dell’assunzione a
tempo determinato;
b. abbia compiuto 50 anni alla data della
trasformazione a tempo indeterminato o della proroga a tempo determinato[1].
Per le assunzioni, le proroghe e le
trasformazioni effettuate a decorrere dal 18 luglio 2012 (data di entrata in
vigore della legge 92/2012, di riforma del mercato del lavoro), il beneficio
compete a condizione che vengano rispettate le norme che riconoscono un diritto
di precedenza alla riassunzione in favore del medesimo lavoratore o di altro
lavoratore[2].
Il beneficio contributivo è riconosciuto
per la durata del rapporto di lavoro e, comunque, non oltre il 31 dicembre
2012; in caso di proroga a tempo determinato di un rapporto già agevolato, ai
sensi della legge 191/2009, il beneficio non può essere complessivamente
superiore a dodici mesi.
Il beneficio è riconosciuto, per l’anno
2012, nel limite delle risorse appositamente stanziate dal decreto citato, pari
a euro 769.453,38.
I benefici illustrati in questo paragrafo
si applicano a condizione che non ricorrano i presupposti per applicare gli
incentivi previsti direttamente dagli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della
legge 223/1991.
3. Prolungamento della riduzione
contributiva, previsto dall’art. 2, c. 134, 2° periodo, della legge 191/2009, a
favore di chi prosegua il rapporto di lavoro con dipendenti già in forza,
precedentemente assunti dalle liste di mobilità o mentre godevano dell’indennità
di disoccupazione non agricola con requisiti normali e con almeno 50 anni di
età, che abbiano maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva (art. 4 D.M.
75866/2013).
Il beneficio, disciplinato con l’art. 4 del
Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali numero 75866 del 2
settembre 2013, spetta nell’ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro con
dipendenti già in forza.
Per i datori di lavoro che abbiano
originariamente assunto lavoratori in mobilità il beneficio spetta se:
- è meramente proseguito durante il 2012 il
rapporto di lavoro, per il quale sono scadute – il 31 dicembre 2011 o nel corso
del 2012 - le riduzioni contributive previste dalla legge 223/1991, articoli 8,
comma 2, o 25, comma 9;
- è stato prorogato, nel corso del 2012, un
rapporto di lavoro a termine oltre i dodici mesi previsti dall’articolo 8,
comma 2, della legge 223/1991.
Per i datori di lavoro che hanno
originariamente assunto nel corso del 2010 o del 2011 lavoratori con almeno 50
anni di età, che godevano di indennità di disoccupazione non agricola con
requisiti normali, il beneficio spetta se:
- è meramente proseguito, durante il 2012,
il rapporto di lavoro, per il quale sono scadute – il 31 dicembre 2011 - le riduzioni
contributive previste dall’articolo 2, comma 134, 1° periodo, della legge
191/2009;
- è stato prorogato, con decorrenza 1°
gennaio 2012, un rapporto di lavoro a termine per il quale il 31 dicembre 2011
erano scadute le riduzioni contributive previste dall’articolo 2, comma 134, 1°
periodo, della legge 191/2009;
- è stato trasformato a tempo
indeterminato, con decorrenza 1° gennaio 2012, un rapporto di lavoro a tempo
determinato instaurato nel corso del 2010 o del 2011 per il quale il 31
dicembre 2011 erano scadute le riduzioni contributive previste dall’articolo 2,
comma 134, 1° periodo, della legge 191/2009.
I lavoratori coinvolti debbono aver
maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva, valida ai fini del diritto
al trattamento pensionistico.
Quando ricorrono le condizioni sopra
descritte, spetta al datore di lavoro il prolungamento delle riduzioni
contributive - previste dall’articolo 8, comma 2, e dall’articolo 25, comma 9,
della legge 23 luglio 1991 numero 223, ovvero dall’articolo 2, comma 134, 1°
periodo, della legge 191/2009 - oltre la loro scadenza originaria e fino alla
data di maturazione, in capo al lavoratore, del diritto al pensionamento e,
comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2012.
Il beneficio decorre dalla proroga e/o trasformazione
del rapporto di lavoro o, in caso di mera continuazione dello stesso, dal
giorno successivo a quello in cui sia scaduta la precedente agevolazione. In
ogni caso il beneficio non si applica prima che sia maturato il requisito
dell’anzianità contributiva.
Il beneficio è riconosciuto, per l’anno
2012, nel limite delle risorse appositamente stanziate dal decreto
interministeriale citato, pari a euro 37.506,17.
4. Contributo mensile, previsto dall’art.
2, c. 151, della legge 191/2009, a favore di chi assume a tempo pieno e
indeterminato lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non
agricola con requisiti normali ovvero del trattamento speciale di
disoccupazione edile (art. 5 D.M. 75866/2013).
Il beneficio, disciplinato con l’art. 5 del
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 75866 del 2
settembre 2013, spetta per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato
effettuate nel corso dell’anno 2012.
Il beneficio spetta, altresì, nell’ipotesi
di trasformazione a tempo pieno e indeterminato, effettuate nel corso del 2012,
di un rapporto di lavoro a tempo determinato in precedenza instaurato.
Per le assunzioni, le proroghe e le
trasformazioni effettuate a decorrere dal 18 luglio 2012 (data di entrata in
vigore della legge 92/2012, di riforma del mercato del lavoro), il beneficio
compete a condizione che vengano rispettate le norme che riconoscono un diritto
di precedenza alla riassunzione in favore del medesimo lavoratore o di altro
lavoratore[3].
Il beneficio spetta per un periodo pari
alla durata residua del trattamento riconosciuto al lavoratore e comunque non
oltre il 31 dicembre 2012.
Il beneficio spetta nel limite delle
risorse stanziate - pari a euro 794.629 per l’anno 2012 - ed è erogato
attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di
contributi previdenziali e assistenziali.
Il beneficio è cumulabile con le riduzioni
contributive spettanti in base alla normativa vigente, compresi i benefici di
cui all’articolo 2, comma 134, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
5. Verifica delle risorse finanziarie
L’Inps verifica la disponibilità delle
risorse finanziarie stabilite con il DM 75866/2013, a fronte delle singole domande
di accesso ai benefici.
In applicazione delle disposizioni di cui
all’articolo 33, comma 25, della legge n. 183 del 12 novembre 2011, le risorse
sono state modificate rispetto a quelle stanziate per il 2011.
La verifica della sufficienza delle risorse
è effettuata dalla Direzione generale in relazione al presumibile onere
complessivo del beneficio per il singolo lavoratore, deducibile dall’importo
della retribuzione lorda comunicata nella dichiarazione di responsabilità e nei
modelli di denuncia UniEmens e DMAG.
Nel caso in cui le risorse stanziate non
siano sufficienti, il beneficio viene concesso secondo l’ordine cronologico di
decorrenza dell’assunzione, della proroga a tempo determinato o della
trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro; nell’ipotesi di
semplice continuazione del rapporto di lavoro già in essere (prevista dal 2°
periodo del comma 134), si fa riferimento alla data di scadenza
dell’agevolazione originaria o, se più recente, alla data di maturazione dei 35
anni di anzianità contributiva.
A tale scopo la Direzione generale formerà
per ogni beneficio un elenco delle aziende che hanno presentato domanda.
Qualora le risorse non dovessero essere sufficienti, a conclusione delle
verifiche la Direzione generale pubblicherà le graduatorie nazionali contenenti
gli elenchi dei datori di lavoro ammessi ai benefici.
6. Modalità di presentazione delle domande
Allo scopo di accedere ai benefici, i
datori di lavoro interessati dovranno presentare apposita domanda, contenente
una dichiarazione di responsabilità in ordine alla sussistenza delle condizioni
di legge. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità
telematica, avvalendosi dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” disponibile
presso il sito internet dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “servizi on
line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”,
“servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e
pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.
L’inoltro dovrà essere effettuato entro la
fine del mese successivo alla data di pubblicazione della presente circolare (30
settembre 2014); è necessario che i datori di lavoro presentino le domande
nel termine indicato, anche qualora le stesse fossero già state erroneamente
presentate.
7. Indicazioni per le Sedi.
Al fine di consentire la pubblicazione
delle graduatorie in breve tempo, le Sedi, dopo aver svolto l’istruttoria secondo
le indicazioni già fornite con la circolare n. 22 del 31 gennaio 2011, avranno
cura di concludere i propri adempimenti - rigettando l’istanza o trasmettendola
alla Direzione generale per la verifica finanziaria - entro il 31 ottobre
2014.
8. Istruzioni contabili.
Per quanto concerne le istruzioni
contabili, si rimanda alle indicazioni già fornite con il messaggio numero 8773
del 13 aprile 2011.
Il
Direttore Generale
Nori
[1] Se il lavoratore ha compiuto 50 anni già
alla data dell’originaria assunzione a tempo determinato, il beneficio spetta
sia per il rapporto a termine originario che per la successiva proroga a tempo
determinato o trasformazione a tempo indeterminato; se invece il lavoratore ha
compiuto 50 anni solo alla data della proroga o trasformazione il beneficio
spetta solo per la proroga o trasformazione.
[2] Si evidenzia che il diritto di precedenza
non matura in capo ad un lavoratore assunto a tempo determinato dalle liste di
mobilità, in forza di quanto disposto dall’articolo 10, c. 1, lett. c ter,
del d.lgs. 368/2001, nel testo modificato, da ultimo, dall’articolo 7, c. 1, lett. d, del d.l. 76/2013,
convertito dalla legge 99/2013.
[3]Si evidenzia che il diritto di precedenza non
matura in capo ad un lavoratore assunto a tempo determinato dalle liste di
mobilità, in forza di quanto disposto dall’articolo 10, c. 1, lett. c ter,
del d.lgs. 368/2001, nel testo modificato, da ultimo, dall’articolo 7, c. 1, lett. d, del d.l. 76/2013,
convertito dalla legge 99/2013.
- Allegati omissis