Circolare n.149/2014

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Roma, 2 settembre 2014

 

Circolare n. 149/2014

 

Oggetto: Previdenza – Sblocco delle agevolazioni per l’assunzione nel 2012 di lavoratori svantaggiati – Circolare INPS n. 98 del 6.8.2014.

 

L’INPS ha sbloccato l’operatività delle agevolazioni contributive a favore delle imprese che abbiano assunto nel 2012 particolari categorie di lavoratori svantaggiati (lavoratori licenziati beneficiari del­l’indennità di disoccupazione, disoccupati over 50 e lavoratori iscritti nelle liste di mobilità con almeno 35 anni di anzianità contributiva beneficiari in entrambi i casi dell’indennità di disoccupazione).

Come è noto, la legge n. 183/2011 aveva prorogato per il 2012 le agevolazioni in questione introdotte in via sperimentale dalla legge n. 191/2009; successivamente il Ministero del Lavoro aveva dettato le relative modalità attuative (D.M. 2.9.2013) che però necessitavano ancora come ultimo passaggio di apposite istruzioni da parte dell’INPS.

 

Nel confermare sostanzialmente le istruzioni già fornite in passato l’INPS ha stabilito in particolare che:

 

·   le agevolazioni saranno concesse nei limiti delle risorse finanziarie stanziate; qualora queste non fossero sufficienti l’assegnazione avverrà secondo l’ordine cronologico delle assunzioni;

 

·   i datori di lavoro interessati dovranno presentare entro il 30 settembre p.v. apposita domanda all’INPS in via telematica tramite il servizio online “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” disponibile sul sito internet www.inps.it; sullo stesso sito l’Istituto pubblicherà la graduatoria delle aziende ammesse all’incentivo le quali da quel momento avranno tre mesi di tempo per recuperare le somme spettanti tramite conguaglio con le denunce contributive mensili.

 

Si fa presente che le agevolazioni contributive in questione non sono state prorogate per il 2013.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 26/2014

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

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INPS

Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

 

Roma, 06/08/2014

 

 

Circolare n. 98

Indirizzi omessi

 

 

 

OGGETTO: Proroga dei benefici per l’occupazione previsti in via sperimentale dalla legge 191/2009, art. 2, commi 134, 135 e 151. Indicazioni per l’anno 2012.

 

 

SOMMARIO: La legge n. 183 del 12 novembre 2011 ha prorogato per l’anno 2012 i benefici previsti dalla legge n. 191 del 23 dicembre 2009, per l’assunzione di lavoratori disoccupati, che versino in situazioni particolari.

Nella Gazzetta ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014 è stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 75866 del 2 settembre 2013, che ha dato attuazione a tale proroga.

 

 

INDICE

1. Premessa

2. Riduzione contributiva, prevista dall’art. 2, c. 134, 1° periodo, della legge 191/2009, a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno 50 anni di età (art. 3 DM 75866/2013).

3. Prolungamento della riduzione contributiva, previsto dall’art. 2, c. 134, 2° periodo, della legge 191/2009, a favore di chi prosegua il rapporto di lavoro con dipendenti già in forza, precedentemente assunti dalle liste di mobilità o mentre godevano dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali e con almeno 50 anni di età, che abbiano maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva (art. 4 DM 75866/2013).

4. Contributo mensile, previsto dall’art. 2, c. 151, della legge 191/2009, a favore di chi assume a tempo pieno e indeterminato lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali ovvero del trattamento speciale di disoccupazione edile (art. 5 DM 75866/2013).

5. Verifica delle risorse finanziarie.

6. Modalità di presentazione delle domande.

7. Indicazioni per le Sedi.

8. Istruzioni contabili.

 

1. Premessa

Come è noto, con i commi 134, 135 e 151 dell’art. 2 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009, sono stati introdotti in via sperimentale nel nostro ordinamento una serie di benefici connessi all’assunzione di lavoratori disoccupati, che versino in situazioni particolari. In particolare:

A. il comma 134, 1° periodo, ha previsto benefici per l’assunzione di lavoratori disoccupati che abbiano almeno 50 anni, titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali;

B. il comma 134, 2° periodo, ha previsto benefici per la prosecuzione del rapporto di lavoro con dipendenti già in forza, che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, per i quali siano scaduti determinati benefici connessi alla condizione di disoccupato del lavoratore;

C. il comma151 haprevisto benefici per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile.

 

Tali benefici, inizialmente previsti per l’anno 2010 e poi prorogati per il 2011, sono stati ulteriormente prorogati per il 2012 con l’articolo 33, comma 25, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (allegato 1); con il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 75866 del 2 settembre 2013, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze - pubblicato sulla Gazzetta ufficiale numero 25 del 31 gennaio 2014 (allegato 2) -, è stata data attuazione alla proroga per il 2012. I benefici non sono stati ulteriormente prorogati per il 2013.

 

La presente circolare illustra le modalità operative per la fruizione dei benefici relativi al 2012; per quanto qui non specificato, si rinvia alla circolare numero 22 del 31 gennaio 2011.

 

2. Riduzione contributiva, prevista dall’articolo 2, c. 134, 1° periodo, della legge 191/2009, a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno 50 anni di età (art. 3 D.M. 75866/2013).

I benefici, disciplinati con l’articolo 3 del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali numero 75866 del 2 settembre 2013, spettano per le assunzioni a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, effettuate nel corso dell’anno 2012, di lavoratori che, alla data dell’assunzione, presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

a. abbiano compiuto 50 anni;

b. siano titolari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari, prevista dall’articolo 19, comma 1, del regio decreto legge 14 aprile 1939, numero 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, numero 1272.

 

Il beneficio spetta, altresì, nell’ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato o proroga a tempo determinato, effettuate nel corso del 2012, di un rapporto di lavoro a tempo determinato in precedenza instaurato, a condizione che il lavoratore:

a. sia destinatario dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari alla data dell’assunzione a tempo determinato;

b. abbia compiuto 50 anni alla data della trasformazione a tempo indeterminato o della proroga a tempo determinato[1].

 

Per le assunzioni, le proroghe e le trasformazioni effettuate a decorrere dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della legge 92/2012, di riforma del mercato del lavoro), il beneficio compete a condizione che vengano rispettate le norme che riconoscono un diritto di precedenza alla riassunzione in favore del medesimo lavoratore o di altro lavoratore[2].

 

Il beneficio contributivo è riconosciuto per la durata del rapporto di lavoro e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012; in caso di proroga a tempo determinato di un rapporto già agevolato, ai sensi della legge 191/2009, il beneficio non può essere complessivamente superiore a dodici mesi.

 

Il beneficio è riconosciuto, per l’anno 2012, nel limite delle risorse appositamente stanziate dal decreto citato, pari a euro 769.453,38.

I benefici illustrati in questo paragrafo si applicano a condizione che non ricorrano i presupposti per applicare gli incentivi previsti direttamente dagli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 223/1991.

 

3. Prolungamento della riduzione contributiva, previsto dall’art. 2, c. 134, 2° periodo, della legge 191/2009, a favore di chi prosegua il rapporto di lavoro con dipendenti già in forza, precedentemente assunti dalle liste di mobilità o mentre godevano dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali e con almeno 50 anni di età, che abbiano maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva (art. 4 D.M. 75866/2013).

Il beneficio, disciplinato con l’art. 4 del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali numero 75866 del 2 settembre 2013, spetta nell’ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro con dipendenti già in forza.

 

Per i datori di lavoro che abbiano originariamente assunto lavoratori in mobilità il beneficio spetta se:

- è meramente proseguito durante il 2012 il rapporto di lavoro, per il quale sono scadute – il 31 dicembre 2011 o nel corso del 2012 - le riduzioni contributive previste dalla legge 223/1991, articoli 8, comma 2, o 25, comma 9;

- è stato prorogato, nel corso del 2012, un rapporto di lavoro a termine oltre i dodici mesi previsti dall’articolo 8, comma 2, della legge 223/1991.

Per i datori di lavoro che hanno originariamente assunto nel corso del 2010 o del 2011 lavoratori con almeno 50 anni di età, che godevano di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, il beneficio spetta se:

- è meramente proseguito, durante il 2012, il rapporto di lavoro, per il quale sono scadute – il 31 dicembre 2011 - le riduzioni contributive previste dall’articolo 2, comma 134, 1° periodo, della legge 191/2009;

- è stato prorogato, con decorrenza 1° gennaio 2012, un rapporto di lavoro a termine per il quale il 31 dicembre 2011 erano scadute le riduzioni contributive previste dall’articolo 2, comma 134, 1° periodo, della legge 191/2009;

- è stato trasformato a tempo indeterminato, con decorrenza 1° gennaio 2012, un rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato nel corso del 2010 o del 2011 per il quale il 31 dicembre 2011 erano scadute le riduzioni contributive previste dall’articolo 2, comma 134, 1° periodo, della legge 191/2009.

 

I lavoratori coinvolti debbono aver maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva, valida ai fini del diritto al trattamento pensionistico.

 

Quando ricorrono le condizioni sopra descritte, spetta al datore di lavoro il prolungamento delle riduzioni contributive - previste dall’articolo 8, comma 2, e dall’articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991 numero 223, ovvero dall’articolo 2, comma 134, 1° periodo, della legge 191/2009 - oltre la loro scadenza originaria e fino alla data di maturazione, in capo al lavoratore, del diritto al pensionamento e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2012.

 

Il beneficio decorre dalla proroga e/o trasformazione del rapporto di lavoro o, in caso di mera continuazione dello stesso, dal giorno successivo a quello in cui sia scaduta la precedente agevolazione. In ogni caso il beneficio non si applica prima che sia maturato il requisito dell’anzianità contributiva.

 

Il beneficio è riconosciuto, per l’anno 2012, nel limite delle risorse appositamente stanziate dal decreto interministeriale citato, pari a euro 37.506,17.

 

4. Contributo mensile, previsto dall’art. 2, c. 151, della legge 191/2009, a favore di chi assume a tempo pieno e indeterminato lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali ovvero del trattamento speciale di disoccupazione edile (art. 5 D.M. 75866/2013).

Il beneficio, disciplinato con l’art. 5 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 75866 del 2 settembre 2013, spetta per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2012.

 

Il beneficio spetta, altresì, nell’ipotesi di trasformazione a tempo pieno e indeterminato, effettuate nel corso del 2012, di un rapporto di lavoro a tempo determinato in precedenza instaurato.

 

Per le assunzioni, le proroghe e le trasformazioni effettuate a decorrere dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della legge 92/2012, di riforma del mercato del lavoro), il beneficio compete a condizione che vengano rispettate le norme che riconoscono un diritto di precedenza alla riassunzione in favore del medesimo lavoratore o di altro lavoratore[3].

 

Il beneficio spetta per un periodo pari alla durata residua del trattamento riconosciuto al lavoratore e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.

Il beneficio spetta nel limite delle risorse stanziate - pari a euro 794.629 per l’anno 2012 - ed è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali.

 

Il beneficio è cumulabile con le riduzioni contributive spettanti in base alla normativa vigente, compresi i benefici di cui all’articolo 2, comma 134, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

 

5. Verifica delle risorse finanziarie

L’Inps verifica la disponibilità delle risorse finanziarie stabilite con il DM 75866/2013, a fronte delle singole domande di accesso ai benefici.

 

In applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 33, comma 25, della legge n. 183 del 12 novembre 2011, le risorse sono state modificate rispetto a quelle stanziate per il 2011.

 

La verifica della sufficienza delle risorse è effettuata dalla Direzione generale in relazione al presumibile onere complessivo del beneficio per il singolo lavoratore, deducibile dall’importo della retribuzione lorda comunicata nella dichiarazione di responsabilità e nei modelli di denuncia UniEmens e DMAG.

Nel caso in cui le risorse stanziate non siano sufficienti, il beneficio viene concesso secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione, della proroga a tempo determinato o della trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro; nell’ipotesi di semplice continuazione del rapporto di lavoro già in essere (prevista dal 2° periodo del comma 134), si fa riferimento alla data di scadenza dell’agevolazione originaria o, se più recente, alla data di maturazione dei 35 anni di anzianità contributiva.

 

A tale scopo la Direzione generale formerà per ogni beneficio un elenco delle aziende che hanno presentato domanda. Qualora le risorse non dovessero essere sufficienti, a conclusione delle verifiche la Direzione generale pubblicherà le graduatorie nazionali contenenti gli elenchi dei datori di lavoro ammessi ai benefici.

 

6. Modalità di presentazione delle domande

Allo scopo di accedere ai benefici, i datori di lavoro interessati dovranno presentare apposita domanda, contenente una dichiarazione di responsabilità in ordine alla sussistenza delle condizioni di legge. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” disponibile presso il sito internet dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.

 

L’inoltro dovrà essere effettuato entro la fine del mese successivo alla data di pubblicazione della presente circolare (30 settembre 2014); è necessario che i datori di lavoro presentino le domande nel termine indicato, anche qualora le stesse fossero già state erroneamente presentate.

 

7. Indicazioni per le Sedi.

Al fine di consentire la pubblicazione delle graduatorie in breve tempo, le Sedi, dopo aver svolto l’istruttoria secondo le indicazioni già fornite con la circolare n. 22 del 31 gennaio 2011, avranno cura di concludere i propri adempimenti - rigettando l’istanza o trasmettendola alla Direzione generale per la verifica finanziaria - entro il 31 ottobre 2014.

 

8. Istruzioni contabili.

Per quanto concerne le istruzioni contabili, si rimanda alle indicazioni già fornite con il messaggio numero 8773 del 13 aprile 2011.

 

 

 

Il Direttore Generale

Nori

 

 

 


 

[1] Se il lavoratore ha compiuto 50 anni già alla data dell’originaria assunzione a tempo determinato, il beneficio spetta sia per il rapporto a termine originario che per la successiva proroga a tempo determinato o trasformazione a tempo indeterminato; se invece il lavoratore ha compiuto 50 anni solo alla data della proroga o trasformazione il beneficio spetta solo per la proroga o trasformazione.

[2] Si evidenzia che il diritto di precedenza non matura in capo ad un lavoratore assunto a tempo determinato dalle liste di mobilità, in forza di quanto disposto dall’articolo 10, c. 1, lett. c ter, del d.lgs. 368/2001, nel testo modificato, da ultimo, dall’articolo 7, c. 1, lett. d, del d.l. 76/2013, convertito dalla legge 99/2013.

[3]Si evidenzia che il diritto di precedenza non matura in capo ad un lavoratore assunto a tempo determinato dalle liste di mobilità, in forza di quanto disposto dall’articolo 10, c. 1, lett. c ter, del d.lgs. 368/2001, nel testo modificato, da ultimo, dall’articolo 7, c. 1, lett. d, del d.l. 76/2013, convertito dalla legge 99/2013.

 

 

- Allegati omissis