Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556  -  fax 06/8415576

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

 

 

Roma, 9 settembre 2014

 

Circolare n. 157/2014

 

Oggetto: Tributi – Bonus beni strumentali – Regime ACE – Legge 11.8.2014, n.116, di conversione del D.L. n.91/2014, su S.O. alla G.U. n.192 del 20.8.2014.

 

Di seguito si riepilogano le disposizioni di natura tributaria contenute nel decreto legge Competitivitą, cosģ come convertito dalla legge indicata in oggetto.

 

Bonus beni strumentali (art.18) – Sono state confermate le disposizioni sul credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi. Si tratta di un bonus pari al 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali realizzata negli ultimi 5 periodi d’imposta. L’agevolazione riguarda gli investimenti di importo superiore a 10 mila euro effettuati dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015. Il credito potrą essere utilizzato in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’investimento. I beni agevolabili sono i macchinari e le attrezzature rientranti nella divisione 28 della tabella Ateco 2007, tra cui alcune apparecchiature speciali per il trasporto merci entro strutture delimitate, quali gru, carrelli elevatori e altre macchine per sollevamento e movimentazione interna delle merci.

 

ACE – Aiuto alla Crescita Economica (art.19) – Sono divenute definitive le disposizioni per favorire la patrimonializzazione delle imprese attraverso la deducibilitą dal reddito d’impresa di una percentuale dell’incremento del capitale netto (cd. regime ACE). A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014, in alternativa alla maggiore deducibilitą, le imprese possono usufruire di un credito d’imposta da scomputare dall’Irap in cinque quote annuali costanti. Per le societą quotate in borsa č prevista un’ulteriore agevolazione: viene infatti aumentato del 40% l’incremento del capitale netto da utilizzare ai fini della determinazione del credito d’imposta. Quest’ultima disposizione, peraltro, necessita di essere autorizzata dalla Commissione Europea.

 

Societą quotate (art.20) – Sono state confermate le misure di semplificazione a favore della quotazione delle imprese.

 

Riduzione del capitale minimo delle Spa (art.20) – Il capitale sociale minimo delle societą per azioni č stato ridotto da 120 mila a 50 mila euro.

 

Registro Imprese (art.20) – Le Camere di Commercio devono iscrivere immediatamente nel Registro Imprese gli atti costitutivi e modificativi delle societą, ad eccezione delle societą per azioni. La verifica dei relativi atti notarili, dovrą essere successiva.

 

Sindaci delle srl (art.20) – Per le srl non c’č pił obbligo di nominare il collegio sindacale o il revisore nelle srl, se non nel caso in cui la societą perda i requisiti per la presentazione del bilancio in forma semplificata (ovvero quando per due anni consecutivi supera i limiti dimensionali previsti dall’articolo 2435bis C.C.).

 

Facilitazioni per l’accesso al credito (artt.21 e 22) – Confermate le misure per facilitare il ricorso al credito extrabancario da parte delle imprese. In particolare, č stata soppressa la ritenuta d’acconto sugli interessi delle obbligazioni delle imprese non quotate collocate presso investitori qualificati; č stata inoltre prevista la possibilitą per assicurazioni, fondi pensione, fondi di credito e societą di cartolarizzazione di concedere finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma (e non solo attraverso investimenti in crediti).

 

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.120/2014

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale č consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

 

 

 

 

S.O. n. 72 G.U. n. 192 del 20.8.2014

LEGGE 11 agosto 2014, n. 116

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24  giugno

2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la

tutela  ambientale  e  l'efficientamento   energetico   dell'edilizia

scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle  imprese,

il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche,  nonche'

per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa

europea.

 

 

                               Titolo I

                MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA

 

                               Capo I

    DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL SETTORE AGRICOLO

 

                               Art. 1

Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese  agricole,

  istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole

  e   potenziamento   dell'istituto   della   diffida   nel   settore

  agroalimentare

  1.  Al  fine  di  assicurare  l'esercizio  unitario  dell'attivita'

ispettiva nei confronti delle imprese  agricole  e  l'uniformita'  di

comportamento degli organi di  vigilanza,  nonche'  di  garantire  il

regolare  esercizio  dell'attivita'  imprenditoriale,   i   controlli

ispettivi nei confronti delle imprese agricole sono effettuati  dagli

organi di vigilanza  in  modo  coordinato,  tenuto  conto  del  piano

nazionale integrato di cui all'articolo 41 del  regolamento  (CE)  n.

882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile  2004,

e delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 5,  del

decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,

dalla  legge  4  aprile  2012,  n.  35,  evitando  sovrapposizioni  e

duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli.  I

controlli sono predisposti anche utilizzando  i  dati  contenuti  nel

registro di cui al  comma  2.  I  controlli  ispettivi  esperiti  nei

confronti delle imprese agricole sono riportati in appositi  verbali,

da notificare anche nei casi di constatata regolarita'. Nei  casi  di

attestata regolarita',  ovvero  di  regolarizzazione  conseguente  al

controllo  ispettivo  eseguito,   gli   adempimenti   relativi   alle

annualita' sulle quali sono stati effettuati i controlli non  possono

essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle

stesse annualita' e tipologie di controllo, salvo quelle  determinate

da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero  nel

caso emergano atti,  fatti  o  elementi  non  conosciuti  al  momento

dell'ispezione. La presente  disposizione  si  applica  agli  atti  e

documenti esaminati dagli  ispettori  ed  indicati  nel  verbale  del

controllo ispettivo.

  2.  Al  fine  di  evitare  duplicazioni   e   sovrapposizioni   nei

procedimenti  di  controllo  e  di   recare   il   minore   intralcio

all'esercizio dell'attivita' d'impresa e' istituito, con  decreto  di

natura  non  regolamentare  del  Ministro  delle  politiche  agricole

alimentari e forestali, di concerto  con  il  Ministro  dell'interno,

presso il Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali

il registro unico dei controlli ispettivi di cui  al  comma  1  sulle

imprese agricole. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni  di  cui

al  comma  1,  del  coordinamento  dell'attivita'  di   controllo   e

dell'inclusione dei dati nel registro di cui al primo periodo, i dati

concernenti i controlli effettuati da parte di organi  di  polizia  e

dai competenti organi di vigilanza e  di  controllo    ,  nonche'  da

organismi  privati  autorizzati  allo  svolgimento  di   compiti   di

controllo dalle vigenti  disposizioni,      a  carico  delle  imprese

agricole sono resi disponibili tempestivamente in  via  telematica  e

rendicontati   annualmente,   anche   ai   fini   della    successiva

riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42 del  regolamento  (CE)  n.

882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29  aprile  2004,

alle altre pubbliche amministrazioni secondo  le  modalita'  definite

con Accordo tra le amministrazioni interessate  sancito  in  sede  di

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in

vigore del presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui

al comma 1 e al presente comma si provvede nell'ambito delle  risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e

comunque  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica, secondo le modalita' e i termini previsti con  il  medesimo

accordo.

     3. Per le violazioni alle norme in materia  agroalimentare,  per

le   quali   e'   prevista   l'applicazione   della   sola   sanzione

amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso

in cui accerta per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili,

diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il

termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di  diffida

e ad  elidere  le  conseguenze  dannose  o  pericolose  dell'illecito

amministrativo.  Per  violazioni  sanabili  si  intendono  errori   e

omissioni   formali   che   comportano   una   mera   operazione   di

regolarizzazione ovvero  violazioni  le  cui  conseguenze  dannose  o

pericolose sono eliminabili. In caso  di  mancata  ottemperanza  alle

prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma,  entro

il termine indicato, l'organo di controllo procede ad  effettuare  la

contestazione, ai sensi dell'articolo  14  della  legge  24  novembre

1981, n. 689. In tale ipotesi e' esclusa l'applicazione dell'articolo

16 della citata legge n. 689 del 1981.

  3-bis. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 settembre  2005,  n.

225, e il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29  aprile

2010, n. 75, sono abrogati.    

  4. Per le violazioni alle norme in materia  agroalimentare  per  le

quali e' prevista l'applicazione della sola  sanzione  amministrativa

pecuniaria, se gia' consentito il pagamento  in  misura  ridotta,  la

somma, determinata ai sensi  dell'articolo  16,  primo  comma,  della

citata legge n. 689 del 1981, e' ridotta del trenta per cento  se  il

pagamento e' effettuato entro cinque  giorni  dalla  contestazione  o

dalla notificazione.    La disposizione di cui al  primo  periodo  si

applica anche alle violazioni contestate anteriormente alla  data  di

entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  purche'   l'interessato

effettui il pagamento e trasmetta la relativa quietanza entro  trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto all'autorita' competente,  di  cui  all'articolo  17

della citata legge n. 689 del 1981 e all'organo che ha  accertato  la

violazione.    

 

                               Art. 1 bis

         Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni

  1. Ai fini  dell'applicazione  della  disciplina  dei  procedimenti

relativi alla prevenzione degli incendi,  gli  imprenditori  agricoli

che utilizzano depositi  di  prodotti  petroliferi  di  capienza  non

superiore a 6  metri  cubi,  anche  muniti  di  erogatore,  ai  sensi

dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto  legislativo  29

marzo 2004, n. 99, non sono  tenuti  agli  adempimenti  previsti  dal

regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica 

agosto 2011, n. 151.

  2. L'obbligo di registrazione di cui all'articolo 6 del regolamento

(CE) n. 852/2004 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  29

aprile 2004, si considera assolto dalle imprese agricole in  possesso

di autorizzazione  o  nulla  osta  sanitario,  di  registrazione,  di

comunicazione o segnalazione certificata di inizio attivita' prevista

per l'esercizio dell'impresa.

  3. Per le imprese agricole, definite come piccole e medie ai  sensi

del regolamento (CE) n. 800/2008  della  Commissione,  del  6  agosto

2008, nei contratti di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter,  del

decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, formati

da imprese agricole singole  ed  associate,  la  produzione  agricola

derivante  dall'esercizio  in  comune  delle  attivita',  secondo  il

programma comune di rete, puo' essere  divisa  fra  i  contraenti  in

natura con l'attribuzione a  ciascuno,  a  titolo  originario,  della

quota di prodotto convenuta nel contratto di rete.

  4. L'articolo 6 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, e' abrogato.

  5.  In  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  38,

paragrafo 1, lettera a),  del  regolamento  (CE)  n.  436/2009  della

Commissione, del 26 maggio 2009, i registri dei prodotti vitivinicoli

sono  dematerializzati   e   realizzati   nell'ambito   del   Sistema

informativo agricolo nazionale (SIAN). In sede  di  attuazione  delle

disposizioni  di  cui  al  presente  comma  si  prevedono   modalita'

ulteriormente   semplificate    di    compilazione    dei    registri

dematerializzati, compresa la concessione di termini piu' favorevoli,

per le aziende vitivinicole che producono meno di mille ettolitri  di

vino l'anno, prevalentemente con uve di produzione aziendale.

  6. Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 12, comma 3,

del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9

febbraio 2001, n. 187, e' dematerializzato e  realizzato  nell'ambito

del SIAN.

  7. Il registro di carico e scarico di  cui  all'articolo  1,  sesto

comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, e'  dematerializzato  e

realizzato nell'ambito  del  SIAN.  All'articolo  1  della  legge  23

dicembre 1956, n. 1526, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al  sesto  comma,  le  parole:  «presso  ogni  stabilimento,  un

registro di  carico  e  scarico  sul  quale  devono  essere  indicate

giornalmente» sono sostituite dalle seguenti: «per ogni stabilimento,

un registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate»;

  b) il settimo comma e' abrogato.

  8. Il registro di carico e scarico di cui al comma 1  dell'articolo

28 della legge  20  febbraio  2006,  n.  82,  e'  dematerializzato  e

realizzato nell'ambito del SIAN.

  9. Gli articoli 2 e 3 della legge 11  aprile  1974,  n.  138,  sono

sostituiti dai seguenti:

  «Art.  2.  -  1.  Le  informazioni  relative  all'introduzione  sul

territorio nazionale di  latte  in  polvere  registrate  nei  sistemi

informativi utilizzati  dal  Ministero  della  salute  sono  messe  a

disposizione del Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e

forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della

qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

  Art. 3. - 1. I produttori,  gli  importatori,  i  grossisti  e  gli

utilizzatori di latte in polvere o di altri latti comunque conservati

devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico. Il registro

di  cui  al  primo  periodo  e'  dematerializzato  ed  e'  realizzato

nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)».

  10. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 5 a  9  si

provvede con decreti di natura non regolamentare del Ministero  delle

politiche agricole alimentari e forestali da adottare  entro  novanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali  e

finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fino all'entrata in

vigore dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi

le disposizioni previgenti.

  11. L'articolo 59-bis del decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  e'

abrogato.

  12.  Con  riferimento  ai  terreni  agricoli   contraddistinti   da

particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri  quadrati,

site  in  comuni   montani,   ricompresi   nell'elenco   delle   zone

svantaggiate di montagna delimitate ai  sensi  dell'articolo  32  del

regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 17 dicembre 2013, i soggetti iscritti all'anagrafe delle  aziende

agricole di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto  del

Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti

a  disporre  del  relativo  titolo  di  conduzione  ai   fini   della

costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato

decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999.

  13. Alla sezione  6  dell'Allegato  A  al  decreto  legislativo  19

novembre  2008,  n.  194,  le  parole:   «depositi   alimentari»   si

interpretano nel senso che non sono considerati tali, ai fini di  cui

al citato decreto, gli stabilimenti utilizzati dalle  cooperative  di

cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio  2001,

n. 228, e dai consorzi  agrari  per  la  fornitura  di  servizi  agli

imprenditori agricoli.

  14. Le  organizzazioni  professionali  agricole  ed  agromeccaniche

comprese  quelle  di  rappresentanza  delle   cooperative   agricole,

maggiormente  rappresentative  a  livello  nazionale,  nell'esercizio

dell'attivita' di  consulenza  per  la  circolazione  delle  macchine

agricole ai sensi dell'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo

29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, possono attivare le

procedure di collegamento al sistema operativo  di  prenotazione  del

Ministero   delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,   ai   fini

dell'immatricolazione e della gestione  delle  situazioni  giuridiche

inerenti alla proprieta' delle predette  macchine.  Con  decreto  del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da  emanare

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di

conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite  le   modalita'

tecniche  di  collegamento  con  il  Centro  elaborazione  dati   del

Ministero stesso e le relative modalita' di gestione.

  15. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,  sono  apportate

le seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 19, comma 1, lettera g), la parola: «applicano»  e'

sostituita dalle seguenti: «commercializzano imballaggi con»;

  b) all'articolo 54, comma 11, la parola:  «apponga»  e'  sostituita

dalle seguenti: «commercializzi imballaggi con».

  16. L'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno  1986,

n.  251,  come  modificato  dall'articolo  26,   comma   2-bis,   del

decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si interpreta nel

senso che sono anche di competenza  degli  iscritti  nell'albo  degli

agrotecnici le attivita' di progettazione e direzione delle opere  di

trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che  forestale.

   

 

                               Art. 1 ter

   Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura

  1. E' istituito il sistema di consulenza aziendale  in  agricoltura

in conformita' al titolo III del regolamento (UE)  n.  1306/2013  del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,  e  secondo

le disposizioni quadro definite  a  livello  nazionale  dal  presente

articolo.

  2. Il sistema di consulenza contempla  almeno  gli  ambiti  di  cui

all'articolo 12, paragrafi 2 e 3,  del  citato  regolamento  (UE)  n.

1306/2013 e gli aspetti  relativi  alla  competitivita'  dell'azienda

agricola,  zootecnica  e  forestale  inclusi  il   benessere   e   la

biodiversita' animale  nonche'  i  profili  sanitari  delle  pratiche

zootecniche.

  3.  Lo  svolgimento  dell'attivita'  di  consulenza   deve   essere

chiaramente separato dallo svolgimento  dell'attivita'  di  controllo

dei  procedimenti  amministrativi  e  tecnici  per  l'erogazione   di

finanziamenti pubblici all'agricoltura.

  4. I consulenti che operano nel sistema di cui al  comma  1  devono

possedere qualifiche adeguate o ricevere una adeguata  formazione  di

base e di aggiornamento, in relazione agli ambiti di cui al comma 2.

  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e

forestali, di concerto con il Ministro della salute, d'intesa con  la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le

province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro  sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente  decreto,  sono  definiti  i  criteri  che  garantiscono  il

rispetto del principio di separatezza di cui al comma 3, le procedure

omogenee  per  la  realizzazione  delle  attivita'  di  formazione  e

aggiornamento di cui al comma 4, le modalita' di accesso  al  sistema

di consulenza  aziendale  che  tengano  conto  delle  caratteristiche

specifiche di tutti  i  comparti  produttivi  del  settore  agricolo,

zootecnico e forestale,  nonche'  l'istituzione  del  registro  unico

nazionale  degli  organismi  di   consulenza   e   del   sistema   di

certificazione di qualita'  nazionale  sull'efficacia  ed  efficienza

dell'attivita'  di  consulenza  svolta,  presso  il  Ministero  delle

politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle  risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e

comunque  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica.

  6. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano

selezionano gli  organismi  di  consulenza  secondo  quanto  disposto

dall'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013  del

Parlamento europeo e del Consiglio,  del  17  dicembre  2013,  e  con

propri provvedimenti definiscono, entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore del decreto di cui  al  comma  5,  le  disposizioni

attuative a livello regionale del sistema di consulenza aziendale.

  7. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo  27  maggio

1999, n. 165, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:

  «c-bis)  accertare  ed  attestare,  a  prescindere  dalla  suddetta

convenzione, nell'ambito delle competenze loro assegnate dalla legge,

fatti  o  circostanze  di  ordine   meramente   tecnico   concernenti

situazioni o dati  certi  relativi  all'esercizio  dell'attivita'  di

impresa».    

 

                               Art. 2

    Disposizioni urgenti per il rilancio del settore vitivinicolo

  1. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 82, sono apportate  le  seguenti

modificazioni:

    a) all'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.  E'

altresi' ammessa, la produzione  di  mosto  cotto,  denominato  anche

saba, sapa o similari, previa  comunicazione  al  competente  Ufficio

territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e

della repressione frodi dei  prodotti  agroalimentari,  da  eseguirsi

secondo le  modalita'  stabilite  nell'articolo  5,  comma  1,  della

presente legge.»;

    b) all'articolo 5, comma 1:

      1)  il  primo  periodo  e'   sostituito   dal   seguente:   «La

preparazione di mosti di uve fresche mutizzati  con  alcol,  di  vini

liquorosi, di vini aromatizzati, di bevande aromatizzate  a  base  di

vino,  di  cocktail  aromatizzati  di  prodotti  vitivinicoli  e   di

spumanti, nonche' la preparazione delle  bevande  spiritose,  di  cui

all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto i), terzo trattino,  e

punto ii) del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento  europeo  e

del Consiglio del 15 gennaio 2008  relativo  alla  definizione,  alla

designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione

delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il

regolamento (CEE) n. 1576/89  del  Consiglio,  puo'  essere  eseguita

anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella  cui

preparazione non e' ammesso l'impiego di  saccarosio,  dell'acquavite

di vino, dell'alcol e di tutti i prodotti consentiti dal  regolamento

(UE) n. 251/2014 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  26

febbraio 2014,  e  successive  modificazioni,  a  condizione  che  le

lavorazioni siano preventivamente comunicate, entro il quinto  giorno

antecedente alla  lavorazione,  al  competente  ufficio  territoriale

dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e  repressione

frodi dei prodotti agroalimentari.»;

      2) al secondo  periodo  le  parole:  «(CEE)  n.  1601/91»  sono

sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 251/2014»;

    c) all'articolo 6, dopo il comma  3,  e'  aggiunto  il  seguente:

«3-bis. Nei locali di un'impresa agricola      che  produce  mosti  o

vini,    e' consentita anche la detenzione dei  prodotti  di  cui  al

comma  1,  lettere  da  a)   a   d),   se   ottenuti   esclusivamente

dall'attivita' di coltivazione, silvicoltura e di allevamento  svolte

dall'impresa  oppure  impiegati  nella   preparazione   di   alimenti

costituiti  prevalentemente  da  prodotti  agricoli  ottenuti   dalle

medesime attivita'. In tali casi la detenzione e' soggetta ad una    

preventiva comunicazione da inviare anche in  via  telematica      al

competente  ufficio  dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della

qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.»;

    d) all'articolo 14:

      1) al comma  3,  primo  periodo,  le  parole:  «autorizzazione,

valida per  una  campagna  vitivinicola,  rilasciata  dal  competente

ufficio periferico dell'Ispettorato centrale  repressione  frodi,  al

quale  deve  essere  presentata  domanda  in  carta  da   bollo   con

specificazione della sede e dell'ubicazione dei  locali  interessati,

nonche'  del  quantitativo  presunto  di  sottoprodotti  oggetto   di

richiesta.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «comunicazione,   da

inviarsi al competente ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela

della   qualita'   e   della   repressione   frodi    dei    prodotti

agroalimentari.»;

      2) al comma 4, secondo periodo, le  parole:  «almeno  entro  il

quinto  giorno   antecedente»   sono   sostituite   dalla   seguente:

«antecedentemente»;

     d-bis) all'articolo 16, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

  3-bis. In deroga al comma 3, per gli aceti di  vino  preparati  con

metodo artigianale, a lunga maturazione, il limite dell'1,5 per cento

in volume e' elevato al 4 per cento in volume;    

    e) all'articolo 25:

      1) al comma 1, le parole: «, che rispondono ai requisiti e alle

caratteristiche anche di purezza determinati con decreto del Ministro

delle politiche agricole e forestali, di  concerto  con  il  Ministro

della salute, da emanare entro un  anno  dalla  data  di  entrata  in

vigore della presente legge» sono soppresse;

      2) i commi 2 e 3 sono abrogati;

    f) l'articolo 26 e' abrogato;

    g) all'articolo 28:

      1) al comma 1 le  parole  da:  «,  con  fogli  progressivamente

numerati e vidimati prima dell'uso dal comune competente in  base  al

luogo  di  detenzione,  e  annotarvi  tutte  le  introduzioni  e   le

estrazioni all'atto in cui si verificano» sono soppresse;

      2) i commi 4 e 5 sono abrogati;

    h) all'articolo 35:

      1) il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11.  Salvo  che  il

fatto costituisca  reato,  chiunque  viola  le  disposizioni  di  cui

all'articolo 25 e' soggetto alla sanzione  amministrativa  pecuniaria

da 1.500 euro a 15.000 euro.»;

      2) il comma 12 e' abrogato;

    i) l'articolo 43 e' abrogato.

     1-bis. Per i titolari di  stabilimenti  enologici  di  capacita'

complessiva inferiore a 50 ettolitri con annesse attivita' di vendita

diretta o ristorazione, l'obbligo di  tenuta  di  registri  ai  sensi

dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 436/2009 della  Commissione,

del 26 maggio 2009, si considera assolto con la  presentazione  della

dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza.

  1-ter. All'articolo 8 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,

il comma 6 e' sostituito dal seguente:

  «6. L'uso delle DOCG e DOC non e' consentito per  i  vini  ottenuti

sia totalmente che  parzialmente  da  vitigni  che  non  siano  stati

classificati fra gli idonei  alla  coltivazione  o  che  derivino  da

ibridi interspecifici tra la Vitis vinifera ed altre specie americane

o asiatiche. Per i vini ad IGT e' consentito l'uso delle varieta'  di

vite iscritte nel Registro nazionale delle varieta' di vite da  vino,

nonche' delle varieta' in osservazione».    

 

                               Art. 3

            Interventi per il sostegno del Made in Italy

  1. Alle imprese che producono prodotti agricoli,    della  pesca  e

dell'acquacoltura      di  cui  all'Allegato  I  del   Trattato   sul

funzionamento dell'Unione  europea,  nonche'  alle  piccole  e  medie

imprese,  come  definite  dal  regolamento  (CE)  n.  800/2008  della

Commissione,   del   6   agosto   2008,   che   producono    prodotti

agroalimentari,    della pesca e dell'acquacoltura    non  ricompresi

nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma  cooperativa  o

riunite in consorzi, e' riconosciuto, nel limite di spesa di  cui  al

comma 5, lettera a), un credito d'imposta nella  misura  del  40  per

cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti,  e  comunque  non

superiore a 50.000  euro,  nel  periodo  d'imposta  in  corso  al  31

dicembre  2014  e  nei  due  successivi,  per  la   realizzazione   e

l'ampliamento   di   infrastrutture   informatiche   finalizzate   al

potenziamento del commercio elettronico.

  2. Il credito d'imposta  di  cui  al  comma  1  va  indicato  nella

dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il  quale

e' concesso ed e' utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai

sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,

e successive modificazioni. Esso non  concorre  alla  formazione  del

reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta  regionale

sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui

agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui

redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22

dicembre 1986, n. 917.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche

agricole alimentari e forestali, di concerto  con  i  Ministri  dello

sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

sono  stabilite  le  condizioni,  i  termini  e   le   modalita'   di

applicazione del comma 1 e del presente comma anche con riguardo alla

fruizione del credito d'imposta al fine  del  rispetto  del  previsto

limite di spesa e al relativo monitoraggio.

  3. Al fine di incentivare la creazione di  nuove  reti  di  imprese

ovvero lo svolgimento di nuove attivita' da parte di reti di  imprese

gia' esistenti, alle imprese  che  producono  prodotti  agricoli,    

della pesca e dell'acquacoltura    di cui all'Allegato I del Trattato

sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' alle piccole  e  medie

imprese,  come  definite  dal  regolamento  (CE)  n.  800/2008  della

Commissione,   del   6   agosto   2008,   che   producono    prodotti

agroalimentari,    della pesca e dell'acquacoltura    non  ricompresi

nel predetto Allegato I,    anche se costituite in forma  cooperativa

o riunite in consorzi    e' riconosciuto, nel limite di spesa di  cui

al comma 5, lettera b), un credito d'imposta nella misura del 40  per

cento delle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo  sviluppo

di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie,  nonche'  per  la

cooperazione di filiera, e comunque non superiore a 400.000 euro, nel

periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi.

  4. Il credito d'imposta  di  cui  al  comma  3  va  indicato  nella

dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il  quale

e' concesso ed e' utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai

sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,

e successive modificazioni. Esso non  concorre  alla  formazione  del

reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta  regionale

sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui

agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui

redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22

dicembre 1986, n. 917.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche

agricole alimentari e forestali, di concerto  con  i  Ministri  dello

sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

sono  stabilite  le  condizioni,  i  termini  e   le   modalita'   di

applicazione del comma 3 e del presente comma anche con riguardo alla

fruizione del credito d'imposta al fine  del  rispetto  del  previsto

limite di spesa e al relativo monitoraggio.

     4-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 3 per  le  imprese  diverse

dalle piccole e medie imprese come definite dal regolamento  (CE)  n.

800/2008 della Commissione, del  6  agosto  2008,  si  applicano  nei

limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 1407/2013 e 1408/2013  della

Commissione, del 18 dicembre 2013, e dal regolamento (UE) n. 717/2014

della Commissione, del  27  giugno  2014,  relativi  all'applicazione

degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione

europea agli aiuti de minimis;    

  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui

ai commi 1 e 3, si provvede ai sensi dell'articolo 8, comma 2:

    a) nel limite di 500.000 euro per l'anno 2014,    di 2 milioni di

euro per l'anno 2015 e di 1 milione di euro per l'anno 2016,      per

l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1;

    b) nel limite di 4,5 milioni di euro per l'anno 2014,      di  12

milioni di euro per l'anno 2015 e di 9 milioni  di  euro  per  l'anno

2016,    per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

  6.    Il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali

effettua  gli  adempimenti  conseguenti  ai  regolamenti  dell'Unione

europea in materia di aiuti compatibili con il mercato interno.    

  7. All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate

le seguenti modificazioni:

    a) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso;

    b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:

      «4-bis. Ai fini di cui al comma 3 ed ai  sensi  degli  articoli

26, paragrafo 2, lettera a), e 39 del  regolamento  (UE)  25  ottobre

2011, n. 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole  alimentari

e forestali svolge, attraverso il  proprio  sito  istituzionale,  una

consultazione pubblica  tra  i  consumatori  per  valutare  in  quale

misura, nelle informazioni relative  ai  prodotti  alimentari,  venga

percepita come  significativa  l'indicazione  relativa  al  luogo  di

origine o di provenienza dei  prodotti  alimentari  e  della  materia

prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli

stessi e quando l'omissione delle medesime indicazioni  sia  ritenuta

ingannevole. Ai sensi  dell'articolo  39,  paragrafo  2,  del  citato

regolamento (UE) n. 1169/2011, il Ministero delle politiche  agricole

alimentari e forestali, in collaborazione con il  Centro  di  ricerca

per gli alimenti e la nutrizione, svolge studi diretti a individuare,

su scala territoriale, i legami  tra  talune  qualita'  dei  prodotti

alimentari e  la  loro  origine  o  provenienza.  I  risultati  delle

consultazioni effettuate e degli studi eseguiti sono resi pubblici  e

trasmessi alla Commissione europea. All'attuazione delle disposizioni

di  cui  al  presente  comma  si  provvede  con  le  risorse   umane,

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,  senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

  8. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali

svolge  la  consultazione  pubblica  tra   i   consumatori   di   cui

all'articolo 4, comma 4-bis, della legge 3 febbraio 2011, n. 4,  come

introdotto dal comma 7, lettera b), entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto.

  9. I decreti di cui all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011,  n.

4, comma 3, sono adottati entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in

vigore del presente decreto con le modalita' di cui al medesimo comma

3.

  10. All'articolo 58  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  al

comma  1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «E'  istituito  presso

l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo» sono inserite le

seguenti: «per l'efficientamento della  filiera  della  produzione  e

dell'erogazione e».

 

                               Art. 4

Misure per la sicurezza alimentare e la produzione  della  Mozzarella

                        di Bufala Campana DOP

  1.  La  produzione  della  «Mozzarella  di  Bufala  campana»   DOP,

registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi  del

regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione  del  12  giugno  1996,

deve avvenire in uno spazio in cui e' lavorato  esclusivamente  latte

proveniente da allevamenti inseriti nel sistema  di  controllo  della

DOP Mozzarella di Bufala Campana. In tale spazio puo' avvenire  anche

la produzione di semilavorati e di altri prodotti purche'  realizzati

esclusivamente con latte  proveniente  da  allevamenti  inseriti  nel

sistema di controllo della  DOP  Mozzarella  di  Bufala  Campana.  La

produzione di prodotti realizzati anche o  esclusivamente  con  latte

differente da quello da allevamenti inseriti nel sistema di controllo

della DOP Mozzarella di Bufala Campana deve essere effettuata in  uno

spazio differente,    secondo le disposizioni del decreto di  cui  al

comma 3.    

  2. Al fine di assicurare la piu' ampia tutela degli  interessi  dei

consumatori e di  garantire  la  concorrenza  e  la  trasparenza  del

mercato del latte di bufala, gli allevatori bufalini, i trasformatori

e gli intermediari di latte di bufala  sono  obbligati  ad  adottare,

nelle rispettive attivita',    secondo le disposizioni del decreto di

cui al comma 3,    sistemi idonei a garantire  la  rilevazione  e  la

tracciabilita' del latte prodotto quotidianamente,  dei  quantitativi

di  latte  di  bufala  trasformato  e  delle  quantita'  di  prodotto

derivante dalla trasformazione del latte di bufala utilizzato.

  3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari  e

forestali, di concerto con il  Ministro  della  salute,  da  adottare

entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto,  sono  definite  le   modalita'   per   l'attuazione   delle

disposizioni di cui ai commi 1, terzo periodo, e 2,   prevedendo  che

la separazione spaziale delle produzioni di cui al  comma  1,  ultimo

periodo,  impedisca  ogni  contatto,  anche  accidentale,  tra  latte

proveniente da allevamenti inseriti nel sistema  di  controllo  della

Mozzarella di Bufala Campana  DOP  e  altro  latte,  nonche'  tra  la

Mozzarella di Bufala Campana DOP e prodotti ottenuti con altro  latte

in tutte le fasi della lavorazione e del confezionamento.    

  4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque  viola

le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  e'  soggetto  alla  sanzione

amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000  a

euro  13.000  e  alla  sanzione  accessoria  della   chiusura   dello

stabilimento nel quale si e' verificata la violazione per un  periodo

da un minimo di dieci ad un massimo  di  trenta  giorni      e  della

pubblicazione  dell'ordinanza  di  ingiunzione,  a   cura   e   spese

dell'interessato, su due quotidiani a  diffusione  nazionale.      Si

applica altresi' la sanzione accessoria della sospensione del diritto

di utilizzare la denominazione protetta dalla data  dell'accertamento

della violazione fino  a  quando  l'organo  di  controllo  non  abbia

verificato la rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione

e l'avvenuta pubblicita' a norma del periodo seguente. Della sanzione

della sospensione del diritto di utilizzare la denominazione protetta

e' data tempestiva pubblicita' attraverso la pubblicazione, a cura  e

spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale.    

Nel caso di accertamento di reiterazione delle violazioni di  cui  al

comma 1, nei  sei  mesi  successivi  all'adozione  del  provvedimento

esecutivo   , la chiusura  dello  stabilimento  e'  disposta  per  un

periodo da un minimo di trenta ad un massimo di novanta giorni e  gli

importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al presente

comma sono raddoppiati. La sanzione della chiusura dello stabilimento

nel quale si e' verificata  la  violazione  e'  altresi'  disposta  a

carico di coloro che utilizzano latte o cagliata  diversi  da  quelli

della Mozzarella di Bufala Campana DOP nella produzione di Mozzarella

di Bufala Campana DOP.    In tali casi la chiusura dello stabilimento

e' disposta per un periodo da un minimo di dieci giorni a un  massimo

di trenta giorni, ovvero da un minimo di  trenta  ad  un  massimo  di

novanta  giorni  in  caso  di  reiterazione  di  tale   comportamento

accertata nei sei  mesi  successivi  all'adozione  del  provvedimento

esecutivo. La procedura prevista  dall'articolo  19  della  legge  24

novembre   1981,   n.   689,   si   applica   anche   all'opposizione

all'inibizione all'uso della denominazione protetta.    

  5. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque  viola

le  disposizioni  di  cui  al  comma  2  e'  soggetto  alla  sanzione

amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro  750  ad

euro 4.500. Qualora la  violazione  riguarda  prodotti  inseriti  nel

sistema  di  controllo  delle  denominazioni  protette  di   cui   al

regolamento (UE) n. 1151/2012, si applica la sanzione  amministrativa

pecuniaria da euro 2.000 a euro 13.000.

     5-bis. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1  e

2 si applicano esclusivamente le disposizioni sanzionatorie  previste

dai commi 4 e 5.    

  6. Il Dipartimento dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della

qualita'  e  repressione  frodi  dei  prodotti   agroalimentari   del

Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   e'

designato quale autorita' competente all'applicazione delle  sanzioni

di cui ai commi 4 e 5.

  7. L'articolo 4-quinquiesdecies del decreto-legge 3 novembre  2008,

n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre  2008,

n. 205, e' abrogato. L'articolo 7 della legge 3 febbraio 2011, n.  4,

e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore  del  decreto

di cui al comma 3.

  8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque  viola

i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati, anche in  via

cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del  regolamento  (CE)  n.

178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio  2002,

e' punito    con la multa da euro 25.000 a euro 50.000.      L'autore

del delitto di cui al presente comma e' tenuto altresi' a  rimuovere,

a propria cura e spese, secondo le prescrizioni del competente organo

di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di  polizia  giudiziaria,

le coltivazioni di sementi vietate ed alla realizzazione delle misure

di riparazione primaria e compensativa nei termini e con le modalita'

definiti dalla regione competente per territorio.

 

                               Art. 5

Disposizioni per l'incentivo  all'assunzione  di  giovani  lavoratori

     agricoli e la riduzione del costo del lavoro in agricoltura

  1.  Al  fine  di  promuovere  forme  di  occupazione   stabile   in

agricoltura di giovani di eta' compresa tra i 18 e i  35  anni  e  in

attesa  dell'adozione  di  ulteriori  misure  da   realizzare   anche

attraverso  il  ricorso  alle  risorse  della  nuova   programmazione

comunitaria 2014-2020, e' istituito, nel  limite  delle  risorse  del

fondo istituito ai sensi del comma 2, un incentivo per  i  datori  di

lavoro che hanno i requisiti di  cui  all'articolo  2135  del  codice

civile e che assumono, con contratto di lavoro a tempo  indeterminato

o con  contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato  che  presenta  i

requisiti di  cui  al  comma  3,  lavoratori  che  si  trovano  nelle

condizioni di cui al comma 4.

  2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al  comma  1,  e'

istituito nello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche

agricole    alimentari e forestali     il  fondo  per  gli  incentivi

all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli, con una dotazione    

pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017  e  2018.

   

  3. Ai fini della concessione  dell'incentivo  di  cui  al  presente

articolo, il contratto di lavoro a tempo determinato deve:

    a) avere durata almeno triennale;

    b) garantire al lavoratore un periodo di  occupazione  minima  di

102 giornate all'anno;

    c) essere redatto in forma scritta.

  4. Le assunzioni di cui al comma 1 devono riguardare lavoratori  di

eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni, che  si  trovano  in  una  delle

seguenti condizioni:

    a) essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno  sei

mesi;

    b) essere privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo

grado.

  5.  Le  assunzioni  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere

effettuate tra il 1° luglio  2014  e  il  30  giugno  2015  e  devono

comportare un incremento occupazionale  netto  calcolato  sulla  base

della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli  anni

successivi all'assunzione e il numero di giornate lavorate  nell'anno

precedente l'assunzione. I lavoratori  dipendenti  con  contratto  di

lavoro a tempo parziale sono computati in base al rapporto tra le ore

pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a  tempo  pieno.

L'incremento della base occupazionale va considerato al  netto  delle

diminuzioni occupazionali  verificatesi  in  societa'  controllate  o

collegate ai sensi dell'articolo 2359 del  codice  civile  o  facenti

capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

  6. L'incentivo di cui al presente articolo e' pari a un terzo della

retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per  un  periodo

complessivo di 18 mesi, riconosciuto al datore di  lavoro  unicamente

mediante compensazione dei contributi dovuti e con  le  modalita'  di

seguito illustrate:

    a) per le assunzioni a tempo determinato:

      1) 6 mensilita' a decorrere dal completamento del primo anno di

assunzione;

      2) 6 mensilita' a decorrere dal completamento del secondo  anno

di assunzione;

      3) 6 mensilita' a decorrere dal completamento del terzo anno di

assunzione;

    b) per le assunzioni a tempo indeterminato: 18  mensilita'      a

decorrere  dal  completamento  del  diciottesimo  mese  dal   momento

dell'assunzione.    

     6-bis.  Il  valore  annuale  dell'incentivo  non  puo'  comunque

superare, per  ciascun  lavoratore  assunto  ai  sensi  del  presente

articolo, l'importo di:

  a) 3.000 euro, nel caso di assunzione a tempo determinato;

  b) 5.000 euro, nel caso di assunzione a tempo indeterminato.    

  7. All'incentivo di  cui  al  presente  articolo  si  applicano  le

disposizioni di cui all'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 28

giugno 2012, n. 92.

  8. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, l'Inps adegua, senza nuovi o maggiori oneri per  la

finanza pubblica, le proprie procedure informatizzate allo  scopo  di

ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione  all'incentivo  e

di consentire la fruizione  dell'incentivo  stesso,  comunicando  sul

proprio sito internet istituzionale la data a decorrere  dalla  quale

e' possibile presentare le domande di ammissione all'incentivo. Entro

il medesimo termine l'Inps,  con  propria  circolare,  disciplina  le

modalita' attuative dell'incentivo di cui  al  comma  1,  nonche'  le

modalita' di controllo per il rispetto da parte dei datori di  lavoro

degli  impegni  assunti  nei  contratti  per  i  quali  e'   previsto

l'incentivo  ai  sensi  del  presente  articolo  e  per  la  verifica

dell'incremento occupazionale.

  9.  L'incentivo  di  cui  al  presente  articolo  e'   riconosciuto

dall'Inps in  base  all'ordine  cronologico  di  presentazione  delle

domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata

anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo,

l'INPS non  prende  in  considerazione  ulteriori  domande,  fornendo

immediata comunicazione anche attraverso il  proprio  sito  internet.

L'INPS provvede al monitoraggio delle  minori  entrate  valutate  con

riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al

Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  al  Ministero  delle

politiche  agricole  alimentari   e   forestali   ed   al   Ministero

dell'economia e delle finanze.

  10. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  effettua  la

comunicazione di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 800/2008.

  11. In relazione alla prossima scadenza del citato regolamento (CE)

n. 800/2008, il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali

verifica la compatibilita' delle  disposizioni  di  cui  al  presente

articolo rispetto alle nuove disposizioni europee di esenzione  dalla

notifica  in  corso  di  adozione  e  propone  le  misure  necessarie

all'eventuale adeguamento.

  12. A decorrere dalla  data  in  cui  e'  possibile  presentare  le

domande di ammissione all'incentivo di cui al presente articolo,  per

le assunzioni di lavoratori agricoli a tempo indeterminato non  trova

piu' applicazione l'incentivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge

28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9

agosto  2013,  n.  99.  Restano  salve  le  domande   di   ammissione

all'incentivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2013,

n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.

99, presentate fino a tale data.

  13. All'articolo 11 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.

446, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1.1. Le deduzioni  di

cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3)  e  4),  per  i  produttori

agricoli di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera  d),    e  per  le

societa' agricole di cui all'articolo 2 del  decreto  legislativo  29

marzo 2004, n. 99,    si applicano, nella misura  del  50  per  cento

degli importi  ivi  previsti,  anche  per  ogni  lavoratore  agricolo

dipendente a tempo  determinato  impiegato  nel  periodo  di  imposta

purche' abbia lavorato almeno  150  giornate  e  il  contratto  abbia

almeno una durata triennale.».

  14. La disposizione del comma 13 si applica, previa  autorizzazione

della Commissione  europea  richiesta  a  cura  del  Ministero  delle

politiche agricole alimentari e forestali, a  decorrere  dal  periodo

d'imposta successivo a quello in corso al  31  dicembre  2013.  Della

medesima disposizione non si tiene conto ai fini della determinazione

dell'acconto relativo al periodo d'imposta  successivo  a  quello  in

corso al 31 dicembre 2013, secondo il criterio previsionale,  di  cui

all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

 

                               Art. 6

                Rete del lavoro agricolo di qualita'

  1. E' istituita presso  l'INPS  la  Rete  del  lavoro  agricolo  di

qualita' alla quale possono partecipare le imprese  agricole  di  cui

all'articolo  2135  del  codice  civile  in  possesso  dei   seguenti

requisiti:

    a) non avere  riportato  condanne  penali  per  violazioni  della

normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di

imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

    b) non essere  stati  destinatari,  negli  ultimi  tre  anni,  di

sanzioni amministrative definitive per  le  violazioni  di  cui  alla

lettera a);

    c)  essere  in  regola   con   il   versamento   dei   contributi

previdenziali e dei premi assicurativi.

  2. Alla Rete del  lavoro  agricolo  di  qualita'  sovraintende  una

cabina di regia composta  da  un  rappresentante  del  Ministero  del

lavoro e delle politiche sociali, del     Ministero  delle  politiche

agricole alimentari e forestali,     del  Ministero  dell'economia  e

delle finanze, dell'INPS e della Conferenza  delle  regioni  e  delle

province autonome di Trento e di Bolzano designati  entro  30  giorni

dall'entrata in vigore del presente decreto. Fanno parte della cabina

di regia anche tre rappresentanti dei lavoratori  subordinati  e  tre

rappresentanti  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori  autonomi

dell'agricoltura nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro  delle  politiche

agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni  dalla  data  di

entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  su  designazione  delle

organizzazioni   sindacali   a   carattere   nazionale   maggiormente

rappresentative. La cabina di regia e' presieduta dal  rappresentante

dell'INPS.

  3. Ai fini della partecipazione alla Rete del  lavoro  agricolo  di

qualita', le imprese di cui al comma  1  presentano  istanza  in  via

telematica. Entro trenta giorni dall'insediamento la cabina di  regia

definisce  con  apposita  determinazione  gli   elementi   essenziali

dell'istanza.

  4. La cabina di regia ha i seguenti compiti:

    a) delibera sulle istanze di partecipazione alla Rete del  lavoro

agricolo di qualita' entro 30 giorni dalla presentazione;

    b) esclude dalla Rete del lavoro agricolo di qualita' le  imprese

agricole che perdono i requisiti di cui al comma 1;

    c)  redige  e  aggiorna  l'elenco  delle  imprese  agricole   che

partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualita' e  ne  cura  la

pubblicazione sul sito internet dell'INPS;

    d) formula proposte al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche

sociali e al     Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e

forestali    in materia di  lavoro  e  di  legislazione  sociale  nel

settore agricolo.

  5. La partecipazione alla cabina di regia e' a titolo gratuito e ai

componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di  spese

o altri emolumenti comunque denominati. La cabina di regia si  avvale

per il suo funzionamento delle risorse umane e  strumentali  messe  a

disposizione dall'INPS, nel rispetto delle  disposizioni  di  cui  al

comma 8.

  6. Al fine di realizzare un piu' efficace  utilizzo  delle  risorse

ispettive disponibili, il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche

sociali e l'INPS, fermi restando gli ordinari controlli in materia di

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, orientano

l'attivita' di vigilanza nei confronti delle imprese non appartenenti

alla Rete del lavoro agricolo di qualita' salvi i casi  di  richiesta

di  intervento  proveniente  dal  lavoratore,  dalle   organizzazioni

sindacali, dall'Autorita' giudiziaria o da  autorita'  amministrative

   e salvi i casi di imprese che abbiano procedimenti penali in corso

per violazioni della normativa in materia di  lavoro  e  legislazione

sociale, di contratti collettivi, di sicurezza sui luoghi di lavoro e

in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.    

  7. E' fatta salva comunque la possibilita' per  le  amministrazioni

di cui al comma 6 di effettuare  controlli  sulla  veridicita'  delle

dichiarazioni in base alla disciplina vigente.

  8. Per le attivita' di cui al presente articolo l'INPS provvede con

le risorse umane, strumentali e finanziarie previste  a  legislazione

vigente.

 

                               Art. 6 bis

                Disposizioni per i contratti di rete

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  dopo  il

comma 361, e' inserito il seguente:

  «361.1. Le risorse di cui al comma  354  sono  destinate  anche  al

finanziamento agevolato di  investimenti  in  ricerca  e  innovazione

tecnologica,   effettuati   da   imprese   agricole,   forestali    e

agroalimentari, che partecipano  ad  un  contratto  di  rete  di  cui

all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.

5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e

successive modificazioni,  per  le  finalita'  proprie  del  medesimo

contratto di rete».

  2. Fatti salvi  i  limiti  previsti  dall'ordinamento  europeo,  le

imprese agricole,  forestali  e  agroalimentari  organizzate  con  il

contratto  di  rete  di  cui  all'articolo  3,   comma   4-ter,   del

decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, per  le

finalita' proprie del medesimo contratto di  rete,  a  parita'  delle

altre condizioni stabilite da ciascun  documento  di  programmazione,

acquisiscono priorita' nell'accesso ai finanziamenti  previsti  dalle

misure  dei  programmi  di  sviluppo  rurale  regionali  e  nazionali

relativi alla programmazione 2014-2020.    

 

                               Art. 7

Detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani e  misure  di

                          carattere fiscale

  1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della  Repubblica  22

dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo il comma 1-quinquies, e' inserito il seguente:

      «1-quinquies.1. Ai  coltivatori  diretti  e  agli  imprenditori

agricoli professionali iscritti nella  previdenza  agricola  di  eta'

inferiore ai trentacinque anni, spetta, nel rispetto della regola  de

minimis di cui al regolamento (UE) n.  1408/2013  della  Commissione,

del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107  e

108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de

minimis» nel settore agricolo, una detrazione del 19 per cento  delle

spese sostenute per i canoni di  affitto  dei  terreni  agricoli,    

diversi da quelli di proprieta' dei genitori    entro  il  limite  di

euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a  un  massimo  di

euro 1.200 annui.    A tal fine, il contratto di affitto deve  essere

redatto in forma scritta »;    

    b) al comma 1-sexies, dopo le parole: «la  detrazione  spettante»

sono inserite le seguenti: «ai sensi del presente articolo».

  2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere  dal  periodo

d'imposta 2014, per il medesimo periodo d'imposta l'acconto  relativo

all'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  e'  calcolato  senza

tenere conto delle disposizioni di cui allo stesso comma 1.

  3. All'articolo 31 del testo unico delle imposte sui redditi di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,

e successive modificazioni, il comma 1 e' abrogato.

  4. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.  228,  il  comma

512 e' sostituito dal seguente:

    «512.  Ai  soli  fini  della  determinazione  delle  imposte  sui

redditi, per i  periodi  d'imposta  2013,  2014  e  2015,  nonche'  a

decorrere dal periodo di imposta 2016, i redditi dominicale e agrario

sono rivalutati rispettivamente del 15 per cento  per  i  periodi  di

imposta 2013 e 2014 e del 30 per cento  per  il  periodo  di  imposta

2015, nonche' del 7 per cento a  decorrere  dal  periodo  di  imposta

2016. Per i terreni  agricoli,  nonche'  per  quelli  non  coltivati,

posseduti e condotti dai coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori

agricoli  professionali  iscritti  nella  previdenza   agricola,   la

rivalutazione e' pari al 5 per cento per i periodi di imposta 2013  e

2014 e al 10 per cento per il periodo di imposta  2015.  L'incremento

si applica sull'importo risultante  dalla  rivalutazione  operata  ai

sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge  23  dicembre  1996,  n.

662. Ai fini della  determinazione  dell'acconto  delle  imposte  sui

redditi dovute per gli anni 2013, 2015 e 2016, si tiene  conto  delle

disposizioni di cui al presente comma.».

 

                               Art. 7 bis

  Interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani

  1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le

seguenti modificazioni:

  a) il capo III del titolo I e' sostituito dal seguente:

 

 

                              «Capo III

 

MISURE  IN   FAVORE   DELLO   SVILUPPO   DELL'IMPRENDITORIALITA'   IN

              AGRICOLTURA E DEL RICAMBIO GENERAZIONALE

  Art. 9. - (Principi generali). - 1. Le  disposizioni  del  presente

capo sono dirette a sostenere in tutto  il  territorio  nazionale  le

imprese agricole a prevalente o totale  partecipazione  giovanile,  a

favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a  sostenerne  lo

sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.

  2.  La  concessione  delle  misure  di  cui  al  presente  capo  e'

subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi

dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento

dell'Unione europea.

  Art. 10. - (Benefici). - 1. Ai soggetti ammessi  alle  agevolazioni

di cui al presente capo possono essere concessi mutui  agevolati  per

gli investimenti, a un tasso pari a zero,  della  durata  massima  di

dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e  di  importo

non superiore al  75  per  cento  della  spesa  ammissibile.  Per  le

iniziative nel settore della produzione agricola il  mutuo  agevolato

ha una  durata,  comprensiva  del  periodo  di  preammortamento,  non

superiore a quindici anni.

  2. Alle agevolazioni di cui al comma 1  si  applicano  i  massimali

previsti dalla normativa europea  e  le  agevolazioni  medesime  sono

concesse nel rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di Stato

per  il  settore  agricolo  e  per  quello  della  trasformazione   e

commercializzazione dei prodotti agricoli.

  3. I mutui di cui al comma 1 sono assistiti dalle garanzie  di  cui

all'articolo 44 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,

acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

  Art. 10-bis. - (Soggetti beneficiari).  -  1.  Possono  beneficiare

delle agevolazioni di cui al presente capo le imprese,  in  qualsiasi

forma  costituite,  che  subentrino  nella  conduzione  di  un'intera

azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attivita' agricola  ai

sensi dell'articolo 2135 del codice civile da almeno  due  anni  alla

data di presentazione della domanda  di  agevolazione,  e  presentino

progetti per lo sviluppo o il  consolidamento  dell'azienda  agricola

attraverso  iniziative  nel  settore  agricolo  e  in  quello   della

trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

  2. Le imprese subentranti devono essere in  possesso  dei  seguenti

requisiti:

  a)  siano  costituite  da  non  piu'  di  sei  mesi  alla  data  di

presentazione della domanda di agevolazione;

  b)  esercitino  esclusivamente  l'attivita'   agricola   ai   sensi

dell'articolo 2135 del codice civile;

  c)  siano  amministrate  e  condotte  da  un  giovane  imprenditore

agricolo di eta' compresa tra i 18 ed i 40 anni ovvero, nel  caso  di

societa', siano composte, per oltre la  meta'  numerica  dei  soci  e

delle quote di partecipazione, da giovani  imprenditori  agricoli  di

eta' compresa tra i 18 ed i 40 anni.

  3. Possono  altresi'  beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  al

presente capo le imprese che presentino progetti per lo sviluppo o il

consolidamento di iniziative nei settori  della  produzione  e  della

trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive  da

almeno  due  anni  alla  data  di  presentazione  della  domanda   di

agevolazione. Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti di

cui al comma 2, lettere b) e c).

  Art.  10-ter.  -  (Progetti  finanziabili).  -  1.  Possono  essere

finanziate, nei limiti delle risorse di cui  all'articolo  10-quater,

secondo i criteri e le modalita' stabiliti con decreto di natura  non

regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto

con il Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali,  da

emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della

presente disposizione, e nei limiti stabiliti dall'Unione europea, le

iniziative che prevedano investimenti non superiori a euro 1.500.000,

nei   settori   della   produzione   e   della    trasformazione    e

commercializzazione dei prodotti agricoli.

  Art. 10-quater.  -  (Risorse  finanziarie  disponibili).  -  1.  La

concessione delle agevolazioni di cui al presente capo  e'  disposta,

con le modalita' previste dal decreto  di  cui  all'articolo  10-ter,

comma 1, a valere sulle risorse di cui al punto 2 della delibera  del

Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 62/2002

del 2 agosto 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261  del  7

novembre 2002. Le predette disponibilita' possono essere incrementate

da  eventuali  ulteriori  risorse  derivanti   dalla   programmazione

nazionale ed europea»;

  b) all'articolo 24, comma 1, il secondo periodo e' soppresso.

  2. Alle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui al capo  III

del titolo  I  del  decreto  legislativo  21  aprile  2000,  n.  185,

presentate prima della data di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina

previgente.

 

                               Art. 7 ter

      Esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrari

  1. L'esercizio del diritto di  prelazione  o  di  riscatto  di  cui

all'articolo 8 della legge 26  maggio  1965,  n.  590,  e  successive

modificazioni, e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971,  n.  817,

spetta anche alle societa' cooperative di cui all'articolo  1,  comma

2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, qualora almeno  la

meta' degli amministratori e dei soci sia in possesso della qualifica

di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella  sezione

speciale del registro delle imprese  di  cui  agli  articoli  2188  e

seguenti del codice civile.   

 

                               Art. 8

                      Disposizioni finanziarie

  1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,

e' incrementato di 800.000 euro a decorrere dall'anno 2018. .

  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, commi 1 e 3, 5, commi 2 e

13, 7, commi 1 e 2, e dal comma 1 del presente  articolo,  pari  a  5

milioni di euro per l'anno 2014,    a 65,9 milioni di euro per l'anno

2015, a 47,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 37,6 milioni di  euro

per l'anno 2017, a 38,4 milioni di euro per l'anno 2018    e  a  29,4

milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

    a) quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017

e a 4,5 milioni per l'anno 2018,  mediante  corrispondente  riduzione

delle proiezioni dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte

corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2014-2016,

nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2014,   allo   scopo

parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero

medesimo;

    b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come  da  ultimo

rifinanziata ai sensi dell'articolo 11, comma 3,  lettera  e),  della

legge 31 dicembre 2009, n. 196;

       c) quanto a 11,3 milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  a  5,6

milioni di euro per l'anno 2016, a 2,2 milioni  di  euro  per  l'anno

2017  e  a  4,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,       mediante

corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di

politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del

decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

    d) quanto a 13,3 milioni di euro per l'anno 2015 e 7,6 milioni di

euro a decorrere dall'anno  2016  mediante  utilizzo  delle  maggiori

entrate di cui all'articolo 7, comma 3, del presente decreto;

    e) quanto a 36,3 milioni di euro per l'anno 2015, 28,4 milioni di

euro per l'anno 2016 e 21,8 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno

2017 mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo  7,

comma 4, del presente decreto;

  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

                               Capo II

 DISPOSIZIONI URGENTI PER L'EFFICACIA DELL'AZIONE PUBBLICA DI TUTELA

    AMBIENTALE, PER LA SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI IN MATERIA

      AMBIENTALE E PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI

              DALL'APPARTENENZA ALL'UNIONE EUROPEA

 

                               Art. 8 bis

         Contributo per il recupero di pneumatici fuori uso

  All'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3  aprile  2006,

n.  152,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti   periodi:   «Detto

contributo,  parte  integrante  del  corrispettivo  di  vendita,   e'

assoggettato ad IVA ed e' riportato nelle fatture in  modo  chiaro  e

distinto. Il  produttore  o  l'importatore  applicano  il  rispettivo

contributo vigente alla data  della  immissione  del  pneumatico  nel

mercato nazionale del ricambio. Il  contributo  rimane  invariato  in

tutte le successive fasi di commercializzazione  del  pneumatico  con

l'obbligo, per ciascun rivenditore, di  indicare  in  modo  chiaro  e

distinto in fattura il contributo pagato all'atto dell'acquisto dello

stesso».   

 

                               Art. 9

Interventi urgenti per  l'efficientamento  energetico  degli  edifici

scolastici e  universitari  pubblici  e  della  segnaletica  luminosa

                              stradale

  1. A valere sul Fondo di cui  all'articolo  1,  comma  1110,  della

legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  nel  limite  di  trecentocinquanta

milioni di  euro,  possono  essere  concessi  finanziamenti  a  tasso

agevolato ai soggetti pubblici competenti ai  sensi  della  normativa

vigente  in  materia  di  immobili  di  proprieta'  pubblica  adibiti

all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, nonche'  di

edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica  (AFAM),

al  fine  di  realizzare  interventi  di  incremento  dell'efficienza

energetica degli edifici scolastici,    ivi inclusi gli  asili  nido,

   e universitari negli usi finali  dell'energia,  avvalendosi  della

Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale soggetto gestore del  predetto

fondo.    La Cassa depositi e prestiti S.p.A. eroga  i  finanziamenti

tenuto conto di quanto stabilito dal  decreto  di  cui  comma  8  del

presente articolo, seguendo  l'ordine  cronologico  di  presentazione

delle domande.   

  2. I finanziamenti a  tasso  agevolato  di  cui  al  comma  1  sono

concessi in deroga all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, e successive modificazioni.

  3. Ai finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 si  applica

la riduzione del cinquanta per cento del tasso di interesse di cui al

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  17  novembre

2009.

     4.  Per  interventi  sul  patrimonio  immobiliare  pubblico  per

l'efficienza energetica dell'edilizia  scolastica,  ivi  inclusi  gli

asili nido, e universitaria, il fondo di cui al comma 1,  nel  limite

delle risorse ivi previste, puo' altresi' concedere  finanziamenti  a

tasso  agevolato  che  prevedano  la  selezione   dei   progetti   di

investimento presentati dai fondi immobiliari  chiusi  costituiti  ai

sensi dell'articolo 33  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e

successive  modificazioni,  unitamente  ai  soggetti  privati  a  cui

attribuire specifici compiti operativi  connessi  alla  realizzazione

dell'intervento di incremento dell'efficienza energetica. I  progetti

di investimento, selezionati  a  seguito  di  procedura  ad  evidenza

pubblica da parte dell'ente proprietario, sono  presentati  da  fondi

immobiliari e da  soggetti  incaricati  della  loro  realizzazione  e

devono dimostrare la convenienza economica e l'efficacia nei  settori

di intervento;   

  5. L'accesso ai finanziamenti a tasso agevolato di cui ai commi 1 e

4  avviene  sulla  base  di  diagnosi   energetica   comprensiva   di

certificazione energetica, ai sensi della normativa vigente.

  6. Gli interventi di cui al presente articolo devono conseguire  un

miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio di

almeno due classi  in  un  periodo  massimo  di  tre  anni.      Tale

miglioramento  e'  oggetto  di  certificazione   da   parte   di   un

professionista competente abilitato,  che  non  sia  stato  coinvolto

nelle fasi antecedenti di progettazione, direzione lavori e  collaudo

dell'intervento  realizzato.      La  mancata  produzione  di  idonea

certificazione  attestante  la  riduzione  del   consumo   energetico

determina la revoca del finanziamento a tasso agevolato.

  7. La durata dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente

articolo non potra'  essere  superiore  a  venti  anni.      Per  gli

interventi  di  efficienza  energetica  relativi  esclusivamente   ad

analisi, monitoraggio,  audit  e  diagnosi,  la  durata  massima  del

finanziamento e' fissata in dieci anni e l'importo del  finanziamento

non puo' essere superiore a trentamila  euro  per  singolo  edificio.

L'importo di  ciascun  intervento,  comprensivo  di  progettazione  e

certificazione, non puo' essere superiore a un milione  di  euro  per

interventi relativi esclusivamente agli impianti, e a due milioni  di

euro per interventi relativi  agli  impianti  e  alla  qualificazione

energetica a pieno edificio, comprensivo dell'involucro.   

  8. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto,    anche al fine del raggiungimento entro  il  2020

degli   obiettivi   stabiliti   in   sede   europea   dal   pacchetto

clima-energia,    con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle

finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico e  con  il

Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  sono

individuati i criteri e le modalita' di concessione, di erogazione  e

di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato di  cui  al  presente

articolo, nonche' le caratteristiche di strutturazione dei fondi e  

dei progetti di investimento    che si intendono realizzare ai  sensi

del comma 4  al  fine  della  compatibilita'  delle  stesse  con  gli

equilibri di finanza pubblica.

  9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  10. Il coordinamento di tutti gli interventi in materia di edilizia

scolastica pubblica, inclusi quelli di cui al presente  articolo,  e'

assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla  Presidenza

del Consiglio dei  Ministri  anche  mediante  apposita  struttura  di

missione, alle cui attivita' si  fa  fronte  con  le  risorse  umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e  senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

                               Art. 10

Misure  straordinarie  per  accelerare  l'utilizzo  delle  risorse  e

  l'esecuzione  degli  interventi  urgenti  e   prioritari   per   la

  mitigazione del rischio idrogeologico nel  territorio  nazionale  e

  per  lo  svolgimento  delle  indagini  sui  terreni  della  Regione

  Campania destinati all'agricoltura

  1. A decorrere dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  i

Presidenti della regioni subentrano relativamente  al  territorio  di

competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il

sollecito espletamento delle procedure  relative  alla  realizzazione

degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati

negli  accordi   di   programma   sottoscritti   tra   il   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e  le  regioni

ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.

191, e nella titolarita'  delle  relative  contabilita'  speciali.  I

commissari  straordinari  attualmente   in   carica   completano   le

operazioni finalizzate al subentro dei Presidenti delle regioni entro

quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

  2. Al Presidente della regione non e' dovuto alcun compenso per  lo

svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente articolo.

In caso di dimissioni o di impedimento del Presidente  della  regione

il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare,  sentito  il  Ministro  delle

infrastrutture e dei trasporti, nomina un  commissario  ad  acta,  al

quale  spettano  i  poteri  indicati  nel  presente   articolo   fino

all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione

della causa di impedimento.

     2-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 2,  in  tutti  i

casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla  carica  di

Presidente  della  regione,  questi  cessa   anche   dalle   funzioni

commissariali eventualmente conferitegli con specifici  provvedimenti

legislativi. Qualora normative di settore o lo statuto della  regione

non prevedano apposite modalita' di  sostituzione,  con  decreto  del

Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro

competente, e' nominato un commissario  che  subentra  nell'esercizio

delle  funzioni  commissariali  fino   all'insediamento   del   nuovo

Presidente. Le disposizioni del presente  comma  si  applicano  anche

agli  incarichi  commissariali,  conferiti  ai  sensi  di   specifici

provvedimenti  legislativi,  per  i   quali   e'   gia'   intervenuta

l'anticipata cessazione dalla carica di Presidente della regione.

  2-ter. Per l'espletamento delle  attivita'  previste  nel  presente

articolo, il Presidente della regione puo' delegare apposito soggetto

attuatore  il  quale  opera  sulla  base  di  specifiche  indicazioni

ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere  aggiuntivo

per la finanza pubblica. Il  soggetto  attuatore,  se  dipendente  di

societa' a totale  capitale  pubblico  o  di  societa'  dalle  stesse

controllate, anche in deroga ai  contratti  collettivi  nazionali  di

lavoro delle societa' di appartenenza, e'  collocato  in  aspettativa

senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di  servizio  dalla

data del provvedimento di conferimento dell'incarico e per  tutto  il

periodo di svolgimento dello stesso. Dall'attuazione  della  presente

disposizione non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico

della finanza pubblica.   

  3. Gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27

dicembre 2013, n. 147, per i quali e' fissato il termine  finale  del

30 aprile 2014, sono  ultimati  entro  trenta  giorni  dall'effettivo

subentro.

  4. Per le attivita'  di  progettazione  degli  interventi,  per  le

procedure di affidamento dei lavori, per le  attivita'  di  direzione

dei lavori e  di  collaudo,  nonche'  per  ogni  altra  attivita'  di

carattere   tecnico-amministrativo   connessa   alla   progettazione,

all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi  inclusi  servizi  e

forniture, il Presidente della  regione  puo'  avvalersi,  oltre  che

delle strutture e degli uffici  regionali,  degli  uffici  tecnici  e

amministrativi dei comuni,  dei  provveditorati  interregionali  alle

opere pubbliche, nonche' della societa' ANAS S.p.A., dei consorzi  di

bonifica e delle autorita' di distretto,    nonche'  delle  strutture

commissariali gia' esistenti, non oltre il 30 giugno  2015,  e  delle

societa' a totale capitale pubblico o  delle  societa'  dalle  stesse

controllate.    Le relative spese sono ricomprese  nell'ambito  degli

incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma  5,  del

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e  dell'articolo  16  del

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

  5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,  il  Presidente

della  regione  e'  titolare  dei  procedimenti  di  approvazione   e

autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione  e

di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre  2009,

n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,

n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e  cura  tutte  le

attivita' di competenza delle  amministrazioni  pubbliche,  necessari

alla realizzazione degli  interventi,  nel  rispetto  degli  obblighi

internazionali e di  quelli  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione

europea.

  6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi  del  comma  5  sostituisce

tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro

provvedimento     abilitativo     necessario     per     l'esecuzione

dell'intervento,  comporta  dichiarazione  di  pubblica  utilita'   e

costituisce, ove occorra, variante agli strumenti  di  pianificazione

urbanistica e territoriale, fatti  salvi  i  pareri  e  gli  atti  di

assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei  beni  e

delle attivita' culturali e del turismo previsti dal codice dei  beni

culturali e del paesaggio di cui al decreto  legislativo  22  gennaio

2004, n. 42, da rilasciarsi entro il termine di trenta  giorni  dalla

richiesta,  decorso  inutilmente  il  quale  l'autorita'   procedente

provvede comunque alla conclusione  del  procedimento,  limitatamente

agli interventi individuati negli accordi  di  programma  di  cui  al

comma 1.     Per  le  occupazioni  di  urgenza  e  per  le  eventuali

espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle  opere  e

degli interventi, i termini di legge previsti dal testo unico di  cui

al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327,  e

successive modificazioni, sono ridotti alla meta'.   

  7. Ai fini delle attivita' di  coordinamento  delle  fasi  relative

alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di  cui  al

comma 1, fermo  restando  il  numero  degli  uffici  dirigenziali  di

livello  generale  e  non  generale  vigenti,  l'Ispettorato  di  cui

all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  26,

e' trasformato in una direzione generale individuata dai  regolamenti

di organizzazione del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e  del  mare  e,  pertanto,  l'Ispettorato  e'  soppresso.

Conseguentemente, al citato articolo 17, comma 2,  del  decreto-legge

n. 195 del 2009 le parole da: «le proprie strutture  anche  vigilate»

a: «decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto  2009,  n.  140»

sono sostituite dalle seguenti: «una direzione  generale  individuata

dai regolamenti di organizzazione del Ministero  nel  rispetto  della

dotazione  organica  vigente  che  subentra   nelle   funzioni   gia'

esercitate dall'Ispettorato generale».

     7-bis. I comuni possono rivolgersi  ai  soggetti  conduttori  di

aziende agricole con fondi al di sopra di 1.000 metri  di  altitudine

per l'esecuzione di opere minori  di  pubblica  utilita'  nelle  aree

attigue al fondo, come  piccole  manutenzioni  stradali,  servizi  di

spalatura della neve o regimazione delle acque  superficiali,  previa

apposita convenzione per ciascun intervento da  pubblicare  nell'albo

pretorio comunale e a condizione che siano utilizzate le attrezzature

private per l'esecuzione dei lavori.

  8. Al fine di conseguire un risparmio di  spesa,  all'articolo  17,

comma 35-octies, del decreto-legge 1ŗ luglio 2009, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge  3  agosto  2009,  n.  102,  al  primo

periodo, dopo le parole: «due supplenti» sono aggiunte  le  seguenti:

«con comprovata esperienza in  materia  contabile  amministrativa»  e

l'ultimo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «Uno  dei  componenti

effettivi e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra

i dirigenti del medesimo Ministero».

  8-bis. Entro venti giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della

legge di conversione del  presente  decreto  sono  nominati  i  nuovi

componenti  del  collegio  dei  revisori  dei   conti   dell'Istituto

superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai  sensi

della disciplina di cui al comma 8.   

  9. Fermo restando  il  termine  del  31  dicembre  2014,  stabilito

dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli

interventi per i quali sono trasferite le relative risorse statali  o

regionali entro il  30  giugno  2014  sono  completati  entro  il  31

dicembre 2015. I Presidenti delle  regioni  provvedono,  con  cadenza

almeno trimestrale, ad aggiornare  i  dati  relativi  allo  stato  di

avanzamento degli interventi secondo modalita' di inserimento  in  un

sistema on line  specificate  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare.

  10. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo  9  del  decreto

legislativo 23  febbraio  2010,  n.  49,  dopo  le  parole:  «di  cui

all'articolo 7» sono inserite le seguenti: «comma 3, lettera a)».

  11. I criteri, le modalita' e l'entita' delle risorse destinate  al

finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del  rischio

idrogeologico sono definiti con decreto del Presidente del  Consiglio

dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e  della  tutela

del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con

il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti.  A  tal  fine  la

Presidenza del Consiglio dei  Ministri  puo'  avvalersi  di  apposita

struttura di missione, alle cui attivita'  si  fara'  fronte  con  le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione

vigente e senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica.

     11-bis. All'articolo 7, comma  8,  del  decreto  legislativo  23

febbraio 2010, n. 49, le parole:  «entro  il  22  giugno  2015»  sono

sostituite dalle seguenti: «entro il 22 dicembre 2015».   

  12. Al decreto-legge 10 dicembre  2013,  n.  136,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 1, comma 6,  le  parole:  «da  svolgere  entro  i

novanta giorni successivi all'emanazione del decreto  medesimo»  sono

sostituite  dalle  seguenti:  «da  svolgere,  secondo   l'ordine   di

priorita' definito nei medesimi decreti,    entro i centoventi giorni

successivi  alla  pubblicazione      nella  Gazzetta  Ufficiale   dei

predetti  decreti  per  i  terreni  classificati,  sulla  base  delle

indagini, nelle  classi  di  rischio  piu'  elevate,  e  entro      i

successivi duecentodieci    per i restanti terreni.  Con  i  medesimi

decreti, puo' essere disposto, nelle  more  dello  svolgimento  delle

indagini dirette, il  divieto  di  commercializzazione  dei  prodotti

derivanti  dai  terreni  rientranti  nelle  classi  di  rischio  piu'

elevato, ai sensi del principio di precauzione di cui all'articolo  7

del regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002, del  Parlamento

europeo e del Consiglio che  stabilisce  i  principi  e  i  requisiti

generali  della  legislazione  alimentare,   istituisce   l'Autorita'

europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della

sicurezza alimentare.»;

    b) all'articolo 1, dopo il comma  6,  e'  inserito  il  seguente:

«6.1. Le indagini di cui al presente articolo possono essere  estese,

nei limiti delle risorse  disponibili  a  legislazione  vigente,  con

direttiva  dei  Ministri  delle  politiche  agricole   alimentari   e

forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e

della salute, d'intesa con il Presidente della Regione  Campania,  ai

terreni agricoli che non sono stati oggetto di indagine ai sensi  del

comma 5, in quanto coperti da segreto giudiziario, ovvero oggetto  di

sversamenti resi noti successivamente alla chiusura delle indagini di

cui al comma 5.  Nelle  direttive  di  cui  al  presente  comma  sono

indicati i termini per lo svolgimento delle indagini sui  terreni  di

cui al primo periodo e la  presentazione  delle  relative  relazioni.

Entro i quindici giorni  dalla  presentazione  delle  relazioni  sono

emanati i decreti di cui al comma 6.»;

    c) all'articolo 2, dopo il comma 5-bis, e' inserito il  seguente:

«5-ter. Fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva  del  Parlamento

europeo e del Consiglio 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce

un quadro  per  l'azione  comunitaria  in  materia  di  acque,  nella

concessione di contributi  e  finanziamenti  previsti  dai  programmi

comunitari finanziati con fondi strutturali, e' attribuita  priorita'

assoluta agli investimenti in infrastrutture irrigue  e  di  bonifica

finalizzati a privilegiare l'uso collettivo della risorsa idrica,  in

sostituzione del prelievo privato di acque da  falde  superficiali  e

profonde nelle province di Napoli e Caserta.»

     12-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 10  dicembre  2013,  n.

136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio  2014,  n.

61, dopo il comma 6-sexies e' aggiunto il seguente:

  6-septies. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore

della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro

delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  senza  nuovi  o

maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato,  e'  disciplinata

l'interconnessione da  parte  del  Corpo  forestale  dello  Stato  al

SISTRI,  al  fine  di  intensificarne  l'azione  di  contrasto   alle

attivita'  illecite  di  gestione  dei   rifiuti,   con   particolare

riferimento al territorio campano.   

  13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     13-bis. All'articolo 1, comma 347, lettera b),  della  legge  27

dicembre 2013, n. 147,  le  parole:  «,  Genova  e  La  Spezia»  sono

soppresse e le parole: «20 milioni di  euro»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «14 milioni di euro».

  13-ter.  Per  gli  interventi  di  ricostruzione  conseguenti  agli

eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 24

ottobre 2013, dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16  al  20

gennaio 2014, nel territorio della regione Liguria, e' autorizzata la

spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014.

  13-quater. Ai maggiori oneri di cui  al  comma  13-ter,  pari  a  6

milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sui risparmi di

spesa di cui al comma 13-bis.   

 

                               Art. 11

Misure urgenti per la protezione  di  specie  animali,  il  controllo

  delle specie alloctone e la difesa  del  mare,  l'operativita'  del

  Parco nazionale delle Cinque Terre, la riduzione  dell'inquinamento

  da sostanze ozono lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso

  antincendio e  da  onde  elettromagnetiche,  nonche'  parametri  di

  verifica per gli impianti termici civili

  1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del

mare promuove intese e accordi con  i  Ministri  competenti,  con  le

regioni e con altri soggetti pubblici  e  privati  titolati,  per  lo

sviluppo e l'attuazione di piani d'azione  per  la  conservazione  di

specie di particolare interesse a rischio di  estinzione,  anche  per

adempiere  tempestivamente  alle  direttive   ed   atti   d'indirizzo

dell'Unione europea, alle regolazioni nazionali vigenti nonche'  alla

Strategia  Nazionale  per  la   Biodiversita',   adottata   in   base

all'articolo 6  della  Convenzione  Internazionale  sulla  Diversita'

Biologica, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124.

     1-bis. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 8  febbraio  2006,

n. 61, e' sostituito dal seguente:

  «3.  Alle  attivita'  di  pesca  si  applica  quanto  previsto  dal

regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,

dell'11 dicembre 2013».   

  2. All'articolo 12, comma 23, secondo periodo, del decreto-legge  6

luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7

agosto 2012,    n. 135,    dopo le parole: «e rimborsi  spese»,  sono

aggiunte le seguenti: «, fatti salvi  gli  oneri  di  missione.  Agli

oneri   derivanti   dall'applicazione   del    precedente    periodo,

quantificati  in  euro  ventimila   annui,   si   provvede   mediante

corrispondente riduzione, a decorrere dall'entrata in vigore    della

presente  disposizione,      dell'autorizzazione  di   spesa   recata

dall'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179».

     2-bis. All'articolo 2, comma 4,  del  decreto-legge  25  gennaio

2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,

n.  28,   le   parole:   «A   decorrere   dal   sessantesimo   giorno

dall'emanazione dei decreti di natura non  regolamentare  di  cui  al

comma 2» sono soppresse.   

  3. All'articolo 12  della  legge  31  dicembre  1982,  n.  979,  e'

aggiunto,  in  fine,  il   seguente   comma:   «Nei   casi   in   cui

l'amministrazione fa eseguire  le  misure  necessarie  ai  sensi  del

secondo e terzo comma, le spese sostenute sono recuperate, nei limiti

del valore del carico anche nei confronti del proprietario del carico

stesso quando, in relazione all'evento, si  dimostri  il  dolo  o  la

colpa del medesimo.».

  4. Al fine di conseguire con immediatezza i  necessari  livelli  di

operativita' e  consentire  lo  svolgimento  stabile  delle  primarie

funzioni attribuite al Parco nazionale delle Cinque Terre in tema  di

salvaguardia  degli  ecosistemi  naturali  e  di   promozione   della

sostenibilita',   nella   specifica   cornice    di    vulnerabilita'

territoriale messa a rischio da  ricorrenti  eventi  alluvionali,  il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  con

proprio decreto da  adottare  entro  novanta  giorni  dalla  data  di

entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  ne   nomina   il

direttore, scegliendolo  in  una  terna  motivatamente  proposta  dal

Presidente dell'Ente all'esito di una procedura pubblica di selezione

effettuata avuto riguardo alle attitudini,  alle  competenze  e  alle

capacita' professionali necessarie per l'attribuzione dello specifico

incarico. Alla  selezione  possono  partecipare  dirigenti  pubblici,

funzionari  pubblici  con  almeno  dieci  anni  di  anzianita'  nella

qualifica nonche' esperti anche tra coloro che  abbiano  gia'  svolto

funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno  due

anni. Il presidente  dell'ente  parco  stipula  col  direttore  cosi'

nominato un contratto di diritto privato di durata  non  superiore  a

cinque anni. Il  direttore,  se  dipendente  pubblico,  e'  posto  in

aspettativa senz'assegni  dall'amministrazione  di  appartenenza  per

tutta la durata dell'incarico.

  5. Al decreto legislativo 13 settembre 2013, n. 108, sono apportate

le seguenti modificazioni:

    a) e' aggiunto, in fine, l'Allegato I di cui  all'allegato  1  al

presente decreto;

    b) all'articolo 5, dopo  il  comma  2  e'  aggiunto  il  seguente

«2-bis. Il termine  di  sei  mesi  di  cui  al  comma  precedente  e'

differito  di  ulteriori  nove  mesi  per  i  detentori  di   sistemi

antincendio contenenti sostanze controllate, di cui  all'articolo  3,

punto 4), del regolamento, che ne danno comunicazione,  entro  il  30

settembre  2014,  ai  Ministeri  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio  e  del  mare  e  dello  sviluppo   economico,   indicando

l'ubicazione dell'impianto, la natura e la quantita'  della  sostanza

secondo il formato di cui all'allegato I al presente decreto.».

     6. All'articolo 14, comma 8, lettera d),  del  decreto-legge  18

ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17

dicembre 2012,  n.  221,  il  penultimo  periodo  e'  sostituito  dal

seguente: "L'ISPRA e  le  ARPA/APPA  provvedono,  in  attuazione  del

presente decreto, all'elaborazione di linee guida, che sono approvate

con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela  del

territorio  e   del   mare,   sentite   le   competenti   Commissioni

parlamentari";

  6-bis. I decreti del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare previsti  dal  citato  articolo  14,  comma  8,

lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,

con modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  come

modificato dal comma 6 del presente  articolo,  sono  adottati  entro

novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto;   

  7. Agli  adempimenti  relativi  all'integrazione  dei  libretto  di

centrale per gli impianti termici civili previsti dall'articolo  284,

comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  successive

modificazioni, si procede, ove non espletati in precedenza, entro sei

mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     8. In armonia con le finalita'  e  i  principi  dell'ordinamento

giuridico nazionale in materia  di  aree  protette,  nonche'  con  la

disciplina comunitaria relativa alla Rete Natura  2000,  le  funzioni

statali concernenti la  parte  lombarda  del  Parco  nazionale  dello

Stelvio sono attribuite alla regione Lombardia che, conseguentemente,

partecipa all'intesa relativa al predetto Parco, di cui  all'articolo

1,  comma  515,  della  legge  27  dicembre   2013,   n.   147.   Per

l'attribuzione alle province autonome di Trento e  di  Bolzano  delle

funzioni statali concernenti  la  parte  del  Parco  nazionale  dello

Stelvio  situata  nella  regione  Trentino-Alto   Adige/Südtirol   si

provvede con norma di attuazione dello Statuto della regione medesima

ai sensi dell'articolo 107 del testo unico  di  cui  al  decreto  del

Presidente della  Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670.  Fino  alla

sottoscrizione della predetta intesa e comunque non oltre centottanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, le funzioni  demandate  agli  organi  centrali  del

consorzio, ad eccezione di quelle dei revisori dei conti, sono svolte

dal direttore del Parco in  carica  e  dal  presidente  in  carica  o

operante in regime di prorogatio; i mandati relativi  sono  prorogati

fino  alla  predetta  data.  In  caso   di   mancato   raggiungimento

dell'intesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre

2013, n. 147, entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore

della legge di conversione del presente decreto,  il  Presidente  del

Consiglio dei ministri, entro i successivi trenta giorni,  nomina  un

Comitato paritetico  composto  da  un  rappresentante  del  Ministero

dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  da  un

rappresentante di ciascuna delle province autonome  di  Trento  e  di

Bolzano e da un rappresentante della regione Lombardia.  Ove  non  si

riesca a costituire il Comitato paritetico, ovvero  non  si  pervenga

ancora alla definizione dell'intesa entro i trenta giorni  successivi

alla  costituzione  del  Comitato,  si  provvede  con   decreto   del

Presidente della Repubblica, previa deliberazione del  Consiglio  dei

ministri,  integrato  con  la  partecipazione  dei  Presidenti  delle

province autonome di Trento e  di  Bolzano  e  del  Presidente  della

regione Lombardia. Ai componenti del Comitato paritetico  non  spetta

alcun compenso, indennita', gettone di  presenza,  rimborso  spese  o

emolumento  comunque  denominato.  Dall'attuazione   della   presente

disposizione non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico

della finanza pubblica.   

  9. L'articolo 285 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'

sostituito dal seguente:

    «Art. 285.  -  (Caratteristiche  tecniche).  -  1.  Gli  impianti

termici civili di potenza termica nominale  superiore  al  valore  di

soglia devono rispettare le caratteristiche tecniche  previste  dalla

parte II dell'allegato IX alla presente parte pertinenti al  tipo  di

combustibile utilizzato. I piani e i programmi di qualita'  dell'aria

previsti  dalla   vigente   normativa   possono   imporre   ulteriori

caratteristiche  tecniche,  ove  necessarie  al  conseguimento  e  al

rispetto dei valori e degli obiettivi di qualita' dell'aria.».

  10. Gli impianti termici civili che, prima dell'entrata  in  vigore

della presente disposizione, sono  stati  autorizzati  ai  sensi  del

titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, e che, a partire da tale data, ricadono  nel  successivo  titolo

II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II  entro  il

1° settembre 2017 purche' sui  singoli  terminali,  siano  e  vengano

dotati di elementi  utili  al  risparmio  energetico,  quali  valvole

termostatiche e/o ripartitori di calore    e/o generatori con celle a

combustibile con efficienza elettrica superiore al 48 per  cento.   

Il titolare dell'autorizzazione  produce,  quali  atti  autonomi,  le

dichiarazioni previste dall'articolo 284, comma 1, della stessa parte

quinta nei novanta giorni successivi all'adeguamento ed  effettua  le

comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi  stabiliti.  Il

titolare dell'autorizzazione e' equiparato all'installatore  ai  fini

dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 288.

  11. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.

5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,

e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Restano  altresi'  fermi

gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 284 del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

  12. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n.  157,  dopo  il

comma 2 e' inserito  il  seguente:  «2-bis.  Nel  caso  delle  specie

alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di

concerto con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e

forestali, sentito  l'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la

ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1,  comma

3, e' finalizzata all'eradicazione  o  comunque  al  controllo  delle

popolazioni.».

     12-bis. All'articolo 2, comma 2, della legge 11  febbraio  1992,

n. 157, dopo  le  parole:  «propriamente  detti,»  sono  inserite  le

seguenti: «alle nutrie,».

  12-ter. Nell'allegato II alla parte quinta del decreto  legislativo

3 aprile 2006, n. 152, nella parte II, sezione 4, alla lettera B-bis,

le parole: «CCGT usate per trasmissioni meccaniche»  sono  sostituite

dalle seguenti: «Turbine a gas per trasmissione  meccanica  (comprese

le CCGT)».   

  13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

                               Art. 12

Misure urgenti per garantire l'alta qualificazione e  la  trasparenza

  degli organi di verifica ambientale e per accelerare la  spesa  per

  la programmazione unitaria 2007/2013

  1. All'articolo  7,  del  decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  90,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  123,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Ai

fini  del  contenimento  della  spesa  pubblica   e   dell'incremento

dell'efficienza  procedimentale,  il  numero   dei   commissari   che

compongono la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale

di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica  14

maggio 2007, n. 90, e' ridotto da cinquanta a  quaranta,  inclusi  il

presidente e il segretario, scelti fra soggetti provvisti del diploma

di laurea, non triennale,    con adeguata  esperienza  professionale,

   all'atto della nomina, di almeno cinque anni.»;

    b) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il

Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare

procede, con proprio decreto, a  ripartire  le  quaranta  unita'  per

profili di competenze ed esperienze, stabilendo i relativi criteri.».

  2. Il decreto di cui al comma 1,  lettera  b),  e'  adottato  entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I

componenti  della  Commissione  tecnica  di   verifica   dell'impatto

ambientale, che sono in carica alla data di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, cessano dalle loro funzioni al momento del subentro

dei nuovi componenti nominati,  con  successivo  decreto,  secondo  i

criteri stabiliti dal decreto di cui al medesimo comma 1, lettera b).

  3. Resta in ogni caso fermo, per i componenti della Commissione  di

cui al presente articolo, quanto stabilito dall'articolo 6-bis  della

legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013,

n. 39. In caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto

legislativo n. 39 del 2013, fermo  restando  ogni  altro  profilo  di

responsabilita', il componente responsabile decade dall'incarico  con

effetto dalla data dell'accertamento.  Il  Ministro  dell'ambiente  e

della  tutela  del  territorio  e  del  mare  segnala  la  violazione

all'ordine  professionale  di   appartenenza   per   le   conseguenti

determinazioni.

  4. Al fine di consentire l'immediato ed efficiente  utilizzo  delle

risorse finanziarie, ai soggetti pubblici gia' titolari di interventi

finanziati, in tutto o in  parte,  con  risorse  dell'Unione  europea

nell'ambito del Quadro Comunitario  di  Sostegno  (QCS)  2007/2013  e

destinate dai Programmi nazionali, interregionali  e  regionali  alla

riqualificazione e messa in sicurezza di edifici  pubblici,  compresi

gli interventi  di  efficientamento  energetico  degli  stessi,  sono

attribuiti, fino al 31 dicembre 2015, i  poteri  derogatori  previsti

dal decreto del Presidente del Consiglio del 22 gennaio 2014 ai sensi

dell'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.

69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

      4-bis.  Ai  fini  dell'accelerazione  della   spesa   e   della

semplificazione delle procedure, le autorita'  ambientali  componenti

la  rete  nazionale  cooperano  sistematicamente   con   i   soggetti

responsabili delle politiche di coesione per il rispetto dei principi

di sostenibilita' ambientale nella  programmazione,  realizzazione  e

monitoraggio degli interventi.   

 

                              Art. 12 bis

Soppressione della Commissione prevista dal  regolamento  di  cui  al

  decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998,  n.  459,

  in  materia  di  inquinamento  acustico   derivante   da   traffico

  ferroviario

  1. E' soppressa la Commissione prevista agli articoli 4, comma 6, e

5, comma 4, del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della

Repubblica 18 novembre 1998,  n.  459,  in  materia  di  inquinamento

acustico derivante da traffico ferroviario, istituita con decreto del

Ministro dell'ambiente 24  aprile  2001,  per  la  valutazione  degli

interventi diretti sui ricettori di cui agli articoli 4, comma  5,  e

5, comma 3, dello stesso regolamento.

  2. I compiti di valutazione della Commissione  sono  trasferiti  al

Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare

nell'ambito delle  competenze  relative  all'approvazione  dei  piani

degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore  prodotto

nell'esercizio   delle   infrastrutture   dei   trasporti,   per   le

infrastrutture esistenti, ed alla  Commissione  tecnica  di  verifica

dell'impatto ambientale VIA e VAS, per  le  infrastrutture  di  nuova

realizzazione. Dall'attuazione della presente disposizione non devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.   

 

                               Art. 13

   Procedure semplificate per le operazioni di bonifica e di messa in

  sicurezza, per la caratterizzazione dei materiali di riporto e  per

  il recupero di rifiuti anche  radioattivi.  Norme  urgenti  per  la

  gestione  dei  rifiuti  militari  e  per  la  bonifica  delle  aree

  demaniali destinate ad uso  esclusivo  delle  forze  armate.  Norme

  urgenti per gli scarichi in mare   

  1. Dopo l'articolo 242 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.

152,    sono inseriti i seguenti:   

    «Art. 242-bis. - (Procedura semplificata  per  le  operazioni  di

bonifica ). - 1. L'operatore  interessato  a  effettuare,  a  proprie

spese,  interventi  di  bonifica  del  suolo  con   riduzione   della

contaminazione  ad  un  livello  uguale  o  inferiore  ai  valori  di

concentrazione   soglia   di    contaminazione,    puo'    presentare

all'amministrazione di cui agli articoli  242  o  252  uno  specifico

progetto completo degli interventi programmati sulla  base  dei  dati

dello stato di contaminazione del sito, nonche' del cronoprogramma di

svolgimento dei lavori. L'operatore e' responsabile della veridicita'

dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi  e  per  gli  effetti

dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

  2.  Per  il  rilascio  degli  atti  di   assenso   necessari   alla

realizzazione e all'esercizio degli impianti e attivita' previsti dal

progetto di bonifica l'interessato  presenta  gli  elaborati  tecnici

esecutivi  di  tali  impianti  e  attivita'  alla  regione  nel   cui

territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle  attivita',

che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di

servizi, ai sensi  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  o  delle

discipline regionali applicabili in  materia.  Entro  novanta  giorni

dalla convocazione, la regione adotta  la  determinazione  conclusiva

che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione,

nulla osta o atto di assenso comunque denominato.  Non  oltre  trenta

giorni  dalla  comunicazione  dell'atto  di  assenso,   il   soggetto

interessato comunica all'amministrazione titolare del procedimento di

cui  agli  articoli  242  o  252  e       all'ARPA   territorialmente

competente,    la data di avvio dell'esecuzione della bonifica che si

deve concludere    nei successivi diciotto mesi,     salva  eventuale

proroga non  superiore  a  sei  mesi;  decorso  tale  termine,  salvo

motivata sospensione, deve essere avviato il  procedimento  ordinario

ai sensi degli articoli 242 o 252.

     2-bis. Nella selezione della strategia  di  intervento  dovranno

essere privilegiate modalita' tecniche  che  minimizzino  il  ricorso

allo smaltimento in  discarica.  In  particolare,  nel  rispetto  dei

principi di cui alla  parte  IV  del  presente  decreto  legislativo,

dovra' essere  privilegiato  il  riutilizzo  in  situ  dei  materiali

trattati.   

  3. Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato  presenta  il

piano di caratterizzazione all'autorita' di cui agli articoli  242  o

252  al  fine  di  verificare  il   conseguimento   dei   valori   di

concentrazione soglia di contaminazione della matrice  suolo  per  la

specifica destinazione d'uso. Il piano e'  approvato  nei  successivi

quarantacinque  giorni.  In  via  sperimentale,  per  i  procedimenti

avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine  di

cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione  si  intende

approvato.   L'esecuzione   di   tale   piano   e'   effettuata    in

contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente,  che  procede

alla  validazione  dei  relativi  dati   e   ne   da'   comunicazione

all'autorita'   titolare   del   procedimento   di   bonifica   entro

quarantacinque giorni.

     4. La validazione dei risultati del piano  di  campionamento  di

collaudo finale da parte dell'Agenzia  regionale  per  la  protezione

dell'ambiente   territorialmente   competente,   che   conferma    il

conseguimento dei valori di concentrazione soglia  di  contaminazione

nei suoli,  costituisce  certificazione  dell'avvenuta  bonifica  del

suolo. I costi dei controlli sul  piano  di  campionamento  finale  e

della relativa validazione sono a carico del soggetto di cui al comma

1. Ove i risultati del campionamento di  collaudo  finale  dimostrino

che non sono stati conseguiti i valori di  concentrazione  soglia  di

contaminazione  nella  matrice  suolo,  l'Agenzia  regionale  per  la

protezione  dell'ambiente  territorialmente  competente  comunica  le

difformita' riscontrate all'autorita' titolare  del  procedimento  di

bonifica e al soggetto di cui al comma 1, il quale  deve  presentare,

entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie  integrazioni

al progetto di bonifica che e' istruito nel rispetto delle  procedure

ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 del presente decreto.   

  5. Resta fermo l'obbligo di  adottare  le  misure  di  prevenzione,

messa in sicurezza e bonifica delle acque di  falda,  se  necessarie,

secondo le procedure di cui agli articoli 242 o 252.

  6. Conseguiti i valori di concentrazione soglia  di  contaminazione

del suolo,  il  sito  puo'  essere  utilizzato  in  conformita'  alla

destinazione  d'uso  prevista  secondo  gli   strumenti   urbanistici

vigenti, salva la valutazione di  eventuali  rischi  sanitari  per  i

fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti  nelle

acque di falda.».

  2. L'articolo 242-bis si applica anche ai procedimenti di cui  agli

articoli 242 o 252 in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto.

  3. I procedimenti di approvazione degli interventi  di  bonifica  e

messa in sicurezza avviati prima dell'entrata in vigore  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n 152, la cui istruttoria non sia conclusa

alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  sono  definiti

secondo le procedure e i criteri di cui alla  parte  IV  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n 152.

     3-bis Alla tabella 1 dell'allegato 5 al  titolo  V  della  parte

quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 13, la

parola:   «Stagno»   e'   sostituita   dalle   seguenti:    «Composti

organo-stannici».

  3-ter s. All'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

  «13-bis. Per la rete di distribuzione carburanti  si  applicano  le

procedure semplificate di cui all'articolo 252, comma 4».

  4. All'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,

e successive modificazioni, dopo  il  comma  8-ter  sono  aggiunti  i

seguenti:

  «8-quater. Le attivita' di trattamento disciplinate dai regolamenti

di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della  direttiva  2008/98/CE  del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano

i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di

essere  considerati   rifiuti,   sono   sottoposte   alle   procedure

semplificate disciplinate dall'articolo 214 del  presente  decreto  e

dal presente articolo a  condizione  che  siano  rispettati  tutti  i

requisiti,  i  criteri  e  le  prescrizioni  soggettive  e  oggettive

previsti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento:

  a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;

  b) alle condizioni specifiche che devono  essere  rispettate  nello

svolgimento delle attivita';

  c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti  siano

trattati senza  pericolo  per  la  salute  dell'uomo  e  senza  usare

procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente,

con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;

  d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere  considerati

rifiuti agli utilizzi individuati.

  8-quinquies. L'operazione di  recupero  puo'  consistere  nel  mero

controllo sui materiali di rifiuto per  verificare  se  soddisfino  i

criteri elaborati affinche' gli stessi cessino di essere  considerati

rifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Questa e' sottoposta,

al  pari  delle  altre,  alle  procedure  semplificate   disciplinate

dall'articolo 214 del presente decreto  e  dal  presente  articolo  a

condizione che siano rispettati tutti i requisiti,  i  criteri  e  le

prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti

con particolare riferimento:

  a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;

  b) alle condizioni specifiche che devono  essere  rispettate  nello

svolgimento delle attivita';

  c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti  siano

trattati senza  pericolo  per  la  salute  dell'uomo  e  senza  usare

procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente,

con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;

  d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere  considerati

rifiuti agli utilizzi individuati.

  8-sexies. Gli enti e le imprese  che  effettuano,  ai  sensi  delle

disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio  1998,

pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n.

88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e

17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis del  decreto-legge  6

novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge  30

dicembre 2008, n.  210,  operazioni  di  recupero  di  materia  prima

secondaria  da  specifiche  tipologie  di  rifiuti  alle  quali  sono

applicabili i regolamenti di  cui  al  comma  8-quater  del  presente

articolo, adeguano le proprie attivita' alle disposizioni di  cui  al

medesimo comma 8-quater o  all'articolo  208  del  presente  decreto,

entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  predetti

regolamenti di cui al comma 8-quater.  Fino  alla  scadenza  di  tale

termine e' autorizzata la continuazione dell'attivita' in essere  nel

rispetto  delle  citate  disposizioni  del   decreto   del   Ministro

dell'ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti  del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161 del  2002

e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 172  del

2008, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  210  del  2008.

Restano in ogni caso ferme le quantita' massime stabilite dalle norme

di cui al secondo periodo.

  8-septies. Al fine di un uso piu' efficiente  delle  risorse  e  di

un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i  rifiuti

individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno  2006,  possono

essere utilizzati negli impianti  industriali  autorizzati  ai  sensi

della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui agli

articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto, nel rispetto  del

relativo  BAT   References,   previa   comunicazione   da   inoltrare

quarantacinque giorni prima dell'avvio  dell'attivita'  all'autorita'

ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati  al

rispetto alle  norme  riguardanti  esclusivamente  il  trasporto  dei

rifiuti e il formulario di identificazione ».

  4-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 14  marzo  2014,  n.

49, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a)  al  comma  1  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:

«L'adesione ai sistemi collettivi e'  libera  e  parimenti  non  puo'

essere ostacolata la fuoriuscita dei produttori da un  consorzio  per

l'adesione  ad  un  altro,  nel  rispetto  del  principio  di  libera

concorrenza»;

  b) al comma 4 sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «I

contratti stipulati dai sistemi collettivi inerenti la  gestione  dei

RAEE sono stipulati in forma scritta a pena di nullita'»;

  c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

  «4-bis.  Ciascun  sistema  collettivo   deve,   prima   dell'inizio

dell'attivita' o entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente disposizione in caso di sistemi collettivi  esistenti,

dimostrare  al  Comitato  di  vigilanza  e  controllo  una  capacita'

finanziaria minima proporzionata alla quantita' di RAEE da gestire»;

  d) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

  «5-bis. Lo statuto-tipo assicura che  i  sistemi  collettivi  siano

dotati di adeguati organi di controllo, quali il collegio  sindacale,

l'organismo di vigilanza ai sensi del decreto  legislativo  8  giugno

2001, n. 231, ed una societa' di revisione indipendente, al  fine  di

verificare periodicamente la regolarita' contabile e fiscale»;

  e) al comma 9 sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «Ogni

anno ciascun sistema collettivo inoltra al Comitato  di  vigilanza  e

controllo un'autocertificazione attestante la regolarita'  fiscale  e

contributiva.  Il  Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del

territorio e  del  mare  e  il  Comitato  di  vigilanza  e  controllo

assicurano la trasparenza e la pubblicita' dei dati raccolti ai sensi

del presente comma»;

  f) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

  «10-bis. Ciascun sistema collettivo deve rappresentare una quota di

mercato di AEE, immessa complessivamente sul mercato nell'anno solare

precedente dai produttori che lo costituiscono, almeno superiore al 3

per cento, in almeno un raggruppamento.

  10-ter. I sistemi collettivi esistenti  alla  data  di  entrata  in

vigore della presente disposizione si adeguano alla  disposizione  di

cui al comma 10-bis entro il 31 dicembre dell'anno solare  successivo

a quello dell'approvazione dello  statuto-tipo.  Qualora  un  sistema

collettivo scenda, per la prima  volta  dopo  la  costituzione  dello

stesso, sotto la quota di mercato di cui al comma 10-bis, lo comunica

senza indugio al Comitato di vigilanza e controllo, e puo' proseguire

le attivita' di gestione dei  RAEE  fino  al  31  dicembre  dell'anno

solare successivo. Fermo restando l'obbligo di comunicazione  di  cui

al precedente periodo, i successivi casi di  mancato  raggiungimento,

da parte del medesimo sistema collettivo, della quota di  mercato  di

cui al comma 10-bis,  sono  valutati  dal  Comitato  di  vigilanza  e

controllo in conformita' all'articolo 35».

  4-ter. Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  5,  comma  1,

lettera c), del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  24  giugno  2013,  n.  71,  in   attesa

dell'attuazione  dell'articolo  184-ter,   comma   2,   del   decreto

legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  per  le  opere  che  riguardano

recuperi ambientali, rilevati e  sottofondi  stradali,  ferroviari  e

aeroportuali,  nonche'  piazzali,  e'  consentito  l'utilizzo   delle

materie prime secondarie, di cui  al  punto  7.1.4  dell'allegato  1,

suballegato 1, del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  5  febbraio

1998, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  72  alla  Gazzetta

Ufficiale n. 88 del  16  aprile  1998,  e  successive  modificazioni,

prodotte esclusivamente dai rifiuti,  acquisite  o  da  acquisire  da

impianti autorizzati  con  procedura  semplificata,  ai  sensi  degli

articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.   

  5. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le

seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 184, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:

      «5-bis. Con uno o piu' decreti del Ministro  della  difesa,  di

concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio

e del mare, con il Ministro  della  salute,  con  il  Ministro  delle

infrastrutture e dei trasporti e  con  il  Ministro  dell'economia  e

delle  finanze,  sono  disciplinate,   nel   rispetto   delle   norme

dell'Unione europea e del presente decreto legislativo,  le  speciali

procedure per la gestione, lo stoccaggio, la  custodia,  nonche'  per

l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio degli impianti  per  il

trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, dai  mezzi,  dai

materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati  alla  difesa

militare ed alla sicurezza  nazionale,  cosi'  come  individuati  con

decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il trattamento

e lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina  delle

navi militari  da  guerra,  delle  navi  militari  ausiliarie  e  del

naviglio dell'Arma  dei  carabinieri,  del  Corpo  della  Guardia  di

Finanza e del Corpo delle Capitanerie di  porto  -  Guardia  costiera

iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare  dello

Stato.»;

      b) dopo l'articolo 241 e' inserito il seguente:

   

        «Art.  241-bis.  -   (Aree   Militari)        «1.   Ai   fini

dell'individuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e

bonifica, e dell'istruttoria dei  relativi  progetti,  da  realizzare

nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle Forze  armate

per  attivita'  connesse  alla  difesa  nazionale,  si  applicano  le

concentrazioni di soglia di contaminazione previste nella tabella  1,

colonne A e B, dell'allegato 5 al titolo V della  parte  quarta,  del

presente decreto, individuate tenuto conto delle diverse destinazioni

e delle attivita'  effettivamente  condotte  all'interno  delle  aree

militari»;   

  2. Gli obiettivi di intervento nelle aree di cui al  comma  1  sono

determinanti mediante applicazione di idonea analisi di rischio  sito

specifica che deve  tenere  conto  dell'effettivo  utilizzo  e  delle

caratteristiche ambientali di dette aree o  di  porzioni  di  esse  e

delle aree limitrofe, al fine di prevenire,  ridurre  o  eliminare  i

rischi per la salute dovuti alla potenziale  esposizione  a  sostanze

inquinanti  e  la  diffusione  della  contaminazione  nelle   matrici

ambientali.

  3. Resta fermo che in caso di declassificazione  del  sito  da  uso

militare a destinazione  residenziale  dovranno  essere  applicati  i

limiti di concentrazione di soglia  di  contaminazione  di  cui  alla

Tabella 1, colonna a), dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo  V  del

presente decreto.

  4.  Le  concentrazioni  soglia  di  contaminazione  delle  sostanze

specifiche delle attivita'  militari  non  incluse  nella  Tabella  1

dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del  presente  decreto  sono

definite  dall'Istituto  Superiore  di  Sanita'  sulla   base   delle

informazioni tecniche fornite dal Ministero della difesa.

  5.  Per  le  attivita'  di  progettazione  e  realizzazione   degli

interventi, di cui al presente articolo, il Ministero della difesa si

puo' avvalere, con apposite  convenzioni,  di  organismi  strumentali

dell'Amministrazione centrale che operano nel settore e definisce con

propria determinazione le relative modalita' di attuazione.».

     b-bis) all'allegato D alla parte  IV  e'  premessa  la  seguente

disposizione:

  «Classificazione dei rifiuti:

  1. La classificazione dei  rifiuti  e'  effettuata  dal  produttore

assegnando  ad  essi  il  competente  codice   CER,   applicando   le

disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE.

  2.  Se  un  rifiuto  e'  classificato  con  codice  CER  pericoloso

"assoluto", esso e' pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione.

Le proprieta' di pericolo, definite  da  H1  ad  H15,  possedute  dal

rifiuto, devono essere determinate al  fine  di  procedere  alla  sua

gestione.

  3. Se un rifiuto e' classificato  con  codice  CER  non  pericoloso

"assoluto", esso e' non pericoloso senza ulteriore specificazione.

  4. Se un rifiuto e' classificato  con  codici  CER  speculari,  uno

pericoloso ed uno non pericoloso, per  stabilire  se  il  rifiuto  e'

pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le  proprieta'

di  pericolo  che  esso  possiede.  Le  indagini  da   svolgere   per

determinare le proprieta' di pericolo che un rifiuto possiede sono le

seguenti:

  a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:

  la scheda informativa del produttore;

  la conoscenza del processo chimico;

  il campionamento e l'analisi del rifiuto;

  b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso:

  la normativa europea  sulla  etichettatura  delle  sostanze  e  dei

preparati pericolosi;

  le fonti informative europee ed internazionali;

  la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;

  c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino

che il rifiuto presenti delle caratteristiche  di  pericolo  mediante

comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il

limite soglia per le frasi  di  rischio  specifiche  dei  componenti,

ovvero effettuazione  dei  test  per  verificare  se  il  rifiuto  ha

determinate proprieta' di pericolo.

  5. Se i componenti  di  un  rifiuto  sono  rilevati  dalle  analisi

chimiche solo in modo aspecifico, e non sono percio' noti i  composti

specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di

pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i  composti

peggiori, in applicazione del principio di precauzione.

  6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono  note  o  non

sono determinate con le modalita'  stabilite  nei  commi  precedenti,

ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate,

il rifiuto si classifica come pericoloso.

  7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia

allontanato dal luogo di produzione».

  5-bis. Le disposizioni di cui alla lettera b-bis) del  comma  5  si

applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore

della legge di conversione del presente decreto;   

  6. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui  al  primo  periodo,

del comma 5-bis dell'articolo 184 del decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152, cosi' come sostituito dal  comma  5,  lettera  a),  del

presente articolo, le disposizioni recate dal  decreto  del  Ministro

della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  15

aprile 2010,  n.  87,  si  applicano  anche  al  trattamento  e  allo

smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle  navi

militari da guerra, delle navi militari  ausiliarie  e  del  naviglio

dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza  e  del

Corpo delle Capitanerie di porto  -  Guardia  costiera  iscritti  nel

quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.

  7. Alla Tabella 3 dell'Allegato 5  alla  Parte  Terza  del  decreto

legislativo    3 aprile 2006,    n. 152, recante  «Valori  limiti  di

emissione in acque superficiali e in fognatura», al  parametro  n.  6

«solidi sospesi totali» e' introdotta la seguente nota:

    «(2-bis) Tali limiti non valgono per gli scarichi in  mare  delle

installazioni di cui all'allegato VIII  alla  parte  seconda,  per  i

quali i rispettivi documenti di riferimento sulle  migliori  tecniche

disponibili  di  cui  all'articolo  5,  lettera  l-ter.2),  prevedano

livelli di prestazione non compatibili con il medesimo valore limite.

In tal caso, le Autorizzazioni Integrate  Ambientali  rilasciate  per

l'esercizio di dette installazioni possono prevedere valori limite di

emissione  anche  piu'  elevati  e  proporzionati   ai   livelli   di

produzione,    fermo restando l'obbligo di rispettare le direttive  e

i regolamenti dell'Unione europea, nonche' i valori limite  stabiliti

dalle  Best  Available  Technologies  Conclusion  e  le   prestazioni

ambientali fissate dai  documenti  BREF  dell'Unione  europea  per  i

singoli settori di attivita'.».   

  8.  Per  il  carattere  di  specificita'  delle   lavorazioni   che

richiedono il trattamento di materiali e rifiuti  radioattivi,  nelle

more  dell'emanazione  delle  disposizioni   regolamentari   di   cui

all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 28  marzo  2014,  n.  47,

convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014 n.  80,  con

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto

con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del

mare del Ministro dello  sviluppo  economico  e  del  Ministro  della

salute, da adottare entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in

vigore del presente decreto, e' individuata una apposita categoria di

lavorazioni specificatamente riferita alla realizzazione di opere  di

smantellamento e messa in  sicurezza  di  impianti  nucleari  e  sono

contestualmente  individuate  le  modalita'  atte  a  comprovare   il

possesso  dei  requisiti  di  ordine  speciale  necessari   ai   fini

dell'acquisizione della qualificazione nella predetta categoria.

  9. All'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,

dopo le parole: «di bonifica  di  siti  d'interesse  nazionale»  sono

inserite le seguenti parole: «  ,  di  bonifica  di  beni  contenenti

amianto».

 

                               Art. 14

Ordinanze contingibili e  urgenti,  poteri  sostitutivi  e  modifiche

  urgenti per semplificare il sistema di tracciabilita' dei  rifiuti.

  Smaltimento rifiuti nella Regione Campania - Sentenza 4 marzo  2010

  - C 27/2010

     1. Al fine di prevenire procedure d'infrazione  ovvero  condanne

della Corte di giustizia dell'Unione  europea  per  violazione  della

normativa dell'Unione  europea,  e  in  particolare  delle  direttive

1999/3l/CE del Consiglio,  del  26  aprile  1999,  e  2008/98/CE  del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, in  materia

di rifiuti, per motivi di eccezionale ed urgente necessita' ovvero di

grave e concreto pericolo per  la  tutela  della  salute  pubblica  e

dell'ambiente, il presidente della Giunta regionale del Lazio  ovvero

il sindaco di uno dei comuni presenti nel  territorio  della  regione

Lazio  possono,  in  attuazione   dell'articolo   191   del   decreto

legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive  modificazioni,

adottare,  nei  limiti   delle   rispettive   competenze,   ordinanze

contingibili e urgenti, con le quali disporre forme, anche  speciali,

di gestione dei  rifiuti,  compresa  la  requisizione  in  uso  degli

impianti e l'avvalimento temporaneo del personale che vi e'  addetto,

senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico e  senza

nuovi o maggiori oneri a carico di quest'ultimo.   

    a) le  parole:  «necessita'  di  tutela»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «necessita' ovvero di grave  e  concreto  pericolo  per  la

tutela»;

    b) le parole da: «ricorso  temporaneo»  a:  «elevato  livello  di

tutela della salute e dell'ambiente» sono sostituite dalle  seguenti:

«ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti,

anche in deroga alle  disposizioni  vigenti,  garantendo  un  elevato

livello di tutela della  salute  e  dell'ambiente.  L'ordinanza  puo'

disporre la  requisizione  in  uso  degli  impianti  e  l'avvalimento

temporaneo del personale che vi  e'  addetto  senza  costituzione  di

rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri

a carico di quest'ultimo».

  2. Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente

decreto, il sistema di tracciabilita' dei rifiuti e' semplificato, ai

sensi dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo   

3 aprile 2006,    n. 152,  in  via  prioritaria,  con  l'applicazione

dell'interoperabilita' e la sostituzione dei dispositivi  token  usb,

senza    nuovi o maggiori    oneri per la finanza pubblica.

     2-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,

sono apportate le seguenti modifiche:

  a) al comma 8, le parole: «3  marzo  2014»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «31 dicembre 2014»;

  b) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:

  «9-bis.  Il  termine  finale  di  efficacia  del  contratto,   come

modificato ai sensi del comma 9, e' stabilito al  31  dicembre  2015.

Fermo restando il predetto  termine,  entro  il  30  giugno  2015  il

Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare

avvia le procedure per l'affidamento della concessione  del  servizio

nel rispetto dei criteri e delle modalita' di selezione  disciplinati

dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  e

dalle norme dell'Unione europea di settore, nonche' dei  principi  di

economicita',   semplificazione,   interoperabilita'   tra    sistemi

informatici  e  costante   aggiornamento   tecnologico.   All'attuale

societa' concessionaria del  SISTRI  e'  garantito  l'indennizzo  dei

costi di produzione consuntivati sino al  31  dicembre  2015,  previa

valutazione di congruita' dell'Agenzia  per  l'Italia  digitale,  nei

limiti dei contributi versati dagli operatori alla predetta data»;

  c) al comma 10, dopo il secondo periodo e'  inserito  il  seguente:

«Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare

procede, previa valutazione di congruita' dell'Agenzia  per  l'Italia

digitale,  al  pagamento  degli   ulteriori   costi   di   produzione

consuntivati, fino alla concorrenza delle risorse  riassegnate  nello

stato di previsione del Ministero medesimo, al netto di  quanto  gia'

versato».

  3. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio  2013,  n.

1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  febbraio  2013,  n.

11, e successive modificazioni, le  parole:  «30  giugno  2014»  sono

sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».

  3-bis.  Il  termine  di  cui  all'articolo   10,   comma   5,   del

decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   195,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26,  come  da  ultimo

differito dall'articolo 10 del decreto-legge  30  dicembre  2013,  n.

150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.

15, e' differito al 31 dicembre 2015.

  3-ter. Nelle  more  del  funzionamento  a  regime  del  sistema  di

smaltimento  dei  rifiuti  della   regione   Campania   e   sino   al

completamento degli impianti di recupero e trattamento degli  stessi,

e' autorizzato, comunque per un periodo non superiore a sei mesi,  lo

stoccaggio  dei  rifiuti  in  attesa  di  smaltimento,  il   deposito

temporaneo e l'esercizio degli impianti dei rifiuti aventi  i  codici

CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e  20.03.99,  di

cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,  e

dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.

195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.

26».

  4. Al fine di accelerare le attivita' necessarie per conformare  la

gestione dei rifiuti nella regione Campania alla sentenza della Corte

di giustizia dell'Unione europea del 4 marzo 2010 -  causa  C-297/08,

con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio

e  del  mare  e'  nominato  un  commissario  straordinario   per   la

realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di cui

all'articolo 5 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.  90,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  123,  confermato

dall'articolo 10, comma 6, del decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.

195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.

26. Il commissario, entro sei mesi dalla nomina, sulla  base  di  uno

studio aggiornato sulla produzione dei  rifiuti  con  riferimento  al

bacino di utenza e dello stato della raccolta differenziata raggiunta

ed in proiezione previsionale alla data di attivazione dell'impianto,

dispone le eventuali modifiche alle caratteristiche tecnologiche e al

dimensionamento dell'impianto medesimo; esercita tutte le funzioni di

stazione  appaltante,  compresa  la  direzione  dei  lavori,  e,   in

particolare, stipula il contratto con il soggetto  aggiudicatario  in

via   definitiva   dell'affidamento   della   concessione   per    la

progettazione,  costruzione  e  gestione  del  termovalorizzatore   e

provvede a tutte le altre  attivita'  necessarie  alla  realizzazione

delle opere. Il commissario  garantisce,  attraverso  opportuni  atti

amministrativi e convenzionali, che  il  comune  nel  cui  territorio

ricade l'impianto ed i comuni confinanti e contigui  partecipino  con

propri rappresentanti ad  organismi  preposti  alla  vigilanza  nella

realizzazione e gestione dell'impianto, nel rispetto della  normativa

ambientale e di sicurezza.   

  5.-7.   (soppressi)   

  8.  Al  decreto  legislativo  n.  152   del   2006   e   successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 166, comma 4-bis, dopo le  parole:  «di  concerto

con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» sono

inserite le seguenti: «e con il Ministro della salute»;

     b) all'articolo 182, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:

  "6-bis. Le attivita' di raggruppamento e abbruciamento  in  piccoli

cumuli e in quantita' giornaliere non superiori a tre metri steri per

ettaro dei materiali vegetali  di  cui  all'articolo  185,  comma  1,

lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali

pratiche agricole consentite per  il  reimpiego  dei  materiali  come

sostanze concimanti o ammendanti, e non  attivita'  di  gestione  dei

rifiuti. Nei periodi di massimo rischio  per  gli  incendi  boschivi,

dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli

e forestali e' sempre vietata. I comuni e  le  altre  amministrazioni

competenti in materia ambientale hanno  la  facolta'  di  sospendere,

differire o vietare la combustione del materiale di cui  al  presente

comma all'aperto  in  tutti  i  casi  in  cui  sussistono  condizioni

meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi

in cui da tale attivita' possano derivare rischi per  la  pubblica  e

privata  incolumita'  e  per  la  salute   umana,   con   particolare

riferimento al rispetto dei livelli  annuali  delle  polveri  sottili

(PM10)";

  b-bis) all'articolo 183, comma 1, lettera n), e' aggiunto, in fine,

il seguente periodo: «Non costituiscono  attivita'  di  gestione  dei

rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito

preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali  derivanti

da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse  mareggiate  e  piene,

anche  ove  frammisti  ad  altri  materiali  di   origine   antropica

effettuate, nel tempo  tecnico  strettamente  necessario,  presso  il

medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati»;

  b-ter) dopo l'articolo 184-ter e' inserito il seguente:

  «Art. 184-quater. - (Utilizzo dei materiali di dragaggio). -  1.  I

materiali dragati sottoposti ad operazioni di recupero  in  casse  di

colmata o in altri impianti  autorizzati  ai  sensi  della  normativa

vigente, cessano di essere rifiuti se, all'esito delle operazioni  di

recupero, che possono consistere anche in  operazioni  di  cernita  e

selezione,  soddisfano  e  sono  utilizzati  rispettando  i  seguenti

requisiti e condizioni:

  a)  non  superano  i  valori   delle   concentrazioni   soglia   di

contaminazione  di  cui  alle  colonne  A  e  B   della   tabella   1

dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta, con riferimento  alla

destinazione urbanistica del sito di utilizzo, o, in caso di utilizzo

diretto in un ciclo produttivo, rispondono ai  requisiti  tecnici  di

cui alla lettera b), secondo periodo;

  b) e' certo il sito di destinazione e sono utilizzati direttamente,

anche a fini del riuso o rimodellamento ambientale, senza rischi  per

le matrici ambientali interessate e in particolare senza  determinare

contaminazione delle acque sotterranee e  superficiali.  In  caso  di

utilizzo diretto in un ciclo produttivo, devono, invece, rispettare i

requisiti tecnici per gli scopi specifici individuati, la normativa e

gli standard esistenti applicabili ai prodotti e alle materie  prime,

e in  particolare  non  devono  determinare  emissioni  nell'ambiente

superiori o diverse qualitativamente da quelle che derivano  dall'uso

di prodotti e di materie  prime  per  i  quali  e'  stata  rilasciata

l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

  2. Al fine  di  escludere  rischi  di  contaminazione  delle  acque

sotterranee, i materiali di dragaggio destinati  all'utilizzo  in  un

sito devono essere sottoposti a test di cessione secondo le metodiche

e  i  limiti  di  cui  all'Allegato  3  del  decreto   del   Ministro

dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel  supplemento  ordinario

n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998.  L'autorita'

competente puo' derogare alle concentrazioni limite di cloruri  e  di

solfati qualora i materiali di  dragaggio  siano  destinati  ad  aree

prospicenti  il  litorale  e  siano  compatibili  con  i  livelli  di

salinita' del suolo e della falda.

  3. Il produttore o il detentore predispongono una dichiarazione  di

conformita' da cui risultino, oltre ai dati  del  produttore,  o  del

detentore e  dell'utilizzatore,  la  tipologia  e  la  quantita'  dei

materiali oggetto di utilizzo, le attivita' di  recupero  effettuate,

il sito di destinazione e le altre modalita' di  impiego  previste  e

l'attestazione che sono rispettati  i  criteri  di  cui  al  presente

articolo. La dichiarazione di conformita' e' presentata all'autorita'

competente per  il  procedimento  di  recupero  e  all'ARPA  nel  cui

territorio  e'  localizzato  il  sito  di  destinazione  o  il  ciclo

produttivo  di  utilizzo,  trenta  giorni  prima  dell'inizio   delle

operazioni di conferimento. Tutti i  soggetti  che  intervengono  nel

procedimento di recupero e  di  utilizzo  dei  materiali  di  cui  al

presente articolo conservano una copia della dichiarazione per almeno

un anno dalla data del  rilascio,  mettendola  a  disposizione  delle

autorita' competenti che la richiedano.

  4. Entro trenta giorni dalla comunicazione della  dichiarazione  di

cui al  comma  3,  l'autorita'  competente  per  il  procedimento  di

recupero  verifica  il  rispetto  dei  requisiti  e  delle  procedure

disciplinate dal presente articolo e  qualora  rilevi  difformita'  o

violazioni degli stessi ordina il divieto di utilizzo  dei  materiali

di cui al comma 1 che restano assoggettati al regime dei rifiuti.

  5. I materiali che cessano di essere rifiuti ai sensi dei commi 1 e

2 durante la movimentazione sono accompagnati dalla comunicazione  di

cui al comma 3 e dal documento di trasporto o da copia del  contratto

di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto  di

cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005,

n. 286»;

  b-quater) all'articolo 188, comma 3, lettera b), le parole: «Per le

spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine e' elevato a  sei

mesi e la comunicazione e' effettuata alla regione» sono soppresse;

  b-quinquies)  all'articolo  234,  il  comma  2  e'  sostituito  dal

seguente:

  «2. Ai fini della presente disposizione, per beni in polietilene si

intendono i beni composti interamente da polietilene individuati  con

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e

del mare, di concerto con  il  Ministero  dello  sviluppo  economico.

L'elenco di beni in polietilene, di cui al periodo precedente,  viene

verificato con cadenza triennale dal Ministero dell'ambiente e  della

tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero  dello

sviluppo economico, sulla base dei risultati conseguiti in termini di

raccolta e ridda dei rifiuti dei predetti beni nonche' degli  impatti

ambientali generati dagli stessi. In fase di prima attuazione e  fino

all'emanazione del decreto di cui al  presente  comma,  per  beni  in

polietilene si intendono i teli e le reti ad  uso  agricolo  quali  i

film per copertura di serre  e  tunnel,  film  per  la  copertura  di

vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio,  film

per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film  per  pollai,

le reti ombreggianti, di copertura e di protezione»;

  b-sexies) all'articolo 256-bis, comma 6, e' aggiunto, in  fine,  il

seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo  182,

comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non  si  applicano

all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale  naturale,  anche

derivato da verde pubblico o privato».

  8-bis. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.

152, dopo il comma 1-quater e' aggiunto il seguente:

  «1-quinquies. Gli imprenditori  agricoli  di  cui  al  comma  1-ter

possono  sostituire  il  registro  di  carico  e   scarico   con   la

conservazione della scheda SISTRI  in  formato  fotografico  digitale

inoltrata dal destinatario.  L'archivio  informatico  e'  accessibile

on-line sul portale del destinatario, in apposita sezione,  con  nome

dell'utente e password dedicati».

  8-ter. Nelle more del completamento degli impianti di  compostaggio

nella regione  Campania  e  nella  regione  Lazio  si  consente  agli

impianti di compostaggio sul territorio nazionale di aumentare,  sino

al 31 dicembre 2015, la propria capacita' ricettiva e di  trattamento

dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense)

dell'8 per cento, ove tecnicamente possibile, al  fine  di  accettare

ulteriore  rifiuto  organico  proveniente  dalle  medesime   regioni,

qualora richiedenti perche' in carenza di impianti  di  compostaggio.

Le regioni Lazio e Campania provvedono attraverso gli opportuni  atti

di competenza,  che  definiscono  altresi'  tecniche  e  opportunita'

strumentali di mercato, alla  realizzazione  dei  nuovi  impianti  di

compostaggio entro e non oltre il 31 dicembre 2014.

  8-quater. Dopo il comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente:

  «2-bis.  Gli  effetti  delle  autorizzazioni  in  essere   relative

all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di  rifiuti

che prevedono la miscelazione  di  rifiuti  speciali,  consentita  ai

sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte  quarta  del

presente decreto, nei testi vigenti prima della data  di  entrata  in

vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.  205,  restano  in

vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime».

  8-quinquies.  Il  comma  2  dell'articolo   216-bis   del   decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:

  «2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma  1,  fatti

salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma  2,  lettere

a), b) e c), il  deposito  temporaneo  e  le  fasi  successive  della

gestione degli  oli  usati  sono  realizzati,  anche  miscelando  gli

stessi,  in  modo  da  tenere  costantemente  separati,  per   quanto

tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo  l'ordine

di priorita'  di  cui  all'articolo  179,  comma  1,  a  processi  di

trattamento diversi fra loro. E' fatto comunque divieto di  miscelare

gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze».   

 

                               Art. 15

   Disposizioni finalizzate al corretto recepimento  della  direttiva

  2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13  dicembre

  2011, in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedure di

  infrazione n. 2009/2086 e n. 2013/2170

  1. Al decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 5, comma 1,  la  lettera  g)  e'  sostituita  dalla

seguente:

  «g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di  altri

impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o  sul

paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle  risorse

del suolo. Ai fini della valutazione ambientale,  gli  elaborati  del

progetto preliminare e del progetto definitivo sono  predisposti  con

un livello informativo e di dettaglio  almeno  equivalente  a  quello

previsto dall'articolo 93, commi 3 e 4, del codice di cui al  decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;

  b) all'articolo 5, comma 1, la lettera h) e' abrogata;

  c) all'articolo 6, comma 7, lettera c), sono aggiunte, in fine,  le

seguenti parole: «; per  tali  progetti,  con  decreto  del  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto

con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per  i  profili

connessi ai  progetti  di  infrastrutture  di  rilevanza  strategica,

previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e

previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per  materia,

sono  definiti   i   criteri   e   le   soglie   da   applicare   per

l'assoggettamento dei progetti di cui all'allegato IV alla  procedura

di cui all'articolo 20 sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato

V. Tali disposizioni individuano, altresi', le modalita' con  cui  le

regioni e le province autonome,  tenuto  conto  dei  criteri  di  cui

all'allegato V e  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  nello  stesso

decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle  specifiche

situazioni ambientali e territoriali. Fino alla data  di  entrata  in

vigore del suddetto decreto, la procedura di cui all'articolo  20  e'

effettuata  caso  per  caso,  sulla  base   dei   criteri   stabiliti

nell'allegato V»;

  d) all'articolo 6, il comma 9 e' sostituito dal seguente:

  «9. Fatto salvo quanto disposto nell'allegato IV, a decorrere dalla

data di entrata in vigore del decreto del  Ministro  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c),

le soglie di cui all'allegato IV, ove previste, sono integrate  dalle

disposizioni contenute nel medesimo decreto»;

  e) all'articolo 12, il comma 5 e' sostituito dal seguente:

  «5. Il risultato della verifica di assoggettabilita',  comprese  le

motivazioni, e' pubblicato integralmente nel sito web  dell'autorita'

competente»;

  f) all'articolo 17, comma 1, alinea,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

  1) il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «La  decisione

finale e' pubblicata nei siti web  delle  autorita'  interessate  con

indicazione del luogo in cui e' possibile prendere visione del  piano

o  programma  adottato  e  di   tutta   la   documentazione   oggetto

dell'istruttoria»;

  2) al secondo periodo la parola: «, anche» e' soppressa;

  g) all'articolo 20, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

  «2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 e' dato  sintetico

avviso  nel  sito  web  dell'autorita'  competente.  Tale  forma   di

pubblicita' tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo  7  e

ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7  agosto  1990,  n.  241.

Nell'avviso sono indicati il proponente, la  procedura,  la  data  di

trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione

del progetto, la localizzazione,  una  breve  descrizione  delle  sue

caratteristiche, le sedi e le modalita' per  la  consultazione  degli

atti nella loro interezza ed i termini entro  i  quali  e'  possibile

presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli  atti  e'

depositata presso i comuni ove il progetto e' localizzato.  Nel  caso

dei progetti di competenza statale la  documentazione  e'  depositata

anche presso la sede delle regioni e delle province ove  il  progetto

e' localizzato, L'intero progetto preliminare, esclusi eventuali dati

coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale, e lo

studio  preliminare  ambientale,  sono  pubblicati   nel   sito   web

dell'autorita' competente»;

  h) all'articolo 24, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

  «3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare il proponente,

la procedura, la data di presentazione dell'istanza, la denominazione

del progetto, la localizzazione e una breve descrizione del  progetto

e dei suoi possibili principali impatti  ambientali,  le  sedi  e  le

modalita' per la consultazione degli atti nella loro  interezza  e  i

termini entro i quali e' possibile presentare osservazioni»;

  i) al comma 1 dell'articolo 32 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente

periodo: «Della notifica e' data evidenza pubblica attraverso il sito

web dell'autorita' competente.»;

  l) al punto 3) dell'allegato II alla parte seconda e' aggiunto,  in

fine, il seguente capoverso:

  « -  al  trattamento  e  allo  stoccaggio  di  residui  radioattivi

(impianti non compresi  tra  quelli  gia'  individuati  nel  presente

punto),   qualora    disposto    all'esito    della    verifica    di

assoggettabilita' di cui all'articolo 20»;

  m)  il  punto  7-ter)  dell'allegato  II  alla  parte  seconda   e'

sostituito dal seguente:

  «7-ter) Attivita' di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo

stoccaggio geologico di biossido di carbonio di cui  all'articolo  3,

comma 1, lettera h), del decreto legislativo 14  settembre  2011,  n.

162,  di  recepimento  della  direttiva  2009/31/CE   relativa   allo

stoccaggio geologico del biossido di carbonio»;

  n) al punto  10),  terzo  trattino,  dell'allegato  II  alla  parte

seconda la parola: «extraurbane» e' soppressa;

  o) il punto 17) dell'allegato II alla parte seconda  e'  sostituito

dal seguente:

  «17)  Stoccaggio  di  gas  combustibile  in  serbatoi   sotterranei

naturali in unita'  geologiche  profonde  e  giacimenti  esauriti  di

idrocarburi, nonche' siti per lo stoccaggio geologico del biossido di

carbonio di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera  c),  del  decreto

legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva

2009/31/CE  relativa  allo  stoccaggio  geologico  del  biossido   di

carbonio»;

  p) la lettera h) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda e'

sostituita dalla seguente:

  «h) costruzione di strade urbane  di  scorrimento  o  di  quartiere

ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o piu' corsie  con

lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri»;

  q) la lettera o) del punto 7) dell'allegato IV alla  parte  seconda

e' sostituita dalla seguente:

  «o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua»;

  r) la lettera n) del punto 8 dell'allegato IV alla parte seconda e'

sostituita dalla seguente:

  «n) depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli  impianti

di trattamento delle acque reflue urbane, con capacita'  superiore  a

10.000 metri cubi».

  2. Il decreto di cui all'articolo  6,  comma  7,  lettera  c),  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal  comma

1, lettera c), del  presente  articolo,  e'  adottato  entro  novanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto.

  3. Per i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda  del

decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive

modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 6,  comma  8,  del

medesimo decreto non si applicano a decorrere dalla data  di  entrata

in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del

territorio e del mare previsto dall'articolo 6, comma 7, lettera  c),

del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal

comma 1, lettera c), del presente articolo.

  4. L'articolo 23 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e' abrogato.   

 

                               Art. 16

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per  la

  protezione della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo

  venatorio.  Procedura  di  infrazione  2014/2006,   Caso   EU-Pilot

  4634/13/ENVI, Caso EU-Pilot 5391/13/ENVI  -  Modifiche  al  decreto

  legislativo 27  gennaio  2010,  n.  32,  recante  attuazione  della

  direttiva   2007/2/CE,   che   istituisce   un'infrastruttura   per

  l'informazione territoriale nella Comunita' europea. Caso  EU-Pilot

  4467/13/ENVI.    Disposizioni  in  materia  di  partecipazione  del

  pubblico nell'elaborazione di taluni piani o programmi  in  materia

  ambientale. Caso EU Pilot 1484/10/ENVI)

  1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma  3

e' sostituito dal seguente:

  «3. L'attivita' di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai

fini di richiamo puo' essere svolta esclusivamente da impianti  della

cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti  da

personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto  superiore  per

la protezione e la ricerca ambientale. L'autorizzazione alla gestione

di tali  impianti  e'  concessa  dalle  regioni  nel  rispetto  delle

condizioni e delle modalita' previste all'articolo 19-bis».

  1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge

di conversione del presente decreto, con decreto del  Presidente  del

Consiglio dei ministri, su proposta della Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e

di Bolzano, previa acquisizione del  parere  dell'Istituto  superiore

per la protezione e la ricerca ambientale, sono definiti:

  a) i criteri per autorizzare mezzi e impianti di cattura conformi a

quelli utilizzati in altri Paesi dell'Unione europea e  non  proibiti

dall'allegato IV della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 30 novembre 2009;

  b) le regole e le  condizioni  per  l'esercizio  dell'attivita'  di

controllo, con particolare riferimento al metodo di cattura selettivo

e occasionale;

  c) le modalita' di costituzione di apposite banche dati regionali;

  d)  i  criteri  per  l'impiego  misurato  e  la  definizione  delle

quantita'.

  1-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del  predetto

decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  le  regioni

adeguano la propria normativa alle disposizioni del medesimo decreto.

  2. All'articolo 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n.  157,

e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I caricatori  dei  fucili

ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati  nella  caccia

non possono  contenere  piu'  di  due  cartucce  durante  l'esercizio

dell'attivita' venatoria e possono contenere fino a  cinque  cartucce

limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale ».   

  3. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n.  157,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a)  alla  lettera  bb)  le  parole:  «appartenenti   alla   fauna

selvatica,  che  non  appartengano  alle   seguenti   specie:»   sono

sostituite  dalle  seguenti:   «anche   se   importati   dall'estero,

appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi  naturalmente  allo

stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione

europea, ad eccezione delle seguenti:»;

    b) alla lettera cc) sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:

«di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato  selvatico  nel

territorio europeo degli Stati membri dell'Unione  europea  anche  se

importati dall'estero.».

     3-bis. All'articolo 21, comma 1,  lettera  m),  della  legge  11

febbraio 1992, n. 157,  dopo  la  parola:  «Alpi»  sono  inserite  le

seguenti: «e  per  la  attuazione  della  caccia  di  selezione  agli

ungulati».   

  4. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, sono apportate le

seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 1, comma  3,  lettera  b),  numero  2),  dopo  la

parola: «terzi,» sono inserite le  seguenti:  «che  possono  accedere

alla rete ai sensi dell'articolo 7 e»;

    b) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera  c)  e'  aggiunta  la

seguente:

      «c-bis)  riguardano  un  territorio  soggetto  alla  sovranita'

italiana»;

    c)  all'articolo  1,  comma  5,  le  parole:  «lettera  c)»  sono

sostituite dalle seguenti: «lettera b)»;

    d) all'articolo 1, comma 7, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente

periodo: «Il presente decreto si applica ai set di dati  territoriali

detenuti dai comuni o per conto di essi  soltanto  nei  casi  in  cui

l'obbligo di raccolta o di divulgazione da parte dei predetti enti e'

espressamente previsto dalle norme vigenti.»;

    e) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera  i)  e'  inserita  la

seguente:

      «i-bis) terzi: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa  da

un'autorita' pubblica»;

    f) all'articolo 4, comma 1, dopo le  parole:  «i  metadati»  sono

inserite  le  seguenti:  «in  conformita'  con  le  disposizioni   di

esecuzione adottate a livello europeo e»;

    g) il comma 4 dell'articolo 4 e' abrogato;

    h) all'articolo 6, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

      «1-bis. I servizi di conversione di cui all'articolo  7,  comma

1, lettera d), sono  combinati  con  gli  altri  servizi  di  cui  al

medesimo comma 1  in  modo  tale  che  tutti  i  servizi  operino  in

conformita'  alle  disposizioni  di  esecuzione  adottate  a  livello

europeo.»;

    i) all'articolo 6, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

      «3-bis.  Il  Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del

territorio  e  del  mare,   sentita   la   Consulta   nazionale   per

l'informazione territoriale e ambientale di cui all'articolo 11,  per

il  tramite  della  piattaforma  di  cui   all'articolo   23,   comma

12-quaterdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,

con modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  provvede

affinche'  le  informazioni,  compresi  i  dati,  i   codici   e   le

classificazioni tecniche, necessarie  per  garantire  la  conformita'

alle disposizioni di esecuzione di cui al  comma  1,  siano  messe  a

disposizione delle autorita' pubbliche o dei terzi a  condizioni  che

non ne limitino l'uso a tal fine.»;

    l) all'articolo  7,  comma  4,  le  parole:  «Il  servizio»  sono

sostituite dalle seguenti: «Un servizio»;

    m) all'articolo 7, comma 5, l'ultimo periodo  e'  sostituito  dal

seguente:  «Tale  servizio  sara'  inoltre   reso   disponibile,   su

richiesta, ai terzi i cui set di dati territoriali e servizi ad  essi

relativi siano conformi alle disposizioni di  esecuzione  adottate  a

livello europeo che definiscono,  in  particolare,  gli  obblighi  in

materia di metadati, servizi di rete  e  interoperabilita',  comunque

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

    n) all'articolo 8, comma 3, le parole da:  «in  coerenza  con  le

regole tecniche» a:  «legislazione  vigente»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «,  anche  avvalendosi  dell'ISPRA  o  di  altra  struttura

tecnica dedicata, sulla base delle risorse disponibili a legislazione

vigente, in coerenza con le regole tecniche definite dai  decreti  di

cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7  marzo  2005,

n. 82, e  con  le  disposizioni  di  esecuzione  adottate  a  livello

europeo. In caso di disallineamento delle regole  tecniche  nazionali

rispetto  alle  disposizioni  di  esecuzione   europee   si   procede

all'aggiornamento dei decreti, con le modalita' di  cui  al  medesimo

articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005»;

    o) all'articolo 9, comma 4, lettera b), le parole: «agli  accordi

o» sono sostituite dalla seguente: «alle»;

    p) all'articolo 9, comma  5,  dopo  le  parole:  «la  limitazione

dell'accesso di cui» sono inserite le seguenti: «al comma 3 e»;

    q) all'articolo 9, comma 8,  primo  periodo,  sono  aggiunte,  in

fine, le seguenti parole: «, in  particolare  quando  sono  coinvolte

quantita'  particolarmente   consistenti   di   dati   frequentemente

aggiornati»;

    r) all'articolo 10, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

      «3. Le autorita' pubbliche di  cui  all'articolo  2,  comma  1,

lettera i), numeri 1) e 2), forniscono alle autorita' pubbliche degli

altri Stati membri e alle istituzioni e organismi  europei  l'accesso

ai set di dati territoriali e servizi ad essi relativi  a  condizioni

armonizzate secondo le disposizioni di esecuzione adottate a  livello

europeo. I set di dati territoriali e i  servizi  ad  essi  relativi,

forniti sia ai  fini  delle  funzioni  pubbliche  che  possono  avere

ripercussioni sull'ambiente sia al fine di  adempiere  agli  obblighi

informativi  in  virtu'  della  legislazione   europea   in   materia

ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa.»;

    s) all'articolo 10, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

      «3-bis. Le autorita' pubbliche forniscono, su base reciproca  e

equivalente, agli organismi istituiti da  accordi  internazionali  di

cui l'Unione europea o l'Italia sono parte, l'accesso ai set di  dati

territoriali  e  ai  servizi  ad  essi  relativi.  I  set   di   dati

territoriali e i servizi ad essi relativi, forniti sia ai fini  delle

funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente  sia

al fine di  adempiere  agli  obblighi  informativi  in  virtu'  della

legislazione europea in materia  ambientale,  non  sono  soggetti  ad

alcuna tariffa.»;

    t) all'articolo 12, comma 5, dopo le parole: «del pubblico»  sono

inserite le seguenti: «, in via permanente,»;

    u) l'allegato IV e' abrogato.

  5.  Sono  sempre  assicurati   la   partecipazione   del   pubblico

nell'elaborazione   e   istituzione    di    un'infrastruttura    per

l'informazione territoriale nell'Unione europea  e,  in  particolare,

l'accesso con le modalita' di cui al decreto  legislativo  19  agosto

2005, n. 195, ad ogni tipo di informazione ambientale.

     5-bis. All'articolo 3-sexies del decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

  «1-bis. Nel caso di piani o programmi da elaborare  a  norma  delle

disposizioni di cui all'allegato  1  alla  direttiva  2003/35/CE  del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, qualora  agli

stessi non si applichi l'articolo 6, comma 2, del  presente  decreto,

l'autorita'  competente  all'elaborazione  e   all'approvazione   dei

predetti piani o programmi assicura la  partecipazione  del  pubblico

nel procedimento di elaborazione, di  modifica  e  di  riesame  delle

proposte degli stessi piani o programmi prima  che  vengano  adottate

decisioni sui medesimi piani o programmi.

  1-ter. Delle proposte dei piani e programmi di cui al  comma  1-bis

l'autorita' procedente da' avviso mediante pubblicazione nel  proprio

sito web. La pubblicazione deve contenere  l'indicazione  del  titolo

del piano o del programma, dell'autorita' competente, delle sedi  ove

puo' essere presa visione del piano o  programma  e  delle  modalita'

dettagliate per la loro consultazione.

  1-quater. L'autorita' competente mette altresi' a disposizione  del

pubblico il piano o programma mediante il deposito  presso  i  propri

uffici e la pubblicazione nel proprio sito web.

  1-quinquies. Entro il termine di  sessanta  giorni  dalla  data  di

pubblicazione dell'avviso  di  cui  al  comma  1-ter,  chiunque  puo'

prendere visione del piano o programma ed estrarne  copia,  anche  in

formato  digitale,  e  presentare  all'autorita'  competente  proprie

osservazioni o pareri in forma scritta.

  1-sexies. L'autorita' procedente tiene  adeguatamente  conto  delle

osservazioni del pubblico presentate nei  termini  di  cui  al  comma

1-quinquies nell'adozione del piano o programma.

  1-septies. Il piano o programma, dopo che sia  stato  adottato,  e'

pubblicato nel sito web dell'autorita' competente unitamente  ad  una

dichiarazione di sintesi nella quale  l'autorita'  stessa  da'  conto

delle considerazioni che sono state alla  base  della  decisione.  La

dichiarazione contiene altresi' informazioni sulla partecipazione del

pubblico».   

 

                               Art. 17

Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre  2010,  n.  190,  recante

  attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro  per

  l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino

  - Procedura d'infrazione 2013/2290 - Modifiche alla Parte Terza del

  decreto  legislativo  3  aprile  2006,   n.   152,   e   successive

  modificazioni, - Procedura d'infrazione 2007/4680

  1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190,  sono  apportate

le seguenti modifiche:

     0a) all'articolo 5:

  1) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

  «5-bis.  Il  Comitato  delibera  a   maggioranza   dei   componenti

presenti»;

  2) il comma 6 e' sostituito dal seguente:

  «6. Il Comitato, per semplificare il proprio funzionamento,  adotta

un regolamento interno»;

  3) il comma 9 e' sostituito dal seguente:

  «9.  Il  Comitato  riferisce  periodicamente  al  Parlamento  sulla

attivita'  svolta,  nonche'   sulle   risorse   utilizzate   per   il

conseguimento delle finalita' di cui al presente decreto»;   

    a) all'articolo 6, comma 1,  dopo  le  parole:  «siano  posti  in

essere in modo  coerente  e  coordinato  presso  l'intera  regione  o

sottoregione» sono aggiunte le seguenti: «e siano tenuti presenti gli

impatti e le caratteristiche transfrontaliere.»;

    b) all'articolo 8, comma 3, lettera  b),  le  parole:  «la  quale

tenga conto» sono sostituite con  le  seguenti:  «che  comprenda  gli

aspetti qualitativi e quantitativi  delle  diverse  pressioni  e  che

tenga conto»;

    c) all'articolo 9, comma 3, dopo le parole: «degli impatti di cui

all'allegato III» sono aggiunte le seguenti:  «e  segnatamente  delle

caratteristiche  fisico  chimiche,  dei  tipi   di   habitat,   delle

caratteristiche biologiche e dell'idromorfologia di cui alle  tabelle

1 e 2 del medesimo allegato III»;

    d) all'articolo 10, comma 2, dopo le parole: «in modo compatibile

e  integrato  con  gli  altri  traguardi  ambientali  vigenti»,  sono

aggiunte le seguenti: «e, per quanto possibile,  tenuto  anche  conto

degli impatti e delle caratteristiche transfrontalieri»;

    e) all'articolo 11, comma 1, la parola: «definisce» e' sostituita

con le seguenti: «elabora ed attua»;

     e-bis) all'articolo 11, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

  «3-bis. L'Autorita' competente, per l'attuazione dei  programmi  di

monitoraggio,  puo'  stipulare  appositi  accordi  con   le   Agenzie

regionali per l'ambiente, anche in  forma  associata  o  consorziata,

nonche' con soggetti pubblici tecnici specializzati, anche  in  forma

associata o consorziata. Dall'attuazione della presente  disposizione

non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza

pubblica»;   

    f) all'articolo 11, comma 4, la parola: «avvio» e' sostituita con

la seguente: «attuazione»;

    g) all'articolo 12, comma 2, lettera a):

      1) dopo le parole: «ricognizione dei programmi di misure,» sono

aggiunte  le  seguenti:  «tenendo  conto  delle   pertinenti   misure

prescritte dalla legislazione dell'Unione  europea,  dalla  normativa

relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica

delle  acque  adottata   a   livello   comunitario   o   da   accordi

internazionali,»;

      2) la parola: «aventi» e' sostituita dalla seguente: «con»;

      3) dopo le parole: «decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»

sono aggiunte le seguenti:  «nonche'  relativa  alla  gestione  della

qualita' delle acque di balneazione, prevista dal decreto legislativo

30 maggio 2008, n. 116, e dalla  normativa  relativa  a  standard  di

qualita' ambientale nel settore  della  politica  delle  acque  o  da

accordi internazionali.».

  2. All'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,

e successive modificazioni,  dopo  il  comma  2-bis  e'  aggiunto  il

seguente:

  «2-ter. Qualora l'analisi effettuata ai sensi dell'articolo 118 e i

risultati  dell'attivita'   di   monitoraggio   condotta   ai   sensi

dell'articolo 120 evidenzino impatti antropici significativi da fonti

diffuse, le Autorita' competenti  individuano  misure  vincolanti  di

controllo  dell'inquinamento.  In  tali  casi  i  piani  di  gestione

prevedono misure che vietano l'introduzione di inquinanti  nell'acqua

o  stabiliscono  obblighi   di   autorizzazione   preventiva   o   di

registrazione in base a norme generali e vincolanti. Dette misure  di

controllo  sono  riesaminate  periodicamente  e   aggiornate   quando

occorre.».

  3. All'Allegato 1 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, e successive modificazioni, alla  lettera  A.3.7  «Aree

protette» del punto A.3 «Monitoraggio dello stato ecologico e chimico

delle acque superficiali» le parole «fino al 22 dicembre  2013»  sono

soppresse.

 

                              Art. 17 bis

Disposizioni in materia di societa' cooperative  di  consumo  e  loro

consorzi  e  di  banche  di   credito   cooperativo.   Procedura   di

             cooperazione per aiuti esistenti n. E1/2008

  1. Per le societa' cooperative di consumo e loro consorzi, la quota

di utili di cui al comma 3 dell'articolo 7  della  legge  31  gennaio

1992, n. 59, non concorre a formare il  reddito  imponibile  ai  fini

delle imposte dirette entro i limiti ed  alle  condizioni  prescritte

dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18  dicembre

2013.

  2. Al comma 464 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2004,  n.

311, sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «Per  le  societa'

cooperative di consumo e loro consorzi diverse da quelle a mutualita'

prevalente la quota di cui al periodo precedente e'  stabilita  nella

misura  del  23  per  cento.  Resta  ferma  la  limitazione  di   cui

all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15  aprile  2002,  n.  63,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112».

  3.  Le  banche  di  credito  cooperativo  autorizzate  dalla  Banca

d'Italia ad  un  periodo  di  operativita'  prevalente  a  favore  di

soggetti diversi dai soci, ai sensi dell'articolo 35 del testo  unico

di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  ai  fini

delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate

cooperative diverse da quelle a mutualita'  prevalente,  a  decorrere

dal periodo d'imposta successivo a quello  nel  corso  del  quale  e'

trascorso  un  anno  dall'inizio  del  periodo   di   autorizzazione,

relativamente  ai  periodi  d'imposta  in  cui  non  e'  ripristinata

l'operativita' prevalente a favore dei soci.

  4. Le disposizioni di cui  ai  commi  1,  2  e  3  si  applicano  a

decorrere dal periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  alla

data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente

decreto. Le maggiori entrate di cui ai  commi  1  e  2,  pari  a  4,8

milioni di euro per l'anno 2016 e 2,7 milioni  di  euro  a  decorrere

dall'anno 2017, confluiscono nel Fondo per interventi strutturali  di

politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge

29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge

27 dicembre 2004, n. 307.

  5. Il Ministro dello sviluppo economico,  con  proprio  decreto  di

natura non regolamentare, entro trenta giorni dalla data  di  entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce

le misure che le cooperative di consumo, con numero di soci superiore

a centomila, sono tenute ad adottare al fine di migliorare i  livelli

di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali della societa'.

  6. Le misure di cui al comma 5 devono essere rivolte:

  a) ad aumentare la trasparenza dei dati finanziari  e  di  bilancio

della cooperativa, inclusa la nota integrativa, anche  attraverso  la

loro pubblicazione integrale nel sito internet della societa';

  b) a rafforzare l'informazione e la partecipazione  dei  soci  alle

assemblee anche attraverso  la  comunicazione  telematica  preventiva

dell'ordine  del  giorno  e  la  previsione  della  possibilita'   di

formulare domande sugli argomenti da trattare;

  c) a rafforzare i diritti dei soci nei confronti  dei  consigli  di

amministrazione della  cooperativa  anche  attraverso  la  previsione

dell'obbligo di risposta ai soci e dell'obbligo di motivazione.

  7. Con il decreto di cui al comma 5, ai  sensi  dell'articolo  2533

del codice civile, sono determinati i casi di  esclusione  del  socio

che non ha tenuto alcun tipo di rapporto sociale o economico  con  la

cooperativa nel rispetto di quanto disciplinato nello statuto, per un

periodo significativo di almeno un anno.

  8. Le societa' cooperative di cui al comma 5 uniformano il  proprio

statuto alle disposizioni del decreto di cui al medesimo comma, entro

il 31 dicembre 2015.   

 

 

                            Capo III

               DISPOSIZIONI URGENTI PER LE IMPRESE

 

                             Art. 18

    Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

  1.  Ai  soggetti  titolari  di  reddito  d'impresa  che  effettuano

investimenti in beni strumentali nuovi compresi  nella  divisione  28

della  tabella  ATECO,  di  cui  al   provvedimento   del   Direttore

dell'Agenzia  delle  entrate  16  novembre  2007,  pubblicato   nella

Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, destinati a strutture

produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dalla data

di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30  giugno  2015,

e' attribuito un credito d'imposta nella  misura  del  15  per  cento

delle  spese  sostenute  in  eccedenza  rispetto  alla  media   degli

investimenti in beni  strumentali  compresi  nella  suddetta  tabella

realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facolta'  di

escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento e'

stato maggiore.

  2. Il credito d'imposta si applica anche alle imprese in  attivita'

alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge,  anche  se

con  un'attivita'  d'impresa  inferiore  ai  cinque  anni.  Per  tali

soggetti la  media  degli  investimenti  in  beni  strumentali  nuovi

compresi nella divisione 28 della tabella  ATECO  da  considerare  e'

quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d'imposta

precedenti a quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente  decreto-legge  o  a  quello  successivo,  con  facolta'  di

escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento e'

stato maggiore. Per le imprese costituite successivamente  alla  data

di entrata in vigore del presente decreto-legge il credito  d'imposta

si applica con riguardo  al  valore  complessivo  degli  investimenti

realizzati in ciascun periodo d'imposta.

  3. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di  importo

unitario inferiore a 10.000 euro.

  4. Il credito d'imposta va  ripartito  nonche'  utilizzato  in  tre

quote annuali di pari importo  e  indicato  nella  dichiarazione  dei

redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e

nelle  dichiarazioni  dei  redditi  relative  ai  periodi   d'imposta

successivi nei quali il credito e' utilizzato. Esso non concorre alla

formazione  del  reddito  ne'  della  base  imponibile   dell'imposta

regionale sulle  attivita'  produttive  e  non  rileva  ai  fini  del

rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma  5,  del  testo  unico

delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni.  Il

credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione  ai

sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,

e successive modificazioni, e non e' soggetto al  limite  di  cui  al

comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2007,  n.  244.  La

prima quota annuale e' utilizzabile a decorrere dal    gennaio  del

secondo periodo di imposta  successivo  a  quello  in  cui  e'  stato

effettuato l'investimento. I  fondi  occorrenti  per  la  regolazione

contabile  delle  compensazioni  esercitate  ai  sensi  del   periodo

precedente sono stanziati su apposito capitolo di spesa  nello  stato

di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  per  il

successivo trasferimento sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia

delle Entrate - Fondi di bilancio.

  5. I soggetti  titolari  di  attivita'  industriali  a  rischio  di

incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17

agosto 1999, n. 334,  come  modificato  dal  decreto  legislativo  21

settembre 2005, n. 238, possono usufruire del credito d'imposta  solo

se e' documentato l'adempimento degli obblighi e  delle  prescrizioni

di cui al citato decreto.

  6. Il credito d'imposta e' revocato:

    a) se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto  degli

investimenti a finalita' estranee all'esercizio di impresa prima  del

secondo periodo di imposta successivo all'acquisto;

    b) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il

termine di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto  del  Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in  strutture  produttive

situate al di fuori  dello  Stato,  anche  appartenenti  al  soggetto

beneficiario dell'agevolazione.

  7. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato ai sensi del comma

6 e' versato entro il termine per il versamento a saldo  dell'imposta

sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si  verificano  le

ipotesi ivi indicate.

  8.  Qualora,  a  seguito  dei  controlli,  si  accerti   l'indebita

fruizione, anche parziale,  del  credito  d'imposta  per  il  mancato

rispetto delle  condizioni  richieste  dalla  norma  ovvero  a  causa

dell'inammissibilita'  dei  costi  sulla  base  dei  quali  e'  stato

determinato l'importo fruito, l'Agenzia  delle  entrate  provvede  al

recupero del relativo importo, maggiorato  di  interessi  e  sanzioni

secondo legge.

  9. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  valutati  in  204

milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017  e

2018, e 204 milioni di euro per l'anno  2019,  si  provvede  mediante

corrispondente riduzione della  quota  nazionale  del  Fondo  per  lo

sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo

1,  comma  6,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147.  Ai  sensi

dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  il

Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli

oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in

procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle  previsioni      di

cui al presente comma,    il Ministro dell'economia e delle  finanze,

con proprio decreto, provvede  alla  riduzione  della  dotazione  del

Fondo per  lo  sviluppo  e  la  coesione  in  modo  da  garantire  la

compensazione   degli   effetti   dello    scostamento    finanziario

riscontrato,   su   tutti   i   saldi   di   finanza   pubblica    e,

conseguentemente,  il  CIPE  provvede  alla  riprogrammazione   degli

interventi finanziati a valere sul Fondo. Il Ministro dell'economia e

delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in  merito

alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure  di  cui  al

precedente periodo.

     9-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono

apportate le seguenti modifiche:

  a) il comma 6 e' sostituito dal seguente:

  «6. I finanziamenti di cui al  comma  1  possono  essere  assistiti

dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e  medie  imprese

di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre

1996, n. 662, nella misura massima dell'80 per  cento  dell'ammontare

del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla  garanzia,

la  valutazione  economico-finanziaria  e   del   merito   creditizio

dell'impresa, in  deroga  alle  vigenti  disposizioni  del  Fondo  di

garanzia, e' demandata  al  soggetto  richiedente,  nel  rispetto  di

limiti massimi di rischiosita' dell'impresa finanziata,  misurati  in

termini di probabilita' di inadempimento e definiti con  decreto  del

Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia  e  delle  finanze.  Il  medesimo  decreto   individua,

altresi', le condizioni e i termini per l'estensione  delle  predette

modalita' di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel

rispetto delle autorizzazioni di spesa  vigenti  per  la  concessione

delle garanzie del citato Fondo»;

  b) dopo il comma 8-bis e' aggiunto il seguente:

  «8-ter. Alla concessione ed erogazione dei  contributi  di  cui  al

comma 4 si provvede a valere su di un'apposita contabilita'  speciale

del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo  23,  comma

2,  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134.  Alla  predetta

contabilita' sono versate le risorse stanziate dal comma  8,  secondo

periodo, e  i  successivi  eventuali  stanziamenti  disposti  per  le

medesime finalita'».   

 

                               Art. 19

      Modifiche alla disciplina ACE - aiuto crescita economica

  1. All'articolo 1  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo il comma 2  e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.  Per  le

societa' le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati    o  in

sistemi multilaterali di negoziazione    di Stati membri della  UE  o

aderenti allo Spazio economico europeo, per il periodo di imposta  di

ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, la  variazione

in aumento del capitale proprio  rispetto  a  quello  esistente  alla

chiusura di ciascun  esercizio  precedente  a  quelli  in  corso  nei

suddetti periodi d'imposta e' incrementata del 40 per  cento.  Per  i

periodi d'imposta successivi la variazione in  aumento  del  capitale

proprio e' determinata senza tenere conto del suddetto incremento.»;

    b) al comma 4, dopo le  parole:  «periodi  d'imposta  successivi»

sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero si  puo'  fruire  di  un

credito d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le  aliquote  di

cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui  redditi,

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,

n.  917.  Il  credito  d'imposta   e'   utilizzato   in   diminuzione

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, e va ripartito  in

cinque quote annuali di pari importo.».

  2.    Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a),  si  applicano

alle societa' ammesse a quotazione le cui azioni sono negoziate dalla

data di entrata in vigore del presente  decreto  e  sono  subordinate

alla preventiva autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi

dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea

richiesta  a  cura  del  Ministero  dello  sviluppo   economico.   La

disposizione di cui al comma 1, lettera b), ha  effetto  a  decorrere

dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.   

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,3  milioni

di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3 milioni di euro

nel 2017, 112,3 milioni di euro nel 2018, 140,7 milioni di  euro  nel

2019, 146,4 milioni di euro nel  2020  e  148,3  milioni  di  euro  a

decorrere dal 2021, si provvede come segue:

    a) mediante riduzione della quota  nazionale  del  Fondo  per  lo

sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo

1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  per  l'importo  di

27,3 milioni di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro  nel  2016,  85,3

milioni di euro nel 2017 e 112,3 milioni di euro nel 2018;

    b) mediante aumento, a decorrere dal 1°  gennaio  2019,  disposto

con provvedimento del  Direttore  dell'Agenzia  delle  Dogane  e  dei

Monopoli  da  adottare  entro  il  30  novembre  2018,  dell'aliquota

dell'accisa  sulla  benzina  e  sulla  benzina  con  piombo,  nonche'

dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante,  di  cui

all'allegato  I  del  testo  unico  delle  disposizioni   legislative

concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative

sanzioni penali e amministrative di cui  al  decreto  legislativo  26

ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura  tale  da

determinare maggiori entrate nette non inferiori a 140,7  milioni  di

euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni  di

euro a decorrere dal 2021; il provvedimento e' efficace dalla data di

pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.

 

                              Art. 19 bis

       Nuove disposizioni in materia di Agenzia per le imprese

  1. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del  Ministro  dello

sviluppo economico e del Ministro per la pubblica  amministrazione  e

la  semplificazione,  sentita  la   Conferenza   unificata   di   cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e

successive modificazioni,  sono  dettate  disposizioni  correttive  e

integrative dell'articolo 38 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.

133, e dei regolamenti  da  esso  contemplati  in  base  ai  seguenti

principi e criteri:

  a) i controlli, le dichiarazioni e le attivita'  istruttorie  delle

Agenzie per le imprese sostituiscono a tutti gli effetti i  controlli

e le attivita' delle amministrazioni pubbliche  competenti,  sia  nei

procedimenti automatizzati che  in  quelli  ordinari,  salvo  per  le

determinazioni  in  via  di  autotutela  e  per   l'esercizio   della

discrezionalita';

  b) definizione delle attivita' delle Agenzie per le imprese per  il

supporto organizzativo e gestionale allo svolgimento della conferenza

di servizi, che contempli, in particolare,  la  possibilita'  per  le

Agenzie di prestare la propria attivita' ai fini della  convocazione,

della predisposizione del calendario e dei termini di conclusione dei

lavori, nonche' della attivazione dei rimedi previsti dalla legge  in

caso di silenzio o dissenso delle amministrazioni.

  2. Il regolamento di cui al comma 1 e' emanato entro sei mesi dalla

data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente

decreto. Con il medesimo  regolamento  sono  identificate  le  norme,

anche di legge, che sono abrogate.

  3. All'articolo 19, comma 4, della legge 7  agosto  1990,  n.  241,

dopo le parole: «comma 6-bis,» sono inserite le seguenti: «ovvero nel

caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformita'  di

cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159».

  4. Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni titolari di banche

dati certificanti garantiscono  l'accesso  per  via  telematica  alle

banche dati stesse da parte delle amministrazioni procedenti e  delle

Agenzie per le imprese accreditate  ai  sensi  dell'articolo  38  del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel rispetto delle  vigenti  norme

in materia di protezione dei dati personali e accesso  telematico  ai

dati delle pubbliche amministrazioni. Dall'attuazione della  presente

disposizione non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico

della finanza pubblica.   

 

                               Art. 20

Misure di semplificazione a favore della quotazione delle  imprese  e

                          misure contabili

  1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  sono  apportate

le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera w-quater, e' inserita

la seguente:  «w-quater.1  "PMI":  fermo  quanto  previsto  da  altre

disposizione di legge, le piccole e medie imprese,  emittenti  azioni

quotate,  che  abbiano,  in  base  al  bilancio  approvato   relativo

all'ultimo   esercizio,   anche   anteriore    all'ammissione    alla

negoziazione delle proprie azioni, un fatturato fino a 300 milioni di

euro, ovvero una capitalizzazione media di mercato  nell'ultimo  anno

solare inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano  PMI  gli

emittenti azioni quotate che abbiano  superato  entrambi  i  predetti

limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari, consecutivi.»;

     b) all'articolo 104-bis: al comma 2, sono aggiunte, in fine,  le

seguenti parole: «Nelle medesime assemblee le azioni a  voto  plurimo

conferiscono soltanto un voto e non si computano i  diritti  di  voto

assegnati  ai  sensi  dell'articolo  127-quinquies  »;  al  comma  3,

all'alinea, prima delle parole: «non hanno effetto» sono inserite  le

seguenti: «, le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto  un  voto

e»; al comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la  seguente:  «b-bis)

le  maggiorazioni  di   voto   spettanti   ai   sensi   dell'articolo

127-quinquies»;   

    c) all'articolo 105, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole:  «ovvero  nelle  ipotesi  in  cui  lo  statuto   preveda   la

maggiorazione del diritto di voto.»;

    d) all'articolo 106, il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «1.

Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione  dei  diritti

di voto, venga a detenere una partecipazione  superiore  alla  soglia

del trenta per cento ovvero a disporre di diritti di voto  in  misura

superiore al  trenta  per  cento  dei  medesimi  promuove  un'offerta

pubblica di acquisto rivolta a tutti i  possessori  di  titoli  sulla

totalita'  dei  titoli  ammessi  alla  negoziazione  in  un   mercato

regolamentato in loro possesso.»;

     e) all'articolo 106, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

  «1-bis. Nelle societa' diverse dalle PMI l'offerta di cui al  comma

1 e' promossa anche da chiunque,  a  seguito  di  acquisti,  venga  a

detenere una partecipazione superiore alla soglia del venticinque per

cento in assenza di altro socio che detenga una  partecipazione  piu'

elevata.

  1-ter. Gli statuti delle PMI possono prevedere una  soglia  diversa

da quella indicata nel comma 1, comunque non inferiore al venticinque

per cento ne' superiore al quaranta per cento. Se la  modifica  dello

statuto interviene dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in  un

mercato regolamentato, i soci che non hanno  concorso  alla  relativa

deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o  parte  dei  loro

titoli; si applicano gli articoli 2437-bis,  2437-ter  e  2437-quater

del codice civile.»;   

    f) al comma 2  dell'articolo  106  sono  aggiunte,  in  fine,  le

seguenti parole «Il  medesimo  prezzo  si  applica,  in  mancanza  di

acquisti a un prezzo piu'  elevato,  in  caso  di  superamento  della

soglia relativa ai diritti di voto per effetto della maggiorazione ai

sensi dell'articolo 127-quinquies.»;

     g) ai commi 3, lettera a), 3-bis, 4, 5 e 6 dell'articolo 106, le

parole: «nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei  commi  1,

1-bis, e 1-ter »; nel comma 3,  lettera  b),  dell'articolo  106,  le

parole: «nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 1  e

1-ter»;   

    h) nel comma 3, lettera a), dell'articolo  106  dopo  le  parole:

«l'acquisto di partecipazioni»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «o  la

maggiorazione dei diritti di voto,»;

    i) nel comma 3, lettera b), dell'articolo 106,  dopo  le  parole:

«al  cinque  per  cento»  sono  inserite   le   seguenti:   «o   alla

maggiorazione dei diritti di voto in misura superiore al  cinque  per

cento dei medesimi,»;

    l) dopo il comma 3-ter dell'articolo 106 e' inserito il seguente:

«3-quater. L'obbligo di offerta previsto dal comma 3, lettera b), non

si applica alle  PMI,  a  condizione  che  cio'  sia  previsto  dallo

statuto, sino alla data dell'assemblea  convocata  per  approvare  il

bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione.»;

    m) la lettera d), comma 5, dell'articolo 106 e' sostituita  dalla

seguente: «d) operazioni ovvero superamenti della soglia di carattere

temporaneo;»;

    n) all'articolo 109, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole: «I medesimi obblighi sussistono in capo a coloro che agiscono

di concerto, a seguito di maggiorazione, anche a favore di  uno  solo

di essi, dei diritti di voto, qualora  essi  vengano  a  disporre  di

diritti  di  voto  in  misura  superiore  alle  percentuali  indicate

nell'articolo 106.»;

    o) nel comma 2 dell'articolo 109, dopo le parole:  «Il  comma 

sono aggiunte le seguenti: «, primo periodo,»;

    p)    (soppressa);   

    q) all'articolo 120, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole:    «Nelle societa' i cui statuti consentono la  maggiorazione

del diritto di voto o hanno previsto l'emissione  di  azioni  a  voto

plurimo, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di

voto.»;   

    r) all'articolo 120, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole: «Nel caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia e' pari

al cinque per cento.»;

    s) all'articolo 120, comma 4, la lettera b) e'  sostituita  dalla

seguente: «b) i criteri per il calcolo delle  partecipazioni,  avendo

riguardo anche  alle  partecipazioni  indirettamente  detenute,  alle

ipotesi in cui il diritto di voto spetta o e' attribuito  a  soggetto

diverso dal socio nonche' a quelle di maggiorazione  dei  diritti  di

voto;»;

    t) all'articolo 121, il comma 2, e' sostituito dal seguente:  «2.

Il limite richiamato nel comma 1 e'  elevato  al  cinque  per  cento,

ovvero,  nei  casi  previsti  dall'articolo  120,  comma  2,  secondo

periodo, al dieci per cento, a condizione che  il  superamento  della

soglia da parte di entrambe le societa' abbia luogo a seguito  di  un

accordo preventivamente autorizzato  dall'assemblea  ordinaria  delle

societa' interessate.»;

    u) all'articolo 121, comma 3, le parole: «superiore  al  due  per

cento del  capitale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in  misura

superiore alla soglia indicata nel comma 2»;

    v)-z)    (soppresse);   

    aa) dopo l'articolo 127-quater e' inserito il seguente:

 

                        «Art. 127-quinquies.

 

 

                      (Maggiorazione del voto).

 

  1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato,

fino a un massimo di due voti, per  ciascuna  azione  appartenuta  al

medesimo  soggetto  per  un  periodo  continuativo  non  inferiore  a

ventiquattro mesi a decorrere dalla data  di  iscrizione  nell'elenco

previsto dal comma 2. In  tal  caso,  gli  statuti  possono  altresi'

prevedere che  colui  al  quale  spetta  il  diritto  di  voto  possa

irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato.

  2. Gli statuti stabiliscono le  modalita'  per  l'attribuzione  del

voto  maggiorato  e  per  l'accertamento  dei  relativi  presupposti,

prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce  con

proprio  regolamento  le  disposizioni  di  attuazione  del  presente

articolo  al  fine  di  assicurare  la  trasparenza   degli   assetti

proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II,

sezione II. Restano fermi gli obblighi di comunicazione  previsti  in

capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

  3.    La cessione dell'azione a titolo oneroso o  gratuito,  ovvero

la cessione diretta o indiretta di  partecipazioni  di  controllo  in

societa' o enti che detengono azioni  a  voto  maggiorato  in  misura

superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma  2,  comporta

la perdita della maggiorazione del voto. Se lo  statuto  non  dispone

diversamente, il diritto di voto maggiorato:

  a) e' conservato in caso di successione per causa di morte  nonche'

in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;

  b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento  di

capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.   

  4. Il progetto di fusione o di scissione di  una  societa'  il  cui

statuto prevede la maggiorazione  del  voto  puo'  prevedere  che  il

diritto di voto maggiorato spetti  anche  alle  azioni  spettanti  in

cambio di quelle a cui e' attribuito voto maggiorato. Lo statuto puo'

prevedere   che   la   maggiorazione   del   voto   si   estenda    

proporzionalmente    alle azioni emesse in esecuzione di  un  aumento

di capitale mediante nuovi conferimenti.

  5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dal comma  1  non

costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo

2348 del codice civile.

  6. La  deliberazione  di  modifica  dello  statuto  con  cui  viene

prevista la maggiorazione del voto  non  attribuisce  il  diritto  di

recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

  7. Qualora la deliberazione di modifica dello  statuto  di  cui  al

comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione  in  un

mercato regolamentato delle azioni di una societa' non risultante  da

una fusione  che  coinvolga  una  societa'  con  azioni  quotate,  la

relativa  clausola  puo'  prevedere  che   ai   fini   del   possesso

continuativo previsto dal comma 1 sia  computato  anche  il  possesso

anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

  8. Se lo statuto non dispone  diversamente,  la  maggiorazione  del

diritto di voto si computa anche per  la  determinazione  dei  quorum

costitutivi e deliberativi che  fanno  riferimento  ad  aliquote  del

capitale sociale.  La  maggiorazione  non  ha  effetto  sui  diritti,

diversi dal voto, spettanti in  forza  del  possesso  di  determinate

aliquote di capitale.»;

     aa-bis) dopo l'articolo 127-quinquies e' inserito il seguente:

  «Art. 127-sexies. -  (Azioni  a  voto  plurimo).  -  1.  In  deroga

all'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, gli  statuti  non

possono prevedere l'emissione di azioni a voto plurimo.

  2. Le azioni a voto plurimo emesse anteriormente  all'inizio  delle

negoziazioni  in  un  mercato  regolamentato   mantengono   le   loro

caratteristiche e diritti. Se lo statuto non dispone diversamente, al

fine di mantenere inalterato il rapporto tra le  varie  categorie  di

azioni, le societa' che hanno emesso azioni a voto plurimo ovvero  le

societa' risultanti dalla fusione o dalla scissione di tali  societa'

possono procedere all'emissione di  azioni  a  voto  plurimo  con  le

medesime  caratteristiche   e   diritti   di   quelle   gia'   emesse

limitatamente ai casi di:

  a) aumento di capitale  ai  sensi  dell'articolo  2442  del  codice

civile  ovvero  mediante  nuovi  conferimenti  senza   esclusione   o

limitazione del diritto d'opzione;

  b) fusione o scissione.

  3. Nel caso previsto dal comma 2 gli statuti non possono  prevedere

ulteriori maggiorazioni del diritto  di  voto  a  favore  di  singole

categorie di azioni ne' ai sensi dell'articolo 127-quinquies.

  4. Ove la societa' non si avvalga della facolta' di emettere  nuove

azioni a voto plurimo ai sensi  del  comma  2,  secondo  periodo,  e'

esclusa  in  ogni  caso   la   necessita'   di   approvazione   delle

deliberazioni, ai sensi dell'articolo  2376  del  codice  civile,  da

parte dell'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria delle

azioni a voto plurimo»;   

  bb) l'articolo 134, comma 1, e' soppresso.

     1-bis. In  sede  di  prima  applicazione,  le  deliberazioni  di

modifica dello statuto assunte entro il 31 gennaio 2015  da  societa'

aventi titoli quotati nel mercato regolamentato italiano iscritte nel

registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge  di

conversione del presente decreto, con cui viene prevista la creazione

di azioni a voto maggiorato ai sensi dell'articolo 127-quinquies  del

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  sono  prese,  anche  in

prima convocazione, con il voto favorevole di almeno  la  maggioranza

del capitale rappresentato in assemblea;   

  2. Al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,  sono  apportate

le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 4, comma 6, le parole: «a partire  dall'esercizio

individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  e

del Ministro della giustizia» sono soppresse;

    b) dopo l'articolo 9, sono inseriti i seguenti:

  «Art.  9-bis.(Ruolo   e   funzioni   dell'Organismo   Italiano   di

Contabilita').

  1. L'organismo Italiano di Contabilita', istituto nazionale  per  i

principi contabili:

    a) emana i principi contabili nazionali, ispirati  alla  migliore

prassi  operativa,  per  la  redazione   dei   bilanci   secondo   le

disposizioni del codice civile;

    b) fornisce supporto all'attivita' del Parlamento e degli  Organi

Governativi in materia di  normativa  contabile  cd  esprime  pareri,

quando cio' e' previsto da specifiche disposizioni di legge o  dietro

richiesta di' altre istituzioni pubbliche;

    c) partecipa al processo di elaborazione dei  principi  contabili

internazionali  adottati  in  Europa,  intrattenendo   rapporti   con

l'International Accounting Standards  Board  (IASB),  con  l'European

Financial Reporting  Advisory  Group  (EFRAG)  e  con  gli  organismi

contabili di altri paesi.

  Con riferimento alle attivita' di cui alle a), b) e c), si coordina

con le Autorita' nazionali che hanno competenze in materia contabile.

  2. Nell'esercizio delle proprie funzioni  l'Organismo  Italiano  di

Contabilita' persegue finalita' di interesse pubblico, agisce in modo

indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di

economicita'. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e

delle finanze sull'attivita' svolta.

 

                             Art. 9-ter.

 

        Finanziamento dell'Organismo Italiano di Contabilita'

 

  1.  Al  finanziamento  dell'Organismo  italiano  di   contabilita',

fondazione di diritto  privato  avente  piena  autonomia  statutaria,

concorrono    le    imprese    attraverso    contributi     derivanti

dall'applicazione di una  maggiorazione  dei  diritti  di  segreteria

dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

con il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese ai sensi

dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre  1993,

n. 580.

  2.  Il  Collegio   dei   fondatori   dell'Organismo   Italiano   di

Contabilita' stabilisce annualmente il  fabbisogno  di  finanziamento

dell'Organismo   Italiano   Contabilita'   nonche'   le   quote    di

finanziamento di  cui  al  comma  1  da  destinare  all'International

Accounting Standards Board (IASB) e all'European Financial  Reporting

Advisory Group (EFRAG).

  3. Il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il

Ministro dell'economia e delle  finanze,  provvede  con  decreto,  ai

sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge  29  dicembre  1993,  n.

580, a definire la misura della maggiorazione di cui al comma 1 sulla

base  delle  indicazioni  di  fabbisogno   trasmesse   dall'Organismo

Italiano Contabilita'. Con lo  stesso  decreto  sono  individuate  le

modalita'  di  corresponsione  delle  relative  somme   all'Organismo

Italiano Contabilita' tramite il sistema camerale.»;

  c) i commi 86, 87 e 88 dell'articolo  2  della  legge  24  dicembre

2007, n. 244, sono abrogati.

  3. All'articolo 2437-ter, terzo comma, del codice civile la parola:

   «esclusivo »    e' soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole: «Lo statuto delle societa'  con  azioni  quotate  in  mercati

regolamentati puo'  prevedere  che  il  valore  di  liquidazione  sia

determinato secondo i criteri indicati dai commi 2 e 4  del  presente

articolo, fermo restando che in ogni caso tale valore non puo' essere

inferiore al valore che sarebbe dovuto in applicazione  del  criterio

indicato dal primo periodo del presente comma.».

  4. Al secondo comma dell'articolo 2343-bis del codice civile,  dopo

le parole: «di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario

ha  sede  la  societa'»,  sono  aggiunte  le  seguenti:  «ovvero   la

documentazione di cui all'articolo 2343-ter primo e  secondo  comma»;

al terzo comma dell'articolo  2343-bis  del  codice  civile  dopo  le

parole  «dell'esperto  designato  dal  tribunale»  sono  aggiunte  le

seguenti: «ovvero dalla documentazione di cui all'articolo 2343-ter».

  5. Il secondo comma dell'articolo 2500-ter  del  codice  civile  e'

sostituito dal seguente:

    «Nei  casi  previsti  dal  precedente  comma  il  capitale  della

societa' risultante  dalla  trasformazione  deve  essere  determinato

sulla base dei  valori  attuali  degli  elementi  dell'attivo  e  del

passivo e deve risultare  da  relazione  di  stima  redatta  a  norma

dell'articolo 2343 ovvero dalla documentazione  di  cui  all'articolo

2343-ter ovvero, infine,  nel  caso  di  societa'  a  responsabilita'

limitata, dell'articolo 2465. Si  applicano  altresi',  nel  caso  di

societa' per azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e,

in quanto compatibile, quarto comma dell'articolo 2343 ovvero,  nelle

ipotesi di cui al primo e secondo comma  dell'articolo  2343-ter,  il

terzo comma del medesimo articolo.».

  6. Il secondo  comma  dell'articolo  2441  del  codice  civile,  e'

sostituito dal seguente:

    «L'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del

registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso

pubblicato sul sito internet della societa',  con  modalita'  atte  a

garantire  la  sicurezza  del  sito  medesimo,   l'autenticita'   dei

documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in  mancanza,

mediante deposito presso la sede della societa'. Per l'esercizio  del

diritto di opzione deve essere concesso un termine  non  inferiore  a

quindici giorni dalla pubblicazione dell'offerta».

  7. All'articolo 2327 del codice civile la parola:  «centoventimila»

e' sostituita dalla seguente: «cinquantamila»;

     7-bis. Al fine di facilitare e di  accelerare  ulteriormente  le

procedure finalizzate all'avvio delle attivita' economiche nonche' le

procedure di iscrizione nel registro delle  imprese,  rafforzando  il

grado  di  conoscibilita'  delle   vicende   relative   all'attivita'

dell'impresa, quando l'iscrizione e' richiesta sulla base di un  atto

pubblico o di una scrittura  privata  autenticata,  a  decorrere  dal

primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della

legge di  conversione  del  presente  decreto,  il  conservatore  del

registro procede all'iscrizione immediata  dell'atto.  L'accertamento

delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella

esclusiva responsabilita' del pubblico ufficiale che  ha  ricevuto  o

autenticato l'atto. Resta ferma la cancellazione d'ufficio  ai  sensi

dell'articolo 2191 del codice civile. La  disposizione  del  presente

comma non si applica alle societa' per azioni.   

  8.  All'articolo  2477  del  codice  civile  il  secondo  comma  e'

abrogato; nel terzo comma la parola: «altresi'» e'  soppressa  e  nel

sesto   comma   le   parole:   «secondo      sono   soppresse.    

Conseguentemente,  la  sopravvenuta  insussistenza  dell'obbligo   di

nomina dell'organo di controllo o  del  revisore  costituisce  giusta

causa di revoca.

  8-bis. I commi terzo e quarto dell'articolo 2351 del codice  civile

sono sostituiti dai seguenti:

  «Lo  statuto  puo'  altresi'  prevedere  che,  in  relazione   alla

quantita' delle azioni possedute da uno stesso soggetto,  il  diritto

di voto sia limitato a una misura massima o disporne scaglionamenti.

  Salvo  quanto  previsto  dalle  leggi  speciali,  lo  statuto  puo'

prevedere la creazione di azioni con diritto di  voto  plurimo  anche

per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari

condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto  plurimo

puo' avere fino a un massimo di tre voti».

  8-ter. L'articolo  212  delle  disposizioni  per  l'attuazione  del

codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto  30

marzo 1942, n. 318, e' sostituito dal seguente:

  «Art. 212. - Le deliberazioni di modifica dello statuto di societa'

iscritte nel registro delle imprese alla data del 31 agosto 2014  con

cui e' prevista la creazione  di  azioni  a  voto  plurimo  ai  sensi

dell'articolo  2351  del  codice   sono   prese,   anche   in   prima

convocazione, con il voto  favorevole  di  almeno  i  due  terzi  del

capitale rappresentato in assemblea».

  8-quater.  Il  regolamento  previsto  dall'articolo  127-quinquies,

comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' adottato

dalla Consob entro il 31 dicembre 2014.

  8-quinquies.  Le  societa'  di  gestione  del  risparmio   di   cui

all'articolo 1, comma 1,  lettera  o),  del  decreto  legislativo  24

febbraio 1998, n. 58, che gestiscono fondi chiusi di  cui  al  titolo

III, capo II, del regolamento di cui  al  decreto  del  Ministro  del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999,

n. 228, per i quali, alla data di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto, non sia scaduto il termine  entro  il  quale  devono  essere

sottoscritte le quote, possono modificare il regolamento  del  fondo,

previa deliberazione dell'assemblea dei  quotisti,  per  prevedere  i

casi in cui e' possibile una proroga del  termine  di  sottoscrizione

non superiore a dodici mesi per il completamento della  raccolta  del

patrimonio. La proroga deve in ogni caso  essere  deliberata,  previa

modifica del regolamento del fondo, entro  tre  mesi  dalla  data  di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.   

 

                               Art. 21

     Misure a favore delle emissioni di obbligazioni societarie

  1. Al comma 1, dell'articolo 1, del decreto legislativo    aprile

1996, n. 239, dopo le parole: «sistemi multilaterali di  negoziazione

emessi da societa' diverse dalle prime,» sono aggiunte  le  seguenti:

«o,  qualora  tali  obbligazioni  e  titoli   similari   e   cambiali

finanziarie non siano negoziate, detenuti da uno o  piu'  investitori

qualificati ai sensi dell'articolo 100  del  decreto  legislativo  24

febbraio 1998, n. 58»;

  2. Il comma 9-bis dell'articolo 32  del  decreto  legge  22  giugno

2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto

2012, n. 134, e' sostituito dal seguente:

    «9-bis. La ritenuta di cui all'articolo 26, comma 1, del  decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  non  si

applica agli interessi e altri proventi delle obbligazioni  e  titoli

similari e delle cambiali  finanziarie  corrisposti  a  organismi  di

investimento collettivo del risparmio, istituiti in Italia o  in  uno

Stato membro dell'Unione europea, il cui patrimonio sia investito  in

misura superiore al 50 per cento in tali titoli e le cui quote  siano

detenute  esclusivamente  da   investitori   qualificati   ai   sensi

dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La

composizione del  patrimonio  e  la  tipologia  di  investitori  deve

risultare dal regolamento dell'organismo. La medesima ritenuta non si

applica agli interessi e altri proventi corrisposti a societa' per la

cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30  aprile  1999,  n.

130, emittenti titoli detenuti dai predetti investitori qualificati e

il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50  per  cento

in tali obbligazioni, titoli similari o cambiali finanziarie.».

 

 

                              Art. 21 bis

                 Attivita' di consulenza finanziaria

  1. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17  settembre

2007, n. 164, le parole: «Fino al 30  giugno  2014»  sono  sostituite

dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2015».   

 

                               Art. 22

              Misure a favore del credito alle imprese

  1. Dopo il comma 5 dell'articolo  26  del  decreto  del  Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto il seguente:

    «5-bis. La ritenuta di  cui  al  comma  5  non  si  applica  agli

interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo

termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli  Stati

membri dell'Unione europea, imprese  di  assicurazione  costituite  e

autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione

europea o organismi di investimento collettivo del risparmio che  non

fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorche' privi di soggettivita'

tributaria, costituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli

Stati aderenti all'Accordo sullo  spazio  economico  europeo  inclusi

nella lista di cui al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico  delle

imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

601, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al primo comma dell'articolo 15, dopo le parole: «le  cessioni

di  credito  stipulate  in  relazione  a  tali  finanziamenti,»  sono

inserite le seguenti: «nonche' alle successive cessioni dei  relativi

contratti o  crediti  e  ai  trasferimenti  delle  garanzie  ad  essi

relativi»;

    b) dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente:

 

                            «Art. 17-bis.

 

         Altre operazioni ammesse a fruire dell'agevolazione

 

  1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano  altresi'

alle operazioni di  finanziamento  la  cui  durata  contrattuale  sia

stabilita in piu' di diciotto mesi poste in essere dalle societa'  di

cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n.  130,  nonche'

da imprese di assicurazione costituite  e  autorizzate  ai  sensi  di

normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o organismi  di

investimento collettivo del risparmio costituiti negli  Stati  membri

dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo  sullo  spazio

economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del  Ministro

dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo  168-bis

del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

  3. Dopo il comma 2 dell'articolo 114  del  decreto  legislativo 

settembre 1993, n. 385, e' aggiunto il seguente:

    «2-bis.  Non  configura  esercizio  nei  confronti  del  pubblico

dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi  forma

l'operativita',  diversa  dal  rilascio   di   garanzie,   effettuata

esclusivamente  nei  confronti  di  soggetti  diversi  dalle  persone

fisiche  e  dalle  microimprese,  come  definite   dall'articolo   2,

paragrafo 1, dell'allegato  alla  raccomandazione  2003/361/CE  della

Commissione europea, del 6  maggio  2003,  da  parte  di  imprese  di

assicurazione italiane e di Sace entro i limiti stabiliti dal decreto

legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dalla  presente

legge, e dalle relative disposizioni attuative emanate dall'IVASS.  I

soggetti di cui al comma 2-bis inviano alla Banca  d'Italia,  con  le

modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche

nonche' ogni altro dato e documento  richiesto,  e  partecipano  alla

centrale dei Rischi della Banca d'Italia,  secondo  quanto  stabilito

dalla Banca d'Italia.    La Banca d'Italia puo' prevedere che l'invio

delle segnalazioni periodiche  e  di  ogni  altro  dato  e  documento

richiesto  nonche'  la  partecipazione  alla  centrale   dei   rischi

avvengano per il tramite di banche e intermediari finanziari iscritti

all'albo di cui all'articolo 106 ».

  3-bis. Dopo l'articolo 150-bis del testo unico di  cui  al  decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' inserito il seguente:

  «Art. 150-ter. - (Disposizioni in tema di partecipazione  a  banche

di credito cooperativo). - 1. Alle banche di credito cooperativo  che

versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano

sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai  sensi  dell'articolo

70, comma 1, lettera b), e' consentita, previa modifica dello statuto

sociale ed in deroga alle previsioni  di  cui  all'articolo  150-bis,

comma 1, l'emissione di azioni di finanziamento di  cui  all'articolo

2526 del codice civile.

  2.  L'emissione  delle  azioni  di  cui  al  comma  1  deve  essere

autorizzata dalla Banca d'Italia ed esse sono sottoscrivibili solo da

parte del Fondo di garanzia dei depositanti del  credito  cooperativo

riconosciuto  ai  sensi  dell'articolo  96,  del  Fondo  di  garanzia

istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento

(UE) n. 575/2013 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  26

giugno 2013, e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo

della cooperazione, di cui alla legge 31  gennaio  1992,  n.  59,  in

deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.

  3. I diritti  patrimoniali  e  amministrativi,  spettanti  ai  soci

finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo  2526,

secondo comma, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo

statuto, ma ad essi  spetta  comunque  il  diritto,  in  deroga  alle

previsioni dell'articolo  33,  comma  3,  di  designare  uno  o  piu'

componenti del consiglio di  amministrazione  ed  il  presidente  del

collegio sindacale.

  4. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono  chiedere

il rimborso  del  valore  nominale  delle  azioni.  Il  consiglio  di

amministrazione,  sentito  il  collegio  sindacale,  delibera   sulla

richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di  liquidita',

finanziaria e patrimoniale  attuale  e  prospettica  della  banca  di

credito cooperativo. L'efficacia della delibera e' condizionata  alla

preventiva autorizzazione della Banca d'Italia».   

  4. L'articolo 38, comma 2,  del  decreto  legislativo  7  settembre

2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) dopo la parola:  «derivati»  sono  inserite  le  seguenti:  «e

finanziamenti  concessi  nei  confronti  di  soggetti  diversi  dalle

persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo  2,

paragrafo 1, dell'allegato  alla  raccomandazione  2003/361/CE  della

Commissione europea»;

    b) e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Nel  caso  di

finanziamenti  concessi  nei  confronti  di  soggetti  diversi  dalle

persone fisiche e dalle microimprese, l'IVASS stabilisce condizioni e

limiti operativi tenendo conto dei seguenti criteri:

      a) i prenditori dei  finanziamenti  siano  individuati  da  una

banca o da un intermediario finanziario  iscritto  nell'albo  di  cui

all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e

successive modificazioni;

      b) la banca o l'intermediario finanziario di cui  alla  lettera

a) trattenga     un  interesse  economico  nell'operazione,  pari  ad

almeno il 5 per cento del finanziamento concesso, trasferibile  anche

a un'altra banca o intermediario finanziario,    fino  alla  scadenza

dell'operazione;

      c) il sistema dei  controlli  interni  e  gestione  dei  rischi

dell'impresa sia adeguato e consenta di comprendere a pieno i rischi,

in particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi;

      d)  l'impresa  sia   dotata   di   un   adeguato   livello   di

patrimonializzazione;      l'esercizio  autonomo  dell'attivita'   di

individuazione dei prenditori da parte dell'assicuratore,  in  deroga

ai  criteri  di  cui  alle  lettere  a)  e  b),  e'   sottoposto   ad

autorizzazione dell'IVASS.».   

  5. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  sono  apportate

le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 1, comma 1, lettera k), dopo la parola: «crediti»

sono inserite le seguenti: «, inclusi quelli  erogati  a  valere  sul

patrimonio dell'OICR,»;

    b) all'articolo 8, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

      «1-bis. Gli OICR che  investono  in  crediti  partecipano  alla

Centrale dei Rischi della Banca d'Italia,  secondo  quanto  stabilito

dalla Banca d'Italia.    La Banca  d'Italia  puo'  prevedere  che  la

partecipazione alla centrale dei rischi avvenga  per  il  tramite  di

banche e intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 ».

  5-bis. Le societa' di gestione del risparmio di cui all'articolo 1,

comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,

che gestiscono i fondi immobiliari previsti dagli articoli  12-bis  e

13 del regolamento di cui al decreto del  Ministro  del  tesoro,  del

bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n.  228,  i

cui certificati rappresentativi delle quote risultino ammessi, ovvero

siano oggetto di istanza  di  ammissione,  alle  negoziazioni  in  un

mercato  regolamentato,  possono,  entro   il   31   dicembre   2014,

nell'esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il  regolamento

del fondo, secondo le procedure di cui alle disposizioni dei commi da

5-quater a 5-novies, per stabilire la possibilita'  di  prorogare  in

via straordinaria il termine di durata  del  fondo  medesimo  per  un

periodo massimo non superiore a due anni al solo fine  di  completare

lo smobilizzo degli investimenti. Tale modifica  del  regolamento  e'

possibile per i fondi immobiliari anzidetti, esistenti alla  data  di

entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,

anche nel caso in cui  il  regolamento  del  fondo  gia'  preveda  la

possibilita' di prorogarne la durata per un massimo di tre  anni,  ai

sensi dell'articolo 14, comma 6, del citato decreto  ministeriale  n.

228 del 1999.

  5-ter. Per i fondi immobiliari il cui termine di  attivita',  anche

per effetto dell'eventuale esercizio della proroga ordinaria disposta

ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del citato  decreto  ministeriale

n. 228 del 1999, scade entro il 31 dicembre 2015, la durata del fondo

puo' essere prorogata in via straordinaria, in deroga  al  limite  di

due anni stabilito al comma 5-bis, fino al 31  dicembre  2017,  ferme

restando le altre disposizioni dei commi da 5-quater a 5-novies.

  5-quater. Le societa'  di  gestione  del  risparmio  esercitano  il

potere  di  cui  ai  commi  5-bis   e   5-ter   previa   approvazione

dell'assemblea dei partecipanti. Nelle ipotesi in cui  i  regolamenti

di gestione dei fondi non  prevedono  l'istituto  dell'assemblea  dei

partecipanti, le societa' di gestione del risparmio  sottopongono  la

modifica del regolamento del fondo all'approvazione dei  partecipanti

riuniti in  un'assemblea  speciale  all'uopo  convocata.  L'assemblea

delibera con il voto  favorevole  della  maggioranza  assoluta  delle

quote dei votanti.

  5-quinquies.  Al  fine  di  favorire  una  maggiore  partecipazione

assembleare le societa' di gestione del risparmio:

  a) possono chiedere agli intermediari di  cui  all'articolo  1  del

regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata,

di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative societa' di

gestione,  adottato  dalla  Banca  d'Italia,  e  dalla   Consob   con

provvedimento  del  22  febbraio  2008,  pubblicato  nella   Gazzetta

Ufficiale n. 54 del 4 marzo 2008, come sostituito  dal  provvedimento

della Banca d'Italia e della Consob del 22 ottobre  2013,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 259  del  5  novembre  2013,  tramite  la

societa'  di  gestione  accentrata,   la   comunicazione   dei   dati

identificativi dei titolari delle quote del fondo,  che  non  abbiano

espressamente vietato la diffusione  degli  stessi,  sopportandone  i

relativi oneri;

  b)  consentono  ai  partecipanti   l'espressione   del   voto   per

corrispondenza di cui all'articolo 18-quater,  comma  2,  del  citato

decreto ministeriale n. 228 del 1999;

  c) consentono ai partecipanti l'esercizio del diritto di intervento

e di voto a mezzo di delega conferita per iscritto e  revocabile  con

dichiarazione pervenuta al rappresentante entro il giorno  precedente

l'assemblea. La delega contiene le istruzioni di voto sulla  proposta

di cui al comma 5-sexies, lettera a), e non  puo'  essere  rilasciata

con il nome del rappresentante in bianco. La delega non puo' in  ogni

caso essere conferita a soggetti in conflitto  di  interessi  con  il

rappresentato ne' alla societa' di gestione del  risparmio,  ai  suoi

soci, dipendenti e componenti degli organi di  amministrazione  o  di

controllo;

  d) pubblicano l'avviso di convocazione  dell'assemblea,  oltre  che

con le modalita' scelte per la pubblicazione del valore della  quota,

anche nel  proprio  sito  internet  e  su  almeno  due  quotidiani  a

diffusione nazionale. L'avviso e' diffuso senza indugio alla societa'

di gestione del mercato e ad almeno due agenzie di  stampa.  Ai  fini

dell'accertamento del  diritto  dei  partecipanti  all'intervento  in

assemblea e all'esercizio del voto non sono opponibili alla  societa'

di gestione gli atti  di  trasferimento  delle  quote  perfezionatisi

oltre il termine del settimo giorno di mercato aperto  precedente  la

data prevista per l'assemblea.

  5-sexies. Ferme restando le ulteriori disposizioni  applicabili  in

materia, l'avviso di convocazione dell'assemblea contiene le seguenti

informazioni:

  a)  la  proposta  di  modificare  il  regolamento  del  fondo   per

consentire di prorogare, secondo quanto previsto nei  commi  5-bis  e

5-ter, la scadenza del fondo;

  b) le modalita' di esercizio dei diritti dei partecipanti.

  5-septies.    Successivamente     all'approvazione     da     parte

dell'assemblea, le societa' di gestione del risparmio  deliberano  la

modifica del relativo regolamento di gestione stabilendo:

  a) la possibilita' di prorogare il fondo, secondo  quanto  previsto

dai commi 5-bis e 5-ter;

  b) che l'attivita'  di  gestione  durante  il  periodo  di  proroga

straordinaria previsto dai commi 5-bis  e  5-ter  e'  finalizzata  al

completamento dell'attivita' di  smobilizzo  degli  investimenti.  In

tale attivita' sono ricompresi anche gli interventi di valorizzazione

e  riqualificazione  degli  attivi  patrimoniali,  ove  necessari   a

incrementarne il presumibile valore di realizzo e  a  condizione  che

tali interventi abbiano  un  orizzonte  temporale  non  superiore  al

termine finale di durata del fondo, come prorogato;

  c) che durante il periodo di  proroga  straordinaria  previsto  dai

commi 5-bis e 5-ter, la misura della provvigione di gestione su  base

annuale sia ridotta di almeno due terzi rispetto  a  quanto  previsto

dal regolamento di gestione; e' fatto divieto di prelevare dal  fondo

provvigioni di incentivo;

  d) l'obbligo di distribuire ai  partecipanti,  con  cadenza  almeno

semestrale,  la  totalita'  dei  proventi  netti  realizzati,   fermo

restando il rispetto delle obbligazioni assunte dal fondo.

  5-octies.  Le  modifiche  ai  regolamenti  di  gestione  dei  fondi

apportate in conformita' alle  disposizioni  dei  commi  da  5-bis  a

5-septies si  intendono  approvate  in  via  generale  ai  sensi  del

provvedimento della Banca d'Italia dell'8 maggio 2012, sulla gestione

collettiva del risparmio, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla

Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 2012.

  5-novies.  Le  societa'  di  gestione  del   risparmio   comunicano

tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob  le  determinazioni

assunte ai sensi delle disposizioni  di  cui  ai  commi  da  5-bis  a

5-octies.

  5-decies. Il termine del 22 luglio 2014  di  cui  all'articolo  15,

commi 2, 3, 5, 10 e 16, lettera a), del decreto legislativo  4  marzo

2014, n. 44, e' differito al 31 dicembre 2014.   

  6. Alla legge del  30  aprile  1999,  n.  130,  sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:

      «1-ter. Le societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo  3

possono concedere finanziamenti nei  confronti  di  soggetti  diversi

dalle  persone  fisiche   e   dalle   microimprese,   come   definite

dall'articolo 2,  paragrafo  1,  dell'allegato  alla  raccomandazione

2003/361/CE  della  Commissione  europea,  del  6  maggio  2003,  nel

rispetto delle seguenti condizioni:

      a) i prenditori dei  finanziamenti  siano  individuati  da  una

banca o da un intermediario finanziario  iscritto  nell'albo  di  cui

all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e

successive modificazioni, i quali possono svolgere altresi' i compiti

indicati all'articolo 2, comma 3, lettera c);

      b) i titoli emessi dalle stesse per finanziare l'erogazione dei

finanziamenti  siano  destinati  ad  investitori   qualificati   come

definiti ai  sensi  dell'articolo  100  del  decreto  legislativo  24

febbraio 1998, n. 58;

      c) la banca o l'intermediario finanziario di cui  alla  lettera

a) trattenga un significativo  interesse  economico  nell'operazione,

nel  rispetto  delle  modalita'  stabilite  dalle   disposizioni   di

attuazione della Banca d'Italia.»;

    b) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «I crediti relativi a

ciascuna  operazione»  sono  inserite   le   seguenti:   «(per   tali

intendendosi sia i crediti vantati nei confronti del debitore  o  dei

debitori ceduti, sia ogni altro credito maturato  dalla  societa'  di

cui al comma 1 nel contesto dell'operazione), i relativi incassi e le

attivita' finanziarie acquistate con i medesimi»;

    c) all'articolo 3, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:

      «2-bis. Non sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi da

quelli di cui al comma 2 sui conti delle societa' di cui al  comma  1

aperti presso la banca depositaria ovvero presso i  soggetti  di  cui

all'articolo 2, comma 3, lettera  c),  dove  vengono  accreditate  le

somme corrisposte dai debitori ceduti nonche' ogni altra somma pagata

o comunque di spettanza della  societa'  ai  sensi  delle  operazioni

accessorie   condotte   nell'ambito   di   ciascuna   operazione   di

cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti  dell'operazione.

Tali somme possono essere utilizzate dalle societa' di cui al comma 1

esclusivamente per il soddisfacimento di crediti vantati dai soggetti

di cui al comma 2 e dalle  controparti  dei  contratti  derivati  con

finalita' di copertura dei rischi insiti nei  crediti  e  nei  titoli

ceduti, nonche' per il pagamento degli altri  costi  dell'operazione.

In caso di avvio nei confronti del depositario di procedimenti di cui

al  titolo  IV  del  testo  unico  bancario,  nonche'  di   procedure

concorsuali, le somme accreditate su tali conti e quelle affluite  in

corso di procedura non sono soggette a sospensione  dei  pagamenti  e

vengono immediatamente e integralmente restituite alla societa' senza

la necessita' di deposito di domanda di ammissione al  passivo  o  di

rivendica e al di fuori dei piani di riparto  o  di  restituzione  di

somme.»;

    d) all'articolo 3, il comma 2-ter e' sostituito dal seguente:

      «2-ter. Sui conti correnti dove vengono  accreditate  le  somme

incassate per conto delle societa' di cui al comma 1 corrisposte  dai

debitori ceduti - aperti dai soggetti  che  svolgono  nell'ambito  di

operazioni di cartolarizzazione dei  crediti,  anche  su  delega  dei

soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  6,  i  servizi   indicati

nell'articolo 2, comma 3, lettera c),  non  sono  ammesse  azioni  da

parte dei creditori di tali soggetti se  non  per  l'eccedenza  delle

somme incassate e dovute alle societa' di cui al comma 1. In caso  di

avvio nei confronti di tali soggetti di procedimenti concorsuali,  le

somme accreditate su  tali  conti  e  quelle  affluite  in  corso  di

procedura, per un importo pari alle somme  incassate  e  dovute  alle

societa' di cui al comma 1, vengono  immediatamente  e  integralmente

restituite alle societa' di cui al comma 1  senza  la  necessita'  di

deposito di domanda di ammissione al passivo o di rivendica e  al  di

fuori dei piani riparto o di restituzione di somme.»;

    e) all'articolo 5, comma 2-bis, le parole:  «comma  1-bis,»  sono

soppresse;

    f) all'articolo 7, dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:

      «2-quater.  La  presente  legge  si   applica   altresi'   alle

operazioni di cartolarizzazione di crediti sorti dalla concessione di

uno o piu' finanziamenti da parte della societa' emittente i  titoli.

Nel  caso  di   operazioni   realizzate   mediante   concessione   di

finanziamenti,  i  richiami  al  cedente  e  al  cessionario   devono

intendersi riferiti, rispettivamente, al  soggetto  finanziato  e  al

soggetto finanziatore e i richiami ai debitori  ceduti  si  intendono

riferiti ai soggetti finanziati. A tali operazioni si  applicano,  in

quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, 2, 3, 5, 6 e 7.

  2-quinquies. Dalla data certa dell'avvenuta  erogazione,  anche  in

parte,   del    finanziamento    relativo    alle    operazioni    di

cartolarizzazione di cui al comma 2-quater, sui crediti sorti e sulle

somme corrisposte dai debitori sono ammesse azioni soltanto a  tutela

dei diritti di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b).

  2-sexies. Nelle operazioni di cui al comma 2-quater i titoli emessi

dalle  societa'  per  finanziare  l'erogazione  dei  finanziamenti  o

l'acquisto dei crediti sono destinati ad investitori  qualificati  ai

sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.

58.

  2-septies. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 6,  in  aggiunta

agli altri obblighi previsti  dalla  presente  legge,  verificano  la

correttezza delle operazioni poste  in  essere  ai  sensi  del  comma

2-quater e la conformita' delle stesse alla normativa applicabile.».

     6-bis. L'articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e'

sostituito dal seguente:

  «Art. 8-bis.  -  (Cancellazione  di  segnalazioni  dei  ritardi  di

pagamento). - 1. Entro dieci giorni dalla  ricezione  della  notifica

dell'avvenuta regolarizzazione dei pagamenti, i gestori delle  banche

dati provvedono ad integrare le segnalazioni relative  a  ritardi  di

pagamento da parte delle persone fisiche o giuridiche  gia'  inserite

nelle banche dati stesse con la comunicazione dell'avvenuto pagamento

da parte del creditore ricevente il pagamento,  che  deve  provvedere

alla richiesta  entro  e  non  oltre  quindici  giorni  dall'avvenuto

pagamento.

  2. Le segnalazioni gia' registrate e regolarizzate, se relative  al

mancato pagamento di rate mensili di numero  inferiore  a  tre  o  di

un'unica  rata  trimestrale,  devono  essere  aggiornate  secondo  le

medesime modalita' di cui al comma 1.

  3. Qualora vi sia  un  ritardo  di  pagamento  di  una  rata  e  la

regolarizzazione della stessa avvenga  entro  i  successivi  sessanta

giorni,  le  segnalazioni  riferite  a  tale  ritardo  devono  essere

cancellate   trascorsi   i   successivi   sei   mesi    dall'avvenuta

regolarizzazione.

  4. Per le segnalazioni successive di ritardi di pagamento  relativi

alle medesime persone fisiche o giuridiche, anche per crediti diversi

anche se regolarizzate, si applica la normativa vigente».   

  7. L'articolo 11, comma 3-quater,  del  decreto-legge  23  dicembre

2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio

2014, n. 9, e' abrogato.

     7-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 1, lettera a), le parole: «entro sessanta giorni  dalla

data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente

decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2014»;

  b) al comma 7-bis,  terzo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le

seguenti parole: «, nonche' le disposizioni  di  cui  all'articolo  7

della legge 21 febbraio 1991, n. 52,  e  all'articolo  67  del  regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267».

  7-ter. Per le regioni che alla data  di  entrata  in  vigore  della

legge di conversione del presente decreto si trovano nelle condizioni

di cui all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), del decreto-legge  29

novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28

gennaio 2009, n. 2, le disposizioni di cui al  medesimo  comma  3-ter

non si  applicano  relativamente  ai  debiti  riferiti  a  fatture  o

richieste equivalenti di pagamento emesse a decorrere dal  trentesimo

giorno successivo a quello  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto.   

 

 

                              Art. 22 bis

            Semplificazioni nelle operazioni promozionali

  1. All'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al  decreto  del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, dopo la  lettera

c) e' inserita la seguente:

  «c-bis) le manifestazioni nelle quali, a fronte di una  determinata

spesa, con o senza soglia d'ingresso,  i  premi  sono  costituiti  da

buoni da utilizzare  su  una  spesa  successiva  nel  medesimo  punto

vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente

parte della stessa insegna o ditta».   

 

                              Art. 22 ter

 Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201

  All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.

214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «solo qualora vi sia

la necessita' di garantire la tutela della  salute,  dei  lavoratori,

dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni  culturali».

  

‘

                             Art. 22 quater

Misure  a  favore  del  credito   per   le   imprese   sottoposte   a

  commissariamento straordinario e per  la  realizzazione  del  piano

  delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria

  1. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 agosto  2013,  n.

101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.

125, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche a prescindere

dalla  predisposizione  dei  piani  di  cui  al  periodo  precedente,

l'impresa commissariata di cui all'articolo 1, comma  1,  del  citato

decreto-legge  n.  61  del  2013,   puo'   contrarre   finanziamenti,

prededucibili a norma dell'articolo 111 del regio  decreto  16  marzo

1942, n. 267, funzionali a porre in essere le misure e  le  attivita'

di tutela ambientale e sanitaria ovvero funzionali alla continuazione

dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo  patrimonio.

La funzionalita' di  cui  al  periodo  precedente  e'  attestata  dal

Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,

sentito il Ministro  dello  sviluppo  economico,  relativamente  alle

misure e alle attivita' di tutela ambientale e sanitaria. In caso  di

finanziamenti   funzionali    alla    continuazione    dell'esercizio

dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio,  l'attestazione

e' di competenza del Ministro dello sviluppo  economico,  sentito  il

Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare.

L'attestazione  puo'  riguardare  anche   finanziamenti   individuati

soltanto per tipologia, entita' e condizioni essenziali, sebbene  non

ancora oggetto di trattative».

  2.  All'articolo  1  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.   61,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  89,  il

comma 11-quinquies e' sostituito dal seguente:

  «11-quinquies. Qualora sia necessario  ai  fini  dell'attuazione  e

della realizzazione del piano  delle  misure  e  delle  attivita'  di

tutela   ambientale   e    sanitaria    dell'impresa    soggetta    a

commissariamento,  non  oltre  l'anno  2014,  il  giudice  procedente

trasferisce all'impresa commissariata, su richiesta  del  commissario

straordinario, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti  di

quanto  costituisce  oggetto  di  sequestro,  anche  in  relazione  a

procedimenti penali diversi da quelli per reati ambientali o connessi

all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del

titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma

societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei

rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato attivita' di

direzione  e  coordinamento  sull'impresa  commissariata  prima   del

commissariamento. In caso di impresa esercitata in  forma  societaria

le predette somme devono essere trasferite a titolo di sottoscrizione

di aumento di capitale, ovvero in conto futuro  aumento  di  capitale

nel caso in  cui  il  trasferimento  avvenga  prima  dell'aumento  di

capitale di cui al comma 11-bis. Tutte  le  attivita'  di  esecuzione

funzionali  al  trasferimento,  ivi  comprese  quelle  relative  alla

liquidazione di titoli e valori esistenti in conti  deposito  titoli,

vengono svolte da Equitalia Giustizia S.p.A. quale  gestore  ex  lege

del Fondo  unico  giustizia.  Il  sequestro  penale  sulle  somme  si

converte in sequestro delle azioni o delle quote che sono emesse; nel

caso di trasferimento delle somme sequestrate prima  dell'aumento  di

capitale, in sequestro del credito a  titolo  di  futuro  aumento  di

capitale.  Le  azioni  o  quote  di  nuova  emissione  devono  essere

intestate al Fondo unico giustizia e, per esso, al  gestore  ex  lege

Equitalia Giustizia S.p.A. Le attivita' poste in essere da  Equitalia

Giustizia  S.p.A.  devono  svolgersi  sulla  base  delle  indicazioni

fornite dall'autorita' giurisdizionale procedente».

  3.  All'articolo  2  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.   61,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo

il comma 1 sono inseriti i seguenti:

  «1-bis. In relazione  al  commissariamento  dell'ILVA  S.p.A.,  gli

interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1,  comma  5,  sono

dichiarati  indifferibili,  urgenti  e   di   pubblica   utilita'   e

costituiscono varianti ai piani urbanistici. Il  sub  commissario  di

cui all'articolo 1, comma 1, dispone, coordina ed e' responsabile  in

via esclusiva dell'attuazione degli interventi  previsti  dal  citato

piano, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 8, 9, 9-bis e 10. Il sub

commissario definisce, d'intesa con il commissario straordinario,  la

propria struttura, le relative modalita'  operative  e  il  programma

annuale delle risorse finanziarie  necessarie  per  far  fronte  agli

interventi previsti  dal  piano  di  cui  all'articolo  1,  comma  5,

aggiornandolo ogni trimestre e  con  rendicontazione  delle  spese  e

degli impegni di spesa; dispone altresi' i pagamenti con  le  risorse

rese disponibili dal commissario straordinario.

  1-ter. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di  cui

all'articolo 1, comma 5, il procedimento di cui all'articolo 1, comma

9, e' avviato su proposta del sub commissario di cui all'articolo  1,

comma 1, entro quindici  giorni  dalla  disponibilita'  dei  relativi

progetti. I termini per l'espressione dei pareri, visti e  nulla-osta

relativi agli interventi previsti per l'attuazione  del  detto  piano

devono essere resi dalle  amministrazioni  o  enti  competenti  entro

venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni  in

caso di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si

intendono acquisiti con esito positivo. Per la valutazione  d'impatto

ambientale  e  per  i  pareri  in  materia  di  tutela  sanitaria   e

paesaggistica, restano ferme le previsioni  del  citato  articolo  1,

comma 9».

  4.  All'articolo  2  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.   61,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo

il comma 3-bis e' aggiunto il seguente:

  «3-ter. Per l'osservanza del piano di cui all'articolo 1, comma  5,

nei termini ivi previsti, si intende che, trattandosi  di  un  numero

elevato di prescrizioni con interconnessioni critiche,  entro  il  31

luglio 2015 sia attuato almeno l'80 per cento delle  prescrizioni  in

scadenza a quella data. Entro il 31  dicembre  2015,  il  commissario

straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela  del

territorio e del mare e  all'ISPRA  una  relazione  sulla  osservanza

delle prescrizioni del piano di  cui  al  primo  periodo.  Rimane  il

termine ultimo gia' previsto del 4 agosto 2016  per  l'attuazione  di

tutte  le  altre   prescrizioni,   fatto   salvo   il   termine   per

l'applicazione della decisione 2012/135/UE della Commissione, del  28

febbraio 2012, relativa  alle  conclusioni  sulle  migliori  tecniche

disponibili (BAT) per la produzione di ferro ed acciaio».

  5.  La  Batteria  11  di  cui  al  punto  16.l)  della   parte   II

dell'Allegato al piano delle  misure  e  delle  attivita'  di  tutela

ambientale e sanitario, approvato  con  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri  14  marzo  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, adottato a  norma  dell'articolo

1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  61,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2013,  n.  89,  deve  essere

messa fuori produzione e le procedure per lo spegnimento  all'entrata

in  esercizio  della  Batteria  9  e  della  relativa  torre  per  lo

spegnimento del coke, doccia 5, devono essere  avviate  entro  e  non

oltre il 30 giugno  2016.  Il  riavvio  dell'impianto  dovra'  essere

valutato dall'Autorita' competente sulla base di  apposita  richiesta

di ILVA S.p.A.  nell'ambito  della  verifica  sull'adempimento  delle

prescrizioni.

  6. L'AFO/5 di cui al punto 16.n) della parte  II  dell'Allegato  al

piano  delle  misure  e  delle  attivita'  di  tutela  ambientale   e

sanitaria,  approvato  con  il  citato  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014,  deve  essere  messo  fuori

produzione  e  le  procedure  per  lo  spegnimento,  all'entrata   in

esercizio dell'AFO/1, devono essere avviate entro e non oltre  il  30

giugno  2015.  Il  riavvio  dell'impianto  dovra'   essere   valutato

dall'Autorita' competente sulla base di apposita  richiesta  di  ILVA

S.p.A.   nell'ambito   della    verifica    sull'adempimento    delle

prescrizioni.   

 

                           Art. 22 quinquies

Regime fiscale delle operazioni di raccolta  effettuate  dalla  Cassa

                     depositi e prestiti S.p.A.

  1. All'articolo 5 del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 24, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Gli

interessi e gli altri proventi dei buoni fruttiferi postali  e  degli

altri titoli emessi  ai  sensi  del  comma  7,  lettera  a),  con  le

caratteristiche autorizzate e nei limiti di  emissione  previsti  con

decreto del direttore generale del Tesoro, sono  soggetti  al  regime

dell'imposta sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi  nella  misura

applicabile  ai  titoli  di  cui  all'articolo  31  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601»;

  b) il comma 25 e' sostituito dal seguente:

  «25. Fatto salvo quanto previsto  dal  comma  24  per  la  gestione

separata e da altre disposizioni specificatamente vigenti per  quanto

rientra nella medesima  gestione,  alla  Cassa  depositi  e  prestiti

S.p.A. si applicano le disposizioni in materia di imposta sul reddito

delle societa', imposta regionale sulle attivita' produttive, imposte

di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, imposta sostitutiva di

cui agli articoli 15 e seguenti  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' quelle  concernenti  le

altre imposte dirette e indirette previste per le banche. Le ritenute

di cui all'articolo 26, comma 2, del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' l'imposta  sul  reddito

delle societa' e  l'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,

dovute sia a titolo di saldo che di acconto dalla  Cassa  depositi  e

prestiti S.p.A., sono riscosse mediante versamento in  Tesoreria  con

imputazione  ai  competenti  capitoli  dello  stato   di   previsione

dell'entrata».

  2.   L'attuazione   del   presente    articolo    e'    subordinata

all'autorizzazione della Commissione europea ai  sensi  dell'articolo

108, paragrafo3 del Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea.

  

 

                               Art. 23

Riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti  forniti  in

                       media e bassa tensione

  1. Al fine di pervenire a una piu' equa distribuzione  degli  oneri

tariffari fra le diverse categorie di consumatori elettrici, i minori

oneri per l'utenza derivanti dagli articoli da 24 a 30  del  presente

decreto-legge,  laddove  abbiano  effetti  su  specifiche  componenti

tariffarie, sono destinati alla riduzione  delle  tariffe  elettriche

dei clienti di energia elettrica in media tensione  e  di  quelli  in

bassa tensione con    potenza disponibile superiore  a  16,5  kW,   

diversi dai clienti residenziali e dall'illuminazione pubblica.

  2. Alla stessa finalita' sono destinati i  minori  oneri  tariffari

conseguenti dall'attuazione dell'articolo 1, commi  da  3  a  5,  del

decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni,

in legge 21 febbraio 2014 n. 9.

  3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di

conversione del presente  decreto-legge,  l'Autorita'  per  l'energia

elettrica,  il  gas  e  il  sistema  idrico  adotta  i  provvedimenti

necessari ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, garantendo che i

medesimi  benefici  siano  ripartiti  in  modo  proporzionale  tra  i

soggetti che ne hanno diritto e assicurando che i  benefici  previsti

agli stessi commi 1  e  2  non  siano  cumulabili  a  regime  con  le

agevolazioni  in  materia  di  oneri  generali  di  sistema,  di  cui

all'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

     3-bis. Fino all'entrata in operativita' dell'elettrodotto 380 kV

"Sorgente-Rizziconi" tra la Sicilia e il  Continente  e  degli  altri

interventi finalizzati al significativo incremento della capacita' di

interconnessione  tra  la   rete   elettrica   siciliana   e   quella

peninsulare, le  unita'  di  produzione  di  energia  elettrica,  con

esclusione  di  quelle  rinnovabili  non  programmabili,  di  potenza

superiore a  50  MW  ubicate  in  Sicilia  sono  considerate  risorse

essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ed hanno  l'obbligo

di offerta sul mercato del giorno prima. Le modalita'  di  offerta  e

remunerazione di tali  unita'  sono  definite  o  ridefinite  e  rese

pubbliche dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema

idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della

legge di conversione del presente decreto, seguendo  il  criterio  di

puntuale riconoscimento  per  singola  unita'  produttiva  dei  costi

variabili  e  dei  costi  fissi  di  natura  operativa  e   di   equa

remunerazione  del  capitale  residuo  investito  riconducibile  alle

stesse unita', in modo da assicurare la riduzione degli oneri per  il

sistema elettrico. In attesa di una riforma organica della disciplina

degli  sbilanciamenti  nell'ambito  del  mercato   dei   servizi   di

dispacciamento, l'Autorita' per l'energia  elettrica,  il  gas  e  il

sistema idrico procede entro sessanta giorni a rimuovere le macrozone

Sicilia e Sardegna.   

 

 

 

 

 

                               Art. 24

   Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri  del

sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione

                              e consumo

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2015,  i  corrispettivi  tariffari  a

copertura degli oneri generali di  sistema  di  cui  all'articolo  3,

comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri

ai sensi dell'articolo 4, comma  1,  del  decreto-legge  14  novembre

2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  dicembre

2003, n. 368,  sono  determinati  facendo  esclusivo  riferimento  al

consumo di  energia  elettrica  dei  clienti  finali  o  a  parametri

relativi al punto di connessione dei medesimi clienti  finali,  fatto

salvo quanto disposto ai commi 2,  3,  4,  5,  6  e  7  del  presente

articolo.

  2. Per le reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge

23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, per i  sistemi  di

cui al secondo periodo del  comma  2  dell'articolo  10  del  decreto

legislativo 30 maggio  2008,  n.  115,  e  successive  modificazioni,

nonche' per i sistemi efficienti di utenza di  cui  al  comma  1  del

medesimo articolo 10, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014,

i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al

comma  1,  limitatamente   alle   parti   variabili,   si   applicano

sull'energia elettrica consumata  e  non  prelevata  dalla  rete,  in

misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari  dovuti

sull'energia prelevata dalla rete.

  3.  Per  i  sistemi  efficienti  di  utenza,  di  cui  al  comma  1

dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008,  n.  115,  e

successive modificazioni, entrati in esercizio dopo  il  31  dicembre

2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema  di

cui al comma 1, limitatamente  alle  parti  variabili,  si  applicano

sull'energia elettrica consumata  e  non  prelevata  dalla  rete,  in

misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari  dovuti

sull'energia prelevata dalla rete.

  4. Al  fine  di  non  ridurre  l'entita'  complessiva  dei  consumi

soggetti al pagamento degli oneri di cui al comma 1, le quote di  cui

al comma 3 possono essere aggiornate con decreti del  Ministro  dello

sviluppo economico sulla base dei seguenti criteri:

  a) il primo  aggiornamento  puo'  essere  effettuato  entro  il  30

settembre 2015  e  gli  eventuali  successivi  aggiornamenti  possono

essere effettuati con cadenza biennale a decorrere dal primo;

  b) le nuove  quote  si  applicano  agli  impianti  che  entrano  in

esercizio a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a  quello  di

entrata in vigore del pertinente decreto;

  c) le nuove quote non possono essere  incrementate  ogni  volta  di

piu' di 2,5 punti percentuali rispetto a quelle previgenti.

  5. Per il raggiungimento delle finalita' di cui ai  commi  2  e  3,

l'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas  e  il  sistema  idrico

adotta  i  provvedimenti  necessari  alla  misurazione   dell'energia

consumata e non prelevata dalla rete.

  6. In via transitoria, per l'anno 2015, l'Autorita'  per  l'energia

elettrica, il gas e il sistema idrico definisce,  per  le  reti  e  i

sistemi di cui ai commi 2 e 3 per i quali non sia possibile  misurare

l'energia consumata  e  non  prelevata  dalla  rete,  un  sistema  di

maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti  a  copertura

degli oneri generali di sistema, di  effetto  stimato  equivalente  a

quanto previsto ai medesimi commi 2  e  3.  Il  medesimo  sistema  e'

applicabile,  anche  successivamente  al  2015,  laddove   le   quote

applicate siano inferiori al 10 per cento.

  7.  Sono  fatti  salvi  gli  effetti  dei  provvedimenti   adottati

dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in

attuazione dell'articolo 33 della legge 23  luglio  2009,  n.  99,  e

successive modificazioni, e dell'articolo 10 del decreto  legislativo

30 maggio 2008, n. 115, e  successive  modificazioni,  per  le  parti

compatibili con le disposizioni dei precedenti commi.

  8.  I   corrispettivi   tariffari   di   trasmissione,   misure   e

distribuzione  dell'energia  elettrica   sono   determinati   facendo

riferimento, per le parti fisse, a parametri  relativi  al  punto  di

connessione dei clienti finali e, per le parti variabili, all'energia

elettrica prelevata tramite il medesimo punto.

  9. Le disposizioni di cui al presente  articolo  non  si  applicano

agli impianti a fonti  rinnovabili  di  cui  all'articolo  25-bis  di

potenza non superiore a 20 kW».   

 

                               Art. 25

Modalita' di copertura di oneri sostenuti  dal  Gestore  dei  Servizi

                        Energetici GSE S.p.A.

  1. Gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento  delle  attivita'

di gestione, di verifica e di controllo,  inerenti  i  meccanismi  di

incentivazione e di sostegno, sono a  carico  dei  beneficiari  delle

medesime attivita', ivi incluse quelle in  corso      con  esclusione

degli impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 kW.   

  2. Entro 60 giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente

decreto-legge, e successivamente ogni tre anni,  il  GSE  propone  al

Ministro dello sviluppo economico  l'entita'  delle  tariffe  per  le

attivita' di cui al comma 1 da applicare a decorrere dal    gennaio

2015 e valide per un triennio. Le tariffe sono definite dal GSE sulla

base dei costi, della programmazione e delle previsioni  di  sviluppo

delle  medesime  attivita'.  La  proposta  include  le  modalita'  di

pagamento delle tariffe.

  3. La proposta di tariffe di  cui  al  comma  2  e'  approvata  dal

Ministro dello sviluppo economico con decreto da  adottare  entro  60

giorni dalla comunicazione.

  4. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico

provvede alle compensazioni ove necessario.

 

                              Art. 25 bis

        Disposizioni urgenti in materia di scambio sul posto

 

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto, con effetti  decorrenti  dal 

gennaio 2015, l'Autorita'  per  l'energia  elettrica,  il  gas  e  il

sistema idrico provvede alla revisione della disciplina dello scambio

sul posto sulla base delle seguenti direttive:

  a) la soglia di applicazione della  disciplina  dello  scambio  sul

posto e' elevata a 500 kW per gli impianti a  fonti  rinnovabili  che

entrano in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2015, fatti salvi gli

obblighi di officina elettrica;

  b) per gli impianti a fonti rinnovabili di potenza non superiore  a

20 kW, ivi inclusi quelli gia' in esercizio al 1° gennaio  2015,  non

sono applicati i corrispettivi di cui  all'articolo  24  sull'energia

elettrica consumata e non prelevata dalla rete;

  c) per gli impianti  operanti  in  regime  di  scambio  sul  posto,

diversi da quelli di cui alla  lettera  b)  del  presente  comma,  si

applica l'articolo 24, comma 3.   

 

                               Art. 26

   Interventi sulle tariffe incentivanti  dell'elettricita'  prodotta

                      da impianti fotovoltaici

  1. Al fine di ottimizzare la gestione  dei  tempi  di  raccolta  ed

erogazione degli incentivi e  favorire  una  migliore  sostenibilita'

nella politica di  supporto  alle  energie  rinnovabili,  le  tariffe

incentivanti  sull'energia  elettrica  prodotta  da  impianti  solari

fotovoltaici,  riconosciute  in  base  all'articolo  7  del   decreto

legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e all'articolo  25,  comma  10,

del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono erogate secondo  le

modalita' previste dal presente articolo.

  2. A decorrere dal secondo semestre 2014, il  Gestore  dei  servizi

energetici S.p.A. eroga le tariffe incentivanti di cui  al  comma  1,

con rate mensili costanti, in misura  pari  al  90  per  cento  della

producibilita' media annua stimata  di  ciascun  impianto,  nell'anno

solare di produzione ed effettua il  conguaglio,  in  relazione  alla

produzione effettiva, entro il 30  giugno  dell'anno  successivo.  Le

modalita' operative sono definite dal GSE entro quindici giorni dalla

pubblicazione del  presente  decreto  e  approvate  con  decreto  del

Ministro dello sviluppo economico.

  3. A decorrere dal 1° gennaio 2015,  la  tariffa  incentivante  per

l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200

kW e' rimodulata, a scelta dell'operatore, sulla base  di  una  delle

seguenti opzioni da comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014:

  a) la tariffa e' erogata per un  periodo  di  24  anni,  decorrente

dall'entrata in esercizio  degli  impianti,  ed  e'  conseguentemente

ricalcolata  secondo  la  percentuale  di  riduzione  indicata  nella

tabella di cui all'allegato 2 al presente decreto;

  b) fermo restando il periodo di erogazione ventennale,  la  tariffa

e'  rimodulata  prevedendo  un  primo  periodo  di  fruizione  di  un

incentivo ridotto  rispetto  all'attuale  e  un  secondo  periodo  di

fruizione  di  un  incentivo  incrementato  in   ugual   misura.   Le

percentuali di rimodulazione sono stabilite con decreto del  Ministro

dello  sviluppo  economico,   sentita   l'Autorita'   per   l'energia

elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro il 1ŗ ottobre

2014 in modo da consentire, nel caso di adesione di tutti gli  aventi

titolo all'opzione, un  risparmio  di  almeno  600  milioni  di  euro

all'anno per il periodo 2015-2019, rispetto  all'erogazione  prevista

con le tariffe vigenti;

  c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale,  la  tariffa

e' ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto  alla

data di entrata in vigore del presente decreto, per la durata residua

del periodo di incentivazione, secondo le seguenti quantita':

  1) 6 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a

200 kW e fino alla potenza nominale di 500 kW;

  2) 7 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a

500 kW e fino alla potenza nominale di 900 kW;

  3) 8 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a

900 kW.

  In assenza di comunicazione da parte dell'operatore il GSE  applica

l'opzione di cui alla lettera c).

  4. Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto  del

Ministro dello sviluppo economico 5  maggio  2011,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12  maggio  2011,  e  del  decreto  del

Ministro dello sviluppo economico 5  luglio  2012,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012,  le  riduzioni  di  cui

all'allegato 2 al presente decreto si applicano alla sola  componente

incentivante, calcolata secondo le modalita' di cui  all'articolo  5,

comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto 5 luglio 2012.

  5. Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 3 e 4

puo' accedere a finanziamenti bancari per  un  importo  massimo  pari

alla differenza tra l'incentivo gia' spettante al 31 dicembre 2014  e

l'incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3 e 4.  Tali  finanziamenti

possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente,  sulla  base

di  apposite  convenzioni  con  il  sistema  bancario,  di  provvista

dedicata o di garanzia  concessa  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti

S.p.A. (Cdp) a valere sui fondi  di  cui  al  comma  7,  lettera  a),

dell'articolo  5  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.   269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326.

L'esposizione di Cdp e' garantita dallo Stato ai sensi  dell'articolo

1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo criteri  e

modalita' stabiliti con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del

Ministro dell'economia e delle finanze.

  6. Le regioni e gli enti locali adeguano, ciascuno per la parte  di

competenza  e  ove  necessario,  alla  durata   dell'incentivo   come

rimodulata ai sensi del comma 3, lettera a), la  validita'  temporale

dei permessi rilasciati, comunque denominati, per  la  costruzione  e

l'esercizio  degli  impianti  fotovoltaici  ricadenti  nel  campo  di

applicazione del presente articolo.

  7.  I  soggetti  beneficiari  di  incentivi  pluriennali,  comunque

denominati,  per  la  produzione  di  energia  elettrica   da   fonti

rinnovabili possono cedere una quota di detti incentivi, fino  ad  un

massimo dell'80 per cento, ad un acquirente selezionato tra i primari

operatori finanziari europei.

  8. L'acquirente selezionato di cui al comma 7 subentra ai  soggetti

beneficiari nei diritti a percepire  gli  incentivi  pluriennali  dal

soggetto deputato all'erogazione degli stessi, salva  la  prerogativa

dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di

esercitare  annualmente,  anche  avvalendosi  del  soggetto  deputato

all'erogazione degli incentivi, l'opzione di acquisire tali diritti a

fronte della corresponsione di un  importo  pari  alla  rata  annuale

costante,  calcolata  sulla  base  di  un  tasso  di   interesse   T,

corrispondente all'ammortamento finanziario del costo  sostenuto  per

l'acquisto  dei  diritti  di  un  arco  temporale  analogo  a  quello

riconosciuto per la percezione degli incentivi.

  9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge

di  conversione  del  presente  decreto,  l'Autorita'  per  l'energia

elettrica, il gas e il  sistema  idrico,  con  propri  provvedimenti,

provvede a:

  a) stabilire le modalita' di selezione dell'acquirente  di  cui  al

comma 7 tramite procedura competitiva e non discriminatoria che abbia

come principale criterio di scelta il minimo valore offerto del tasso

di interesse T di cui al comma 8;

  b) stabilire l'importo minimo, comunque non inferiore a 30 miliardi

di euro, che l'acquirente di cui al comma  7  rende  complessivamente

disponibile per l'acquisto delle quote di incentivi pluriennali;

  c)  definire  le  condizioni,  le  procedure  e  le  modalita'   di

riscossione da parte dell'acquirente di cui al comma  7  delle  quote

degli incentivi  pluriennali  acquistati  o,  in  alternativa,  degli

importi annuali nel caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 8;

  d) stabilire i criteri e le  procedure  per  determinare  la  quota

annuale costante di incentivi pluriennali che puo' essere oggetto  di

cessione da parte di ciascun  soggetto  beneficiario,  tenendo  conto

anche della tipologia e della localizzazione degli impianti;

  e) definire le condizioni, le procedure  ed  ogni  altro  parametro

utile  per  disciplinare  la  cessione  delle  quote   di   incentivi

pluriennali che deve essere attuata attraverso aste aggiudicate sulla

base del tasso di sconto offerto, che non puo'  essere  inferiore  al

tasso T riconosciuto all'acquirente,  e  nei  limiti  di  un  importo

massimo destinato all'acquisto delle quote di  incentivi  pluriennali

stabilito per ciascuna asta;

  f) stabilire per ciascuna asta le procedure di  partecipazione,  il

tasso di sconto minimo e  l'importo  massimo  destinato  all'acquisto

delle quote di incentivi pluriennali tenendo conto, nel caso le  aste

siano distinte sulla base della tipologia o  della  dimensione  degli

impianti, delle connesse  specificita'  in  termini  di  numerosita',

costo presunto del capitale e  capacita'  di  gestione  di  procedure

complesse;

  g) definire ogni altro aspetto inerente la procedura  di  selezione

dell'acquirente e  le  aste  di  acquisto  utile  a  massimizzare  la

partecipazione, incluse forme di garanzia a condizione  che  esse  in

ogni caso escludano l'intervento diretto o indiretto dello Stato.

  10. L'Autorita' per  l'energia  elettrica,  il  gas  e  il  sistema

idrico, nel rispetto  di  specifici  indirizzi  emanati  con  proprio

decreto dal Ministro dello sviluppo  economico,  destina  l'eventuale

differenza  tra  il  costo   annuale   degli   incentivi   acquistati

dall'acquirente di cui al comma 7 e l'importo annuale di cui al comma

8 a riduzione della componente A3 degli oneri di sistema.

  11. Il Governo provvede ad assumere ogni iniziativa  utile  a  dare

piena esecuzione alle disposizioni  del  presente  articolo,  inclusi

eventuali accordi con il sistema bancario per semplificare il recesso

totale o parziale dei soggetti beneficiari di  incentivi  pluriennali

dai contratti di finanziamento stipulati.

  12. Alle quote di incentivi cedute ai sensi delle  disposizioni  di

cui al comma 9 non si applicano, a decorrere dalla data di  cessione,

le misure di rimodulazione di cui al comma 3.

  13. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da  7  a  12  e'

subordinata alla verifica da  parte  del  Ministero  dell'economia  e

delle finanze della compatibilita'  degli  effetti  delle  operazioni

sottostanti sui saldi di finanza pubblica ai fini del rispetto  degli

impegni assunti in sede europea.   

 

                               Art. 27

Rimodulazione del  sistema  tariffario  dei  dipendenti  del  settore

                              elettrico

  1. A decorrere  dal    luglio  2014,  l'Autorita'  per  l'energia

elettrica  e  il  gas  esclude  dall'applicazione  dei  corrispettivi

tariffari gli oneri per lo sconto dipendenti previsti  dal  Contratto

collettivo nazionale di lavoro del settore elettrico.

 

                               Art. 28

Riduzione dei costi del sistema elettrico per  le  isole  minori  non

                            interconnesse

  1. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto  dall'articolo  1,

comma  6-octies,  del  decreto-legge  23  dicembre  2013,   n.   145,

convertito, con modificazioni, dalla legge    21 febbraio 2014,    n.

9, con riferimento alla progressiva copertura  del  fabbisogno  delle

isole  minori  non  interconnesse   attraverso   energia   da   fonti

rinnovabili, l'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il  sistema

idrico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del  presente

decreto-legge, adotta una revisione  della  regolazione  dei  sistemi

elettrici integrati insulari di cui  all'articolo  7  della  legge  9

gennaio 1991, n. 10, che sia  basata  esclusivamente  su  criteri  di

costi efficienti e che sia di stimolo all'efficienza energetica nelle

attivita'  di  distribuzione  e  consumo  finale  di  energia,  anche

valutando soluzioni alternative  alle  esistenti  che  migliorino  la

sostenibilita' economica ed ambientale del servizio.

     1-bis. Il decreto ministeriale  di  cui  all'articolo  1,  comma

6-octies, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e'  emanato  entro

centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto.   

 

                               Art. 29

Rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle  Ferrovie  dello

                                Stato

  1.  Il  regime  tariffario  speciale  al  consumo  di  RFI  -  Rete

Ferroviaria Italiana S.p.A. di cui al decreto  del  Presidente  della

Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, e' applicato a  decorrere  dal 

gennaio 2015 ai soli consumi di energia  elettrica  impiegati  per  i

trasporti rientranti nel servizio universale    e per il settore  del

trasporto ferroviario delle merci.    Con decreto del Ministero dello

sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore

del  presente  decreto-legge,  sentite  l'Autorita'   per   l'energia

elettrica, il gas e i servizi idrici e l'Autorita' per  i  trasporti,

sono definite le modalita' di individuazione dei consumi rilevanti ai

fini dell'attuazione del regime.  Il  decreto  viene  aggiornato  con

cadenza biennale, seguendo le medesime modalita' previste per la  sua

adozione.

  2.  Fino   all'entrata   in   operativita'   delle   modalita'   di

individuazione  dei  consumi  di  cui  al  comma  1,  la   componente

tariffaria compensativa annua, riconosciuta in attuazione del  regime

tariffario speciale di cui al medesimo  comma  1,  e'  ridotta  sulla

parte eccedente il quantitativo di 3300 GWh di un importo  di      80

milioni    di euro.

     3. E' fatto divieto  di  traslare  i  maggiori  oneri  derivanti

dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo  sui

prezzi e sui pedaggi praticati nell'ambito del servizio universale  e

del trasporto ferroviario delle merci. La definizione dei pedaggi per

l'uso dell'infrastruttura ferroviaria  non  rientranti  nel  servizio

universale e nel trasporto ferroviario delle merci  tiene  conto  dei

maggiori costi di gestione derivanti dalle disposizioni del  presente

articolo secondo un criterio  di  gradualita'  valido  per  il  primo

triennio, in misura non superiore al 50 per cento nell'anno 2015, non

superiore al 70 per cento nell'anno 2016 e all'80 per cento nell'anno

2017.  L'Autorita'  per  i  trasporti  vigila  sull'osservanza  delle

disposizioni di cui al primo periodo, anche mediante  accertamenti  a

campione, e sulla corretta applicazione della norma sul mercato.   

 

                               Art. 30

Semplificazione  amministrativa  e  di  regolazione   a   favore   di

  interventi  di  efficienza  energetica  del  sistema  elettrico   e

  impianti a fonti rinnovabili

     01. Al comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo  3  marzo

2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

  a) dopo le parole: «fonti rinnovabili» sono inserite  le  seguenti:

«, ivi incluse le pompe di calore destinate alla produzione di  acqua

calda e aria o di sola acqua calda  con  esclusione  delle  pompe  di

calore geotermiche,»;

  b) dopo le parole: «diversi da quelli di cui ai commi da 1 a    e

prima delle parole:  «,  realizzati  negli  edifici  esistenti»  sono

inserite le seguenti: «e dagli interventi di installazione  di  pompe

di calore geotermiche,».   

  1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e'

inserito il seguente:

 

                            «Art. 7-bis.

 

Semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di

  interventi di efficienza energetica  e  piccoli  impianti  a  fonti

  rinnovabili.

  1. Dal 1° ottobre 2014, la comunicazione per la  realizzazione,  la

connessione e l'esercizio degli impianti  di  produzione  di  energia

elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione del comma 11

dell'articolo  6      e  la  comunicazione  per   l'installazione   e

l'esercizio  di   unita'   di   microcogenerazione,   come   definite

dall'articolo 2, comma 1,  lettera  e),  del  decreto  legislativo  8

febbraio 2007, n. 20, disciplinata  dal  comma  20  dell'articolo  27

della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono effettuate    utilizzando  un

modello  unico  approvato  dal  Ministro  dello  sviluppo  economico,

sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  ed  il  sistema

idrico, che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai  Comuni,

dai gestori di rete e dal GSE SpA. Con riferimento alle comunicazioni

di competenza del Comune, di cui agli articoli  6,  comma  11,  e  7,

commi 1, 2 e 5, il modulo contiene esclusivamente:

    a) i dati anagrafici del proprietario o di chi abbia  titolo  per

presentare  la  comunicazione,   l'indirizzo   dell'immobile   e   la

descrizione sommaria dell'intervento;

    b) la dichiarazione del proprietario di essere in possesso  della

documentazione  rilasciata  dal  progettista  circa  la   conformita'

dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore.

  2. Le dichiarazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1

sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del  Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune e  le  autorita'

competenti effettuano i controlli sulla  veridicita'  delle  predette

dichiarazioni, applicando le sanzioni previste dall'articolo  76  del

medesimo decreto.

  3. Nei casi in cui sia necessario acquisire atti amministrativi  di

assenso, comunque denominati, l'interessato puo':

    a) allegarli alla comunicazione di cui al comma 1, ovvero:

    b) richiedere allo sportello unico per l'edilizia  di  acquisirli

d'ufficio, allegando la documentazione strettamente  necessaria  allo

scopo.  In  tale  caso,  il  Comune  provvede  entro  il  termine  di

quarantacinque  giorni  dalla  presentazione   della   comunicazione,

decorsi inutilmente i quali si applica l'articolo  20,  comma  5-bis,

del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380.

L'inizio dei lavori e' sospeso  fino  all'acquisizione  dei  medesimi

atti. Lo sportello  unico  per  l'edilizia  comunica  tempestivamente

all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso.

  4. I soggetti destinatari della comunicazione resa con  il  modello

unico di cui al    comma 1    non possono  richiedere  documentazione

aggiuntiva.

  5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia  di  accisa

sull'energia   elettrica,   l'installazione   di   impianti    solari

fotovoltaici e termici con le modalita' di cui all'articolo 11, comma

3, del decreto legislativo n. 115 del 2008, su edifici non  ricadenti

fra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere  b)  e  c),  del

decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.  42,  non  e'  subordinata

all'acquisizione  di  atti  amministrativi   di   assenso,   comunque

denominati.».

     1-bis. All'articolo 1-sexies,  comma  1,  del  decreto-legge  29

agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27

ottobre 2003, n. 290, dopo le parole: "costituendo titolo a costruire

e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi" sono  inserite

le seguenti: "e ad attraversare i beni demaniali".:

  a) al comma 1, dopo le parole: «costituendo titolo a costruire e ad

esercire tali infrastrutture, opere o interventi»  sono  inserite  le

seguenti: «e ad attraversare i beni demaniali»;

  1-ter.  All'articolo  1-sexies,  comma  3,  quarto   periodo,   del

decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo le parole:  «la  misura  di

salvaguardia perde  efficacia  decorsi  tre  anni  dalla  data  della

comunicazione dell'avvio del procedimento» sono aggiunte le seguenti:

«, salvo il caso in cui il  Ministero  dello  sviluppo  economico  ne

disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per  sopravvenute

esigenze istruttorie».

  1-quater. All'articolo 1-sexies, comma 4-sexies, del  decreto-legge

29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

ottobre 2003, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al primo periodo, le parole da: «e che  utilizzino  il  medesimo

tracciato» fino a: «40 metri lineari» sono sostituite dalle seguenti:

«,  ovvero  metri  lineari  3.000  qualora  non  ricadenti,   neppure

parzialmente, in aree naturali protette, e che utilizzino il medesimo

tracciato, ovvero se  ne  discostino  per  un  massimo  di  60  metri

lineari»;

  b) al terzo periodo, le  parole:  «piu'  del  20  per  cento»  sono

sostituite dalle seguenti: «piu' del 30 per cento».   

  2. Dopo l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 28 del  2011

e' inserito il seguente:

 

                            «Art. 8-bis.

 

       Regimi di autorizzazione per la produzione di biometano

 

   

  1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia  di  accisa

sul  gas  naturale,   per   l'autorizzazione   alla   costruzione   e

all'esercizio degli impianti  di  produzione  di  biometano  e  delle

relative opere di modifica, ivi incluse le opere e le  infrastrutture

connesse, si applicano le procedure di cui agli articoli  5  e  6.  A

tali fini si utilizza:

    a) la procedura abilitativa semplificata per i nuovi impianti  di

capacita' produttiva, come definita ai sensi dell'articolo 21,  comma

2,    non superiore a 500 standard metri cubi/ora,    nonche' per  le

opere di modifica  e  per  gli  interventi  di  parziale  o  completa

riconversione alla produzione di biometano di impianti di  produzione

di energia elettrica alimentati  a  biogas,  gas  di  discarica,  gas

residuati dai processi di depurazione, che non comportano  aumento  e

variazione delle matrici biologiche in ingresso;

    b) l'autorizzazione unica nei casi diversi da quelli di cui  alla

lettera a).

  2. Nel comma 4-bis dell'articolo  12  del  decreto  legislativo  29

dicembre 2003 n. 387, dopo la  parola  «biomassa,  sono  inserite  le

seguenti: «, ivi inclusi gli impianti a biogas  e  gli  impianti  per

produzione di biometano di nuova costruzione,».

     2-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto  legislativo  n.  28

del 2011, dopo le parole: «le regioni  prevedono»  sono  inserite  le

seguenti: «, entro e non oltre il 31 ottobre 2014,».

  2-ter. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 28  del

2011, le parole: «Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  del

presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro e non  oltre

il 31 ottobre 2014».

  2-quater. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo  n.  28

del 2011, dopo le parole: «a partire da  rifiuti»  sono  inserite  le

seguenti: «, compreso il gas di discarica,».

  2-quinquies. All'articolo 8, comma 1, secondo periodo, del  decreto

legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo le parole: «non sono  dovuti

in caso di» sono inserite le seguenti:  «installazione  di  pompa  di

calore avente potenza termica non superiore a 15 kW e di».

  2-sexies. Dopo il comma 5 dell'articolo 271 del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:

  «5-bis. Per gli  impianti  e  le  attivita'  degli  stabilimenti  a

tecnologia avanzata nella produzione di  biocarburanti,  al  fine  di

assicurare la  tutela  della  salute  e  dell'ambiente,  il  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentito  il

Ministro della salute, adotta  entro  diciotto  mesi  dalla  data  di

entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto di quanto

previsto dalla normativa europea,  apposite  linee  guida  recanti  i

criteri per la  fissazione  dei  valori  limite  di  emissione  degli

impianti  di   bioraffinazione,   quale   parametro   vincolante   di

valutazione da parte delle autorita' competenti.

  5-ter. Nelle more dell'adozione delle linee guida di cui  al  comma

5-bis, gli impianti di bioraffinazione devono applicare  le  migliori

tecniche disponibili, rispettare  i  limiti  massimi  previsti  dalla

normativa nazionale applicabile in materia di tutela  della  qualita'

dell'aria, di qualita' ambientale e di emissioni in atmosfera».

  2-septies. Al comma 16 dell'articolo 271 del decreto legislativo n.

152 del 2006 sono premesse le seguenti parole: «Fermo quanto disposto

dai commi 5-bis e 5-ter del presente articolo».

  2-octies. All'articolo 11, comma  3,  del  decreto  legislativo  30

maggio 2008, n. 115, dopo le parole:  «diametro  non  superiore  a  1

metro» sono inserite  le  seguenti:  «di  microcogeneratori  ad  alto

rendimento, come definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.

20,».

  2-novies. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 2  marzo

2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile

2012, n. 44, le  parole:  «30  giugno  2014»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «31 dicembre 2014».   

 

                              Art. 30 bis

Interventi  urgenti  per  la  regolazione  delle  gare  d'ambito  per

  l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale

  1. All'articolo 15, comma 5,  del  decreto  legislativo  23  maggio

2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo le parole:  «calcolato

nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o  nei  contratti»

sono inserite le seguenti: «, purche' stipulati prima della  data  di

entrata in vigore del regolamento di  cui  al  decreto  del  Ministro

dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni

e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226,».

  2. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui

al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i

rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre  2011,

n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di  gara,  sono

prorogati di otto mesi per gli ambiti del primo raggruppamento di cui

all'allegato 1 dello stesso decreto, di sei mesi per gli  ambiti  del

secondo, terzo e quarto raggruppamento e  di  quattro  mesi  per  gli

ambiti del quinto e sesto raggruppamento, in aggiunta  alle  proroghe

di cui all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 23 dicembre  2013,

n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,

n. 9.

  3. Le proroghe di cui al comma 2 non si applicano  agli  ambiti  di

cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.

69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

  4. La previsione di cui all'articolo 4, comma 5, del  decreto-legge

21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9

agosto 2013, n. 98, si  applica  al  superamento  dei  nuovi  termini

previsti dal comma 2.   

 

                              Art. 30 ter

Misure  urgenti  di  semplificazione  per  l'utilizzo   delle   fonti

  rinnovabili  nell'ambito  della   riconversione   industriale   del

  comparto bieticolo-saccarifero

  1. All'articolo  29  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono

apportate le seguenti modificazioni:

  a) al  comma  1,  le  parole:  «rivestono  carattere  di  interesse

nazionale anche ai fini della definizione e del  perfezionamento  dei

processi autorizzativi e dell'effettiva entrata  in  esercizio»  sono

sostituite  dalle  seguenti:  «rivestono   carattere   di   interesse

strategico e costituiscono una priorita'  a  carattere  nazionale  in

considerazione dei prevalenti profili di sviluppo economico  di  tali

insediamenti produttivi nonche' per  la  salvaguardia  dei  territori

oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali»;

  b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

  «2. I progetti di cui al comma 1  riguardano  la  realizzazione  di

iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel  settore

della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono  finalizzati

anche  al  reimpiego  dei  lavoratori,   dipendenti   delle   imprese

saccarifere italiane dismesse per effetto  del  regolamento  (CE)  n.

320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, in nuove  attivita'  di

natura  industriale.  Al  fine  di  garantire  l'attuazione  di  tali

progetti, il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2,  comma

1, del citato decreto-legge n. 2 del 2006, nel caso in cui i relativi

procedimenti autorizzativi non risultino  ultimati  e  siano  decorsi

infruttuosamente i termini  di  legge  per  la  conclusione  di  tali

procedimenti, nomina senza indugio, ai  sensi  dell'articolo  20  del

decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un  commissario  ad

acta per l'esecuzione degli accordi per la riconversione  industriale

sottoscritti con il coordinamento del Comitato interministeriale,  in

ottemperanza alle direttive da quest'ultimo adottate. Al  commissario

non spettano compensi, gettoni o altra forma di emolumento; eventuali

rimborsi di spese vive sono a carico  delle  risorse  destinate  alla

realizzazione dei progetti».   

 

                             Art. 30 quater

 Modifica all'articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35

  1. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14  marzo  2005,

n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,  n.

80, al secondo periodo, dopo le parole: «a vantaggio dei  consumatori

di energia elettrica  e  gas»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  del

servizio idrico integrato».   

 

                           Art. 30 quinquies

     Modifica all'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99

  1. All'articolo 45, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99,  le

parole: «nonche' dalle attivita' di rigassificazione anche attraverso

impianti fissi offshore» sono soppresse.    

 

                             Art. 30 sexies

              Disposizioni in materia di biocarburanti

  1. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 15, quarto  periodo,

del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, da  emanare  entro

il 15 settembre 2014, e' altresi' stabilita la quota minima di cui al

comma 139 dell'articolo 2 della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,

compresa la sua  ripartizione  in  quote  differenziate  tra  diverse

tipologie di biocarburanti, compresi quelli avanzati,  per  gli  anni

successivi al 2015. Con le stesse modalita' si provvede a  effettuare

i successivi aggiornamenti.

  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  sentito  il

comitato tecnico consultivo biocarburanti  di  cui  all'articolo  33,

comma 5-sexies, del decreto legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  da

emanare  entro  il  15  novembre  2014,  sono  fissate  le   sanzioni

amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato

raggiungimento degli obblighi stabiliti con  il  decreto  di  cui  al

comma 1 del presente articolo.

  3. Il terzo periodo  del  comma  2  dell'articolo  33  del  decreto

legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  e  successive  modificazioni,  e'

soppresso».   

 

                               Art. 31

     (soppresso)   

 

                               Art. 32

Garanzia dello Stato in favore di SACE per operazioni non di mercato

  1.   Al   fine   di   rafforzare   il   supporto    all'export    e

all'internazionalizzazione  delle  imprese,  nonche'  di   assicurare

certezza e trasparenza al rapporto tra lo  Stato  e  Sace  S.p.A.  in

materia di assicurazione  e  garanzia  dei  rischi  non  di  mercato,

all'articolo  6  del  decreto-legge  30  settembre  2003,   n.   269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,

dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

    «9-bis. La garanzia dello Stato per rischi non  di  mercato  puo'

altresi' operare in favore di  Sace  S.p.A.  rispetto  ad  operazioni

riguardanti  settori  strategici  per  l'economia   italiana   ovvero

societa' di rilevante  interesse  nazionale  in  termini  di  livelli

occupazionali, di entita' di fatturato o di ricadute per  il  sistema

economico produttivo del Paese, che sono in grado di  determinare  in

capo a Sace S.p.A. elevati rischi  di  concentrazione  verso  singole

controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di  destinazione.

In tal caso, la garanzia  opera  a  copertura  di  eventuali  perdite

eccedenti determinate soglie  e  fino  ad  un  ammontare  massimo  di

capacita', compatibile con i limiti globali degli impegni  assumibili

in garanzia.  Tale  garanzia  e'  rilasciata  a  prima  domanda,  con

rinuncia all'azione di regresso su Sace S.p.A., e' onerosa e conforme

con la normativa di riferimento dell'Unione  europea  in  materia  di

assicurazione e garanzia per rischi non di  mercato.  Su  istanza  di

Sace S.p.a., la garanzia  e'  rilasciata  con  decreto  del  Ministro

dell'economia e delle  finanze,  tenuto  conto  della  dotazione  del

fondo,  previo  parere   dell'Istituto   per   la   vigilanza   sulle

assicurazioni (Ivass) con riferimento, tra l'altro, alla  sussistenza

di un elevato rischio di concentrazione e alla congruita' del  premio

riconosciuto allo Stato; il parere dell'Ivass e'  espresso  entro  15

giorni  dalla  relativa  richiesta.  E'  istituito  nello  stato   di

previsione del Ministero dell'Economia e delle  Finanze  un  fondo  a

copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi della presente

disposizione, con una dotazione iniziale di 100 milioni di  euro  per

l'anno 2014. Al relativo onere si  provvede  mediante  corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37,  comma

6,  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66.  Tale   fondo   e'

ulteriormente alimentato con i premi corrisposti da Sace S.p.A.,  che

a tal fine sono versati all'entrata del bilancio dello Stato  per  la

successiva riassegnazione. Con decreto del Presidente  del  Consiglio

dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,

di concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico,  e'  definito

l'ambito di applicazione della presente disposizione.

  9-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con  Sace

S.p.A. uno  schema  di  convenzione  che  disciplina  lo  svolgimento

dell'attivita' assicurativa per rischi non di mercato di cui ai commi

9 e 9-bis, e specificamente il funzionamento della garanzia di cui al

comma 9-bis, ivi inclusi i  parametri  per  la  determinazione  della

concentrazione del  rischio,  la  ripartizione  dei  rischi  e  delle

relative remunerazioni,  i  criteri  di  quantificazione  del  premio

riconosciuto   allo   Stato,   nonche'   il   livello    minimo    di

patrimonializzazione che Sace S.p.A e' tenuta ad assicurare per poter

accedere alla garanzia  e  i  relativi  criteri  di  misurazione.  La

convenzione ha una durata di dieci anni. Lo schema di convenzione  e'

approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su

proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.  Ai  fini  della

predisposizione   dello   schema   di   convenzione,   il   Ministero

dell'economia e delle finanze puo' affidare  a  societa'  di  provata

esperienza e capacita' operativa nazionali ed estere un  incarico  di

studio, consulenza, valutazione e assistenza  operativa,  nei  limiti

delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

     1-bis. Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  di

cui al comma 1, capoverso 9-bis, ottavo  periodo,  e'  emanato  entro

sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto.

  1-ter. Lo schema di convenzione di cui al comma 1, capoverso 9-ter,

primo periodo, e' stipulato  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  2. Lo schema di convenzione di cui all'articolo 6, comma 9-ter, del

decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  e'  approvato

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di

conversione del presente decreto.   

 

                              Art. 32 bis

Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,

                               n. 633

  1. Il numero 16) del primo comma dell'articolo 10 del  decreto  del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive

modificazioni, e' sostituito dal seguente:

  «16) le prestazioni del servizio  postale  universale,  nonche'  le

cessioni  di  beni  a  queste  accessorie,  effettuate  dai  soggetti

obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono escluse le prestazioni di

servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le  cui  condizioni

siano state negoziate individualmente».

  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a  decorrere  dalla

data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente

decreto. Sono fatti salvi i comportamenti posti in essere fino a tale

data dal soggetto obbligato a fornire il servizio postale  universale

in applicazione della norma di esenzione previgente.   

 

                               Art. 33

Semplificazione e razionalizzazione dei  controlli  della  Corte  dei

                                conti

  1. All'articolo 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le sezioni regionali della

Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito  del  controllo  di

legittimita'   e   regolarita'   delle   gestioni,   verificano    il

funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole

contabili e dell'equilibrio di bilancio di  ciascun  ente  locale.  A

tale fine,  il  sindaco,  relativamente  ai  comuni  con  popolazione

superiore ai  15.000  abitanti,  o  il  presidente  della  provincia,

avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario

negli enti in cui non e' prevista la figura del  direttore  generale,

trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte

dei conti un referto sul  sistema  dei  controlli  interni,  adottato

sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie

della Corte dei conti e sui  controlli  effettuati  nell'anno,  entro

trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente

disposizione; il referto e',  altresi',  inviato  al  presidente  del

consiglio comunale o provinciale.».

    2. Al decreto-legge 10 ottobre  2012,  n.  174,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 sono apportate  le

seguenti modificazioni:

      a) all'articolo 1:

        1) al comma 2, le parole  «Ogni  sei  mesi»  sono  sostituite

dalla parola «annualmente» e le parole «nel semestre» sono sostituite

dalle parole «nell'anno»;

        2) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6.  Il  presidente

della regione trasmette ogni dodici mesi alla  Sezione  regionale  di

controllo della  Corte  dei  conti  una  relazione  sul  sistema  dei

controlli interni, adottata sulla base delle linee  guida  deliberate

dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e  sui  controlli

effettuati nell'anno.»;

        3) al comma 12 e' aggiunto il seguente periodo:  «Avverso  le

delibere della Sezione regionale di controllo della Corte dei  conti,

di cui al presente comma,  e'  ammessa  l'impugnazione  alle  Sezioni

riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le  forme

e i termini di cui all'articolo  243-quater,  comma  5,  del  decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;

    b) all'articolo 6, comma 4, le parole da: «In presenza»  fino  a:

«delle norme» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di prevenire o

risolvere contrasti interpretativi».

  3. All'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96 sono  apportate

le seguenti modificazioni:

    a) alla lettera c) del comma 6 e' aggiunto il  seguente  periodo:

«gli obblighi di controllo,  attribuiti  alla  Sezione  regionale  di

controllo della  Corte  dei  conti,  si  riferiscono  ai  comuni  con

popolazione superiore a 30.000 abitanti;»;

    b) al  comma  7,  dopo  la  parola:  «liste»,  sono  aggiunte  le

seguenti:  «per  i  comuni  con  popolazione   superiore   a   30.000

abitanti.».

  4. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011,  n.  123,

sono apportate le seguenti modifiche:

    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Gli atti di cui  al

comma 2, lettera a), soggetti al controllo preventivo di legittimita'

da parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3  della  legge

   14 gennaio 1994,    n.  20,  sono  inviati  dalle  amministrazioni

contestualmente agli Uffici di  controllo,  per  l'effettuazione  del

controllo preventivo di regolarita' contabile, e  agli  uffici  della

Corte dei conti  competenti  per  l'effettuazione  del  controllo  di

legittimita'. Gli atti soggetti al controllo  preventivo  di  cui  al

comma 2, lettere b), c), d), e), f), g) e g-bis), sono  inviati  agli

Uffici di controllo per il controllo di regolarita' amministrativa  e

contabile.»

 

                               Art. 34

                Abrogazioni e invarianza finanziaria

  1. Con decorrenza 1 gennaio 2015 sono abrogati:

    a) Il comma 6 dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99,

e successive modificazioni;

    b) il primo periodo del comma  2  dell'articolo  10  del  decreto

legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni;

    c) i commi 1, 2, 3, 4  e  6  dell'articolo  10  del  decreto  del

Ministro dello sviluppo economico 5  luglio  2012,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012;

    d) i commi 2, 3, 4, 5  e  6  dell'articolo  21  del  decreto  del

Ministro dello sviluppo economico 6  luglio  2012,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012;

    e) il secondo periodo del comma  5-sexies  dell'articolo  33  del

decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28;

    f) il decreto del Ministro dello sviluppo economico  11  dicembre

2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2014;

    g)  l'articolo  17  del  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo

economico 28 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  1

del 2 gennaio 2013.

     1-bis. Al comma  1-bis  dell'articolo  3  della  tariffa,  parte

prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre

1972, n. 642,  dopo  le  parole:  «estratti,  copie  e  simili»  sono

aggiunte  le  seguenti:  «,  con  esclusione  delle  istanze  di  cui

all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e  della

previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379, presentate  ai  fini  della

percezione dell'indennita' prevista dall'articolo 1, comma  3,  della

legge 18 febbraio 1992, n. 162».   

  2. Dall'applicazione degli articoli da 23 a 30 non devono  derivare

nuovi o maggiori oneri  a  carico  del  bilancio  dello  Stato  e  le

Amministrazioni  interessate  provvedono  con   le   risorse   umane,

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

                              Art. 34 bis

                     Disposizioni interpretative

  1. Al fine di favorire l'accesso  al  mercato  dei  prodotti  della

pesca in condizioni di equita' senza alterazioni  della  concorrenza,

conformemente ai principi della normativa europea vigente in materia,

le disposizioni di cui all'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge

2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26

aprile 2012, n. 44, si interpretano nel senso di ricomprendere  anche

la pesca professionale in acque interne e lagunari.   

 

                               Art. 35

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

 

 

Allegato omissis