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Roma, 23 settembre 2014

 

Circolare n. 167/2014

 

Oggetto: Autotrasporto – Le istruzioni del Ministero per gli incentivi per l’acquisto veicoli – Nota prot. n.18358 del 22/9/2014.

 

 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito le istruzioni operative sugli incentivi per l’acquisto di autoveicoli ecologici (alimentazione a gas naturale in forma compressa o liquefatta) e di semirimorchi per trasporto intermodale le cui domande possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse complessive (15 milioni di euro) e comunque entro il termine perentorio del 30 novembre 2014.

 

Il Ministero rammenta che gli acquisti devono essere effettuati a partire dal 19 settembre 2014 (data di pubblicazione del decreto che ha previsto gli incentivi) e che a tal fine fa fede la data del contratto di acquisto. Per contratto di acquisto può farsi riferimento anche ad un ordinativo di acquisto purché abbia effetti obbligatori circa l’impegno al pagamento del corrispettivo.

 

Riguardo i veicoli ecologici incentivabili, viene sottolineato che sono esclusi i veicoli ibridi alimentati alternativamente a carburante tradizionale e a gas. Rientrano nel beneficio esclusivamente i veicoli di massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7 tonnellate, nonché quelli di massa complessiva a pieno carico pari e superiore a 16 tonnellate.

 

Relativamente ai semirimorchi, sono ammessi solo quelli per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO. Tali caratteristiche tecniche devono risultare da attestazione del costruttore che le dichiari sotto la propria responsabilità; a tal fine non è sufficiente una mera dichiarazione di conformità, ma dovrà essere espressamente attestata la conformità alla normativa.

 

La misura dei contributi è predeterminata nel caso dei veicoli ecologici (2.400 euro per quelli di peso da 3,5 a 7 tonnellate; 9.200 euro per quelli di peso pari o superiore a 16 tonnellate), mentre per i semirimorchi è pari al 20% del costo di acquisto con un massimale di 4.500 euro. Inoltre, qualora il semirimorchio sia dotato di pneumatici che favoriscono l’efficienza energetica (classe C3, efficienza energetica da A ad E, muniti di TPMS), ovvero qualora contestualmente all’acquisto venga rottamato un rimorchio o semirimorchio di oltre 10 anni di età, il contributo è maggiorato del 5% fino ad un tetto massimo di 6.000 euro. Il Ministero spiega che la contestuale radiazione di un rimorchio o semirimorchio deve essere provato col certificato di radiazione rilasciato dal PRA, ovvero del certificato col quale il demolitore si impegna a provvedere direttamente alla restituzione della targa ed alla cancellazione al PRA. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda e il tetto massimo di contributo concedibile è pari a 500 mila euro.

 

Circa l’ammissione ai contributi, il Ministero sottolinea come verranno accettate le domande in ordine di arrivo fino a concorrenza delle risorse disponibili. L’esaurimento delle risorse sarà comunicato sul sito del Ministero.

 

Il contributo sarà erogato solo previa dimostrazione della conclusione dell’investimento attraverso la prova del pagamento del corrispettivo e la prova dell’avvenuta immatricolazione. Nel caso di acquisto tramite locazione finanziaria dovrà essere dimostrato il pagamento del primo canone previsto dal contratto di leasing. L’erogazione sarà inoltre subordinata all’assenza di situazioni debitorie con il fisco, all’assenza di obblighi di restituzione di aiuti di Stato e all’assenza di fenomeni di inquinamento mafioso.

 

Il Ministero sottolinea infine come i contributi in questione non siano cumulabili con altri incentivi ricevuti per le medesime tipologie di investimenti; il divieto di cumulo non opera con i contributi eventualmente ricevuti sulla base del DM 118/2013 relativo agli aiuti agli investimenti per l’autotrasporto per l’anno 2013.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.166/2014

Responsabile di Area

Allegato uno

 

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