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Roma, 23 settembre
2014
Circolare n. 167/2014
Oggetto: Autotrasporto – Le
istruzioni del Ministero per gli incentivi per l’acquisto veicoli – Nota prot. n.18358 del 22/9/2014.
Il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito le istruzioni operative sugli
incentivi per l’acquisto di autoveicoli ecologici (alimentazione a gas naturale
in forma compressa o liquefatta) e di semirimorchi per trasporto intermodale le
cui domande possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse
complessive (15 milioni di euro) e comunque entro il termine perentorio del 30
novembre 2014.
Il Ministero
rammenta che gli acquisti devono essere effettuati a partire dal 19 settembre
2014 (data di pubblicazione del decreto che ha previsto gli incentivi) e che a
tal fine fa fede la data del contratto di acquisto. Per contratto di acquisto
può farsi riferimento anche ad un ordinativo di acquisto purché abbia effetti
obbligatori circa l’impegno al pagamento del corrispettivo.
Riguardo i veicoli
ecologici incentivabili, viene sottolineato che sono esclusi i veicoli ibridi
alimentati alternativamente a carburante tradizionale e a gas. Rientrano nel
beneficio esclusivamente i veicoli di massa complessiva a pieno carico da 3,5 a
7 tonnellate, nonché quelli di massa complessiva a pieno carico pari e
superiore a 16 tonnellate.
Relativamente ai
semirimorchi, sono ammessi solo quelli per il trasporto combinato ferroviario
rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo
dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO. Tali caratteristiche
tecniche devono risultare da attestazione del costruttore che le dichiari sotto
la propria responsabilità; a tal fine non è sufficiente una mera dichiarazione
di conformità, ma dovrà essere espressamente attestata la conformità alla
normativa.
La misura dei
contributi è predeterminata nel caso dei veicoli ecologici (2.400 euro per
quelli di peso da 3,5 a 7 tonnellate; 9.200 euro per quelli di peso pari o
superiore a 16 tonnellate), mentre per i semirimorchi è pari al 20% del costo
di acquisto con un massimale di 4.500 euro. Inoltre, qualora il semirimorchio
sia dotato di pneumatici che favoriscono l’efficienza energetica (classe C3,
efficienza energetica da A ad E, muniti di TPMS), ovvero qualora
contestualmente all’acquisto venga rottamato un rimorchio o semirimorchio di
oltre 10 anni di età, il contributo è maggiorato del 5% fino ad un tetto
massimo di 6.000 euro. Il Ministero spiega che la contestuale radiazione di un
rimorchio o semirimorchio deve essere provato col certificato di radiazione
rilasciato dal PRA, ovvero del certificato col quale il demolitore si impegna a
provvedere direttamente alla restituzione della targa ed alla cancellazione al
PRA. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda e il tetto massimo di
contributo concedibile è pari a 500 mila euro.
Circa l’ammissione
ai contributi, il Ministero sottolinea come verranno accettate le domande in
ordine di arrivo fino a concorrenza delle risorse disponibili. L’esaurimento
delle risorse sarà comunicato sul sito del Ministero.
Il contributo sarà
erogato solo previa dimostrazione della conclusione dell’investimento
attraverso la prova del pagamento del corrispettivo e la prova dell’avvenuta
immatricolazione. Nel caso di acquisto tramite locazione finanziaria dovrà
essere dimostrato il pagamento del primo canone previsto dal contratto di
leasing. L’erogazione sarà inoltre subordinata all’assenza di situazioni
debitorie con il fisco, all’assenza di obblighi di restituzione di aiuti di
Stato e all’assenza di fenomeni di inquinamento mafioso.
Il Ministero
sottolinea infine come i contributi in questione non siano cumulabili con altri
incentivi ricevuti per le medesime tipologie di investimenti; il divieto di cumulo
non opera con i contributi eventualmente ricevuti sulla base del DM 118/2013
relativo agli aiuti agli investimenti per l’autotrasporto per l’anno 2013.
Daniela Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.166/2014
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