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Roma, 26 novembre 2014

 

Circolare n. 206/2014

 

Oggetto: Finanziamenti – Voucher per investimenti informatici delle PMI – D.M. 23.9.2014 su G.U. n.269 del 19.11.2014.

 

Con il decreto indicato in oggetto il Ministero dello Sviluppo Economico ha fissato i criteri per la concessione alle Piccole e Medie Imprese dei voucher per gli investimenti informatici previsti dal D.L. 145/2013.

 

L’apertura dei termini per la presentazione delle domande dei voucher sarà fissata con successivo decreto.

 

Soggetti beneficiari: i voucher potranno essere richiesti dalle Piccole e Medie Imprese, ossia delle imprese aventi meno di 250 addetti e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro (ovvero l’attivo dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro), che siano in una fase di normale svolgimento dell’attività e che non abbiano ricevuto altri finanziamenti pubblici sullo stesso investimento, ovvero contributi dichiarati incompatibili col diritto comunitario.

 

Agevolazione concedibile: ogni impresa potrà beneficiare di un voucher del valore massimo di 10 mila euro. Il voucher inoltre non potrà superare il valore corrispondente al 50% delle spese ammissibili sostenute dal richiedente. L’erogazione avverrà in un’unica soluzione sulla base della documentazione comprovante le spese effettuate.

 

Spese ammissibili: sono ammissibili le spese per l’acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica per la digitalizzazione dei processi aziendali, per l’introduzione di forme di flessibilità del lavoro (tra cui il telelavoro), per la gestione di transazioni on-line e per i sistemi di sicurezza della connessione di rete. Nei succitati ambiti sono ammissibili anche le spese per la connettività a banda larga e ultralarga, nonché per il collegamento a internet mediante tecnologia satellitare. Sono inoltre ammesse le spese per la formazione qualificata nel campo ITC del personale.

I servizi e le soluzioni informatiche incentivabili devono essere acquisiti successivamente all’assegnazione del voucher.

 

Presentazione delle istanze – Le domande di concessione dei voucher dovranno essere presentate nel periodo di apertura dello sportello che il MISE comunicherà con successivo decreto. La presentazione dovrà avvenire esclusivamente in via informatica resa disponibile sul sito dello stesso Ministero (www.mise.gov.it).

 

Si fa riserva di comunicare tempestivamente l’apertura dei termini di presentazione delle istanze.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 45/2014

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/t

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G.U. n. 269 del 19.11.2014

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 settembre 2014

Attuazione dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre  2013,

n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,

n. 9, relativo al contributo tramite voucher alle  micro,  piccole  e

medie imprese  per  la  digitalizzazione  dei  processi  aziendali  e

l'ammodernamento tecnologico.

 

                  IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

                           di concerto con

               IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

  Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n.  145,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio  2014,   n.   9,   recante

«Interventi urgenti di avvio del piano 'Destinazione Italia', per  il

contenimento   delle   tariffe   elettriche   e    del    gas,    per

l'internazionalizzazione, lo sviluppo  e  la  digitalizzazione  delle

imprese, nonche' misure per la realizzazione di  opere  pubbliche  ed

EXPO 2015» e, in particolare, l'articolo  6,  che  istituisce  misure

atte a favorire la digitalizzazione e la connettivita' delle  piccole

e  medie  imprese,  ed  in  materia  di  frequenze  per  il  servizio

televisivo digitale terrestre, comunicazioni ed agenda digitale;

  Visto il comma 1 del predetto  articolo  6,  il  quale  prevede,  a

beneficio di micro, piccole e medie imprese, l'adozione di interventi

per il finanziamento a fondo perduto, tramite Voucher di importo  non

superiore a 10.000,00 euro da concedere conformemente al  regolamento

(CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre  2006,  relativo

all'applicazione degli articoli 87  e  88  del  Trattato  agli  aiuti

d'importanza minore  («de  minimis»),  per  l'acquisto  di  software,

hardware o servizi, finalizzati alla  digitalizzazione  dei  processi

aziendali e all'ammodernamento tecnologico;

  Considerato che il  predetto  regolamento  (CE)  n.  1998/2006,  in

vigore sino al 31 dicembre 2013, e' stato sostituito dal  regolamento

(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativo

all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul

funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;

  Visto il comma 2 dell'articolo  6  del  decreto-legge  23  dicembre

2013, n. 145, che prevede che con decreto del Ministro  dell'economia

e delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la  coesione

territoriale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie  e

con il Ministro dello sviluppo economico,  e'  stabilito  l'ammontare

dell'intervento nella misura massima complessiva di  100  milioni  di

euro a valere sulla proposta nazionale relativa  alla  programmazione

2014-2020  dei  fondi  strutturali  comunitari  o   sulla   collegata

pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo

sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5

della legge 16 aprile 1987, n. 183, e che la somma cosi'  individuata

e' ripartita tra le regioni in misura proporzionale al  numero  delle

imprese registrate presso  le  Camere  di  commercio  operanti  nelle

singole regioni;

  Visto il comma 3 dell'articolo  6  del  decreto-legge  23  dicembre

2013, n. 145, il quale dispone che, con decreto  del  Ministro  dello

sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, sono stabiliti lo schema standard di bando e le modalita' di

erogazione dei contributi;

  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive

modificazioni  e   integrazioni,   recante   "Disposizioni   per   la

razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,

a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della  legge  15  marzo

1997, n. 59";

  Visto  il  comma  2  dell'articolo  2  del  decreto  del   Ministro

dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico

20  febbraio  2014,  n.  57,  il  quale  prevede  che  le   pubbliche

amministrazioni, in sede di  concessione  di  finanziamenti,  tengano

conto del rating di legalita' delle imprese secondo  quanto  previsto

all'articolo 3 del medesimo decreto;

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

                             Definizioni

  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti

definizioni:

    a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

    b) «Decreto-legge»: il decreto-legge 23 dicembre  2013,  n.  145,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

 

                               Art. 2

                 Ambito e finalita' di applicazione

  1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e

l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese, il

presente decreto stabilisce, ai sensi dell'articolo 6, comma  3,  del

Decreto-legge,  lo  schema  standard  di  bando  e  le  modalita'  di

erogazione dei  contributi  di  cui  all'articolo  6,  comma  1,  del

medesimo Decreto-legge.

  2. L'intervento previsto dal  presente  decreto  e'  finalizzato  a

sostenere, tramite contributi in  forma  di  Voucher  di  valore  non

superiore a  10.000,00  euro,  l'acquisto  di  software,  hardware  o

servizi che consentano:

    a) il miglioramento dell'efficienza aziendale;

    b) la modernizzazione dell'organizzazione  del  lavoro,  tale  da

favorire   l'utilizzo   di   strumenti   tecnologici   e   forme   di

flessibilita', tra cui il telelavoro;

    c) lo sviluppo di soluzioni di e-commerce;

    d) la connettivita' a banda larga e ultralarga;

    e) il collegamento alla  rete  internet  mediante  la  tecnologia

satellitare, attraverso  l'acquisto  e  l'attivazione  di  decoder  e

parabole,  nelle  aree  dove  le   condizioni   geomorfologiche   non

consentano  l'accesso  a  soluzioni  adeguate  attraverso   le   reti

terrestri  o  laddove  gli  interventi   infrastrutturali   risultino

scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili;

    f) la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale  delle

suddette piccole e medie imprese.

  3. I servizi e le soluzioni informatiche di cui al comma  2  devono

essere acquisiti successivamente all'assegnazione del Voucher.

 

                               Art. 3

                         Risorse finanziarie

  1. Le agevolazioni di cui  al  presente  decreto  sono  concesse  a

valere sulle risorse di cui all'articolo  6,  comma  2,  del  Decreto

legge, determinate nell'ammontare con successivo decreto ministeriale

previsto dal medesimo articolo 6, comma 2, sulla base del Regolamento

(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativo

all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul

funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis».

  2. Le imprese devono dichiarare, in  sede  di  presentazione  della

domanda,  che  l'importo  del  Voucher  richiesto  non  e'  tale   da

determinare  il  superamento  del  massimale  "de  minimis"  di  loro

spettanza.

  3. Nell'ambito della dotazione finanziaria di cui  al  comma  1  e'

istituita, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto

interministeriale 20 febbraio 2014, n. 57, citato nelle premesse, una

riserva, in misura pari al 5 per cento delle risorse complessivamente

disponibili, destinata alla concessione dei Voucher a beneficio delle

micro, piccole e medie imprese che  hanno  conseguito  il  rating  di

legalita' di cui all'articolo  5-ter  del  decreto-legge  24  gennaio

2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,

n. 27, e che pertanto rientrano nell'elenco  di  cui  all'articolo  8

della delibera dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato

n. 24075 del 14 novembre 2012.

  4. I contributi di cui al presente decreto non sono cumulabili  con

altri contributi pubblici a valere sui costi ammessi all'agevolazione

di cui all'articolo 2, comma 2.

 

                               Art. 4

                        Gestione della misura

  1.  Alla  gestione  dell'intervento  di  cui  al  presente  decreto

provvede la Direzione generale per gli  incentivi  alle  imprese  del

Ministero.

 

                               Art. 5

                        Soggetti beneficiari

  1. Possono presentare domanda per la concessione del Voucher di cui

all'articolo  2,  comma  2,  le  imprese  in  possesso  dei  seguenti

requisiti:

    a) qualificarsi come micro, piccola o  media  impresa  (MPMI)  ai

sensi  della  raccomandazione  2003/361/CE,  del   6   maggio   2003,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 124 del  20

maggio 2003,  recepita  con  decreto  ministeriale  18  aprile  2005,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  238

del 18 ottobre 2005, indipendentemente dalla  loro  forma  giuridica,

nonche' dal regime contabile adottato;

    b) non rientrare  tra  le  imprese  attive  nei  settori  esclusi

dall'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,

del 18 dicembre 2013;

    c) avere sede legale e/o  unita'  locale  attiva  sul  territorio

nazionale ed essere iscritte al Registro delle imprese  della  Camera

di commercio territorialmente competente;

    d) non essere sottoposte a procedura concorsuale e  non  trovarsi

in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  anche  volontaria,   di

amministrazione controllata, di concordato preventivo o in  qualsiasi

altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

    e) non aver ricevuto  altri  contributi  pubblici  per  le  spese

oggetto della concessione del Voucher;

    f)  non  trovarsi   nella   situazione   di   aver   ricevuto   e

successivamente non rimborsato o  depositato  in  un  conto  bloccato

aiuti sui quali pende  un  ordine  di  recupero,  a  seguito  di  una

precedente decisione della Commissione europea che  dichiara  l'aiuto

illegale e incompatibile con il mercato comune.

 

                               Art. 6

                      Agevolazione concedibile

  1. Alle imprese di cui all'articolo 5 puo' essere  riconosciuto  un

Voucher, di importo  non  superiore  a  10.000,00  euro  per  ciascun

soggetto  beneficiario  e  nel  limite  delle   risorse   finanziarie

disponibili, cosi' come ripartite ai  sensi  del  successivo  decreto

ministeriale  di   attuazione   dell'articolo   6,   comma   2,   del

Decreto-legge. I Voucher sono concessi nella misura  massima  del  50

per cento del totale delle spese ammissibili di cui all'articolo 7.

 

                               Art. 7

                    Attivita' e spese ammissibili

  1. Con riferimento agli ambiti di attivita' di cui all'articolo  2,

comma  2,  lettera  a),  sono  ritenute  ammissibili  le  spese   per

l'acquisto  di   hardware,   software   e   servizi   di   consulenza

specialistica  strettamente  finalizzati  alla  digitalizzazione  dei

processi aziendali.

  2. Con riferimento agli ambiti di attivita' di cui all'articolo  2,

comma  2,  lettera  b),  sono  ritenute  ammissibili  le  spese   per

l'acquisto  di   hardware,   software   e   servizi   di   consulenza

specialistica   strettamente   finalizzati    alla    modernizzazione

dell'organizzazione   del   lavoro,   con   particolare   riferimento

all'utilizzo di strumenti tecnologici e all'introduzione di forme  di

flessibilita' del lavoro, tra cui il telelavoro.

  3. Con riferimento agli ambiti di attivita' di cui all'articolo  2,

comma  2,  lettera  c),  sono  ritenute  ammissibili  le  spese   per

l'acquisto di hardware, software, inclusi software specifici  per  la

gestione delle transazioni on-line e per i sistemi di sicurezza della

connessione  di  rete,  e   servizi   di   consulenza   specialistica

strettamente finalizzati allo sviluppo di soluzioni di e-commerce.

  4. Con riferimento agli ambiti di attivita' di cui all'articolo  2,

comma 2, lettera d), sono ritenute ammissibili, purche'  strettamente

correlate agli ambiti di attivita' di cui alle lettere a),  b)  e  c)

del medesimo articolo  2,  comma  2,  le  spese  di  attivazione  del

servizio sostenute una tantum, con esclusivo riferimento ai costi  di

realizzazione delle opere infrastrutturali e tecniche,  quali  lavori

di fornitura, posa, attestazione, collaudo dei cavi, e  ai  costi  di

dotazione e installazione degli apparati necessari alla connettivita'

a banda larga e ultralarga.

  5. Con riferimento agli ambiti di attivita' di cui all'articolo  2,

comma 2, lettera e), sono ritenute ammissibili, purche'  strettamente

correlate agli ambiti di attivita' di cui alle lettere a),  b)  e  c)

del medesimo articolo 2, comma 2, le spese  relative  all'acquisto  e

all'attivazione di decoder e parabole per il collegamento  alla  rete

internet mediante la tecnologia satellitare.

  6. Con riferimento agli ambiti di attivita' di cui all'articolo  2,

comma 2, lettera f),  sono  ritenute  ammissibili  le  spese  per  la

partecipazione a corsi e per l'acquisizione di servizi di  formazione

qualificata,  purche'  attinenti  fabbisogni  formativi  strettamente

correlati agli ambiti di attivita' di cui alle lettere a), b), c), d)

ed e) del medesimo articolo 2,  comma  2.  Gli  interventi  formativi

dovranno essere  rivolti  al  personale  delle  imprese  beneficiarie

(titolari, legali rappresentanti, amministratori,  soci,  dipendenti)

risultante dal registro delle imprese o dal libro unico del lavoro.

 

                               Art. 8

                     Presentazione delle istanze

  1. Le istanze di accesso all'agevolazione di  cui  all'articolo  6,

corredate di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante

il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e riportanti l'elenco

e la quantificazione complessiva delle  spese  da  sostenere  di  cui

all'articolo 7,  nonche'  l'importo  del  Voucher  richiesto,  devono

essere presentate, nel periodo di apertura  dello  sportello  fissato

con il provvedimento di  cui  al  comma  3,  esclusivamente  per  via

telematica,  attraverso   l'apposita   procedura   informatica   resa

disponibile sul sito Internet del Ministero (www.mise.gov.it).

  2. Per presentare la domanda l'impresa deve disporre:

    a) di un indirizzo di  posta  elettronica  certificata  valido  e

funzionante;

    b) della firma digitale del legale rappresentante  o  di  un  suo

delegato all'interno della sua organizzazione.

  3. I contenuti del modello di domanda, le modalita'  e  i  termini,

iniziale e  finale,  di  presentazione  della  medesima  istanza,  le

modalita' di concessione del Voucher e gli schemi  specifici  per  la

presentazione delle richieste  di  erogazione  e  la  gestione  delle

stesse, sono definiti dal Ministero, sulla base dello schema standard

di  bando  per  la  presentazione  delle  domande  e  l'accesso  alle

agevolazioni  di  cui  all'allegato  1  al  presente   decreto,   con

successivo provvedimento a  firma  del  Direttore  generale  per  gli

incentivi  alle  imprese.  Il  medesimo  provvedimento   direttoriale

riporta  altresi'  il  riparto  su  base  regionale   delle   risorse

finanziarie previsto dall'articolo 6, comma 2,  del  Decreto-legge  e

l'indicazione delle regioni nel cui territorio devono essere  ubicate

le  unita'  produttive  delle  imprese  beneficiarie,   nonche',   in

ottemperanza all'articolo 7 della legge 11 novembre 2011,  n.  180  e

all'articolo  34  del  decreto-legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,

l'elenco degli oneri informativi introdotti ai fini  della  fruizione

dell'agevolazione prevista dal presente decreto.

  4. Il Ministero, trascorso il termine finale per  la  presentazione

delle istanze di agevolazione, a seguito della verifica dei requisiti

soggettivi  di   ammissibilita'   dell'impresa   richiedente,   della

completezza della domanda, effettuata sulla base delle informazioni e

dei dati forniti dal richiedente e  delle  dichiarazioni  rese  dallo

stesso,  e  dell'ammissibilita'  delle  spese  esposte  in   domanda,

determina l'importo delle spese ammissibili e del Voucher concedibile

per ciascuna impresa beneficiaria.

  5. Nel caso in cui l'importo complessivo  dei  Voucher  concedibili

alle  imprese  istanti  sia  superiore  all'ammontare  delle  risorse

disponibili, tenuto conto  dell'articolazione  e  ripartizione  della

dotazione finanziaria di cui al successivo  decreto  ministeriale  di

attuazione dell'articolo 6, comma 2, del Decreto-legge  e  di  quanto

previsto al comma 6 del presente articolo, il  Ministero  procede  al

riparto  delle  risorse  disponibili  in  proporzione  al  fabbisogno

derivante dalla  concessione  del  Voucher  da  assegnare  a  ciascun

beneficiario.

  6. Il Ministero, al fine di  assicurare  il  pieno  utilizzo  delle

risorse finanziarie complessivamente disponibili e di massimizzare il

beneficio per  le  imprese  e  qualora  in  una  o  piu'  regioni  il

fabbisogno finanziario risulti inferiore al limite di spesa di cui al

successivo decreto ministeriale di attuazione dell'articolo 6,  comma

2, del Decreto-legge, procede al riparto delle risorse eccedenti  tra

le restanti regioni  in  proporzione  ai  rispettivi  fabbisogni  non

coperti per la concessione dei  Voucher,  tenuto  conto  dei  vincoli

correlati alle diverse fonti finanziarie di cui all'articolo 6, comma

1, del Decreto-legge.

  7. Nel caso in cui siano destinate  ulteriori  risorse  finanziarie

alla concessione dell'agevolazione di cui  al  presente  decreto,  il

Ministero, con  decreto  a  firma  del  Direttore  generale  per  gli

incentivi alle imprese, provvede alla riapertura dei termini  per  la

presentazione delle domande di agevolazioni.

  8.  Il  Ministero  comunica  l'avvenuta  assegnazione  del  Voucher

mediante l'adozione di un provvedimento, anche  cumulativo  per  piu'

imprese, di concessione del beneficio.

 

                               Art. 9

                      Erogazione del contributo

  1. L'erogazione del  contributo  e'  effettuata  dal  Ministero  in

un'unica soluzione, sulla base della documentazione di spesa inerente

all'acquisizione  da  parte  dei  beneficiari  dei  servizi  e  delle

soluzioni informatiche di cui all'articolo 2, comma 2, e  secondo  le

disposizioni  operative  fissate  con   il   provvedimento   di   cui

all'articolo 8, comma 3.

  2. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 1, il  Ministero

puo' avvalersi della procedura prevista, in  attuazione  del  decreto

del Ministro dello sviluppo  economico  29  luglio  2013,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  236  dell'8

ottobre 2013, dalla convenzione stipulata in data  12  febbraio  2014

con  l'Associazione  Bancaria  Italiana,  previa   estensione   della

suddetta convenzione alle finalita' di cui al presente decreto.

 

                               Art. 10

                 Monitoraggio, ispezioni e controlli

  1. In ogni fase  del  procedimento  il  Ministero  puo'  effettuare

controlli e  ispezioni,  anche  a  campione  e  presso  la  sede  del

beneficiario, sulle  iniziative  agevolate,  al  fine  di  verificare

l'effettiva acquisizione dei beni  ovvero  dei  servizi  oggetto  del

Voucher,  il  rispetto  delle  condizioni  per  la  fruizione  e   il

mantenimento  dell'agevolazione  concessa,   la   veridicita'   delle

dichiarazioni  e  informazioni  fornite  dall'impresa   beneficiaria,

nonche' la sussistenza e la regolarita'  della  documentazione  dalla

stessa prodotta.

 

                               Art. 11

                      Revoca delle agevolazioni

  1. Le agevolazioni di cui al presente  decreto  sono  revocate,  in

misura totale o parziale, qualora:

    a) sia accertato il mancato possesso di uno o piu'  requisiti  di

ammissibilita',  ovvero  il  venir  meno  delle  condizioni  per   la

fruizione e il mantenimento dell'agevolazione concessa;

    b) risulti essere irregolare la documentazione prodotta per fatti

comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;

    c)  risultino  false  le  dichiarazioni   rese   e   sottoscritte

dall'impresa beneficiaria;

    d)  non  siano  rispettati  i  termini  e  le  modalita'  per  la

presentazione delle richieste di erogazione di cui all'articolo 9;

    e) intervenga  il  fallimento  dell'impresa  beneficiaria  ovvero

l'apertura nei confronti della medesima di procedura concorsuale;

    f) sia riscontrato il mancato  rispetto  del  divieto  di  cumulo

delle agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 4.

 

                               Art. 12

                          Disposizioni finali

  1. Il provvedimento di cui all'articolo 8,  comma  3,  e'  adottato

successivamente al perfezionamento degli atti di  individuazione,  ai

sensi dell'articolo 6, comma 2, del  decreto-legge,  della  copertura

finanziaria degli interventi di cui al presente decreto.

  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di

controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

     Roma, 23 settembre 2014

 

                                          Il dello sviluppo economico

                                                       Guidi         

 

Il Ministro dell'economia  e delle finanze     

                Padoan         

 

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2014

Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 3773

 

 

 

 

                                                      Allegato 1     

 

 

                                                (Articolo 8, comma 3)

 

ART. 6, COMMA 1, DEL D.L. N. 145/2013 PER LA CONCESSIONE  DI  VOUCHER

PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI  PROCESSI  AZIENDALI  E  L'AMMODERNAMENTO

          TECNOLOGICO DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

 

                      SCHEMA STANDARD DI BANDO

 

1. DOTAZIONE FINANZIARIA E RIPARTIZIONE REGIONALE

1.1  Dotazione  finanziaria  (cosi'  come  individuata  dal   decreto

ministeriale di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 145

del 2013)

1.2 Articolazione regionale  delle  risorse  finanziarie  disponibili

(cosi' come individuata dal decreto ministeriale di cui  all'articolo

6, comma 2, del decreto-legge n. 145 del 2013)

 

2. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

2.1 Termini di apertura dello sportello

2.2 Procedura informatica e modalita' di presentazione delle domande

2.3 Documentazione a corredo dell'istanza

 

3. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

3.1 Verifica requisiti di ammissibilita' e completezza della domanda

3.2 Modalita' di  concessione  del  Voucher  (determinazione  importi

concedibili  ed  eventuale  riparto   degli   stessi   in   caso   di

insufficienza  delle  risorse,  ovvero   di   fabbisogni   finanziari

inferiori al limite di spesa previsto per una o piu' regioni)

 

4. REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO ED EROGAZIONE DEL VOUCHER

4.1 Obblighi del beneficiario

4.2  Modalita'  e  termini  per  la   rendicontazione   delle   spese

ammissibili

4.3 Termini e disposizioni operative per l'erogazione del contributo

 

5. CONTROLLI E REVOCHE

5.1 Monitoraggio, controlli e ispezioni

5.2 Decadenza dal beneficio

5.3 Revoca e recupero del contributo

 

 

6. DISPOSIZIONI FINALI

6.1 Oneri informativi

6.2 Disposizioni finali

 

ALLEGATI

A) Modulo di domanda

B) Modulistica per la presentazione della richiesta di erogazione