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Roma, 15 dicembre 2014

 

Circolare n. 228/2014

 

Oggetto: Tributi – TARI – Non tassabili le superfici destinati alle attività produttive - Risoluzione n.2/DF del 9.12.2014.

 

Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia con la Risoluzione indicata in oggetto ha fornito chiarimenti sulla disciplina TARI, la nuova tassa comunale sui rifiuti introdotta con la Legge n.147/13 (art.1 c.649).

 

In particolare il Dipartimento ha affermato un principio già adottato da molti Comuni, secondo cui per una medesima area non si deve pagare un doppio costo, uno per la TARI e uno per il costo dello smaltimento in proprio.

 

E’ stato dunque confermato che non sono tassabili ai fini TARI le aree che producono in maniera continuativa e prevalente “rifiuti speciali” smaltiti direttamente dalle aziende e non assimilabili ai rifiuti urbani. Com’è noto, i rifiuti speciali sono, tra gli altri, quelli delle attività dei servizi (art.184 D.Lgvo n.152/2006).

 

L’esenzione vale sia per le aree in cui ha luogo l’attività di produzione, sia per i magazzini di materie prime e di prodotti finiti funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio delle attività produttive, nonché per le aree scoperte.

 

I Comuni con proprio regolamento possono inoltre individuare ulteriori categorie di “rifiuti speciali non assimilabili”; a tal fine il Dipartimento ha invitato i Comuni stessi ad avviare consultazioni con le associazioni di categoria interessate.

 

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.9/2014.

Responsabile di Area

Allegato uno

 

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