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Roma, 15 dicembre
2014
Circolare n. 228/2014
Oggetto: Tributi – TARI – Non
tassabili le superfici destinati alle attività produttive - Risoluzione n.2/DF del 9.12.2014.
Il Dipartimento delle
Finanze del Ministero dell’Economia con la Risoluzione indicata in oggetto ha fornito
chiarimenti sulla disciplina TARI, la nuova tassa comunale sui rifiuti
introdotta con la Legge n.147/13 (art.1 c.649).
In particolare il
Dipartimento ha affermato un principio già adottato da molti Comuni, secondo
cui per una medesima area non si deve pagare un doppio costo, uno per la TARI e
uno per il costo dello smaltimento in proprio.
E’ stato dunque
confermato che non sono tassabili ai fini TARI le aree che producono in maniera
continuativa e prevalente “rifiuti
speciali” smaltiti direttamente dalle aziende e non assimilabili ai rifiuti
urbani. Com’è noto, i rifiuti speciali sono, tra gli altri, quelli delle attività
dei servizi (art.184 D.Lgvo n.152/2006).
L’esenzione vale sia
per le aree in cui ha luogo l’attività di produzione, sia per i magazzini di
materie prime e di prodotti finiti funzionalmente ed esclusivamente collegati
all’esercizio delle attività produttive, nonché per le aree scoperte.
I Comuni con proprio
regolamento possono inoltre individuare ulteriori categorie di “rifiuti speciali non assimilabili”; a tal
fine il Dipartimento ha invitato i Comuni stessi ad avviare consultazioni con
le associazioni di categoria interessate.
Daniela Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.9/2014.
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Responsabile di Area |
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D/d |
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