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Roma, 6 febbraio 2015
Oggetto: Previdenza – Sgravi
contributivi per i neoassunti – Chiarimenti - Circolare INPS n. 17 del
29.1.2015.
L’INPS ha fornito i primi chiarimenti sullo sgravio contributivo
introdotto dalla legge di Stabilità 2015 (legge
n. 190/2014) che, come è noto, consiste nell’esonero triennale dei contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (imprenditori e non) per le
nuove assunzioni a tempo indeterminato (con esclusione dell’apprendistato)
effettuate nel corso del 2015; l’esonero non può comunque essere superiore alla
misura massima di 8.060 euro su base annua per ciascuna nuova assunzione.
Si
segnalano di seguito gli aspetti principali della circolare dell’INPS facendo
presente che l’incentivo non è ancora fruibile dalle aziende in quanto mancano
le necessarie istruzioni operative:
· lo sgravio, che non
determina alcun abbattimento del trattamento pensionistico dei lavoratori
interessati, si applica per le assunzioni a tempo indeterminato di qualsiasi
lavoratore, compresi i dirigenti;
· il beneficio non
rientra tra gli Aiuti di Stato e di
conseguenza non è soggetto alle misure restrittive di cui al Regolamento UE n.
651/2014;
· il limite massimo di
esonero contributivo (pari a 8.060 euro annui) è calcolato su base mensile (pari
a 671,66 euro) ed è riproporzionato in caso di lavoro part-time; la contribuzione
eccedente la predetta soglia mensile può formare comunque oggetto di esonero nei
mesi successivi, fermo restando ovviamente il limite annuo di 8.060 euro;
· lo sgravio si applica anche
in caso di stabilizzazione, cioè di trasformazione a tempo indeterminato senza
soluzione di continuità, di contratti a termine già in essere presso lo stesso
datore di lavoro;
· lo sgravio si applica a
tutte le assunzioni a tempo indeterminato ivi comprese quelle effettuate in
attuazione di obblighi di legge o di contratto;
· l’esonero non è cumulabile con
sgravi contributivi previsti da altre normative vigenti, mentre è cumulabile
con incentivi di natura economica previsti per l’assunzione di particolari
categorie di lavoratori (tra cui disabili, beneficiari del trattamento ASPI e soggetti
iscritti al Programma Garanzia Giovani).
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.6/2015
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Responsabile di Area |
Allegato uno |
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Lc/lc |
© CONFETRA – La riproduzione totale
o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla
Confetra. |
INPS
DIREZIONE CENTRALE
ENTRATE
Roma, 29/01/2015
Circolare n. 17
Destinatari omessi
OGGETTO:
Esonero contributivo per le nuove
assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel corso del 2015 ai
sensi dell’articolo unico, commi 118 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014,
n. 190.
SOMMARIO: Con la presente
circolare si forniscono le istruzioni per la gestione degli adempimenti
previdenziali connessi all’esonero contributivo introdotto della Legge n.
190/2014, articolo unico, commi 118 e seguenti allo scopo di promuovere forme
di occupazione stabile.
INDICE
Premessa.
1.
Natura dell’esonero contributivo.
2. Datori di lavoro
beneficiari dell’esonero contributivo.
3. Rapporti di lavoro
incentivati.
4. Condizioni per il
diritto all’esonero contributivo.
5. Contratto di
somministrazione.
6. Datori di lavoro
agricoli.
7. Compatibilità con
altre forme di incentivo all’occupazione.
8. Assetto e misura
dell’incentivo.
9. Soppressione dei
benefici contributivi previsti dall’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990.
Premessa
Allo scopo di promuovere forme di occupazione
stabile, l’art. 1, commi da 118 a 124, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di
seguito, anche “Legge di stabilità 2015”) ha introdotto l’esonero dal
versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in
relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato
con decorrenza nel corso del 2015.
In particolare, il predetto beneficio si
applica a tutti i datori di lavoro privati e, in questo ambito, ancorché con
misure, condizioni e modalità di finanziamento specifiche, anche ai datori di
lavoro agricoli. Si sottolinea come, ai fini del diritto all’esonero, non
assuma rilevanza la sussistenza della natura imprenditoriale in capo al datore
di lavoro, pertanto il beneficio è esteso anche ai soggetti non imprenditori.
Restano esclusi dal beneficio i contratti di
apprendistato e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro
normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in
misura ridotta rispetto a quella ordinaria.
L’esonero contributivo in oggetto spetta a
condizione che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia
stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo
indeterminato. Inoltre, allo scopo di ridurre il rischio di precostituzione
artificiosa dei presupposti per l’applicazione del beneficio non conformi
all’obiettivo della norma, il Legislatore ha escluso l’applicazione
dell’esonero medesimo laddove, nell’arco dei tre mesi antecedenti la data di
entrata in vigore della Legge di stabilità 2015, il lavoratore assunto abbia
avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente
l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai
sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta
persona, al datore di lavoro medesimo. Per il settore agricolo, anche alla luce
delle specificità che connotano lo svolgimento delle relative prestazioni
lavorative, le predette condizioni presentano profili di diversità, di seguito
illustrati al par. 6.
La misura dell’esonero è pari all’ammontare
dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei
premi e contributi INAIL, nel limite massimo di un importo pari a euro 8.060,00
su base annua. L’applicazione del predetto beneficio non determina alcuna
riduzione della misura del trattamento previdenziale, in quanto l’aliquota di
computo delle prestazioni pensionistiche resta fissata nella misura ordinaria,
pari, per la generalità dei lavoratori subordinati, al 33% della retribuzione
lorda imponibile. Parimenti, continuano ad applicarsi ai lavoratori gli
istituti e gli interventi previdenziali tipici del settore in cui opera il
relativo datore di lavoro.
Il beneficio riguarda le nuove assunzioni con
decorrenza dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. La sua durata è pari a
trentasei mesi a partire dalla data di assunzione.
Con apposita circolare, l’Istituto emanerà le
istruzioni per la fruizione della misura di legge in oggetto, con particolare
riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da
parte dei datori di lavoro.
1. Natura dell’esonero contributivo
Sotto il profilo soggettivo, la misura di
esonero contributivo introdotta dai commi 118 e seguenti della Legge di
stabilità 2015 è rivolta all’assunzione di lavoratori che, nei sei mesi
precedenti, risultano privi di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Pertanto, essa assume la natura tipica di incentivo all’occupazione.
In relazione alla normativa comunitaria, il
suddetto esonero contributivo, ancorché costituisca una misura di riduzione del
costo del lavoro con l’utilizzo di risorse statali, si caratterizza come
intervento generalizzato, ovvero potenzialmente rivolto a tutti i datori di
lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, le cui unità
produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale. La sua
applicazione, infine, prescinde da criteri di discrezionalità amministrativa.
Per le sue caratteristiche, la norma non
risulta quindi idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o
settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale. Si ritiene
pertanto che non sia inquadrabile tra quelle disciplinate dall’art. 107 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (aiuti concesso dallo Stato
ovvero mediante risorse statali).
2. Datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo.
Come già sopra evidenziato, l’incentivo in
oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla
circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i
datori di lavoro del settore agricolo.
L’esonero contributivo in oggetto non si
applica nei confronti della pubblica amministrazione, individuabile
assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recati dall’art. 1, comma 2,
del d.lgs. n. 165/2001.
Pertanto, il beneficio in oggetto si applica
ai seguenti datori di lavoro:
a) datori di lavoro imprenditori. Come
noto, l’art. 2082 del codice civile definisce imprenditore chi esercita
professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o
dello scambio di beni e servizi. La giurisprudenza di legittimità ha poi
precisato che l’attività economico-produttiva che caratterizza l’impresa deve
avere la finalità di produrre entrate superiori ai costi di produzione; a tal
fine è sufficiente, ai fini dell’economicità dell’attività, l’idoneità, almeno
tendenziale, a ricavare dalla cessione dei beni o dei servizi prodotti, quanto
occorre per compensare i fattori produttivi impiegati e cioè a perseguire
tendenzialmente il pareggio di bilancio (Cass. SS.UU. 11 aprile 1994, n. 3353).
Rientrano tra i datori di lavoro di cui all’art. 1, co. 118, legge n. 190/2014
anche gli enti pubblici economici (EPE), tenuto conto che gli stessi, pur
essendo dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, svolgono in via
principale o esclusiva un’attività economica ex art. 2082 cod. civ. in regime di concorrenza con gli altri imprenditori privati
che operano nel medesimo settore. Per una disamina sugli enti pubblici
economici definibili imprese ai sensi dell’art. 2082 del cod. civ. si rinvia alla circolare n. 40 del 20 febbraio 1996. Si
rammenta, inoltre, che i predetti enti pubblici economici sono stati ammessi a
fruire degli incentivi all’occupazione disciplinati, rispettivamente, dall’art.
8, co. 9, legge n. 407/1990 e dagli artt. 8, co. 2, e 4 e 25, co. 9, della
legge n. 223/91, proprio in ragione della natura imprenditoriale ex art. 2082
cod. civ. dell’attività svolta (cfr. circ. n. 25/1991
e n. 268/1998). Sono altresì da ricomprendersi tra i datori di lavoro che
possono beneficiare dell’incentivo ex art. 1, comma 118, legge n. 190/2014,
anche gli organismi pubblici che sono stati interessati da processi di
privatizzazione (trasformazione in società di capitali), indipendentemente
dalla proprietà pubblica o privata del capitale;
b) datori di lavoro non imprenditori.
Sono tali i datori di lavoro privati che non svolgono attività imprenditoriale
ex art. 2082 cod. civ. quali, ad esempio, associazioni
culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi
professionali, ecc..
3. Rapporti di lavoro incentivati.
L’esonero contributivo riguarda tutti i
rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ancorché in regime di part-time, con
l’eccezione dei contratti di:
a) apprendistato;
b) lavoro domestico.
Nel novero delle tipologie contrattuali
incentivate rientra anche il lavoro ripartito o job sharing a tempo indeterminato, di cui agli articoli 41-45
della legge n. 276/2003, purché le condizioni per l’applicazione dell’esonero
siano possedute da ambedue i lavoratori coobbligati.
Considerata la ratio della legge n. 190/2014, che, come più volte sottolineato,
è quella di incentivare l’adozione, nella regolazione dei rapporti di lavoro,
della tipologia contrattuale per sua natura caratterizzata da requisiti
fondanti di stabilità - il contratto a tempo indeterminato - si ritiene che non
possa rientrare fra le tipologie incentivate l’assunzione con contratto di
lavoro intermittente o a chiamata, di cui agli articoli 33-40 del d.lgs. n.
276/2003, ancorché stipulato a tempo indeterminato. Al riguardo, si osserva come
il lavoro intermittente, anche laddove preveda la corresponsione di un compenso
continuativo in termini di indennità di disponibilità (la cui misura è peraltro
rimessa alla pattuizione fra le parti), costituisca pur sempre una forma
contrattuale strutturalmente concepita allo scopo di far fronte ad attività
lavorative di natura discontinua (“svolgimento
di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente … ovvero per periodi
predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno”, art.
34, comma 1, d.lgs. n. 276/2003), tant’è che, sul piano generale, la durata
della prestazione lavorativa è soggetta a limitazioni di legge (“con l'eccezione dei settori del turismo,
dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente
è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un
periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo
lavoro nell'arco di tre anni solari“, art. 34, comma 3, d.lgs. n.
276/2003). Infine, l’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, nell’an e nel quantum, è soggetto alla totale discrezionalità delle esigenze
produttive del datore di lavoro (“il
lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare
la prestazione lavorativa”, art. 33, comma 1, d.lgs. n. 276/2003).
In definitiva, le caratteristiche strutturali
del lavoro intermittente, ancorché a tempo indeterminato, risultano decisamente
incoerenti con le motivazioni che sorreggono le finalità dell’esonero
contributivo di cui ai commi 118 e seguenti, dell’articolo 1, della Legge di
stabilità, che si individuano, come più volte ribadito, nell’espansione di
forme di occupazione basate sulla stabilità della prestazione lavorativa.
Pertanto, è da escludersi la fruizione dell’esonero contributivo in oggetto nel
caso di assunzioni con contratto di lavoro a chiamata o intermittente.
Ancorché la disciplina legislativa del
rapporto di lavoro sia caratterizzata da profili di specificità, con
particolare riguardo alla discrezionalità riconosciuta al datore di lavoro per
accedere al recesso ad nutum –
discrezionalità peraltro fortemente attenuata dalle norme dei contratti
collettivi nazionali di lavoro – non si ravvisano motivi ostativi
all’applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, del presente esonero
contributivo al rapporto di lavoro a tempo indeterminato per l’assunzione di
personale con qualifica dirigenziale.
L’esonero contributivo è applicabile ai
rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione
del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della
legge n. 142/2001.
L’esonero contributivo spetta, infine, anche
per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sulla base
delle modalità indicate al successivo paragrafo 5.
4. Condizioni per il diritto all’esonero contributivo.
Le condizioni complessive per il diritto alla
fruizione dell’esonero contributivo triennale recato dalla Legge di stabilità
2015 scaturiscono dalla natura della misura nonché dalle previsioni specifiche
della citata legge di stabilità.
In particolare, il diritto alla fruizione
dell’incentivo finalizzato a favorire l’assunzione risulta subordinato al
rispetto, da un lato, dei principi da ultimo sistematizzati attraverso la legge
n. 92 del 2012 (cfr. circ. n. 137/2012), dall’altro, delle norme poste a tutela
delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e,
infine, da taluni presupposti introdotti ad hoc dall’art. 1, comma 118, della
Legge di stabilità 2015, che, allo scopo di favorirne la corretta ricognizione,
vengono di seguito esposti con separata evidenza.
In particolare, per quanto riguarda i principi
stabiliti dalla legge n. 92 del 2012, l’esonero contributivo di cui si
tratta non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:
a) l’assunzione viola il diritto di
precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, alla
riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell’ambito di un rapporto a
tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine. Considerato che la
fruizione all’esonero contributivo della legge 190 del 2014 si può ritenere
operante, ferme le altre condizioni, anche laddove il lavoratore venga
utilizzato mediante contratto di somministrazione (v. par. 5), la violazione del
predetto diritto di precedenza sussiste anche nel caso di utilizzazione con
contratto di somministrazione senza la preventiva offerta di riassunzione al
lavoratore licenziato in relazione ad un rapporto a tempo indeterminato ovvero
cessato da un rapporto a termine;
b) il datore di lavoro ovvero l’utilizzatore
con contratto di somministrazione sia interessato da sospensioni dal lavoro con
interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga, fatti salvi i
casi in cui l’assunzione o la somministrazione siano finalizzate
all’acquisizione di professionalità diverse rispetto a quelle in possesso dei
lavoratori interessati dai predetti provvedimenti. Al riguardo, si ricorda che
il rispetto della presente condizione interessa esclusivamente le assunzioni
riferite all’unità produttiva interessata dai sopra citati interventi di
integrazione salariale;
c) l’assunzione riguarda lavoratori
licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla
data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di
lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti
proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.
Detta condizione di esclusione si applica anche all’utilizzatore del lavoratore
somministrato. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore somministrato, nell’arco
dei sei mesi precedenti la decorrenza della somministrazione, abbia avuto un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero una precedente somministrazione
con l’utilizzatore, per la nuova assunzione il datore di lavoro (agenzia di
somministrazione) non può fruire dell’esonero contributivo triennale. Anche in
questo caso, la nozione di datore di lavoro va intesa tenendo in considerazione
gli elementi di relazione, controllo e collegamento sopra illustrati, che vanno
opportunamente riferiti al datore di lavoro effettivo, coincidente con
l’utilizzatore;
d) l’inoltro della comunicazione telematica
obbligatoria di cui al d.m. 30.10.2007 (Unilav, Unisomm, ecc.) inerente
l’assunzione risulta effettuata decorsi i termini di legge. Si ricorda che, in
tal caso, la perdita dell’esonero attiene al periodo compreso fra la data di
decorrenza del rapporto di lavoro agevolato e quella dell’inoltro tardivo della
comunicazione obbligatoria.
Si rileva come le preclusioni alla fruizione
dell’esonero contributivo della legge 190 del 2014 sopra sinteticamente
richiamate risultino coerenti con la disciplina che regola il predetto
incentivo contributivo e con l’obiettivo che il Legislatore ha attribuito alla
norma.
Difatti, i principi richiamati alle lettere
a) e b) attengono alla sfera dei diritti dei lavoratori, in quanto, nel
presupposto che il datore di lavoro decida di operare una nuova assunzione,
vincolano il datore di lavoro medesimo ad assumere il lavoratore che, per
particolari condizioni di “svantaggio”, risulta meritevole di una tutela
rafforzata. Il principio enunciato alla lettera c) costituisce un presidio di
legge volto contrastare comportamenti elusivi precostituiti allo scopo, non di
realizzare nuove assunzioni, bensì di fruire di illegittime riduzioni del costo
del lavoro. Infine, il principio di cui alla lettera d) rappresenta un
rafforzamento delle misure volte a sanzionare l’inadempimento di regole
instaurate allo scopo di favorire, attraverso la tracciabilità dei rapporti di
lavoro, il contrasto del lavoro nero e irregolare.
Fra i principi di carattere generale che
regolano, in una visione di sistema, il diritto alla fruizione degli incentivi
si ricorda l’art. 4, comma 12, lettera a), della legge n. 92/2012, in base al
quale l’incentivo all’assunzione non spetta ove l’assunzione medesima
costituisca attuazione di un obbligo che scaturisce da norme di legge o del
contratto collettivo di lavoro. La predetta condizione ostativa è evidentemente
preordinata ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse che finanziano
l’incentivo all’assunzione nel presupposto fondamentale che l’incentivo
medesimo sia esclusivamente finalizzato a creare “nuova occupazione”.
In effetti, l’obiettivo che l’esonero
contributivo di cui ai commi 118 e seguenti della Legge di stabilità persegue è
più articolato rispetto quello presupposto dal citato comma 12, lettera a). Le
risorse che finanziano la misura di cui si tratta sono preordinate, infatti, a “promuovere forme di occupazione stabile”
attraverso lo strumento delle nuove assunzioni a tempo indeterminato. Tant’è
che, con una visione decisamente innovativa rispetto alle norme che nel tempo
si sono succedute in materia di incentivi all’occupazione, la condizione
soggettiva del lavoratore che integra il diritto alla fruizione dell’esonero
contributivo viene individuata nell’assenza, nei sei mesi precedenti
l’assunzione, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La finalità
ultima perseguita con l’introduzione del beneficio contributivo in oggetto è
quindi quella di promuovere la massima espansione dei rapporti di lavoro a
tempo indeterminato. In questa prospettiva, la specifica regolamentazione
introdotta con la Legge di stabilità 2015 reca disposizioni speciali che
prevalgono sui principi generali del citato art. 4, comma 12, della legge n.
92/2012, con specifico riferimento alle condizioni ostative previste dalla
lettera a), della citata norma.
Pertanto, è da ritenere che le assunzioni con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, operate nel rispetto delle
complessive condizioni di legge illustrate nell’ambito della presente
circolare, fruiscano dell’esonero contributivo di cui all’articolo unico, commi
118 e seguenti della Legge di stabilità 2015 a prescindere dalla circostanza
che costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di
contratto collettivo di lavoro. A titolo meramente esemplificativo, può fruire
dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di stabilità 2015 il datore di
lavoro privato che, in attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 5, comma 4-quater, del d.lgs. n. 368/2001,
assuma a tempo indeterminato il lavoratore con il quale, nel corso dei dodici
mesi precedenti, ha avuto uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo
complessivo di attività lavorativa superiore a sei mesi. Ovviamente lo stesso
vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un
rapporto a tempo indeterminato. Allo stesso modo, ha diritto all’esonero
contributivo introdotto dalla Legge di stabilità 2015 il datore di lavoro
privato che, nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo
aziendale, in attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 47, comma 6, della
legge n. 428/1990, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale, assuma
a tempo indeterminato lavoratori a termine che non siano passati alla sue
dipendenze.
Si ricorda, infine, che la condizione
ostativa dell’art. 4, comma 12, lett. a), della legge n. 92/2012 non si applica
alle norme speciali che regolano l’assunzione dei lavoratori disabili ai sensi
dell’art. 3, della legge n. 68/1999 (cfr. circ. n. 137/2012, par. 1.1.1), per
cui, nei limiti delle condizioni fissate dallo specifico quadro normativo che
riguarda dette assunzioni, l’esonero contributivo della Legge di stabilità 2015
può ritenersi valido anche in queste fattispecie.
Con riferimento al rispetto delle norme
fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale
obbligatoria, la fruizione dell’esonero contributivo di cui si tratta è
subordinata al rispetto delle condizioni fissate dall’art. 1, commi 1175 e
1176, della legge n. 296/2006, da parte del datore di lavoro che assume, di
seguito elencate:
a) regolarità degli obblighi di contribuzione
previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela
delle condizioni di lavoro. Al riguardo, si tratta delle condizioni alle quali
è subordinato il rilascio del documento unico di regolarità contributiva
(DURC), per la cui trattazione si rinvia alle disposizioni adottate in materia
dall’Istituto;
b) rispetto degli accordi e contratti
collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali,
laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale.
Venendo, infine, ai vincoli introdotti
dalla Legge di stabilità 2015, la fruizione del diritto all’esonero
contributivo triennale è subordinata alla sussistenza, alla data
dell’assunzione, delle seguenti condizioni:
a) il lavoratore, nel corso dei sei mesi
precedenti l’assunzione, non risulti occupato, presso qualsiasi datore di
lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
(art. 1, comma 118, secondo periodo, legge n. 190/2014). Al riguardo, si
ricorda che, ancorché escluso dall’applicazione dell’esonero contributivo in
oggetto, il contratto di apprendistato, seppur soggetto a disciplina speciale,
costituisce un rapporto a tempo indeterminato; pertanto, qualora il lavoratore
assunto abbia avuto, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione un rapporto
di lavoro regolato sulla base del contratto di apprendistato, il datore di
lavoro non può fruire del presente esonero contributivo triennale. Analoghe
considerazioni valgono nel caso in cui il lavoratore assunto abbia avuto un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione ovvero un
rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato. Con riferimento, infine, al
lavoro intermittente, si osserva come, in coerenza con le indicazioni fornite
nell’ambito del precedente paragrafo, la sussistenza di un rapporto di lavoro
intermittente a tempo indeterminato nell’arco dei sei mesi precedenti la data
di assunzione non costituisca condizione ostativa per il diritto all’esonero
contributivo triennale recato dalla norma in esame;
b) il lavoratore, nel corso dei tre mesi
antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015
(1.10.2014-31.12.2014), non abbia avuto rapporti di lavoro a tempo
indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con
società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359
c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro
medesimo (art. 1, comma 118, quarto periodo, legge n. 190/2014). Si tratta di
una condizione introdotta all’evidente scopo di prevenire comportamenti elusivi
della finalità della norma posti in essere nel corso del suo periodo di
gestazione al solo scopo di conseguire illegittime riduzioni del costo del
lavoro. Per quanto concerne la nozione volta a delimitare il novero dei datori
di lavoro assunti a riferimento ai fini dell’applicazione della presente
condizione ostativa, si osserva come si tratti di una nozione che presenta
profili di sostanziale coincidenza con quella introdotta dall’art. 4, comma 12,
lettera d), della legge n. 92/2014 (v. sopra). Difatti, il campo di
osservazione attiene:
- alle società controllate o collegate, ai
sensi dell’art. 2359 c.c., dal/al datore di lavoro che assume;
- a soggetti comunque “facenti capo” al
datore di lavoro che assume, condizione che si riscontra nel caso di etero
direzione attraverso persona fisica ovvero per via di assetti proprietari
coincidenti sotto il profilo sostanziale;
c) il lavoratore non deve avere avuto un
precedente rapporto di lavoro agevolato, ai sensi della Legge di stabilità
2015, con lo stesso datore di lavoro che assume. Difatti, in forza delle
previsioni di cui al secondo periodo del più volte citato comma 118, ”L’esonero di cui al presente comma … non spetta con
riferimento a lavoratori per i quali il beneficio … sia già stato usufruito in
relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato”.
5. Contratto di somministrazione
Considerata la sostanziale equiparazione, ai
fini del diritto agli incentivi all’occupazione, dell’assunzione a scopo di
somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, da ultimo compiuta con la
legge n. 92 del 2012, l’esonero contributivo di cui alla norma qui analizzata
spetta anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, nell’accezione
illustrata nell’ambito della presente circolare, a scopo di somministrazione,
ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo
determinato.
In applicazione del principio di cumulo
stabilito dall’art. 4, comma 13, della legge n. 92/2012, l’esonero contributivo
in oggetto opera in forma unitaria nei periodi in cui il lavoratore abbia
prestato l’attività in favore dello stesso soggetto a titolo di lavoro subordinato
a tempo indeterminato o somministrato, purché i relativi rapporti di lavoro
siano instaurati nel rispetto dei requisiti fissati dal quadro normativo
introdotto dall’art. 1, comma 118, della Legge di stabilità 2015, primo fra i
tutti la condizione di assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato nell’arco dei sei mesi precedenti l’assunzione.
Pertanto, l’assunzione a tempo indeterminato
di un lavoratore che ha già prestato la sua opera presso il datore di lavoro
nella qualità di lavoratore somministrato, godendo dell’esonero contributivo in
oggetto, fruisce dell’esonero contributivo triennale a condizione che il
lavoratore medesimo non sia stato occupato a tempo indeterminato, nel corso
degli ultimi sei mesi presso qualsiasi datore di lavoro, ivi incluso il
somministratore, e per il periodo residuo di utilizzo dell’esonero. A titolo di
esempio, si consideri la seguente situazione:
- il somministratore Alfa assume a tempo
indeterminato, con decorrenza 1° febbraio 2015, il lavoratore per
somministrarlo, con la medesima decorrenza, presso l’azienda Beta, fruendo
dell’esonero contributivo;
- il predetto rapporto di lavoro si risolve
il 31 marzo 2015 (durata dell’esonero contributivo pari a 2 mesi);
- qualora l’azienda Beta assuma a tempo
indeterminato il lavoratore potrà fruire dell’esonero contributivo, per la
durata residua del periodo massimo di fruizione (pari a 34 mesi, corrispondenti
alla differenza fra 36 mesi e i 2 mesi già fruiti per effetto dell’utilizzo
indiretto in regime di somministrazione), a condizione che l’assunzione decorra
dopo almeno 6 mesi dalla cessazione della somministrazione e che nel corso di
questi 6 mesi il lavoratore non abbia avuto rapporti di lavoro subordinato a
tempo indeterminato con qualsiasi datore di lavoro.
6. Datori di lavoro agricoli
In virtù della previsione di cui al comma 119
dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal primo gennaio
2015, l’esonero contributivo in oggetto si applica anche alle assunzioni a
tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, dei
lavoratori agricoli che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) che non risultino occupati nel corso
dell’anno 2014, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato,
presso qualsiasi datore di lavoro agricolo. Al riguardo, si precisa che,
ancorché escluso dall’applicazione dell’esonero contributivo in oggetto, il
contratto di apprendistato costituisce un rapporto a tempo indeterminato,
pertanto, qualora il lavoratore assunto abbia avuto nel corso del 2014 un
rapporto di lavoro agricolo regolato sulla base del contratto di apprendistato,
il datore di lavoro non può fruire del presente esonero contributivo. Analoghe
considerazioni valgono nel caso in cui il lavoratore assunto abbia avuto un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
Viceversa, la sussistenza di un rapporto di lavoro intermittente a tempo
indeterminato nel corso dell’anno 2014 non costituisce condizione ostativa per
il diritto all’esonero contributivo in esame (cfr. paragrafo 4);
b) che non risultino iscritti negli elenchi
nominativi dell’anno 2014 per un numero di giornate di lavoro pari o superiore
a 250 giornate, in qualità di lavoratori a tempo determinato presso qualsiasi
datore di lavoro agricolo.
Ai fini del diritto alla fruizione
dell’esonero contributivo, la nuova assunzione di un operaio agricolo deve
essere realizzata nel rispetto:
- del quadro ordinamentale previsto dalla
legge n. 92/2012, nei limiti e sulla base delle istruzioni fornite nell’ambito
del par. 4;
- della regolamentazione dettata dalla legge
n. 296/2006 (possesso del DURC, rispetto dei contratti collettivi di lavoro).
L’esonero contributivo è riconosciuto nel
limite delle risorse indicate dal comma 120 della Legge di stabilità 2015, pari
a:
- 2 milioni di euro, per l’anno 2015;
- 15 milioni di euro, per ciascuno degli anni
2016 e 2017;
- 11 milioni di euro, per l’anno 2018;
- 2 milioni di euro, per l’anno 2019.
Il riconoscimento del diritto alla fruizione
dell’esonero contributivo è regolato sulla base dell’ordine cronologico di
presentazione delle relative istanze. Nel caso di insufficienza delle risorse,
valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell’incentivo,
l’Istituto non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata
comunicazione.
Con riferimento alla corretta individuazione
dei rapporti di lavoro agricoli, si fa presente che, in linea con la prassi
previdenziale, nella nozione di rapporti di lavoro agricolo rientrano
esclusivamente i rapporti di lavoro instaurati dai datori di lavoro con gli
operai del settore agricolo. Pertanto, ai fini delle presenti disposizioni, ai
rapporti di lavoro con dirigenti, quadri e impiegati del settore agricolo si
applica la disciplina generale di cui al comma 118 della Legge di stabilità
2015.
7. Compatibilità con altre forme di incentivo
all’occupazione
L’esonero contributivo triennale introdotto
dalla Legge di stabilità 2015 non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti
dalla normativa vigente”.
Pertanto, assumendo a riferimento le forme di
incentivo all’assunzione maggiormente diffuse fruibili in relazione a nuove
assunzioni effettuate nel corso del 2015, il predetto esonero contributivo non
è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni
di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego
regolarmente retribuito da almeno ventiquattro
mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari
aree, di cui all’art. 4, commi 8 e seguenti, della legge n. 92/2012.
L’esonero contributivo introdotto dalla legge
di stabilità 2015 è invece cumulabile con gli incentivi che assumono natura
economica, fra i quali:
a) l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori
disabili di cui all’art. 13, della legge n. 68/1999;
b) l’incentivo per l’assunzione di giovani
genitori di cui al decreto del Ministro della gioventù 19 novembre 2010, pari a
euro 5.000,00 fruibili, dal datore di lavoro, in quote mensili non superiori
alla misura della retribuzione lorda, per un massimo di cinque lavoratori. Si
ricorda che, a differenza dell’esonero contributivo introdotto dalla Legge di
stabilità, la fruizione dell’incentivo all’assunzione di giovani genitori ai
sensi del citato regolamento è subordinata al rispetto della disciplina
comunitaria sugli aiuti cd. “de minimis” e non spetta qualora l’assunzione
medesima costituisca attuazione di un obbligo che scaturisce da norme di legge
o del contratto collettivo di lavoro, ai sensi dell’art. 4, comma 12, lettera
a), della legge n. 92/2012;
c) l’incentivo all’assunzione di beneficiari
del trattamento Aspi di cui all’art. 2, comma 10-bis, della Legge n. 92/2012, pari al 50% dell’indennità che
sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua
del trattamento. Anche in questo caso, è utile rammentare che, a differenza
dell’esonero contributivo introdotto dalla Legge di stabilità, la fruizione
dell’incentivo all’assunzione di lavoratori beneficiari del trattamento Aspi è
subordinata al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti cd. “de minimis”
e non spetta qualora l’assunzione medesima costituisca attuazione di un obbligo
che scaturisce da norme di legge o del contratto collettivo di lavoro, ai sensi
dell’art. 4, comma 12, lettera a), della legge n. 92/2012;
d) l’incentivo inerente il “Programma
Garanzia Giovani”, di cui al decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali 8 agosto 2014, come modificato dal decreto direttoriale
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 gennaio 2015, n. 11
(in corso di registrazione da parte della Corte dei Conti). Difatti, sulla base
della predetta modifica, il nuovo articolo 7, comma 3, del citato decreto
prevede che l’incentivo è ora cumulabile con altri incentivi all’assunzione di
natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai
lavoratori;
e) l’incentivo per l’assunzione di giovani
lavoratori agricoli di cui all’art. 5 D.L. 91/2014, convertito con modificazioni
dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, limitatamente agli operai agricoli.
Per quanto concerne l’incentivo sperimentale
per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani entro i 29 anni di età, di
cui all’art. 1, del d.l. n. 76/2013, pari a 1/3 della retribuzione lorda entro
il limite mensile di euro 650,00, la cumulabilità con l’esonero contributivo
triennale della Legge di stabilità 2015 è ammessa in misura limitata. Difatti,
nel concorso di altri regime agevolati, l’ammontare dell’incentivo di cui al
d.l. n. 76/2013 non può comunque superare l’importo dei contributi
previdenziali a carico del datore di lavoro, per cui, unitamente allo sgravio
contributivo triennale, il citato incentivo per l’assunzione di giovani entro i
29 anni di età opererebbe solo con riferimento all’eventuale quota di
contribuzione a carico del datore di lavoro superiore alla soglia mensile di
euro 671,66 (euro 8.060,00/12). A titolo di esempio, sussistendo le condizioni
per la fruizione di ambedue i predetti incentivi, a fronte di contributi
previdenziali a carico del datore di lavoro pari, nel mese, a euro 800,00, il
datore di lavoro fruisce dell’esonero contributivo ex Legge di stabilità 2015
per un importo massimo pari a euro 671,66 e dell’incentivo sperimentale ex d.l.
n. 76/2013 per un importo pari a euro 128,34, corrispondenti alla differenza
fra l’importo dei contributi previdenziali (euro 800,00) e quello dell’esonero
fruito per effetto della misura in oggetto (671,66).
In relazione agli incentivi per l’assunzione
di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex art. 6 della legge n.
223/1991, risulta cumulabile con l’esonero contributivo di cui alla presente
circolare esclusivamente il contributo di cui al comma 4 dell’art. 8 della
citata legge, che, per la sua natura di incentivo economico finalizzato
all’occupazione di lavoratori in condizioni di particolare svantaggio, non
rientra nella nozione di beneficio di natura contributiva. Pertanto, i datori
di lavoro che, a partire dal 1° gennaio 2015, effettuano nuove assunzioni con
contratto a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità,
possono usufruire, ove ricorrano tutte le restanti condizioni, dell’esonero
contributivo di cui alla Legge di stabilità 2015 unitamente all’incentivo di
natura economica di cui all’art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991, pari al
50% dell’indennità mensile che sarebbe spettata al lavoratore per il residuo
periodo di diritto alla indennità medesima, fino ad un massimo di 12 mesi
ovvero di 24 mesi, per assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni,
ovvero di 36 mesi nel caso in cui l’assunzione del lavoratore di età superiore
a 50 anni risulti effettuata nelle aree del Mezzogiorno. Analogamente, il
predetto cumulo è ammissibile nei casi di trasformazione a tempo indeterminato
di rapporti instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
8. Assetto e misura dell’incentivo
L’esonero contributivo introdotto dalla legge
di stabilità 2015 è pari ai contributi previdenziali a carico del datore di
lavoro, con eccezione delle seguenti forme di contribuzione:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL,
per effetto della esclusione operata dallo stesso comma 118 della legge n.
190/2014;
- il contributo, ove dovuto, al “fondo per
l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di
fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c.” di cui al comma 755 della legge n.
296/2006, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi
contributivi operata dal comma 765, ultimo periodo della medesima legge;
- il contributo, ove dovuto, ai fondi di cui
all’art. 3, commi 3, 14 e 19, della legge n. 92/2012, per effetto
dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’art.
3, comma 25, della medesima legge.
La durata del predetto esonero contributivo è
stabilita dalla legge in un triennio e decorre dalla data di assunzione del
lavoratore, che deve intervenire nell’arco di tempo che va dal 1° gennaio al 31
dicembre 2015.
L’esonero non può comunque essere superiore
alla misura massima di 8.060,00 euro su base annua. In relazione ai rapporti di
lavoro part-time (di tipo orizzontale, verticale ovvero misto), la misura della
predetta soglia massima va adeguata in diminuzione sulla base della durata
dello specifico orario ridotto di lavoro in rapporto a quella ordinaria
stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro. Analoga
operazione di adeguamento è da effettuare in relazione ai contratti di lavoro
ripartito sulla base della durata effettiva delle prestazioni rese da ognuno
dei due lavoratori coobbligati in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla
legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro.
Allo scopo di agevolare l’applicazione
dell’incentivo, la soglia massimo di esonero contributivo è riferita al periodo
di paga mensile ed è pari a euro 671,66 (€ 8.060,00/12) e, per rapporti di
lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va
riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 22,08 (€ 8.060,00/365
gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Sul piano operativo, l’esonero va applicato
in relazione alla misura dei contributi a carico del datore di lavoro, fatte
salve le contribuzioni sopra indicate, fino al limite della predetta soglia
mensile, opportunamente adeguata in caso di rapporti di lavoro part-time o
ripartito. La contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà formare
comunque oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto
agevolato, nel rispetto della soglia massima pari a euro 8.060,00 su base
annua. Ad esempio, qualora nei primi tre mesi del rapporto agevolato l’importo
dei contributi a carico del datore di lavoro sia pari ad euro 500,00 mensili e
nel corso del quarto mese (ad es. dicembre), assuma il valore di euro 900,00,
il datore di lavoro potrà comunque fruire dell’esonero per l’intero ammontare
dei contributi previdenziali del quarto mese, dal momento che l’eccedenza (euro
228,34 = 900,00-671,66) è inferiore rispetto all’importo dell’esonero non
fruito nei tre mesi precedenti (euro 514,98 = 171,66 x 3).
9. Soppressione dei benefici contributivi previsti
dall’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990.
Come è noto, l’art. 8, comma 9, della legge
29 dicembre 1990, n. 407, ha introdotto incentivi all’occupazione a favore dei
datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori
disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari del
trattamento straordinario di integrazione salariale da uguale periodo.
L’incentivo è pari alla riduzione del 50% dei contributi previdenziali e
assistenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 36 mesi a partire
dalla data di assunzione. La misura del predetto sgravio è riferito all’intero
ammontare dei contributi a carico del datore di lavoro per assunzioni
effettuate da imprese artigiane ovvero da datori di lavoro operanti nei
territori del Mezzogiorno.
Con l’introduzione delle norme analizzate nei
precedenti paragrafi della presente circolare con le quali sono stati
introdotti incentivi all’assunzione generalizzati nei confronti di tutti i
datori di lavoro e riferiti, sotto il profilo soggettivo, a tutti i lavoratori
che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno avuto rapporti di lavoro a
tempo indeterminato, l’art. 1, comma 121, della legge n. 190 del 23 dicembre
2014 ha previsto che “i benefici
contributivi di cui all’art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407,
e successive modificazioni, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei
lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1° gennaio 2015”.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le
assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno
ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento
straordinario di integrazione salariale da almeno ventiquattro mesi, non
potranno più fruire degli incentivi previsti, fino al 31.12.2014, dall’abrogato
art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990.
Analogamente, lo sgravio contributivo
previsto dalla suddetta norma non potrà essere riconosciuto in relazione alle trasformazioni
a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine, ove effettuate a
decorrere dal 1° gennaio 2015.
Si precisa che, per le assunzioni e le
trasformazioni a tempo indeterminato di cui alle sopra citate fattispecie
effettuate entro il 31.12.2014, il datore di lavoro continuerà invece a fruire
del beneficio contributivo disciplinato dall’art. 8, comma 9, della legge
407/1990 fino alla naturale scadenza.
Le procedure di elaborazione dei moduli
telematici dell’Istituto sono state aggiornate sulla base delle nuove
previsioni normative in modo da inibire l’invio di istanze di riconoscimento
del beneficio contributivo di cui all’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990
con riferimento alle assunzioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015.
Il
Direttore Generale
Nori