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Roma,
16 febbraio 2015
Circolare n. 32/2015
Oggetto:
Previdenza – Sgravi contributivi per i neoassunti – Istruzioni operative - Messaggio
INPS n. 1144 del 13.2.2015.
L’INPS ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione
dello sgravio triennale dei contributi previdenziali introdotto dalla legge di Stabilità 2015 (legge n.
190/2014) a favore dei datori di lavoro privati che assumono lavoratori a tempo
indeterminato nel corso del 2015; come è noto l’esonero non può comunque essere
superiore alla misura massima di 8.060 euro su base annua per ciascuna nuova
assunzione.
Contrariamente agli orientamenti iniziali l’INPS ha vincolato
il riconoscimento dello sgravio ad un’apposita domanda di attribuzione del
codice di autorizzazione “6Y” da
presentare tramite il Cassetto
previdenziale aziende disponibile sul sito internet www.inps.it; l’attribuzione
del codice sarà comunicata dall’Istituto al datore di lavoro sempre tramite lo
stesso Cassetto previdenziale aziende.
La domanda dovrà essere presentata non appena effettuata la nuova assunzione
che dà diritto all’esonero.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta
circ.re conf.le n.27/2015
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Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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Lc/lc |
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INPS
Direzione
Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Messaggio n. 1144 del 13.2.2015
OGGETTO: Circolare n.
17/2015 in materia di esonero contributivo per le nuove assunzioni con
contratto di lavoro a tempo indeterminato nel corso del 2015 ai sensi
dell’articolo unico, commi 118 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014, n.
190. Istruzioni operative per i datori di lavoro. Istruzioni contabili.
Variazioni al piano dei conti.
1.
Premessa.
Facendo seguito alla
circolare n. 17/2015, con la quale sono state adottate le indicazioni per la
corretta gestione degli adempimenti connessi all’implementazione dell’esonero
contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo
indeterminato introdotto dall’art. 1, commi 118 e seguenti della legge n.
190/2014, con il presente messaggio si forniscono, ai datori di lavoro, le
istruzioni tecniche per la fruizione dell’esonero medesimo.
2.
Codifica datori di lavoro UniEmens.
I datori di lavoro aventi
titolo all’esonero contributivo in oggetto inoltreranno all’Inps, prima della
trasmissione della denuncia contributiva del primo mese in cui si intende
esporre l’esonero medesimo, la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione
“6Y”, avente il significato di “Esonero contributivo articolo unico,
commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014”. Detta richiesta andrà effettuata
avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende,
selezionando nel campo oggetto la denominazione “esonero contributivo triennale
legge n. 190/2014”, utilizzando la seguente locuzione: “Richiedo l’attribuzione
del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell’esonero
contributivo introdotto dalla legge n. 190/2014, art. 1, commi 118 e seguenti,
come da circolare n. 17/2015”.
La sede territorialmente
competente attribuirà il predetto codice di autorizzazione alla posizione
contributiva interessata con validità 1.1.2015-31.12.2018, dandone
comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo cassetto
previdenziale.
Il controllo in ordine alla
legittimità di fruizione dell’esonero contributivo in oggetto sarà realizzato
attraverso l’istituenda base dati “lavoratori agevolati”.
3.
UniEmens. Modalità di esposizione dei dati relativi
all’esonero.
I datori di lavoro
esporranno nel flusso UniEmens i lavoratori per i
quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento
<Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento
<Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata
sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio
spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>,
<DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i
seguenti elementi:
-
nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà
essere inserito il valore “TRIE” avente il significato di “Esonero
contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, della Legge 23 dicembre
2014, n. 190”;
-
nell’elemento <CodEnteFinanziatore>
dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
-
nell’elemento <ImportoCorrIncentivo>
dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente,
calcolato in base ai criteri illustrati nella circolare n. 17/2015. Al
riguardo, si ricorda che, sulla base di quanto specificato nel par. 8 della
predetta circolare, l’esonero riguarda la contribuzione previdenziale e
assistenziale a carico del datore di lavoro, fatta eccezione per la
contribuzione al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore
privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c.” e ai
fondi di cui all’art. 3, commi 2, 14 e 19 delle legge n. 92/2012, fino al
limite della soglia massima mensile pari a € 671,66 (€ 8.060,00/12). Per i
rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, il massimale
mensile va ridotto proporzionalmente al numero dei giorni di lavoro, assumendo
a riferimento la misura giornaliera di esonero contributivo di € 22,08;
-
nell’elemento <ImportoArrIncentivo>
dovrà essere indicato l’importo dell’esonero contributivo relativo all’esonero
contributivo dei mesi di competenza di gennaio e/o febbraio 2015. Si sottolinea
che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente
nei flussi UniEmens di competenza di febbraio 2015,
relativamente all’arretrato del precedente mese di gennaio, o di marzo 2015,
relativamente all’arretrato dei precedenti mesi di gennaio e/o febbraio.
I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel
DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
-
con il codice “L444” avente il significato di “conguaglio esonero
contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014”;
-
con il codice “L445” avente il significato di “arretrati
gennaio/febbraio 2015 esonero contributivo articolo unico, commi 118 e
seguenti, legge n. 190/2014”.
Si ribadisce che in
relazione ai rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale, verticale
ovvero misto), la misura della predetta soglia massima va ridotta sulla base
della durata dello specifico orario ridotto di lavoro in rapporto a quella
ordinaria stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro. Analoga
operazione di adeguamento è da effettuare in relazione ai contratti di lavoro
ripartito sulla base della durata effettiva delle prestazioni rese da ognuno
dei due lavoratori coobbligati, in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla
legge, ovvero dai contratti collettivi di lavoro.
4.
UniEmens. Modalità di esposizione del beneficio nei
casi di superamento della soglia massima mensile.
Nell’ipotesi in cui, in un
determinato mese, spetti un beneficio superiore alla soglia massima mensile di
€ 671,66, l’eccedenza può essere esposta nel mese corrente e nei mesi
successivi e comunque rispettivamente entro il primo, il secondo e il terzo
anno di durata del rapporto di lavoro, fermo restando il rispetto della soglia
massima di esonero contributivo alla data di esposizione in UniEmens.
L’esposizione
dell’agevolazione nel
flusso UniEmens deve avvenire valorizzando
all’interno di <DenunciaIndividuale> di
<DatiRetributivi>, l’elemento <AltreACredito> i seguenti elementi:
-
<CausaleACredito>, con l’indicazione del
codice causale “L700” avente il significato di “conguaglio residuo
esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n.
190/2014”;
-
<ImportoACredito>, con l’indicazione
dell’importo dell’esonero contributivo da recuperare sulla base della
metodologia sopra illustrata.
Esempio 1
Rapporto di lavoro agevolato
a tempo pieno instaurato l’1.05.2015.
L’importo massimo di
incentivo teoricamente spettante in questo caso è pari al tetto massimo
fruibile annuo (fino ad aprile 2016) di euro 8.060,00.
Nel mese di maggio l’importo
dei contributi non dovuti è pari a euro 600,00; nel mese di giugno l’importo
dei contributi non dovuti ugualmente è pari a 600,00. A luglio, a seguito di un
aumento dell’imponibile per corresponsione di premi o altri emolumenti,
l’importo dell’esonero spettante è pari a euro 750,00.
Nella denuncia relativa al
mese di luglio, il datore di lavoro non può esporre la somma di euro 750,00
nell’elemento corrente in quanto superiore alla soglia massima mensile, per cui
indicherà nell’elemento <ImportoCorrIncentivo>
la somma di € 671,66.
La differenza fra l’importo
dell’esonero spettante per il mese di luglio e la soglia massima mensile di
esonero, pari a € 78,34 (750,00-671,66) può essere fruita nello stesso mese, in
quanto inferiore alla quota residuale di esonero non fruita nei due mesi
precedenti, pari per maggio a 671,66-600,00 e per giugno a 671,66-600,00, per
un totale di 143,32 euro.
Tale somma potrà essere
conguagliata in corrispondenza dell’elemento <ImportoACredito>
di <AltreACredito > di <DenunciaIndividuale>
e andrà valorizzata nell’elemento <CausaleACredito>
la causale “L700” avente il
significato di “Recupero residuo esonero contributivo articolo unico, commi 118
e seguenti, legge n. 190/2014”.
Esempio 2
Rapporto di lavoro agevolato
a tempo pieno instaurato l’1.05.2015. L’importo massimo di incentivo
teoricamente spettante i questo caso è pari al tetto massimo fruibile annuo
(fino ad aprile 2016) di € 8.060,00.
Nel mese di maggio l’importo
dei contributi non dovuti è pari a € 600,00; nel mese di giugno l’importo dei
contributi non dovuti ugualmente è pari a € 600,00.
A luglio, a seguito di un
aumento dell’imponibile per corresponsione di premi o altri emolumenti
l’importo dell’esonero spettante è pari a € 1.750,00.
Nella denuncia relativa al
mese di luglio, il datore di lavoro non può esporre la somma di € 1.750,00
nell’elemento corrente in quanto superiore alla soglia massima mensile, per cui
indicherà nell’elemento <ImportoCorrIncentivo>
la somma di 671,66.
La differenza spettante è
pari a € 1.078,34 (1.750,00-671,66), supera la quota residuale di esonero non
fruita nei due mesi precedenti, pari per maggio a 671,66-600,00 e per giugno a
€ 671,66-600,00 per un totale di 143,32 euro.
Potrà pertanto essere
conguagliata nel mese solo la somma di euro 143,32 e andrà esposta in
corrispondenza dell’elemento <ImportoACredito>
di <AltreACredito > di <DenunciaIndividuale>;
andrà poi valorizzata nell’elemento <CausaleACredito>
la causale “L700” avente il significato di
“Recupero residuo esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti,
legge n. 190/2014”.
L’ulteriore eccedenza pari
ad € 935,02 (1.078,34-143,32) potrà essere conguagliata secondo le istruzioni
sopra indicate nei mesi successivi nel rispetto della capienza.
Nell’all.1 sono indicati due
ulteriori esempi (n.3 e n.4) con lo sviluppo dell’esonero nell’arco dei dodici
mesi.
5.
UniEmens. Restituzione importi indebiti.
Nel caso in cui debbano
restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno
di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>,
i seguenti elementi:
-
nell’ elemento <CausaleADebito> dovrà
essere inserito il codice causale “M304” avente il significato di
“Restituzione esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge
n. 190/2014”;
-
nell’elemento <ImportoADebito>,
indicheranno l’importo da restituire.
6.
Uniemens. Regolarizzazioni.
I datori di lavoro che hanno
fruito del beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della
fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle
regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
7.
Datori di lavoro agricoli. Modalità di presentazione della domanda di accesso
al beneficio di cui all’art. 1, comma 119, L. 190/2014 e compilazione della
dichiarazione contributiva Dmag.
Per accedere all’incentivo
introdotto dall'art. 1, comma 119, della L. 190/2014 è necessario inoltrare
all’INPS specifica istanza.
Detta istanza potrà essere
inviata esclusivamente in via telematica accedendo al modello di comunicazione
“ASSUNZIONE OTI 2015” disponibile all’interno del
“Cassetto previdenziale aziende agricole”_ sezione
“Comunicazioni bidirezionale – Invio Comunicazione”. Del rilascio del modulo
verrà dato apposito avviso sul sito internet dell’INPS.
Il modulo si compone di due
distinte sezioni:
1) la prima, con
la quale l’utente richiede la prenotazione delle somme a titolo di esonero
contributivo per l’assunzione. Entro tre giorni dall’invio dell’istanza, l’INPS
verifica la disponibilità delle risorse e, esclusivamente in modalità
telematica, comunica che è stato prenotato in favore del datore di lavoro
richiedente l’importo del beneficio per il lavoratore indicato nell’istanza
preliminare;
2) la seconda,
con la quale l’utente, avuta la conferma della disponibilità delle somme,
successivamente all’assunzione, formula la domanda definitiva di ammissione al
beneficio. Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della
comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro, per
accedere all’incentivo, ha l’onere di comunicare all’Istituto – compilando la
seconda sezione del modulo di domanda – l’avvenuta stipula del contratto di
assunzione a tempo indeterminato.
Il citato termine di
quattordici giorni lavorativi previsti per la presentazione della domanda
definitiva di ammissione al beneficio è perentorio. L’inosservanza dello stesso
determina l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme di cui alla
sezione prima della domanda.
L’INPS, mediante i propri
sistemi informativi centrali, effettuerà i necessari controlli in ordine al
possesso dei requisiti di legge per il diritto all’esonero e provvederà ad
attribuire un esito positivo o negativo, visualizzabile dall’utente.
In caso di esito positivo
verrà attribuito apposito codice di autorizzazione (C.A.), denominato E5,
e il datore di lavoro, allo scopo di poter usufruire del beneficio dovrà, per
il lavoratore agevolato, obbligatoriamente
indicare, nel flusso DMAG, oltre ai consueti dati
retributivi per lo stesso mese:
-
per il Tipo Retribuzione, il valore “Y”;
-
nel campo CODAGIO, il valore “E5”.
La denuncia DMAG contenente l'agevolazione in esame sarà sottoposta,
nella fase della trasmissione telematica, ad una verifica di coerenza tra i
dati contenuti nella denuncia stessa e quelli della domanda di ammissione al
beneficio.
Il citato codice di
autorizzazione (C.A.) sarà consultabile, da parte del datore di lavoro, attraverso
la specifica funzionalità “Codice
autorizzazione” presente nella sezione “Dati Azienda” del Cassetto previdenziale Aziende agricole.
La modalità di compilazione
del flusso DMAG sopra descritta sarà resa disponibile
a partire dalla denuncia DMAG di competenza I
trimestre 2015.
8.
Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione
contabile dell’esonero contributivo oggetto della circolare n. 17 del 29
gennaio 2015 e del presente messaggio, riconosciuto ai datori di lavoro per le
assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate nell’anno
2015 ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 118 a 124, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, il cui onere è posto a carico dello Stato, si
istituiscono i seguenti nuovi conti, nell’ambito della Gestione degli
interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza
contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed
altre agevolazioni contributive):
-
GAW37124 – Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro,
per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate
nell’anno 2015, ai sensi dell’art. 1, commi 118 e ss., della legge 23 dicembre
2014, n. 190;
-
GAW37125 – Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro
del settore agricolo, per le assunzioni con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate nell’anno 2015, ai sensi
dell’art. 1, comma 119, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Al nuovo conto GAW37124,
gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile DM, andranno
contabilizzate le somme conguagliate dai datori di lavoro secondo le istruzioni
operative fornite nei precedenti paragrafi n. 3 e n. 4, valorizzate nel flusso UNIEMENS, a tal fine, con i codici causale “L444”, “L445”
(valido per gli arretrati) e “L700” (per gli importi che eccedono il massimale
mensile).
Il conto GAW37125, invece,
verrà gestito dalla procedura automatizzata di riparto prevista per i
lavoratori agricoli dipendenti (cfr. istruzioni operative di cui al precedente
paragrafo n. 7).
Per l’imputazione contabile
del recupero di somme conguagliate dai datori di lavoro indebitamente e
valorizzate nel flusso UNIEMENS con il codice causale
“M304”, si istituisce l’ulteriore conto della gestione GAW:
-
GAW24124 – Entrate varie – recuperi e reintroiti
di sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro, per le
assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate nell’anno
2015, ai sensi dell’art. 1, commi 118 e ss., della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
I rapporti finanziari con lo
Stato verranno curati direttamente dalla Direzione generale.
Si riporta nell’allegato n.
2 l’elenco delle variazioni apportate al piano dei conti.
Il Dirigente Generale Vicario
Crudo
Allegati omissis