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Roma,
4 marzo 2015
Circolare n.44/2015
Oggetto: Ambiente – Rifiuti
– SISTRI – Differimento del nuovo regime sanzionatorio – Art. 9 del D.L. 31.12.2014,
n.192 come convertito dalla legge 27.2.2015, n. 11, su G.U. n. 49 del 28.2.2015.
In sede di conversione del decreto milleproroghe è stata fissata all’1 aprile 2015 (in precedenza 1 febbraio
scorso) l’applicazione delle sanzioni per omessa iscrizione e per mancato
versamento del contributo annuale SISTRI (Sistema
di controllo della tracciabilità dei rifiuti). La proroga di soli 2 mesi non
soddisfa le aspettative delle varie organizzazioni (tra cui la Confetra) che
avevano richiesto al Parlamento di riunificare la decorrenza del regime
sanzionatorio alla data dell’1 gennaio 2016 come già previsto per
l’applicazione delle sanzioni per il mancato utilizzo del SISTRI.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti
confronta circ.re conf.le n.11/2015
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Responsabile di Area |
Allegato uno |
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Lc/lc |
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G.U. n.49 del 28.2.2015
LEGGE 27
febbraio 2015, n. 11
Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Testo del
decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 coordinato con la legge di conversione
27 febbraio 2015, n. 11
*** omissis ***
Art. 9
Proroga di termini in materia
ambientale
*** omissis ***
3.
All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013,
n. 125, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le
parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle
seguenti:
«31 dicembre 2015 al fine
di consentire la
tenuta in modalita'
elettronica dei registri di carico e
scarico e dei
formulari di
accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche'
l'applicazione delle
altre semplificazioni e le opportune modifiche
normative»;
b) la
parola: «260-bis» e' sostituita dalle
seguenti: «260-bis,
commi da 3 a 9,»;
c) dopo
il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Le
sanzioni
relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis, commi
1 e 2, del
decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e
successive
modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2015».
Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi
o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
*** omissis ***
Fine testo