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Roma, 4 marzo 2015

 

Circolare n.44/2015

 

Oggetto: Ambiente – Rifiuti – SISTRI – Differimento del nuovo regime sanzionatorio – Art. 9 del D.L. 31.12.2014, n.192 come convertito dalla legge 27.2.2015, n. 11, su G.U. n. 49 del 28.2.2015.

 

In sede di conversione del decreto milleproroghe è stata fissata all’1 aprile 2015 (in precedenza 1 febbraio scorso) l’applicazione delle sanzioni per omessa iscrizione e per mancato versamento del contributo annuale SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti). La proroga di soli 2 mesi non soddisfa le aspettative delle varie organizzazioni (tra cui la Confetra) che avevano richiesto al Parlamento di riunificare la decorrenza del regime sanzionatorio alla data dell’1 gennaio 2016 come già previsto per l’applicazione delle sanzioni per il mancato utilizzo del SISTRI.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.11/2015

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

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G.U. n.49 del 28.2.2015

LEGGE 27 febbraio 2015, n. 11 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

 

Testo del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11

 

                             *** omissis ***

 

Art. 9

              Proroga di termini in materia ambientale

                            *** omissis ***

  3. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto  2013,

n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,

n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) le parole: «31 dicembre 2014» sono  sostituite  dalle  seguenti:

«31 dicembre 2015 al  fine  di  consentire  la  tenuta  in  modalita'

elettronica dei registri di carico  e  scarico  e  dei  formulari  di

accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche' l'applicazione  delle

altre semplificazioni e le opportune modifiche normative»;

  b) la parola: «260-bis» e'  sostituita  dalle  seguenti:  «260-bis,

commi da 3 a 9,»;

  c) dopo il secondo periodo e' aggiunto il  seguente:  «Le  sanzioni

relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis,  commi  1  e  2,  del

decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive

modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2015».

  Dall'attuazione del presente comma  non  devono  derivare  nuovi  o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

                            *** omissis ***

Fine testo