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Roma, 12 maggio 2015
Circolare n. 72/2015
Oggetto: Previdenza – INAIL – Riduzione
degli sconti per il miglioramento della sicurezza – D.M. 3.3.2015, in corso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - Circolare INAIL n. 51 del 29.4.2015.
L’INAIL
ha ridotto gli sconti applicabili, in base alla disciplina tariffaria
dell’Istituto (art. 24 del DM 12.12.2000 e successive modifiche), sui premi versati
dai datori di lavoro con almeno due anni di attività che abbiano effettuato
interventi migliorativi per la sicurezza nell’anno precedente ed abbiano
presentato apposita domanda di riduzione del premio stesso entro il 28 febbraio.
Contrariamente
alle indicazioni iniziali l’INAIL ha precisato che la riduzione degli sconti,
seppure intervenuta successivamente alla scadenza del termine del 28 febbraio
scorso, ha efficacia retroattiva e pertanto si applicherà già da quest’anno e
non dal 2016. Di seguito si riporta una tabella di confronto tra le vecchie e le
nuove aliquote di sconto modulate in base alla dimensione aziendale:
VECCHIE PERCENTUALI
DI SCONTO |
NUOVE PERCENTUALI
DI SCONTO |
||
fino a 10 lavoratori |
30% |
fino a 10 lavoratori |
28% |
da |
23% |
da 11 a 50 lavoratori |
18% |
da |
18% |
da |
10% |
da |
15% |
||
da |
12% |
oltre 200 lavoratori |
5% |
oltre 500 lavoratori |
7% |
Salvo
ulteriori ripensamenti da parte dell’INAIL le imprese già ammesse agli sconti
riceveranno tramite PEC da parte dello stesso Istituto un provvedimento di
rettifica con le nuove percentuali di riduzione.
Fabio |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.
25/2015
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Responsabile di Area |
Allegati due: |
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Lc/lc |
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