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Roma, 14 maggio 2015

 

Circolare n. 75/2015

 

Oggetto: Lavoro – Cooperative – Circolare Ministero del Lavoro n. 7068 del 28.4.2015.

 

 

La Corte Costituzionale con sentenza n.51/2015 ha confermato la legittimità dell’art. 7, comma 4 del decreto legge n. 248/2007 (convertito dalla legge n.31/2008) in base al quale le imprese cooperative devono riconoscere ai propri dipendenti, in presenza di più contratti collettivi concernenti lo stesso settore, “trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”. Secondo la Corte quella norma non intende attribuire efficacia erga omnes ai predetti contratti collettivi, finalità che sarebbe stata in contrasto con l’ordinamento costituzionale, bensì fissare un parametro per commisurare il trattamento economico minimo a cui ha comunque diritto il lavoratore di una cooperativa in caso di applicazione di un diverso CCNL stipulato da organizzazioni datoriali e sindacali minoritarie.

 

Commentando la sentenza della Corte Costituzionale il Ministero del Lavoro ha invitato i propri uffici periferici a intensificare l’attività ispettiva contro il “dumping contrattuale” nel settore cooperativo e a diffidare i datori di lavoro a corrispondere le differenze retributive spettanti al lavoratore qualora sia accertata l’applicazione di un contratto collettivo improprio. Si sottolinea come tale evenienza può riflettersi sulle imprese committenti per effetto del noto regime della responsabilità solidale negli appalti previsto dall’art. 29 del DLGVO n.276/2003 secondo cui le imprese in questione sono corresponsabili con quelle appaltatrici per i trattamenti retributivi e contributivi da queste dovuti per i propri dipendenti. A questo riguardo si rammenta come, anche in base all’art. 42 del vigente CCNL logistica, trasporto e spedizione, in caso di appalti di lavori di movimentazione le imprese committenti siano tenute a servirsi esclusivamente di imprese che applichino lo stesso CCNL trasporto.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.31/2011 e 53/2008

Responsabile di Area

Allegato uno

 

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