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Roma, 14 maggio 2015
Circolare n. 75/2015
Oggetto: Lavoro – Cooperative – Circolare
Ministero del Lavoro n. 7068 del 28.4.2015.
La
Corte Costituzionale con sentenza n.51/2015 ha confermato la legittimità
dell’art. 7, comma 4 del decreto legge n. 248/2007 (convertito dalla legge n.31/2008)
in base al quale le imprese cooperative devono riconoscere ai propri
dipendenti, in presenza di più contratti collettivi concernenti lo stesso
settore, “trattamenti economici
complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati
dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative
a livello nazionale nella categoria”. Secondo la Corte quella norma non
intende attribuire efficacia erga omnes ai predetti contratti collettivi, finalità che sarebbe
stata in contrasto con l’ordinamento costituzionale, bensì fissare un parametro
per commisurare il trattamento economico minimo a cui ha comunque diritto il
lavoratore di una cooperativa in caso di applicazione di un diverso CCNL
stipulato da organizzazioni datoriali e sindacali minoritarie.
Commentando
la sentenza della Corte Costituzionale il Ministero del Lavoro ha invitato i
propri uffici periferici a intensificare l’attività ispettiva contro il “dumping contrattuale” nel settore
cooperativo e a diffidare i datori di lavoro a corrispondere le differenze
retributive spettanti al lavoratore qualora sia accertata l’applicazione di un
contratto collettivo improprio. Si sottolinea come tale evenienza può riflettersi
sulle imprese committenti per effetto del noto regime della responsabilità
solidale negli appalti previsto dall’art. 29 del DLGVO
n.276/2003 secondo cui le imprese in questione sono corresponsabili con quelle
appaltatrici per i trattamenti retributivi e contributivi da queste dovuti per
i propri dipendenti. A questo riguardo si rammenta come, anche in base all’art.
42 del vigente CCNL logistica, trasporto e spedizione, in caso di appalti di
lavori di movimentazione le imprese committenti siano tenute a servirsi
esclusivamente di imprese che applichino lo stesso CCNL trasporto.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.31/2011 e 53/2008
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Allegato uno |
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