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Roma, 10 marzo 2008
Circolare n. 53/2008
Oggetto: Lavoro – Autotrasporto – Legge 28.2.2008, n. 31, su S.O. alla
G.U. n. 51 del 29.2.2008.
Il Parlamento ha in pratica concluso la legislatura con la conversione del
cosiddetto decreto legge milleproroghe.
Questi gli aspetti di maggior interesse del provvedimento.
Cooperative (art. 7, comma 4) – E’ stata
confermata la disposizione che impone alle imprese cooperative di riconoscere
ai propri lavoratori, in presenza di più contratti collettivi concernenti lo
stesso settore, trattamenti non inferiori a quelli stabiliti da contratti
stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali più rappresentative. La
nuova norma avrà indirettamente riflessi sulle terziarizzazioni
tenuto conto che, in base al vigente regime di corresponsabilità negli appalti
(art. 29 del DLGVO n. 276/2003), le imprese committenti sono responsabili in
solido con quelle appaltatrici per i trattamenti economici (oltre che per il
versamento delle relative trattenute fiscali e previdenziali) da queste dovuti
ai propri dipendenti.
Pensioni di vecchiaia (art. 6, comma 2 bis) – Come è
noto, in base alla legge n.108/90 sui licenziamenti
individuali, il datore di lavoro può risolvere liberamente il rapporto di
lavoro quando il lavoratore matura i requisiti per la pensione di vecchiaia.
L’esercizio di tale facoltà è stato ora spostato al momento di
effettiva decorrenza della pensione, con conseguente slittamento di
alcuni mesi rispetto alla maturazione dei requisiti, a seguito della legge n.247/2007 che ha introdotto anche per la pensione di
vecchiaia le cosiddette finestre di
accesso come già previsto per quella di anzianità.
Sanatoria dei lavoratori irregolari (art. 7) – Sono stati riaperti sino al 30 settembre
2008 i termini scaduti lo scorso anno per richiedere all’INPS la regolarizzazione
dei lavoratori in nero e dei lavoratori assunti con contratti di collaborazione
non rispondenti ai requisiti di legge. Come è noto
entrambe le sanatorie sono state previste dalla legge 296/06 (art. 1, commi
1192 e seguenti) e presuppongono la stipula di un accordo sindacale finalizzato,
nel primo caso, all’emersione dei lavoratori in nero mentre, nel caso dei
collaboratori irregolari, alla loro assunzione con contratto di lavoro
subordinato di durata non inferiore a 24 mesi. Le aziende che usufruiranno
della sanatoria avranno diritto a riduzioni sulle somme dovute e a rateizzazioni dei pagamenti.
Autotrasporto (art.22 septies) – Sono stati riaperti fino al 31
dicembre 2008 i termini per l’emanazione di ulteriori decreti legislativi in
materia di riforma dell’autotrasporto. Si fa rilevare come la riapertura della
delega introdotta dal Milleproroghe sia riferita esclusivamente alla materia dell’autotrasporto,
mentre la riapertura della delega che era stata approvata dal Senato (ddl S1484) e il cui iter si è fermato con lo scioglimento delle
Camere riguardava oltrechè l’autotrasporto, anche il
riordino della Consulta e dell’Albo Autotrasportatori.
f.to dr. Piero M. |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 19/2008 e
8/2008 |
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Allegato uno |
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M/t |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
S.O. alla G.U. n. 51 del 29.2.2008
LEGGE 31 dicembre 2007, n. 248
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
urgenti in materia finanziaria».
Capo I
PROROGHE DI TERMINI
*** omissis ***
Sezione III
Lavoro e previdenza
Art. 6.
Proroghe in materia previdenziale
*** omissis ***
2-bis. L'efficacia
delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nei
confronti del prestatore di lavoro nelle condizioni previste dall'articolo 4,
comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108, è comunque
prorogata fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di
vecchiaia spettante al prestatore medesimo.
Art. 7.
Disposizioni in materia di lavoro
non regolare e di società cooperative, nonché in materia di.contrattazione collettiva e in materia di contratti
integrativi del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche.
1.Il termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori
amministrativi di cui all'articolo 3 del decreto- legge 22 febbraio 2002, n.
12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi
alle violazioni constatate fino a13l dicembre 2002, è prorogato al 30 giugno
2008.
2. All'articolo l, comma 1192, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «entro il 30 settembre 2007» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2008».
2-bis. All'articolo
1, comma 1202, della legge 27
dicembre 2006, n. 2,96, le parole: «entro e non oltre il 30 aprile
2007» sono sostituite dalle seguenti.: «entro e non
oltre il 30 settembre 2008 ».
3. Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare, di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e successive modificazioni, svolge la sua attività fino al 31 gennaio 2008.
Dopo tale termine le funzioni e le attività del medesimo
Comitato, con le relative risorse finanziarie, sono trasferite alla
Cabina di regia nazionale di coordinamento di cui all'articolo l, comma 1156,
lettera a), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale in data Il ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 dellO dicembre 2007.
4. Fino alla completa attuazione della normativa in
materia di socio lavoratore di società cooperative, in
presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima
categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese
nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri
soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma l, della legge 3 aprile 2001,
n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai
contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.
*** omissis ***
Sezione VII
Infrastrutture e trasporti
Art. 22-septies.
Proroga del termine per il riassetto normativo in mate ria di
liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasporto
1. Il termine previsto dal comma 4 dell'articolo l della legge 10 marzo 2005, n. 32, limitatamente alla liberalizzazione regolata
di cui alla lettera b) del comma l del medesimo articolo 1, è differito
al 31 dicembre 2008.
*** omissis ***
FINE TESTO