Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 10 marzo 2008

 

Circolare n. 53/2008

 

Oggetto: Lavoro – Autotrasporto – Legge 28.2.2008, n. 31, su S.O. alla G.U. n. 51 del 29.2.2008.

 

Il Parlamento ha in pratica concluso la legislatura con la conversione del cosiddetto decreto legge milleproroghe.

 

Questi gli aspetti di maggior interesse del provvedimento.

 

Cooperative (art. 7, comma 4) – E’ stata confermata la disposizione che impone alle imprese cooperative di riconoscere ai propri lavoratori, in presenza di più contratti collettivi concernenti lo stesso settore, trattamenti non inferiori a quelli stabiliti da contratti stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali più rappresentative. La nuova norma avrà indirettamente riflessi sulle terziarizzazioni tenuto conto che, in base al vigente regime di corresponsabilità negli appalti (art. 29 del DLGVO n. 276/2003), le imprese committenti sono responsabili in solido con quelle appaltatrici per i trattamenti economici (oltre che per il versamento delle relative trattenute fiscali e previdenziali) da queste dovuti ai propri dipendenti.

 

Pensioni di vecchiaia (art. 6, comma 2 bis) Come è noto, in base alla legge n.108/90 sui licenziamenti individuali, il datore di lavoro può risolvere liberamente il rapporto di lavoro quando il lavoratore matura i requisiti per la pensione di vecchiaia. L’esercizio di tale facoltà è stato ora spostato al momento di effettiva decorrenza della pensione, con conseguente slittamento di alcuni mesi rispetto alla maturazione dei requisiti, a seguito della legge n.247/2007 che ha introdotto anche per la pensione di vecchiaia le cosiddette finestre di accesso come già previsto per quella di anzianità.

 

Sanatoria dei lavoratori irregolari (art. 7) – Sono stati riaperti sino al 30 settembre 2008 i termini scaduti lo scorso anno per richiedere all’INPS la regolarizzazione dei lavoratori in nero e dei lavoratori assunti con contratti di collaborazione non rispondenti ai requisiti di legge. Come è noto entrambe le sanatorie sono state previste dalla legge 296/06 (art. 1, commi 1192 e seguenti) e presuppongono la stipula di un accordo sindacale finalizzato, nel primo caso, all’emersione dei lavoratori in nero mentre, nel caso dei collaboratori irregolari, alla loro assunzione con contratto di lavoro subordinato di durata non inferiore a 24 mesi. Le aziende che usufruiranno della sanatoria avranno diritto a riduzioni sulle somme dovute e a rateizzazioni dei pagamenti.

 

Autotrasporto (art.22 septies) – Sono stati riaperti fino al 31 dicembre 2008 i termini per l’emanazione di ulteriori decreti legislativi in materia di riforma dell’autotrasporto. Si fa rilevare come la riapertura della delega introdotta dal Milleproroghe sia riferita esclusivamente alla materia dell’autotrasporto, mentre la riapertura della delega che era stata approvata dal Senato (ddl S1484) e il cui iter si è fermato con lo scioglimento delle Camere riguardava oltrechè l’autotrasporto, anche il riordino della Consulta e dell’Albo Autotrasportatori.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 19/2008 e 8/2008

 

Allegato uno

 

M/t

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

 

S.O. alla G.U. n. 51 del 29.2.2008

 

LEGGE 31 dicembre 2007, n. 248

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
urgenti   in  materia finanziaria».

 

Capo I

PROROGHE DI TERMINI

 

*** omissis ***

 

Sezione III

Lavoro e previdenza

 

Art. 6.

Proroghe in materia previdenziale

*** omissis ***

2-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nei confronti del prestatore di lavoro nelle condizioni previste dall'articolo 4, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108, è comunque prorogata fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia spettante al prestatore medesimo.

 

Art. 7.

Disposizioni in materia di lavoro non regolare e di società cooperative, nonché in materia di.contrattazione collettiva e in materia di contratti integrativi del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche.

1.Il termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all'articolo 3 del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni constatate fino a13l dicembre 2002, è prorogato al 30 giugno 2008.

2. All'articolo l, comma 1192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «entro il 30 settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2008».

2-bis. All'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 2,96, le parole: «entro e non oltre il 30 aprile 2007» sono sostituite dalle seguenti.: «entro e non oltre il 30 settembre 2008 ».

3. Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare, di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, svolge la sua attività fino al 31 gennaio 2008. Dopo tale termine le funzioni e le attività del medesimo Comitato, con le relative risorse finanziarie, sono trasferite alla Cabina di regia nazionale di coordinamento di cui all'articolo l, comma 1156, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data Il ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 dellO dicembre 2007.

4. Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma l, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.

*** omissis ***

 

Sezione VII

Infrastrutture e trasporti

 

Art. 22-septies.

Proroga del termine per il riassetto normativo in mate ria di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasporto

1. Il termine previsto dal comma 4 dell'articolo l della legge 10 marzo 2005, n. 32, limitatamente alla liberalizzazione regolata di cui alla lettera b) del comma l del medesimo articolo 1, è differito al 31 dicembre 2008.

*** omissis ***

FINE TESTO