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Roma, 22 maggio 2015

 

Circolare n. 82/2015

 

Oggetto: Dogane – Ulteriori istruzioni dell’Agenzia delle Dogane sulla procedura domiciliata in rappresentanza diretta – Nota prot. n.46462 dell’8.5.2015.

 

La Nota indicata in oggetto, pur con un tono incomprensibilmente severo, ha comunque opportunamente chiarito che, una volta ottenuta l’autorizzazione ad operare in rappresentanza diretta nella procedura domiciliata, l’aggiornamento dell’elenco dei clienti inseriti nella procedura non dovrà a sua volta essere autorizzato, ma sarà oggetto di riscontro da parte degli uffici doganali in occasione dei controlli periodici già previsti.

 

La Nota ribadisce che le imprese autorizzate devono attivare procedure aziendali di controllo interno atte a verificare e a monitorare costantemente l’affidabilità e l’attendibilità dei soggetti rappresentati. In questo contesto, l’ulteriore incomprensibile espressione usata dall’Agenzia in merito alla “certificazione” da parte delle imprese autorizzate circa la connotazione economica dei soggetti rappresentati non può che ritenersi priva di efficacia e di conseguenze pratiche.

 

Altri due temi di interesse del mondo Confetra (conseguenze delle inadempienze tributarie del cliente e utilizzo da parte dei CAD di doganalisti esterni) non sono stati trattati dalla Nota in esame. Peraltro devono ritenersi operativi i chiarimenti forniti al riguardo nella riunione pubblica dello scorso 31 marzo presso la Direzione Generale dell’Agenzia. In quell’occasione venne chiarito che le eventuali inadempienze dei soggetti rappresentati sarebbero state valutate caso per caso e solo in presenza di gravi e reiterate violazioni da parte del titolare della procedura, tali da compromettere il suo rapporto fiduciario con la Dogana, avrebbero potuto comportare la revoca dell’autorizzazione, esattamente come ora. Prima di arrivare a tanto, il ventaglio delle conseguenze negative potrebbe andare dall’esclusione della rappresentanza diretta per il singolo cliente non più affidabile, all’obbligo di tornare ad operare per tutti i clienti in rappresentanza indiretta.

 

Sempre nella citata riunione del 31 marzo venne chiarito che anche i CAD avrebbero potuto avvalersi di spedizionieri doganali esterni, purché nel rispetto dei limiti di competenza territoriale di ogni CAD.

 

Ciò stante, pur non essendo state fugate tutte le perplessità, si ritiene che l’atteggiamento più costruttivo da assumere sia quello di valutare nel concreto la volontà di collaborare da parte della Dogana, presentando le istanze secondo quanto previsto dalla circolare 1/D.

 

Si invitano dunque le imprese interessate a procedere nel senso indicato, segnalando tempestivamente al sistema associativo eventuali rifiuti immotivati di consentire la rappresentanza diretta nonché ogni altra eventuale difficoltà riscontrata nel rapporto con gli uffici doganali.

 

Piero Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.59/2015

 

Allegato uno

 

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