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Roma, 22 maggio 2015
Circolare n. 82/2015
Oggetto: Dogane – Ulteriori
istruzioni dell’Agenzia delle Dogane sulla procedura domiciliata in
rappresentanza diretta – Nota prot. n.46462
dell’8.5.2015.
La Nota indicata in
oggetto, pur con un tono incomprensibilmente severo, ha comunque opportunamente
chiarito che, una volta ottenuta l’autorizzazione ad operare in rappresentanza
diretta nella procedura domiciliata, l’aggiornamento dell’elenco dei clienti
inseriti nella procedura non dovrà a sua volta essere autorizzato, ma sarà
oggetto di riscontro da parte degli uffici doganali in occasione dei controlli
periodici già previsti.
La Nota ribadisce che
le imprese autorizzate devono attivare procedure aziendali di controllo interno
atte a verificare e a monitorare costantemente l’affidabilità e l’attendibilità
dei soggetti rappresentati. In questo contesto, l’ulteriore incomprensibile espressione
usata dall’Agenzia in merito alla “certificazione” da parte delle imprese
autorizzate circa la connotazione economica dei soggetti rappresentati non può
che ritenersi priva di efficacia e di conseguenze pratiche.
Altri due temi di
interesse del mondo Confetra (conseguenze delle inadempienze tributarie del
cliente e utilizzo da parte dei CAD di doganalisti esterni) non sono stati
trattati dalla Nota in esame. Peraltro devono ritenersi operativi i chiarimenti
forniti al riguardo nella riunione pubblica dello scorso 31 marzo presso la
Direzione Generale dell’Agenzia. In quell’occasione venne chiarito che le
eventuali inadempienze dei soggetti rappresentati sarebbero state valutate caso
per caso e solo in presenza di gravi e reiterate violazioni da parte del
titolare della procedura, tali da compromettere il suo rapporto fiduciario con
la Dogana, avrebbero potuto comportare la revoca dell’autorizzazione,
esattamente come ora. Prima di arrivare a tanto, il ventaglio delle conseguenze
negative potrebbe andare dall’esclusione della rappresentanza diretta per il
singolo cliente non più affidabile, all’obbligo di tornare ad operare per tutti
i clienti in rappresentanza indiretta.
Sempre nella citata
riunione del 31 marzo venne chiarito che anche i CAD avrebbero potuto avvalersi
di spedizionieri doganali esterni, purché nel rispetto dei limiti di competenza
territoriale di ogni CAD.
Ciò stante, pur non
essendo state fugate tutte le perplessità, si ritiene che l’atteggiamento più
costruttivo da assumere sia quello di valutare nel concreto la volontà di
collaborare da parte della Dogana, presentando le istanze secondo quanto
previsto dalla circolare 1/D.
Si invitano dunque le
imprese interessate a procedere nel senso indicato, segnalando tempestivamente
al sistema associativo eventuali rifiuti immotivati di consentire la
rappresentanza diretta nonché ogni altra eventuale difficoltà riscontrata nel
rapporto con gli uffici doganali.
Piero Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.59/2015
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L/d |
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