Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556  -  fax 06/8415576

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

Roma, 26 giugno 2015

 

Circolare n.106/2015

 

Oggetto: Finanziamenti – Contributi per l’internazionalizzazione delle PMI – Al via le domande dal 22 settembre - Bando del 23.6.2015.

 

Dal 22 settembre al 2 ottobre 2015 le PMI potranno presentare le domande per accedere ai contributi a fondo perduto concessi dal Ministero dello Sviluppo Economico per favorire l’internazionalizzazione (D.M. 15.5.2015).

 

Il contributo, pari per ciascuna impresa ammessa a un voucher di 10 mila euro a fronte di un cofinanziamento di 3 mila euro, è destinato a finanziare l’impiego per almeno 6 mesi di una figura professionale specializzata (Temporary Export Manager) nei processi di internazionalizzazione. La messa a disposizione di questa figura sarà garantita da una società di capitali, scelta esclusivamente tra quelle selezionate dal Ministero dello Sviluppo Economico, con la quale l’impresa richiedente dovrà stipulare un apposito contratto di servizi. L’elenco delle società abilitate sarà pubblicato entro l’1 settembre prossimo sul sito www.mise.gov.it.

 

Le domande dovranno essere presentate in via telematica utilizzando la modulistica disponibile sul suddetto sito. Al fine di agevolare la trasmissione delle istanze il bando prevede già dall’1 settembre la possibilità per le imprese di registrarsi e dal 15 settembre di completare la fase di compilazione delle domande.

 

Si rammenta che i contributi saranno concessi secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re n. 102/2015

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E

LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI

 

IL DIRETTORE GENERALE

DECRETA:

 

Art. 1

(Definizioni)

 

1.          Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a)        decreto: Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 15 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 giugno 2015, n.140, recante le condizioni di ammissione ad un contributo a fondo perduto, concesso in forma di voucher, per lacquisizione di servizi a supporto dei processi di internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese;

b)        Ministero: il Ministero dello sviluppo economico;

c)        Regolamento de minimis: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, recante la disciplina per l’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013;

d)        convenzione: la convenzione stipulata in data 3 giugno 2015 tra il Ministero e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto, avente ad oggetto l’erogazione di servizi di assistenza tecnica volti a supportare la progettazione e la gestione della misura agevolativa di cui al decreto;

e)        “impresa capofila: micro, piccola o media impresa costituita in forma di socie di capitali o socie cooperativa, designata ad intrattenere, ai fini dell’accesso alle agevolazioni di cui al decreto e della fruizione delle stesse, i rapporti con il Ministero sulla base di un mandato sottoscritto da micro, piccole e medie imprese costituenti una rete di imprese senza soggettività giuridica ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater del decreto legge del 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile, n. 33 e ss.mm.ii;

f)          “rete contratto”: aggregazione di micro, piccole e medie imprese costituita attraverso la sottoscrizione di un contratto di rete non avente soggettività giuridica ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater del decreto legge del 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile, n. 33 e ss.mm.ii., che può accedere, sulla base di quanto previsto all’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto, all’agevolazione di cui all’articolo 2 del medesimo decreto, a fronte di un provvedimento di concessione la cui titolarità è in capo all’impresa capofila;

g)        rete soggetto”: aggregazione di micro, piccole e medie imprese costituita attraverso la sottoscrizione di un contratto di rete avente soggettività giuridica ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater del decreto legge del 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile, n. 33 e ss.mm.ii., che può accedere, sulla base di quanto previsto all’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto, all’agevolazione di cui all’articolo 2 del medesimo decreto;

h)        soggetto proponente”: impresa di micro, piccola e media dimensione costituita in forma di società di capitali o società cooperativa, impresa capofila ovvero rete soggetto, che presenta istanza ai fini della concessione delle agevolazioni a valere sul decreto;

i)          società fornitrici”: società di capitali, anche in forma di società cooperativa, riportate nell’elenco costituito presso il Ministero e pubblicato nell’apposita sezione del sito internet www.mise.gov.it, ai sensi dell’articolo 5, comma 4 del decreto;

j)          “Voucher”: contributo a fondo perduto pari a 10.000,00 euro, concesso a valere sul decreto e ai sensi del Regolamento de minimis, a fronte di una spesa minima pari a 13.000,00 euro, sostenuta per l’acquisizione di servizi a supporto dei processi di internazionalizzazione;

k)        beneficiario”: soggetto proponente ammesso alle agevolazioni e assegnatario del Voucher;

l)          TEM”: figura professionale specializzata nei processi di internazionalizzazione d’impresa, incaricata dell’erogazione dei servizi oggetto del Voucher in qualità di socio della società fornitrice, ovvero di dipendente o collaboratore della stessa;

m)      rating di legalità”: certificazione istituita con il decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, le cui modalità di attribuzione alle imprese sono disciplinate dalla delibera del 14 novembre 2012, n.24075 dell’Autorità garante della concorrenza.

 

 

Art. 2

(Dotazione finanziaria e riserve)

 

1.        La dotazione finanziaria disponibile per la concessione del Voucher è pari a complessivi 10 milioni di euro, al lordo degli oneri di gestione previsti dalla convenzione e a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto inerenti alla prima tranche dell’intervento.

 

2.        Nell’ambito della dotazione finanziaria di cui al comma 1 è istituita, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto, una riserva pari al 3 percento destinata alla concessione dei Voucher a beneficio dei soggetti proponenti che hanno conseguito il rating di legalità.

 

3.        Ai sensi e nei limiti di quanto previsto all’articolo 2, comma 3, del decreto, una quota pari al 45 percento delle risorse finanziarie di cui al comma 1 è destinata alla concessione dei Voucher a beneficio dei soggetti proponenti che soddisfino le condizioni di cui all’articolo 4, comma 3 del decreto.

 

 

Art. 3

(Gestione della misura)

 

1.        Ai sensi di quanto previsto all’articolo 3 del decreto, la Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del Ministero provvede alla gestione del Voucher, avvalendosi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.A,  secondo  le  modalità  e  i  termini  previsti  dalla

convenzione.

 

 

Art. 4

(Modalità e termini di presentazione della domanda)

 

1.        Le domande di ammissione alle agevolazioni devono essere presentate tramite la procedura informatica resa disponibile nell’apposita sezione Voucher per l’internazionalizzazione del sito internet del Ministero (www.mise.gov.it), attraverso l’esecuzione delle seguenti fasi di attività:

a)        registrazione del soggetto proponente e ricezione della password di accesso;

b)        login e compilazione online della domanda;

c)        completamento delle attività di compilazione dell’istanza attraverso il salvataggio definitivo delle informazioni ovvero dei dati inseriti e creazione del modulo di domanda sotto forma di pdf” immodificabile;

d)        firma digitale della domanda;

e)        invio della domanda e acquisizione del codice univoco di identificazione della stessa, emesso automaticamente dalla procedura informatica.

 

2.        Le attività di cui al comma 1, lettera a), possono essere svolte a partire dalle ore 10.00 del 1 settembre 2015.

 

3.        A partire dalle ore 10.00 del 15 settembre 2015 i soggetti proponenti, acquisita la password di accesso, possono avviare e completare le fasi di attività di cui al comma 1, lettere da b) a d).

 

4.        Le istanze di accesso all'agevolazione, firmate digitalmente pena l'invalidità delle stesse, devono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 22 settembre 2015 e fino al termine ultimo delle ore 17.00 del 2 ottobre 2015.

 

5.        Il Ministero, tenuto conto delle istanze g pervenute e della dotazione finanziaria complessivamente disponibile di cui allarticolo 2, comma 1, con provvedimento a firma del Direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi, può chiudere lo sportello per la presentazione delle domande anticipatamente al termine ultimo di cui al comma 4, anche con esclusivo riferimento ai soggetti imprenditoriali che non possono accedere alla riserva ovvero alla quota di cui all’articolo 2, commi 2 e 3.

 

6.        Il soggetto proponente, nella compilazione della domanda, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 1, è tenuto a dichiarare:

a)        il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto;

b)        l’eventuale conseguimento, ai fini dell’accesso alla riserva di cui all’articolo 2, comma 2, del rating di legalità;

c)        l’eventuale partecipazione ai Roadshow per l’internazionalizzazione” organizzati dall’ICE- Agenzia, nonc la valutazione di una sufficiente potenzialità di internazionalizzazione del soggetto proponente rilasciata dalla medesima Agenzia in data non anteriore ai 3 mesi precedenti il termine iniziale per la presentazione della domanda di cui al comma 4.

 

7.        Nel caso di rete soggetto ovvero di rete contratto, ai fini della verifica in capo alle imprese costituenti la rete del possesso del requisito dimensionale di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto e dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 2, del medesimo decreto, pena la decadenza dell’istanza e con la sola eccezione della condizione relativa al fatturato di cui all’articolo 4, comma 2, lettera f) del decreto, limpresa capofila ovvero la rete soggetto deve acquisire apposite dichiarazioni sostitutive di atto notorio sottoscritte dai legali rappresentati di tutte le imprese costituenti la rete contratto ovvero la rete soggetto, redatte sulla base dello schema pubblicato sul sito Internet del Ministero.

 

8.        Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti proponenti hanno diritto alle agevolazioni nei limiti delle disponibilità finanziarie; pertanto, le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello ai sensi dei commi 4 e 5 e per le quali non dovesse sussistere adeguata copertura finanziaria, sono da considerarsi decadute.

 

9.        Ciascun soggetto proponente può presentare ununica domanda di agevolazione, pena l’esclusione di tutte le domande inoltrate dal medesimo soggetto; nel caso in cui un’impresa presentante istanza di accesso alle agevolazioni faccia parte di una rete contratto ovvero di una rete soggetto a loro volta richiedenti l’assegnazione del Voucher, si considerano decadute entrambe le istanze.

 

10.       Non possono in alcun caso presentare domanda di ammissione alle agevolazioni le società fornitrici.

 

11.       Non sono in alcun caso ammesse, a seguito dellinoltro della domanda e dell’acquisizione del codice identificativo di cui al comma 1, lettera e), integrazioni ovvero modifiche della documentazione trasmessa; le istanze pervenute incomplete ovvero in maniera difforme rispetto a quanto previsto al comma 1, sono inammissibili alle agevolazioni.

 

 

Art. 5

(Concessione delle agevolazioni)

 

1.              Il Ministero procede alla concessione dei Voucher secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande di agevolazione e nei limiti delle risorse disponibili, tenuto conto della riserva e della quota di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, nonché della completezza della domanda e della sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 4 del decreto.

 

2.              Nel caso in cui le risorse finanziarie destinate alla riserva e alla quota di cui all’articolo 2, commi  2  e  3,  dovessero  risultare  eccedenti  rispetto  all’importo  agevolativo  delle  domande ammissibili, tali risorse eccedenti concorrono alla concessione del Voucher ai restanti soggetti proponenti, tenuto sempre conto dell’ordine cronologico di ricezione delle istanze.

 

3.              La condizione di ammissibilità inerente alla soglia minima di fatturato di cui all’articolo 4, comma 2, lettera f) del decreto, laddove il soggetto proponente sia una rete soggetto ovvero limpresa capofila di una rete contratto, deve essere cumulativamente soddisfatta da tutte le imprese facenti parte dell’aggregazione per effetto della sottoscrizione del contratto di rete.

 

4.              Nel caso di incompletezza della domanda ovvero di insussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui al comma 1, il Ministero provvede a comunicare i motivi ostativi all’accoglimento della domanda ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

 

5.              Le agevolazioni sono concesse, entro 45 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande di agevolazione di cui all’articolo 4, comma 4, con decreto a firma del Direttore Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi.

 

6.              Entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 5, i beneficiari sono tenuti a trasmettere al Ministero le informazioni necessarie ai fini della verifica della regolarità contributiva e, pena la decadenza dalle agevolazioni, il contratto di servizio con la società fornitrice, redatto sulla base di quanto previsto all’articolo 7, comma 5, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio predisposta sulla base dello schema di cui all’allegato n.2.

 

 

Art. 6

(Rinuncia al Voucher)

 

1.               Il soggetto proponente p rinunciare al Voucher dandone comunicazione, entro i 15 giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle domande di agevolazione di cui all’articolo 4, comma 4, attraverso l’apposita procedura informatica resa disponibile sul sito internet del Ministero.

 

2.               In caso di rinuncia formalizzata oltre il termine previsto al comma 1 ovvero di mancata trasmissione del contratto di servizio entro il termine di cui all’articolo 5, comma 6, è preclusa al soggetto proponente ovvero beneficiario la possibilità di accedere alle agevolazioni a valere sulla seconda tranche dell’intervento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto.

 

 

Art. 7

(Spese ammissibili)

 

1.              Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto, concesse in forma di Voucher, le spese relative ai servizi di affiancamento all’internazionalizzazione erogati da una delle società fornitrici per il tramite della figura professionale del TEM e per effetto della sottoscrizione di un contratto di servizio la cui stipula deve essere successiva alla pubblicazione dell’elenco di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto e i cui contenuti devono essere conformi a quanto stabilito al comma 5.

 

2.              Sono considerate inammissibili alle agevolazioni le spese derivanti da contratti di servizio tra un beneficiario e una socie fornitrice aventi tra di loro una relazione ricadente nelle fattispecie di cui all’articolo 2359 del Codice Civile, ovvero che siano entrambe partecipate, per almeno il 25%, da un medesimo altro soggetto.

 

3.              I servizi di affiancamento all’internazionalizzazione devono essere forniti attraverso la messa a disposizione di un TEM, ovvero di più TEM soltanto laddove necessario ai fini di una maggiore rispondenza ai fabbisogni di affiancamento dellacquirente delle prestazioni oggetto del contratto di servizio, e devono essere finalizzati alla realizzazione di attività di studio, progettazione e gestione di processi e programmi su mercati esteri.

 

4.              Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, le spese sostenute devono essere strettamente inerenti all’oggetto del contratto di servizio.

 

5.                Il contratto di servizio deve essere trasmesso, attraverso lapposita procedura informatica resa disponibile sul sito internet del Ministero, entro i termini previsti all’articolo 5, comma 6, e deve espressamente riportare, pena la revoca dellagevolazione, i seguenti elementi:

a)             oggetto: descrizione della natura e delle attività oggetto della prestazione di servizi, con relativa quantificazione delle giornate uomo di impegno previsto del/dei TEM;

b)             responsabile dellerogazione del servizio: indicazione nominativa del/dei TEM incaricato/i dell’esecuzione della prestazione di servizi; al contratto di servizio deve essere acclusa dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’insussistenza di motivi determinanti conflitto di interesse tra il/i TEM e il beneficiario, predisposta sulla base dello schema di cui all’allegato n. 2;

c)             durata: arco temporale di svolgimento della prestazione di servizi, che non può essere inferiore a sei mesi, e termine ultimo della stessa, che non può essere successivo al 30 settembre 2016;

d)             corrispettivo e modalità di pagamento: il valore del compenso pattuito deve essere parametrato sulle giornate uomo di impegno del/dei TEM incaricato/i dell’esecuzione della prestazione e non può essere inferiore, al netto dellIVA, a 13.000; inoltre le modalità di pagamento devono essere conformi a quanto stabilito all’articolo 8, comma 2.

 

6.                Nel caso in cui il beneficiario sia una rete di imprese, il contratto di servizio deve essere sottoscritto dallimpresa capofila ovvero dalla rete soggetto.

 

 

Art. 8

(Erogazione del Voucher)

 

1.              Ai fini dell’erogazione del Voucher, il beneficiario è tenuto a presentare, esclusivamente tramite l’apposita procedura informatica resa disponibile sul sito Internet del Ministero ed entro 30 giorni dal termine di conclusione del contratto di servizio, pena la revoca delle agevolazioni, la documentazione di cui al comma 3, nonc le coordinate bancarie di un conto corrente intestato al beneficiario e a valere sul quale sono stati effettuati i pagamenti inerenti alle spese ammesse all’agevolazione.

 

2.              Tutti i pagamenti dei titoli di spesa oggetto di richiesta di erogazione devono essere effettuati attraverso il conto corrente di cui al comma 1 ed esclusivamente per mezzo di bonifici bancari ovvero SEPA Credit Transfer con indicazione della causale: Voucher Decreto MISE 15 maggio 2015.

 

3.              Lerogazione del contributo è effettuata dal Ministero in un’unica soluzione, a fronte della presentazione della richiesta di erogazione, predisposta sulla base dello schema di cui all’allegato n. 3, unitamente a:

a)        documentazione di spesa (fattura/e dacquisto): i titoli di spesa devono essere interamente quietanzati e riportare, anche mediante l'utilizzo di apposito timbro, la dicitura: «Spesa di euro ... dichiarata per l'erogazione del Voucher di cui al Decreto MISE 15 maggio 2015»;

b)        estratto del conto corrente di cui al comma 1 relativo al periodo in cui sono state sostenute le spese oggetto della richiesta;

c)        relazione finale in merito agli esiti delle attività oggetto del Voucher e di valutazione dell’efficacia del percorso di affiancamento fruito, predisposta sulla base dello schema di cui all’allegato n. 4;

d)        liberatoria sottoscritta dalla socie fornitrice, predisposta sulla base dello schema di cui all’allegato n. 5.

 

4.              Il Ministero, a seguito del ricevimento della richiesta di erogazione, provvede a:

a)        accertare la regolarità e la completezza della documentazione presentata, nonché l’ammissibilità alle agevolazioni della spesa esposta;

b)        verificare la vigenza e la regolarità contributiva del beneficiario, tramite l’acquisizione dufficio, ai sensi dell’articolo 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

 

5.              Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione e fatti salvi i maggiori termini dovuti alla necessità di acquisire chiarimenti e/o integrazioni documentali, il Ministero provvede a effettuare le verifiche di cui al comma 4 e, in caso di esito positivo delle stesse, ad erogare l’agevolazione sul conto corrente di cui al comma 1.

 

 

Art. 9

(Ulteriori adempimenti a carico dei beneficiari)

 

1.              I beneficiari, oltre al rispetto degli adempimenti g previsti dal presente decreto, sono tenuti a:

a)        consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero nonc da organismi statali o sovrastatali competenti in materia, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare leffettiva e corretta fruizione dei servizi oggetto del Voucher;

b)        corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione degli effetti dei programmi agevolati;

 

c)        tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del decreto di concessione di cui all’articolo 5, comma 5, tutta la documentazione contabile, tecnica ed amministrativa, in originale, inerente alla concessione delle agevolazioni e ai servizi fruiti tramite il Voucher;

d)        aderire a tutte le forme di informazione e pubblicizzazione dell’intervento, con le modalità allo scopo individuate, anche con successivo provvedimento, dal Ministero.

 

 

Art. 10

(Revoca del Voucher)

 

1.               Le agevolazioni sono revocate nei seguenti casi:

a)        accertamento dellinsussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti per i soggetti proponenti all’articolo 4 del decreto;

b)        verifica, laddove il beneficiario sia unimpresa capofila ovvero una rete soggetto, dell’insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto e  dei requisiti di ammissibilità di cui allarticolo 4, comma 2, del medesimo decreto previsti per le singole imprese costituenti la rete contratto ovvero la rete soggetto;

c)        fallimento del beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di una procedura concorsuale;

d)        predisposizione del contratto di servizio in maniera difforme rispetto a quanto previsto all’articolo 7, comma 5;

e)        erogazione di servizi consulenziali non riconducibili alle finalità dell’intervento e ai contenuti del contratto di cui all’articolo 7, comma 5, lettera a);

f)          rendicontazione di un importo di spesa inferiore a 13.000 euro al netto dellIVA;

g)        mancata rendicontazione delle spese entro i termini previsti all’articolo 8, comma 1;

h)        in tutti gli altri casi previsti dal provvedimento di cui all'articolo 5, comma 5, e dalla normativa di riferimento.

 

 

Art. 11

(Oneri informativi)

 

1. Ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, all’allegato n. 6 è riportato l’elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal decreto e dal presente provvedimento.

 

Roma, 23 giugno 2015

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Tripoli

 

 

Allegati omessi