|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e
della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma,
26 giugno 2015
Circolare n.106/2015
Oggetto: Finanziamenti – Contributi per
l’internazionalizzazione delle PMI – Al via le
domande dal 22 settembre - Bando del 23.6.2015.
Dal 22 settembre
al 2 ottobre 2015 le PMI potranno presentare
le domande per accedere ai contributi a fondo perduto concessi dal Ministero
dello Sviluppo Economico per favorire l’internazionalizzazione (D.M.
15.5.2015).
Il contributo, pari per ciascuna impresa ammessa a un voucher di 10 mila euro a fronte di un
cofinanziamento di 3 mila euro, è destinato a finanziare l’impiego per almeno 6
mesi di una figura professionale specializzata (Temporary Export
Manager) nei processi di internazionalizzazione. La
messa a disposizione di questa figura sarà garantita da una società di capitali,
scelta esclusivamente tra quelle selezionate dal Ministero dello Sviluppo Economico,
con la quale l’impresa richiedente dovrà stipulare un apposito contratto di
servizi. L’elenco delle società abilitate sarà pubblicato entro l’1 settembre
prossimo sul sito www.mise.gov.it.
Le domande dovranno essere presentate in via telematica
utilizzando la modulistica disponibile sul suddetto sito. Al fine di agevolare la trasmissione delle
istanze il bando prevede già dall’1 settembre la possibilità per le imprese di
registrarsi e dal 15 settembre di completare la fase di compilazione delle
domande.
Si rammenta che i contributi saranno concessi secondo
l’ordine cronologico di ricezione delle domande fino ad esaurimento delle
risorse disponibili.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re n. 102/2015
|
Responsabile di Area |
Allegato uno |
|
Lc/lc |
© CONFETRA – La riproduzione totale
o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla
Confetra. |
Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E
LA PROMOZIONE
DEGLI SCAMBI
IL DIRETTORE
GENERALE
DECRETA:
Art. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a)
“decreto”: Decreto del Ministero dello sviluppo
economico del 15 maggio 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 giugno 2015, n.140, recante le condizioni di ammissione ad un contributo a
fondo perduto, concesso in
forma di voucher, per
l’acquisizione
di servizi a supporto dei processi di internazionalizzazione
delle micro, piccole e medie
imprese;
b)
“Ministero”: il Ministero dello
sviluppo economico;
c)
“Regolamento de minimis”: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, recante la disciplina per l’applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea n. L 352/1 del
24 dicembre 2013;
d)
“convenzione”: la convenzione stipulata in data 3 giugno 2015 tra il Ministero
e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto, avente ad oggetto l’erogazione di servizi di assistenza tecnica volti a supportare la progettazione e la gestione
della misura agevolativa di cui al decreto;
e)
“impresa capofila”: micro, piccola o media impresa costituita in forma di società di capitali
o società cooperativa, designata ad intrattenere, ai fini dell’accesso
alle agevolazioni di cui al decreto e della fruizione delle stesse, i rapporti con il Ministero sulla
base di un mandato
sottoscritto da micro, piccole e medie imprese costituenti una rete di imprese senza soggettività giuridica ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater del decreto legge del 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile,
n. 33 e ss.mm.ii;
f)
“rete
contratto”: aggregazione di micro, piccole e medie imprese costituita attraverso
la sottoscrizione di un contratto di rete non avente soggettività giuridica ai sensi
dell’articolo 3, comma 4-quater del decreto legge del 10 febbraio 2009, n. 5, convertito
dalla legge 9 aprile, n. 33 e ss.mm.ii., che può
accedere, sulla base di quanto previsto all’articolo 4, comma 1, lettera b) del
decreto, all’agevolazione di cui all’articolo 2 del medesimo decreto, a fronte di
un provvedimento di concessione la cui titolarità è in capo all’impresa
capofila;
g)
“rete soggetto”: aggregazione di micro, piccole e medie imprese
costituita attraverso la sottoscrizione di un contratto di rete avente soggettività
giuridica ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater del decreto legge del 10 febbraio
2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile, n. 33 e ss.mm.ii.,
che può accedere, sulla base di quanto previsto all’articolo 4, comma 1, lettera
b) del decreto, all’agevolazione di cui all’articolo 2 del medesimo decreto;
h)
“soggetto proponente”: impresa di micro, piccola e media dimensione
costituita in forma di società di capitali o società cooperativa, impresa
capofila ovvero rete soggetto, che presenta istanza ai fini della concessione delle
agevolazioni a valere sul decreto;
i)
“società fornitrici”: società di capitali, anche in forma di società
cooperativa, riportate nell’elenco costituito presso il Ministero e pubblicato nell’apposita
sezione del sito internet www.mise.gov.it, ai
sensi dell’articolo 5, comma 4 del decreto;
j)
“Voucher”:
contributo a fondo perduto pari a 10.000,00 euro, concesso a valere sul decreto
e ai sensi del Regolamento de minimis, a fronte di una
spesa minima pari a 13.000,00 euro, sostenuta per l’acquisizione di servizi a
supporto dei processi di internazionalizzazione;
k)
“beneficiario”: soggetto proponente ammesso alle agevolazioni
e assegnatario del Voucher;
l)
“TEM”: figura professionale specializzata nei processi di internazionalizzazione
d’impresa, incaricata dell’erogazione dei servizi oggetto del Voucher in qualità
di socio della società fornitrice, ovvero di dipendente o collaboratore della stessa;
m)
“rating di legalità”: certificazione istituita con il decreto
legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n.27, le cui modalità di attribuzione alle imprese sono disciplinate dalla
delibera del 14 novembre 2012, n.24075 dell’Autorità garante della concorrenza.
Art.
2
(Dotazione finanziaria e riserve)
1. La dotazione finanziaria disponibile per
la concessione del Voucher è pari a complessivi 10 milioni di euro, al lordo degli
oneri di gestione previsti dalla convenzione e a valere sulle risorse di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto inerenti alla prima tranche dell’intervento.
2. Nell’ambito della dotazione finanziaria di
cui al comma 1 è istituita, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto, una
riserva pari al 3 percento destinata alla concessione dei Voucher a beneficio dei
soggetti proponenti che hanno conseguito il rating di legalità.
3. Ai sensi e nei limiti di quanto previsto
all’articolo 2, comma 3, del decreto, una quota pari al 45 percento delle risorse
finanziarie di cui al comma 1 è destinata alla concessione dei Voucher a beneficio
dei soggetti proponenti che soddisfino le condizioni di cui all’articolo 4, comma
3 del decreto.
Art. 3
(Gestione
della misura)
1. Ai sensi di quanto previsto all’articolo 3 del decreto, la Direzione Generale per le politiche
di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del Ministero provvede alla gestione del
Voucher, avvalendosi
del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A, secondo
le
modalità
e
i
termini previsti
dalla
convenzione.
Art.
4
(Modalità e termini di presentazione
della domanda)
1. Le domande di ammissione alle agevolazioni devono essere presentate tramite la procedura informatica resa disponibile nell’apposita
sezione “Voucher per l’internazionalizzazione” del sito internet del Ministero
(www.mise.gov.it), attraverso l’esecuzione
delle seguenti fasi
di attività:
a)
registrazione del soggetto
proponente e ricezione
della password di accesso;
b)
login e compilazione online della domanda;
c)
completamento delle attività di compilazione dell’istanza
attraverso il salvataggio definitivo delle informazioni
ovvero dei dati inseriti e creazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf”
immodificabile;
d)
firma digitale della domanda;
e)
invio della domanda e acquisizione del codice univoco di identificazione della stessa,
emesso automaticamente
dalla procedura informatica.
2. Le attività di cui al comma 1, lettera a), possono essere svolte a partire dalle ore 10.00 del 1 settembre 2015.
3. A partire dalle ore 10.00 del 15 settembre 2015 i soggetti proponenti, acquisita la password
di accesso, possono avviare e completare le fasi
di attività di cui al comma 1, lettere da b) a d).
4. Le istanze di accesso all'agevolazione, firmate digitalmente pena l'invalidità delle stesse,
devono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 22 settembre 2015 e fino al termine ultimo delle
ore
17.00 del 2 ottobre 2015.
5. Il Ministero, tenuto conto delle istanze già pervenute e della dotazione finanziaria
complessivamente disponibile di cui all’articolo
2, comma 1, con provvedimento a firma del Direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi, può chiudere lo sportello per la presentazione delle domande anticipatamente al termine ultimo di cui al comma 4, anche con esclusivo riferimento ai soggetti imprenditoriali che non possono accedere alla riserva ovvero
alla
quota di cui all’articolo
2, commi 2 e 3.
6. Il soggetto proponente, nella compilazione della domanda, redatta secondo lo schema di cui
all’allegato
n. 1, è tenuto a dichiarare:
a)
il possesso dei requisiti di cui all’articolo
4, commi 1 e 2, del decreto;
b)
l’eventuale conseguimento,
ai fini dell’accesso alla riserva di cui all’articolo 2, comma 2, del
rating di legalità;
c)
l’eventuale partecipazione
ai “Roadshow per l’internazionalizzazione” organizzati dall’ICE- Agenzia, nonché la valutazione di una sufficiente potenzialità di internazionalizzazione del soggetto proponente rilasciata dalla medesima Agenzia in data non anteriore ai 3 mesi precedenti il termine iniziale per
la presentazione della domanda
di cui al comma 4.
7. Nel caso di rete soggetto ovvero di rete contratto, ai fini della verifica in capo alle imprese
costituenti la rete del possesso del requisito
dimensionale di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto e
dei requisiti di cui
all’articolo 4, comma 2,
del medesimo
decreto, pena la decadenza dell’istanza e con la sola eccezione della condizione relativa al fatturato di cui all’articolo 4, comma 2, lettera f) del decreto,
l’impresa capofila
ovvero la rete soggetto deve acquisire apposite dichiarazioni
sostitutive di atto notorio sottoscritte dai legali rappresentati di tutte le imprese costituenti la rete contratto ovvero la rete soggetto, redatte sulla base dello schema pubblicato sul sito Internet del
Ministero.
8. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti proponenti hanno diritto
alle agevolazioni nei limiti
delle disponibilità finanziarie; pertanto, le
domande presentate nelle more della chiusura
dello sportello ai sensi dei commi 4 e 5 e per le quali
non dovesse sussistere adeguata copertura finanziaria,
sono da considerarsi decadute.
9. Ciascun soggetto proponente può presentare un’unica domanda di agevolazione, pena
l’esclusione di tutte le domande
inoltrate dal medesimo soggetto; nel caso in cui un’impresa presentante
istanza di accesso alle agevolazioni faccia parte di una rete contratto ovvero di una rete soggetto a loro volta richiedenti l’assegnazione del Voucher, si considerano decadute entrambe le
istanze.
10. Non possono in alcun caso presentare domanda
di ammissione alle agevolazioni le società
fornitrici.
11. Non sono in alcun caso ammesse, a seguito dell’inoltro della domanda
e dell’acquisizione
del
codice identificativo di cui al comma 1, lettera e), integrazioni ovvero modifiche della
documentazione trasmessa; le istanze pervenute incomplete ovvero in maniera difforme rispetto a
quanto previsto al comma 1,
sono inammissibili alle agevolazioni.
Art. 5
(Concessione
delle agevolazioni)
1.
Il Ministero procede alla concessione
dei Voucher secondo l’ordine cronologico di ricezione
delle domande di agevolazione
e nei limiti delle risorse disponibili, tenuto conto della riserva e della quota di cui all’articolo
2, commi
2 e 3, nonché della completezza della domanda e della sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo
4 del decreto.
2.
Nel caso in cui le risorse finanziarie destinate alla riserva e alla quota di cui all’articolo
2, commi 2
e
3,
dovessero
risultare eccedenti rispetto
all’importo agevolativo delle
domande ammissibili, tali risorse eccedenti concorrono alla concessione
del Voucher ai restanti soggetti
proponenti, tenuto sempre conto
dell’ordine cronologico
di ricezione delle istanze.
3.
La condizione di ammissibilità inerente alla soglia minima di fatturato di cui all’articolo 4, comma 2, lettera f)
del decreto,
laddove il soggetto proponente sia una rete soggetto ovvero
l’impresa capofila
di una rete contratto, deve essere cumulativamente soddisfatta da tutte le
imprese facenti parte dell’aggregazione per
effetto della sottoscrizione del
contratto di rete.
4.
Nel caso di incompletezza della domanda
ovvero di insussistenza dei requisiti di
ammissibilità di cui al comma 1, il Ministero
provvede a comunicare i motivi ostativi all’accoglimento della domanda ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche e integrazioni.
5.
Le agevolazioni sono concesse, entro 45 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle
domande di agevolazione di cui all’articolo 4, comma 4, con decreto a firma del Direttore Generale per
le politiche di internazionalizzazione e
la promozione degli
scambi.
6.
Entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 5, i beneficiari sono tenuti a trasmettere al Ministero le
informazioni necessarie ai fini della verifica della regolarità
contributiva e, pena la decadenza dalle agevolazioni, il contratto di servizio con la società fornitrice, redatto sulla base di quanto previsto all’articolo
7, comma 5, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio predisposta sulla base dello
schema di cui all’allegato n.2.
Art. 6
(Rinuncia al Voucher)
1.
Il soggetto proponente può rinunciare al Voucher dandone comunicazione, entro i 15 giorni successivi al termine ultimo per la presentazione
delle domande di agevolazione di cui all’articolo
4, comma 4, attraverso l’apposita procedura informatica resa disponibile sul sito internet del Ministero.
2.
In caso di rinuncia formalizzata oltre il termine previsto
al comma 1 ovvero di mancata trasmissione del contratto di servizio
entro il termine di cui all’articolo 5, comma 6, è preclusa al
soggetto proponente ovvero beneficiario la
possibilità di accedere alle agevolazioni a valere sulla seconda tranche dell’intervento di
cui all’articolo 2, comma 1,
lettera b) del decreto.
Art. 7
(Spese ammissibili)
1.
Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto, concesse in forma di Voucher,
le spese relative ai servizi di affiancamento all’internazionalizzazione erogati da una delle società fornitrici per il tramite della figura professionale del TEM e per effetto della sottoscrizione di un
contratto di servizio la cui stipula deve essere successiva alla pubblicazione dell’elenco di cui
all’articolo 5, comma 1, del decreto e i cui contenuti devono essere conformi a quanto stabilito
al comma 5.
2.
Sono considerate inammissibili alle agevolazioni le spese derivanti da contratti di servizio
tra un beneficiario e una società fornitrice aventi tra di loro una relazione ricadente nelle fattispecie di cui all’articolo 2359 del Codice Civile, ovvero che siano entrambe partecipate, per almeno il 25%, da
un medesimo altro soggetto.
3.
I servizi di affiancamento all’internazionalizzazione devono essere forniti attraverso la
messa a disposizione di un TEM, ovvero di più TEM soltanto laddove
necessario ai fini di una
maggiore rispondenza ai fabbisogni di affiancamento dell’acquirente delle prestazioni oggetto del contratto di servizio, e devono essere finalizzati alla realizzazione di attività di studio, progettazione e
gestione di processi
e programmi
su mercati esteri.
4.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, le spese sostenute devono essere strettamente
inerenti
all’oggetto del contratto
di servizio.
5.
Il contratto di servizio
deve essere trasmesso, attraverso l’apposita
procedura informatica
resa
disponibile sul sito internet del Ministero, entro i termini previsti
all’articolo 5, comma 6, e deve espressamente riportare,
pena la revoca dell’agevolazione, i seguenti elementi:
a)
oggetto: descrizione della natura e delle attività oggetto della prestazione di servizi,
con relativa quantificazione
delle giornate
uomo di impegno previsto del/dei TEM;
b)
responsabile dell’erogazione del servizio: indicazione nominativa del/dei TEM incaricato/i dell’esecuzione della prestazione
di servizi; al
contratto di servizio deve essere acclusa
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’insussistenza di motivi determinanti conflitto di interesse tra il/i TEM e il beneficiario, predisposta sulla base dello schema
di cui all’allegato n.
2;
c)
durata: arco temporale di svolgimento della prestazione di servizi,
che non può essere inferiore a sei mesi, e termine ultimo
della stessa, che non può essere successivo
al 30 settembre
2016;
d)
corrispettivo
e modalità di pagamento:
il valore del compenso pattuito deve essere parametrato sulle giornate uomo di impegno del/dei TEM incaricato/i dell’esecuzione della
prestazione e non può essere inferiore, al netto dell’IVA, a € 13.000; inoltre
le modalità di pagamento devono essere conformi
a quanto stabilito
all’articolo 8, comma 2.
6.
Nel caso in cui il beneficiario sia una rete di imprese, il contratto di servizio deve essere sottoscritto dall’impresa capofila ovvero dalla rete soggetto.
Art.
8
(Erogazione del
Voucher)
1.
Ai fini dell’erogazione del Voucher,
il beneficiario è tenuto a presentare, esclusivamente tramite l’apposita procedura informatica resa disponibile sul sito Internet del Ministero ed entro 30 giorni dal termine di conclusione del contratto di servizio, pena la revoca delle agevolazioni, la documentazione di cui al comma 3, nonché le coordinate bancarie di un conto corrente intestato al beneficiario e a valere sul quale sono stati
effettuati i pagamenti inerenti alle spese ammesse all’agevolazione.
2.
Tutti i pagamenti dei titoli di spesa oggetto di richiesta di erogazione devono essere effettuati attraverso il conto corrente di cui al comma 1 ed esclusivamente per mezzo di bonifici
bancari ovvero SEPA Credit Transfer con indicazione della causale: “Voucher Decreto MISE 15
maggio 2015”.
3.
L’erogazione del contributo è effettuata dal Ministero in un’unica soluzione, a fronte della
presentazione della richiesta di erogazione, predisposta sulla base dello schema di cui all’allegato n.
3, unitamente a:
a)
documentazione di spesa
(fattura/e d’acquisto): i titoli
di spesa devono essere interamente
quietanzati e riportare, anche mediante l'utilizzo di apposito
timbro, la dicitura: «Spesa di euro ... dichiarata per
l'erogazione
del Voucher di cui
al Decreto
MISE
15 maggio 2015»;
b)
estratto del conto corrente di cui al comma 1 relativo al periodo in cui sono
state sostenute le spese
oggetto della richiesta;
c)
relazione
finale in merito
agli
esiti delle attività
oggetto del Voucher e di valutazione dell’efficacia del
percorso di affiancamento fruito, predisposta sulla base dello schema di
cui all’allegato n.
4;
d)
liberatoria sottoscritta dalla società fornitrice,
predisposta sulla base dello schema di cui
all’allegato
n. 5.
4.
Il
Ministero, a seguito
del
ricevimento della richiesta
di erogazione,
provvede a:
a)
accertare la regolarità e la completezza della documentazione presentata, nonché
l’ammissibilità alle agevolazioni della spesa esposta;
b)
verificare la vigenza
e la regolarità contributiva del beneficiario, tramite l’acquisizione
d’ufficio, ai sensi dell’articolo 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, del documento
unico di regolarità contributiva (DURC).
5.
Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione e fatti salvi i maggiori termini dovuti alla necessità di acquisire chiarimenti e/o integrazioni documentali, il Ministero
provvede a
effettuare le verifiche di cui al comma 4 e, in caso di esito positivo delle stesse, ad erogare l’agevolazione sul conto corrente di cui al
comma 1.
Art. 9
(Ulteriori adempimenti
a carico dei beneficiari)
1.
I beneficiari, oltre al rispetto
degli adempimenti già previsti dal
presente decreto,
sono tenuti a:
a)
consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli,
ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero nonché da organismi statali o sovrastatali competenti
in materia, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare l’effettiva e corretta fruizione
dei servizi oggetto del Voucher;
b)
corrispondere a tutte le richieste
di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte
dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione degli effetti dei programmi agevolati;
c)
tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del decreto di
concessione di cui all’articolo 5, comma 5, tutta
la documentazione contabile, tecnica ed
amministrativa, in originale, inerente alla concessione delle agevolazioni e ai servizi fruiti tramite il
Voucher;
d)
aderire a tutte le forme di informazione
e pubblicizzazione dell’intervento, con le modalità
allo scopo individuate, anche con successivo provvedimento, dal Ministero.
Art. 10
(Revoca
del Voucher)
1.
Le agevolazioni sono revocate
nei seguenti
casi:
a)
accertamento dell’insussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti per i soggetti proponenti all’articolo 4
del decreto;
b)
verifica, laddove il beneficiario sia un’impresa capofila
ovvero una rete soggetto, dell’insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto e dei
requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 4, comma 2, del medesimo decreto previsti per le
singole imprese costituenti
la rete contratto ovvero la rete soggetto;
c)
fallimento del beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di una procedura
concorsuale;
d)
predisposizione del contratto di servizio in maniera difforme rispetto a quanto previsto
all’articolo 7, comma 5;
e)
erogazione di servizi consulenziali non riconducibili
alle finalità dell’intervento e ai
contenuti del contratto
di cui all’articolo 7, comma 5, lettera a);
f)
rendicontazione di un importo di
spesa inferiore a 13.000
euro
al netto dell’IVA;
g)
mancata rendicontazione delle spese entro i termini
previsti
all’articolo 8, comma 1;
h)
in tutti gli altri casi previsti dal provvedimento di cui all'articolo 5, comma 5, e dalla normativa
di riferimento.
Art. 11
(Oneri informativi)
1. Ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, all’allegato n. 6 è
riportato l’elenco degli oneri informativi
per le imprese previsti dal decreto e dal presente provvedimento.
Roma, 23 giugno 2015
IL DIRETTORE
GENERALE
Giuseppe Tripoli
Allegati omessi