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Roma, 10 luglio 2015
Circolare n. 110/2015
Oggetto: Tributi – Autorità della
Concorrenza e del Mercato - Contributo 2015 – Scadenza del 31 luglio - Delibera
n. 25484 del 4.6.2015, su G.U. n. 137 del 16.6.2015.
Il 31 luglio scade il
termine entro cui le imprese con fatturato sopra i 50 milioni di euro devono
versare il contributo annuale per il funzionamento dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato introdotto nel 2012 (art.5bis D.L. n.1/12, convertito
nella L. n.27/12).
La misura del
contributo, rimasta invariata rispetto allo scorso anno, è pari allo 0,06 per
mille del fatturato (con riferimento all’ultimo bilancio approvato).
Com’è noto, Confetra
ha aperto contenziosi con l’Autorità Garante delle Comunicazioni e con
l’Autorità di Regolazione dei Trasporti che pretendono contribuzioni specificamente
dal settore della logistica.
Avverso la richiesta
di contribuzione dell’Antitrust - che è rivolta alle imprese di tutti i settori
economici, sia pure di maggiore dimensione - Confetra sta portando avanti azioni
affinché il Governo riconduca il costo di funzionamento in capo alla fiscalità
generale come era nel passato.
Per quanto riguarda
le imprese di spedizione internazionale, si fa presente che la Fedespedi ha
formulato uno specifico interpello all’Antitrust al fine di poter escludere
dalla base imponibile del contributo gli importi che non rappresentano ricavi
(es. dazi doganali). L’Agcm si dovrebbe pronunciare a
breve. Si fa riserva di comunicare tempestivamente l’esito.
Daniela Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n. 38/2015
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Responsabile di Area |
Allegato
uno |
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D/d |
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o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla
Confetra. |
G.U. n.137 del 16.6.2015
AUTORITA'
GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
DELIBERA 4 giugno 2015
Contributo agli oneri di
funzionamento dell'Autorita'. (Provvedimento
n.25484)
L'AUTORITA' GARANTE
DELLA
CONCORRENZA E DEL MERCATO
Delibera:
a) di approvare il
documento recante «Modalita' di contribuzione
agli oneri di
funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato
per l'anno 2015» allegato alla
presente deliberazione
di cui
costituisce parte integrante (allegato «A»);
b) di approvare il
documento recante le «Istruzioni
relative al
versamento del contributo
agli oneri di funzionamento dell'Autorita'
garante della
concorrenza e del mercato per l'anno
2015» allegato
alla presente deliberazione
di cui costituisce
parte integrante
(allegato «B»);
La presente delibera verra' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana,
nel Bollettino e nel sito
internet
dell'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato.
Roma, 4 giugno 2015
Il presidente:
Pitruzzella
Il segretario generale: Chieppa
Allegato A
Modalita' di contribuzione agli oneri
di funzionamento dell'Autorita' Garante della
Concorrenza e del Mercato
per l'anno 2015
CAPO I
Disposizioni
generali
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente
documento contiene le modalita' di contribuzione
agli oneri di
funzionamento dell'Autorita' Garante della Concorrenza
e del Mercato
previsti dall'art. 10, comma 7-ter,
della legge 10
ottobre 1990, n. 287 e
determinate dall'Autorita' ai sensi dell'art.
10, comma 7-quater, della medesima legge.
Art. 2.
Soggetti tenuti al versamento del
contributo
1. Ai sensi dell'art.
10, comma 7-ter, della
legge n. 287/90
l'obbligo del versamento
del contributo e' posto
a carico delle
societa' di capitali con ricavi
totali superiori a
50 milioni di
euro. Al fine di
individuare i soggetti
tenuti al versamento
deve
tenersi conto dei
ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico
(ricavi delle vendite
e delle prestazioni)
dell'ultimo bilancio
approvato alla data del
28 gennaio 2015.
Art. 3.
Misura del contributo
1. Per l'anno 2015, ai
sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della
legge n. 287/90, il
contributo e' fissato nella misura dello 0,06 per
mille del fatturato
risultante dall'ultimo bilancio approvato
alla
data del 28 gennaio
2015, dalle societa' di
capitali con ricavi
totali superiori a 50
milioni di euro,
fermi restando i
criteri
stabiliti dal comma 2
dell'art. 16 della legge n. 287/90.
2. La soglia massima di
contribuzione a carico
di ciascuna
impresa non puo' essere superiore a cento volte la misura minima.
CAPO II
Adempimenti
Art. 4.
Termini e modalita'
di versamento
1. Ai sensi dell'art.
10, comma 7-quater, della legge n.
287/90
il contributo e' versato direttamente all'Autorita',
con le modalita'
indicate nelle
«Istruzioni relative al versamento del contributo agli
oneri di
funzionamento dell'Autorita' Garante della
Concorrenza e del
Mercato per l'anno 2015».
2. Per l'anno 2015 il versamento
del contributo deve
essere
effettuato entro il 31
luglio 2015, a partire dal 1° luglio 2015.
CAPO III
Controlli, accertamenti e
rimborsi
Art. 5.
Controlli
1. L'Autorita'
svolge l'attivita' di accertamento in
ordine al
corretto adempimento
degli obblighi di contribuzione.
Art. 6.
Interessi
1. In caso
di omesso, parziale
o tardivo versamento
del
contributo,
oltre all'importo
non versato saranno
dovuti gli
interessi legali ai
sensi di legge a partire dalla data
di scadenza
del termine per il
pagamento, ovvero dal 31 luglio 2015.
Art. 7.
Riscossione coattiva
1. In caso
di omesso o
parziale versamento del
contributo
l'Autorita' procedera' alla riscossione coattiva,
mediante ruolo,
delle somme non versate
sulle quali saranno
dovute, oltre agli
interessi legali, le
maggiori somme ai sensi della vigente normativa.
Art. 8.
Indebiti versamenti
1. In caso di versamenti di contributi
non dovuti ovvero
in
misura
superiore a quella dovuta,
e'
possibile presentare
all'Autorita' una istanza
motivata di rimborso, corredata da
idonea
documentazione
giustificativa. Tale
documentazione
comprende copia
del bilancio
dell'anno cui il contributo si riferisce
e ogni altro
elemento utile dal
quale emerga il carattere indebito del versamento.
Allegato B
Istruzioni relative al versamento
del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorita'
Garante della Concorrenza e del Mercato per
l'anno 2015.
Premessa.
L'art. 5-bis, comma 1
del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel
testo
integrato dalla
legge di
conversione 24 marzo
2012, n. 27, ha
aggiunto i commi 7-ter
e 7-quater all'art. 10 della legge 10
ottobre
1990, n. 287.
Ai sensi
dell'art. 10, comma
7-ter, della legge
n. 287/90,
introdotto dal comma 1
dell'art. 5-bis, D.L. 24 gennaio 2012,
n. 1,
nel testo
integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27,
in sede di prima
applicazione, all'onere derivante dal
funzionamento
dell'Autorita' si provvede
mediante un contributo di
importo pari
allo 0,08 per mille
del fatturato risultante
dall'ultimo bilancio
approvato dalle societa' di capitale, con ricavi totali superiori
a
50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal
comma 2
dell'articolo 16 della legge
n. 287/90 e che la soglia
massima di
contribuzione a carico di
ciascuna impresa non puo' essere superiore
a cento volte la
misura minima;
Ai sensi dell'art. 10,
comma 7-quater, della legge n. 287/90 per
gli anni
successivi, a decorrere dall'anno
2014, il contributo
e'
versato, entro il 31
luglio di ogni anno, direttamente all'Autorita'
con le modalita'
determinate dall'Autorita' medesima
con propria
deliberazione. Eventuali
variazioni della misura e delle modalita' di
contribuzione possono
essere adottate dall'Autorita' medesima
con
propria deliberazione,
nel limite massimo dello 0,5 per
mille del
fatturato risultante
dal bilancio approvato
precedentemente
all'adozione della
delibera, ferma restando la
soglia massima di
contribuzione di cui al
comma 7-ter.
L'Autorita',
nell'adunanza del 4 giugno
2015, ha approvato
le
presenti istruzioni
con le
quali intende fornire
indicazioni ai
soggetti tenuti al
versamento del contributo per l'anno 2015.
A. Soggetti tenuti al versamento del contributo e determinazione dei
ricavi
su cui calcolare il contributo.
Sono tenuti al
versamento del contributo le societa' di capitale
che presentano
ricavi risultanti dalla voce A1 del conto
economico
(ricavi delle vendite e delle
prestazioni) del bilancio approvato -
alla data della
delibera dell'Autorita' - superiore a 50 milioni
di
euro.
In forza del rinvio operato dall'art. 10, comma
7-ter, della
legge n. 287/90 ai
criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della
medesima legge, per gli
istituti bancari e finanziari il fatturato e'
considerato pari al valore
di un decimo del totale dell'attivo
dello
stato patrimoniale,
esclusi i conti d'ordine, e per le
compagnie di
assicurazione pari al valore
dei premi incassati.
Nel caso di societa' legate da
rapporti di controllo
o di
collegamento
di cui
all'art. 2359 del
codice civile, ovvero
sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento, anche mediante
rapporti
commerciali all'interno
del medesimo gruppo,
ciascuna
societa' e'
tenuta a versare un autonomo contributo
sulla base dei
ricavi iscritti nel
proprio bilancio.
B. Misura del contributo.
Per l'anno 2015, il
contributo e' pari allo 0,06 per
mille del
fatturato
risultante dal
bilancio approvato dalle societa' di
capitali alla data del
28 gennaio 2015.
Il contributo e' determinato applicando detta aliquota ai ricavi
risultanti dalla voce A1
del conto economico del bilancio approvato
alla data del 28
gennaio 2015, fermi restando i criteri stabiliti dal
comma 2
dell'articolo 16 della legge n. 287/90.
La soglia massima di
contribuzione a carico di
ciascuna impresa
non puo' essere superiore a cento volte la misura minima.
C. Modalita' e termini di versamento
del contributo.
Il versamento dovra' essere effettuato entro il 31 luglio 2015, a
partire dal 1° luglio
2015.
Al fine di agevolare
le imprese contribuenti,
il pagamento del
contributo puo' essere eseguito
utilizzando il bollettino
M.Av.
spedito a ciascuna societa' tramite
posta ordinaria e
posta
elettronica certificata.
Il bollettino M.Av. puo' essere pagato:
presso
tutti gli sportelli bancari del territorio nazionale;
attraverso
le soluzioni di
remote banking/internet banking
messe a disposizione dai
prestatori di servizio
di pagamento
abilitati.
Resta ferma, comunque,
la facolta' di effettuare
il pagamento
mediante bonifico
bancario sul conto corrente n. 70000 X11
intestato
a "Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato"
presso la Banca
Popolare Di Sondrio identificato dal codice IBAN IT83F
05696 03225
0000 70000 X11.
All'atto del versamento, nella
causale per il
beneficiario,
devono essere indicati
la denominazione del
soggetto tenuto al
versamento, il codice
fiscale e la descrizione
della causale del
versamento.
Il mancato o parziale versamento del
contributo entro il 31
luglio 2015 comporta
l'avvio della procedura di riscossione coattiva,
mediante ruolo, delle
somme non versate sulle quali
saranno dovute,
oltre agli interessi
legali applicati a
partire dalla data
di
scadenza del termine
per il pagamento, le maggiori somme
ai sensi
della vigente
normativa.
Per ogni
ulteriore informazione e
chiarimento e' possibile
contattare l'Autorita'
Garante della Concorrenza
e del Mercato,
inviando un
messaggio alla casella
di posta elettronica
contributo@agcm.it