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Roma, 10 luglio 2015

 

Circolare n. 110/2015

 

Oggetto: Tributi – Autorità della Concorrenza e del Mercato - Contributo 2015 – Scadenza del 31 luglio - Delibera n. 25484 del 4.6.2015, su G.U. n. 137 del 16.6.2015.

 

Il 31 luglio scade il termine entro cui le imprese con fatturato sopra i 50 milioni di euro devono versare il contributo annuale per il funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato introdotto nel 2012 (art.5bis D.L. n.1/12, convertito nella L. n.27/12).

 

La misura del contributo, rimasta invariata rispetto allo scorso anno, è pari allo 0,06 per mille del fatturato (con riferimento all’ultimo bilancio approvato).

 

Com’è noto, Confetra ha aperto contenziosi con l’Autorità Garante delle Comunicazioni e con l’Autorità di Regolazione dei Trasporti che pretendono contribuzioni specificamente dal settore della logistica.

 

Avverso la richiesta di contribuzione dell’Antitrust - che è rivolta alle imprese di tutti i settori economici, sia pure di maggiore dimensione - Confetra sta portando avanti azioni affinché il Governo riconduca il costo di funzionamento in capo alla fiscalità generale come era nel passato.

 

Per quanto riguarda le imprese di spedizione internazionale, si fa presente che la Fedespedi ha formulato uno specifico interpello all’Antitrust al fine di poter escludere dalla base imponibile del contributo gli importi che non rappresentano ricavi (es. dazi doganali). L’Agcm si dovrebbe pronunciare a breve. Si fa riserva di comunicare tempestivamente l’esito.

 

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 38/2015

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n.137 del 16.6.2015

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERA 4 giugno 2015

Contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorita'. (Provvedimento

n.25484)

 

                         L'AUTORITA' GARANTE

                   DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

                              Delibera:

 

  a) di approvare il documento recante  «Modalita'  di  contribuzione

agli oneri di funzionamento dell'Autorita' garante della  concorrenza

e del mercato per l'anno 2015» allegato alla  presente  deliberazione

di cui costituisce parte integrante (allegato «A»);

  b) di approvare il documento recante  le  «Istruzioni  relative  al

versamento del contributo agli oneri di funzionamento  dell'Autorita'

garante della concorrenza e del mercato  per  l'anno  2015»  allegato

alla presente  deliberazione  di  cui  costituisce  parte  integrante

(allegato «B»);

  La presente delibera verra'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale

della  Repubblica  italiana,  nel  Bollettino  e  nel  sito  internet

dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.

    Roma, 4 giugno 2015

 

                                           Il presidente: Pitruzzella

Il segretario generale: Chieppa

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Allegato A

 

Modalita' di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorita' Garante della Concorrenza e  del  Mercato  per  l'anno 2015

 

 

                               CAPO I
                        Disposizioni generali

 

                               Art. 1.

                               Oggetto

    1. Il presente documento contiene le modalita'  di  contribuzione

agli oneri di funzionamento dell'Autorita' Garante della  Concorrenza

e del Mercato previsti dall'art. 10,  comma  7-ter,  della  legge  10

ottobre 1990, n. 287 e determinate dall'Autorita' ai sensi  dell'art.

10, comma 7-quater, della medesima legge.

 

                               Art. 2.

            Soggetti tenuti al versamento del contributo

    1. Ai sensi dell'art. 10, comma  7-ter,  della  legge  n.  287/90

l'obbligo del versamento del  contributo  e'  posto  a  carico  delle

societa' di capitali con ricavi totali  superiori  a  50  milioni  di

euro. Al fine di individuare i soggetti  tenuti  al  versamento  deve

tenersi conto dei ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico

(ricavi delle  vendite  e  delle  prestazioni)  dell'ultimo  bilancio

approvato alla data del 28 gennaio 2015.

 

                               Art. 3.

                        Misura del contributo

    1. Per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater,  della

legge n. 287/90, il contributo e' fissato nella misura dello 0,06 per

mille del fatturato risultante dall'ultimo  bilancio  approvato  alla

data del 28 gennaio 2015,  dalle  societa'  di  capitali  con  ricavi

totali superiori a 50 milioni  di  euro,  fermi  restando  i  criteri

stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90.

    2. La soglia  massima  di  contribuzione  a  carico  di  ciascuna

impresa non puo' essere superiore a cento volte la misura minima.

 

 

                               CAPO II
                            Adempimenti

 

                               Art. 4.

                  Termini e modalita' di versamento

    1. Ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della legge  n.  287/90

il contributo e' versato direttamente all'Autorita', con le modalita'

indicate nelle «Istruzioni relative al versamento del contributo agli

oneri di funzionamento dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del

Mercato per l'anno 2015».

    2. Per l'anno 2015  il  versamento  del  contributo  deve  essere

effettuato entro il 31 luglio 2015, a partire dal 1° luglio 2015.

 

 

                             CAPO III
             Controlli, accertamenti e rimborsi

 

                               Art. 5.

                              Controlli

    1. L'Autorita' svolge l'attivita' di accertamento  in  ordine  al

corretto adempimento degli obblighi di contribuzione.

 

                               Art. 6.

                              Interessi

    1.  In  caso  di  omesso,  parziale  o  tardivo  versamento   del

contributo,  oltre  all'importo  non  versato  saranno   dovuti   gli

interessi legali ai sensi di legge a partire dalla data  di  scadenza

del termine per il pagamento, ovvero dal 31 luglio 2015.

 

                               Art. 7.

                        Riscossione coattiva

    1. In  caso  di  omesso  o  parziale  versamento  del  contributo

l'Autorita' procedera' alla  riscossione  coattiva,  mediante  ruolo,

delle somme non  versate  sulle  quali  saranno  dovute,  oltre  agli

interessi legali, le maggiori somme ai sensi della vigente normativa.

 

                               Art. 8.

                         Indebiti versamenti

    1. In caso di versamenti  di  contributi  non  dovuti  ovvero  in

misura  superiore  a   quella   dovuta,   e'   possibile   presentare

all'Autorita' una istanza motivata di rimborso, corredata  da  idonea

documentazione giustificativa. Tale  documentazione  comprende  copia

del bilancio dell'anno cui il contributo si riferisce  e  ogni  altro

elemento utile dal quale emerga il carattere indebito del versamento.

 

 

 

 

                                                           Allegato B

 

Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzio­namento dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato per

l'anno 2015.

 

Premessa.

    L'art. 5-bis, comma 1 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1,  nel  testo

integrato dalla legge  di  conversione  24  marzo  2012,  n.  27,  ha

aggiunto i commi 7-ter e 7-quater all'art. 10 della legge 10  ottobre

1990, n. 287.

    Ai sensi dell'art.  10,  comma  7-ter,  della  legge  n.  287/90,

introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis, D.L. 24 gennaio 2012,  n.  1,

nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n.  27,

in sede di prima applicazione, all'onere derivante dal  funzionamento

dell'Autorita' si provvede mediante un  contributo  di  importo  pari

allo 0,08 per mille del  fatturato  risultante  dall'ultimo  bilancio

approvato dalle societa' di capitale, con ricavi totali  superiori  a

50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti  dal  comma  2

dell'articolo 16 della legge n. 287/90 e che  la  soglia  massima  di

contribuzione a carico di ciascuna impresa non puo' essere  superiore

a cento volte la misura minima;

    Ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/90  per

gli anni successivi, a decorrere dall'anno  2014,  il  contributo  e'

versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente  all'Autorita'

con le modalita'  determinate  dall'Autorita'  medesima  con  propria

deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalita' di

contribuzione possono essere  adottate  dall'Autorita'  medesima  con

propria deliberazione, nel limite massimo dello  0,5  per  mille  del

fatturato   risultante   dal   bilancio   approvato   precedentemente

all'adozione della delibera, ferma  restando  la  soglia  massima  di

contribuzione di cui al comma 7-ter.

    L'Autorita', nell'adunanza del 4 giugno  2015,  ha  approvato  le

presenti istruzioni con  le  quali  intende  fornire  indicazioni  ai

soggetti tenuti al versamento del contributo per l'anno 2015.

A. Soggetti tenuti al versamento del contributo e determinazione  dei

  ricavi su cui calcolare il contributo.

    Sono tenuti al versamento del contributo le societa' di  capitale

che presentano ricavi risultanti dalla voce A1  del  conto  economico

(ricavi delle vendite e delle prestazioni) del bilancio  approvato  -

alla data della delibera dell'Autorita' - superiore a 50  milioni  di

euro.

    In forza del rinvio operato  dall'art.  10,  comma  7-ter,  della

legge n. 287/90 ai criteri stabiliti dal comma 2 dell'art.  16  della

medesima legge, per gli istituti bancari e finanziari il fatturato e'

considerato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo  dello

stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine, e per le  compagnie  di

assicurazione pari al valore dei premi incassati.

    Nel caso di  societa'  legate  da  rapporti  di  controllo  o  di

collegamento  di  cui  all'art.  2359  del  codice   civile,   ovvero

sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento, anche  mediante

rapporti  commerciali  all'interno  del  medesimo  gruppo,   ciascuna

societa' e' tenuta a versare un autonomo contributo  sulla  base  dei

ricavi iscritti nel proprio bilancio.

B. Misura del contributo.

    Per l'anno 2015, il contributo e' pari allo 0,06  per  mille  del

fatturato  risultante  dal  bilancio  approvato  dalle  societa'   di

capitali alla data del 28 gennaio 2015.

    Il contributo e' determinato applicando detta aliquota ai  ricavi

risultanti dalla voce A1 del conto economico del  bilancio  approvato

alla data del 28 gennaio 2015, fermi restando i criteri stabiliti dal

comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 287/90.

    La soglia massima di contribuzione a carico di  ciascuna  impresa

non puo' essere superiore a cento volte la misura minima.

C. Modalita' e termini di versamento del contributo.

    Il versamento dovra' essere effettuato entro il 31 luglio 2015, a

partire dal 1° luglio 2015.

    Al fine di agevolare le imprese contribuenti,  il  pagamento  del

contributo puo'  essere  eseguito  utilizzando  il  bollettino  M.Av.

spedito  a  ciascuna  societa'  tramite  posta  ordinaria   e   posta

elettronica certificata. Il bollettino M.Av. puo' essere pagato:

      presso tutti gli sportelli bancari del territorio nazionale;

      attraverso le  soluzioni  di  remote  banking/internet  banking

messe  a  disposizione  dai  prestatori  di  servizio  di   pagamento

abilitati.

    Resta ferma, comunque, la facolta'  di  effettuare  il  pagamento

mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 70000 X11  intestato

a "Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato" presso la Banca

Popolare Di Sondrio identificato dal codice IBAN  IT83F  05696  03225

0000 70000 X11.

    All'atto del  versamento,  nella  causale  per  il  beneficiario,

devono essere  indicati  la  denominazione  del  soggetto  tenuto  al

versamento, il codice fiscale e  la  descrizione  della  causale  del

versamento.

    Il mancato o parziale  versamento  del  contributo  entro  il  31

luglio 2015 comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva,

mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali  saranno  dovute,

oltre agli  interessi  legali  applicati  a  partire  dalla  data  di

scadenza del termine per il pagamento, le  maggiori  somme  ai  sensi

della vigente normativa.

    Per  ogni  ulteriore  informazione  e  chiarimento  e'  possibile

contattare l'Autorita'  Garante  della  Concorrenza  e  del  Mercato,

inviando   un   messaggio   alla   casella   di   posta   elettronica

contributo@agcm.it