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Roma, 13 luglio 2015

 

Circolare n. 114/2015

 

Oggetto: Ambiente – Scadenza del 5 dicembre 2015 per l’effettuazione dell’audit energeticoLinee guida del Min. Sviluppo Economico.

 

 

Come è noto, il 5 dicembre 2015 scade il termine entro cui tutte le grandi imprese nonché le imprese di qualsiasi dimensione a forte consumo di energia (cosiddette energivore) dovranno effettuare per la prima volta la diagnosi energetica (o audit energetico) che consiste nella valutazione del profilo di consumo energetico del-
l’impresa e nell’individuazione di interventi di risparmio (art. 8 D.lgvo n. 102/2014).

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il supporto di ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico e sostenibile), ha fornito Linee guida sul nuovo adempimento precisando in particolare che:

 

·         sono qualificabili come grandi imprese quelle che occupano almeno 250 persone indipendentemente dal fatturato e dal bilancio, ovvero quelle anche di dimensione inferiore ma con un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro e un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro; l’obbligo di diagnosi scatta solo se le imprese posseggono i predetti requisiti per almeno due esercizi consecutivi precedenti la ricorrenza del nuovo obbligo; sono invece qualificabili come imprese energivore quelle aventi le caratteristiche fissate dal DM 5 aprile 2013 ed iscritte nell’apposito elenco istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico pubblicato sul sito http://energivori.ccse.cc/; si fa osservare come la predetta definizione di grande impresa fornita dal Ministero dello Sviluppo Economico sia più ampia di quella indicata dal citato d.lgvo 102 che invece richiede, oltre al requisito di almeno 250 dipendenti, anche uno dei due requisiti finanziari previsti per le imprese più piccole; a tal proposito l’ENEA, sentita per le vie brevi, ha confermato che la definizione di grande impresa cui fare riferimento sia quella prevista dalle Linee guida in quanto più aderente agli orientamenti europei;

 

·         non sono tenute ad effettuare la diagnosi le imprese che hanno adottato sistemi di gestione volontari dell’energia conformi al Regolamento comunitario EMAS (Reg. UE n. 1221/2009) e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, purché il sistema includa l’effettuazione di un audit energetico; tali imprese sono comunque tenute a comunicare all’ENEA l’esito della diagnosi effettuata nell’ambito di questo sistema alternativo;

 

·         la diagnosi deve essere effettuata ogni 4 anni nei siti produttivi dell’impresa ossia nei luoghi dove viene prodotto un bene o fornito un servizio e dove l’uso dell’energia sia sotto il controllo dell’impresa; per quanto riguarda in particolare le grandi imprese di trasporto sono considerati siti produttivi sia i luoghi dove si svolgono attività complementari al trasporto (depositi, uffici, officine, ecc.) sia il trasporto stesso considerato come unico sito virtuale anche se diffuso sul territorio nazionale ed estero;

 

·         ai fini del primo adempimento del nuovo obbligo, per la valutazione dei consumi energetici si dovrà considerare l’anno solare precedente a quello in cui il soggetto risulta obbligato;

 

·         fino al 19 luglio 2016 l’audit energetico potrà essere eseguito dai soggetti indicati all’art. 8 del sopra citato decreto 102 (società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici) anche se non in possesso delle certificazioni rilasciate da organismi accreditati ai sensi del Regolamento UE n. 765/2008;

 

·         i risultati della diagnosi dovranno essere comunicati all’ENEA secondo modalità ancora da stabilirsi;

 

·         in caso di mancata effettuazione della diagnosi si applicherà una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 4 mila ed un massimo di 40 mila euro, fermo restando che la stessa dovrà comunque essere effettuata entro sei mesi.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 78/2015

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

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