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Roma, 13 luglio 2015
Circolare n. 114/2015
Oggetto: Ambiente – Scadenza
del 5 dicembre 2015 per l’effettuazione dell’audit energetico – Linee guida del Min. Sviluppo Economico.
Come è noto, il 5 dicembre 2015 scade il termine entro cui tutte le grandi imprese nonché le imprese di
qualsiasi dimensione a forte consumo di energia (cosiddette energivore) dovranno effettuare per la
prima volta la diagnosi energetica (o audit
energetico) che consiste nella valutazione del profilo di consumo
energetico del-
l’impresa e nell’individuazione di interventi di risparmio (art. 8 D.lgvo n. 102/2014).
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il supporto di
ENEA (Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico e sostenibile), ha fornito Linee guida sul nuovo adempimento
precisando in particolare che:
·
sono qualificabili come
grandi imprese quelle che occupano almeno 250 persone indipendentemente dal
fatturato e dal bilancio, ovvero quelle anche di dimensione inferiore ma con un
fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro e un totale di bilancio annuo
superiore a 43 milioni di euro; l’obbligo di diagnosi scatta solo se le imprese
posseggono i predetti requisiti per almeno due esercizi consecutivi precedenti la
ricorrenza del nuovo obbligo; sono invece qualificabili come imprese energivore
quelle aventi le caratteristiche fissate dal DM 5 aprile 2013 ed iscritte nell’apposito
elenco istituito presso la Cassa
conguaglio per il settore elettrico pubblicato sul sito http://energivori.ccse.cc/; si
fa osservare come la predetta definizione di grande impresa fornita dal
Ministero dello Sviluppo Economico sia più ampia di quella indicata dal citato d.lgvo 102 che invece richiede, oltre al requisito di
almeno 250 dipendenti, anche uno dei due requisiti finanziari previsti per le
imprese più piccole; a tal proposito l’ENEA, sentita per le vie brevi, ha
confermato che la definizione di grande impresa cui fare riferimento sia quella
prevista dalle Linee guida in quanto più aderente agli orientamenti europei;
·
non sono tenute ad effettuare la diagnosi le imprese che hanno
adottato sistemi di gestione volontari dell’energia
conformi al Regolamento comunitario EMAS (Reg. UE n. 1221/2009) e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, purché il
sistema includa l’effettuazione di un audit energetico; tali imprese sono
comunque tenute a comunicare all’ENEA l’esito della diagnosi effettuata nell’ambito
di questo sistema alternativo;
·
la diagnosi deve essere
effettuata ogni 4 anni nei siti
produttivi dell’impresa ossia nei luoghi dove viene prodotto un bene o
fornito un servizio e dove l’uso dell’energia sia sotto il controllo
dell’impresa; per quanto riguarda in particolare le grandi imprese di trasporto
sono considerati siti produttivi sia i luoghi dove si svolgono attività
complementari al trasporto (depositi, uffici, officine, ecc.) sia il trasporto stesso considerato come unico
sito virtuale anche se diffuso sul territorio nazionale ed estero;
·
ai fini del primo adempimento del nuovo obbligo, per la
valutazione dei consumi energetici si dovrà considerare l’anno solare precedente
a quello in cui il soggetto risulta obbligato;
·
fino al 19 luglio 2016 l’audit energetico potrà essere eseguito dai
soggetti indicati all’art. 8 del sopra citato decreto 102 (società di servizi
energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici) anche se non
in possesso delle certificazioni rilasciate da organismi accreditati ai sensi
del Regolamento UE n. 765/2008;
·
i risultati della diagnosi dovranno essere comunicati all’ENEA
secondo modalità ancora da stabilirsi;
·
in caso di mancata effettuazione della diagnosi si applicherà
una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 4 mila ed un massimo di
40 mila euro, fermo restando che la stessa dovrà comunque essere effettuata
entro sei mesi.
Fabio Marrocco |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n. 78/2015
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di Area |
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