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Roma, 29 luglio 2015
Circolare n. 127/2015
Oggetto: Previdenza – Contratti
di solidarietà – Art. 4 del D.L. 21.5.2015, n. 65 come convertito dalla legge
17.7.2015, n. 109, su G.U. n. 166 del 20.7.2015.
E’
stato convertito in legge senza sostanziali modifiche il decreto che, sulla
scorta di quanto recentemente disposto dalla Corte Costituzionale (sentenza n.
70/2015), ha previsto il rimborso della mancata indicizzazione delle pensioni per
il biennio 2012/2013. In particolare sono state confermate le disposizioni sul
finanziamento bancario agevolato per le imprese con meno di 50 dipendenti che
su richiesta del lavoratore versano il TFR in busta paga (legge n. 190/2014), nonché
le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga.
Le
uniche novità riguardano i contratti di solidarietà per i quali:
· sono state elevate a 140
milioni di euro (in precedenza 70 milioni) le risorse stanziate per i contratti
di solidarietà stipulati dalle imprese con oltre 15 dipendenti non destinatarie
della CIGS (art. 5, D.L. n. 148/1993 come convertito dalla legge n. 236/1993);
come è noto tali contratti sono diretti a incentivare soluzioni alternative ai
licenziamenti; le imprese interessate infatti possono concordare con i
sindacati, per un massimo di due anni, una riduzione di orario e di
retribuzione per tutti o parte dei dipendenti usufruendo di un contributo a
carico dello Stato pari al 25% della retribuzione non dovuta a seguito della
riduzione di orario (uguale contributo viene riconosciuto anche al lavoratore);
· sono state incrementate
da 50 a 200 milioni di euro le risorse stanziate per i contratti di solidarietà
stipulati da aziende con più di 15 dipendenti rientranti nel campo di
applicazione della CIGS (art. 1, D.L. 726/1984 come convertito dalla legge n.
863/1984); come è noto, per tali contratti è previsto un regime agevolativo
diverso rispetto ai precedenti consistente nel riconoscimento al lavoratore da
parte dell’INPS di un trattamento di integrazione salariale pari al 70% della
retribuzione persa a seguito della riduzione di orario. Si fa osservare
peraltro che il maggiore stanziamento è stato limitato ai contratti stipulati prima
dell’entrata in vigore del decreto legislativo di riforma degli ammortizzatori
sociali attualmente all’esame del Parlamento assieme agli altri provvedimenti
attuativi del Jobs Act.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti
confronta circ.re conf.le n. 88/2015
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Responsabile di Area |
Allegato
uno |
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Lc/lc |
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Confetra. |
G.U. n. 166 del 20.7.2015
LEGGE 17 luglio 2015, n. 109
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 21
maggio
2015, n. 65, recante
disposizioni urgenti in materia di pensioni,
di
ammortizzatori sociali e di
garanzie TFR.
Testo del decreto-legge 21
maggio 2015, n. 65, coordinato con la
legge di conversione 17
luglio 2015, n. 109
Capo I
Art. 1
Misure in materia
di rivalutazione automatica delle
pensioni
1. Al fine di dare
attuazione ai principi enunciati nella
sentenza
della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del
principio
dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di
finanza pubblica,
assicurando la tutela
dei livelli essenziali
delle prestazioni
concernenti i diritti civili
e sociali, anche
in funzione della
salvaguardia della solidarieta' intergenerazionale, all'articolo
24
del decreto-legge 6
dicembre 2011, n.
201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono
apportate
le seguenti modificazioni:
1) il comma 25 e'
sostituito dal seguente:
«25. La
rivalutazione automatica dei
trattamenti pensionistici,
secondo il meccanismo stabilito
dall'articolo 34, comma
1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e
2013, e'
riconosciuta:
a) nella misura del
100 per cento per i trattamenti pensionistici
di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo
INPS.
Per le pensioni di importo
superiore a tre
volte il trattamento
minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato
della quota di
rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto
previsto
dalla presente lettera,
l'aumento di rivalutazione
e' comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
b) nella misura del 40
per cento per i trattamenti
pensionistici
complessivamente superiori a tre volte il trattamento
minimo INPS e
pari o inferiori a quattro
volte il trattamento
minimo INPS con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.
Per le
pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto
trattamento
minimo e inferiore
a tale limite
incrementato della quota
di
rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto
previsto
dalla presente lettera,
l'aumento di rivalutazione
e' comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
c) nella misura del 20
per cento per i trattamenti pensionistici
complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo
INPS
e pari o inferiori a cinque volte il
trattamento minimo INPS
con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.
Per le
pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento
minimo e inferiore
a tale limite
incrementato della quota
di
rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto
previsto
dalla presente lettera,
l'aumento di rivalutazione
e' comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
d) nella misura del 10
per cento per i trattamenti
pensionistici
complessivamente superiori a cinque volte il trattamento
minimo INPS
e pari o inferiori a sei
volte il trattamento
minimo INPS con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.
Per le
pensioni di importo superiore a sei volte
il predetto trattamento
minimo e inferiore
a tale limite
incrementato della quota
di
rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto
previsto
dalla presente lettera,
l'aumento di rivalutazione
e' comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
e) non
e' riconosciuta per
i trattamenti pensionistici
complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo
INPS con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.»;
2) dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:
«25-bis. La
rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici,
secondo il meccanismo stabilito
dall'articolo 34, comma
1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013
come
determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti
pensionistici
di importo complessivo superiore a tre volte il
trattamento minimo
INPS e' riconosciuta:
a) negli anni 2014 e
2015 nella misura del 20 per cento;
b) a decorrere
dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento;
25-ter. Resta fermo che gli importi di cui
al comma 25-bis sono
rivalutati,
a decorrere dall'anno 2014, sulla
base della normativa
vigente.».
2. All'articolo 34, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448,
e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione
del
meccanismo di rivalutazione si tiene conto altresi' dell'importo
degli
assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.».
3. Le somme arretrate
dovute ai sensi del presente articolo
sono
corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015.
4. Rimane ferma
l'abrogazione del comma 3
dell'articolo 18 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
5. Restano fermi i
livelli del saldo netto da
finanziare e del
ricorso al mercato fissati dall'articolo 1, comma 1, della legge
23
dicembre 2014, n. 190. Il provvedimento di assestamento
per l'anno
2015 e le previsioni di bilancio per gli
anni successivi terranno
conto degli effetti
della richiamata sentenza
della Corte
costituzionale e del presente articolo.
Capo II
Art. 2
Rifinanziamento del Fondo
sociale
per occupazione e
formazione
1. Per l'anno 2015, il
Fondo sociale per occupazione e formazione
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28
gennaio 2009, n. 2, e' incrementato di 1.020 milioni di euro, ai
fini
del finanziamento degli
ammortizzatori sociali in
deroga di cui
all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012,
n. 92,
e successive modificazioni.
2. Agli oneri derivanti
dal comma 1, pari a 1.020 milioni
di euro
per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione
del
fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre
2014,
n. 190.
Art. 3
Rifinanziamento degli
ammortizzatori sociali
in deroga per il settore della
pesca
1. Per l'anno 2015, le
risorse destinate dall'articolo
1, comma
109, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito
delle risorse
del Fondo sociale per occupazione e formazione di
cui all'articolo
18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio
2009, n. 2,
come
rifinanziato dal presente
decreto, al riconoscimento della
cassa
integrazione guadagni in deroga per il
settore della pesca,
sono
incrementate di 5 milioni di euro.
Art. 4
Rifinanziamento dei contratti
di solidarieta' di cui all'articolo 5,
commi
5 e 8, del decreto-legge
20 maggio 1993,
n. 148, e
all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, nonche'
rifinanziamento della proroga dei trattamenti
di cui
all'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004,
n. 249
1. Per il finanziamento
dei contratti di
solidarieta' di cui
all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20
maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n.
236, e' autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 140 milioni
di
euro a carico del Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio
2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65,
della legge
28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e
dal presente
decreto.
1-bis. Il finanziamento previsto
dall'articolo 2-bis, comma
1,
del decreto-legge
31 dicembre 2014,
n. 192, convertito,
con
modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11,
e' incrementato
di
150 milioni di euro per l'anno 2015 a
valere sulle risorse
del
Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui
all'articolo 18,
comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il
quale,
a tal fine, e' incrementato di 150
milioni di euro
per il
medesimo
anno 2015. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 150
milioni
di euro per l'anno 2015, si provvede mediante
corrispondente
riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23
dicembre
2014, n. 190. Il rifinanziamento di cui al primo periodo fa
riferimento
ad accordi e relative istanze rispettivamente stipulati e
presentate
prima dell'entrata in
vigore del decreto
legislativo
attuativo
dell'articolo 1, comma 2,
lettera a), della
legge 10
dicembre
2014, n. 183.
1-ter. Il limite di spesa previsto
all'articolo 3, comma 3-septies,
del decreto-legge
31 dicembre 2014,
n. 192, convertito,
con
modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11,
e' incrementato
di
20 milioni di euro per l'anno 2015
a valere sulle
risorse del
Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui
all'articolo 18,
comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2,
come
rifinanziato dal presente decreto.
Art. 5
Modifiche ai criteri di determinazione
del coefficiente
di capitalizzazione del montante
contributivo
1. All'articolo 1, comma
9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e'
aggiunto , in
fine, il seguente
periodo: «In ogni
caso il
coefficiente di rivalutazione
del montante contributivo come
determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione di
cui al
primo periodo del presente comma non puo' essere
inferiore a uno,
salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive.».
1-bis. In sede di prima applicazione delle
disposizioni del terzo
periodo
del comma 9 dell'articolo 1 della legge
8 agosto 1995,
n.
335,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si fa luogo al
recupero
sulle rivalutazioni successive di cui al medesimo periodo.
2. Alla copertura degli
oneri derivanti dai commi 1
e 1-bis ,
valutati in 1,1 milioni di euro per l'anno 2015, 3,3
milioni di
euro
per l'anno 2016, 4,3 milioni di euro per l'anno 2017, 6 milioni
di
euro per l'anno 2018, 8 milioni di
euro per l'anno
2019, 10
milioni
di euro per l'anno 2020, 15 milioni di euro per l'anno 2021,
22
milioni di euro per l'anno 2022, 28 milioni
di euro per
l'anno
2023,
37 milioni di euro per l'anno 2024,
44 milioni di
euro per
l'anno
2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 55 milioni di
euro
per
l'anno 2027, 59 milioni di euro per l'anno 2028, 62
milioni di
euro
per l'anno 2029, 64 milioni di euro per l'anno 2030 e 65 milioni
di
euro annui a decorrere dall'anno 2031 , si provvede:
a) quanto a 0,2
milioni di euro per l'anno 2015, 0,6
milioni di
euro
per l'anno 2016, 0,8 milioni di
euro per l'anno
2017, 1,1
milioni
di euro per l'anno 2018, 1,5 milioni di euro per l'anno 2019,
1,8
milioni di euro per l'anno 2020, 2,7 milioni di euro per
l'anno
2021,
4 milioni di euro per l'anno 2022,
5,1 milioni di
euro per
l'anno
2023, 6,7 milioni di euro per l'anno 2024, 8 milioni di
euro
per
l'anno 2025, 9,1 milioni di euro per l'anno 2026, 10 milioni
di
euro
per l'anno 2027, 10,7 milioni di
euro per l'anno
2028, 11,3
milioni
di euro per l'anno 2029, 11,6 milioni di euro per l'anno 2030
e
11,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante le
maggiori
entrate derivanti dai commi 1 e 1-bis;
b) quanto a 0,9
milioni di euro per l'anno 2015, 1,8
milioni di
euro per l'anno 2016, 1,6
milioni di euro
per l'anno 2017, 3
milioni
di euro per l'anno 2018, 4,6 milioni di euro per l'anno 2019,
6,3
milioni di euro per l'anno 2020, 10,4 milioni di euro per l'anno
2021,
16,1 milioni di euro per l'anno 2022, 21 milioni di
euro per
l'anno
2023, 28,4 milioni di euro per l'anno 2024,
34,1 milioni di
euro
per l'anno 2025, 39 milioni di
euro per l'anno
2026, 43,1
milioni
di euro per l'anno 2027, 46,4
milioni di euro
per l'anno
2028,
48,8 milioni di euro per l'anno 2029, 50,5 milioni di euro per
l'anno
2030 e 51,3 milioni di
euro annui a
decorrere dall'anno
2031, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307;
b-bis) quanto a 0,9 milioni di euro per
l'anno 2016 e 1,9 milioni
di
euro annui a decorrere dall'anno 2017,
mediante corrispondente
riduzione delle
proiezioni, per gli
anni 2016 e 2017, dello
stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini
del
bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva
e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato
di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2015,
allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo
al
medesimo Ministero.
3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 5-bis
Interpretazione autentica
dell'articolo 1, comma 112, della legge
23
dicembre 2014, n. 190, in materia di benefici
previdenziali per i
lavoratori esposti all'amianto
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo
1, comma 112,
della
legge
23 dicembre 2014, n.
190, per «lavoratori
attualmente in
servizio»
si intendono i lavoratori che, alla data
di entrata in
vigore
della medesima legge, non erano beneficiari
di trattamenti
pensionistici.
Art. 6
Razionalizzazione delle
procedure
di pagamento dell'INPS
1. All'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, il
comma
302 e' sostituito dal seguente:
«302. A decorrere dal 1º
giugno 2015, al fine di
razionalizzare e
uniformare le procedure e i
tempi di pagamento
delle prestazioni
previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti
pensionistici, gli
assegni, le pensioni e le indennita' di accompagnamento
erogate agli
invalidi civili, nonche' le rendite vitalizie dell'INAIL sono
posti
in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno
successivo
se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento
ove non
esistano cause ostative, eccezion fatta per il mese di gennaio
2016
in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile. A decorrere
dall'anno 2017, detti pagamenti sono effettuati
il secondo giorno
bancabile di ciascun mese.».
2. Alla copertura degli
oneri derivanti dal comma 1, valutati
in
0,971 milioni di euro per l'anno 2015, in 6,117 milioni di euro
per
l'anno 2016, in 11,246 milioni di euro per l'anno
2017, in 18,546
milioni di euro per l'anno
2018 e in
26,734 milioni di
euro a
decorrere dall'anno 2019 si provvede:
a) quanto a 0,971
milioni di euro
per l'anno 2015,
a 6,117
milioni di euro per l'anno 2016, a 11,246 milioni di euro
per l'anno
2017, a 13,7 milioni di
euro annui a
decorrere dall'anno 2018
attraverso i risparmi di spesa
derivanti dalla riduzione delle
commissioni corrisposte agli istituti di credito e a Poste
Italiane
Spa per i servizi di pagamento delle prestazioni pensionistiche;
b) quanto a 4,846
milioni di euro per
l'anno 2018, a
13,034
milioni di euro
annui a decorrere
dall'anno 2019 mediante
l'incremento dell'importo del versamento di cui all'articolo 1,
comma
306, della legge 23 dicembre 2014, n.
190. In relazione
a detto
maggiore versamento, l'INPS
consegue corrispondenti risparmi
attraverso interventi di razionalizzazione e riduzione
delle proprie
spese.
3.
L'INPS provvede annualmente al
riversamento all'entrata del
bilancio
dello Stato dell'importo corrispondente ai risparmi ottenuti
a
partire da giugno 2015 ai sensi del comma 2, lettera a).
3-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,
della legge 31 dicembre
2009,
n. 196, il Ministro del
lavoro e delle
politiche sociali
provvede
al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2
del presente
articolo.
Nel caso si verifichino o siano in procinto di
verificarsi
scostamenti
rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 2, il
Ministro
dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro
del
lavoro
e delle politiche sociali, provvede con
proprio decreto a
rideterminare
conseguentemente gli obiettivi di risparmio di cui alla
lettera
b) del
predetto comma 2,
nella misura necessaria
alla
copertura del
maggior onere risultante
dall'attivita' di
monitoraggio.
3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze
riferisce senza
ritardo
alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti
e all'adozione delle misure di cui al comma 3-bis.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato
ad apportare,
con propri decreti,
le occorrenti variazioni
di
bilancio.
Art. 7
TFR in busta paga
1. All'articolo 1, comma
30, della legge 23 dicembre 2014, n.
190,
il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il finanziamento
e'
altresi' assistito automaticamente dal privilegio di cui
all'articolo
2751-bis, numero 1,
del codice civile.
Tale finanziamento e le
formalita' ad esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto
sono
esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di
bollo e da
ogni
altra imposta indiretta nonche' da ogni altro tributo o
diritto.».
2. All'articolo 1,
comma 32, quinto
periodo, della legge
23
dicembre 2014, n. 190, le parole: «nel privilegio di cui
all'articolo
46 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993,
n. 385, e successive modificazioni.» sono sostituite dalle seguenti:
«nel privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 1,
del codice
civile.».
Art. 8
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno stesso
della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.