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Roma, 29 luglio 2015

 

Circolare n. 127/2015

 

Oggetto: Previdenza – Contratti di solidarietà – Art. 4 del D.L. 21.5.2015, n. 65 come convertito dalla legge 17.7.2015, n. 109, su G.U. n. 166 del 20.7.2015.

 

E’ stato convertito in legge senza sostanziali modifiche il decreto che, sulla scorta di quanto recentemente disposto dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 70/2015), ha previsto il rimborso della mancata indicizzazione delle pensioni per il biennio 2012/2013. In particolare sono state confermate le disposizioni sul finanziamento bancario agevolato per le imprese con meno di 50 dipendenti che su richiesta del lavoratore versano il TFR in busta paga (legge n. 190/2014), nonché le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga.

 

Le uniche novità riguardano i contratti di solidarietà per i quali:

 

·  sono state elevate a 140 milioni di euro (in precedenza 70 milioni) le risorse stanziate per i contratti di solidarietà stipulati dalle imprese con oltre 15 dipendenti non destinatarie della CIGS (art. 5, D.L. n. 148/1993 come convertito dalla legge n. 236/1993); come è noto tali contratti sono diretti a incentivare soluzioni alternative ai licenziamenti; le imprese interessate infatti possono concordare con i sindacati, per un massimo di due anni, una riduzione di orario e di retribuzione per tutti o parte dei dipendenti usufruendo di un contributo a carico dello Stato pari al 25% della retribuzione non dovuta a seguito della riduzione di orario (uguale contributo viene riconosciuto anche al lavoratore);

 

·  sono state incrementate da 50 a 200 milioni di euro le risorse stanziate per i contratti di solidarietà stipulati da aziende con più di 15 dipendenti rientranti nel campo di applicazione della CIGS (art. 1, D.L. 726/1984 come convertito dalla legge n. 863/1984); come è noto, per tali contratti è previsto un regime agevolativo diverso rispetto ai precedenti consistente nel riconoscimento al lavoratore da parte dell’INPS di un trattamento di integrazione salariale pari al 70% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario. Si fa osservare peraltro che il maggiore stanziamento è stato limitato ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo di riforma degli ammortizzatori sociali attualmente all’esame del Parlamento assieme agli altri provvedimenti attuativi del Jobs Act.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 88/2015

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

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G.U. n. 166 del 20.7.2015

LEGGE 17 luglio 2015, n. 109

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21  maggio

2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni,  di

ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.

 

Testo del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65,  coordinato  con  la

legge di conversione 17 luglio 2015, n. 109

 

 

                               Capo I

 

                               Art. 1

                          Misure in materia

             di rivalutazione automatica delle pensioni

  1. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella  sentenza

della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio

dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi  di  finanza  pubblica,

assicurando  la  tutela  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni

concernenti i diritti civili  e  sociali,  anche  in  funzione  della

salvaguardia della solidarieta' intergenerazionale,  all'articolo  24

del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  sono  apportate

le seguenti modificazioni:

    1) il comma 25 e' sostituito dal seguente:

  «25. La rivalutazione  automatica  dei  trattamenti  pensionistici,

secondo il meccanismo stabilito  dall'articolo  34,  comma  1,  della

legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012  e  2013,  e'

riconosciuta:

    a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici

di importo complessivo fino a tre volte il trattamento  minimo  INPS.

Per le pensioni di importo  superiore  a  tre  volte  il  trattamento

minimo INPS e inferiore a tale limite  incrementato  della  quota  di

rivalutazione automatica spettante  sulla  base  di  quanto  previsto

dalla  presente  lettera,  l'aumento  di  rivalutazione  e'  comunque

attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

    b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti  pensionistici

complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo  INPS  e

pari o inferiori a quattro  volte  il  trattamento  minimo  INPS  con

riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le

pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento

minimo  e  inferiore  a  tale  limite  incrementato  della  quota  di

rivalutazione automatica spettante  sulla  base  di  quanto  previsto

dalla  presente  lettera,  l'aumento  di  rivalutazione  e'  comunque

attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

    c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti  pensionistici

complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS

e pari o inferiori a cinque volte  il  trattamento  minimo  INPS  con

riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le

pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto  trattamento

minimo  e  inferiore  a  tale  limite  incrementato  della  quota  di

rivalutazione automatica spettante  sulla  base  di  quanto  previsto

dalla  presente  lettera,  l'aumento  di  rivalutazione  e'  comunque

attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

    d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti  pensionistici

complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo  INPS

e pari o inferiori  a  sei  volte  il  trattamento  minimo  INPS  con

riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le

pensioni di importo superiore a sei  volte  il  predetto  trattamento

minimo  e  inferiore  a  tale  limite  incrementato  della  quota  di

rivalutazione automatica spettante  sulla  base  di  quanto  previsto

dalla  presente  lettera,  l'aumento  di  rivalutazione  e'  comunque

attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

    e)  non  e'  riconosciuta   per   i   trattamenti   pensionistici

complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con

riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.»;

    2) dopo il comma 25    sono inseriti i seguenti:   

  «25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici,

secondo il meccanismo stabilito  dall'articolo  34,  comma  1,  della

legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e  2013  come

determinata dal comma 25, con riguardo ai  trattamenti  pensionistici

di importo complessivo superiore a tre volte  il  trattamento  minimo

INPS e' riconosciuta:

    a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento;

    b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento;

     25-ter. Resta fermo che gli importi di cui al comma  25-bis  sono

rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla  base  della  normativa

vigente.».

  2. All'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,

e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione

del meccanismo di rivalutazione si tiene conto altresi'  dell'importo

degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.».   

  3. Le somme arretrate dovute ai sensi del  presente  articolo  sono

corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015.

  4. Rimane ferma l'abrogazione del  comma  3  dell'articolo  18  del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

  5. Restano fermi i livelli del saldo  netto  da  finanziare  e  del

ricorso al mercato fissati dall'articolo 1, comma 1, della  legge  23

dicembre 2014, n. 190. Il provvedimento di  assestamento  per  l'anno

2015 e le previsioni di bilancio per  gli  anni  successivi  terranno

conto  degli  effetti   della   richiamata   sentenza   della   Corte

costituzionale e del presente articolo.

 

 

 

                               Capo II

 

                               Art. 2

                  Rifinanziamento del Fondo sociale

                    per occupazione e formazione

  1. Per l'anno 2015, il Fondo sociale per occupazione  e  formazione

di cui all'articolo 18, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  29

novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28

gennaio 2009, n. 2, e' incrementato di 1.020 milioni di euro, ai fini

del finanziamento degli  ammortizzatori  sociali  in  deroga  di  cui

all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92,

e successive modificazioni.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.020 milioni  di  euro

per l'anno 2015, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del

fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014,

n. 190.

 

                               Art. 3

            Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali

                in deroga per il settore della pesca

  1. Per l'anno 2015, le risorse  destinate  dall'articolo  1,  comma

109, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito delle  risorse

del Fondo sociale per occupazione e formazione  di  cui  all'articolo

18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito,

con  modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.   2,   come

rifinanziato dal presente  decreto,  al  riconoscimento  della  cassa

integrazione guadagni in deroga per  il  settore  della  pesca,  sono

incrementate di 5 milioni di euro.

 

                               Art. 4

Rifinanziamento dei contratti di solidarieta' di cui all'articolo  5,

  commi  5  e  8,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,  e

  all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.  726,  nonche'

  rifinanziamento della proroga dei trattamenti di  cui  all'articolo

  1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249

 

  1. Per il  finanziamento  dei  contratti  di  solidarieta'  di  cui

all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge  20  maggio  1993,  n.

148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.

236, e' autorizzata per l'anno 2015 la spesa di     140  milioni   di

euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione  di  cui

all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio

2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della  legge

28 giugno 2012, n. 92, e successive  modificazioni,  e  dal  presente

decreto.

     1-bis. Il finanziamento previsto dall'articolo  2-bis,  comma  1,

del  decreto-legge  31  dicembre  2014,  n.  192,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11,  e'  incrementato

di 150 milioni di euro per l'anno 2015 a  valere  sulle  risorse  del

Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui  all'articolo  18,

comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  il

quale, a tal fine, e' incrementato di 150  milioni  di  euro  per  il

medesimo anno 2015. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 150

milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante  corrispondente

riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge  23

dicembre 2014, n. 190. Il rifinanziamento di cui al primo periodo  fa

riferimento ad accordi e relative istanze rispettivamente stipulati e

presentate prima  dell'entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo

attuativo dell'articolo 1,  comma  2,  lettera  a),  della  legge  10

dicembre 2014, n. 183.

  1-ter. Il limite di spesa previsto all'articolo 3, comma 3-septies,

del  decreto-legge  31  dicembre  2014,  n.  192,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11,  e'  incrementato

di 20 milioni di euro per l'anno 2015  a  valere  sulle  risorse  del

Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui  all'articolo  18,

comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,

come rifinanziato dal presente decreto.   

 

                               Art. 5

       Modifiche ai criteri di determinazione del coefficiente

            di capitalizzazione del montante contributivo

  1. All'articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335,    e'

aggiunto  ,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «In  ogni   caso   il

coefficiente  di  rivalutazione  del   montante   contributivo   come

determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione  di  cui  al

primo periodo del presente comma non puo'  essere  inferiore  a  uno,

salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive.».

     1-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni del terzo

periodo del comma 9 dell'articolo 1 della legge  8  agosto  1995,  n.

335, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si fa luogo al

recupero sulle rivalutazioni successive di cui al medesimo periodo.   

  2. Alla copertura degli oneri derivanti    dai commi  1  e  1-bis  ,

valutati in 1,1 milioni di euro per l'anno  2015,     3,3  milioni  di

euro per l'anno 2016, 4,3 milioni di euro per l'anno 2017, 6  milioni

di euro per l'anno 2018, 8  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  10

milioni di euro per l'anno 2020, 15 milioni di euro per l'anno  2021,

22 milioni di euro per l'anno 2022, 28 milioni  di  euro  per  l'anno

2023, 37 milioni di euro per l'anno 2024,  44  milioni  di  euro  per

l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 55 milioni  di  euro

per l'anno 2027, 59 milioni di euro per l'anno 2028,  62  milioni  di

euro per l'anno 2029, 64 milioni di euro per l'anno 2030 e 65 milioni

di euro annui a decorrere dall'anno 2031  , si provvede:

    a) quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2015,    0,6 milioni di

euro per l'anno 2016, 0,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  1,1

milioni di euro per l'anno 2018, 1,5 milioni di euro per l'anno 2019,

1,8 milioni di euro per l'anno 2020, 2,7 milioni di euro  per  l'anno

2021, 4 milioni di euro per l'anno 2022,  5,1  milioni  di  euro  per

l'anno 2023, 6,7 milioni di euro per l'anno 2024, 8 milioni  di  euro

per l'anno 2025, 9,1 milioni di euro per l'anno 2026, 10  milioni  di

euro per l'anno 2027, 10,7 milioni di  euro  per  l'anno  2028,  11,3

milioni di euro per l'anno 2029, 11,6 milioni di euro per l'anno 2030

e 11,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante  le

maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 1-bis;   

    b) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2015, 1,8  milioni  di

euro per l'anno 2016, 1,6  milioni  di  euro  per  l'anno  2017,     3

milioni di euro per l'anno 2018, 4,6 milioni di euro per l'anno 2019,

6,3 milioni di euro per l'anno 2020, 10,4 milioni di euro per  l'anno

2021, 16,1 milioni di euro per l'anno 2022, 21 milioni  di  euro  per

l'anno 2023, 28,4 milioni di euro per l'anno 2024,  34,1  milioni  di

euro per l'anno 2025, 39  milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  43,1

milioni di euro per l'anno 2027, 46,4  milioni  di  euro  per  l'anno

2028, 48,8 milioni di euro per l'anno 2029, 50,5 milioni di euro  per

l'anno 2030 e 51,3  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno

2031,    mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di

spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  dicembre

2004, n. 307;

     b-bis) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2016 e 1,9 milioni

di euro annui a decorrere  dall'anno  2017,  mediante  corrispondente

riduzione  delle  proiezioni,  per  gli  anni  2016  e  2017,   dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini

del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno

2015, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al medesimo Ministero.   

  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

                               Art. 5-bis

Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 112, della legge  23

  dicembre 2014, n. 190, in materia di benefici previdenziali  per  i

  lavoratori esposti all'amianto

  1. Ai fini dell'applicazione  dell'articolo  1,  comma  112,  della

legge 23 dicembre  2014,  n.  190,  per  «lavoratori  attualmente  in

servizio» si intendono i lavoratori che,  alla  data  di  entrata  in

vigore della medesima legge, non  erano  beneficiari  di  trattamenti

pensionistici.   

 

                              Art. 6

                  Razionalizzazione delle procedure

                       di pagamento dell'INPS

  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  il  comma

302 e' sostituito dal seguente:

  «302. A decorrere dal 1º giugno 2015, al fine di  razionalizzare  e

uniformare le procedure e i  tempi  di  pagamento  delle  prestazioni

previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli

assegni, le pensioni e le indennita' di accompagnamento erogate  agli

invalidi civili, nonche' le rendite vitalizie dell'INAIL  sono  posti

in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il  giorno  successivo

se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non

esistano cause ostative, eccezion fatta per il mese di  gennaio  2016

in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile. A  decorrere

dall'anno 2017, detti pagamenti sono  effettuati  il  secondo  giorno

bancabile di ciascun mese.».

  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma  1,  valutati  in

0,971 milioni di euro per l'anno 2015, in 6,117 milioni di  euro  per

l'anno 2016, in 11,246 milioni di euro per  l'anno  2017,  in  18,546

milioni di euro per l'anno  2018  e  in  26,734  milioni  di  euro  a

decorrere dall'anno 2019 si provvede:

    a) quanto a 0,971 milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  a  6,117

milioni di euro per l'anno 2016, a 11,246 milioni di euro per  l'anno

2017, a 13,7  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2018

   attraverso i risparmi di  spesa  derivanti  dalla  riduzione delle

commissioni   corrisposte agli istituti di credito e a Poste Italiane

Spa per i servizi di pagamento delle prestazioni pensionistiche;

    b) quanto a 4,846 milioni di  euro  per  l'anno  2018,  a  13,034

milioni  di  euro  annui  a   decorrere   dall'anno   2019   mediante

l'incremento dell'importo del versamento di cui all'articolo 1, comma

306, della legge 23 dicembre 2014,  n.  190.  In  relazione  a  detto

maggiore  versamento,   l'INPS   consegue   corrispondenti   risparmi

attraverso interventi di razionalizzazione e riduzione delle  proprie

spese.

     3. L'INPS provvede annualmente al  riversamento  all'entrata del

bilancio dello Stato dell'importo corrispondente ai risparmi ottenuti

a partire da giugno 2015 ai sensi del comma 2, lettera a).

  3-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre

2009, n. 196, il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali

provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2  del  presente

articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di  verificarsi

scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma  2,  il

Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentito  il  Ministro  del

lavoro e delle politiche sociali,  provvede  con  proprio  decreto  a

rideterminare conseguentemente gli obiettivi di risparmio di cui alla

lettera b)  del  predetto  comma  2,  nella  misura  necessaria  alla

copertura   del   maggior   onere   risultante   dall'attivita'    di

monitoraggio.

  3-ter. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  riferisce  senza

ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli

scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3-bis.

  3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato

ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di

bilancio.   

 

                               Art. 7

                          TFR in busta paga

  1. All'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,

il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il  finanziamento  e'

altresi' assistito automaticamente dal privilegio di cui all'articolo

2751-bis, numero 1,  del  codice  civile.  Tale  finanziamento  e  le

formalita' ad esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono

esenti dall'imposta di registro, dall'imposta  di  bollo  e  da  ogni

altra imposta indiretta nonche' da ogni altro tributo o diritto.».

  2. All'articolo  1,  comma  32,  quinto  periodo,  della  legge  23

dicembre 2014, n. 190, le parole: «nel privilegio di cui all'articolo

46 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º  settembre  1993,

n. 385, e successive modificazioni.» sono sostituite dalle  seguenti:

«nel privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero  1,  del  codice

civile.».

 

                               Art. 8

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.