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Roma, 28 maggio 2015

 

Circolare n.88/2015

 

Oggetto: Previdenza – Ammortizzatori sociali e TFR in busta paga – D.L. 21.5.2015, n. 65, su G.U. n. 116 del 21.5.2015.

 

Nel decreto legge volto a tamponare gli effetti della recente sentenza della Corte costituzionale sulla mancata indicizzazione delle pensioni nel biennio 2012/2013 sono state inserite alcune disposizioni in materia di ammortizzatori in deroga e TFR in busta paga.

 

Ammortizzatori in deroga (art. 2) – E’ stato stanziato per il 2015 un miliardo di euro per rifinanziare gli ammortizzatori in deroga che, come è noto, sono volti a garantire una copertura economica a tutti quei lavoratori appartenenti ad aziende non rientranti nel sistema tradizionale degli ammortizzatori sociali.

 

Contratti di solidarietà (art. 4) – Sia pure in ritardo rispetto agli anni scorsi è stata confermata anche per il 2015 la possibilità per le aziende con oltre 15 dipendenti non destinatarie della CIGS di stipulare contratti di solidarietà (at. 5, D.L. n. 148/1993). Come è noto tali contratti sono diretti a incentivare soluzioni alternative ai licenziamenti; le imprese interessate possono infatti concordare con i sindacati, per un massimo di 2 anni, una riduzione di orario e di retribuzione per tutti o parte dei dipendenti usufruendo di un contributo a carico dello Stato pari al 25% della retribuzione non dovuta a seguito della riduzione di orario (uguale contributo viene riconosciuto anche al lavoratore).

 

TFR in busta paga (art. 7) – E’ stato escluso qualsiasi onere fiscale (imposta di registro, imposta di bollo nonché ogni altra imposta o altro tributo) in capo alle imprese con meno di 50 dipendenti che decidano di accedere al finanziamento bancario agevolato al fine di corrispondere la quota maturanda del TFR in busta paga al lavoratore che ne abbia fatto richiesta in base alla legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014). Si rammenta che secondo quella legge, in via sperimentale fino al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti con un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro possono chiedere di percepire in busta paga l’ammontare del TFR maturando, anche se eventualmente già destinato a forme di previdenza complementare.

 

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 56/2015, 43/2015 e 5/2012

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

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G.U. n.116 del 21.5.2015

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2015, n. 65 

Disposizioni  urgenti  in  materia  di  pensioni,  di  ammortizzatori

sociali e di garanzie TFR.

 

                                Capo I

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

 

                               Art. 1

    Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni

  1. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella  sentenza

della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio

dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi  di  finanza  pubblica,

assicurando  la  tutela  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni

concernenti i diritti civili  e  sociali,  anche  in  funzione  della

salvaguardia della solidarieta' intergenerazionale,  all'articolo  24

del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  sono  apportate

le seguenti modificazioni:

    1) il comma 25 e' sostituito dal seguente:

      "25. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici,

secondo il meccanismo stabilito  dall'articolo  34,  comma  1,  della

legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012  e  2013,  e'

riconosciuta:

        a)  nella  misura  del  100  per  cento  per  i   trattamenti

pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il  trattamento

minimo INPS. Per le pensioni di importo  superiore  a  tre  volte  il

trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato  della

quota di rivalutazione automatica  spettante  sulla  base  di  quanto

previsto  dalla  presente  lettera,  l'aumento  di  rivalutazione  e'

comunque  attribuito  fino  a   concorrenza   del   predetto   limite

maggiorato;

        b)  nella  misura  del  40  per  cento  per   i   trattamenti

pensionistici complessivamente superiori a tre volte  il  trattamento

minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento  minimo

INPS  con  riferimento  all'importo   complessivo   dei   trattamenti

medesimi. Per le pensioni di importo superiore  a  quattro  volte  il

predetto trattamento minimo e inferiore a  tale  limite  incrementato

della quota di  rivalutazione  automatica  spettante  sulla  base  di

quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e'

comunque  attribuito  fino  a   concorrenza   del   predetto   limite

maggiorato;

        c)  nella  misura  del  20  per  cento  per   i   trattamenti

pensionistici  complessivamente  superiori   a   quattro   volte   il

trattamento minimo  INPS  e  pari  o  inferiori  a  cinque  volte  il

trattamento minimo INPS con riferimento all'importo  complessivo  dei

trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore  a  cinque

volte il predetto  trattamento  minimo  e  inferiore  a  tale  limite

incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante  sulla

base  di  quanto  previsto  dalla  presente  lettera,  l'aumento   di

rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del  predetto

limite maggiorato;

        d)  nella  misura  del  10  per  cento  per   i   trattamenti

pensionistici  complessivamente   superiori   a   cinque   volte   il

trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento

minimo INPS con riferimento all'importo complessivo  dei  trattamenti

medesimi. Per le  pensioni  di  importo  superiore  a  sei  volte  il

predetto trattamento minimo e inferiore a  tale  limite  incrementato

della quota di  rivalutazione  automatica  spettante  sulla  base  di

quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e'

comunque  attribuito  fino  a   concorrenza   del   predetto   limite

maggiorato;

        e)  non  e'  riconosciuta  per  i  trattamenti  pensionistici

complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con

riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.";

    2) dopo il comma 25 e' inserito il seguente:

      "25-bis.   La   rivalutazione   automatica   dei    trattamenti

pensionistici, secondo  il  meccanismo  stabilito  dall'articolo  34,

comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  relativa  agli  anni

2012  e  2013  come  determinata  dal  comma  25,  con  riguardo   ai

trattamenti pensionistici di  importo  complessivo  superiore  a  tre

volte il trattamento minimo INPS e' riconosciuta:

        a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento;

        b) a  decorrere  dall'anno  2016  nella  misura  del  50  per

cento.".

  2. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  riferiscono  a

ogni singolo beneficiario in  funzione  dell'importo  complessivo  di

tutti i trattamenti pensionistici in godimento, inclusi  gli  assegni

vitalizi derivanti da uffici elettivi.

  3. Le somme arretrate dovute ai sensi del  presente  articolo  sono

corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015.

  4. Rimane ferma l'abrogazione del  comma  3  dell'articolo  18  del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

  5. Restano fermi i livelli del saldo  netto  da  finanziare  e  del

ricorso al mercato fissati dall'articolo 1, comma 1, della  legge  23

dicembre 2014, n. 190. Il provvedimento di  assestamento  per  l'anno

2015 e le previsioni di bilancio per  gli  anni  successivi  terranno

conto  degli  effetti   della   richiamata   sentenza   della   Corte

costituzionale e del presente articolo.

 

                               Capo II

 

                               Art. 2

   Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione

  1. Per l'anno 2015, il Fondo sociale per occupazione  e  formazione

di cui all'articolo 18, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  29

novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28

gennaio 2009, n. 2, e' incrementato di 1.020 milioni di euro, ai fini

del finanziamento degli  ammortizzatori  sociali  in  deroga  di  cui

all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92,

e successive modificazioni.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.020 milioni  di  euro

per l'anno 2015, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del

fondo di cui all'articolo 1, comma 107 della legge 23 dicembre  2014,

n. 190.

 

                               Art. 3

Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore

                             della pesca

  1. Per l'anno 2015, le risorse  destinate  dall'articolo  1,  comma

109, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito delle  risorse

del Fondo sociale per occupazione e formazione  di  cui  all'articolo

18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito,

con  modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.   2,   come

rifinanziato dal presente  decreto,  al  riconoscimento  della  cassa

integrazione guadagni in deroga per  il  settore  della  pesca,  sono

incrementate di 5 milioni di euro.

 

                               Art. 4

Rifinanziamento dei contratti di solidarieta' di cui all'articolo  5,

        commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148

  1. Per il  finanziamento  dei  contratti  di  solidarieta'  di  cui

all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge  20  maggio  1993,  n.

148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.

236, e' autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 70 milioni di euro  a

carico  del  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione  di  cui

all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio

2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della  legge

28 giugno 2012, n. 92, e successive  modificazioni,  e  dal  presente

decreto.

 

                               Art. 5

Modifiche  ai  criteri  di   determinazione   del   coefficiente   di

             capitalizzazione del montante contributivo

  1. All'articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995,  n.  335  e'

inserito, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso il coefficiente

di rivalutazione del montante contributivo come determinato adottando

il tasso annuo di  capitalizzazione  di  cui  al  primo  periodo  del

presente comma non puo' essere inferiore a  uno,  salvo  recupero  da

effettuare sulle rivalutazioni successive."

  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma  1,  valutati  in

1,1 milioni di euro per l'anno 2015, 2,2 milioni di euro  per  l'anno

2016, 2,0 milioni di euro per l'anno 2017, 1,7 milioni  di  euro  per

l'anno 2018, 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, 1,2 milioni di euro

per l'anno 2020, 1 milione di euro per l'anno 2021,  0,7  milioni  di

euro per l'anno 2022, 0,5 milioni di  euro  per  l'anno  2023  e  0,2

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede:

    a) quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2015, 0,4  milioni  di

euro per l'anno 2016, 0,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  0,3

milioni di euro per l'anno 2018, 0,3 milioni di euro per l'anno 2019,

0,2 milioni di euro per l'anno 2020, 0,2 milioni di euro  per  l'anno

2021, 0,1 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per

l'anno 2023 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1;

    b) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2015, 1,8  milioni  di

euro per l'anno 2016, 1,6  milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  1,4

milioni di euro per l'anno 2018, 1,2 milioni di euro per l'anno 2019,

1 milione di euro per l'anno 2020, 0,8 milioni  di  euro  per  l'anno

2021, 0,6 milioni di euro per l'anno 2022, 0,4 milioni  di  euro  per

l'anno 2023 e a 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2024

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

                               Art. 6

      Razionalizzazione delle procedure di pagamento dell'INPS

  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  il  comma

302 e' sostituito dal seguente:

    "302. A decorrere dal 1º giugno 2015, al fine di razionalizzare e

uniformare le procedure e i  tempi  di  pagamento  delle  prestazioni

previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli

assegni, le pensioni e le indennita' di accompagnamento erogate  agli

invalidi civili, nonche' le rendite vitalizie dell'INAIL  sono  posti

in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il  giorno  successivo

se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non

esistano cause ostative, eccezion fatta per il mese di  gennaio  2016

in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile. A  decorrere

dall'anno 2017, detti pagamenti sono  effettuati  il  secondo  giorno

bancabile di ciascun mese.".

  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma  1,  valutati  in

0,971 milioni di euro per l'anno 2015, in 6,117 milioni di  euro  per

l'anno 2016, in 11,246 milioni di euro per  l'anno  2017,  in  18,546

milioni di euro per l'anno  2018  e  in  26,734  milioni  di  euro  a

decorrere dall'anno 2019 si provvede:

    a) quanto a 0,971 milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  a  6,117

milioni di euro per l'anno 2016, a 11,246 milioni di euro per  l'anno

2017, a 13,7  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2018

attraverso la riduzione delle commissioni corrisposte  agli  istituti

di credito e a Poste Italiane Spa per i servizi  di  pagamento  delle

prestazioni pensionistiche;

    b) quanto a 4,846 milioni di  euro  per  l'anno  2018,  a  13,034

milioni  di  euro  annui  a   decorrere   dall'anno   2019   mediante

l'incremento dell'importo del versamento di cui all'articolo 1, comma

306, della legge 23 dicembre 2014,  n.  190.  In  relazione  a  detto

maggiore  versamento,   l'INPS   consegue   corrispondenti   risparmi

attraverso interventi di razionalizzazione e riduzione delle  proprie

spese.

  3. L'INPS provvede strutturalmente al riversamento all'entrata  del

bilancio dello Stato dell'importo corrispondente  alle  riduzioni  di

spesa ottenute a partire da giugno 2015 ai sensi del comma 2.

 

                               Art. 7

                          TFR in busta paga

  1. All'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,

il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il  finanziamento  e'

altresi' assistito automaticamente dal privilegio di cui all'articolo

2751-bis, numero 1,  del  codice  civile.  Tale  finanziamento  e  le

formalita' ad esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono

esenti dall'imposta di registro, dall'imposta  di  bollo  e  da  ogni

altra imposta indiretta nonche' da ogni altro tributo o diritto.".

  2. All'articolo  1,  comma  32,  quinto  periodo,  della  legge  23

dicembre 2014, n. 190, le parole: "nel privilegio di cui all'articolo

46 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º  settembre  1993,

n. 385, e successive modificazioni." sono sostituite dalle  seguenti:

"nel privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero  1,  del  codice

civile.".

 

                               Art. 8

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Dato a Roma, addi' 21 maggio 2015

 

                             MATTARELLA

 

                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei

                                ministri

 

                                Poletti, Ministro del lavoro e  delle

                                politiche sociali

 

                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e

                                delle finanze

 

Visto, il Guardasigilli: Orlando