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Roma,
28 maggio 2015
Circolare n.88/2015
Oggetto: Previdenza – Ammortizzatori
sociali e TFR in busta paga – D.L. 21.5.2015, n. 65, su G.U. n. 116 del
21.5.2015.
Nel decreto legge volto a tamponare gli effetti della recente
sentenza della Corte costituzionale sulla mancata indicizzazione delle pensioni
nel biennio 2012/2013 sono state inserite alcune disposizioni in materia di
ammortizzatori in deroga e TFR in busta paga.
Ammortizzatori in deroga
(art. 2) – E’ stato stanziato per il 2015 un miliardo di euro per
rifinanziare gli ammortizzatori in deroga
che, come è noto, sono volti a garantire una copertura economica a tutti quei
lavoratori appartenenti ad aziende non rientranti nel sistema tradizionale
degli ammortizzatori sociali.
Contratti di solidarietà
(art. 4) – Sia pure in ritardo rispetto agli anni scorsi è stata
confermata anche per il 2015 la possibilità per le aziende con oltre 15
dipendenti non destinatarie della CIGS di stipulare
contratti di solidarietà (at. 5, D.L. n. 148/1993).
Come è noto tali contratti sono diretti a incentivare soluzioni alternative ai
licenziamenti; le imprese interessate possono infatti concordare con i
sindacati, per un massimo di 2 anni, una riduzione di orario e di retribuzione
per tutti o parte dei dipendenti usufruendo di un contributo a carico dello
Stato pari al 25% della retribuzione non dovuta a seguito della riduzione di
orario (uguale contributo viene riconosciuto anche al lavoratore).
TFR in busta paga (art. 7) – E’
stato escluso qualsiasi onere fiscale (imposta di registro, imposta di bollo
nonché ogni altra imposta o altro tributo) in capo alle imprese con meno di 50
dipendenti che decidano di accedere al finanziamento bancario agevolato al fine
di corrispondere la quota maturanda del TFR in busta paga al lavoratore che ne abbia
fatto richiesta in base alla legge di stabilità
2015 (legge n. 190/2014). Si rammenta che secondo quella legge, in via
sperimentale fino al
30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti con un rapporto di lavoro in essere da
almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro possono chiedere di percepire
in busta paga l’ammontare del TFR maturando, anche se eventualmente già
destinato a forme di previdenza complementare.
Fabio Marrocco |
Per
riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 56/2015, 43/2015 e 5/2012
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Responsabile
di Area |
Allegato
uno |
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Lc/lc |
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organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n.116 del
21.5.2015
DECRETO-LEGGE
21 maggio 2015, n. 65
Disposizioni urgenti in
materia di pensioni,
di ammortizzatori
sociali e di garanzie TFR.
Capo I
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
E m a n a
il
seguente decreto-legge:
Art. 1
Misure in materia di rivalutazione
automatica delle pensioni
1. Al
fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza
della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel
rispetto del principio
dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di
finanza pubblica,
assicurando la tutela
dei livelli essenziali
delle prestazioni
concernenti i diritti civili e
sociali, anche in
funzione della
salvaguardia della solidarieta'
intergenerazionale, all'articolo 24
del
decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono
apportate
le seguenti modificazioni:
1) il
comma 25 e' sostituito dal seguente:
"25. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici,
secondo il meccanismo stabilito dall'articolo
34, comma 1,
della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni
2012 e
2013, e'
riconosciuta:
a) nella misura
del 100 per
cento per i
trattamenti
pensionistici di importo complessivo fino a tre volte
il trattamento
minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a
tre volte il
trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite
incrementato della
quota di rivalutazione automatica spettante
sulla base di
quanto
previsto dalla presente
lettera, l'aumento di
rivalutazione e'
comunque attribuito
fino a concorrenza
del predetto limite
maggiorato;
b) nella misura
del 40 per
cento per i
trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a tre volte il
trattamento
minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il
trattamento minimo
INPS con riferimento
all'importo complessivo dei
trattamenti
medesimi. Per le pensioni di importo superiore a
quattro volte il
predetto trattamento minimo e inferiore a tale
limite incrementato
della quota di
rivalutazione automatica spettante
sulla base di
quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di
rivalutazione e'
comunque attribuito
fino a concorrenza
del predetto limite
maggiorato;
c) nella misura
del 20 per
cento per i
trattamenti
pensionistici complessivamente
superiori a quattro
volte il
trattamento minimo
INPS e pari
o inferiori a
cinque volte il
trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo
dei
trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque
volte il predetto
trattamento minimo e
inferiore a tale
limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto
previsto dalla presente
lettera, l'aumento di
rivalutazione e' comunque
attribuito fino a concorrenza del
predetto
limite maggiorato;
d) nella misura
del 10 per
cento per i
trattamenti
pensionistici complessivamente
superiori a cinque
volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il
trattamento
minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti
medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a sei volte
il
predetto trattamento minimo e inferiore a tale
limite incrementato
della quota di
rivalutazione automatica spettante
sulla base di
quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di
rivalutazione e'
comunque attribuito
fino a concorrenza
del predetto limite
maggiorato;
e) non e' riconosciuta per
i trattamenti pensionistici
complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo
INPS con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti
medesimi.";
2) dopo il comma 25 e'
inserito il seguente:
"25-bis. La rivalutazione automatica
dei trattamenti
pensionistici, secondo
il meccanismo stabilito
dall'articolo 34,
comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli
anni
2012 e 2013
come determinata dal
comma 25, con
riguardo ai
trattamenti pensionistici di importo
complessivo superiore a tre
volte il trattamento minimo INPS e'
riconosciuta:
a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento;
b) a decorrere dall'anno
2016 nella misura
del 50 per
cento.".
2. Le
disposizioni di cui al presente articolo si
riferiscono a
ogni singolo beneficiario in funzione
dell'importo complessivo di
tutti i trattamenti pensionistici in godimento,
inclusi gli assegni
vitalizi derivanti da uffici elettivi.
3. Le
somme arretrate dovute ai sensi del presente articolo
sono
corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015.
4. Rimane ferma l'abrogazione del comma 3
dell'articolo 18 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
5.
Restano fermi i livelli del saldo netto
da finanziare e del
ricorso al mercato fissati dall'articolo 1, comma 1,
della legge 23
dicembre 2014, n. 190. Il provvedimento di assestamento per
l'anno
2015 e le previsioni di bilancio per gli anni
successivi terranno
conto degli effetti
della richiamata sentenza
della Corte
costituzionale e del presente articolo.
Capo II
Art. 2
Rifinanziamento del Fondo sociale per
occupazione e formazione
1. Per
l'anno 2015, il Fondo sociale per occupazione e
formazione
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e'
incrementato di 1.020 milioni di euro, ai fini
del finanziamento degli ammortizzatori sociali
in deroga di cui
all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno
2012, n. 92,
e successive modificazioni.
2. Agli
oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.020 milioni di
euro
per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione
del
fondo di cui all'articolo 1, comma 107 della legge
23 dicembre 2014,
n. 190.
Art. 3
Rifinanziamento
degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore
della
pesca
1. Per
l'anno 2015, le risorse
destinate
dall'articolo 1, comma
109, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
nell'ambito delle
risorse
del Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui
all'articolo
18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185,
convertito,
con
modificazioni, dalla
legge 28 gennaio
2009, n. 2, come
rifinanziato dal presente
decreto, al riconoscimento della
cassa
integrazione guadagni in deroga per il
settore della pesca,
sono
incrementate di 5 milioni di euro.
Art. 4
Rifinanziamento
dei contratti di solidarieta' di cui all'articolo 5,
commi 5 e 8,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148
1. Per il finanziamento dei
contratti di solidarieta' di cui
all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20
maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n.
236, e' autorizzata
per l'anno 2015 la spesa di 70 milioni di euro a
carico del Fondo
sociale per occupazione
e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2,
comma 65, della legge
28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e
dal presente
decreto.
Art. 5
Modifiche ai
criteri di determinazione del
coefficiente di
capitalizzazione
del montante contributivo
1.
All'articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335 e'
inserito, in fine, il seguente periodo: "In ogni
caso il coefficiente
di rivalutazione del montante contributivo come
determinato adottando
il tasso annuo di
capitalizzazione di cui
al primo periodo
del
presente comma non puo'
essere inferiore a uno, salvo
recupero da
effettuare sulle rivalutazioni successive."
2. Alla
copertura degli oneri derivanti dal comma 1,
valutati in
1,1 milioni di euro per l'anno 2015, 2,2
milioni di euro per l'anno
2016, 2,0 milioni di euro per l'anno 2017, 1,7 milioni di euro
per
l'anno 2018, 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, 1,2
milioni di euro
per l'anno 2020, 1 milione di euro per l'anno
2021, 0,7 milioni
di
euro per l'anno 2022, 0,5 milioni di euro
per l'anno 2023 e 0,2
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede:
a)
quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2015, 0,4 milioni di
euro per l'anno 2016, 0,4 milioni
di euro per
l'anno 2017, 0,3
milioni di euro per l'anno 2018, 0,3 milioni di euro
per l'anno 2019,
0,2 milioni di euro per l'anno 2020, 0,2
milioni di euro per l'anno
2021, 0,1 milioni di euro per l'anno 2022 e a
0,1 milioni di euro per
l'anno 2023 mediante le maggiori entrate derivanti
dal comma 1;
b)
quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2015, 1,8 milioni di
euro per l'anno 2016, 1,6 milioni
di euro per
l'anno 2017, 1,4
milioni di euro per l'anno 2018, 1,2 milioni di euro
per l'anno 2019,
1 milione di euro per l'anno 2020, 0,8 milioni di euro
per l'anno
2021, 0,6 milioni di euro per l'anno 2022, 0,4 milioni di euro
per
l'anno 2023 e a 0,2 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2024
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.
3. Il
Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato
ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 6
Razionalizzazione delle procedure di
pagamento dell'INPS
1.
All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190, il comma
302 e' sostituito dal
seguente:
"302. A decorrere dal 1º giugno 2015, al fine di razionalizzare e
uniformare le procedure e i tempi
di pagamento delle
prestazioni
previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti
pensionistici, gli
assegni, le pensioni e le indennita'
di accompagnamento erogate agli
invalidi civili, nonche' le
rendite vitalizie dell'INAIL sono posti
in pagamento il primo giorno di ciascun mese o
il giorno successivo
se festivo o non bancabile, con un unico mandato
di pagamento ove non
esistano cause ostative, eccezion fatta per il mese di gennaio
2016
in cui il pagamento avviene il secondo giorno
bancabile. A decorrere
dall'anno 2017, detti pagamenti sono effettuati
il secondo giorno
bancabile di ciascun mese.".
2. Alla
copertura degli oneri derivanti dal comma 1,
valutati in
0,971 milioni di euro per l'anno 2015, in 6,117
milioni di euro per
l'anno 2016, in 11,246 milioni di euro per l'anno
2017, in 18,546
milioni di euro per l'anno 2018
e in 26,734
milioni di euro a
decorrere dall'anno 2019 si provvede:
a) quanto
a 0,971 milioni di euro
per l'anno 2015,
a 6,117
milioni di euro per l'anno 2016, a 11,246 milioni di
euro per l'anno
2017, a 13,7 milioni di
euro annui a
decorrere dall'anno 2018
attraverso la riduzione delle commissioni corrisposte agli
istituti
di credito e a Poste Italiane Spa per i
servizi di pagamento
delle
prestazioni pensionistiche;
b)
quanto a 4,846 milioni di
euro per l'anno
2018, a 13,034
milioni di euro
annui a decorrere
dall'anno 2019 mediante
l'incremento dell'importo del versamento di cui
all'articolo 1, comma
306, della legge 23 dicembre 2014, n.
190. In relazione a
detto
maggiore versamento,
l'INPS consegue corrispondenti risparmi
attraverso interventi di razionalizzazione e riduzione
delle proprie
spese.
3.
L'INPS provvede strutturalmente al riversamento all'entrata del
bilancio dello Stato dell'importo corrispondente alle
riduzioni di
spesa ottenute a partire da giugno 2015 ai sensi del
comma 2.
Art. 7
TFR in busta paga
1.
All'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
il secondo periodo e'
sostituito dai seguenti: "Il
finanziamento e'
altresi'
assistito automaticamente dal privilegio di cui all'articolo
2751-bis, numero 1, del
codice civile. Tale finanziamento e le
formalita'
ad esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono
esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di
bollo e da
ogni
altra imposta indiretta nonche'
da ogni altro tributo o diritto.".
2. All'articolo 1, comma
32, quinto periodo,
della legge 23
dicembre 2014, n. 190, le parole: "nel privilegio
di cui all'articolo
46 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1º
settembre 1993,
n. 385, e successive modificazioni." sono
sostituite dalle
seguenti:
"nel privilegio di cui all'articolo
2751-bis, numero 1, del
codice
civile.".
Art. 8
Entrata in vigore
1. Il
presente decreto entra in vigore il giorno stesso della
sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e
sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito
nella Raccolta
ufficiale degli atti
normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo
osservare.
Dato
a Roma, addi' 21 maggio 2015
MATTARELLA
Renzi,
Presidente del
Consiglio dei
ministri
Poletti,
Ministro del lavoro e
delle
politiche sociali
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando