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Roma,
10 settembre 2015
Circolare n. 148/2015
Oggetto: Lavoro – Jobs Act – Conciliazione
tempi di vita e di lavoro –Congedo parentale a ore - Circolare INPS n. 152 del
18.8.2015.
Come è noto, l’art. 32 del Testo Unico sulla maternità (D.lgvo n.
151/2001 come modificato dal D.lgvo n. 80/2015), allo
scopo di consentire l’effettivo godimento alla lavoratrice madre del congedo
facoltativo di maternità su base oraria (anziché giornaliera come da sempre
previsto), ha regolamentato per legge tale fattispecie che pertanto trova
applicazione anche se non disciplinata dalla contrattazione collettiva nazionale
o aziendale come invece previsto in passato (legge n. 228/2012). La nuova
disposizione, inizialmente limitata al solo 2015, è stata confermata in via
permanente dagli ultimi decreti applicativi del Jobs Act recentemente approvati e ancora
in corso di pubblicazione.
La fruizione oraria del congedo è consentita in misura pari
alla metà dell’orario giornaliero svolto dalla lavoratrice nel mese precedente.
La scelta della modalità di godimento del congedo è rimessa in capo alla
lavoratrice previo preavviso al datore di lavoro di 2 giorni, in caso di
opzione per la modalità oraria, e di 15 giorni (in base al CCNL logistica,
trasporto e spedizione), in caso di opzione per la modalità giornaliera.
Si evidenziano i principali chiarimenti forniti dall’INPS
sulla materia:
·
il
godimento del congedo non è vincolato ad una sola modalità potendo la
lavoratrice alternare periodi di fruizione con modalità giornaliera a periodi
di fruizione con modalità oraria;
·
le ore
di congedo parentale non possono essere cumulate con permessi o riposi disciplinati
dal Testo Unico sulla maternità (ad esempio con i riposi per allattamento o per
assistenza a figli disabili); la fruizione su base oraria è invece compatibile con
permessi o riposi disciplinati da altre disposizioni di legge (ad esempio con i
riposi per assistenza al coniuge o ad un parente con handicap grave);
·
come per
il congedo su base giornaliera anche per il godimento di quello su base oraria deve
essere presentata dalla lavoratrice interessata apposita domanda all’INPS in
via telematica secondo le istruzioni fornite dallo stesso Istituto.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti
confronta circ.re conf.le n.124/2015
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Roma, 18/08/2015
Circolare n. 152
Indirizzi
omessi
OGGETTO: Decreto
legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 in attuazione dell’art.1, commi 8 e 9
della legge delega n. 183 del 2014 (Jobs Act)
Fruizione
del congedo parentale in modalità oraria.
SOMMARIO: 1.
Modifica all’art. 32 del T.U. maternità/paternità in materia di congedo
parentale.
2. Criteri di fruizione, computo ed indennizzo
del congedo parentale su base oraria.
3. Contribuzione
figurativa.
4. Modalità
operative.
5.
Istruzioni procedurali.
1. Modifica
all’art. 32 del decreto legislativo n. 151/2001 (T.U. maternità/paternità) in
materia di congedo parentale
L’art. 1, comma 339 della
legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228) ha modificato
l’art. 32 del T.U. maternità/paternità (decreto legislativo n. 151 del 26 marzo
2001, di seguito denominato T.U.) introducendo la possibilità per i genitori
lavoratori dipendenti di fruire del congedo parentale in modalità oraria previa
definizione, in sede di contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione
del congedo parentale ad ore, dei criteri di calcolo della base oraria e
dell’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata
lavorativa. La stessa legge di stabilità ha previsto inoltre l’obbligo per il
genitore richiedente di comunicare al datore di lavoro l’inizio e la fine del
periodo di congedo parentale richiesto, nonché la possibilità per lavoratore e
datore di lavoro di concordare, durante il periodo di fruizione di congedo,
adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto
eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva (comma 4 bis del citato
art. 32).
Con il decreto legislativo
del 15 giugno 2015, n. 80, attuativo della delega contenuta nel Jobs Act, il legislatore è nuovamente intervenuto sull’art. 32
citato introducendo un criterio generale di fruizione del congedo in modalità
oraria che trova attuazione in assenza di contrattazione collettiva anche di
livello aziendale (comma 1 ter dell’art. 32 cit.). In particolare, secondo
questo criterio generale, in assenza di una contrattazione collettiva che
disciplini compiutamente il congedo parentale su base oraria, i genitori
lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale ad ore in misura
pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a
quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. La riforma prevede
inoltre, in questa ipotesi, l’incumulabilità del congedo parentale ad ore con
altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. La riforma in esame ha natura
sperimentale ed è quindi attualmente in vigore per i periodi di congedo
parentale fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, salva l’adozione di
ulteriori decreti legislativi.
2. Criteri di
fruizione, computo ed indennizzo del congedo parentale su base oraria
2.1 Criteri di fruizione
La modalità di fruizione
oraria del congedo parentale, prevista dal novellato art. 32 del T.U maternità/paternità, si aggiunge alla modalità di
fruizione su base giornaliera e mensile relativamente alle quali sono state già
fornite nel tempo istruzioni (si vedano in particolare le circolari n. 17 del
26 gennaio 1982 - AGO n. 138382; n. 109 del 6 giugno 2000; n. 8 del 17 gennaio
2003).
Rispetto alle modalità già
in uso (giornaliera o mensile), l’introduzione della modalità oraria non
modifica la durata del congedo parentale e pertanto rimangono invariati i
limiti complessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori
dipendenti possono assentarsi dal lavoro a tale titolo.
Si rammenta che, con il
decreto legislativo n. 80 del 2015, è stato previsto l’ampliamento sia del
periodo entro il quale è possibile fruire del congedo parentale (da 8 a 12 anni
del bambino) sia del periodo entro il quale il congedo è indennizzabile a
prescindere dalle condizioni di reddito (da 3 a 6 anni del bambino). Su tale
disposizione è stata emanata la circolare n. 139 del 17 luglio 2015. Le
istruzioni contenute in questa circolare trovano quindi applicazione anche nel
caso di fruizione del congedo parentale in modalità oraria.
I genitori lavoratori
dipendenti possono fruire del congedo parentale nelle diverse modalità loro
consentite (giornaliera o mensile o oraria). Pertanto giornate o mesi di
congedo parentale possono alternarsi con giornate lavorative in cui il congedo
parentale è fruito in modalità oraria, nei limiti eventualmente stabiliti dalla
contrattazione collettiva.
In ordine alla fruizione
frazionata del congedo parentale si richiamano le istruzioni a suo tempo
fornite nei messaggi n. 28379 del 25 ottobre 2006 e n. 19772 del 18 ottobre
2011. Al riguardo, si rappresenta che se la fruizione di un periodo di congedo
parentale avviene su base oraria – con copresenza quindi nella stessa giornata di
assenza oraria a titolo di congedo e di svolgimento di attività lavorativa – le
domeniche (ed eventualmente i sabati, in caso di settimana corta), non sono
considerate né ai fini del computo né ai fini dell’indennizzo. Infatti, in caso
di congedo parentale fruito in modalità oraria è sempre rinvenibile lo
svolgimento di attività lavorativa.
Esempio 1:
genitore dipendente che prende
congedo parentale ad ore in ogni giornata lavorativa compresa tra il 1° luglio
ed il 22 luglio 2015 – le domeniche ed i sabati, in caso di settimana corta,
ricadenti nell’arco temporale indicato non si computano né si indennizzano a
titolo di congedo parentale.
Esempio 2:
lavoratrice che prende congedo
parentale dal 3 luglio al 13 luglio 2015 con la seguente articolazione:
parentale ad ore nella giornata di venerdì’ 3 luglio – congedo parentale a
giornata per la settimana successiva, cioè dal lunedì 6 a venerdì 10 -
parentale ad ore nella giornata di venerdì’ 13 luglio - le domeniche ed i
sabati compresi nel periodo considerato, ossia i giorni del 4 e 5 e dell’11 e
12 luglio 2015 non si computano né si indennizzano a titolo di congedo
parentale.
Per espressa previsione di
legge, qualora trovi applicazione il criterio generale
di fruizione del congedo parentale ad ore è esclusa la
cumulabilità del congedo stesso con permessi o riposi disciplinati dal T.U.
maternità/paternità. Il congedo ad ore quindi non può essere fruito nei
medesimi giorni in cui il genitore fruisce di riposi giornalieri per
allattamento ex artt. 39 e 40 del T.U. maternità/paternità oppure nei giorni in
cui il genitore fruisce dei riposi orari ex art. 33 del T.U. cit. per
assistenza ai figli disabili. Risulta invece compatibile la fruizione del
congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da
disposizioni normative diverse dal T.U., quali ad esempio i permessi di cui
all’art.33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104. Rimane fermo che
la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nel definire le
modalità di fruizione del congedo parentale può prevedere diversi criteri di
compatibilità.
2.2 Criteri di computo ed indennizzo del congedo parentale
fruito su base oraria.
La complessità della
disciplina del congedo parentale - determinata dalle differenti modalità di
fruizione, dalla diversità di fonti, normativa o contrattuale (anche aziendale)
che oggi possono disciplinare questo istituto, nonché dalla necessità di
continuare a monitorare i limiti individuali e complessivi di fruizione ed
indennizzo del congedo stabiliti dal T.U. – comporta la necessità di attuare le
novità normative in argomento mediante più fasi operative.
In una prima fase iniziale
il computo e l’indennizzo del congedo parentale avvengono su base giornaliera
anche se la fruizione è effettuata in modalità oraria.
Ai fini del congedo
parentale su base oraria, la contrattazione deve prevedere anche
l’equiparazione di un monte ore alla singola giornata lavorativa. In assenza di
contrattazione, la giornata di congedo parentale si determina prendendo a
riferimento l’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale
o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il
congedo parentale (ossia lo stesso periodo preso a riferimento dal citato art.
23 per il calcolo dell’indennità). In assenza di ulteriori specificazioni di
legge, per orario medio giornaliero si intende l’orario medio giornaliero
contrattualmente previsto.
In tale caso, il congedo
orario è fruibile in misura pari alla metà di tale orario medio giornaliero.
L’introduzione del congedo
parentale su base oraria non ha modificato le regole di indennizzo del congedo
stesso; pertanto il congedo parentale è indennizzato su base giornaliera anche
nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria. Al riguardo, l’art. 34
comma 1 del T.U. richiama l'articolo 23 dello stesso T.U., in forza del quale,
per l’indennizzo del congedo parentale viene presa a riferimento la
retribuzione media giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale
o mensile scaduto ed immediatamente precedente
a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo
parentale; nella base retributiva di riferimento non si computano il rateo
giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima
mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente
erogati al genitore richiedente.
3. Contribuzione
figurativa.
Le ore di congedo parentale
- diano o non diano diritto all’indennità di cui all’art. 34 del
D.lgls.151/2001 – sono coperte da contribuzione figurativa.
Anche nel caso di fruizione
oraria del congedo parentale, si applica quanto già disposto al punto 3 della
circolare numero 139/2015 e cioè che la fruizione del congedo parentale tra
il 25 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015 è coperta da contribuzione
figurativa fino al 12° anno di vita del bambino ovvero fino al 12° anno di
ingresso del minore in caso di adozione o affidamento. Per la valorizzazione
del periodo di congedo parentale fruito dopo il 6° anno di vita del bambino o
dopo il 6° anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato si
applica il comma 2 dell’art. 35 del T.U. (retribuzione convenzionale,
integrabilità con riscatto o versamenti volontari). Tale disposizione si
applica anche per i periodi di congedo fruiti dai genitori oltre il periodo
complessivo di 6 mesi (anche se fruiti entro il predetto 6° anno).
La valorizzazione della
contribuzione figurativa sulla base della retribuzione avviene in forza
dell’art. 40 della legge 183 del 2010, cioè in base alle voci retributive
ricorrenti e continuative perse per le ore di congedo.
La valorizzazione della
contribuzione figurativa sulla base della retribuzione convenzionale avviene in
forza di quanto disposto dal comma 2 dell’art.35, D.lgls.151/2001.
Il beneficio della fruizione
oraria del congedo parentale è finalizzato a conciliare i tempi “di lavoro” con
la cura della prole. D’altro canto, la base oraria del congedo, o è stabilita
dalla contrattazione collettiva (art. 32, comma 1- bis )
o fissata dalla legge con riferimento al periodo di paga immediatamente
precedente (art.32, comma 1-ter del D.lgls.151/2001 ). Tutto ciò implica che la
modalità oraria di fruizione del congedo sia concepibile esclusivamente nel
corso del rapporto di lavoro e che dunque sia esclusa l’applicazione “su base
oraria” del riscatto dei periodi corrispondenti fuori dal rapporto di lavoro di
cui al comma 5 dell’art.35, D.lgs.151/2001.
4. Modalità
operative
Presentazione della domanda di congedo parentale ad ore
Il genitore lavoratore
dipendente avente diritto al congedo parentale, secondo i presupposti di legge
già noti, richiede il congedo al datore di lavoro ed all’Istituto, ai fini del
trattamento economico e previdenziale.
Nella fase transitoria, la
richiesta all’Istituto è presentata mediante un’apposita domanda on line, che è
diversa dalla domanda telematica in uso per la richiesta del congedo parentale
giornaliero o mensile. Per tale motivo, se in un determinato arco di tempo, il
genitore intende fruire il congedo parentale in modalità giornaliera e/o
mensile ed in modalità oraria, dovrà utilizzare le due diverse procedure di
invio on line.
Nella domanda di congedo
parentale ad ore il genitore dichiara:
--
se il
congedo è richiesto in base alla contrattazione di riferimento oppure in base
al criterio generale previsto dall’art. 32 del T.U. (si rammenta che in questo
caso la fruizione nella singola giornata di lavoro è necessariamente pari alla
metà dell’orario medio giornaliero);
--
il
numero di giornate di congedo parentale da fruire in modalità oraria. La
procedura infatti prevede che il totale delle ore di congedo richieste sia
calcolato in giornate lavorative intere;
--
il
periodo all’interno del quale queste giornate intere di congedo parentale
saranno fruite.
Nella prima fase di
attuazione delle nuove disposizioni, le domande di congedo parentale ad ore
sono presentate secondo le seguenti istruzioni:
--
la
domanda è presentata in relazione a singolo mese solare. Quindi, ad esempio, se
si intende fruire di congedo parentale ad ore, sia nel mese di luglio sia nel
mese di agosto, dovranno essere presentate due distinte domande, una per
ciascun mese, seguendo la procedura semplificata “Nuovo periodo” descritta nel
successivo paragrafo;
--
la
domanda di congedo può riguardare anche giornate di congedo parentale fruite in
modalità oraria in data antecedente alla presentazione della domanda stessa.
A regime, analogamente a
quanto avviene attualmente per la fruizione del congedo parentale a giorni, la
domanda di congedo parentale dovrà essere presentata all’Istituto prima
dell’inizio del congedo, al limite anche lo stesso giorno di inizio di
fruizione; su tale regola non incidono i nuovi termini di preavviso previsti
dall’art. 32, comma 3, del T.U. maternità/paternità per la richiesta del
congedo parentale al datore di lavoro. Si rammenta che, salvi i casi di
oggettiva impossibilità, il genitore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro
secondo le modalità e criteri definiti dai contratti collettivi e comunque, con
un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni, in caso di richiesta di
congedo parentale mensile o giornaliero, e non inferiore a 2 giorni in caso di
congedo orario (art. 32, comma 3, T.U.).
Esempio 1
In base alla contrattazione collettiva, una giornata di
congedo parentale è equivalente a 6 ore – il genitore che intende fruire di
congedo parentale per 2 giornate (pari a 12 ore di assenza dal lavoro) dal
14.09.2015 al 22.09.2015 dovrà indicare 2 giornate nel predetto arco temporale.
La fruizione del congedo avverrà secondo le modalità indicate dalla
contrattazione.
Esempio 2
Assenza di contrattazione collettiva - la giornata media
lavorativa è pari ad 8 ore – il genitore intende fruire di 5 giorni di congedo
parentale in modalità oraria, 2 nel mese di gennaio e 3 nel mese di febbraio –
il genitore presenta la domanda per il mese di gennaio specificando n. 2
giornate e il periodo all’interno del mese solare in cui intende fruire del
congedo a ore. Per il mese di febbraio, il genitore, a partire dalla domanda
già presentata, attiva la funzione “Nuovo periodo” indicando per questo mese n.
3 giornate e il periodo all’interno del mese solare in cui intende fruire del
congedo a ore.
5. Istruzioni
procedurali
Per la previsione di cui
all’articolo 26, commi 2 e 3, del decreto legislativo 80 del 2015 e quindi per
il carattere attualmente sperimentale della misura per l’anno 2015, tenuto
conto della complessità della materia, della pluralità di tipologie di rapporto
di lavoro alla quale si applica nonché dell’estrema variabilità della durata
delle giornate lavorative anche nell’ambito della stessa tipologia di
lavoratore e della diversa articolazione con la quale si può esplicitare
l’attività lavorativa (esempio part time orizzontale o verticale) è necessario
procedere con un’approfondita analisi di tutte le possibili casistiche.
Nelle more di tali ulteriori
e necessari approfondimenti amministrativi, e delle conseguenti implementazioni
informatiche che ne deriveranno, l’Istituto rende disponibile sul proprio sito
l’applicazione per consentire ai lavoratori di presentare la domanda di congedo
parentale su base oraria e fornisce le prime indicazioni ai datori di lavoro
sulle modalità di conguaglio della prestazione.
Per consentire un immediato
controllo sui limiti individuali e complessivi, sia di fruizione sia di
indennizzo, previsti dalla legge, in una prima fase sono state individuate le
modalità operative sotto descritte per la presentazione della domanda, l’invio
dei flussi Uniemens e dei relativi conguagli.
In una seconda fase, qualora
confermata come definitiva la disciplina della misura sperimentale, le modalità
operative saranno integrate per consentire una gestione delle domande e dei
flussi Uniemens anche con il dettaglio orario.
5.1 Modalità di presentazione della domanda telematica
L’applicazione per la
presentazione all’Istituto delle domande di congedo parentale su base oraria è
stata inserita all’interno del gruppo di servizi denominati “Domande di
maternità on line”.
L’acquisizione delle domande
in oggetto è possibile tramite i seguenti tre canali:
WEB:il servizio è disponibile tra i servizi
OnLine dedicati al Cittadino presenti sul sito dell’INPS (www.inps.it); in
particolare, una volta effettuato l’accesso tramite PIN, il cittadino dovrà
selezionare le voci “Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”,
“Maternità”, “Acquisizione domanda”;
CONTACT
CENTER INTEGRATO:contattando
il numero verde 803164, gratuito da rete fissa, o il numero 06164164 da
telefono cellulare. In questo caso, il servizio è a pagamento in base al piano
tariffario applicato dai diversi gestori telefonici;
PATRONATI:
attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
I documenti utili per
l’istruttoria della domanda di congedo parentale vanno allegati telematicamente
seguendo le istruzioni indicate nella procedura. Tali documenti, differenti a
seconda dell’evento trattato, sono quelli previsti per le domande di congedo
parentale a mesi e/o giornate, indicati anche nell’ambito della procedura on
line (a titolo esemplificativo, in caso di domanda di congedo parentale
presentata per figlio adottato, al fine di accelerare i tempi dell’istruttoria,
il genitore ha la possibilità di allegare la sentenza di adozione).
Si precisa che anche per
tali tipologie di domande, sarà necessario che il cittadino sia dotato di PIN
di tipo dispositivo. In caso di PIN non dispositivo, sarà comunque possibile
accedere al servizio e acquisire la domanda, ma la stessa verrà istruita solo a
seguito dell’avvenuto “rafforzamento” del PIN.
Anche l’acquisizione della
domanda di congedo parentale su base oraria prevede la possibilità che il
richiedente possa acquisire la specifica domanda in modo parziale, in tempi
diversi, e di ufficializzarne la trasmissione in modo esplicito solo alla fine
del processo, momento in cui viene assegnato un numero di protocollo e una
ricevuta di presentazione per la domanda.
Per agevolare la
presentazione di domande di congedo parentale a ore successive alla prima,
l’applicazione consente inoltre le seguenti possibilità:
acquisizione di una nuova domanda avente le stesse caratteristiche di una
domanda di congedo parentale su base oraria già presentata (funzione di
“Replica”); La funzione consente quindi di ripercorrere l’intera domanda replicata
per modificarne le parti di interesse.
acquisizione, a partire da una domanda già presentata, di una nuova
domanda, indicando solamente il numero di giornate intere da fruire su base
oraria all’interno di un nuovo periodo (funzione “Nuovo periodo”). La funzione
consente quindi di inserire direttamente un nuovo periodo all’interno della
domanda replicata senza necessità di ripercorrere le pagine relative ad altri
dati.
5.2 Flusso delle denunce Uniemens e
conguagli
Nella prima fase di applicazione,
ai fini dell’esposizione nel flusso delle denunce Uniemens
dei periodi di congedo parentale fruiti su base oraria, è stato istituito un
nuovo <CodiceEvento>: “MA0” (MA zero)
avente il significato di “periodi di congedo parentale disciplinati dall’art.
32 del D. Lgs. N. 151/2001, usufruiti su base
oraria”. Le informazioni tecniche per la valorizzazione del nuovo elemento
saranno comunicate dall’Istituto secondo le consuete modalità.
A regime, qualora confermata
come definitiva la disciplina della misura sperimentale, e comunque non oltre
il primo semestre del 2016, il sistema Uniemens
consentirà una completa gestione del flusso informativo relativo al congedo
fruito dal lavoratore con il dettaglio di numero di ore di congedo fruite nel
giorno.
Per il conguaglio della
indennità di congedo parentale su base oraria anticipate al lavoratore, dovrà
essere valorizzato nell’elemento <MatACredAltre>,
<CausaleRecMat>, il nuovo codice causale “L062”
avente il significato di “indennità di
congedo parentale facoltativo fruito su base oraria”; nell’elemento <ImportoRecMat> il relativo importo.
Il flusso Uniemens sarà integrato con ulteriori elementi informativi
che consentiranno al datore di lavoro di tramettere all’Istituto una più
compiuta descrizione del congedo fruito dal lavoratore: in particolare, saranno
esposte, nell’elemento <NumOreEvento> le ore di
congedo fruite nel giorno espresso in centesimi.
Si rammenta che il congedo
parentale è fruibile in costanza di rapporto di lavoro con diritto alla
retribuzione. Il congedo non è pertanto fruibile ed indennizzabile oltre la
cessazione del rapporto di lavoro ed in generale nelle giornate in cui non
sussista l’obbligo di prestare attività lavorativa.
Il Dirigente Generale Vicario
Crudo