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Roma, 19 ottobre 2015

 

Circolare n. 163/2015

 

Oggetto: Lavoro – Jobs Act – Riforma della cassa integrazione – DLGVO 14.9.2015, n. 148, su S.O. alla G.U. n.221 del 23.9.2015.

 

Il Governo ha completato la riforma del sistema degli ammortizzatori sociali intervenendo sulla cassa integrazione dopo aver già riordinato nei mesi scorsi le tutele per i lavoratori che perdono involontariamente la propria occupazione (a seguito di licenziamento o di dimissioni per giusta causa). Il nuovo decreto in primo luogo raggruppa in un unico testo tutte le disposizioni in materia di integrazione salariale succedutesi negli ultimi settant’anni; in secondo luogo si ripropone di razionalizzare e di semplificare la disciplina dei singoli istituti agendo in particolare su ambiti di applicazione, oneri contributivi, durate e procedure.

La riforma modifica sostanzialmente il sistema di calcolo dei contributi a carico delle imprese introducendo un criterio bonus malus di tipo assicurativo che prevede, da un lato, l’aumento del contributo addizionale da versare per i soli lavoratori in cassa integrazione e, dall’altro lato, la riduzione degli oneri contributivi ordinari da versare sul monte salari.

 

Si evidenziano gli aspetti principali della riforma con riserva di successivi approfondimenti.

 

Disposizioni generali (artt. da 1 a 8) – Il decreto n. 148 si apre con una serie di disposizioni comuni per entrambe le forme di integrazione salariale, ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS). In particolare:

 

·      lavoratori beneficiari – anche i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante sono stati ricompresi in via permanente, non più quindi eccezionalmente attraverso la cosiddetta cassa integrazione in deroga, tra i beneficiari di CIGO e CIGS come qualsiasi altro lavoratore subordinato (continuano a fare eccezione i dirigenti e i lavoratori a domicilio) purché abbiano come questi un’anzianità di servizio di almeno 90 giorni presso l’unità produttiva interessata; conseguentemente dallo scorso 24 settembre (data di entrata in vigore del decreto in esame) le aziende devono versare anche per gli apprendisti le aliquote contributive previste per la cassa integrazione di cui sono destinatarie (a seconda dei casi può trattarsi alternativamente di quella ordinaria o di quella straordinaria o di entrambe contemporaneamente); la cassa integrazione interrompe il contratto di apprendistato che sarà pertanto automaticamente prorogato di un periodo corrispondente;

 

·      misura – l’importo dell’indennità riconosciuta dall’INPS ai lavoratori in cassa integrazione continua ad essere pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata agli stessi per le ore di lavoro non prestate con un massimo di 1167,91 euro mensili (da rivalutarsi annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo);

 

·      durata – è stata ridotta a 24 mesi nell’arco di un quinquennio (in precedenza 36 mesi) la sommatoria dei periodi di ricorso alla CIGO e alla CIGS per ciascuna unità produttiva; fermo restando tale tetto complessivo ciascun istituto mantiene comunque una propria distinta durata;

 

·      contributo addizionale – come già anticipato la contribuzione addizionale da versare per i lavoratori in cassa integrazione (sia ordinaria che straordinaria) è stata rimodulata sulla base di 3 distinte aliquote legate non più alla dimensione aziendale ma alla durata di utilizzo dell’istituto; in particolare la misura del contributo, da calcolarsi sulla retribuzione persa dal lavoratore (anziché come in passato sull’indennità riconosciuta dall’INPS) è pari al:

-      9% fino a 52 settimane di cassa integrazione (ordinaria o straordinaria) in un quinquennio;

-      12% dalla 53ma alla 104ma settimana in un quinquennio;

-      15% dalla 105ma settimana in poi sempre in un quinquennio.

 

Cassa integrazione ordinaria (artt. da 9 a 18) – E’ stato confermato l’assetto normativo precedente per quanto riguarda campo di applicazione, che continua a comprendere in particolare le imprese di qualsiasi dimensione inquadrate previdenzialmente nell’industria, causali di accesso, che continuano a consistere in eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai lavoratori e nelle situazioni temporanee di mercato, e durata massima di utilizzo, che continua ad essere pari a 13 settimane consecutive prorogabili trimestralmente fino ad un massimo di 52 settimane. Le novità più rilevanti riguardano la contribuzione ordinaria a carico delle aziende che scende all’1,70% (in precedenza 1,90%) della retribuzione imponibile per le imprese fino a 50 dipendenti e al 2% (in precedenza 2,20%) per quelle di maggiori dimensioni. Per quanto riguarda invece la contribuzione addizionale di cui si è già evidenziato misura e modalità applicative, si fa osservare che la stessa non è dovuta qualora la cassa integrazione sia stata concessa per eventi oggettivamente non evitabili.

 

Cassa integrazione straordinaria (artt. da 19 a 25) – Anche in questo caso resta immutato il campo di applicazione che pertanto continua ad includere, tra le altre, le imprese inquadrate previdenzialmente nell’industria con oltre 15 dipendenti (compresi dirigenti e apprendisti) nonché le imprese di logistica con oltre 50 dipendenti (sempre compresi dirigenti e apprendisti). Stesso discorso per quanto concerne la contribuzione a carico delle aziende che continua ad essere pari allo 0,90% (di cui lo 0,30% a carico del lavoratore) della retribuzione imponibile.

Per quanto riguarda invece la contribuzione addizionale da versare sui lavoratori in cassa, si applicano le regole generali già evidenziate con l’avvertenza che con successivo decreto ministeriale sarà determinato l’inasprimento delle relative misure per il mancato rispetto dei meccanismi di rotazione dei lavoratori coinvolti.

La durata massima della CIGS è diversamente modulata a seconda della causale di intervento essendo pari a:

 

·      24 mesi in un quinquennio in caso di riorganizzazione aziendale e di contratto di solidarietà;

 

·      12 mesi in caso di crisi aziendale.

 

Si segnala infine una disposizione volta a scoraggiare l’allungamento immotivato dei tempi di utilizzo della CIGS. Si tratta del divieto dal 2016 di ricorrere alla cassa nei casi di cessazione dell’attività produttiva; in via transitoria ciò sarà ancora possibile per il prossimo triennio a determinate condizioni da stabilirsi con decreto ministeriale e sempreché sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale.

 

Estensione degli ammortizzatori sociali (artt. da 26 a 39) – Con effetto dall’1 gennaio 2016 il campo di applicazione degli ammortizzatori sociali sarà ampliato stabilmente (anziché di anno in anno attraverso gli ammortizzatori in deroga) includendo i datori di lavoro con oltre 5 dipendenti compresi gli apprendisti (la platea attuale comprende le aziende con oltre 15 dipendenti) appartenenti a settori non coperti dalla cassa integrazione. Conseguentemente dalla stessa data le suddette imprese saranno tenute a contribuire al Fondo di integrazione salariale (ex Fondo di solidarietà residuale) istituito presso l’INPS. Escludendo per definizione le imprese di qualsiasi dimensione inquadrate previdenzialmente nell’industria nonché le imprese di logistica con oltre 50 dipendenti in quanto entrambe già coperte dagli ammortizzatori sociali, l’obbligo di contribuzione riguarderà genericamente tutte le aziende con oltre 5 dipendenti inquadrate previdenzialmente nel terziario nonché le imprese di logistica tra 6 e 50 dipendenti. Di seguito si riporta uno schema che mette a confronto la situazione attuale e quella in vigore dal prossimo anno quanto a platea dei contribuenti e ammontare dei contributi da versare al Fondo di integrazione salariale:

 

 

 

disciplina in vigore sino

al 31.12.2015

 

disciplina in vigore

dall’1.1.2016

Platea contribuenti

 

Aziende del terziario con oltre 15 dipendenti e aziende di logistica tra 16 e 50 dipendenti

 

Aziende del terziario con oltre 5 dipendenti e aziende di logistica tra 6 e 50 dipendenti

Contributo ordinario a carico azienda

 

0,33% del monte salari per tutte le aziende

 

0,43% del monte salari per le aziende con oltre 15 dipendenti e 0,30% per le aziende tra 6 e 15 dipendenti

Contributo ordinario a carico lavoratore

 

0,17%

 

0,22% in caso di aziende con oltre 15 dipendenti e 0,15% in caso di aziende tra 6 e 15 dipendenti

Contributo addizionale a carico azienda che ricorre al Fondo

 

3% o 4,50% della retribuzione persa dal lavoratore sospeso o a orario ridotto rispettivamente per le imprese fino a 50 dipendenti e per quelle di maggiore dimensione

 

4% della retribuzione persa dal lavoratore sospeso o a orario ridotto per tutte le aziende

 

Le prestazioni del Fondo consisteranno nell’erogazione per un massimo di 12 mesi di un’indennità denominata assegno di solidarietà previo accordo sindacale aziendale che stabilisca una riduzione dell’orario di lavoro allo scopo di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso di una procedura di licenziamento collettivo (art. 24 della legge n. 223/91) o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. A fronte dell’introduzione di tale prestazione, dall’1 luglio 2016 i contratti di solidarietà stipulati da aziende non destinatarie della CIGS non saranno più sostenuti dal contributo previsto dall’art. 5 del D.L. n. 148/1993 (come convertito dalla legge n. 236/1993) che dalla stessa data sarà abrogato.

Ai lavoratori di aziende con oltre 15 dipendenti sospesi o a orario ridotto per una delle causali previste dalla normativa in materia di CIGO e di CIGS sarà invece riconosciuta l’erogazione per un massimo di 26 settimane dell’assegno ordinario, cioè di un’indennità pari all’importo di cassa integrazione.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 127/2015, 230/2014 e 199/2014

Responsabile di Area

Allegato uno

 

M/t

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S.O. alla G.U. n. 221 del 23.9.2015

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 148

Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa   in   materia   di

ammortizzatori  sociali  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,   in

attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                                Emana

                  il seguente decreto legislativo:

 

                              Titolo I

              TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

                               Capo I

                       Disposizioni generali

 

                               Art. 1

                       Lavoratori beneficiari

  1. Sono destinatari dei trattamenti di  integrazione  salariale  di

cui al presente titolo i lavoratori assunti con contratto  di  lavoro

subordinato, ivi compresi gli apprendisti di cui all'articolo 2,  con

esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.

  2. I lavoratori di cui al comma 1 devono possedere, presso l'unita'

produttiva per la quale e' richiesto il trattamento, un'anzianita' di

effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di  presentazione

della  relativa  domanda  di  concessione.  Tale  condizione  non  e'

necessaria  per  le  domande  relative  a  trattamenti  ordinari   di

integrazione salariale per eventi oggettivamente  non  evitabili  nel

settore industriale.

  3. Ai fini del  requisito  di  cui  al  comma  2,  l'anzianita'  di

effettivo  lavoro  del   lavoratore   che   passa   alle   dipendenze

dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa tenendo  conto  del

periodo  durante  il  quale  il   lavoratore   e'   stato   impiegato

nell'attivita' appaltata.

 

                               Art. 2

                             Apprendisti

  1. Sono destinatari dei trattamenti  di  integrazione  salariale  i

lavoratori     assunti     con     contratto     di     apprendistato

professionalizzante.

  2. Gli apprendisti di cui al comma 1, che sono alle  dipendenze  di

imprese per  le  quali  trovano  applicazione  le  sole  integrazioni

salariali   straordinarie,   sono   destinatari    dei    trattamenti

straordinari di integrazione salariale, limitatamente alla causale di

intervento per crisi aziendale  di  cui  all'articolo  21,  comma  1,

lettera  b).  Nei  casi  in  cui  l'impresa  rientri  nel  campo   di

applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle

straordinarie, oppure delle sole  integrazioni  salariali  ordinarie,

gli apprendisti di cui al comma 1 sono destinatari esclusivamente dei

trattamenti ordinari di integrazione salariale.

  3. Nei riguardi degli apprendisti di cui al comma 1 sono estesi gli

obblighi contributivi previsti per le integrazioni salariali  di  cui

essi sono destinatari. Restano fermi gli obblighi di cui all'articolo

1, comma 773, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  e  successive

modificazioni. Alle contribuzioni di cui  al  primo  periodo  non  si

applicano le disposizioni di cui  all'articolo  22,  comma  1,  della

legge 12 novembre 2011, n. 183.

  4. Alla ripresa dell'attivita' lavorativa a seguito di  sospensione

o riduzione dell'orario di lavoro, il  periodo  di  apprendistato  e'

prorogato  in  misura  equivalente   all'ammontare   delle   ore   di

integrazione salariale fruite.

 

                               Art. 3

                               Misura

  1. Il trattamento di  integrazione  salariale  ammonta  all'80  per

cento della retribuzione globale che sarebbe spettata  al  lavoratore

per le ore di lavoro non prestate, comprese fra  le  ore  zero  e  il

limite dell'orario contrattuale. Il trattamento  si  calcola  tenendo

conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo

di paga. Nel caso in cui  la  riduzione  dell'orario  di  lavoro  sia

effettuata con ripartizione dell'orario su  periodi  ultrasettimanali

predeterminati, l'integrazione  e'  dovuta,  nei  limiti  di  cui  ai

periodi  precedenti,  sulla  base  della  durata  media   settimanale

dell'orario nel periodo ultrasettimanale considerato.

  2.  Ai  lavoratori  con  retribuzione  fissa  periodica,   la   cui

retribuzione sia ridotta in conformita'  di  norme  contrattuali  per

effetto di una contrazione di  attivita',  l'integrazione  e'  dovuta

entro  i  limiti  di  cui  al  comma  1,  ragguagliando  ad  ora   la

retribuzione  fissa  goduta  in   rapporto   all'orario   normalmente

praticato.

  3. Agli effetti dell'integrazione  le  indennita'  accessorie  alla

retribuzione  base,  corrisposte  con   riferimento   alla   giornata

lavorativa,  sono  computate  secondo  i  criteri   stabiliti   dalle

disposizioni di legge e  di  contratto  collettivo  che  regolano  le

indennita' stesse, ragguagliando in ogni caso ad ora la misura  delle

indennita' in rapporto a un orario di otto ore.

  4. Per i lavoratori retribuiti a cottimo e per quelli retribuiti in

tutto o in parte con premi  di  produzione,  interessenze  e  simili,

l'integrazione e' riferita al guadagno  medio  orario  percepito  nel

periodo di paga per il quale l'integrazione e' dovuta.

  5. L'importo del trattamento di cui al comma  1  e'  soggetto  alle

disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986,  n.

41, e non puo' superare per l'anno 2015 gli importi  massimi  mensili

seguenti, comunque rapportati  alle  ore  di  integrazione  salariale

autorizzate e per un massimo di dodici  mensilita',  comprensive  dei

ratei di mensilita' aggiuntive:

  a) euro 971,71 quando la retribuzione mensile di riferimento per il

calcolo  del  trattamento,  comprensiva  dei  ratei   di   mensilita'

aggiuntive, e' pari o inferiore a euro 2.102,24;

  b) euro 1.167,91 quando la retribuzione mensile di riferimento  per

il calcolo del  trattamento,  comprensiva  dei  ratei  di  mensilita'

aggiuntive, e' superiore a euro 2.102,24.

  6. Con  effetto  dal    gennaio  di  ciascun  anno,  a  decorrere

dall'anno 2016, gli importi del trattamento di cui alle lettere a)  e

b) del comma 5, nonche' la retribuzione mensile di riferimento di cui

alle medesime lettere, sono aumentati nella misura del 100 per  cento

dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei

prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.

  7. Il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso  di

malattia l'indennita' giornaliera di malattia, nonche'  la  eventuale

integrazione contrattualmente prevista.

  8. L'integrazione non e' dovuta per le festivita' non retribuite  e

per le assenze che non comportino retribuzione.

  9.  Ai  lavoratori  beneficiari  dei  trattamenti  di  integrazione

salariale spetta, in rapporto al periodo  di  paga  adottato  e  alle

medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'assegno per il

nucleo familiare di cui all'articolo 2  del  decreto-legge  13  marzo

1988, n. 69, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13  maggio

1988, n. 153, e successive modificazioni.

  10.  Gli  importi  massimi  di  cui  al  comma  5   devono   essere

incrementati, in relazione a quanto disposto dall'articolo  2,  comma

17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore  del

20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi  in

favore delle imprese del  settore  edile  e  lapideo  per  intemperie

stagionali.

 

                               Art. 4

                     Durata massima complessiva

  1. Per ciascuna  unita'  produttiva,  il  trattamento  ordinario  e

quello straordinario di integrazione salariale non  possono  superare

la durata massima complessiva di 24 mesi in  un  quinquennio  mobile,

fatto salvo quanto previsto all'articolo 22, comma 5.

  2. Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia  e  affini,

nonche' per le imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere n)  e

o), per ciascuna unita' produttiva il trattamento ordinario e  quello

straordinario di  integrazione  salariale  non  possono  superare  la

durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile.

 

                               Art. 5

                      Contribuzione addizionale

  1. A carico delle imprese che presentano  domanda  di  integrazione

salariale e' stabilito un contributo addizionale, in misura pari a:

    a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al

lavoratore per le  ore  di  lavoro  non  prestate,  relativamente  ai

periodi di integrazione salariale ordinaria  o  straordinaria  fruiti

all'interno di uno o  piu'  interventi  concessi  sino  a  un  limite

complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

    b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e  sino  a

104 settimane in un quinquennio mobile;

    c) 15 per cento oltre il limite di cui alla  lettera  b),  in  un

quinquennio mobile.

 

                               Art. 6

                      Contribuzione figurativa

  1. I periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i

quali e' ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili  ai

fini del diritto  e  della  misura  alla  pensione  anticipata  o  di

vecchiaia. Per detti periodi il contributo  figurativo  e'  calcolato

sulla base della retribuzione globale cui e' riferita  l'integrazione

salariale.

  2.  Le  somme  occorrenti  alla   copertura   della   contribuzione

figurativa  sono  versate,  a  carico  della  gestione  o  fondo   di

competenza, al fondo pensionistico  di  appartenenza  del  lavoratore

beneficiario.

 

                               Art. 7

                  Modalita' di erogazione e termine

                  per il rimborso delle prestazioni

  1.  Il  pagamento  delle  integrazioni  salariali   e'   effettuato

dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di  ogni  periodo

di paga.

  2. L'importo delle integrazioni e' rimborsato dall'INPS all'impresa

o conguagliato da questa secondo  le  norme  per  il  conguaglio  fra

contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

  3. Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in

vigore del presente decreto o,  se  richiesti  antecedentemente,  non

ancora conclusi entro tale data, il  conguaglio  o  la  richiesta  di

rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori  devono  essere

effettuati, a pena di  decadenza,  entro  sei  mesi  dalla  fine  del

periodo di paga in corso alla scadenza del termine  di  durata  della

concessione  o  dalla  data  del  provvedimento  di  concessione   se

successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in

vigore del presente decreto, i sei  mesi  di  cui  al  primo  periodo

decorrono da tale data.

  4.  Nel  caso  delle  integrazioni  salariali  ordinarie,  la  sede

dell'INPS territorialmente competente puo' autorizzare  il  pagamento

diretto, con  il  connesso  assegno  per  il  nucleo  familiare,  ove

spettante, in presenza di serie e documentate difficolta' finanziarie

dell'impresa, su espressa richiesta di questa.

  5.  Nel  caso  delle  integrazioni  salariali   straordinarie,   il

Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  puo'  autorizzare,

contestualmente  al  trattamento  di   integrazione   salariale,   il

pagamento diretto da parte dell'INPS, con il connesso assegno per  il

nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie  e  documentate

difficolta'  finanziarie  dell'impresa,  fatta  salva  la  successiva

revoca nel caso in cui il servizio competente  accerti  l'assenza  di

difficolta' di ordine finanziario della stessa.

 

                               Art. 8

            Condizionalita' e politiche attive del lavoro

  1. I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per  i  quali

e' programmata una sospensione o riduzione superiore al 50 per  cento

dell'orario di lavoro, calcolato in  un  periodo  di  12  mesi,  sono

soggetti  alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  22  del  decreto

legislativo adottato in attuazione dell'articolo 1,  comma  3,  della

legge 10 dicembre 2014, n. 183.

  2.  Il  lavoratore  che  svolga  attivita'  di  lavoro  autonomo  o

subordinato durante il  periodo  di  integrazione  salariale  non  ha

diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

  3. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di  integrazione

salariale nel caso in cui non  abbia  provveduto  a  dare  preventiva

comunicazione alla  sede  territoriale  dell'INPS  dello  svolgimento

dell'attivita' di cui al comma  2.  Le  comunicazioni  a  carico  dei

datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo,  di

cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo  21  aprile  2000,  n.

181,  sono  valide  al  fine  dell'assolvimento  degli  obblighi   di

comunicazione di cui al presente comma.

 

 

                               Capo II

                 Integrazioni salariali ordinarie

 

                               Art. 9

                      Gestione di appartenenza

               delle integrazioni salariali ordinarie

  1. I trattamenti ordinari  di  integrazione  salariale  afferiscono

alla  Gestione  prestazioni  temporanee  dei  lavoratori   dipendenti

istituita presso l'INPS, di cui all'articolo 24 della legge  9  marzo

1989, n. 88, che eroga le relative prestazioni e  riceve  i  relativi

contributi ordinari e addizionali, di cui all'articolo 13.

  2.  La  gestione  di  cui  al  comma  1  evidenzia,   per   ciascun

trattamento,  le  prestazioni  e   la   contribuzione   ordinaria   e

addizionale.

 

                               Art. 10

                        Campo di applicazione

  1.  La  disciplina  delle  integrazioni  salariali  ordinarie  e  i

relativi obblighi contributivi si applicano a:

    a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti,  estrattive,

di   installazione   di   impianti,   produzione   e    distribuzione

dell'energia, acqua e gas;

    b) cooperative di produzione  e  lavoro  che  svolgano  attivita'

lavorative similari a quella degli operai delle imprese  industriali,

ad eccezione delle cooperative elencate dal  Decreto  del  Presidente

della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;

    c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;

    d)  cooperative  agricole,  zootecniche  e  loro   consorzi   che

esercitano   attivita'    di    trasformazione,    manipolazione    e

commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti

con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

    e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di

sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;

    f) imprese industriali per la frangitura delle  olive  per  conto

terzi;

    g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;

    h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;

    i) imprese addette all'armamento ferroviario;

    l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in  cui

il capitale sia interamente di proprieta' pubblica;

    m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;

    n) imprese industriali esercenti l'attivita' di  escavazione  e/o

lavorazione di materiale lapideo;

    o) imprese artigiane che svolgono attivita' di escavazione  e  di

lavorazione di  materiali  lapidei,  con  esclusione  di  quelle  che

svolgono tale attivita' di lavorazione in laboratori con strutture  e

organizzazione distinte dalla attivita' di escavazione.

 

                               Art. 11

                               Causali

  1. Ai dipendenti delle imprese indicate all'articolo 10, che  siano

sospesi dal lavoro  o  effettuino  prestazioni  di  lavoro  a  orario

ridotto  e'  corrisposta  l'integrazione  salariale   ordinaria   nei

seguenti casi:

    a)  situazioni  aziendali  dovute  a  eventi  transitori  e   non

imputabili  all'impresa  o  ai  dipendenti,  incluse  le   intemperie

stagionali;

    b) situazioni temporanee di mercato.

 

                               Art. 12

                               Durata

  1. Le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino  a  un

periodo   massimo   di   13   settimane   continuative,   prorogabile

trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane.

  2. Qualora l'impresa abbia fruito di 52  settimane  consecutive  di

integrazione salariale  ordinaria,  una  nuova  domanda  puo'  essere

proposta  per  la   medesima   unita'   produttiva   per   la   quale

l'integrazione e'  stata  concessa,  solo  quando  sia  trascorso  un

periodo di almeno 52 settimane di normale attivita' lavorativa.

  3. L'integrazione salariale ordinaria relativa a piu'  periodi  non

consecutivi non  puo'  superare  complessivamente  la  durata  di  52

settimane in un biennio mobile.

  4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non  trovano  applicazione

relativamente agli interventi determinati  da  eventi  oggettivamente

non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da  imprese  di

cui all'articolo 10, lettere m), n), e o).

  5. Nei limiti di durata definiti nei commi da 1 a  4,  non  possono

essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria  eccedenti

il limite di un terzo delle  ore  ordinarie  lavorabili  nel  biennio

mobile, con riferimento a tutti i lavoratori  dell'unita'  produttiva

mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione

dell'integrazione salariale.

  6. Con riferimento all'unita' produttiva oggetto di  sospensione  o

riduzione  dell'orario  di  lavoro,  nella  domanda  di   concessione

dell'integrazione  salariale  l'impresa  comunica   il   numero   dei

lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti  per

orario contrattuale.

 

                               Art. 13

                            Contribuzione

  1. A carico delle imprese di cui all'articolo 10  e'  stabilito  un

contributo ordinario, nella misura di:

    a)  1,70  per  cento  della  retribuzione  imponibile   ai   fini

previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano

fino a 50 dipendenti;

    b)  2,00  per  cento  della  retribuzione  imponibile   ai   fini

previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano

oltre 50 dipendenti;

    c)  4,70  per  cento  della  retribuzione  imponibile   ai   fini

previdenziali  per  gli  operai  delle   imprese   dell'industria   e

artigianato edile;

    d)  3,30  per  cento  della  retribuzione  imponibile   ai   fini

previdenziali  per  gli  operai  delle   imprese   dell'industria   e

artigianato lapidei;

    e)  1,70  per  cento  della  retribuzione  imponibile   ai   fini

previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria

e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;

    f)  2,00  per  cento  della  retribuzione  imponibile   ai   fini

previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria

e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti.

  2. Ai fini della determinazione del limite di dipendenti,  indicato

al comma 1, il limite anzidetto e' determinato, con  effetto  dal 

gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in

forza nell'anno precedente dichiarato dall'impresa.  Per  le  imprese

costituite nel corso dell'anno solare si fa riferimento al numero  di

dipendenti alla fine del primo mese di attivita'. L'impresa e' tenuta

a fornire all'INPS apposita dichiarazione al  verificarsi  di  eventi

che,  modificando  la  forza   lavoro   in   precedenza   comunicata,

influiscano ai fini del limite di cui al comma 1. Agli effetti di cui

al presente  articolo  sono  da  comprendersi  nel  calcolo  tutti  i

lavoratori, compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti,  che

prestano  la  propria  opera  con  vincolo  di   subordinazione   sia

all'interno che all'esterno dell'azienda.

  3. A carico delle imprese che presentano  domanda  di  integrazione

salariale ordinaria e' stabilito il  contributo  addizionale  di  cui

all'articolo 5. Il contributo  addizionale  non  e'  dovuto  per  gli

interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili.

 

                               Art. 14

               Informazione e consultazione sindacale

  1. Nei casi di sospensione o riduzione  dell'attivita'  produttiva,

l'impresa e' tenuta a comunicare preventivamente alle  rappresentanze

sindacali aziendali o alla  rappresentanza  sindacale  unitaria,  ove

esistenti, nonche' alle articolazioni territoriali delle associazioni

sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello  nazionale,

le cause  di  sospensione  o  di  riduzione  dell'orario  di  lavoro,

l'entita'  e  la  durata  prevedibile,  il  numero   dei   lavoratori

interessati.

  2. A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti,  un

esame congiunto della situazione avente a  oggetto  la  tutela  degli

interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa.

  3. L'intera procedura deve esaurirsi entro  25  giorni  dalla  data

della comunicazione di cui al comma 1, ridotti a 10  per  le  imprese

fino a 50 dipendenti.

  4. Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano  non

differibile la sospensione o la riduzione dell'attivita'  produttiva,

l'impresa e' tenuta a comunicare ai soggetti di cui  al  comma  1  la

durata prevedibile della sospensione o  riduzione  e  il  numero  dei

lavoratori interessati. Quando la sospensione o riduzione dell'orario

di lavoro sia superiore  a  sedici  ore  settimanali  si  procede,  a

richiesta  dell'impresa  o  dei  soggetti  di  cui  al  comma  1,  da

presentarsi entro tre giorni dalla  comunicazione  di  cui  al  primo

periodo, a un esame congiunto in ordine alla  ripresa  della  normale

attivita' produttiva e ai criteri di  distribuzione  degli  orari  di

lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni  successivi

a quello della richiesta.

  5.  Per  le  imprese  dell'industria  e  dell'artigianato  edile  e

dell'industria e dell'artigianato lapidei, le disposizioni di cui  ai

commi da 1 a 4 si applicano limitatamente alle richieste  di  proroga

dei trattamenti con sospensione dell'attivita' lavorativa oltre le 13

settimane continuative.

  6. All'atto della presentazione della  domanda  di  concessione  di

integrazione salariale deve essere data comunicazione dell'esecuzione

degli adempimenti di cui al presente articolo.

 

                               Art. 15

                            Procedimento

  1.  Per  l'ammissione  al  trattamento  ordinario  di  integrazione

salariale, l'impresa presenta in via telematica all'INPS  domanda  di

concessione  nella  quale  devono  essere  indicati  la  causa  della

sospensione o  riduzione  dell'orario  di  lavoro  e  la  presumibile

durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le  ore  richieste.

Tali informazioni sono inviate  dall'INPS  alle  Regioni  e  Province

Autonome, per il  tramite  del  sistema  informativo  unitario  delle

politiche del lavoro, ai fini delle attivita' e degli obblighi di cui

all'articolo 8, comma 1.

  2. La domanda deve essere presentata entro il termine di 15  giorni

dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa.

  3. Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel

comma 2, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potra'

aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla  data

di presentazione.

  4. Qualora dalla  omessa  o  tardiva  presentazione  della  domanda

derivi a danno dei  lavoratori  la  perdita  parziale  o  totale  del

diritto   all'integrazione   salariale,   l'impresa   e'   tenuta   a

corrispondere ai lavoratori stessi una somma di  importo  equivalente

all'integrazione salariale non percepita.

 

                               Art. 16

                             Concessione

  1. A decorrere  dal    gennaio  2016  le  integrazioni  salariali

ordinarie  sono  concesse  dalla  sede   dell'INPS   territorialmente

competente.

  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,

da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, sono definiti i criteri di esame delle  domande  di

concessione.

 

                               Art. 17

                               Ricorsi

  1. Avverso il provvedimento di rigetto della domanda di trattamento

di integrazione salariale e' ammesso  ricorso,  entro  trenta  giorni

dalla  comunicazione  da  parte  dell'INPS,  al   comitato   di   cui

all'articolo 25 della legge n. 88 del 1989.

 

                               Art. 18

                      Disposizioni particolari

                 per le imprese del settore agricolo

  1. Restano in vigore le disposizioni  di  cui  agli  articoli  8  e

seguenti  della  legge  8  agosto  1972,   n.   457,   e   successive

modificazioni per quanto compatibili con il presente decreto.

  2. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 5, non si  applica,

limitatamente alla previsione di importi massimi  delle  prestazioni,

ai  trattamenti  concessi  per  intemperie  stagionali  nel   settore

agricolo.

 

 

                              Capo III

              Integrazioni salariali straordinarie

 

                               Art. 19

             Gestione di appartenenza delle integrazioni

                       salariali straordinarie

  1. I trattamenti straordinari di integrazione salariale afferiscono

alla Gestione degli  interventi  assistenziali  e  di  sostegno  alle

gestioni previdenziali istituita presso l'INPS, di  cui  all'articolo

37 della legge n. 88 del 1989, che eroga le  relative  prestazioni  e

riceve  i  relativi  contributi  ordinari  e  addizionali,   di   cui

all'articolo 23.

  2. La gestione di cui al comma 1 evidenzia l'apporto  dello  Stato,

le prestazioni e la contribuzione ordinaria e addizionale.

 

                               Art. 20

                        Campo di applicazione

  1.  La  disciplina  in  materia  di  intervento  straordinario   di

integrazione salariale e i  relativi  obblighi  contributivi  trovano

applicazione in relazione alle seguenti  imprese,  che  nel  semestre

precedente la data di presentazione della domanda,  abbiano  occupato

mediamente piu' di quindici dipendenti, inclusi gli apprendisti  e  i

dirigenti:

    a) imprese industriali, comprese quelle edili e affini;

    b)  imprese  artigiane  che  procedono   alla   sospensione   dei

lavoratori in conseguenza di sospensioni o  riduzioni  dell'attivita'

dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente;

    c) imprese appaltatrici di servizi di mensa o  ristorazione,  che

subiscano una riduzione di attivita' in dipendenza di  situazioni  di

difficolta'  dell'azienda  appaltante,  che  abbiano  comportato  per

quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o  straordinario  di

integrazione salariale;

    d)  imprese  appaltatrici  di  servizi  di  pulizia,   anche   se

costituite in forma di cooperativa, che subiscano  una  riduzione  di

attivita' in conseguenza della riduzione delle attivita' dell'azienda

appaltante, che abbia  comportato  per  quest'ultima  il  ricorso  al

trattamento straordinario di integrazione salariale;

    e) imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero

del comparto della produzione  e  della  manutenzione  del  materiale

rotabile;

    f) imprese cooperative di trasformazione di prodotti  agricoli  e

loro consorzi;

    g) imprese di vigilanza.

  2.  La  disciplina  in  materia  di  intervento  straordinario   di

integrazione salariale e i  relativi  obblighi  contributivi  trovano

altresi' applicazione in relazione alle  seguenti  imprese,  che  nel

semestre precedente la data di presentazione della  domanda,  abbiano

occupato  mediamente  piu'  di  cinquanta  dipendenti,  inclusi   gli

apprendisti e i dirigenti:

    a) imprese esercenti attivita' commerciali, comprese quelle della

logistica;

    b)  agenzie  di  viaggio  e  turismo,  compresi   gli   operatori

turistici.

  3. La  medesima  disciplina  e  i  medesimi  obblighi  contributivi

trovano applicazione, a prescindere dal  numero  dei  dipendenti,  in

relazione alle categorie seguenti:

    a) imprese del trasporto  aereo  e  di  gestione  aeroportuale  e

societa'  da   queste   derivate,   nonche'   imprese   del   sistema

aereoportuale;

    b) partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e

sezioni territoriali, nei limiti di spesa di 8,5 milioni di euro  per

l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno

2016, a  condizione  che  risultino  iscritti  nel  registro  di  cui

all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

  4. Nel caso di richieste presentate prima che siano  trascorsi  sei

mesi dal trasferimento di azienda, il requisito relativo alla  classe

dimensionale deve sussistere, per l'impresa subentrante, nel  periodo

decorrente dalla data del predetto trasferimento.

  5. Si ha influsso gestionale prevalente ai fini di cui al comma  1,

lettera b), quando  in  relazione  ai  contratti  aventi  ad  oggetto

l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione  di

beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attivita'  produttiva  o

commerciale dell'impresa  committente,  la  somma  dei  corrispettivi

risultanti  dalle  fatture  emesse  dall'impresa  destinataria  delle

commesse  nei  confronti  dell'impresa  committente,   acquirente   o

somministrata abbia superato, nel biennio  precedente,  il  cinquanta

per cento del complessivo fatturato dell'impresa  destinataria  delle

commesse,  secondo  quanto  emerge  dall'elenco  dei  clienti  e  dei

fornitori ai sensi dell'articolo 21, comma 1,  del  decreto-legge  31

maggio 2010, n. 78,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  30

luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

  6. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 35 e 37 della legge 5

agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni  e  dall'articolo  7,

comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito

con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

 

                               Art. 21

                        Causali di intervento

  1. L'intervento straordinario di integrazione salariale puo' essere

richiesto  quando  la  sospensione  o  la  riduzione   dell'attivita'

lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali:

    a) riorganizzazione aziendale;

    b) crisi aziendale, ad esclusione, a  decorrere  dal    gennaio

2016, dei casi di cessazione dell'attivita' produttiva dell'azienda o

di un ramo di essa;

    c) contratto di solidarieta'.

  2. Il programma di riorganizzazione aziendale di cui  al  comma  1,

lettera  a),  deve  presentare  un  piano  di  interventi   volto   a

fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o  produttiva

e deve contenere  indicazioni  sugli  investimenti  e  sull'eventuale

attivita' di formazione dei lavoratori. Tale programma deve, in  ogni

caso, essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale  del

personale interessato alle sospensioni o alle  riduzioni  dell'orario

di lavoro.

  3. Il programma di crisi aziendale di cui al comma 1,  lettera  b),

deve contenere un piano  di  risanamento  volto  a  fronteggiare  gli

squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale  o  derivanti

da condizionamenti esterni. Il piano  deve  indicare  gli  interventi

correttivi da affrontare e gli obiettivi concretamente  raggiungibili

finalizzati  alla  continuazione  dell'attivita'  aziendale  e   alla

salvaguardia occupazionale.

  4. In deroga agli articoli 4, comma 1, e  22,  comma  2,  entro  il

limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2016,

2017 e 2018, puo'  essere  autorizzato,  sino  a  un  limite  massimo

rispettivamente di dodici, nove e sei mesi e previo accordo stipulato

in sede  governativa  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche

sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico, un

ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria  qualora

all'esito del programma  di  crisi  aziendale  di  cui  al  comma  3,

l'impresa  cessi  l'attivita'  produttiva   e   sussistano   concrete

prospettive di rapida  cessione  dell'azienda  e  di  un  conseguente

riassorbimento  occupazionale.  A  tal  fine  il  Fondo  sociale  per

occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera

a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2,  e'  incrementato

dell'importo di cui al primo periodo per ciascuno  degli  anni  2016,

2017 e 2018. Al  fine  del  monitoraggio  della  relativa  spesa  gli

accordi di cui al primo periodo del presente comma sono trasmessi  al

Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro del

lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottare   entro   60   giorni

dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i  criteri

per l'applicazione del presente comma.

  5. Il contratto di solidarieta' di cui al comma 1, lettera  c),  e'

stipulato dall'impresa attraverso contratti collettivi  aziendali  ai

sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,

che stabiliscono una riduzione  dell'orario  di  lavoro  al  fine  di

evitare, in tutto o in parte, la  riduzione  o  la  dichiarazione  di

esubero del personale anche attraverso un suo piu' razionale impiego.

La riduzione media oraria non puo' essere superiore al 60  per  cento

dell'orario  giornaliero,  settimanale  o  mensile   dei   lavoratori

interessati al contratto di solidarieta'. Per ciascun lavoratore,  la

percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro  non  puo'

essere superiore al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per il

quale il contratto  di  solidarieta'  e'  stipulato.  Il  trattamento

retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli

aumenti retributivi previsti da contratti  collettivi  aziendali  nel

periodo  di  sei  mesi  antecedente  la  stipula  del  contratto   di

solidarieta'. Il trattamento di integrazione salariale e' ridotto  in

corrispondenza   di   eventuali   successivi   aumenti    retributivi

intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi  di  cui

al primo periodo devono specificare le modalita' attraverso le  quali

l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, puo'

modificare in aumento, nei  limiti  del  normale  orario  di  lavoro,

l'orario  ridotto.  Il   maggior   lavoro   prestato   comporta   una

corrispondente riduzione del trattamento di  integrazione  salariale.

Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto  relative

alla retribuzione persa a  seguito  della  riduzione  dell'orario  di

lavoro sono a carico della gestione di  afferenza,  ad  eccezione  di

quelle relative  a  lavoratori  licenziati  per  motivo  oggettivo  o

nell'ambito di una procedura di licenziamento  collettivo,  entro  90

giorni dal termine  del  periodo  di  fruizione  del  trattamento  di

integrazione salariale,  ovvero  entro  90  giorni  dal  termine  del

periodo di fruizione di un  ulteriore  trattamento  straordinario  di

integrazione salariale concesso entro  120  giorni  dal  termine  del

trattamento precedente.

  6. L'impresa non  puo'  richiedere  l'intervento  straordinario  di

integrazione salariale per le unita' produttive per  le  quali  abbia

richiesto,  con  riferimento  agli  stessi  periodi  e  per   causali

sostanzialmente coincidenti, l'intervento ordinario.

 

                               Art. 22

                               Durata

  1. Per la causale di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo

21,  comma  1,  lettera  a),  e  relativamente  a   ciascuna   unita'

produttiva, il trattamento straordinario  di  integrazione  salariale

puo' avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi,  in  un

quinquennio mobile.

  2. Per la causale di crisi aziendale di cui all'articolo 21,  comma

1, lettera b), e  relativamente  a  ciascuna  unita'  produttiva,  il

trattamento straordinario di integrazione salariale  puo'  avere  una

durata  massima  di  12   mesi,   anche   continuativi.   Una   nuova

autorizzazione non puo' essere concessa  prima  che  sia  decorso  un

periodo  pari  a  due  terzi  di  quello  relativo  alla   precedente

autorizzazione.

  3. Per la causale di contratto di solidarieta' di cui  all'articolo

21,  comma  1,  lettera  c),  e  relativamente  a   ciascuna   unita'

produttiva, il trattamento straordinario  di  integrazione  salariale

puo' avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi,  in  un

quinquennio mobile. Alle condizioni previste dal comma 5,  la  durata

massima puo' raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio

mobile.

  4. Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi  aziendale,

possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite

dell'80  per  cento  delle  ore  lavorabili  nell'unita'   produttiva

nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato.

  5. Ai fini del calcolo della  durata  massima  complessiva  di  cui

all'articolo 4, comma 1, la durata dei trattamenti per la causale  di

contratto di solidarieta' viene computata nella  misura  della  meta'

per la parte non eccedente i 24  mesi  e  per  intero  per  la  parte

eccedente.

  6. La disposizione di cui al comma 5 non si  applica  alle  imprese

edili e affini.

 

                               Art. 23

                            Contribuzione

  1. E' stabilito un contributo ordinario nella misura dello 0,90 per

cento  della  retribuzione  imponibile  ai  fini  previdenziali   dei

lavoratori  per  i  quali  trova  applicazione  la  disciplina  delle

integrazioni salariali straordinarie, di cui 0,60 per cento a  carico

dell'impresa o del partito politico e 0,30 per  cento  a  carico  del

lavoratore.

  2. A carico delle imprese o dei  partiti  politici  che  presentano

domanda di  integrazione  salariale  straordinaria  e'  stabilito  il

contributo addizionale di cui all'articolo 5.

 

                               Art. 24

                       Consultazione sindacale

  1. L'impresa che intende richiedere il trattamento straordinario di

integrazione salariale per le causali di cui all'articolo  21,  comma

1, lettere a), e b), e' tenuta a comunicare, direttamente  o  tramite

l'associazione imprenditoriale cui  aderisce  o  conferisce  mandato,

alle  rappresentanze  sindacali  aziendali  o   alla   rappresentanza

sindacale unitaria, nonche'  alle  articolazioni  territoriali  delle

associazioni  sindacali  comparativamente  piu'   rappresentative   a

livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario

di  lavoro,  l'entita'  e  la  durata  prevedibile,  il  numero   dei

lavoratori interessati.

  2. Entro tre giorni  dalla  predetta  comunicazione  e'  presentata

dall'impresa o dai soggetti di cui  al  comma  1,  domanda  di  esame

congiunto della situazione aziendale. Tale domanda e'  trasmessa,  ai

fini  della  convocazione  delle   parti,   al   competente   ufficio

individuato dalla regione  del  territorio  di  riferimento,  qualora

l'intervento richiesto riguardi unita' produttive ubicate in una sola

regione, o al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora

l'intervento riguardi unita' produttive ubicate in piu'  regioni.  In

tale caso il Ministero richiede, comunque, il  parere  delle  regioni

interessate.

  3. Costituiscono oggetto  dell'esame  congiunto  il  programma  che

l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero  dei

lavoratori interessati alla sospensione o riduzione di orario e delle

ragioni che rendono non praticabili forme alternative di riduzioni di

orario, nonche' delle misure previste per la gestione delle eventuali

eccedenze di  personale,  i  criteri  di  scelta  dei  lavoratori  da

sospendere, che devono essere coerenti con le ragioni per le quali e'

richiesto  l'intervento,  e  le  modalita'  della  rotazione  tra   i

lavoratori o le ragioni tecnico-organizzative della mancata  adozione

di meccanismi di rotazione.

  4. Salvo il caso di richieste di trattamento presentate da  imprese

edili e affini, le  parti  devono  espressamente  dichiarare  la  non

percorribilita' della causale di contratto  di  solidarieta'  di  cui

all'articolo 21, comma 1, lettera c).

  5. L'intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di

esame congiunto, si esaurisce entro i 25 giorni successivi  a  quello

in cui e' stata avanzata la richiesta medesima, ridotti a 10  per  le

imprese che occupano fino a 50 dipendenti.

  6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,

di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da

adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,

e' definito l'incremento della contribuzione addizionale, applicabile

a titolo di sanzione per  il  mancato  rispetto  delle  modalita'  di

rotazione tra i lavoratori di cui al comma 3.

 

                               Art. 25

                            Procedimento

  1. La  domanda  di  concessione  di  trattamento  straordinario  di

integrazione salariale e' presentata entro sette giorni dalla data di

conclusione della procedura di consultazione sindacale o  dalla  data

di stipula dell'accordo  collettivo  aziendale  relativo  al  ricorso

all'intervento e deve essere  corredata  dell'elenco  nominativo  dei

lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario.  Tali

informazioni sono inviate dall'INPS alle Regioni e Province Autonome,

per il tramite del sistema informativo unitario delle  politiche  del

lavoro, ai fini delle attivita' e degli obblighi di cui  all'articolo

8, comma 1. Per le causali di cui all'articolo 21, comma  1,  lettere

a), e b), nella domanda di  concessione  dell'integrazione  salariale

l'impresa  comunica  inoltre  il  numero  dei  lavoratori  mediamente

occupati  presso  l'unita'  produttiva  oggetto  dell'intervento  nel

semestre precedente, distinti per orario contrattuale.

  2. La sospensione o la riduzione dell'orario, cosi' come concordata

tra le parti nelle procedure di  cui  all'articolo  24,  decorre  non

prima del trentesimo giorno successivo  alla  data  di  presentazione

della domanda di cui al comma 1.

  3. In caso di presentazione tardiva della domanda,  il  trattamento

decorre dal trentesimo giorno  successivo  alla  presentazione  della

domanda medesima.

  4. Qualora dalla  omessa  o  tardiva  presentazione  della  domanda

derivi a danno dei  lavoratori  la  perdita  parziale  o  totale  del

diritto   all'integrazione   salariale,   l'impresa   e'   tenuta   a

corrispondere ai lavoratori stessi una somma di  importo  equivalente

all'integrazione salariale non percepita.

  5. La domanda  di  concessione  del  trattamento  straordinario  di

integrazione salariale deve  essere  presentata  in  unica  soluzione

contestualmente al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  e

alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio.  La

concessione  del  predetto  trattamento  avviene  con   decreto   del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali per  l'intero  periodo

richiesto.  Fatte  salve  eventuali  sospensioni   del   procedimento

amministrativo che  si  rendano  necessarie  a  fini  istruttori,  il

decreto di cui al secondo periodo e' adottato entro 90  giorni  dalla

presentazione della domanda da parte dell'impresa.

  6. Le Direzioni territoriali del lavoro competenti per  territorio,

nei  tre  mesi  antecedenti   la   conclusione   dell'intervento   di

integrazione  salariale,   procedono   alle   verifiche   finalizzate

all'accertamento degli impegni aziendali. La relazione ispettiva deve

essere trasmessa al competente ufficio ministeriale entro  30  giorni

dalla  conclusione  dell'intervento  straordinario  di   integrazione

salariale autorizzato. Nel caso  in  cui  dalla  relazione  ispettiva

emerga il mancato svolgimento, in tutto o  in  parte,  del  programma

presentato dall'impresa,  il  procedimento  amministrativo  volto  al

riesame del decreto di cui al comma 5 si conclude nei  successivi  90

giorni con  decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche

sociali, fatte salve eventuali sospensioni che si rendano  necessarie

ai fini istruttori.

  7. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali  aziendali  o  la

rappresentanza sindacale unitaria, o  in  mancanza  le  articolazioni

territoriali  delle  associazioni  sindacali  comparativamente   piu'

rappresentative a livello nazionale, puo' chiedere una  modifica  del

programma nel corso del suo svolgimento.

 

 

                               Titolo II

                         FONDI DI SOLIDARIETA'

 

                               Art. 26

                  Fondi di solidarieta' bilaterali

  1. Le organizzazioni sindacali e  imprenditoriali  comparativamente

piu'  rappresentative  a  livello  nazionale  stipulano   accordi   e

contratti collettivi, anche  intersettoriali,  aventi  a  oggetto  la

costituzione di fondi di solidarieta' bilaterali per  i  settori  che

non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I  del  presente

decreto, con la finalita' di assicurare ai lavoratori una  tutela  in

costanza di rapporto di lavoro nei casi di  riduzione  o  sospensione

dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalle disposizioni di

cui al predetto Titolo.

  2. I fondi di cui al comma 1  sono  istituiti  presso  l'INPS,  con

decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare

entro 90 giorni dagli  accordi  e  contratti  collettivi  di  cui  al

medesimo comma.

  3. Con le medesime modalita' di cui ai commi 1 e 2  possono  essere

apportate  modifiche  agli  atti  istitutivi  di  ciascun  fondo.  Le

modifiche aventi a oggetto  la  disciplina  delle  prestazioni  o  la

misura delle aliquote sono  adottate  con  decreto  direttoriale  dei

Ministeri del lavoro e delle  politiche  sociali  e  dell'economia  e

delle finanze, sulla base di una proposta del comitato amministratore

di cui all'articolo 36.

  4. I decreti di cui  al  comma  2  determinano,  sulla  base  degli

accordi e contratti collettivi, l'ambito di applicazione dei fondi di

cui al comma 1, con riferimento al settore di attivita', alla  natura

giuridica e  alla  classe  di  ampiezza  dei  datori  di  lavoro.  Il

superamento  dell'eventuale  soglia  dimensionale  fissata   per   la

partecipazione al fondo e'  verificato  mensilmente  con  riferimento

alla media del semestre precedente.

  5. I fondi di cui al comma 1 non  hanno  personalita'  giuridica  e

costituiscono gestioni dell'INPS.

  6. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui al comma  1

sono determinati  secondo  i  criteri  definiti  dal  regolamento  di

contabilita' dell'INPS.

  7. L'istituzione dei fondi di cui al comma 1  e'  obbligatoria  per

tutti i settori che non rientrano  nell'ambito  di  applicazione  del

Titolo I del presente decreto, in relazione ai datori di  lavoro  che

occupano  mediamente  piu'  di  cinque  dipendenti.   Ai   fini   del

raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche  gli

apprendisti. Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si

applicano al personale dirigente se non espressamente previsto.

  8. I fondi gia' costituiti ai  sensi  del  comma  1  alla  data  di

entrata in vigore del presente decreto, si adeguano alle disposizioni

di cui al comma 7 entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di

lavoro del relativo settore, che occupano mediamente  piu'  di cinque

dipendenti, confluiscono nel fondo di integrazione salariale  di  cui

all'articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio 2016  e  i  contributi  da

questi gia' versati o comunque  dovuti  ai  fondi  di  cui  al  primo

periodo vengono trasferiti al fondo di integrazione salariale.

  9. I fondi di cui al comma  1,  oltre  alla  finalita'  di  cui  al

medesimo comma, possono avere le seguenti finalita':

    a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative,  in  termini

di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste  dalla  legge

in caso di cessazione del  rapporto  di  lavoro,  ovvero  prestazioni

integrative,  in  termini  di  importo,  rispetto  a  trattamenti  di

integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;

    b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito,

riconosciuto nel quadro dei processi  di  agevolazione  all'esodo,  a

lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il  pensionamento

di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

    c)  contribuire  al  finanziamento  di  programmi  formativi   di

riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con

gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.

  10. Per le finalita' di cui al comma 9, i fondi di cui al  comma  1

possono essere istituiti anche in relazione a settori di attivita'  e

classi  di  ampiezza  dei  datori  di  lavoro  che   gia'   rientrano

nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto. Per le

imprese  nei  confronti   delle   quali   trovano   applicazione   le

disposizioni in materia  di  indennita'  di  mobilita'  di  cui  agli

articoli 4  e  seguenti  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e

successive modificazioni, gli accordi e contratti collettivi  di  cui

al comma 1  possono  prevedere  che  il  fondo  di  solidarieta'  sia

finanziato,  a  decorrere  dal    gennaio  2017,  con   un'aliquota

contributiva nella misura dello 0,30  per  cento  delle  retribuzioni

imponibili ai fini previdenziali.

  11. Gli accordi e i contratti collettivi di cui al comma 1  possono

prevedere che nel fondo di cui al  medesimo  comma  confluisca  anche

l'eventuale fondo interprofessionale istituito dalle  medesime  parti

firmatarie ai sensi dell'articolo 118 della legge 23  dicembre  2000,

n. 388, e successive modificazioni. In tal caso, al  fondo  affluisce

anche il gettito del contributo integrativo  stabilito  dall'articolo

25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e  successive

modificazioni, con riferimento ai datori di lavoro cui si applica  il

fondo e le prestazioni derivanti dall'attuazione  del  primo  periodo

del presente comma sono riconosciute nel limite di tale gettito.

 

                               Art. 27

            Fondi di solidarieta' bilaterali alternativi

  1.  In  alternativa  al  modello  previsto  dall'articolo  26,   in

riferimento ai settori dell'artigianato e della  somministrazione  di

lavoro nei  quali,  in  considerazione  dell'operare  di  consolidati

sistemi di bilateralita' e delle peculiari esigenze di tali  settori,

le organizzazioni sindacali e imprenditoriali  comparativamente  piu'

rappresentative a livello  nazionale  hanno  adeguato  alla  data  di

entrata  in  vigore  del  presente  decreto  le  fonti  normative   e

istitutive  dei  rispettivi  fondi  bilaterali,  ovvero   dei   fondi

interprofessionali di cui all'articolo 118 della  legge  n.  388  del

2000, o del fondo di cui all'articolo 12 del decreto  legislativo  10

settembre 2003, n. 276, alle finalita' perseguite  dall'articolo  26,

comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

  2. Ove a seguito  della  trasformazione  di  cui  al  comma  1  sia

avvenuta  la  confluenza,  in  tutto  o  in  parte,   di   un   fondo

interprofessionale in un unico fondo bilaterale rimangono  fermi  gli

obblighi contributivi previsti dal predetto articolo 118 della  legge

n. 388 del 2000,  e  le  risorse  derivanti  da  tali  obblighi  sono

vincolate alle finalita' formative.

  3. I fondi di cui al comma 1 assicurano almeno una  delle  seguenti

prestazioni:

    a) un assegno di durata e misura pari  all'assegno  ordinario  di

cui all'articolo 30, comma 1;

    b)  l'assegno   di   solidarieta'   di   cui   all'articolo   31,

eventualmente limitandone il periodo massimo previsto al comma  2  di

tale articolo,  prevedendo  in  ogni  caso  un  periodo  massimo  non

inferiore a 26 settimane in un biennio mobile.

  4. I fondi di cui al comma 1 si adeguano alle disposizioni  di  cui

al comma 3 entro il 31  dicembre  2015.  In  mancanza,  i  datori  di

lavoro, che occupano mediamente piu' di  5  dipendenti,  aderenti  ai

fondi suddetti, confluiscono nel fondo di integrazione  salariale  di

cui all'articolo 29, a  decorrere  dal    gennaio  2016  e  possono

richiedere  le  prestazioni  previste  dal  fondo   di   integrazione

salariale per gli  eventi  di  sospensione  o  riduzione  del  lavoro

verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016.

  5. Per le finalita' di cui al comma 1, gli accordi  e  i  contratti

collettivi definiscono:

    a)  un'aliquota  complessiva  di   contribuzione   ordinaria   di

finanziamento non inferiore, fatto salvo il caso di cui alla  lettera

e), allo 0,45 per cento della retribuzione imponibile previdenziale a

decorrere dal 1° gennaio 2016,  ripartita  fra  datore  di  lavoro  e

lavoratore secondo criteri che devono essere stabiliti da un  accordo

tra le parti sociali istitutive del fondo di cui al comma 1 entro  il

31 dicembre 2015, in difetto  del  quale  i  datori  di  lavoro,  che

occupano mediamente piu' di 5 dipendenti, aderenti al fondo di cui al

comma 1, confluiscono nel fondo  di  integrazione  salariale  di  cui

all'articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio 2016 e possono  richiedere

le  prestazioni  previste  dal  medesimo  fondo  per  gli  eventi  di

sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a  decorrere  dal 

luglio 2016;

    b) le tipologie di prestazioni in funzione  delle  disponibilita'

del fondo di cui al comma 1;

    c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione  dell'andamento  della

gestione ovvero la rideterminazione delle  prestazioni  in  relazione

alle erogazioni, tra l'altro tenendo presente in via previsionale gli

andamenti del relativo settore  in  relazione  anche  a  quello  piu'

generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio  finanziario  del

fondo di cui al comma 1;

    d) la possibilita' di far confluire al fondo di cui  al  comma  1

quota  parte  del   contributo   previsto   per   l'eventuale   fondo

interprofessionale istituito ai sensi dell'articolo 118  della  legge

n. 388 del 2000;

    e) la possibilita' di far confluire al fondo di cui  al  comma  1

quota parte del contributo  previsto  dall'articolo  12  del  decreto

legislativo n. 276 del 2003, prevedendo  un'aliquota  complessiva  di

contribuzione  ordinaria  di  finanziamento  del  predetto  fondo   a

esclusivo carico del datore di lavoro, in misura non  inferiore  allo

0,30  per  cento  della  retribuzione  imponibile   previdenziale   a

decorrere dal 1° gennaio 2016;

    f) la possibilita' per il fondo di cui al comma  1  di  avere  le

finalita' di cui all'articolo 26, comma 9, lettere a) e b);

    g) criteri e requisiti per la gestione del fondo di cui al  comma

1.

  6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le

parti sociali istitutive dei fondi bilaterali di cui al comma 1, sono

dettate disposizioni per determinare:

    a) criteri volti a garantire la  sostenibilita'  finanziaria  dei

fondi;

    b) requisiti di  professionalita'  e  onorabilita'  dei  soggetti

preposti alla gestione dei fondi;

    c) criteri e requisiti per la contabilita' dei fondi;

    d) modalita' volte a rafforzare la funzione  di  controllo  sulla

corretta gestione dei fondi e di  monitoraggio  sull'andamento  delle

prestazioni,  anche  attraverso  la  determinazione  di  standard   e

parametri omogenei.

 

                               Art. 28

                   Fondo di solidarieta' residuale

  1. Nei riguardi dei datori di lavoro, che occupano mediamente  piu'

di quindici dipendenti, appartenenti a settori,  tipologie  e  classi

dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo  I

del presente decreto e che non hanno costituito fondi di solidarieta'

bilaterali di cui all'articolo 26, o fondi di solidarieta' bilaterali

alternativi  di  cui  all'articolo  27,  opera  il  fondo   residuale

istituito con il decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche

sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7

febbraio 2014, n. 79141.

  2.  Qualora  gli  accordi  di  cui  all'articolo  26  avvengano  in

relazione  a  settori,  tipologie  di  datori  di  lavoro  e   classi

dimensionali  gia'  coperti  dal  fondo  residuale,  dalla  data   di

decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro  del  relativo  settore

rientrano nell'ambito di applicazione  di  questo  e  non  sono  piu'

soggetti alla disciplina  del  fondo  residuale,  ferma  restando  la

gestione a  stralcio  delle  prestazioni  gia'  deliberate.  I  fondi

costituiti secondo le procedure di cui al  presente  comma  prevedono

un'aliquota di finanziamento almeno pari a quella  stabilita  per  il

fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, in  relazione

ai  datori  di  lavoro  che  occupano  mediamente  fino  a   quindici

dipendenti, e garantiscono l'assegno ordinario  di  cui  all'articolo

30, comma 1. I contributi eventualmente gia' versati o dovuti in base

al decreto  istitutivo  del  fondo  residuale  restano  acquisiti  al

medesimo fondo. Il Comitato amministratore del fondo residuale, sulla

base delle stime effettuate dall'INPS, puo' proporre al Ministero del

lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle

finanze il mantenimento, in capo ai datori  di  lavoro  del  relativo

settore, dell'obbligo di  corrispondere  la  quota  di  contribuzione

necessaria  al  finanziamento  delle  prestazioni  gia'   deliberate,

determinata ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 35.

  3. Alla gestione del fondo di solidarieta'  residuale  provvede  un

comitato amministratore, secondo quanto previsto dall'articolo 36.

  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare

entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto  la  disciplina  del  fondo  di  solidarieta'  residuale   e'

adeguata, a decorrere dal 1°  gennaio  2016,  alle  disposizioni  del

presente decreto.

 

                               Art. 29

                   Fondo di integrazione salariale

  1. A decorrere dal 1°  gennaio  2016  il  fondo  residuale  di  cui

all'articolo 28, assume la denominazione  di  fondo  di  integrazione

salariale. A decorrere dalla medesima data, al fondo di  integrazione

salariale si applicano le disposizioni di cui al  presente  articolo,

in aggiunta a quelle che disciplinano il fondo residuale.

  2.  Sono  soggetti  alla  disciplina  del  fondo  di   integrazione

salariale i datori di lavoro che occupano mediamente piu'  di  cinque

dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e  classi  dimensionali

non rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo I del  presente

decreto e che non hanno costituito fondi di  solidarieta'  bilaterali

di cui all'articolo 26 o fondi di solidarieta' bilaterali alternativi

di cui all'articolo 27.  Ai  fini  del  raggiungimento  della  soglia

dimensionale vengono computati anche gli apprendisti.

  3. Il fondo di integrazione salariale, finanziato con i  contributi

dei datori di lavoro appartenenti al fondo e dei lavoratori da questi

occupati, secondo quanto definito dall'articolo 33, commi 1, 2  e  4,

garantisce l'assegno di solidarieta' di cui all'articolo 31. Nel caso

di  datori  di  lavoro  che  occupano  mediamente  piu'  di  quindici

dipendenti,  il  fondo  garantisce  per  una  durata  massima  di  26

settimane  in  un  biennio  mobile  l'ulteriore  prestazione  di  cui

all'articolo 30, comma 1, in relazione alle causali  di  riduzione  o

sospensione dell'attivita' lavorativa  previste  dalla  normativa  in

materia di integrazioni  salariali  ordinarie,  ad  esclusione  delle

intemperie stagionali, e straordinarie,  limitatamente  alle  causali

per riorganizzazione e crisi aziendale.

  4. Alle prestazioni erogate dal fondo di integrazione salariale  si

provvede nei limiti delle  risorse  finanziarie  acquisite  al  fondo

medesimo, al fine di garantirne l'equilibrio  di  bilancio.  In  ogni

caso, tali prestazioni sono determinate in  misura  non  superiore  a

quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo

datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni  gia'  deliberate  a

qualunque titolo a favore dello stesso.

  5. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il comitato amministratore  del

fondo cessa di esercitare il compito di cui all'articolo 36, comma 1,

lettera b).

  6. Al fine di garantire l'avvio del fondo di integrazione salariale

a decorrere dal 1° gennaio 2016, qualora alla data  del  30  novembre

2015 non risulti ancora costituito il comitato amministratore di  cui

all'articolo 28, comma 3, i compiti di pertinenza  di  tale  comitato

vengono temporaneamente assolti da un commissario  straordinario  del

fondo nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che

li svolge a titolo gratuito. Il commissario  straordinario  resta  in

carica sino alla costituzione del comitato amministratore del fondo.

  7. I trattamenti di integrazione salariale erogati dal  fondo  sono

autorizzati dalla struttura territoriale INPS competente in relazione

all'unita'  produttiva.   In   caso   di   aziende   plurilocalizzate

l'autorizzazione e' comunque unica ed e' rilasciata dalla  sede  INPS

dove si trova la sede legale del datore di lavoro, o presso la  quale

il datore di lavoro  ha  richiesto  l'accentramento  della  posizione

contributiva.

  8. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota di finanziamento del

fondo e' fissata allo 0,65 per cento, per  i  datori  di  lavoro  che

occupano mediamente piu' di quindici  dipendenti,  e  allo  0,45  per

cento, per i datori di lavoro  che  occupano  mediamente  sino  a  15

dipendenti. E' stabilita una contribuzione addizionale a  carico  dei

datori di lavoro connessa all'utilizzo delle prestazioni  di  cui  al

comma 3, pari al 4 per cento della retribuzione persa.

  9.  Al  fondo  di  cui  al  presente  articolo  si   applicano   le

disposizioni di cui all'articolo 35.

  10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, commi 4  e  5,

entro il 31 dicembre 2017 l'INPS  procede  all'analisi  dell'utilizzo

delle prestazioni del fondo da parte dei datori  di  lavoro  distinti

per classi dimensionali e settori  produttivi.  Sulla  base  di  tali

analisi e del bilancio di previsione di cui al comma 3  del  medesimo

articolo,  il  comitato  amministratore  del  fondo  di  integrazione

salariale ha facolta' di proporre modifiche in relazione  all'importo

delle prestazioni o alla misura delle aliquote di  contribuzione.  Le

modifiche sono adottate con decreto del Ministro del lavoro  e  delle

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle

finanze, verificate le compatibilita' finanziarie interne al fondo.

  11. I datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti

possono richiedere l'assegno di solidarieta' di cui  all'articolo  31

per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro  verificatisi  a

decorrere dal 1° luglio 2016.

 

                               Art. 30

                          Assegno ordinario

  1. I fondi di cui all'articolo 26  assicurano,  in  relazione  alle

causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali

ordinarie o straordinarie, la prestazione di un assegno ordinario  di

importo almeno pari all'integrazione salariale. I fondi  stabiliscono

la durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane  in

un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale  invocata,

alle durate massime previste agli articoli 12 e 22,  e  comunque  nel

rispetto della durata massima complessiva prevista  dall'articolo  4,

comma 1. All'assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la

normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.

  2. La domanda di accesso all'assegno ordinario erogato dai fondi di

cui agli articoli 26 e 28 deve essere  presentata  non  prima  di  30

giorni  dall'inizio  della  sospensione  o  riduzione  dell'attivita'

lavorativa eventualmente programmata e non oltre  il  termine  di  15

giorni  dall'inizio  della  sospensione  o  riduzione  dell'attivita'

lavorativa.

 

                               Art. 31

                       Assegno di solidarieta'

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il fondo di cui all'articolo 28,

garantisce un assegno di solidarieta', in favore  dei  dipendenti  di

datori di  lavoro  che  stipulano  con  le  organizzazioni  sindacali

comparativamente piu' rappresentative  accordi  collettivi  aziendali

che stabiliscono una riduzione dell'orario  di  lavoro,  al  fine  di

evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura

di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o al  fine

di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato  motivo

oggettivo.

  2. L'assegno di solidarieta' puo' essere corrisposto per un periodo

massimo di 12 mesi in un biennio mobile. Ai fini della determinazione

della misura dell'assegno di solidarieta' per le ore  di  lavoro  non

prestate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.

  3. Gli accordi collettivi aziendali di cui al comma 1 individuano i

lavoratori interessati dalla riduzione  oraria.  La  riduzione  media

oraria  non  puo'  essere  superiore  al  60  per  cento  dell'orario

giornaliero, settimanale o mensile dei  lavoratori  interessati.  Per

ciascun  lavoratore,  la   percentuale   di   riduzione   complessiva

dell'orario di lavoro non puo'  essere  superiore  al  70  per  cento

nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo di  solidarieta'

e' stipulato.

  4. Gli accordi di cui al comma 1 devono  specificare  le  modalita'

attraverso le quali, qualora  sia  necessario  soddisfare  temporanee

esigenze di maggior lavoro, il datore di lavoro  puo'  modificare  in

aumento, nei limiti del normale orario di lavoro,  l'orario  ridotto.

Il maggior lavoro  prestato  comporta  una  corrispondente  riduzione

dell'assegno di solidarieta'.

  5. Per l'ammissione  all'assegno  di  solidarieta',  il  datore  di

lavoro presenta in via telematica all'INPS  domanda  di  concessione,

corredata dall'accordo sindacale, entro sette giorni  dalla  data  di

conclusione di questo. Nella domanda deve  essere  indicato  l'elenco

dei lavoratori interessati alla  riduzione  di  orario,  sottoscritto

dalle organizzazioni sindacali di cui al comma  1  e  dal  datore  di

lavoro. Tali informazioni  sono  inviate  dall'INPS  alle  Regioni  e

Province Autonome, per il tramite del  sistema  informativo  unitario

delle politiche del lavoro, ai fini delle attivita' e degli  obblighi

di cui all'articolo 8, comma 1.

  6. La riduzione dell'attivita' lavorativa deve avere  inizio  entro

il trentesimo giorno successivo  alla  data  di  presentazione  della

domanda.

  7. All'assegno di solidarieta' si applica, per quanto  compatibile,

la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.

 

                               Art. 32

                        Prestazioni ulteriori

  1.  I  fondi  di  cui  all'articolo  26  possono  inoltre   erogare

prestazioni volte a perseguire le finalita' di cui  al  comma  9  del

medesimo articolo.

  2.  I  fondi  di  cui  all'articolo  27  possono  inoltre   erogare

prestazioni volte a perseguire le finalita' di cui  all'articolo  26,

comma 9, lettere a) e b).

 

                               Art. 33

                     Contributi di finanziamento

  1. I decreti di cui agli articoli 26, commi 2 e 3, e 28,  comma  4,

determinano le aliquote di  contribuzione  ordinaria,  ripartita  tra

datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente,  di  due

terzi e di un terzo, in maniera tale da garantire la  precostituzione

di risorse continuative adeguate sia per l'avvio  dell'attivita'  sia

per la situazione a  regime,  da  verificare  anche  sulla  base  dei

bilanci di previsione di cui all'articolo 35, comma 3.

  2. Fatta salva la disposizione di cui  all'articolo  29,  comma  8,

secondo  periodo,  qualora  siano  previste  le  prestazioni  di  cui

all'articolo 30, comma 1, e all'articolo 31, e'  previsto,  a  carico

del datore  di  lavoro  che  ricorra  alla  sospensione  o  riduzione

dell'attivita' lavorativa, un contributo  addizionale,  calcolato  in

rapporto alle retribuzioni perse, nella misura prevista  dai  decreti

di cui al comma 1 e comunque non inferiore all'1,5 per cento.

  3. Per l'assegno straordinario di cui all'articolo 26, comma 9,  e'

dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario di

importo  corrispondente  al  fabbisogno  di  copertura   dell'assegno

straordinario erogabile e della contribuzione correlata.

  4. Ai contributi di finanziamento di cui ai  commi  da  1  a  3  si

applicano  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di   contribuzione

previdenziale obbligatoria, ad  eccezione  di  quelle  relative  agli

sgravi contributivi.

 

                               Art. 34

                       Contribuzione correlata

  1. Nei casi di cui all'articolo 30, comma 1, e all'articolo  31,  i

fondi di cui agli articoli 26, 27 e  28  provvedono  a  versare  alla

gestione di iscrizione del lavoratore  interessato  la  contribuzione

correlata alla prestazione. Nel caso delle  prestazioni  erogate  dai

fondi di cui all'articolo 27 la contribuzione  correlata  e'  versata

all'INPS dal datore di lavoro, il  quale  potra'  poi  rivalersi  sui

fondi medesimi. La contribuzione dovuta e' computata in base a quanto

previsto dall'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

  2. La contribuzione correlata di  cui  al  comma  1  puo'  altresi'

essere  prevista,  dai  decreti   istitutivi,   in   relazione   alle

prestazioni di cui all'articolo 32. In tal  caso,  il  fondo  di  cui

all'articolo 26 e all'articolo 27 provvede a versare la contribuzione

correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore

interessato.

 

                               Art. 35

                  Equilibrio finanziario dei fondi

  1. I fondi istituiti ai sensi degli articoli  26,  27  e  28  hanno

obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni  in

carenza di disponibilita'.

  2. Gli interventi a carico dei fondi di cui agli articoli 26, 27  e

28  sono  concessi  previa   costituzione   di   specifiche   riserve

finanziarie ed entro i limiti delle risorse gia' acquisite.

  3. I fondi istituiti ai sensi degli articoli 26 e 28 hanno  obbligo

di  presentazione,  sin  dalla  loro  costituzione,  di  bilanci   di

previsione a otto anni basati sullo scenario macroeconomico  coerente

con il piu' recente Documento di economia e finanza e  relativa  Nota

di aggiornamento.

  4. Sulla base del bilancio di previsione di  cui  al  comma  3,  il

comitato  amministratore  di  cui  all'articolo  36  ha  facolta'  di

proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o  alla

misura dell'aliquota di contribuzione. Le  modifiche  sono  adottate,

anche in corso d'anno, con decreto  direttoriale  dei  Ministeri  del

lavoro e delle politiche sociali e  dell'economia  e  delle  finanze,

verificate le compatibilita' finanziarie interne al fondo, sulla base

della proposta del comitato amministratore.

  5. In caso di necessita' di  assicurare  il  pareggio  di  bilancio

ovvero di far fronte a prestazioni gia' deliberate o  da  deliberare,

ovvero di  inadempienza  del  comitato  amministratore  in  relazione

all'attivita' di cui al comma 4, l'aliquota contributiva puo'  essere

modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e  delle

politiche sociali e dell'economia e delle finanze, anche in  mancanza

di proposta del comitato amministratore. In  ogni  caso,  in  assenza

dell'adeguamento contributivo di cui al comma 4, l'INPS e'  tenuto  a

non erogare le prestazioni in eccedenza.

 

                               Art. 36

                       Comitato amministratore

  1. Alla gestione di ciascun fondo istituito ai sensi  dell'articolo

26  e  del  fondo  di  cui  all'articolo  28,  provvede  un  comitato

amministratore con i seguenti compiti:

    a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di

indirizzo e vigilanza dell'INPS,  i  bilanci  annuali,  preventivo  e

consuntivo, della gestione, corredati da  una  propria  relazione,  e

deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

    b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi  e  dei

trattamenti e compiere ogni altro  atto  richiesto  per  la  gestione

delle prestazioni previste dal decreto istitutivo;

    c)  fare  proposte  in  materia  di  contributi,   interventi   e

trattamenti;

    d) vigilare sull'affluenza dei contributi,  sull'ammissione  agli

interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche'  sull'andamento

della gestione;

    e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine  alle  materie

di competenza;

    f) assolvere ogni altro compito ad  esso  demandato  da  leggi  o

regolamenti.

  2. Il comitato amministratore e' composto da  esperti  in  possesso

dei requisiti  di  professionalita'  e  onorabilita'  previsti  dagli

articoli 37 e 38, designati dalle organizzazioni sindacali dei datori

di lavoro e  dei  lavoratori  stipulanti  l'accordo  o  il  contratto

collettivo, in numero complessivamente non superiore a dieci,  o  nel

maggior numero necessario a garantire la rappresentanza di  tutte  le

parti sociali istitutive del fondo, nonche'  da  due  rappresentanti,

con qualifica di dirigente, rispettivamente del Ministero del  lavoro

e delle politiche sociali  e  del  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze  e  in  possesso  dei  requisiti  di  onorabilita'   previsti

dall'articolo  38.  Ai  componenti  del  comitato  non  spetta  alcun

emolumento, indennita' o rimborso spese.

  3. Il comitato amministratore e' nominato con decreto del  Ministro

del lavoro e delle politiche sociali e rimane in carica  per  quattro

anni o per la diversa durata prevista dal decreto istitutivo.

  4. Il presidente del comitato amministratore e' eletto dal comitato

stesso tra i propri membri.

  5. Le deliberazioni del  comitato  amministratore  sono  assunte  a

maggioranza e, in caso di parita' nelle votazioni,  prevale  il  voto

del presidente.

  6. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del fondo il

collegio sindacale  dell'INPS,  nonche'  il  direttore  generale  del

medesimo Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.

  7.   L'esecuzione   delle   decisioni   adottate    dal    comitato

amministratore puo' essere sospesa,  ove  si  evidenzino  profili  di

illegittimita',  da  parte  del  direttore  generale  dell'INPS.   Il

provvedimento di sospensione deve  essere  adottato  nel  termine  di

cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che

si  ritiene  violata,  al  presidente  dell'INPS  nell'ambito   delle

funzioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto  legislativo  30

giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre  mesi,  il

presidente stabilisce se dare ulteriore corso  alla  decisione  o  se

annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

  8. Al fine di garantire l'avvio dei fondi di cui  all'articolo  26,

qualora alla data del 30 novembre 2015 non risulti ancora  costituito

il comitato amministratore, i compiti di pertinenza di questo vengono

temporaneamente assolti da un  commissario  straordinario  del  fondo

nominato dal Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali.  Il

commissario straordinario svolge i suoi compiti a titolo  gratuito  e

resta in carica sino alla costituzione del comitato amministratore.

 

                               Art. 37

                  Requisiti di competenza e assenza

                      di conflitto di interesse

  1. Gli esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei  datori

di lavoro e dei lavoratori quali membri del  comitato  amministratore

di ciascun fondo istituito ai sensi dell'articolo 26 e del  fondo  di

cui  all'articolo  28,  devono  essere  in  possesso   di   specifica

competenza ed esperienza in materia di  lavoro  e  occupazione.  Essi

devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un  triennio

attraverso l'esercizio di attivita' di insegnamento universitario  in

materia di lavoro e occupazione, o di amministrazione,  di  carattere

direttivo o di partecipazione  a  organi  collegiali  presso  enti  e

organismi associativi di rappresentanza di categoria.

  2. I predetti esperti non possono,  a  pena  di  ineleggibilita'  o

decadenza,  detenere   cariche   in   altri   fondi   bilaterali   di

solidarieta'.

  3.  La  sussistenza  dei  requisiti  e  l'assenza   di   situazioni

impeditive e' accertata dal Ministero del lavoro  e  delle  politiche

sociali. La decadenza dalla carica e'  dichiarata  dal  Ministro  del

lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla conoscenza

del difetto sopravvenuto.

 

                               Art. 38

                      Requisiti di onorabilita'

  1. I membri del comitato amministratore di ciascun fondo  istituito

ai sensi dell'articolo 26 e del fondo di  cui  all'articolo  28,  non

possono, a pena di ineleggibilita' o decadenza, trovarsi in una delle

seguenti condizioni:

    a) condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

    b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte ai sensi  del

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della

riabilitazione;

    c) condanna con sentenza definitiva a pena detentiva per uno  dei

reati previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile, salvi gli

effetti della riabilitazione;

    d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un  tempo

non  inferiore  a  un  anno  per  un  delitto  contro   la   pubblica

amministrazione, contro  la  fede  pubblica,  contro  il  patrimonio,

contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica  ovvero  per  un

delitto in materia tributaria, di  lavoro  e  previdenza,  salvi  gli

effetti della riabilitazione;

    e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un  tempo

non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo,  salvi

gli effetti della riabilitazione.

  2. Costituiscono causa di sospensione dalle funzioni esercitate dai

membri del comitato amministratore del fondo le seguenti situazioni:

    a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di  cui

al comma 1;

    b)  applicazione  provvisoria  di  una  delle   misure   previste

dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011;

    c) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

  3. L'assenza di situazioni impeditive e'  accertata  dal  Ministero

del lavoro e delle politiche sociali. La decadenza dalla carica o  la

sospensione dalle funzioni e' dichiarata dal Ministro  del  lavoro  e

delle politiche sociali entro trenta  giorni  dalla  nomina  o  dalla

conoscenza del difetto sopravvenuto.

 

                               Art. 39

                        Disposizioni generali

  1. Ai fondi di solidarieta' di cui agli articoli 26,  27  e  28  si

applica l'articolo 2, commi 1 e 4. Ai fondi di cui agli articoli 26 e

28 si applicano anche gli articoli 4, comma 1, 7, commi da 1 a  4,  e

8. A decorrere dal 1° gennaio 2016, al fondo di cui  all'articolo  28

si applica inoltre l'articolo 1, commi 2 e 3.

 

                               Art. 40

Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di  Trento

             e di Bolzano e altri fondi di solidarieta'

  1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 124,  della  legge  23  dicembre

2009, n. 191, e del decreto legislativo  5  marzo  2013,  n.  28,  le

Province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano   possono   sostenere

l'istituzione   di   un   fondo    di    solidarieta'    territoriale

intersettoriale  cui,  salvo  diverse  disposizioni,  si  applica  la

disciplina prevista per i fondi di  solidarieta'  bilaterali  di  cui

all'articolo 26. Al predetto fondo si applica la  disciplina  di  cui

all'articolo 35.

  2. Il decreto istitutivo del fondo di cui al comma  1  e'  adottato

d'intesa con i Presidenti delle Province  autonome  di  Trento  e  di

Bolzano ed e' trasmesso al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche

sociali e al Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Ai  medesimi

Ministeri sono trasmessi i bilanci di previsione e di consuntivo  del

fondo.

  3. A decorrere dalla data di istituzione del fondo di cui al  comma

1, sono soggetti alla sua disciplina i datori di lavoro  appartenenti

a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito

di applicazione del Titolo I del presente decreto e che  non  abbiano

costituito fondi di solidarieta' bilaterali di cui all'articolo 26  o

a fondi di solidarieta' bilaterali alternativi  di  cui  all'articolo

27, che occupano almeno il 75 per  cento  dei  propri  dipendenti  in

unita' produttive ubicate nel territorio delle province di  Trento  e

di Bolzano.

  4. Hanno facolta' di aderire al fondo di cui al comma 1 i datori di

lavoro gia' aderenti  a  fondi  di  solidarieta'  bilaterali  di  cui

all'articolo 26 o a fondi di solidarieta' bilaterali  alternativi  di

cui all'articolo 27, che occupano almeno il 75 per cento  dei  propri

dipendenti in unita' produttive ubicate nel territorio delle province

di Trento e Bolzano.

  5. I datori di lavoro di cui al comma  3  gia'  aderenti  al  fondo

residuale di cui all'articolo 28 o al fondo di integrazione salariale

di cui all'articolo 29, e  i  datori  di  lavoro  che  esercitano  la

facolta' di cui al comma 4, non sono piu'  soggetti  alla  disciplina

del fondo di provenienza a decorrere, rispettivamente, dalla data  di

istituzione del fondo di cui al comma 1 o dalla data  di  adesione  a

tale fondo, ferma restando la gestione a stralcio  delle  prestazioni

gia' deliberate. I contributi eventualmente gia' versati o dovuti  al

fondo  di  provenienza  restano  acquisiti  a  questo.  Il   comitato

amministratore del fondo  di  provenienza,  sulla  base  delle  stime

effettuate dall'INPS, puo' proporre al Ministero del lavoro  e  delle

politiche sociali e al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  il

mantenimento, in capo ai datori di lavoro di cui  al  primo  periodo,

dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al

finanziamento delle prestazioni gia' deliberate, determinata ai sensi

dei commi 4 e 5 dell'articolo 35.

  6. Le disposizioni di cui al  comma  5  si  applicano  altresi'  ai

datori di lavoro aderenti al fondo di cui al comma 1 che aderiscono a

fondi di solidarieta' bilaterali di cui  all'articolo  26  costituiti

successivamente.

  7. Il fondo di cui al comma 1 prevede un'aliquota di  finanziamento

almeno pari a quella stabilita per il fondo di integrazione salariale

di cui all'articolo 29, in relazione ai datori di lavoro che occupano

mediamente fino a quindici dipendenti.

  8. Il comitato amministratore del  fondo  di  cui  al  comma  1  e'

integrato  da  due  rappresentanti,  con  qualifica   di   dirigente,

rispettivamente della Provincia autonoma di Trento e della  Provincia

autonoma di  Bolzano,  in  possesso  dei  requisiti  di  onorabilita'

previsti dall'articolo 38. Ai rappresentanti del Ministero del lavoro

e delle politiche sociali  e  del  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze e' riconosciuto a valere sulle disponibilita'  del  fondo  il

rimborso  delle  spese  di  missione  nella  misura  prevista   dalla

normativa vigente per i dirigenti  dello  Stato.  Nel  caso  previsto

dall'articolo 35, comma 5, il decreto direttoriale dei Ministeri  del

lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle  finanze  e'

adottato d'intesa con i responsabili dei dipartimenti  competenti  in

materia di lavoro delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

  9.  La  disciplina  del  fondo  di  cui  all'articolo   1-ter   del

decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' adeguata alle norme  previste

dal presente decreto con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle

finanze,  sulla  base  di  accordi  e  contratti  collettivi,   anche

intersettoriali, stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu'

rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto aereo e

del sistema aeroportuale.

 

 

                              Titolo III

                  CONTRATTI DI SOLIDARIETA' ESPANSIVA

 

                               Art. 41

                 Contratti di solidarieta' espansiva

  1. Nel caso in  cui,  al  fine  di  incrementare  gli  organici,  i

contratti collettivi aziendali stipulati ai  sensi  dell'articolo  51

del decreto legislativo n. 81 del 2015, prevedano, programmandone  le

modalita' di attuazione, una riduzione stabile dell'orario di lavoro,

con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo

indeterminato di nuovo personale, ai datori di  lavoro  e'  concesso,

per  ogni  lavoratore  assunto  sulla  base  dei  predetti  contratti

collettivi e per ogni mensilita' di  retribuzione,  un  contributo  a

carico della Gestione degli interventi assistenziali  e  di  sostegno

alle  gestioni  previdenziali  istituita  presso   l'INPS,   di   cui

all'articolo 37 della legge n. 88 del 1989, pari, per i primi  dodici

mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto

collettivo applicabile. Per  ciascuno  dei  due  anni  successivi  il

predetto contributo e' ridotto, rispettivamente, al 10  e  al  5  per

cento.

  2. In sostituzione  del  contributo  di  cui  al  comma  1,  per  i

lavoratori di eta' compresa tra i 15 e i 29 anni assunti in forza dei

contratti collettivi di cui al comma  1,  per  i  primi  tre  anni  e

comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di  eta'  del

lavoratore assunto, la quota di contribuzione a carico del datore  di

lavoro e' dovuta in misura corrispondente a quella prevista  per  gli

apprendisti, ferma restando la contribuzione a carico del  lavoratore

nella misura prevista per la generalita' dei lavoratori.

  3. Non beneficiano delle agevolazioni di cui  ai  commi  1  e  2  i

datori di lavoro che, nei  dodici  mesi  antecedenti  le  assunzioni,

abbiano proceduto a riduzioni di personale ovvero  a  sospensioni  di

lavoro in regime di cassa integrazione guadagni straordinaria.

  4. Le  assunzioni  operate  dal  datore  di  lavoro  in  forza  dei

contratti collettivi di cui al comma 1 non devono  determinare  nelle

unita'  produttive  interessate  dalla  riduzione   dell'orario   una

riduzione della percentuale della  manodopera  femminile  rispetto  a

quella maschile, ovvero di  quest'ultima  quando  risulti  inferiore,

salvo che cio' sia espressamente previsto dai contratti collettivi in

ragione della carenza di manodopera femminile,  ovvero  maschile,  in

possesso delle qualifiche con riferimento alle quali  e'  programmata

l'assunzione.

  5. Ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati stipulati  i

contratti collettivi  di  cui  al  comma  1,  che  abbiano  una  eta'

inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non  piu'

di ventiquattro  mesi  e  abbiano  maturato  i  requisiti  minimi  di

contribuzione per la pensione di vecchiaia, spetta, a domanda  e  con

decorrenza dal mese  successivo  a  quello  della  presentazione,  il

suddetto trattamento  di  pensione  nel  caso  in  cui  essi  abbiano

accettato di  svolgere  una  prestazione  di  lavoro  di  durata  non

superiore alla meta' dell'orario  di  lavoro  praticato  prima  della

riduzione convenuta nel contratto collettivo. Il trattamento spetta a

condizione che la trasformazione del rapporto avvenga entro  un  anno

dalla data di stipulazione del predetto  contratto  collettivo  e  in

forza di clausole che  prevedano,  in  corrispondenza  alla  maggiore

riduzione  di  orario,  un  ulteriore  incremento   dell'occupazione.

Limitatamente al predetto periodo di anticipazione il trattamento  di

pensione e' cumulabile con la retribuzione nel limite  massimo  della

somma corrispondente al  trattamento  retributivo  perso  al  momento

della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale  ai

sensi  del  presente  comma,  ferma  restando  negli  altri  casi  la

disciplina vigente in materia di cumulo  di  pensioni  e  reddito  da

lavoro.

  6. Ai fini dell'individuazione della retribuzione da assumere quale

base di calcolo per la determinazione delle quote  retributive  della

pensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro a tempo  parziale

ai sensi del comma 5, e' neutralizzato il numero delle  settimane  di

lavoro prestate a tempo parziale, ove cio'  comporti  un  trattamento

pensionistico piu' favorevole.

  7.  I  contratti  collettivi  di  cui  al  comma  1  devono  essere

depositati   presso   la   direzione   territoriale    del    lavoro.

L'attribuzione del contributo  e'  subordinata  all'accertamento,  da

parte della direzione territoriale del lavoro,  della  corrispondenza

tra la riduzione concordata dell'orario di  lavoro  e  le  assunzioni

effettuate. Alla direzione  territoriale  del  lavoro  e'  demandata,

altresi', la vigilanza  in  ordine  alla  corretta  applicazione  dei

contratti di cui al comma 1, disponendo la sospensione del contributo

nei casi di accertata violazione.

  8. I lavoratori assunti a norma del presente articolo sono  esclusi

dal computo  dei  limiti  numerici  previsti  da  leggi  e  contratti

collettivi ai soli fini dell'applicazione di  norme  e  istituti  che

prevedano  l'accesso  ad  agevolazioni  di  carattere  finanziario  e

creditizio.

 

 

                               Titolo IV

                 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

                               Art. 42

Disposizioni relative  a  trattamenti  straordinari  di  integrazione

  salariale a seguito di accordi gia' stipulati

  1. I trattamenti straordinari di integrazione salariale conseguenti

a procedure di consultazione sindacale gia'  concluse  alla  data  di

entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  mantengono  la   durata

prevista, nei limiti di cui alle disposizioni di legge  vigenti  alla

data delle stesse.

  2. I trattamenti di cui al comma 1 riguardanti  periodi  successivi

all'entrata in vigore del presente decreto si computano ai fini della

durata massima di cui all'articolo 4.

  3. Per gli accordi conclusi  e  sottoscritti  in  sede  governativa

entro il 31 luglio 2015,  riguardanti  casi  di  rilevante  interesse

strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli  ricadute

occupazionali, tali  da  condizionare  le  possibilita'  di  sviluppo

economico territoriale, e il cui  piano  industriale  abbia  previsto

l'utilizzo di  trattamenti  straordinari  di  integrazione  salariale

oltre i limiti previsti dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e

4,  su  domanda  di  una  delle  parti  firmatarie  dell'accordo,  da

inoltrare entro 30 giorni dall'adozione del decreto di cui  al  comma

5, ed entro il limite di spesa di 90 milioni di euro per l'anno  2017

e di 100 milioni di euro per l'anno 2018,  puo'  essere  autorizzata,

con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di

concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   la

prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale per la  durata

e alle condizioni certificate dalla commissione di cui al comma 4.

  4. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituita una

commissione composta da quattro membri, rispettivamente nominati  dal

Presidente del Consiglio dei ministri,  dal  Ministro  del  lavoro  e

delle politiche sociali, dal Ministro dello sviluppo economico e  dal

Ministro dell'economia e delle finanze.  La  commissione,  presieduta

dal membro  nominato  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,

certifica l'ammissibilita' delle domande di cui al comma 3, la durata

dei trattamenti di integrazione salariale previsti negli accordi,  il

numero  dei  lavoratori  e  l'ammontare  delle  ore  integrabili,  in

relazione al piano industriale e di riassorbimento occupazionale  dei

lavoratori previsto negli accordi. Alle attivita' e al  funzionamento

della commissione si provvede con le  risorse  umane,  strumentali  e

finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o

maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Ai   componenti   della

commissione  non  spetta  alcun  compenso,  indennita',  gettone   di

presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

  5. Ai fini di cui al comma 3 il Fondo  sociale  per  occupazione  e

formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del

decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con  modificazioni,  dalla

legge n. 2 del 2009, e' incrementato di 90 milioni di euro per l'anno

2017 e  di  100  milioni  di  euro  per  l'anno  2018.  Al  fine  del

monitoraggio della relativa spesa i decreti di cui al  comma  3  sono

trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il

Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro  dell'economia  e

delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del

presente decreto, sono definiti  i  criteri  per  l'applicazione  dei

commi 3 e 4. Agli oneri  derivanti  dal  presente  comma  pari  a  90

milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di  euro  per  l'anno

2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo  di  cui

all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come

rifinanziato dall'articolo 42.

 

                               Art. 43

                      Disposizioni finanziarie

  1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della  legge  n.  190

del 2014 e' incrementato di 25,6 milioni di  euro  per  l'anno  2015,

191,1 milioni di euro per l'anno 2016,  592,5  milioni  di  euro  per

l'anno 2017, 713,2 milioni di euro per l'anno 2018, 845,3 milioni  di

euro per l'anno 2019, 868,2 milioni di euro per  l'anno  2020,  856,5

milioni di euro per l'anno 2021, 852,8 milioni  di  euro  per  l'anno

2022, 846,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 840,4 milioni  di  euro

annui a  decorrere  dall'anno  2024,  cui  si  provvede  mediante  le

economie derivanti dalle disposizioni di cui al Titolo I del presente

decreto.

  2. I benefici di  cui  agli  articoli  dal  2  al  24  del  decreto

legislativo 15 giugno 2015, n. 80, sono riconosciuti  anche  per  gli

anni successivi al 2015, in relazione ai quali continuano  a  trovare

applicazione le disposizioni di  cui  all'articolo  27  del  predetto

decreto  legislativo.  All'onere  derivante  dal  primo  periodo  del

presente comma valutato in 123 milioni di euro per l'anno  2016,  125

milioni di euro per l'anno 2017, 128 milioni di euro per l'anno 2018,

130 milioni di euro per l'anno 2019, 133 milioni di euro  per  l'anno

2020, 136 milioni di euro per l'anno 2021, 138 milioni  di  euro  per

l'anno 2022, 141 milioni di euro per l'anno 2023, 144 milioni di euro

annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante  corrispondente

riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge  n.

190 del 2014 come rifinanziato dal presente articolo.

  3. L'ultimo periodo dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo

2015, n. 22, e' soppresso. All'onere derivante dal primo periodo  del

presente comma valutato in 270,1 milioni di  euro  per  l'anno  2018,

567,2 milioni di euro per l'anno 2019,  570,8  milioni  di  euro  per

l'anno 2020, 576,6 milioni di euro per l'anno 2021, 582,4 milioni  di

euro per l'anno 2022, 588,2 milioni di euro per  l'anno  2023,  594,2

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante

corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  107,

della legge n. 190 del 2014 come rifinanziato dal presente  articolo.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.

196, il Ministero dell'economia e delle finanze e  il  Ministero  del

lavoro e delle  politiche  sociali,  anche  avvalendosi  del  sistema

permanente  di  monitoraggio  e  valutazione   istituito   ai   sensi

dell'articolo 1,  comma  2,  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,

provvedono,  con  le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie

disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a

carico  della  finanza  pubblica,  al  monitoraggio   degli   effetti

finanziari derivanti dalla disposizione di cui al primo  periodo  del

presente comma. Nel caso in cui si verifichino, o siano  in  procinto

di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di  cui

al  presente  comma,  il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze

provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,

con proprio decreto alla rideterminazione del beneficio  riconosciuto

ai sensi del primo periodo del presente comma.

  4.  Con  esclusivo  riferimento  agli  eventi   di   disoccupazione

verificatisi  tra  il    maggio  2015  e  il  31  dicembre  2015  e

limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali  dei  settori

produttivi del turismo  e  degli  stabilimenti  termali,  qualora  la

durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo  5  del  decreto

legislativo n. 22 del 2015, sia inferiore  a  6  mesi,  ai  fini  del

calcolo della durata non si applica il secondo periodo del comma 1 di

tale   articolo,   relativamente   ad   eventuali   prestazioni    di

disoccupazione ordinaria  con  requisiti  ridotti  e  Mini-ASpI  2012

fruite negli ultimi quattro anni. In ogni caso, la durata della NASpI

corrisposta in conseguenza dell'applicazione del  primo  periodo  non

puo' superare il limite massimo di 6 mesi.  All'onere  derivante  dai

primi due periodi del presente comma valutato in 32,8 milioni di euro

per l'anno 2015 e in 64,6 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede

mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo  1,

comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato

dal presente articolo. Ai sensi dell'articolo  17,  comma  12,  della

legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero  dell'economia  e  delle

finanze e il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  anche

avvalendosi del sistema  permanente  di  monitoraggio  e  valutazione

istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge  n.  92  del

2012, provvedono, con le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie

disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a

carico  della  finanza  pubblica,  al  monitoraggio   degli   effetti

finanziari derivanti dalla disposizione di cui al primo  periodo  del

presente comma. Nel caso in cui si verifichino, o siano  in  procinto

di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di  cui

al  presente  comma,  il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze

provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,

con proprio decreto alla rideterminazione del beneficio  riconosciuto

ai sensi del primi due periodi del presente comma.

  5. Ai fini della prosecuzione  della  sperimentazione  relativa  al

riconoscimento della prestazione ASDI  di  cui  all'articolo  16  del

decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,  anche  con  riferimento  ai

lavoratori beneficiari della prestazione NASpI che abbiano fruito  di

questa per l'intera sua durata oltre la data del  31  dicembre  2015,

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto

legislativo n. 22 del 2015 e' incrementata di 180 milioni di euro per

l'anno 2016, di 270 milioni di euro per l'anno 2017, di  170  milioni

di euro per l'anno 2018 e di 200 milioni di euro  annui  a  decorrere

dall'anno 2019. Per effetto della prosecuzione della  sperimentazione

relativa al riconoscimento della prestazione ASDI  di  cui  al  primo

periodo del presente comma, in ogni caso nel limite delle risorse  di

cui alla citata autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma

7 del decreto legislativo n. 22 del 2015 come incrementata dal  primo

periodo  medesimo  del  presente  comma,  fermi  restando  i  criteri

disciplinati dall'articolo 16 del citato decreto  legislativo  n.  22

del 2015, in ogni caso la prestazione ASDI non puo' essere  usufruita

per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12  mesi  precedenti  il

termine del periodo di  fruizione  della  NASpI  e  comunque  per  un

periodo pari o superiore a 24  mesi  nel  quinquennio  precedente  il

medesimo termine.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle

finanze, sentita la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da

adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto,  sono  definite  le   modalita'   per   prosecuzione   della

sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione ASDI  di

cui al presente comma. All'onere  derivante  dal  primo  periodo  del

presente comma pari a 180  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  270

milioni di euro per l'anno 2017, 170 milioni di euro per l'anno  2018

e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si  provvede

mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo  1,

comma 107, della legge n. 190 del 2014 come rifinanziato dal presente

articolo.

  6. In via aggiuntiva a quanto stabilito dall'articolo 17,  comma  1

del decreto legislativo n. 22 del 2015, il  fondo  per  le  politiche

attive del lavoro, istituito dall'articolo 1, comma 215, della  legge

27 dicembre 2013, n. 147, e' incrementato di 32 milioni di  euro  per

l'anno 2016, di 82 milioni di euro  annui  per  ciascuno  degli  anni

2017-2019, di 72 milioni di euro per l'anno 2020, di  52  milioni  di

euro per l'anno 2021, di 40 milioni di euro per l'anno  2022,  di  25

milioni di euro per l'anno 2023 e di  10  milioni  di  euro  annui  a

decorrere  dal  2024.  All'onere  derivante  dal  primo  periodo  del

presente comma pari a 32 milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  a  82

milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017-2019, a 72 milioni

di euro per l'anno 2020, a 52 milioni di euro per l'anno 2021,  a  40

milioni di euro per l'anno 2022, a 25 milioni di euro per l'anno 2023

e a 10 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dal  2024  si  provvede

mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo  1,

comma 107, della  legge  n.  190  del  2014,  come  rifinanziato  dal

presente articolo.

  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

                               Art. 44

                  Disposizioni finali e transitorie

  1. Quando non diversamente indicato,  le  disposizioni  di  cui  al

presente  decreto  si  applicano  ai  trattamenti   di   integrazione

salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore.

  2. Ai fini del  calcolo  della  durata  massima  complessiva  delle

integrazioni salariali  di  cui  all'articolo  4,  commi  1  e  2,  i

trattamenti richiesti prima della  data  di  entrata  in  vigore  del

presente  decreto  si  computano  per  la  sola  parte  del   periodo

autorizzato successiva a tale data.

  3. La disposizione di cui all'articolo 22, comma 4, non si  applica

nei primi 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

  4. Le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2, si applicano ai

trattamenti  straordinari di  integrazione  salariale   richiesti   a

decorrere dal 1° novembre 2015.

  5. In via transitoria, allo scopo di consentire l'erogazione  delle

prestazioni per i primi anni di operativita' del fondo, il limite  di

cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, calcolato in relazione

all'ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla  singola  azienda,

tenuto conto delle prestazioni gia' deliberate a qualunque  titolo  a

favore dell'azienda medesima, e' modificato nel modo seguente: nessun

limite  per  le  prestazioni  erogate  nell'anno  2016,  dieci  volte

nell'anno 2017, otto volte  nell'anno  2018,  sette  volte  nell'anno

2019, sei volte nell'anno 2020, cinque volte nell'anno 2021. In  ogni

caso, le prestazioni possono essere erogate soltanto nei limiti delle

risorse finanziarie acquisite al fondo.

  6. Per l'anno 2015 le regioni e province autonome possono  disporre

la  concessione  dei  trattamenti  di  integrazione  salariale  e  di

mobilita', anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3  del

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali    agosto

2014, n. 83473, in misura non superiore al 5 per cento delle  risorse

ad esse attribuite, ovvero  in  eccedenza  a  tale  quota  disponendo

l'integrale copertura degli oneri connessi  a  carico  delle  finanze

regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione dell'ambito  di

piani o programmi coerenti con la specifica  destinazione,  ai  sensi

dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli

effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre  la  data

del 31 dicembre 2015.

  7.  Il  Fondo  sociale  per  occupazione  e   formazione   di   cui

all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  n.  185  del

2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2  del  2009,  e'

incrementato di euro 5.286.187 per l'anno 2015 e  di  euro  5.510.658

per l'anno 2016, ai fini del finanziamento di misure per il  sostegno

al reddito dei lavoratori di  cui  all'ultimo  periodo  del  presente

comma. Agli oneri derivanti dal primo  periodo  del  presente  comma,

pari a euro 5.286.187 per l'anno 2015 e a euro 5.510.658  per  l'anno

2016,    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  22,  della

legge n. 147 del 2013. Conseguentemente il medesimo articolo 1, comma

22, della legge n.  147  del  2013  e'  soppresso.  Con  decreto  del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il

Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  viene  disciplinata   la

concessione nel limite massimo di euro 5.286.187 per l'anno 2015 e di

euro 5.510.658 per  l'anno  2016  a  carico  del  Fondo  sociale  per

occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),

del decreto-legge n. 185 del  2008,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge n. 2 del 2009, come rifinanziato dal presente  comma,  di

misure per il sostegno al reddito, in deroga a quanto previsto  dalla

normativa vigente, per i  lavoratori  dipendenti  dalle  imprese  del

settore del call-center.

  8. Il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  sentite  le

parti sociali, elabora entro il 31 dicembre 2015 un  rapporto  avente

ad oggetto proposte di valorizzazione della bilateralita' nell'ambito

del sostegno al reddito dei lavoratori  in  esubero  e  delle  misure

finalizzate alla loro ricollocazione.

  9. All'articolo 37, comma 3, lettera d),  della  legge  n.  88  del

1989, dopo le parole «6 agosto  1975,  n.  427,»,  sono  aggiunte  le

seguenti:  «e  al  decreto   legislativo   adottato   in   attuazione

dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 10 dicembre 2014, n.

183,».

  10. All'articolo 37, comma 8, della legge n. 88 del 1989,  dopo  le

parole «6 agosto 1975, n. 427,» sono  inserite  le  seguenti:  «e  al

decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 1, comma  2,

lettera a) della legge 10 dicembre 2014, n. 183,».

  11. Con effetto per l'anno 2015, all'articolo 3, comma 5-bis, della

legge  23  luglio  1991,  n.  223,   sono   apportate   le   seguenti

modificazioni:

    a) al primo periodo, le parole «sottoposte a sequestro o confisca

ai  sensi  della  legge  31  maggio  1965,  n.  575,   e   successive

modificazioni.» sono sostituite dalle seguenti: «che, ai sensi  della

legge 31 maggio 1965,  n.  575,  e  successive  modificazioni,  siano

sottoposte a sequestro o confisca, o  nei  cui  confronti  sia  stata

emessa dal Prefetto un'informazione antimafia  interdittiva  e  siano

state adottate le misure di cui all'articolo 32 del decreto-legge  24

giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11

agosto 2014, n. 114.»;

    b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  «A  tale  fine

l'amministratore dei beni nominato ai  sensi  dell'articolo  2-sexies

della citata  legge  n.  575  del  1965  o  i  soggetti  nominati  in

sostituzione del soggetto coinvolto ai  sensi  dell'articolo  32  del

decreto-legge n. 90 del 2014, esercitano le facolta'  attribuite  dal

presente articolo  al  curatore,  al  liquidatore  e  al  commissario

nominati in relazione alle procedure concorsuali.».

  Per gli interventi di cui al  predetto  articolo  3,  comma  5-bis,

della legge n. 223 del 1991, come modificato dal presente  comma,  e'

altresi' destinato per  l'anno  2015,  in  via  aggiuntiva  a  quanto

previsto dallo stesso articolo 3, comma 5-bis, un importo nel  limite

massimo di 5 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sociale

per occupazione e  formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,

lettera a), del  decreto-legge  n.  185  del  2008,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.

 

                               Art. 45

                     Accesso ai dati elementari

  1. A fini di programmazione, analisi e valutazione degli interventi

di politica previdenziale, assistenziale e del lavoro introdotti  con

i decreti legislativi di attuazione della legge 10 dicembre 2014,  n.

183, il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica  economica

di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio

2013, e successive  modificazioni,  e  il  Comitato  scientifico  per

l'indirizzo dei metodi e delle procedure per  il  monitoraggio  della

riforma del mercato del lavoro istituito in attuazione  dell'articolo

1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, hanno accesso diretto,

anche attraverso procedure di  accesso  remoto,  ai  dati  elementari

detenuti  dall'ISTAT,  dall'INPS,  dall'INAIL,   dall'Agenzia   delle

entrate, nonche' da altri  enti  e  amministrazioni  determinati  dal

decreto di cui al comma 2.

  2. Le modalita' di accesso ai dati utili ai fini di cui al comma 1,

nel rispetto della normativa sulla  protezione  dei  dati  personali,

sono  determinate  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore

del presente decreto nel rispetto di quanto previsto al comma 3.

  3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse

finanziarie, umane e strumentali gia' previste a legislazione vigente

e comunque senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica.

 

                               Art. 46

                             Abrogazioni

  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

    a) il decreto legislativo luogotenenziale  9  novembre  1945,  n.

788;

    b) il decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  12

agosto 1947, n. 869;

    c) la legge 3 febbraio 1963, n. 77;

    d) gli articoli da 2 a 5 della legge 5 novembre 1968, n. 1115;

    e) la legge 8 agosto 1972, n. 464;

    f) gli articoli da 1 a 7 e da 9 a 17 della legge 20 maggio  1975,

n. 164;

    g) gli articoli 1, 2, e da 4 a 8 della legge 6  agosto  1975,  n.

427;

    h) la legge 13 agosto 1980, n. 427;

    i) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.  726,

convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;

    l) l'articolo 8, commi da 1 a 5, e 8 del decreto-legge  21  marzo

1988, n. 86, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  20  maggio

1988, n. 160;

    m) gli articoli 1, 2, e da 12 a 14 della legge 23 luglio 1991, n.

223;

    n) l'articolo 5, commi da 1 a  4,  del  decreto-legge  20  maggio

1993, n. 148, convertito con  modificazioni  dalla  legge  19  luglio

1993, n. 236;

    o) il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000,  n.

218;

    p) l'articolo 44, comma 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.

269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.

326;

    q) i commi 1, da 4 a 19-ter, da 22 a 45,  dell'articolo  3  della

legge 28 giugno 2012, n. 92.

  2. A decorrere dal    gennaio  2016  sono  abrogate  le  seguenti

disposizioni:

    a) l'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164;

    b) l'articolo 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427;

    c) il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 febbraio

2014, n. 79141;

    d) i commi 20, 20-bis, e 21 dell'articolo 3 della legge 28 giugno

2012, n. 92.

  3. A decorrere dal 1° luglio 2016  e'  abrogato  l'articolo  5  del

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

  4. E' abrogata ogni altra disposizione  contraria  o  incompatibile

con le disposizioni del presente decreto.

  5. Laddove disposizioni di  legge  o  regolamentari  dispongano  un

rinvio all'articolo unico, secondo comma,  della  legge  n.  427  del

1980, oppure all'articolo 3, commi da 4 a 45, della legge n.  92  del

2012, ovvero ad altre disposizioni abrogate  dal  presente  articolo,

tali rinvii si  intendono  riferiti  alle  corrispondenti  norme  del

presente decreto.

 

                               Art. 47

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Dato a Roma, addi' 14 settembre 2015

 

                             MATTARELLA

 

                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei

                                ministri

 

                                Poletti, Ministro del lavoro e  delle

                                politiche sociali

 

                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e

                                delle finanze

 

Visto, il Guardasigilli: Orlando