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Roma, 19 ottobre 2015
Circolare n. 163/2015
Oggetto: Lavoro – Jobs Act
– Riforma della cassa integrazione – DLGVO 14.9.2015,
n. 148, su S.O. alla G.U. n.221 del 23.9.2015.
Il
Governo ha completato la riforma del sistema degli ammortizzatori sociali
intervenendo sulla cassa integrazione dopo aver già riordinato nei mesi scorsi
le tutele per i lavoratori che perdono involontariamente la propria occupazione
(a seguito di licenziamento o di dimissioni per giusta causa). Il nuovo decreto
in primo luogo raggruppa in un unico testo tutte le disposizioni in materia di
integrazione salariale succedutesi negli ultimi settant’anni; in secondo luogo si
ripropone di razionalizzare e di semplificare la disciplina dei singoli istituti
agendo in particolare su ambiti di applicazione, oneri contributivi, durate e
procedure.
La
riforma modifica sostanzialmente il sistema di calcolo dei contributi a carico
delle imprese introducendo un criterio bonus
malus di tipo assicurativo che prevede, da un
lato, l’aumento del contributo addizionale da versare per i soli lavoratori in
cassa integrazione e, dall’altro lato, la riduzione degli oneri contributivi
ordinari da versare sul monte salari.
Si
evidenziano gli aspetti principali della riforma con riserva di successivi
approfondimenti.
Disposizioni generali (artt. da 1 a 8) – Il decreto n. 148 si
apre con una serie di disposizioni comuni per entrambe le forme di integrazione
salariale, ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS). In particolare:
·
lavoratori
beneficiari – anche
i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante sono
stati ricompresi in via permanente, non più quindi eccezionalmente attraverso la
cosiddetta cassa integrazione in deroga,
tra i beneficiari di CIGO e CIGS
come qualsiasi altro lavoratore subordinato (continuano a fare eccezione i dirigenti
e i lavoratori a domicilio) purché abbiano come questi un’anzianità di servizio
di almeno 90 giorni presso l’unità produttiva interessata; conseguentemente
dallo scorso 24 settembre (data di entrata in vigore del decreto in esame) le
aziende devono versare anche per gli apprendisti le aliquote contributive
previste per la cassa integrazione di cui sono destinatarie (a seconda dei casi
può trattarsi alternativamente di quella ordinaria o di quella straordinaria o
di entrambe contemporaneamente); la cassa integrazione interrompe il contratto
di apprendistato che sarà pertanto automaticamente prorogato di un periodo
corrispondente;
·
misura – l’importo
dell’indennità riconosciuta dall’INPS ai lavoratori in cassa integrazione continua
ad essere pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata agli
stessi per le ore di lavoro non prestate con un massimo di 1167,91 euro mensili
(da rivalutarsi annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo);
·
durata – è stata ridotta a 24
mesi nell’arco di un quinquennio (in precedenza 36 mesi) la sommatoria dei
periodi di ricorso alla CIGO e alla CIGS per ciascuna unità produttiva; fermo restando tale
tetto complessivo ciascun istituto mantiene comunque una propria distinta durata;
·
contributo
addizionale – come
già anticipato la contribuzione addizionale da versare per i lavoratori in
cassa integrazione (sia ordinaria che straordinaria) è stata rimodulata sulla
base di 3 distinte aliquote legate non più alla dimensione aziendale ma alla
durata di utilizzo dell’istituto; in particolare la misura del contributo, da
calcolarsi sulla retribuzione persa dal lavoratore (anziché come in passato sull’indennità
riconosciuta dall’INPS) è pari al:
- 9% fino a 52
settimane di cassa integrazione (ordinaria o straordinaria) in un quinquennio;
- 12% dalla 53ma
alla 104ma settimana in un quinquennio;
- 15% dalla 105ma
settimana in poi sempre in un quinquennio.
Cassa integrazione ordinaria (artt. da 9 a 18) –
E’ stato confermato l’assetto normativo precedente per quanto riguarda campo di
applicazione, che continua a comprendere in particolare le imprese di qualsiasi
dimensione inquadrate previdenzialmente nell’industria,
causali di accesso, che continuano a consistere in eventi transitori e non
imputabili all’impresa o ai lavoratori e nelle situazioni temporanee di
mercato, e durata massima di utilizzo, che continua ad essere pari a 13
settimane consecutive prorogabili trimestralmente fino ad un massimo di 52
settimane. Le novità più rilevanti riguardano la contribuzione ordinaria a
carico delle aziende che scende all’1,70% (in precedenza 1,90%) della retribuzione
imponibile per le imprese fino a 50 dipendenti e al 2% (in precedenza 2,20%)
per quelle di maggiori dimensioni. Per quanto riguarda invece la contribuzione
addizionale di cui si è già evidenziato misura e modalità applicative, si fa
osservare che la stessa non è dovuta qualora la cassa integrazione sia stata
concessa per eventi oggettivamente non evitabili.
Cassa integrazione straordinaria (artt. da 19
a 25) – Anche
in questo caso resta immutato il campo di applicazione che pertanto continua ad
includere, tra le altre, le imprese inquadrate previdenzialmente
nell’industria con oltre 15 dipendenti (compresi dirigenti e apprendisti)
nonché le imprese di logistica con oltre 50 dipendenti (sempre compresi
dirigenti e apprendisti). Stesso discorso per quanto concerne la contribuzione
a carico delle aziende che continua ad essere pari allo 0,90% (di cui lo 0,30%
a carico del lavoratore) della retribuzione imponibile.
Per
quanto riguarda invece la contribuzione addizionale da versare sui lavoratori
in cassa, si applicano le regole generali già evidenziate con l’avvertenza che
con successivo decreto ministeriale sarà determinato l’inasprimento delle
relative misure per il mancato rispetto dei meccanismi di rotazione dei
lavoratori coinvolti.
La
durata massima della CIGS è diversamente modulata a
seconda della causale di intervento essendo pari a:
·
24
mesi in un quinquennio in caso di riorganizzazione aziendale e di contratto di
solidarietà;
·
12
mesi in caso di crisi aziendale.
Si
segnala infine una disposizione volta a scoraggiare l’allungamento immotivato
dei tempi di utilizzo della CIGS. Si tratta del
divieto dal 2016 di ricorrere alla cassa nei casi di cessazione dell’attività
produttiva; in via transitoria ciò sarà ancora possibile per il prossimo
triennio a determinate condizioni da stabilirsi con decreto ministeriale e
sempreché sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda e di
un conseguente riassorbimento occupazionale.
Estensione degli ammortizzatori sociali
(artt. da 26 a 39)
– Con effetto dall’1 gennaio 2016 il campo di applicazione degli ammortizzatori
sociali sarà ampliato stabilmente (anziché di anno in anno attraverso gli ammortizzatori in deroga) includendo i
datori di lavoro con oltre 5 dipendenti compresi gli apprendisti (la platea
attuale comprende le aziende con oltre 15 dipendenti) appartenenti a settori
non coperti dalla cassa integrazione. Conseguentemente dalla stessa data le
suddette imprese saranno tenute a contribuire al Fondo di integrazione salariale (ex Fondo di solidarietà residuale)
istituito presso l’INPS. Escludendo per definizione le imprese di qualsiasi
dimensione inquadrate previdenzialmente
nell’industria nonché le imprese di logistica con oltre 50 dipendenti in quanto
entrambe già coperte dagli ammortizzatori sociali, l’obbligo di contribuzione
riguarderà genericamente tutte le aziende con oltre 5 dipendenti inquadrate previdenzialmente nel terziario nonché le imprese di
logistica tra 6 e 50 dipendenti. Di seguito si riporta uno schema che mette a
confronto la situazione attuale e quella in vigore dal prossimo anno quanto a
platea dei contribuenti e ammontare dei contributi da versare al Fondo di
integrazione salariale:
|
|
disciplina in vigore sino al 31.12.2015 |
|
disciplina in vigore dall’1.1.2016 |
Platea
contribuenti |
|
Aziende
del terziario con oltre 15 dipendenti e aziende di logistica tra 16 e 50
dipendenti |
|
Aziende
del terziario con oltre 5 dipendenti e aziende di logistica tra 6 e 50
dipendenti |
Contributo
ordinario a carico azienda |
|
0,33%
del monte salari per tutte le aziende |
|
0,43%
del monte salari per le aziende con oltre 15 dipendenti e 0,30% per le
aziende tra 6 e 15 dipendenti |
Contributo
ordinario a carico lavoratore |
|
0,17% |
|
0,22%
in caso di aziende con oltre 15 dipendenti e 0,15% in caso di aziende tra 6 e
15 dipendenti |
Contributo
addizionale a carico azienda che ricorre al Fondo |
|
3%
o 4,50% della retribuzione persa dal lavoratore sospeso o a orario ridotto
rispettivamente per le imprese fino a 50 dipendenti e per quelle di maggiore
dimensione |
|
4%
della retribuzione persa dal lavoratore sospeso o a orario ridotto per tutte
le aziende |
Le prestazioni
del Fondo consisteranno nell’erogazione per un massimo di 12 mesi di un’indennità
denominata assegno di solidarietà previo
accordo sindacale aziendale che stabilisca una riduzione dell’orario di lavoro
allo scopo di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso di una
procedura di licenziamento collettivo (art. 24 della legge n. 223/91) o al fine
di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.
A fronte dell’introduzione di tale prestazione, dall’1 luglio 2016 i contratti
di solidarietà stipulati da aziende non destinatarie della CIGS
non saranno più sostenuti dal contributo previsto dall’art. 5 del D.L. n.
148/1993 (come convertito dalla legge n. 236/1993) che dalla stessa data sarà
abrogato.
Ai
lavoratori di aziende con oltre 15 dipendenti sospesi o a orario ridotto per
una delle causali previste dalla normativa in materia di CIGO
e di CIGS sarà invece riconosciuta l’erogazione per
un massimo di 26 settimane dell’assegno
ordinario, cioè di un’indennità pari all’importo di cassa integrazione.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 127/2015, 230/2014 e 199/2014
|
Responsabile di Area |
Allegato uno |
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M/t |
© CONFETRA – La riproduzione totale
o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla
Confetra. |
S.O. alla G.U. n.
221 del 23.9.2015
DECRETO LEGISLATIVO 14
settembre 2015, n. 148
Disposizioni per
il riordino della
normativa in materia di
ammortizzatori sociali
in costanza di
rapporto di lavoro,
in
attuazione della legge 10
dicembre 2014, n. 183.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il
seguente decreto legislativo:
Titolo I
TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE
SALARIALE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Lavoratori beneficiari
1. Sono destinatari dei
trattamenti di integrazione salariale
di
cui al presente titolo i lavoratori assunti con contratto di
lavoro
subordinato, ivi compresi gli apprendisti di cui all'articolo
2, con
esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.
2. I lavoratori di cui
al comma 1 devono possedere, presso l'unita'
produttiva per la quale e' richiesto
il trattamento, un'anzianita' di
effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione
della relativa domanda
di concessione. Tale
condizione non e'
necessaria per le
domande relative a
trattamenti ordinari di
integrazione salariale per eventi oggettivamente non
evitabili nel
settore industriale.
3. Ai fini del requisito
di cui al
comma 2, l'anzianita' di
effettivo lavoro del
lavoratore che passa
alle dipendenze
dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa tenendo conto
del
periodo durante il
quale il lavoratore
e' stato
impiegato
nell'attivita' appaltata.
Art. 2
Apprendisti
1. Sono destinatari dei
trattamenti di integrazione
salariale i
lavoratori
assunti con contratto di apprendistato
professionalizzante.
2. Gli apprendisti di
cui al comma 1, che sono alle
dipendenze di
imprese per le quali
trovano applicazione le
sole integrazioni
salariali
straordinarie, sono destinatari dei
trattamenti
straordinari di integrazione salariale, limitatamente alla
causale di
intervento per crisi aziendale
di cui all'articolo
21, comma 1,
lettera b). Nei
casi in cui
l'impresa rientri nel
campo di
applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di
quelle
straordinarie, oppure delle sole
integrazioni salariali ordinarie,
gli apprendisti di cui al comma 1 sono destinatari
esclusivamente dei
trattamenti ordinari di integrazione salariale.
3. Nei riguardi degli
apprendisti di cui al comma 1 sono estesi gli
obblighi contributivi previsti per le integrazioni
salariali di cui
essi sono destinatari. Restano fermi gli obblighi di cui
all'articolo
1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e successive
modificazioni. Alle contribuzioni di cui al
primo periodo non si
applicano le disposizioni di cui
all'articolo 22, comma
1, della
legge 12 novembre 2011, n. 183.
4. Alla ripresa dell'attivita' lavorativa a seguito di sospensione
o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo
di apprendistato e'
prorogato in misura
equivalente all'ammontare delle
ore di
integrazione salariale fruite.
Art. 3
Misura
1. Il trattamento
di integrazione salariale
ammonta all'80 per
cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al
lavoratore
per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le
ore zero e il
limite dell'orario contrattuale. Il trattamento si
calcola tenendo
conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal
periodo
di paga. Nel caso in cui
la riduzione dell'orario
di lavoro sia
effettuata con ripartizione dell'orario su periodi
ultrasettimanali
predeterminati, l'integrazione
e'
dovuta, nei limiti
di cui ai
periodi precedenti, sulla
base della durata
media settimanale
dell'orario nel periodo ultrasettimanale
considerato.
2. Ai
lavoratori con retribuzione
fissa periodica, la
cui
retribuzione sia ridotta in conformita' di
norme contrattuali per
effetto di una contrazione di
attivita',
l'integrazione e' dovuta
entro i limiti
di cui al
comma 1, ragguagliando
ad ora la
retribuzione fissa goduta
in rapporto all'orario
normalmente
praticato.
3. Agli effetti
dell'integrazione le indennita' accessorie
alla
retribuzione base, corrisposte
con riferimento alla
giornata
lavorativa, sono computate
secondo i criteri
stabiliti dalle
disposizioni di legge e
di contratto collettivo
che regolano le
indennita' stesse,
ragguagliando in ogni caso ad ora la misura
delle
indennita' in rapporto a
un orario di otto ore.
4. Per i lavoratori
retribuiti a cottimo e per quelli retribuiti in
tutto o in parte con premi
di produzione, interessenze
e simili,
l'integrazione e' riferita al
guadagno medio orario
percepito nel
periodo di paga per il quale l'integrazione e'
dovuta.
5. L'importo del
trattamento di cui al comma 1 e' soggetto
alle
disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio
1986, n.
41, e non puo' superare per l'anno
2015 gli importi massimi mensili
seguenti, comunque rapportati
alle ore di
integrazione salariale
autorizzate e per un massimo di dodici mensilita', comprensive
dei
ratei di mensilita' aggiuntive:
a) euro 971,71 quando la
retribuzione mensile di riferimento per il
calcolo del trattamento,
comprensiva dei ratei
di mensilita'
aggiuntive, e' pari o inferiore a euro
2.102,24;
b) euro 1.167,91 quando
la retribuzione mensile di riferimento
per
il calcolo del
trattamento, comprensiva dei
ratei di mensilita'
aggiuntive, e' superiore a euro
2.102,24.
6. Con effetto
dal 1° gennaio
di ciascun anno,
a decorrere
dall'anno 2016, gli importi del trattamento di cui alle lettere
a) e
b) del comma 5, nonche' la
retribuzione mensile di riferimento di cui
alle medesime lettere, sono aumentati nella misura del 100
per cento
dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice
ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.
7. Il trattamento di
integrazione salariale sostituisce in caso
di
malattia l'indennita' giornaliera di
malattia, nonche'
la eventuale
integrazione contrattualmente prevista.
8. L'integrazione non e' dovuta per le festivita' non
retribuite e
per le assenze che non comportino retribuzione.
9. Ai
lavoratori beneficiari dei
trattamenti di integrazione
salariale spetta, in rapporto al periodo di
paga adottato e alle
medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'assegno
per il
nucleo familiare di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 13 marzo
1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 maggio
1988, n. 153, e successive modificazioni.
10. Gli
importi massimi di
cui al comma
5 devono essere
incrementati, in relazione a quanto disposto dall'articolo 2,
comma
17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura
ulteriore del
20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale
concessi in
favore delle imprese del
settore edile e
lapideo per intemperie
stagionali.
Art. 4
Durata massima complessiva
1. Per ciascuna unita' produttiva,
il trattamento ordinario
e
quello straordinario di integrazione salariale non possono
superare
la durata massima complessiva di 24 mesi in un
quinquennio mobile,
fatto salvo quanto previsto all'articolo 22, comma 5.
2. Per le imprese
industriali e artigiane dell'edilizia
e affini,
nonche' per le
imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere n) e
o), per ciascuna unita' produttiva il
trattamento ordinario e quello
straordinario di
integrazione salariale non
possono superare la
durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile.
Art. 5
Contribuzione addizionale
1. A carico delle
imprese che presentano domanda di
integrazione
salariale e' stabilito un contributo
addizionale, in misura pari a:
a) 9 per cento della
retribuzione globale che sarebbe spettata al
lavoratore per le
ore di lavoro
non prestate, relativamente
ai
periodi di integrazione salariale ordinaria o
straordinaria fruiti
all'interno di uno o piu' interventi concessi
sino a un
limite
complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
b) 12 per cento oltre
il limite di cui alla lettera a) e
sino a
104 settimane in un quinquennio mobile;
c) 15 per cento oltre
il limite di cui alla lettera b),
in un
quinquennio mobile.
Art. 6
Contribuzione figurativa
1. I periodi di
sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i
quali e' ammessa l'integrazione
salariale sono riconosciuti utili ai
fini del diritto e della
misura alla pensione
anticipata o di
vecchiaia. Per detti periodi il contributo figurativo
e'
calcolato
sulla base della retribuzione globale cui e'
riferita l'integrazione
salariale.
2. Le
somme occorrenti alla
copertura della contribuzione
figurativa sono versate,
a carico della
gestione o fondo
di
competenza, al fondo pensionistico di
appartenenza del lavoratore
beneficiario.
Art. 7
Modalita'
di erogazione e termine
per il rimborso delle
prestazioni
1. Il
pagamento delle integrazioni
salariali e' effettuato
dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni
periodo
di paga.
2. L'importo delle
integrazioni e' rimborsato dall'INPS all'impresa
o conguagliato da questa secondo
le norme per
il conguaglio fra
contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
3. Per i trattamenti
richiesti a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto o,
se richiesti antecedentemente, non
ancora conclusi entro tale data, il conguaglio
o la richiesta
di
rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono
essere
effettuati, a pena di
decadenza, entro sei
mesi dalla fine
del
periodo di paga in corso alla scadenza del termine di
durata della
concessione o dalla
data del provvedimento
di concessione se
successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di
entrata in
vigore del presente decreto, i sei mesi
di cui al
primo periodo
decorrono da tale data.
4. Nel
caso delle integrazioni
salariali ordinarie, la
sede
dell'INPS territorialmente competente puo'
autorizzare il pagamento
diretto, con il connesso
assegno per il
nucleo familiare, ove
spettante, in presenza di serie e documentate difficolta' finanziarie
dell'impresa, su espressa richiesta di questa.
5. Nel
caso delle integrazioni
salariali straordinarie, il
Ministero del lavoro e
delle politiche sociali
puo'
autorizzare,
contestualmente al trattamento
di integrazione salariale,
il
pagamento diretto da parte dell'INPS, con il connesso assegno
per il
nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e
documentate
difficolta' finanziarie
dell'impresa, fatta salva
la successiva
revoca nel caso in cui il servizio competente accerti
l'assenza di
difficolta' di ordine
finanziario della stessa.
Art. 8
Condizionalita'
e politiche attive del lavoro
1. I lavoratori
beneficiari di integrazioni salariali per
i quali
e' programmata
una sospensione o riduzione superiore al 50 per
cento
dell'orario di lavoro, calcolato in un
periodo di 12
mesi, sono
soggetti alle disposizioni
di cui all'articolo
22 del decreto
legislativo adottato in attuazione dell'articolo 1, comma
3, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183.
2. Il
lavoratore che svolga
attivita'
di lavoro autonomo
o
subordinato durante il
periodo di integrazione
salariale non ha
diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
3. Il lavoratore decade
dal diritto al trattamento di
integrazione
salariale nel caso in cui non
abbia provveduto a
dare preventiva
comunicazione alla
sede territoriale dell'INPS
dello svolgimento
dell'attivita' di cui al
comma 2.
Le comunicazioni a
carico dei
datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, di
cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21
aprile 2000, n.
181, sono valide
al fine dell'assolvimento degli
obblighi di
comunicazione di cui al presente comma.
Capo II
Integrazioni salariali
ordinarie
Art. 9
Gestione di appartenenza
delle integrazioni salariali
ordinarie
1. I trattamenti
ordinari di integrazione
salariale afferiscono
alla Gestione prestazioni
temporanee dei lavoratori
dipendenti
istituita presso l'INPS, di cui all'articolo 24 della legge 9
marzo
1989, n. 88, che eroga le relative prestazioni e riceve
i relativi
contributi ordinari e addizionali, di cui all'articolo 13.
2. La
gestione di cui
al comma 1
evidenzia, per ciascun
trattamento, le prestazioni
e la contribuzione ordinaria
e
addizionale.
Art. 10
Campo di applicazione
1. La
disciplina delle integrazioni
salariali ordinarie e i
relativi obblighi contributivi si applicano a:
a) imprese industriali
manifatturiere, di trasporti,
estrattive,
di installazione di
impianti, produzione e
distribuzione
dell'energia, acqua e gas;
b) cooperative di
produzione e lavoro
che svolgano attivita'
lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali,
ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto
del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
c) imprese
dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
d) cooperative
agricole, zootecniche e
loro consorzi che
esercitano attivita' di trasformazione, manipolazione e
commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli
dipendenti
con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
e) imprese addette al
noleggio e alla distribuzione dei film e di
sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
f) imprese industriali
per la frangitura delle olive per
conto
terzi;
g) imprese produttrici
di calcestruzzo preconfezionato;
h) imprese addette
agli impianti elettrici e telefonici;
i) imprese addette
all'armamento ferroviario;
l) imprese industriali
degli enti pubblici, salvo il caso in
cui
il capitale sia interamente di proprieta'
pubblica;
m) imprese industriali
e artigiane dell'edilizia e affini;
n) imprese industriali
esercenti l'attivita' di escavazione
e/o
lavorazione di materiale lapideo;
o) imprese artigiane
che svolgono attivita' di escavazione e di
lavorazione di
materiali lapidei, con
esclusione di quelle
che
svolgono tale attivita' di lavorazione
in laboratori con strutture e
organizzazione distinte dalla attivita'
di escavazione.
Art. 11
Causali
1. Ai dipendenti delle
imprese indicate all'articolo 10, che
siano
sospesi dal lavoro o effettuino
prestazioni di lavoro
a orario
ridotto e' corrisposta l'integrazione salariale
ordinaria nei
seguenti casi:
a) situazioni
aziendali dovute a
eventi transitori e non
imputabili
all'impresa o ai
dipendenti, incluse le
intemperie
stagionali;
b) situazioni
temporanee di mercato.
Art. 12
Durata
1. Le integrazioni
salariali ordinarie sono corrisposte fino
a un
periodo massimo di
13 settimane continuative, prorogabile
trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane.
2. Qualora l'impresa
abbia fruito di 52 settimane consecutive
di
integrazione salariale
ordinaria, una nuova
domanda puo' essere
proposta per la
medesima unita' produttiva
per la quale
l'integrazione e' stata
concessa, solo quando
sia trascorso un
periodo di almeno 52 settimane di normale attivita'
lavorativa.
3. L'integrazione
salariale ordinaria relativa a piu' periodi
non
consecutivi non puo' superare complessivamente la
durata di 52
settimane in un biennio mobile.
4. Le disposizioni di
cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazione
relativamente agli interventi determinati da
eventi oggettivamente
non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese
di
cui all'articolo 10, lettere m), n), e o).
5. Nei limiti di durata
definiti nei commi da 1 a 4, non
possono
essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti
il limite di un terzo delle
ore ordinarie lavorabili
nel biennio
mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unita' produttiva
mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di
concessione
dell'integrazione salariale.
6. Con riferimento all'unita' produttiva oggetto di sospensione
o
riduzione
dell'orario di lavoro,
nella domanda di
concessione
dell'integrazione
salariale l'impresa comunica
il numero dei
lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente,
distinti per
orario contrattuale.
Art. 13
Contribuzione
1. A carico delle
imprese di cui all'articolo 10 e' stabilito un
contributo ordinario, nella misura di:
a) 1,70
per cento della
retribuzione imponibile ai
fini
previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che
occupano
fino a 50 dipendenti;
b) 2,00
per cento della
retribuzione imponibile ai
fini
previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che
occupano
oltre 50 dipendenti;
c) 4,70
per cento della
retribuzione imponibile ai
fini
previdenziali per gli
operai delle imprese
dell'industria e
artigianato edile;
d) 3,30
per cento della
retribuzione imponibile ai
fini
previdenziali per gli
operai delle imprese
dell'industria e
artigianato lapidei;
e) 1,70
per cento della
retribuzione imponibile ai
fini
previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese
dell'industria
e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;
f) 2,00
per cento della
retribuzione imponibile ai
fini
previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese
dell'industria
e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti.
2. Ai fini della
determinazione del limite di dipendenti,
indicato
al comma 1, il limite anzidetto e'
determinato, con effetto dal 1°
gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di
dipendenti in
forza nell'anno precedente dichiarato dall'impresa. Per
le imprese
costituite nel corso dell'anno solare si fa riferimento al
numero di
dipendenti alla fine del primo mese di attivita'.
L'impresa e' tenuta
a fornire all'INPS apposita dichiarazione al verificarsi
di eventi
che, modificando la
forza lavoro in
precedenza comunicata,
influiscano ai fini del limite di cui al comma 1. Agli effetti
di cui
al presente articolo sono
da comprendersi nel
calcolo tutti i
lavoratori, compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che
prestano la propria
opera con vincolo
di subordinazione sia
all'interno che all'esterno dell'azienda.
3. A carico delle
imprese che presentano domanda di
integrazione
salariale ordinaria e' stabilito
il contributo addizionale
di cui
all'articolo 5. Il contributo
addizionale non e' dovuto
per gli
interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili.
Art. 14
Informazione e consultazione
sindacale
1. Nei casi di
sospensione o riduzione dell'attivita'
produttiva,
l'impresa e' tenuta a comunicare
preventivamente alle rappresentanze
sindacali aziendali o alla
rappresentanza sindacale unitaria,
ove
esistenti, nonche' alle articolazioni
territoriali delle associazioni
sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale,
le cause di sospensione
o di riduzione
dell'orario di lavoro,
l'entita' e
la durata prevedibile,
il numero dei
lavoratori
interessati.
2. A tale comunicazione
segue, su richiesta di una delle parti,
un
esame congiunto della situazione avente a oggetto
la tutela degli
interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa.
3. L'intera procedura
deve esaurirsi entro 25 giorni
dalla data
della comunicazione di cui al comma 1, ridotti a 10 per
le imprese
fino a 50 dipendenti.
4. Nei casi di eventi
oggettivamente non evitabili che rendano
non
differibile la sospensione o la riduzione dell'attivita' produttiva,
l'impresa e' tenuta a comunicare ai
soggetti di cui al comma
1 la
durata prevedibile della sospensione o riduzione
e il numero
dei
lavoratori interessati. Quando la sospensione o riduzione
dell'orario
di lavoro sia superiore
a sedici ore
settimanali si procede,
a
richiesta
dell'impresa o dei
soggetti di cui
al comma 1, da
presentarsi entro tre giorni dalla comunicazione
di cui al primo
periodo, a un esame congiunto in ordine alla ripresa
della normale
attivita' produttiva e
ai criteri di distribuzione degli
orari di
lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi
a quello della richiesta.
5. Per
le imprese dell'industria e
dell'artigianato edile e
dell'industria e dell'artigianato lapidei, le disposizioni di
cui ai
commi da 1 a 4 si applicano limitatamente alle richieste di
proroga
dei trattamenti con sospensione dell'attivita'
lavorativa oltre le 13
settimane continuative.
6. All'atto della
presentazione della domanda di
concessione di
integrazione salariale deve essere data comunicazione
dell'esecuzione
degli adempimenti di cui al presente articolo.
Art. 15
Procedimento
1. Per
l'ammissione al trattamento
ordinario di integrazione
salariale, l'impresa presenta in via telematica all'INPS domanda
di
concessione nella quale
devono essere indicati
la causa della
sospensione o
riduzione dell'orario di lavoro e
la presumibile
durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore
richieste.
Tali informazioni sono inviate
dall'INPS alle Regioni
e Province
Autonome, per il
tramite del sistema
informativo unitario delle
politiche del lavoro, ai fini delle attivita'
e degli obblighi di cui
all'articolo 8, comma 1.
2. La domanda deve
essere presentata entro il termine di 15
giorni
dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attivita'
lavorativa.
3. Qualora la domanda
venga presentata dopo il termine indicato nel
comma 2, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potra'
aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto
alla data
di presentazione.
4. Qualora dalla omessa
o tardiva presentazione
della domanda
derivi a danno dei
lavoratori la perdita
parziale o totale
del
diritto
all'integrazione salariale, l'impresa
e'
tenuta a
corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo
equivalente
all'integrazione salariale non percepita.
Art. 16
Concessione
1. A decorrere dal
1° gennaio 2016
le integrazioni salariali
ordinarie sono concesse
dalla sede dell'INPS
territorialmente
competente.
2. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle
politiche sociali,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del
presente decreto, sono definiti i criteri di esame delle domande
di
concessione.
Art. 17
Ricorsi
1. Avverso il
provvedimento di rigetto della domanda di trattamento
di integrazione salariale e'
ammesso ricorso, entro
trenta giorni
dalla comunicazione da
parte dell'INPS, al
comitato di cui
all'articolo 25 della legge n. 88 del 1989.
Art. 18
Disposizioni particolari
per le imprese del settore
agricolo
1. Restano in vigore le
disposizioni di cui
agli articoli 8 e
seguenti della legge
8 agosto 1972,
n. 457, e
successive
modificazioni per quanto compatibili con il presente decreto.
2. La disposizione di
cui all'articolo 3, comma 5, non si
applica,
limitatamente alla previsione di importi massimi delle
prestazioni,
ai trattamenti concessi
per intemperie stagionali
nel settore
agricolo.
Capo III
Integrazioni salariali straordinarie
Art. 19
Gestione di appartenenza delle
integrazioni
salariali straordinarie
1. I trattamenti
straordinari di integrazione salariale afferiscono
alla Gestione degli interventi assistenziali
e di sostegno
alle
gestioni previdenziali istituita presso l'INPS, di cui
all'articolo
37 della legge n. 88 del 1989, che eroga le relative
prestazioni e
riceve i relativi
contributi ordinari e
addizionali, di cui
all'articolo 23.
2. La gestione di cui al
comma 1 evidenzia l'apporto dello Stato,
le prestazioni e la contribuzione ordinaria e addizionale.
Art. 20
Campo di applicazione
1. La
disciplina in materia
di intervento straordinario di
integrazione salariale e i
relativi obblighi contributivi
trovano
applicazione in relazione alle seguenti imprese,
che nel semestre
precedente la data di presentazione della domanda, abbiano
occupato
mediamente piu' di quindici
dipendenti, inclusi gli apprendisti
e i
dirigenti:
a) imprese
industriali, comprese quelle edili e affini;
b) imprese
artigiane che procedono
alla sospensione dei
lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni
dell'attivita'
dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente;
c) imprese
appaltatrici di servizi di mensa o
ristorazione, che
subiscano una riduzione di attivita'
in dipendenza di situazioni di
difficolta' dell'azienda
appaltante, che abbiano
comportato per
quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario
di
integrazione salariale;
d) imprese
appaltatrici di servizi
di pulizia, anche
se
costituite in forma di cooperativa, che subiscano una
riduzione di
attivita' in
conseguenza della riduzione delle attivita'
dell'azienda
appaltante, che abbia
comportato per quest'ultima
il ricorso al
trattamento straordinario di integrazione salariale;
e) imprese dei settori
ausiliari del servizio ferroviario, ovvero
del comparto della produzione
e della manutenzione
del materiale
rotabile;
f) imprese cooperative
di trasformazione di prodotti
agricoli e
loro consorzi;
g) imprese di vigilanza.
2. La
disciplina in materia
di intervento straordinario di
integrazione salariale e i
relativi obblighi contributivi
trovano
altresi' applicazione
in relazione alle seguenti imprese,
che nel
semestre precedente la data di presentazione della domanda,
abbiano
occupato mediamente piu' di
cinquanta dipendenti, inclusi
gli
apprendisti e i dirigenti:
a) imprese esercenti attivita' commerciali, comprese quelle della
logistica;
b) agenzie
di viaggio e
turismo, compresi gli
operatori
turistici.
3. La medesima
disciplina e i
medesimi obblighi contributivi
trovano applicazione, a prescindere dal numero
dei dipendenti, in
relazione alle categorie seguenti:
a) imprese del
trasporto aereo e
di gestione aeroportuale
e
societa' da
queste derivate, nonche' imprese
del sistema
aereoportuale;
b) partiti e movimenti
politici e loro rispettive articolazioni e
sezioni territoriali, nei limiti di spesa di 8,5 milioni di
euro per
l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno
2016, a condizione che
risultino iscritti nel
registro di cui
all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013,
n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.
13.
4. Nel caso di richieste
presentate prima che siano
trascorsi sei
mesi dal trasferimento di azienda, il requisito relativo
alla classe
dimensionale deve sussistere, per l'impresa subentrante,
nel periodo
decorrente dalla data del predetto trasferimento.
5. Si ha influsso
gestionale prevalente ai fini di cui al comma
1,
lettera b), quando
in relazione ai
contratti aventi ad
oggetto
l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la
produzione di
beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attivita' produttiva
o
commerciale dell'impresa
committente, la somma
dei corrispettivi
risultanti dalle fatture
emesse dall'impresa destinataria
delle
commesse nei confronti
dell'impresa committente, acquirente
o
somministrata abbia superato, nel biennio precedente,
il cinquanta
per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria
delle
commesse, secondo quanto
emerge dall'elenco dei
clienti e dei
fornitori ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del
decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni
dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
6. Resta fermo quanto
disposto dagli articoli 35 e 37 della legge 5
agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e
dall'articolo 7,
comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito
con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Art. 21
Causali di intervento
1. L'intervento
straordinario di integrazione salariale puo' essere
richiesto quando la
sospensione o la
riduzione dell'attivita'
lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali:
a) riorganizzazione
aziendale;
b) crisi aziendale, ad
esclusione, a decorrere dal
1° gennaio
2016, dei casi di cessazione dell'attivita'
produttiva dell'azienda o
di un ramo di essa;
c) contratto di solidarieta'.
2. Il programma di
riorganizzazione aziendale di cui
al comma 1,
lettera a), deve
presentare un piano
di interventi volto
a
fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva
e deve contenere
indicazioni sugli investimenti
e sull'eventuale
attivita' di formazione
dei lavoratori. Tale programma deve, in
ogni
caso, essere finalizzato a un consistente recupero
occupazionale del
personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni
dell'orario
di lavoro.
3. Il programma di crisi
aziendale di cui al comma 1,
lettera b),
deve contenere un piano
di risanamento volto
a fronteggiare gli
squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o
derivanti
da condizionamenti esterni. Il piano deve
indicare gli interventi
correttivi da affrontare e gli obiettivi concretamente raggiungibili
finalizzati alla continuazione
dell'attivita'
aziendale e alla
salvaguardia occupazionale.
4. In deroga agli
articoli 4, comma 1, e 22, comma
2, entro il
limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016,
2017 e 2018, puo' essere
autorizzato, sino a un limite
massimo
rispettivamente di dodici, nove e sei mesi e previo accordo
stipulato
in sede governativa al
Ministero del lavoro
e delle politiche
sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo
economico, un
ulteriore intervento di integrazione salariale
straordinaria qualora
all'esito del programma
di crisi aziendale
di cui al
comma 3,
l'impresa cessi l'attivita' produttiva
e sussistano concrete
prospettive di rapida
cessione dell'azienda e
di un conseguente
riassorbimento
occupazionale. A tal
fine il Fondo
sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma
1, lettera
a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n.
185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, e' incrementato
dell'importo di cui al primo periodo per ciascuno degli
anni 2016,
2017 e 2018. Al fine del
monitoraggio della relativa
spesa gli
accordi di cui al primo periodo del presente comma sono
trasmessi al
Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del
Ministro del
lavoro e delle politiche
sociali, di concerto
con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, da adottare
entro 60
giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti
i criteri
per l'applicazione del presente comma.
5. Il contratto di solidarieta' di cui al comma 1, lettera c), e'
stipulato dall'impresa attraverso contratti collettivi aziendali
ai
sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81,
che stabiliscono una riduzione
dell'orario di lavoro
al fine di
evitare, in tutto o in parte, la
riduzione o la
dichiarazione di
esubero del personale anche attraverso un suo piu' razionale impiego.
La riduzione media oraria non puo'
essere superiore al 60 per cento
dell'orario
giornaliero, settimanale o
mensile dei lavoratori
interessati al contratto di solidarieta'.
Per ciascun lavoratore, la
percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non puo'
essere superiore al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo
per il
quale il contratto
di solidarieta' e' stipulato.
Il trattamento
retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto
degli
aumenti retributivi previsti da contratti collettivi
aziendali nel
periodo di sei
mesi antecedente la
stipula del contratto
di
solidarieta'. Il
trattamento di integrazione salariale e' ridotto in
corrispondenza di eventuali
successivi aumenti retributivi
intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli
accordi di cui
al primo periodo devono specificare le modalita'
attraverso le quali
l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro,
puo'
modificare in aumento, nei
limiti del normale
orario di lavoro,
l'orario ridotto. Il
maggior lavoro prestato
comporta una
corrispondente riduzione del trattamento di integrazione
salariale.
Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative
alla retribuzione persa a
seguito della riduzione
dell'orario di
lavoro sono a carico della gestione di afferenza,
ad eccezione di
quelle relative a lavoratori
licenziati per motivo
oggettivo o
nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo,
entro 90
giorni dal termine
del periodo di
fruizione del trattamento
di
integrazione salariale,
ovvero entro 90
giorni dal termine
del
periodo di fruizione di un
ulteriore trattamento straordinario
di
integrazione salariale concesso entro 120
giorni dal termine
del
trattamento precedente.
6. L'impresa non puo' richiedere
l'intervento straordinario di
integrazione salariale per le unita'
produttive per le quali
abbia
richiesto, con riferimento
agli stessi periodi
e per causali
sostanzialmente coincidenti, l'intervento ordinario.
Art. 22
Durata
1. Per la causale di
riorganizzazione aziendale di cui all'articolo
21, comma 1,
lettera a), e
relativamente a ciascuna
unita'
produttiva, il trattamento straordinario di
integrazione salariale
puo' avere una
durata massima di 24 mesi, anche continuativi,
in un
quinquennio mobile.
2. Per la causale di
crisi aziendale di cui all'articolo 21,
comma
1, lettera b), e
relativamente a ciascuna
unita'
produttiva, il
trattamento straordinario di integrazione salariale puo' avere
una
durata massima di
12 mesi, anche
continuativi. Una nuova
autorizzazione non puo' essere
concessa prima che
sia decorso un
periodo pari a
due terzi di
quello relativo alla
precedente
autorizzazione.
3. Per la causale di
contratto di solidarieta' di cui all'articolo
21, comma 1,
lettera c), e
relativamente a ciascuna
unita'
produttiva, il trattamento straordinario di
integrazione salariale
puo' avere una
durata massima di 24 mesi, anche continuativi,
in un
quinquennio mobile. Alle condizioni previste dal comma 5, la
durata
massima puo' raggiungere 36 mesi,
anche continuativi, nel quinquennio
mobile.
4. Per le causali di
riorganizzazione aziendale e crisi
aziendale,
possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel
limite
dell'80 per cento
delle ore lavorabili
nell'unita'
produttiva
nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato.
5. Ai fini del calcolo
della durata massima
complessiva di cui
all'articolo 4, comma 1, la durata dei trattamenti per la
causale di
contratto di solidarieta' viene
computata nella misura della meta'
per la parte non eccedente i 24
mesi e per
intero per la
parte
eccedente.
6. La disposizione di
cui al comma 5 non si applica alle
imprese
edili e affini.
Art. 23
Contribuzione
1. E' stabilito un
contributo ordinario nella misura dello 0,90 per
cento della retribuzione
imponibile ai fini
previdenziali dei
lavoratori per i
quali trova applicazione
la disciplina delle
integrazioni salariali straordinarie, di cui 0,60 per cento
a carico
dell'impresa o del partito politico e 0,30 per cento
a carico del
lavoratore.
2. A carico delle
imprese o dei partiti politici
che presentano
domanda di
integrazione salariale straordinaria
e'
stabilito il
contributo addizionale di cui all'articolo 5.
Art. 24
Consultazione sindacale
1. L'impresa che intende
richiedere il trattamento straordinario di
integrazione salariale per le causali di cui all'articolo 21,
comma
1, lettere a), e b), e' tenuta a
comunicare, direttamente o tramite
l'associazione imprenditoriale cui aderisce
o conferisce mandato,
alle rappresentanze sindacali
aziendali o alla
rappresentanza
sindacale unitaria, nonche' alle
articolazioni territoriali delle
associazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative a
livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione
dell'orario
di lavoro, l'entita' e
la durata prevedibile,
il numero dei
lavoratori interessati.
2. Entro tre giorni dalla
predetta comunicazione e' presentata
dall'impresa o dai soggetti di cui al
comma 1, domanda
di esame
congiunto della situazione aziendale. Tale domanda e' trasmessa, ai
fini della convocazione
delle parti, al
competente ufficio
individuato dalla regione
del territorio di
riferimento, qualora
l'intervento richiesto riguardi unita'
produttive ubicate in una sola
regione, o al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
qualora
l'intervento riguardi unita'
produttive ubicate in piu' regioni.
In
tale caso il Ministero richiede, comunque, il parere
delle regioni
interessate.
3. Costituiscono
oggetto dell'esame congiunto
il programma che
l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del
numero dei
lavoratori interessati alla sospensione o riduzione di orario e
delle
ragioni che rendono non praticabili forme alternative di
riduzioni di
orario, nonche' delle misure previste
per la gestione delle eventuali
eccedenze di
personale, i criteri
di scelta dei
lavoratori da
sospendere, che devono essere coerenti con le ragioni per le
quali e'
richiesto
l'intervento, e le modalita' della rotazione
tra i
lavoratori o le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione
di meccanismi di rotazione.
4. Salvo il caso di
richieste di trattamento presentate da
imprese
edili e affini, le
parti devono espressamente
dichiarare la non
percorribilita' della causale di contratto
di solidarieta' di cui
all'articolo 21, comma 1, lettera c).
5. L'intera procedura di
consultazione, attivata dalla richiesta di
esame congiunto, si esaurisce entro i 25 giorni successivi a
quello
in cui e' stata avanzata la richiesta
medesima, ridotti a 10 per le
imprese che occupano fino a 50 dipendenti.
6. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle
politiche sociali,
di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze, da
adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto,
e' definito
l'incremento della contribuzione addizionale, applicabile
a titolo di sanzione per
il mancato rispetto
delle modalita' di
rotazione tra i lavoratori di cui al comma 3.
Art. 25
Procedimento
1. La domanda
di concessione di
trattamento straordinario di
integrazione salariale e' presentata
entro sette giorni dalla data di
conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla
data
di stipula dell'accordo
collettivo aziendale relativo
al ricorso
all'intervento e deve essere
corredata dell'elenco nominativo
dei
lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di
orario. Tali
informazioni sono inviate dall'INPS alle Regioni e Province
Autonome,
per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche
del
lavoro, ai fini delle attivita' e
degli obblighi di cui all'articolo
8, comma 1. Per le causali di cui all'articolo 21, comma 1,
lettere
a), e b), nella domanda di
concessione
dell'integrazione salariale
l'impresa comunica inoltre
il numero dei
lavoratori mediamente
occupati presso l'unita' produttiva
oggetto dell'intervento nel
semestre precedente, distinti per orario contrattuale.
2. La sospensione o la
riduzione dell'orario, cosi' come concordata
tra le parti nelle procedure di
cui all'articolo 24,
decorre non
prima del trentesimo giorno successivo alla
data di presentazione
della domanda di cui al comma 1.
3. In caso di
presentazione tardiva della domanda,
il trattamento
decorre dal trentesimo giorno
successivo alla presentazione
della
domanda medesima.
4. Qualora dalla omessa
o tardiva presentazione
della domanda
derivi a danno dei
lavoratori la perdita
parziale o totale
del
diritto
all'integrazione salariale, l'impresa
e'
tenuta a
corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo
equivalente
all'integrazione salariale non percepita.
5. La domanda di
concessione del trattamento
straordinario di
integrazione salariale deve
essere presentata in
unica soluzione
contestualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e
alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per
territorio. La
concessione del predetto
trattamento avviene con
decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'intero
periodo
richiesto. Fatte salve eventuali
sospensioni del procedimento
amministrativo che
si rendano necessarie
a fini istruttori,
il
decreto di cui al secondo periodo e'
adottato entro 90 giorni dalla
presentazione della domanda da parte dell'impresa.
6. Le Direzioni
territoriali del lavoro competenti per
territorio,
nei tre mesi
antecedenti la conclusione
dell'intervento di
integrazione
salariale, procedono alle
verifiche finalizzate
all'accertamento degli impegni aziendali. La relazione ispettiva
deve
essere trasmessa al competente ufficio ministeriale entro 30
giorni
dalla conclusione dell'intervento straordinario
di integrazione
salariale autorizzato. Nel caso
in cui dalla
relazione ispettiva
emerga il mancato svolgimento, in tutto o in
parte, del programma
presentato dall'impresa,
il procedimento amministrativo volto
al
riesame del decreto di cui al comma 5 si conclude nei successivi
90
giorni con decreto del
Ministero del lavoro
e delle politiche
sociali, fatte salve eventuali sospensioni che si rendano necessarie
ai fini istruttori.
7. L'impresa, sentite le
rappresentanze sindacali aziendali o la
rappresentanza sindacale unitaria, o in
mancanza le articolazioni
territoriali delle associazioni
sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, puo'
chiedere una modifica del
programma nel corso del suo svolgimento.
Titolo II
FONDI DI SOLIDARIETA'
Art. 26
Fondi di solidarieta'
bilaterali
1. Le organizzazioni
sindacali e imprenditoriali comparativamente
piu' rappresentative a
livello nazionale stipulano
accordi e
contratti collettivi, anche
intersettoriali, aventi a
oggetto la
costituzione di fondi di solidarieta'
bilaterali per i settori
che
non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I del
presente
decreto, con la finalita' di
assicurare ai lavoratori una tutela in
costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione
o sospensione
dell'attivita' lavorativa
per le cause previste dalle disposizioni di
cui al predetto Titolo.
2. I fondi di cui al
comma 1 sono istituiti
presso l'INPS, con
decreto del Ministro del
lavoro e delle
politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare
entro 90 giorni dagli
accordi e contratti
collettivi di cui al
medesimo comma.
3. Con le medesime modalita' di cui ai commi 1 e 2 possono
essere
apportate modifiche agli
atti istitutivi di
ciascun fondo. Le
modifiche aventi a oggetto
la disciplina delle
prestazioni o la
misura delle aliquote sono
adottate con decreto
direttoriale dei
Ministeri del lavoro e delle
politiche sociali e
dell'economia e
delle finanze, sulla base di una proposta del comitato
amministratore
di cui all'articolo 36.
4. I decreti di cui al
comma 2 determinano,
sulla base degli
accordi e contratti collettivi, l'ambito di applicazione dei
fondi di
cui al comma 1, con riferimento al settore di attivita', alla
natura
giuridica e alla classe
di ampiezza dei
datori di lavoro.
Il
superamento
dell'eventuale soglia dimensionale
fissata per la
partecipazione al fondo e' verificato
mensilmente con riferimento
alla media del semestre precedente.
5. I fondi di cui al
comma 1 non hanno personalita' giuridica
e
costituiscono gestioni dell'INPS.
6. Gli oneri di
amministrazione di ciascun fondo di cui al comma 1
sono determinati
secondo i criteri
definiti dal regolamento
di
contabilita' dell'INPS.
7. L'istituzione dei
fondi di cui al comma 1 e' obbligatoria per
tutti i settori che non rientrano nell'ambito
di applicazione del
Titolo I del presente decreto, in relazione ai datori di lavoro
che
occupano mediamente piu' di
cinque dipendenti. Ai
fini del
raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati
anche gli
apprendisti. Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi
non si
applicano al personale dirigente se non espressamente previsto.
8. I fondi gia' costituiti ai
sensi del comma
1 alla data
di
entrata in vigore del presente decreto, si adeguano alle
disposizioni
di cui al comma 7 entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i
datori di
lavoro del relativo settore, che occupano mediamente piu' di cinque
dipendenti, confluiscono nel fondo di integrazione
salariale di cui
all'articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio 2016 e
i contributi da
questi gia' versati o comunque dovuti
ai fondi di cui al
primo
periodo vengono trasferiti al fondo di integrazione salariale.
9. I fondi di cui al
comma 1,
oltre alla finalita' di
cui al
medesimo comma, possono avere le seguenti finalita':
a) assicurare ai
lavoratori prestazioni integrative,
in termini
di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla
legge
in caso di cessazione del
rapporto di lavoro,
ovvero prestazioni
integrative, in termini
di importo, rispetto
a trattamenti di
integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;
b) prevedere un
assegno straordinario per il sostegno al reddito,
riconosciuto nel quadro dei processi di
agevolazione all'esodo, a
lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento
di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
c) contribuire
al finanziamento di
programmi formativi di
riconversione o riqualificazione professionale, anche in
concorso con
gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.
10. Per le finalita' di cui al comma 9, i fondi di cui al comma
1
possono essere istituiti anche in relazione a settori di attivita' e
classi di ampiezza
dei datori di
lavoro che gia' rientrano
nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto.
Per le
imprese nei confronti
delle quali trovano
applicazione le
disposizioni in materia
di indennita' di mobilita' di cui
agli
articoli 4 e seguenti
della legge 23
luglio 1991, n.
223, e
successive modificazioni, gli accordi e contratti
collettivi di cui
al comma 1 possono prevedere
che il fondo
di solidarieta' sia
finanziato, a decorrere
dal 1° gennaio
2017, con un'aliquota
contributiva nella misura dello 0,30 per
cento delle retribuzioni
imponibili ai fini previdenziali.
11. Gli accordi e i
contratti collettivi di cui al comma 1
possono
prevedere che nel fondo di cui al medesimo
comma confluisca anche
l'eventuale fondo interprofessionale istituito dalle medesime
parti
firmatarie ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre
2000,
n. 388, e successive modificazioni. In tal caso, al fondo
affluisce
anche il gettito del contributo integrativo stabilito
dall'articolo
25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive
modificazioni, con riferimento ai datori di lavoro cui si
applica il
fondo e le prestazioni derivanti dall'attuazione del
primo periodo
del presente comma sono riconosciute nel limite di tale gettito.
Art. 27
Fondi di solidarieta'
bilaterali alternativi
1. In
alternativa al modello
previsto dall'articolo 26,
in
riferimento ai settori dell'artigianato e della somministrazione di
lavoro nei quali, in
considerazione dell'operare di
consolidati
sistemi di bilateralita' e delle
peculiari esigenze di tali settori,
le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu'
rappresentative a livello
nazionale hanno adeguato
alla data di
entrata in vigore
del presente decreto
le fonti normative
e
istitutive dei rispettivi
fondi bilaterali, ovvero
dei fondi
interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge
n. 388 del
2000, o del fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
10
settembre 2003, n. 276, alle finalita'
perseguite dall'articolo 26,
comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Ove a seguito della trasformazione
di cui al
comma 1 sia
avvenuta la confluenza,
in tutto o
in parte, di
un fondo
interprofessionale in un unico fondo bilaterale rimangono fermi
gli
obblighi contributivi previsti dal predetto articolo 118
della legge
n. 388 del 2000, e le
risorse derivanti da
tali obblighi sono
vincolate alle finalita' formative.
3. I fondi di cui al
comma 1 assicurano almeno una delle seguenti
prestazioni:
a) un assegno di
durata e misura pari all'assegno ordinario
di
cui all'articolo 30, comma 1;
b) l'assegno
di solidarieta' di
cui all'articolo 31,
eventualmente limitandone il periodo massimo previsto al
comma 2
di
tale articolo, prevedendo
in ogni caso
un periodo massimo
non
inferiore a 26 settimane in un biennio mobile.
4. I fondi di cui al
comma 1 si adeguano alle disposizioni
di cui
al comma 3 entro il 31
dicembre 2015. In
mancanza, i datori
di
lavoro, che occupano mediamente piu'
di 5
dipendenti, aderenti ai
fondi suddetti, confluiscono nel fondo di integrazione salariale
di
cui all'articolo 29, a
decorrere dal 1°
gennaio 2016 e
possono
richiedere le prestazioni
previste dal fondo
di integrazione
salariale per gli
eventi di sospensione
o riduzione del
lavoro
verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016.
5. Per le finalita' di cui al comma 1, gli accordi e
i contratti
collettivi definiscono:
a) un'aliquota
complessiva di contribuzione ordinaria
di
finanziamento non inferiore, fatto salvo il caso di cui
alla lettera
e), allo 0,45 per cento della retribuzione imponibile
previdenziale a
decorrere dal 1° gennaio 2016,
ripartita fra datore
di lavoro e
lavoratore secondo criteri che devono essere stabiliti da
un accordo
tra le parti sociali istitutive del fondo di cui al comma 1
entro il
31 dicembre 2015, in difetto
del quale i
datori di lavoro,
che
occupano mediamente piu' di 5
dipendenti, aderenti al fondo di cui al
comma 1, confluiscono nel fondo
di integrazione salariale
di cui
all'articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio 2016 e possono richiedere
le prestazioni previste
dal medesimo fondo
per gli eventi
di
sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere
dal 1°
luglio 2016;
b) le tipologie di
prestazioni in funzione delle disponibilita'
del fondo di cui al comma 1;
c) l'adeguamento
dell'aliquota in funzione
dell'andamento della
gestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni
in relazione
alle erogazioni, tra l'altro tenendo presente in via
previsionale gli
andamenti del relativo settore
in relazione anche
a quello piu'
generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario
del
fondo di cui al comma 1;
d) la possibilita' di far confluire al fondo di cui al
comma 1
quota parte del
contributo previsto per
l'eventuale fondo
interprofessionale istituito ai sensi dell'articolo 118 della
legge
n. 388 del 2000;
e) la possibilita' di far confluire al fondo di cui al
comma 1
quota parte del contributo
previsto dall'articolo 12
del decreto
legislativo n. 276 del 2003, prevedendo un'aliquota
complessiva di
contribuzione
ordinaria di finanziamento
del predetto fondo
a
esclusivo carico del datore di lavoro, in misura non inferiore
allo
0,30 per cento
della retribuzione imponibile
previdenziale a
decorrere dal 1° gennaio 2016;
f) la possibilita' per il fondo di cui al comma 1
di avere le
finalita' di cui
all'articolo 26, comma 9, lettere a) e b);
g) criteri e requisiti
per la gestione del fondo di cui al
comma
1.
6. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle
politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite le
parti sociali istitutive dei fondi bilaterali di cui al comma 1,
sono
dettate disposizioni per determinare:
a) criteri volti a
garantire la sostenibilita' finanziaria
dei
fondi;
b) requisiti di professionalita' e onorabilita'
dei soggetti
preposti alla gestione dei fondi;
c) criteri e requisiti
per la contabilita' dei fondi;
d) modalita'
volte a rafforzare la funzione di controllo
sulla
corretta gestione dei fondi e di
monitoraggio sull'andamento delle
prestazioni, anche attraverso
la determinazione di
standard e
parametri omogenei.
Art. 28
Fondo di solidarieta'
residuale
1. Nei riguardi dei
datori di lavoro, che occupano mediamente piu'
di quindici dipendenti, appartenenti a settori, tipologie
e classi
dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione del
Titolo I
del presente decreto e che non hanno costituito fondi di solidarieta'
bilaterali di cui all'articolo 26, o fondi di solidarieta' bilaterali
alternativi di cui
all'articolo 27, opera
il fondo residuale
istituito con il decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, 7
febbraio 2014, n. 79141.
2. Qualora
gli accordi di
cui all'articolo 26
avvengano in
relazione a settori,
tipologie di datori
di lavoro e
classi
dimensionali gia' coperti dal
fondo residuale, dalla
data di
decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del
relativo settore
rientrano nell'ambito di applicazione di
questo e non
sono piu'
soggetti alla disciplina
del fondo residuale,
ferma restando la
gestione a stralcio delle
prestazioni gia' deliberate.
I fondi
costituiti secondo le procedure di cui al presente
comma prevedono
un'aliquota di finanziamento almeno pari a quella stabilita
per il
fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, in relazione
ai datori di
lavoro che occupano
mediamente fino a
quindici
dipendenti, e garantiscono l'assegno ordinario di
cui all'articolo
30, comma 1. I contributi eventualmente gia'
versati o dovuti in base
al decreto istitutivo del
fondo residuale restano
acquisiti al
medesimo fondo. Il Comitato amministratore del fondo residuale,
sulla
base delle stime effettuate dall'INPS, puo'
proporre al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e
delle
finanze il mantenimento, in capo ai datori di
lavoro del relativo
settore, dell'obbligo di
corrispondere la quota
di contribuzione
necessaria al finanziamento
delle prestazioni gia' deliberate,
determinata ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 35.
3. Alla gestione del
fondo di solidarieta'
residuale provvede un
comitato amministratore, secondo quanto previsto dall'articolo
36.
4. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del
presente
decreto la disciplina
del fondo di solidarieta'
residuale e'
adeguata, a decorrere dal 1°
gennaio 2016, alle
disposizioni del
presente decreto.
Art. 29
Fondo di integrazione
salariale
1. A decorrere dal
1° gennaio 2016
il fondo residuale
di cui
all'articolo 28, assume la denominazione di
fondo di integrazione
salariale. A decorrere dalla medesima data, al fondo di integrazione
salariale si applicano le disposizioni di cui al presente
articolo,
in aggiunta a quelle che disciplinano il fondo residuale.
2. Sono
soggetti alla disciplina
del fondo di integrazione
salariale i datori di lavoro che occupano mediamente piu' di cinque
dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi
dimensionali
non rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente
decreto e che non hanno costituito fondi di solidarieta' bilaterali
di cui all'articolo 26 o fondi di solidarieta'
bilaterali alternativi
di cui all'articolo 27.
Ai fini del
raggiungimento della soglia
dimensionale vengono computati anche gli apprendisti.
3. Il fondo di integrazione
salariale, finanziato con i contributi
dei datori di lavoro appartenenti al fondo e dei lavoratori da
questi
occupati, secondo quanto definito dall'articolo 33, commi 1,
2 e
4,
garantisce l'assegno di solidarieta'
di cui all'articolo 31. Nel caso
di datori di
lavoro che occupano
mediamente piu' di
quindici
dipendenti, il fondo
garantisce per una
durata massima di 26
settimane in un
biennio mobile l'ulteriore
prestazione di cui
all'articolo 30, comma 1, in relazione alle causali di
riduzione o
sospensione dell'attivita'
lavorativa previste dalla
normativa in
materia di integrazioni
salariali ordinarie, ad
esclusione delle
intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente
alle causali
per riorganizzazione e crisi aziendale.
4. Alle prestazioni
erogate dal fondo di integrazione salariale
si
provvede nei limiti delle
risorse finanziarie acquisite
al fondo
medesimo, al fine di garantirne l'equilibrio di
bilancio. In ogni
caso, tali prestazioni sono determinate in misura
non superiore a
quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal
medesimo
datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni gia' deliberate
a
qualunque titolo a favore dello stesso.
5. A decorrere dal 1°
gennaio 2016, il comitato amministratore
del
fondo cessa di esercitare il compito di cui all'articolo 36,
comma 1,
lettera b).
6. Al fine di garantire
l'avvio del fondo di integrazione salariale
a decorrere dal 1° gennaio 2016, qualora alla data del
30 novembre
2015 non risulti ancora costituito il comitato amministratore
di cui
all'articolo 28, comma 3, i compiti di pertinenza di
tale comitato
vengono temporaneamente assolti da un commissario straordinario
del
fondo nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, che
li svolge a
titolo gratuito. Il commissario
straordinario resta in
carica sino alla costituzione del comitato amministratore del
fondo.
7. I trattamenti di
integrazione salariale erogati dal
fondo sono
autorizzati dalla struttura territoriale INPS competente in
relazione
all'unita' produttiva.
In caso di
aziende plurilocalizzate
l'autorizzazione e' comunque unica ed e' rilasciata dalla
sede INPS
dove si trova la sede legale del datore di lavoro, o presso
la quale
il datore di lavoro
ha richiesto l'accentramento della
posizione
contributiva.
8. A decorrere dal 1°
gennaio 2016, l'aliquota di finanziamento del
fondo e' fissata allo 0,65 per cento,
per i
datori di lavoro
che
occupano mediamente piu' di
quindici dipendenti, e
allo 0,45 per
cento, per i datori di lavoro
che occupano mediamente
sino a 15
dipendenti. E' stabilita una contribuzione addizionale a carico
dei
datori di lavoro connessa all'utilizzo delle prestazioni di cui al
comma 3, pari al 4 per cento della retribuzione persa.
9. Al
fondo di cui al presente
articolo si applicano
le
disposizioni di cui all'articolo 35.
10. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 35, commi 4
e 5,
entro il 31 dicembre 2017 l'INPS
procede all'analisi dell'utilizzo
delle prestazioni del fondo da parte dei datori di
lavoro distinti
per classi dimensionali e settori produttivi.
Sulla base di
tali
analisi e del bilancio di previsione di cui al comma 3 del medesimo
articolo, il comitato
amministratore del fondo
di integrazione
salariale ha facolta' di proporre
modifiche in relazione all'importo
delle prestazioni o alla misura delle aliquote di contribuzione. Le
modifiche sono adottate con decreto del Ministro del lavoro e
delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle
finanze, verificate le compatibilita'
finanziarie interne al fondo.
11. I datori di lavoro
che occupano mediamente sino a 15 dipendenti
possono richiedere l'assegno di solidarieta'
di cui all'articolo 31
per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi
a
decorrere dal 1° luglio 2016.
Art. 30
Assegno ordinario
1. I fondi di cui
all'articolo 26 assicurano, in
relazione alle
causali previste dalla normativa in materia di integrazioni
salariali
ordinarie o straordinarie, la prestazione di un assegno
ordinario di
importo almeno pari all'integrazione salariale. I fondi stabiliscono
la durata massima della prestazione, non inferiore a 13
settimane in
un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata,
alle durate massime previste agli articoli 12 e 22, e
comunque nel
rispetto della durata massima complessiva prevista dall'articolo
4,
comma 1. All'assegno ordinario si applica, per quanto
compatibile, la
normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.
2. La domanda di accesso
all'assegno ordinario erogato dai fondi di
cui agli articoli 26 e 28 deve essere presentata
non prima di 30
giorni dall'inizio della
sospensione o riduzione
dell'attivita'
lavorativa eventualmente programmata e non oltre il
termine di 15
giorni dall'inizio della
sospensione o riduzione dell'attivita'
lavorativa.
Art. 31
Assegno di solidarieta'
1. A decorrere dal 1°
gennaio 2016 il fondo di cui all'articolo 28,
garantisce un assegno di solidarieta',
in favore dei dipendenti
di
datori di lavoro che
stipulano con le
organizzazioni sindacali
comparativamente piu'
rappresentative accordi collettivi
aziendali
che stabiliscono una riduzione dell'orario di
lavoro, al fine
di
evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della
procedura
di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o
al fine
di evitare licenziamenti plurimi individuali per
giustificato motivo
oggettivo.
2. L'assegno di solidarieta' puo' essere
corrisposto per un periodo
massimo di 12 mesi in un biennio mobile. Ai fini della
determinazione
della misura dell'assegno di solidarieta'
per le ore di lavoro
non
prestate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.
3. Gli accordi
collettivi aziendali di cui al comma 1 individuano i
lavoratori interessati dalla riduzione oraria.
La riduzione media
oraria non puo' essere
superiore al 60
per cento dell'orario
giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori
interessati. Per
ciascun lavoratore, la
percentuale di riduzione
complessiva
dell'orario di lavoro non puo' essere
superiore al 70
per cento
nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo di solidarieta'
e' stipulato.
4. Gli accordi di cui al
comma 1 devono specificare le modalita'
attraverso le quali, qualora
sia necessario soddisfare
temporanee
esigenze di maggior lavoro, il datore di lavoro puo' modificare
in
aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario
ridotto.
Il maggior lavoro
prestato comporta una
corrispondente riduzione
dell'assegno di solidarieta'.
5. Per l'ammissione all'assegno
di solidarieta', il
datore di
lavoro presenta in via telematica all'INPS domanda
di concessione,
corredata dall'accordo sindacale, entro sette giorni dalla
data di
conclusione di questo. Nella domanda deve essere
indicato l'elenco
dei lavoratori interessati alla
riduzione di orario,
sottoscritto
dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 1
e dal datore
di
lavoro. Tali informazioni
sono inviate dall'INPS
alle Regioni e
Province Autonome, per il tramite del sistema
informativo unitario
delle politiche del lavoro, ai fini delle attivita'
e degli obblighi
di cui all'articolo 8, comma 1.
6. La riduzione dell'attivita' lavorativa deve avere inizio
entro
il trentesimo giorno successivo
alla data di
presentazione della
domanda.
7. All'assegno di solidarieta' si applica, per quanto compatibile,
la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.
Art. 32
Prestazioni ulteriori
1. I
fondi di cui all'articolo 26
possono inoltre erogare
prestazioni volte a perseguire le finalita'
di cui al comma
9 del
medesimo articolo.
2. I
fondi di cui all'articolo 27
possono inoltre erogare
prestazioni volte a perseguire le finalita'
di cui all'articolo 26,
comma 9, lettere a) e b).
Art. 33
Contributi di
finanziamento
1. I decreti di cui agli
articoli 26, commi 2 e 3, e 28,
comma 4,
determinano le aliquote di
contribuzione ordinaria, ripartita
tra
datori di lavoro e lavoratori nella misura,
rispettivamente, di due
terzi e di un terzo, in maniera tale da garantire la precostituzione
di risorse continuative adeguate sia per l'avvio dell'attivita' sia
per la situazione a
regime, da verificare
anche sulla base
dei
bilanci di previsione di cui all'articolo 35, comma 3.
2. Fatta salva la
disposizione di cui all'articolo 29,
comma 8,
secondo periodo, qualora
siano previste le
prestazioni di cui
all'articolo 30, comma 1, e all'articolo 31, e' previsto,
a carico
del datore di lavoro
che ricorra alla
sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa,
un contributo addizionale, calcolato
in
rapporto alle retribuzioni perse, nella misura prevista dai
decreti
di cui al comma 1 e comunque non inferiore all'1,5 per cento.
3. Per l'assegno
straordinario di cui all'articolo 26, comma 9,
e'
dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo
straordinario di
importo
corrispondente al fabbisogno
di copertura dell'assegno
straordinario erogabile e della contribuzione correlata.
4. Ai contributi di
finanziamento di cui ai commi da
1 a 3 si
applicano le disposizioni
vigenti in materia
di contribuzione
previdenziale obbligatoria, ad
eccezione di quelle
relative agli
sgravi contributivi.
Art. 34
Contribuzione correlata
1. Nei casi di cui
all'articolo 30, comma 1, e all'articolo
31, i
fondi di cui agli articoli 26, 27 e 28
provvedono a versare
alla
gestione di iscrizione del lavoratore interessato
la contribuzione
correlata alla prestazione. Nel caso delle prestazioni
erogate dai
fondi di cui all'articolo 27 la contribuzione correlata
e'
versata
all'INPS dal datore di lavoro, il quale potra' poi rivalersi
sui
fondi medesimi. La contribuzione dovuta e'
computata in base a quanto
previsto dall'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
2. La contribuzione
correlata di cui al
comma 1 puo' altresi'
essere prevista, dai
decreti istitutivi, in
relazione alle
prestazioni di cui all'articolo 32. In tal caso,
il fondo di cui
all'articolo 26 e all'articolo 27 provvede a versare la
contribuzione
correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione del
lavoratore
interessato.
Art. 35
Equilibrio finanziario dei
fondi
1. I fondi istituiti ai
sensi degli articoli 26, 27
e 28 hanno
obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare
prestazioni in
carenza di disponibilita'.
2. Gli interventi a
carico dei fondi di cui agli articoli 26, 27
e
28 sono concessi
previa costituzione di
specifiche riserve
finanziarie ed entro i limiti delle risorse gia'
acquisite.
3. I fondi istituiti ai
sensi degli articoli 26 e 28 hanno
obbligo
di presentazione, sin
dalla loro costituzione,
di bilanci di
previsione a otto anni basati sullo scenario macroeconomico coerente
con il piu' recente Documento di
economia e finanza e relativa Nota
di aggiornamento.
4. Sulla base del
bilancio di previsione di cui al
comma 3, il
comitato
amministratore di cui
all'articolo 36 ha facolta' di
proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni
o alla
misura dell'aliquota di contribuzione. Le modifiche
sono adottate,
anche in corso d'anno, con decreto direttoriale
dei Ministeri del
lavoro e delle politiche sociali e dell'economia
e delle finanze,
verificate le compatibilita'
finanziarie interne al fondo, sulla base
della proposta del comitato amministratore.
5. In caso di necessita' di
assicurare il pareggio
di bilancio
ovvero di far fronte a prestazioni gia'
deliberate o da deliberare,
ovvero di
inadempienza del comitato
amministratore in relazione
all'attivita' di cui al
comma 4, l'aliquota contributiva puo' essere
modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro
e delle
politiche sociali e dell'economia e delle finanze, anche in mancanza
di proposta del comitato amministratore. In ogni
caso, in assenza
dell'adeguamento contributivo di cui al comma 4, l'INPS e' tenuto a
non erogare le prestazioni in eccedenza.
Art. 36
Comitato amministratore
1. Alla gestione di
ciascun fondo istituito ai sensi dell'articolo
26 e del
fondo di cui
all'articolo 28, provvede
un comitato
amministratore con i seguenti compiti:
a) predisporre, sulla
base dei criteri stabiliti dal consiglio di
indirizzo e vigilanza dell'INPS,
i bilanci annuali,
preventivo e
consuntivo, della gestione, corredati da una
propria relazione, e
deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare in
ordine alla concessione degli interventi
e dei
trattamenti e compiere ogni altro atto
richiesto per la
gestione
delle prestazioni previste dal decreto istitutivo;
c) fare
proposte in materia
di contributi, interventi
e
trattamenti;
d) vigilare
sull'affluenza dei contributi,
sull'ammissione agli
interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche'
sull'andamento
della gestione;
e) decidere in unica
istanza sui ricorsi in ordine alle materie
di competenza;
f) assolvere ogni
altro compito ad esso demandato
da leggi o
regolamenti.
2. Il comitato
amministratore e' composto da esperti
in possesso
dei requisiti di professionalita' e onorabilita'
previsti dagli
articoli 37 e 38, designati dalle organizzazioni sindacali dei
datori
di lavoro e dei lavoratori
stipulanti l'accordo o
il contratto
collettivo, in numero complessivamente non superiore a
dieci, o
nel
maggior numero necessario a garantire la rappresentanza di tutte
le
parti sociali istitutive del fondo, nonche' da
due rappresentanti,
con qualifica di dirigente, rispettivamente del Ministero
del lavoro
e delle politiche sociali
e del Ministero
dell'economia e delle
finanze e in
possesso dei requisiti
di onorabilita' previsti
dall'articolo 38. Ai
componenti del comitato
non spetta alcun
emolumento, indennita' o rimborso
spese.
3. Il comitato
amministratore e' nominato con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e rimane in carica per
quattro
anni o per la diversa durata prevista dal decreto istitutivo.
4. Il presidente del
comitato amministratore e' eletto dal comitato
stesso tra i propri membri.
5. Le deliberazioni
del comitato amministratore sono
assunte a
maggioranza e, in caso di parita'
nelle votazioni, prevale il
voto
del presidente.
6. Partecipa alle
riunioni del comitato amministratore del fondo il
collegio sindacale
dell'INPS, nonche' il
direttore generale del
medesimo Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
7. L'esecuzione delle
decisioni adottate dal
comitato
amministratore puo' essere
sospesa, ove si
evidenzino profili di
illegittimita', da
parte del direttore
generale dell'INPS. Il
provvedimento di sospensione deve essere
adottato nel termine
di
cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della
norma che
si ritiene violata,
al presidente dell'INPS
nell'ambito delle
funzioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo
30
giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi,
il
presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla
decisione o se
annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene
esecutiva.
8. Al fine di garantire
l'avvio dei fondi di cui
all'articolo 26,
qualora alla data del 30 novembre 2015 non risulti ancora costituito
il comitato amministratore, i compiti di pertinenza di questo
vengono
temporaneamente assolti da un
commissario straordinario del
fondo
nominato dal Ministro
del lavoro e
delle politiche sociali.
Il
commissario straordinario svolge i suoi compiti a titolo gratuito
e
resta in carica sino alla costituzione del comitato
amministratore.
Art. 37
Requisiti di competenza e
assenza
di conflitto di interesse
1. Gli esperti designati
dalle organizzazioni sindacali dei
datori
di lavoro e dei lavoratori quali membri del comitato
amministratore
di ciascun fondo istituito ai sensi dell'articolo 26 e del fondo
di
cui all'articolo 28,
devono essere in
possesso di specifica
competenza ed esperienza in materia di lavoro
e occupazione. Essi
devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio
attraverso l'esercizio di attivita' di
insegnamento universitario in
materia di lavoro e occupazione, o di amministrazione, di
carattere
direttivo o di partecipazione
a organi collegiali
presso enti e
organismi associativi di rappresentanza di categoria.
2. I predetti esperti
non possono, a pena
di ineleggibilita' o
decadenza, detenere cariche
in altri fondi
bilaterali di
solidarieta'.
3. La
sussistenza dei requisiti
e l'assenza di
situazioni
impeditive e' accertata dal Ministero
del lavoro e delle
politiche
sociali. La decadenza dalla carica e' dichiarata
dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla
conoscenza
del difetto sopravvenuto.
Art. 38
Requisiti di onorabilita'
1. I membri del comitato
amministratore di ciascun fondo
istituito
ai sensi dell'articolo 26 e del fondo di cui
all'articolo 28, non
possono, a pena di ineleggibilita' o
decadenza, trovarsi in una delle
seguenti condizioni:
a) condizioni previste
dall'articolo 2382 del codice civile;
b) assoggettamento a
misure di prevenzione disposte ai sensi
del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti
della
riabilitazione;
c) condanna con
sentenza definitiva a pena detentiva per uno
dei
reati previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile,
salvi gli
effetti della riabilitazione;
d) condanna con
sentenza definitiva alla reclusione per un
tempo
non inferiore a
un anno per
un delitto contro
la pubblica
amministrazione, contro
la fede pubblica,
contro il patrimonio,
contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero
per un
delitto in materia tributaria, di lavoro
e previdenza, salvi
gli
effetti della riabilitazione;
e) condanna con
sentenza definitiva alla reclusione per un
tempo
non inferiore a due anni per un qualunque delitto non
colposo, salvi
gli effetti della riabilitazione.
2. Costituiscono causa
di sospensione dalle funzioni esercitate dai
membri del comitato amministratore del fondo le seguenti
situazioni:
a) condanna con
sentenza non definitiva per uno dei reati di
cui
al comma 1;
b) applicazione
provvisoria di una
delle misure previste
dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del
2011;
c) applicazione di una
misura cautelare di tipo personale.
3. L'assenza di
situazioni impeditive e' accertata
dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali. La decadenza dalla carica
o la
sospensione dalle funzioni e'
dichiarata dal Ministro del lavoro
e
delle politiche sociali entro trenta giorni
dalla nomina o
dalla
conoscenza del difetto sopravvenuto.
Art. 39
Disposizioni generali
1. Ai fondi di solidarieta' di cui agli articoli 26, 27
e 28 si
applica l'articolo 2, commi 1 e 4. Ai fondi di cui agli articoli
26 e
28 si applicano anche gli articoli 4, comma 1, 7, commi da 1
a 4,
e
8. A decorrere dal 1° gennaio 2016, al fondo di cui all'articolo
28
si applica inoltre l'articolo 1, commi 2 e 3.
Art. 40
Fondo territoriale
intersettoriale delle Province autonome di
Trento
e di Bolzano e altri fondi di solidarieta'
1. Ai sensi
dell'articolo 2, comma 124, della legge
23 dicembre
2009, n. 191, e del decreto legislativo 5
marzo 2013, n. 28, le
Province autonome di
Trento e di
Bolzano possono sostenere
l'istituzione di un
fondo di solidarieta' territoriale
intersettoriale cui, salvo
diverse disposizioni, si
applica la
disciplina prevista per i fondi di solidarieta' bilaterali
di cui
all'articolo 26. Al predetto fondo si applica la disciplina
di cui
all'articolo 35.
2. Il decreto istitutivo
del fondo di cui al comma 1 e' adottato
d'intesa con i Presidenti delle Province autonome
di Trento e di
Bolzano ed e' trasmesso al Ministero
del lavoro e
delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Ai medesimi
Ministeri sono trasmessi i bilanci di previsione e di
consuntivo del
fondo.
3. A decorrere dalla
data di istituzione del fondo di cui al
comma
1, sono soggetti alla sua disciplina i datori di lavoro appartenenti
a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti
nell'ambito
di applicazione del Titolo I del presente decreto e che non
abbiano
costituito fondi di solidarieta'
bilaterali di cui all'articolo 26 o
a fondi di solidarieta' bilaterali
alternativi di cui
all'articolo
27, che occupano almeno il 75 per cento
dei propri dipendenti
in
unita' produttive
ubicate nel territorio delle province di
Trento e
di Bolzano.
4. Hanno facolta' di aderire al fondo di cui al comma 1 i datori di
lavoro gia' aderenti a
fondi di solidarieta' bilaterali
di cui
all'articolo 26 o a fondi di solidarieta'
bilaterali alternativi di
cui all'articolo 27, che occupano almeno il 75 per cento dei
propri
dipendenti in unita' produttive
ubicate nel territorio delle province
di Trento e Bolzano.
5. I datori di lavoro di
cui al comma 3 gia' aderenti
al fondo
residuale di cui all'articolo 28 o al fondo di integrazione
salariale
di cui all'articolo 29, e
i datori di
lavoro che esercitano
la
facolta' di cui al
comma 4, non sono piu' soggetti
alla disciplina
del fondo di provenienza a decorrere, rispettivamente, dalla
data di
istituzione del fondo di cui al comma 1 o dalla data di
adesione a
tale fondo, ferma restando la gestione a stralcio delle
prestazioni
gia' deliberate. I
contributi eventualmente gia' versati o dovuti al
fondo di provenienza
restano acquisiti a
questo. Il comitato
amministratore del fondo
di provenienza, sulla
base delle stime
effettuate dall'INPS, puo' proporre al
Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e
delle finanze il
mantenimento, in capo ai datori di lavoro di cui al
primo periodo,
dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione
necessaria al
finanziamento delle prestazioni gia'
deliberate, determinata ai sensi
dei commi 4 e 5 dell'articolo 35.
6. Le disposizioni di
cui al comma 5
si applicano altresi' ai
datori di lavoro aderenti al fondo di cui al comma 1 che
aderiscono a
fondi di solidarieta' bilaterali di
cui all'articolo 26
costituiti
successivamente.
7. Il fondo di cui al
comma 1 prevede un'aliquota di
finanziamento
almeno pari a quella stabilita per il fondo di integrazione
salariale
di cui all'articolo 29, in relazione ai datori di lavoro che
occupano
mediamente fino a quindici dipendenti.
8. Il comitato
amministratore del fondo di
cui al comma
1 e'
integrato da due
rappresentanti, con qualifica
di dirigente,
rispettivamente della Provincia autonoma di Trento e della Provincia
autonoma di Bolzano, in
possesso dei requisiti
di onorabilita'
previsti dall'articolo 38. Ai rappresentanti del Ministero del
lavoro
e delle politiche sociali
e del Ministero
dell'economia e delle
finanze e' riconosciuto a valere sulle
disponibilita'
del fondo il
rimborso delle spese
di missione nella
misura prevista dalla
normativa vigente per i dirigenti dello
Stato. Nel caso
previsto
dall'articolo 35, comma 5, il decreto direttoriale dei
Ministeri del
lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze
e'
adottato d'intesa con i responsabili dei dipartimenti competenti
in
materia di lavoro delle Province autonome di Trento e di
Bolzano.
9. La
disciplina del fondo
di cui all'articolo
1-ter del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e'
adeguata alle norme previste
dal presente decreto con decreto del Ministro
del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle
finanze, sulla base
di accordi e
contratti collettivi, anche
intersettoriali, stipulati dalle organizzazioni comparativamente
piu'
rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto
aereo e
del sistema aeroportuale.
Titolo III
CONTRATTI DI SOLIDARIETA'
ESPANSIVA
Art. 41
Contratti di solidarieta' espansiva
1. Nel caso in cui,
al fine di
incrementare gli organici,
i
contratti collettivi aziendali stipulati ai sensi
dell'articolo 51
del decreto legislativo n. 81 del 2015, prevedano,
programmandone le
modalita' di
attuazione, una riduzione stabile dell'orario di lavoro,
con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a
tempo
indeterminato di nuovo personale, ai datori di lavoro
e'
concesso,
per ogni lavoratore
assunto sulla base
dei predetti contratti
collettivi e per ogni mensilita'
di retribuzione, un
contributo a
carico della Gestione degli interventi assistenziali e
di sostegno
alle gestioni previdenziali
istituita presso l'INPS,
di cui
all'articolo 37 della legge n. 88 del 1989, pari, per i
primi dodici
mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal
contratto
collettivo applicabile. Per
ciascuno dei due
anni successivi il
predetto contributo e' ridotto,
rispettivamente, al 10 e al
5 per
cento.
2. In sostituzione del
contributo di cui
al comma 1,
per i
lavoratori di eta' compresa tra i 15 e
i 29 anni assunti in forza dei
contratti collettivi di cui al comma 1,
per i primi
tre anni e
comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di eta' del
lavoratore assunto, la quota di contribuzione a carico del
datore di
lavoro e' dovuta in misura
corrispondente a quella prevista
per gli
apprendisti, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore
nella misura prevista per la generalita'
dei lavoratori.
3. Non beneficiano delle
agevolazioni di cui ai commi
1 e 2 i
datori di lavoro che, nei
dodici mesi antecedenti
le assunzioni,
abbiano proceduto a riduzioni di personale ovvero a
sospensioni di
lavoro in regime di cassa integrazione guadagni straordinaria.
4. Le assunzioni
operate dal datore
di lavoro in
forza dei
contratti collettivi di cui al comma 1 non devono determinare
nelle
unita' produttive
interessate dalla riduzione
dell'orario una
riduzione della percentuale della manodopera
femminile rispetto a
quella maschile, ovvero di
quest'ultima quando risulti
inferiore,
salvo che cio' sia espressamente
previsto dai contratti collettivi in
ragione della carenza di manodopera femminile, ovvero
maschile, in
possesso delle qualifiche con riferimento alle quali e' programmata
l'assunzione.
5. Ai lavoratori delle
imprese nelle quali siano stati stipulati
i
contratti collettivi
di cui al
comma 1, che
abbiano una eta'
inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di
non piu'
di ventiquattro mesi e
abbiano maturato i
requisiti minimi di
contribuzione per la pensione di vecchiaia, spetta, a
domanda e con
decorrenza dal mese
successivo a quello
della presentazione, il
suddetto trattamento
di pensione nel
caso in cui
essi abbiano
accettato di svolgere una
prestazione di lavoro
di durata non
superiore alla meta' dell'orario di
lavoro praticato prima
della
riduzione convenuta nel contratto collettivo. Il trattamento
spetta a
condizione che la trasformazione del rapporto avvenga entro un anno
dalla data di stipulazione del predetto contratto
collettivo e in
forza di clausole che
prevedano, in corrispondenza alla
maggiore
riduzione di orario,
un ulteriore incremento
dell'occupazione.
Limitatamente al predetto periodo di anticipazione il
trattamento di
pensione e' cumulabile con la
retribuzione nel limite massimo della
somma corrispondente al
trattamento retributivo perso
al momento
della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo
parziale ai
sensi del presente
comma, ferma restando
negli altri casi
la
disciplina vigente in materia di cumulo di
pensioni e reddito
da
lavoro.
6. Ai fini
dell'individuazione della retribuzione da assumere quale
base di calcolo per la determinazione delle quote retributive
della
pensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro a tempo parziale
ai sensi del comma 5, e' neutralizzato
il numero delle settimane di
lavoro prestate a tempo parziale, ove cio' comporti
un trattamento
pensionistico piu' favorevole.
7. I
contratti collettivi di
cui al comma
1 devono essere
depositati presso la
direzione territoriale del
lavoro.
L'attribuzione del contributo
e'
subordinata
all'accertamento, da
parte della direzione territoriale del lavoro, della
corrispondenza
tra la riduzione concordata dell'orario di lavoro
e le assunzioni
effettuate. Alla direzione
territoriale del lavoro
e'
demandata,
altresi', la
vigilanza in ordine
alla corretta applicazione
dei
contratti di cui al comma 1, disponendo la sospensione del
contributo
nei casi di accertata violazione.
8. I lavoratori assunti
a norma del presente articolo sono
esclusi
dal computo dei limiti
numerici previsti da
leggi e contratti
collettivi ai soli fini dell'applicazione di norme
e istituti che
prevedano l'accesso ad
agevolazioni di carattere
finanziario e
creditizio.
Titolo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E
FINALI
Art. 42
Disposizioni relative a
trattamenti straordinari di
integrazione
salariale a seguito di accordi gia' stipulati
1. I trattamenti
straordinari di integrazione salariale conseguenti
a procedure di consultazione sindacale gia' concluse
alla data di
entrata in vigore
del presente decreto,
mantengono la durata
prevista, nei limiti di cui alle disposizioni di legge vigenti
alla
data delle stesse.
2. I trattamenti di cui
al comma 1 riguardanti periodi successivi
all'entrata in vigore del presente decreto si computano ai fini
della
durata massima di cui all'articolo 4.
3. Per gli accordi
conclusi e sottoscritti
in sede governativa
entro il 31 luglio 2015,
riguardanti casi di
rilevante interesse
strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute
occupazionali, tali
da condizionare le possibilita' di sviluppo
economico territoriale, e il cui
piano industriale abbia
previsto
l'utilizzo di
trattamenti straordinari di
integrazione salariale
oltre i limiti previsti dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi
1, 3 e
4, su domanda
di una delle
parti firmatarie dell'accordo,
da
inoltrare entro 30 giorni dall'adozione del decreto di cui al
comma
5, ed entro il limite di spesa di 90 milioni di euro per
l'anno 2017
e di 100 milioni di euro per l'anno 2018, puo' essere
autorizzata,
con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di
concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze, la
prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale per
la durata
e alle condizioni certificate dalla commissione di cui al comma
4.
4. Presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri e' istituita una
commissione composta da quattro membri, rispettivamente
nominati dal
Presidente del Consiglio dei ministri, dal
Ministro del lavoro
e
delle politiche sociali, dal Ministro dello sviluppo economico
e dal
Ministro dell'economia e delle finanze. La
commissione, presieduta
dal membro nominato dal
Presidente del Consiglio
dei ministri,
certifica l'ammissibilita' delle
domande di cui al comma 3, la durata
dei trattamenti di integrazione salariale previsti negli
accordi, il
numero dei lavoratori
e l'ammontare delle
ore integrabili, in
relazione al piano industriale e di riassorbimento
occupazionale dei
lavoratori previsto negli accordi. Alle attivita'
e al funzionamento
della commissione si provvede con le risorse
umane, strumentali e
finanziarie
disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi
o
maggiori oneri per
la finanza pubblica.
Ai componenti della
commissione non spetta
alcun compenso, indennita', gettone
di
presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
5. Ai fini di cui al
comma 3 il Fondo sociale per occupazione
e
formazione, di cui
all'articolo 18, comma
1, lettera a),
del
decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 2 del 2009, e' incrementato
di 90 milioni di euro per l'anno
2017 e di 100
milioni di euro
per l'anno 2018.
Al fine del
monitoraggio della relativa spesa i decreti di cui al comma
3 sono
trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Con
decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia
e
delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in
vigore del
presente decreto, sono definiti
i criteri per
l'applicazione dei
commi 3 e 4. Agli oneri
derivanti dal presente
comma pari a 90
milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro
per l'anno
2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo di
cui
all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come
rifinanziato dall'articolo 42.
Art. 43
Disposizioni finanziarie
1. Il fondo di cui
all'articolo 1, comma 107, della
legge n. 190
del 2014 e' incrementato di 25,6
milioni di euro per
l'anno 2015,
191,1 milioni di euro per l'anno 2016, 592,5
milioni di euro
per
l'anno 2017, 713,2 milioni di euro per l'anno 2018, 845,3
milioni di
euro per l'anno 2019, 868,2 milioni di euro per l'anno
2020, 856,5
milioni di euro per l'anno 2021, 852,8 milioni di
euro per l'anno
2022, 846,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 840,4 milioni di
euro
annui a decorrere dall'anno
2024, cui si
provvede mediante le
economie derivanti dalle disposizioni di cui al Titolo I del
presente
decreto.
2. I benefici di cui
agli articoli dal
2 al 24
del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 80, sono riconosciuti anche
per gli
anni successivi al 2015, in relazione ai quali continuano a
trovare
applicazione le disposizioni di
cui all'articolo 27
del predetto
decreto legislativo. All'onere
derivante dal primo
periodo del
presente comma valutato in 123 milioni di euro per l'anno 2016,
125
milioni di euro per l'anno 2017, 128 milioni di euro per l'anno
2018,
130 milioni di euro per l'anno 2019, 133 milioni di euro per
l'anno
2020, 136 milioni di euro per l'anno 2021, 138 milioni di
euro per
l'anno 2022, 141 milioni di euro per l'anno 2023, 144 milioni di
euro
annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della
legge n.
190 del 2014 come rifinanziato dal presente articolo.
3. L'ultimo periodo
dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo
2015, n. 22, e' soppresso. All'onere
derivante dal primo periodo del
presente comma valutato in 270,1 milioni di euro
per l'anno 2018,
567,2 milioni di euro per l'anno 2019, 570,8
milioni di euro
per
l'anno 2020, 576,6 milioni di euro per l'anno 2021, 582,4
milioni di
euro per l'anno 2022, 588,2 milioni di euro per l'anno
2023, 594,2
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede
mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 107,
della legge n. 190 del 2014 come rifinanziato dal presente articolo.
Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n.
196, il Ministero dell'economia e delle finanze e il
Ministero del
lavoro e delle
politiche sociali, anche
avvalendosi del sistema
permanente di monitoraggio
e valutazione istituito
ai sensi
dell'articolo 1, comma 2,
della legge 28
giugno 2012, n. 92,
provvedono, con le
risorse umane, strumentali
e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri
a
carico della finanza
pubblica, al monitoraggio
degli effetti
finanziari derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo
del
presente comma. Nel caso in cui si verifichino, o siano in
procinto
di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa
di cui
al presente comma,
il Ministro dell'economia
e delle finanze
provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali,
con proprio decreto alla rideterminazione del beneficio riconosciuto
ai sensi del primo periodo del presente comma.
4. Con
esclusivo riferimento agli
eventi di disoccupazione
verificatisi tra il
1° maggio 2015
e il 31
dicembre 2015 e
limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei
settori
produttivi del turismo
e degli stabilimenti
termali, qualora la
durata della NASpI, calcolata ai sensi
dell'articolo 5 del
decreto
legislativo n. 22 del 2015, sia inferiore a
6 mesi, ai
fini del
calcolo della durata non si applica il secondo periodo del comma
1 di
tale articolo, relativamente ad
eventuali prestazioni di
disoccupazione ordinaria
con requisiti ridotti
e Mini-ASpI 2012
fruite negli ultimi quattro anni. In ogni caso, la durata della NASpI
corrisposta in conseguenza dell'applicazione del primo
periodo non
puo' superare il
limite massimo di 6 mesi. All'onere derivante
dai
primi due periodi del presente comma valutato in 32,8 milioni di
euro
per l'anno 2015 e in 64,6 milioni di euro per l'anno 2016 si
provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 1,
comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato
dal presente articolo. Ai sensi dell'articolo 17,
comma 12, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia
e delle
finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, anche
avvalendosi del sistema
permanente di monitoraggio
e valutazione
istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n.
92 del
2012, provvedono, con le risorse
umane, strumentali e
finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri
a
carico della finanza
pubblica, al monitoraggio
degli effetti
finanziari derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo
del
presente comma. Nel caso in cui si verifichino, o siano in
procinto
di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa
di cui
al presente comma,
il Ministro dell'economia
e delle finanze
provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali,
con proprio decreto alla rideterminazione del beneficio riconosciuto
ai sensi del primi due periodi del presente comma.
5. Ai fini della
prosecuzione della sperimentazione relativa
al
riconoscimento della prestazione ASDI di
cui all'articolo 16 del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, anche
con riferimento ai
lavoratori beneficiari della prestazione NASpI
che abbiano fruito di
questa per l'intera sua durata oltre la data del 31
dicembre 2015,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7 del
decreto
legislativo n. 22 del 2015 e'
incrementata di 180 milioni di euro per
l'anno 2016, di 270 milioni di euro per l'anno 2017, di 170
milioni
di euro per l'anno 2018 e di 200 milioni di euro annui
a decorrere
dall'anno 2019. Per effetto della prosecuzione della sperimentazione
relativa al riconoscimento della prestazione ASDI di
cui al primo
periodo del presente comma, in ogni caso nel limite delle
risorse di
cui alla citata autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16,
comma
7 del decreto legislativo n. 22 del 2015 come incrementata
dal primo
periodo medesimo del
presente comma, fermi
restando i criteri
disciplinati dall'articolo 16 del citato decreto legislativo
n. 22
del 2015, in ogni caso la prestazione ASDI
non puo' essere
usufruita
per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi
precedenti il
termine del periodo di
fruizione della NASpI e
comunque per un
periodo pari o superiore a 24
mesi nel quinquennio
precedente il
medesimo termine.
Con decreto del
Ministro del lavoro
e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle
finanze, sentita la Conferenza
permanente per i
rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
da
adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente
decreto, sono definite
le modalita' per
prosecuzione della
sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione ASDI di
cui al presente comma. All'onere
derivante dal primo
periodo del
presente comma pari a 180
milioni di euro
per l'anno 2016,
270
milioni di euro per l'anno 2017, 170 milioni di euro per
l'anno 2018
e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 1,
comma 107, della legge n. 190 del 2014 come rifinanziato dal
presente
articolo.
6. In via aggiuntiva a
quanto stabilito dall'articolo 17,
comma 1
del decreto legislativo n. 22 del 2015, il fondo
per le politiche
attive del lavoro, istituito dall'articolo 1, comma 215,
della legge
27 dicembre 2013, n. 147, e'
incrementato di 32 milioni di euro per
l'anno 2016, di 82 milioni di euro annui
per ciascuno degli
anni
2017-2019, di 72 milioni di euro per l'anno 2020, di 52
milioni di
euro per l'anno 2021, di 40 milioni di euro per l'anno 2022,
di 25
milioni di euro per l'anno 2023 e di 10
milioni di euro
annui a
decorrere dal 2024.
All'onere derivante dal
primo periodo del
presente comma pari a 32 milioni
di euro per
l'anno 2016, a 82
milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017-2019, a 72
milioni
di euro per l'anno 2020, a 52 milioni di euro per l'anno
2021, a
40
milioni di euro per l'anno 2022, a 25 milioni di euro per l'anno
2023
e a 10 milioni di euro annui
a decorrere dal
2024 si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 1,
comma 107, della
legge n. 190
del 2014, come
rifinanziato dal
presente articolo.
7. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
e'
autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 44
Disposizioni finali e
transitorie
1. Quando non
diversamente indicato, le disposizioni
di cui al
presente decreto si
applicano ai trattamenti
di integrazione
salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore.
2. Ai fini del calcolo
della durata massima
complessiva delle
integrazioni salariali
di cui all'articolo
4, commi 1
e 2, i
trattamenti richiesti prima della data
di entrata in
vigore del
presente decreto si
computano per la
sola parte del
periodo
autorizzato successiva a tale data.
3. La disposizione di
cui all'articolo 22, comma 4, non si
applica
nei primi 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni di
cui all'articolo 25, comma 2, si applicano ai
trattamenti straordinari
di integrazione salariale
richiesti a
decorrere dal 1° novembre 2015.
5. In via transitoria,
allo scopo di consentire l'erogazione
delle
prestazioni per i primi anni di operativita'
del fondo, il limite di
cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, calcolato in
relazione
all'ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola
azienda,
tenuto conto delle prestazioni gia'
deliberate a qualunque titolo a
favore dell'azienda medesima, e'
modificato nel modo seguente: nessun
limite per le
prestazioni erogate nell'anno
2016, dieci volte
nell'anno 2017, otto volte
nell'anno 2018, sette
volte nell'anno
2019, sei volte nell'anno 2020, cinque volte nell'anno 2021.
In ogni
caso, le prestazioni possono essere erogate soltanto nei limiti
delle
risorse finanziarie acquisite al fondo.
6. Per l'anno 2015 le
regioni e province autonome possono
disporre
la concessione dei
trattamenti di integrazione
salariale e di
mobilita', anche in
deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3
del
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1°
agosto
2014, n. 83473, in misura non superiore al 5 per cento
delle risorse
ad esse attribuite, ovvero
in eccedenza a
tale quota disponendo
l'integrale copertura degli oneri connessi a
carico delle finanze
regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione
dell'ambito di
piani o programmi coerenti con la specifica destinazione,
ai sensi
dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n.
228. Gli
effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la
data
del 31 dicembre 2015.
7. Il
Fondo sociale per
occupazione e formazione
di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n.
185 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e'
incrementato di euro 5.286.187 per l'anno 2015 e di
euro 5.510.658
per l'anno 2016, ai fini del finanziamento di misure per il sostegno
al reddito dei lavoratori di
cui all'ultimo periodo
del presente
comma. Agli oneri derivanti dal primo periodo
del presente comma,
pari a euro 5.286.187 per l'anno 2015 e a euro 5.510.658 per
l'anno
2016, si provvede
mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22,
della
legge n. 147 del 2013. Conseguentemente il medesimo articolo 1,
comma
22, della legge n.
147 del 2013 e' soppresso. Con
decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il
Ministro
dell'economia e delle
finanze, viene disciplinata
la
concessione nel limite massimo di euro 5.286.187 per l'anno 2015
e di
euro 5.510.658 per
l'anno 2016 a
carico del Fondo
sociale per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a),
del decreto-legge n. 185 del
2008, convertito, con
modificazioni,
dalla legge n. 2 del 2009, come rifinanziato dal presente comma,
di
misure per il sostegno al reddito, in deroga a quanto
previsto dalla
normativa vigente, per i
lavoratori dipendenti dalle
imprese del
settore del call-center.
8. Il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali,
sentite le
parti sociali, elabora entro il 31 dicembre 2015 un rapporto
avente
ad oggetto proposte di valorizzazione della bilateralita'
nell'ambito
del sostegno al reddito dei lavoratori in
esubero e delle
misure
finalizzate alla loro ricollocazione.
9. All'articolo 37,
comma 3, lettera d), della legge
n. 88 del
1989, dopo le parole «6 agosto
1975, n. 427,»,
sono aggiunte le
seguenti: «e al
decreto legislativo adottato
in attuazione
dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 10 dicembre
2014, n.
183,».
10. All'articolo 37,
comma 8, della legge n. 88 del 1989,
dopo le
parole «6 agosto 1975, n. 427,» sono inserite
le seguenti: «e al
decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 1,
comma 2,
lettera a) della legge 10 dicembre 2014, n. 183,».
11. Con effetto per
l'anno 2015, all'articolo 3, comma 5-bis, della
legge 23 luglio
1991, n. 223,
sono apportate le
seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo,
le parole «sottoposte a sequestro o confisca
ai sensi della
legge 31 maggio
1965, n. 575,
e successive
modificazioni.» sono sostituite dalle seguenti: «che, ai
sensi della
legge 31 maggio 1965,
n. 575, e
successive modificazioni, siano
sottoposte a sequestro o confisca, o nei
cui confronti sia stata
emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e
siano
state adottate le misure di cui all'articolo 32 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11
agosto 2014, n. 114.»;
b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«A tale fine
l'amministratore dei beni nominato ai sensi
dell'articolo 2-sexies
della citata legge n.
575 del 1965
o i soggetti
nominati in
sostituzione del soggetto coinvolto ai sensi
dell'articolo 32 del
decreto-legge n. 90 del 2014, esercitano le facolta' attribuite
dal
presente articolo al curatore,
al liquidatore e
al commissario
nominati in relazione alle procedure concorsuali.».
Per gli interventi di
cui al predetto articolo
3, comma 5-bis,
della legge n. 223 del 1991, come modificato dal presente comma,
e'
altresi' destinato
per l'anno 2015,
in via aggiuntiva
a quanto
previsto dallo stesso articolo 3, comma 5-bis, un importo
nel limite
massimo di 5 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo
sociale
per occupazione e
formazione, di cui
all'articolo 18, comma
1,
lettera a), del decreto-legge n.
185 del 2008,
convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.
Art. 45
Accesso ai dati elementari
1. A fini di
programmazione, analisi e valutazione degli interventi
di politica previdenziale, assistenziale e del lavoro
introdotti con
i decreti legislativi di attuazione della legge 10 dicembre
2014, n.
183, il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
maggio
2013, e successive
modificazioni, e il
Comitato scientifico per
l'indirizzo dei metodi e delle procedure per il
monitoraggio della
riforma del mercato del lavoro istituito in attuazione dell'articolo
1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, hanno accesso
diretto,
anche attraverso procedure di
accesso remoto, ai
dati elementari
detenuti dall'ISTAT, dall'INPS,
dall'INAIL, dall'Agenzia delle
entrate, nonche' da altri enti
e amministrazioni determinati
dal
decreto di cui al comma 2.
2. Le modalita' di accesso ai dati utili ai fini di cui al comma
1,
nel rispetto della normativa sulla protezione
dei dati personali,
sono determinate con
decreto del Presidente
del Consiglio dei
ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore
del presente decreto nel rispetto di quanto previsto al comma 3.
3. All'attuazione del
presente articolo si provvede con le
risorse
finanziarie, umane e strumentali gia'
previste a legislazione vigente
e comunque senza nuovi
o maggiori oneri
a carico della
finanza
pubblica.
Art. 46
Abrogazioni
1. Sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) il decreto
legislativo luogotenenziale 9 novembre
1945, n.
788;
b) il decreto
legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 12
agosto 1947, n. 869;
c) la legge 3 febbraio
1963, n. 77;
d) gli articoli da 2 a
5 della legge 5 novembre 1968, n. 1115;
e) la legge 8 agosto
1972, n. 464;
f) gli articoli da 1 a
7 e da 9 a 17 della legge 20 maggio
1975,
n. 164;
g) gli articoli 1, 2,
e da 4 a 8 della legge 6 agosto 1975,
n.
427;
h) la legge 13 agosto
1980, n. 427;
i) gli articoli 1 e 2
del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
726,
convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n.
863;
l) l'articolo 8, commi
da 1 a 5, e 8 del decreto-legge 21 marzo
1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio
1988, n. 160;
m) gli articoli 1, 2,
e da 12 a 14 della legge 23 luglio 1991, n.
223;
n) l'articolo 5, commi
da 1 a 4, del
decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito con
modificazioni dalla legge
19 luglio
1993, n. 236;
o) il decreto del
Presidente della Repubblica 10 giugno 2000,
n.
218;
p) l'articolo 44,
comma 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n.
326;
q) i commi 1, da 4 a
19-ter, da 22 a 45, dell'articolo 3
della
legge 28 giugno 2012, n. 92.
2. A decorrere dal 1°
gennaio 2016 sono
abrogate le seguenti
disposizioni:
a) l'articolo 8 della
legge 20 maggio 1975, n. 164;
b) l'articolo 3 della
legge 6 agosto 1975, n. 427;
c) il decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche
sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7
febbraio
2014, n. 79141;
d) i commi 20, 20-bis,
e 21 dell'articolo 3 della legge 28 giugno
2012, n. 92.
3. A decorrere dal 1°
luglio 2016 e' abrogato
l'articolo 5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
4. E' abrogata ogni
altra disposizione contraria o
incompatibile
con le disposizioni del presente decreto.
5. Laddove disposizioni
di legge
o regolamentari dispongano
un
rinvio all'articolo unico, secondo comma, della
legge n. 427
del
1980, oppure all'articolo 3, commi da 4 a 45, della legge
n. 92
del
2012, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal
presente articolo,
tali rinvii si
intendono riferiti alle
corrispondenti norme del
presente decreto.
Art. 47
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in
vigore il giorno
successivo a
quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi
della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 14
settembre 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio
dei
ministri
Poletti, Ministro del lavoro e
delle
politiche sociali
Padoan,
Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando