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Roma, 15 marzo 2007

 

Circolare n.42/2007

 

Oggetto: Autotrasporto – Orario di lavoro – Riapertura dei termini di recepimento della direttiva 15/2002 – Disegno di legge n. 1332/Senato.

 

Il Governo ha presentato un disegno di legge per riaprire sino al 31 luglio 2007 i termini di recepimento della direttiva 15/2002 sull’orario di lavoro degli autisti (gli attuali termini sono scaduti lo scorso novembre).

In questo modo il Governo intende cautelarsi nei confronti dell’Unione Europea che ha aperto la procedura di contenzioso nei confronti dell’Italia, uno dei pochi paesi a non aver ancora recepito la direttiva assieme a Lussemburgo, Portogallo e Spagna.

 

Come è noto, la direttiva in questione estende all’orario di lavoro degli autisti il limite massimo delle 48 ore settimanali (comprensive degli straordinari) previsto per la generalità dei lavoratori. Le organizzazioni imprenditoriali del settore e i sindacati hanno da tempo presentato al Governo un Avviso comune che tenta di armonizzare le disposizioni europee con la realtà italiana, caratterizzata da limiti di orario più elevati in ragione della discontinuità della prestazione dell’autista. Sino ad oggi non si sono avuti pronunciamenti su tale Avviso, anche se nel protocollo sottoscritto il 7 febbraio scorso per la revoca del fermo dell’autotrasporto il Governo si è impegnato a recepire la direttiva 15 a partire dalle proposte avanzate dalle parti sociali.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 25/2007 e 53/2005

 

Allegato uno

 

M/t

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SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE N. 1332

 

Rideterminazione del termine di delega per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE

 

Onorevoli Senatori. – Con il presente disegno di legge sono riaperti i termini della delega legislativa contenuta nell’articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62 – legge comunitaria 2004, al fine di dare attuazione a tre direttive comunitarie, per le quali il termine di recepimento è già scaduto o è di prossima scadenza.

    Si tratta della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consgilio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, e della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

    La delega legislativa per l’attuazione delle tre direttive, prevista dall’articolo 1 della legge comunitaria per il 2004, è scaduto lo scorso 12 novembre 2006.

    Limitatamente all’attuazione della citata direttiva 2004/39/CE, l’articolo 10 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 – legge comunitaria 2006 ha prorogato il termine di delega al 31 gennaio 2007.

    Occorre pertanto dotare il Governo di uno strumento celere di adempimento degli obblighi di attuazione posto che, per il mancato recepimento delle prime due direttive, già è in atto un contenzioso in sede comunitaria (ricorso per inadempimento ex articolo 226 del Trattato che istituisce la Comunità europea per il mancato recepimento della direttiva 2002/15/CE e procedura d’infrazione n. 2006/624 per la mancata attuazione della direttiva 2004/25/CE) e che il termine di recepimento della terza (già prorogato dalla direttiva 2006/31/CE) è scaduto il 31 gennaio.

    Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Art. 1.

(Modifica all’articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62)

    1. All’articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

    «1-bis. Ai fini del recepimento delle direttive 2002/15/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, 2004/25/CE e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, il termine di cui al comma 1 scade il 31 luglio 2007.».

 

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

FINE TESTO