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Roma, 1 giugno 2007

 

Circolare n. 72/2007

 

Oggetto: Autostrade – Ristorno pedaggi 2006 – Scadenza del 20 luglio 2007 Delibere C.C.A.A. nn. 8, 9, 10 e 11 su S.O. alla G.U. n.109 del 12.5.2007.

 

Le imprese di autotrasporto hanno tempo fino al 20 luglio per presentare le domande di ristorno dei pedaggi autostradali 2006.

 

A seguito di osservazioni formulate dalla Commissione Europea, l’entità dei ristorni è stata più che dimezzata rispetto al passato. Inoltre sono stati esclusi dal beneficio i pedaggi relativi ai transiti autostradali dei veicoli più inquinanti (categorie Euro 0 e 1).

 

Viceversa, i pedaggi relativi ai veicoli Euro 3 ed Euro 4 e 5 vengono determinati ai fini dello sconto con un meccanismo premiante: i pedaggi dei veicoli Euro 3 valgono il 50% in più, mentre i pedaggi dei veicoli Euro 4 e 5 valgono il 75% in più. Ad esempio se un’impresa ha effettuato transiti autostradali con veicoli Euro 4 per complessivi 30.000 euro, ai fini della riduzione deve calcolare un volume di pedaggi pari a 52.500 euro. Nessun meccanismo premiante è previsto per il calcolo dei pedaggi dei veicoli Euro 2.

 

I veicoli ammessi al beneficio sono quelli rientranti nelle categorie autostradali B, 3, 4 e 5 (furgoni, autocarri, autotreni e autoarticolati).

 

Le imprese che hanno effettuato almeno il 10 per cento del traffico autostradale nelle ore notturne (ingresso in autostrada tra le 22,00 e le 2,00 ovvero uscita tra le 2,00 e le 6,00) hanno diritto ad un ulteriore sconto.

 

 

Pedaggi annui

(calcolati tenendo conto della

classe inquinante del veicolo)

 

 

Ristorno

 

%

 

Pedaggi annui

per transiti notturni

(calcolati tenendo conto della

classe inquinante del veicolo)

 

 

Ulteriore

ristorno

%

da 51.646 a 206.583

4,33

da 5.164 a 20.658

0,433

oltre 206.583 fino a 516.457

6,5

oltre 20.658 fino a 51.645

0,65

oltre 516.457 fino a 1.032.914

8,67

oltre 51.645 fino a 103.291

0,867

oltre 1.032.914 fino a 2.582.284

10,83

oltre 103.291 fino a 258.228

1,083

oltre 2.582.284

13

oltre 258.228

1,3

 

Come per il passato, per le imprese organizzate in forma cooperativa o consortile la domanda deve essere presentata dalla cooperativa o consorzio.

 

Le domande devono essere redatte direttamente sul sito dell’Albo autotrasportatori all’indirizzo www.alboautotrasporto.it e la copia cartacea deve essere trasmessa in bollo tramite raccomandata con avviso di ricevimento al Comitato Centrale per l’Albo degli autotrasportatori, via Caraci 36, 00157 Roma, pena l’inammissibilità della domanda stessa.

 

L’importo del ristorno spettante alle imprese richiedenti sarà accreditato in fattura direttamente da parte delle società concessionarie autostradali.

 

Deviazione obbligatoria sull’autostrada A14.

Entro la stessa scadenza del 20 luglio le imprese che abbiano percorso la deviazione autostradale obbligatoria della A14 (tratto Pesaro – Termoli in entrambi i sensi di marcia) dalle ore 19,00 alle ore 5,00 nel periodo dal 26 giugno al 9 settembre 2006 possono chiedere il rimborso dei pedaggi, limitatamente ai transiti effettuati con autocarri, autotreni e autoarticolati (4 e più assi). Le relative domande devono essere compilate on line sul sito dell’Albo e trasmesse in bollo mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 55/2006

 

Allegati tre

 

D/d

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S.O. G.U. n.109 del 12.5.2007 (fonte Guritel)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DELIBERAZIONE 20 aprile 2007

Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per i
transiti effettuati nell'anno 2006. (Deliberazione n. 08/07).
 
                        IL COMITATO CENTRALE
       per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche
      che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
 
  Riunitosi nella seduta del 20 aprile 2007;
  Visto  l'art.  2,  comma 3,  del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.
451,  convertito  nella  legge  n.  40/1999,  che assegna al Comitato
centrale per l'albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per
la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche
con  riferimento  all'utilizzo  delle  infrastrutture,  da realizzare
mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse;
  Visto l'art. 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999,
n.  488, che destina la somma di euro 46.481.121,00 per interventi in
materia di autotrasporto;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167,
convertito, con modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha
modificato  l'art.  45,  comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre
1999, n. 488, elevando la predetta somma da euro 46.481.121,00 a euro
67.139.397,00;
  Visto  l'art.  16  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269,
convertito,  con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
che  autorizza  a  decorrere  dall'anno  2003  un'ulteriore  spesa di
10.329.138 euro;
  Visto  l'art. 1, comma 917 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006,
il  quale  stabilisce  che  «per gli interventi previsti dall'art. 2,
comma 3  del  decreto-legge  28 dicembre 1998, n. 451, convertito con
modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall'art.  45,  comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n.
488,  relativi all'anno 2006, e' autorizzata un'ulteriore spesa di 50
milioni di euro per l'anno 2007»;
  Considerato  che  le risorse disponibili per i succitati interventi
ammontano per l'anno 2006 a euro 127.468.535,00;
  Vista   la  direttiva  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  n.  1108  del  16 marzo  2006  relativa all'utilizzo delle
risorse assegnate al Comitato centrale;
  Considerato  che  con  la  predetta  direttiva  del  Ministro delle
infrastrutture  si  e'  ravvisata  l'opportunita' di far luogo ad una
rimodulazione  delle  riduzioni  compensate dei pedaggi autostradali,
che  favorisca  l'utilizzo delle categorie di veicoli piu' rispettosi
dell'ambiente  prevedendo,  a partire dall'anno 2006, l'esclusione da
tali  riduzioni  dei  veicoli  Euro  0  ed  Euro  1, e la conseguente
rimodulazione degli indici di sconto;
  Considerato  che,  ai  fini  della  sicurezza  e  della  protezione
ambientale,  si  rende  necessaria  la  scelta di veicoli sempre piu'
ecologici,   da  ammettere  alle  riduzioni  compensate  dei  pedaggi
autostradali;
  Vista  la  delibera  n.  4/07 con la quale il Comitato centrale per
l'albo   degli  autotrasportatori  ha  disposto  di  utilizzare,  per
realizzare interventi di riduzione dei pedaggi autostradali in favore
delle  imprese  di autotrasporto per l'anno 2006, il 90% dell'importo
di   euro   127.468.535,00   di  cui  alla  legge  n.  229/2000  come
incrementato  ai  sensi  dell'art.  16 del decreto-legge 30 settembre
2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre
2003,  n.  326,  e  dall'art.  1,  comma 917  della  legge n. 296 del
27 dicembre  2006,  oltre  agli  eventuali  ulteriori  fondi  che  si
rendessero  disponibili  in  quanto non utilizzati per gli interventi
indicati al punto 2 della stessa delibera n. 4/07;
  Considerato  pertanto  che  in  virtu'  dei  suddetti provvedimenti
risulta  attualmente  disponibile  un  importo  complessivo  di  euro
114.721.681,5  dal  quale  andra'  detratto l'importo che il Comitato
centrale  per  l'albo  degli  autotrasportatori  dovra'  erogare  per
rendere  operativa  la  presente  delibera,  che puo' indicativamente
preventivarsi in euro 170.000,00.
  Considerato,  inoltre,  che  il prevedibile aumento del contenzioso
legato  al nuovo meccanismo di calcolo del fatturato rilevante per le
riduzioni  compensate  dei  pedaggi, rende necessario accantonare una
somma che puo' indicativamente stimarsi in euro 6.000.000;
  Considerato  che risulta, pertanto, attualmente utilizzabile per le
misure  rivolte a favorire l'uso delle infrastrutture autostradali da
parte  delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto di cose,
l'importo di euro 108.551.681,5 salvo ulteriori importi che dovessero
residuare dalla sopra indicata complessiva somma di euro 6.170.000,00
preventivata  per le spese necessarie a rendere operativa la presente
delibera;
  Considerata  la  necessita'  di stabilire l'entita' percentuale dei
rimborsi  dei  pedaggi  autostradali da applicarsi ai soggetti aventi
titolo;
 
                              Delibera:
  1. I  pedaggi  autostradali  per i veicoli Euro 2, Euro 3, Euro 4 o
superiori,  appartenenti  alle classi B, 3, 4 e 5, adibiti a svolgere
servizi  di  autotrasporto di cose in disponibilita' delle imprese di
cui  ai  successivi  punti  4,  5  e 6 sono soggetti ad una riduzione
compensata,  a  partire dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2006,
commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi.
  2.  I pedaggi autostradali per i veicoli di cui al precedente punto
1  sono soggetti ad una ulteriore riduzione compensata, a partire dal
1° gennaio  2006  fino al 31 dicembre 2006, commisurata al volume del
fatturato  annuale  in  pedaggi  effettuati  nelle  ore notturne, con
ingresso  in  autostrada  dopo  le  ore 22 ed entro le ore 02, ovvero
uscita dopo le ore 02 e prima delle ore 06.
  Tale ulteriore riduzione spetta alle imprese, cooperative, consorzi
e  societa'  consortili,  definite nei successivi punti 4, 5 e 6, che
hanno  realizzato  almeno  il  10% del fatturato aziendale di pedaggi
nelle  predette  ore  notturne,  secondo  le  modalita'  indicate nel
successivo punto 8.
  Qualora   il   raggruppamento  (cooperativa  a  proprieta'  divisa,
consorzio,  societa' consortile) non soddisfi tale ultima condizione,
le  singole imprese ad esso aderenti che realizzino almeno il 10% del
proprio  fatturato  nelle sopracitate ore notturne, possono usufruire
dell'ulteriore riduzione compensata secondo le modalita' indicate nel
successivo  punto  8, tenuto conto della loro appartenenza alla forma
associata,   laddove  la  forma  associata  stessa  fornisca  i  dati
necessari   per  l'elaborazione  dei  pedaggi  notturni  dei  singoli
appartenenti ad essa.
  3.  Le  predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente
per  i  pedaggi  a riscossione differita mediante fatturazione e sono
applicate direttamente da ciascuna societa' che gestisce i sistemi di
pagamento  differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti
aventi titolo alla riduzione.
  4.  Le  predette  riduzioni  compensate dei pedaggi autostradali si
applicano  alle  imprese  iscritte,  alla  data  del 31 dicembre 2005
ovvero  nel  corso  dell'anno  2006, all'Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto
di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche'
alle  cooperative  aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26
del  decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947,  n.  1577,  e  successive  modificazioni,  ai  consorzi ed alle
societa'  consortili  costituiti  a norma del Libro V, titolo X, capo
II,   sez.  II  e  II-bis  del  codice  civile,  aventi  nell'oggetto
l'attivita'  di  autotrasporto,  che  siano iscritti al predetto Albo
nazionale  alla  data del 31 dicembre 2005 ovvero nel corso dell'anno
2006. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le societa' consortili
iscritte  all'Albo  nazionale  successivamente  a  tale data, possono
richiedere  le  riduzioni  di  cui  sopra  per  i  viaggi  effettuati
successivamente alla data di iscrizione all'Albo nazionale.
  5.  Le  riduzioni  suddette  si  applicano altresi' alle imprese di
autotrasporto di merci per conto di terzi ed ai raggruppamenti aventi
sede  in  uno  dei  Paesi dell'Unione europea titolari, alla data del
31 dicembre   2005  ovvero  nel  corso  dell'anno  2006,  di  licenza
comunitaria  rilasciata  ai  sensi  del  regolamento  CE  881/92  del
26 marzo 1992.
  6.  Le  predette riduzioni si applicano altresi' alle imprese ed ai
raggruppamenti  aventi  sede  in  Italia, che esercitano attivita' di
autotrasporto  in conto proprio, titolari di apposita licenza, di cui
all'art.  32  della  legge  n.  298  del  6 giugno 1974, nonche' alle
imprese  ed  ai raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione
europea,   che  esercitano  l'attivita'  di  autotrasporto  in  conto
proprio.
  7.  La  riduzione compensata di cui al punto 1 si applica secondo i
seguenti criteri:
    a)  determinazione  del  fatturato  totale  annuo  realizzato  da
ciascun  soggetto  avente  titolo  alla  riduzione,  moltiplicando il
fatturato  dei  pedaggi  pagati  da un singolo veicolo per i seguenti
indici di sconto:
      1 per i veicoli Euro 2;
      1,5 per i veicoli Euro 3;
      1,75 per i veicoli Euro 4 o superiori;
    b) applicazione  agli  scaglioni  di fatturato globale annuo come
sopra  determinati  delle percentuali di riduzione compensata secondo
il seguente prospetto:
 
=====================================================================
      Fatturato globale annuo in euro      |     % di riduzione
=====================================================================
da 51.646,00 a 206.583,00                  |          4,33%
da 206.583,01 a 516.457,00                 |          6,50%
da 516.457,01 a 1.032.914,00               |          8,67%
da 1.032.914,01 a 2.582.284,00             |         10,83%
oltre 2.582.284,00                         |            13%
 
  8.  L'ulteriore  riduzione  compensata di cui al punto 2 e' pari al
10%  dei  valori  percentuali  riportati  nella  tabella  di  cui  al
precedente  punto  7,  calcolata  sul  fatturato  relativo ai pedaggi
notturni.
  9.  Nel  caso  in  cui  l'ammontare  complessivo delle riduzioni da
applicare,   risultante   dai  rendiconti  trasmessi  dalle  societa'
concessionarie    al    Comitato    centrale    per    l'Albo   degli
autotrasportatori,  superi  le  disponibilita',  lo  stesso  Comitato
provvede  al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo
stanziamento  disponibile  e  la  somma  complessiva  delle riduzioni
richieste dagli aventi diritto. Analogamente il Comitato centrale per
l'Albo degli autotrasportatori provvede al ricalcolo dei coefficienti
di  riparto  qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative
alle  domande  presentate,  calcolato  come da disposizioni di cui ai
precedenti   punti  7  e  8,  non  pervenga  a  saturare  l'ammontare
disponibile.
  Tale   coefficiente,   applicato  alle  percentuali  di  riduzione,
fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.
  10.   Il  Comitato  centrale  per  l'Albo  degli  autotrasportatori
provvede,  con  successiva  delibera,  a definire le modalita' con le
quali   i  soggetti  aventi  titolo  procedono  alla  compilazione  e
presentazione  della domanda e dei quadri annessi. La stessa delibera
disciplina  le  modalita' di istruttoria delle domande avanzate anche
in  relazione a quanto definito nelle convenzioni con le societa' che
gestiscono sistemi di pagamento a riscossione differita del pedaggio.
La  delibera  disciplina  infine criteri e modalita' di erogazione da
parte  del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, alle
societa'  concessionarie  di autostrade dei minori introiti derivanti
dalla  riduzione  compensata dei pedaggi autostradali applicati dalle
societa'  concessionarie  agli  aventi titolo, nonche' i criteri e le
modalita'  di  rimborso  da parte di queste ultime ai soggetti aventi
titolo.  Con la predetta delibera il Comitato provvede in particolare
a  predisporre  un prospetto nel quale il soggetto avente titolo alla
riduzione  deve  indicare, per ciascun veicolo a motore, la targa, la
categoria  (Euro  0,  Euro  1,  Euro  2,  Euro 3, Euro 4 o superiori)
tenendo  presente  la  normativa di riferimento riportata in allegato
alla  presente  delibera, ed il numero dell'apparato Telepass, ovvero
il numero della tessera Viacard, ad esso abbinato nell'anno 2006.
  La  presente  delibera  verra'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 20 aprile 2007
                                             Il presidente: De Lipsis

 

ALLEGATO

 

PRINCIPALI NORMATIVE COMUNITARIE SULLE EMISSIONI INQUINANTI (per i veicoli delle categorie internazionali N1-N2-N3)

 

EURO 1

91/441 CEE

91/542 CEE punto 6.2.1.A

93/59 CEE

 

EURO 2

91/542 CEE punto 6.2.1.B

94/12 CEE

96/1 CEE

96/44 CEE

96/69 CE

98/77 CE

 

EURO 3

98/69 CE

98/77 CE rif. 98/69 CE

1999/96 CE

1999/102 CE rif. 98/69 CE

2001/1 CE rif. 98/69 CE

2001/27 CE rif. 1999/96 CE riga A

2001/100 CE A

2002/80 CE A

2003/76 CE A

 

EURO 4

98/69 CE B

98/77 CE rif. 98/69 CE B

1999/96 CE B

1999/102 CE rif. 98/69 CE B

2001/1 CE rif. 98/69 CE B

2001/27 CE rif. 1999/96 CE riga B1

2001/100 CE B

2002/80 CE B

2003/76 CE B

2005/55/CE B1

2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1

 

EURO 5

2005/55/CE B2

2006/51/CE rif. 2005/55/CE b2

 

 

N1: veicoli destinati al trasporto merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.

 

N2: veicoli destinati al trasporto merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t.

 

N3: veicoli destinati al trasporto merci, aventi massa massima superiore a 12 t.

 

 

 

MINISTERO DEI TRASPORTI

DELIBERAZIONE 20 aprile 2007

Domanda di concessione del beneficio della riduzione compensata dei
pedaggi  autostradali  2006, per i soggetti italiani e dei Paesi U.E.
esercenti l'attivita' di autotrasportatore di cose per conto di terzi
e relativo allegato. (Deliberazione n. 09/07).
 
                        IL COMITATO CENTRALE
       per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche
      che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
 
 
                              Delibera:
  1.  Ai  soggetti di cui ai punti 4 e 5 della delibera n. 08/07, che
si  sono avvalsi di sistemi automatizzati di pagamento del pedaggio a
riscossione differita mediante fatturazione e' applicata la riduzione
del  pedaggio  per  tutti  i  transiti indicati nelle fatture ad essi
intestate   ed   effettuati   nel  periodo  dal  1° gennaio  2006  al
31 dicembre  2006  con  veicoli  Euro  2,  Euro 3, Euro 4 e categorie
superiori, appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5.
  2. La predetta riduzione si applica secondo i seguenti criteri:
    a) determinazione   del  fatturato  totale  annuo  realizzato  da
ciascun  soggetto  avente  titolo  alla  riduzione,  moltiplicando il
fatturato  dei  pedaggi  pagati  da un singolo veicolo per i seguenti
indici di sconto:
      1 per i veicoli Euro 2;
      1,5 per i veicoli Euro 3;
      1,75 per i veicoli Euro 4 o superiori;
    b) applicazione  agli  scaglioni  di fatturato globale annuo come
sopra  determinati  delle percentuali di riduzione compensata secondo
il seguente prospetto:
 
=====================================================================
      Fatturato globale annuo in euro      |     % di riduzione
=====================================================================
da 51.646,00 a 206.583,00                  |          4,33%
da 206.583,01 a 516.457,00                 |          6,50%
da 516.457,01 a 1.032.914,00               |          8.67%
da 1.032.914,01 a 2.582.284,00             |         10,83%
oltre 2.582.284,00                         |            13%
 
  La  riduzione  del  pedaggio sara' pertanto applicata solo a favore
dei  soggetti  sopra  indicati  che  nel corso dell'anno 2006 abbiano
realizzato  un  fatturato  globale  annuo  pari  o  superiore  a euro
51.646,00.
  3. Ai soggetti di cui al precedente punto 1, che hanno realizzato -
nel  periodo  dal  1° gennaio al 31 dicembre 2006 - almeno il 10% del
fatturato  aziendale  in  pedaggi nelle ore notturne, con ingresso in
autostrada  dopo  le ore 22 ed entro le ore 02, ovvero uscita dopo le
ore  02  e  prima  delle ore 06, e' applicata una ulteriore riduzione
commisurata  al  volume  del  fatturato annuale in pedaggi effettuati
nelle  ore  notturne, secondo le modalita' indicate nel punto 8 della
delibera n. 08/07.
  4.  Per  i  richiedenti che si sono avvalsi di sistemi di pagamento
automatizzato di pedaggi a riscossione differita successivamente alla
data  del  1° gennaio  2006, le riduzioni del pedaggio sono applicate
dalla data a partire dalla quale i predetti soggetti hanno utilizzato
tali sistemi.
  5.  Ciascun  soggetto  interessato,  pena l'esclusione dal diritto,
trasmette  in  bollo  la  «domanda di concessione del beneficio della
riduzione  compensata  dei  pedaggi autostradali 2006, per i soggetti
italiani  e  dei Paesi U.E esercenti l'attivita' di autotrasportatore
di  cose  per  conto  di terzi» entro il termine ultimo del 20 luglio
2007,  a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente
al  Comitato  centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per
conto  di  terzi,  in  Roma,  via  G.  Caraci n. 36, c.a.p. 00157. La
domanda  con  i  quadri  allegati  occorrenti,  deve essere compilata
immettendo  i  dati necessari nelle apposite maschere disponibili nel
sito  internet  www.alboautotrasporto.it e successivamente stampata e
inviata  con le modalita' sopra indicate; a pena di inammissibilita',
la  domanda deve essere sottoscritta conformemente a quanto stabilito
nel   successivo   punto   6   della   delibera.  Limitatamente  alle
informazioni  obbligatorie  del  quadro  L-CT  e  del  quadro D della
domanda,  in  alternativa,  alla compilazione delle apposite maschere
sul  sito  internet dell'Albo, gli interessati potranno inserire tali
dati  in un apposito archivio (data base) i cui tracciati, in formato
«access»,  sono  scaricabili  dal  sopra  citato  sito  internet  del
Comitato  Centrale.  Tale  archivio dovra' essere salvato su supporto
magnetico  (cd rom o dvd) ed allegato alla domanda redatta secondo la
procedura  sopra  indicata  entro la scadenza del 20 luglio 2007. Nel
compilare   il   quadro  L-CT  (in  formato  elettronico  o  mediante
inserimento  nell'archivio  sopra indicato), i soggetti aventi titolo
devono   riportare  per  ciascun  veicolo  a  motore:  la  targa,  la
classificazione  Euro  (Euro  0,  Euro  1,  Euro 2,  Euro 3, Euro 4 o
superiore),  il  numero  dell'apparato  Telepass ovvero della tessera
Viacard, ad esso abbinato nell'anno 2006.
  I veicoli a motore per i quali non e' stato abbinato, nel corso del
2006,  alcun  apparecchio  Telepass  o  Viacard,  non  devono  essere
riportati all'interno del predetto prospetto o elenco.
  6.  La domanda deve contenere a pena di inammissibilita' i seguenti
elementi:
    denominazione  e  sede  del soggetto giuridico iscritto all'Albo,
che richiede i benefici;
    generalita'   del  titolare,  del  rappresentante  legale  o  del
procuratore che sottoscrive la domanda di richiesta dei benefici;
    sottoscrizione della domanda, con allegata fotocopia leggibile di
un documento di riconoscimento di colui che firma;
    le   imprese   o   raggruppamenti  aventi  sede  in  altro  Paese
dell'Unione  europea  devono allegare copia della licenza comunitaria
di  cui  risultano  titolari, rilasciata ai sensi del regolamento CEE
881/92 del 26 marzo 1992;
  7. Nella  domanda  e  nei  relativi quadri allegati devono altresi'
essere   riportati,  per  ciascuna  fattispecie  che  interessa,  gli
ulteriori  elementi  indicati  nei  successivi  punti da 8 a 12 della
presente  delibera.  La  mancanza  dei  dati richiesti ovvero la loro
errata  indicazione,  comporta  l'esclusione  parziale  o  totale dai
suddetti benefici, a seconda del caso.
  8. Elementi che tutti i richiedenti devono indicare nella domanda:
    numero,   data   di   iscrizione   e   di   eventuale  cessazione
dell'iscrizione  all'Albo  degli  autotrasportatori  del soggetto che
richiede  il  beneficio;  le  imprese  aventi  sede  in  altro  Paese
dell'Unione  europea, devono indicare il numero e la data di rilascio
della licenza comunitaria;
    societa'  autostradale/i  concessionaria/e  che  gestisce/ono  il
sistema  automatizzato  di  pagamento  a  riscossione differita ed il
relativo/i  codice/i  di  fatturazione  intestato/i  al  soggetto che
richiede  il  beneficio.  Il codice o i codici di fatturazione devono
essere  indicati nella loro interezza, che per la Societa' Autostrade
consiste  in  nove  cifre.  Al  fine  di  agevolare  le operazioni di
individuazione/riconoscimento  dei codici, e' opportuno che l'impresa
richiedente  alleghi  copia  di  una  fattura  per  ognuno dei codici
indicati nella domanda;
    l'indicazione,  per  ciascun  veicolo  a  motore  per il quale si
chiede la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, della targa,
della categoria (Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiore),
del  numero  dell'apparato  Telepass ovvero della tessera Viacard, ad
esso abbinato nell'anno 2006. Tale indicazione dovra' avvenire con le
modalita'  indicate  nel  precedente punto 5, a seconda del numero di
veicoli a motore per i quali e' chiesta la riduzione.
  9. Impresa italiana iscritta all'Albo nel corso del 2006.
  Le imprese iscritte all'Albo nel corso del 2006 devono compilare il
quadro  A  allegato  alla  domanda,  indicando se tale iscrizione sia
stata  ottenuta  ai  sensi  degli  articoli 12  e  13  della legge n.
298/1974  o dell'art. 15 della stessa legge, ovvero per trasferimento
di sede.
  10. Impresa o raggruppamento avente sede in altro Paese dell'Unione
europea con licenza comunitaria rilasciata nel corso del 2006.
  Le  imprese  o  i  raggruppamenti  aventi  sede  in  un altro Paese
dell'Unione  europea  che  abbiano  prodotto  una licenza comunitaria
rilasciata  nel  corso  dell'anno  2006  devono compilare il quadro B
allegato  alla domanda, indicando se trattasi di licenza ottenuta per
la prima volta ovvero di rinnovo di una precedente licenza.
  11. Raggruppamento  (cooperativa,  consorzio,  societa' consortile)
iscritto all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto
di terzi:
    a) i  raggruppamenti  -  comprese  le  cooperative  a  proprieta'
indivisa - devono sempre compilare il quadro C allegato alla domanda;
    b) i  raggruppamenti  che  hanno tra i propri soci anche soggetti
iscritti   al   registro   delle   imprese   per   attivita'  diverse
dall'autotrasporto  di  cose  per  conto di terzi, ovvero imprese che
effettuano  trasporti in conto proprio, devono indicare nell'apposito
spazio del predetto quadro C, la parte del fatturato autostradale del
raggruppamento relativo ai viaggi effettuati dai veicoli appartenenti
a tali soggetti, affinche' detto fatturato possa essere scorporato in
sede   di   quantificazione  del  beneficio  richiesto.  Resta  fermo
l'obbligo  di  indicare  nel  D  allegato  alla domanda, per tutte le
imprese    socie    iscritte    all'Albo   degli   autotrasportatori,
denominazione,  numero  e  data di iscrizione all'Albo di detti soci,
ovvero  per  tutte  le  imprese di autotrasporto socie aventi sede in
altro  Paese  U.E.,  denominazione,  numero  e data di rilascio della
licenza   comunitaria,  di  cui  queste  ultime  risultino  titolari,
allegandone copia;
    c) qualora  di  un  raggruppamento facciano parte, in qualita' di
associate,  anche  imprese  titolari  di licenza in conto proprio, il
raggruppamento   stesso   dovra'  altresi'  trasmettere  al  Comitato
centrale  il  quadro  E  allegato  alla  domanda,  con l'elenco delle
imprese associate titolari di licenza in conto proprio, indicando per
ciascuna  di  esse  il  fatturato  maturato nel corso dell'anno 2006,
sulla  base  del quale sara' riconosciuto l'ammontare della riduzione
per ogni singola impresa.
  Nel  caso  in  cui  del raggruppamento facciano parte anche imprese
comunitarie   che   effettuano   trasporti   in   conto  proprio,  il
raggruppamento  dovra'  altresi'  compilare il quadro F allegato alla
domanda  fornendo  altresi' l'elenco dei veicoli che hanno effettuato
percorrenze  sulle  autostrade italiane nell'anno 2006 e le fotocopie
delle carte di circolazione di tali veicoli.
    d) i  raggruppamenti  che  hanno tra i propri soci esclusivamente
imprese  che  siano iscritte all'Albo degli autotrasportatori ovvero,
qualora  aventi  sede  in altro Paese U.E., siano titolari di licenza
comunitaria,  devono  indicare,  nell'apposito quadro D allegato alla
domanda, denominazione, numero e data di iscrizione all'Albo di detti
soci,  ovvero  numero  e  data di rilascio della licenza comunitaria,
allegandone copia;
    e) i  raggruppamenti che non realizzino almeno il 10% del proprio
fatturato   in   pedaggi  notturni,  al  fine  di  rendere  possibile
l'acquisizione  dei  dati  necessari  per  l'elaborazione dei pedaggi
notturni  dei  singoli soci ad essi aderenti, unitamente alla domanda
compilata  e  stampata  ai  sensi del precedente punto 5, inviano, su
supporto   magnetico,  un  file  compilato  attraverso  il  programma
scaricabile  dal  sito  www.alboautotrasporto.it denominato «transiti
notturni  conto  terzi»,  in  cui,  per  ciascuna  impresa  associata
iscritta  all'Albo  ovvero  titolare  di  licenza  comunitaria,  sono
riportati  i  codici  dei titoli (codice Viacard, codice Telepass) ad
essa  attribuiti dal raggruppamento stesso. In tal caso, alle imprese
che  hanno  realizzato  almeno il 10% del proprio fatturato aziendale
nelle  ore notturne, viene applicata l'ulteriore riduzione secondo le
modalita'  contenute  nel  punto 8 della delibera 08/07, tenuto conto
della loro appartenenza alla forma associata.
  Qualora  il  raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari
per  l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti
che  hanno  realizzato  almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore
notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata;
    f) per i raggruppamenti che associano anche imprese nazionali e/o
comunitarie  che esercitano l'autotrasporto di cose in conto proprio,
ai  fini  del  calcolo  dell'ulteriore  riduzione,  spettante ad ogni
singola  impresa  che  abbia  realizzato  almeno il 10% del fatturato
aziendale  di  pedaggi  nelle  ore notturne, il raggruppamento dovra'
altresi'  specificare,  per  ciascuna  impresa associata che effettua
trasporto  in  conto  proprio,  i  codici dei titoli (codice Viacard,
codice  Telepass)  ad  essa  attribuiti  dal  raggruppamento  stesso,
inviando  su  supporto  magnetico,  un  file compilato utilizzando il
programma  scaricabile  dal  sito www.alboautotrasporto.it denominato
«transiti  notturni  conto  proprio».  In  tal caso, alle imprese che
hanno  realizzato almeno il 10% del proprio fatturato aziendale nelle
ore  notturne,  viene  applicata  l'ulteriore  riduzione  secondo  le
modalita'  contenute  nel punto 8 della delibera 08/07, calcolata sul
valore percentuale spettante a ciascuna singola impresa.
  Qualora  il  raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari
per  l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti
che  hanno  realizzato  almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore
notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata.
  12.  Raggruppamento  (consorzio,  cooperativa, societa' consortile)
avente  sede  in  altro Paese dell'Unione europea titolare di licenza
comunitaria:
    a) i  raggruppamenti  di  imprese  aventi  sede  in  altro  Paese
dell'Unione europea devono sempre compilare il quadro C allegato alla
domanda;
    b) i  raggruppamenti  che  hanno tra i propri soci anche soggetti
che esercitano attivita' diverse dall'autotrasporto di cose per conto
di terzi, ovvero imprese che effettuano il trasporto in conto proprio
devono  indicare nell'apposito spazio del predetto quadro C, la parte
del  fatturato  autostradale  del  raggruppamento  relativo ai viaggi
effettuati  dai veicoli appartenenti a tali soggetti, affinche' detto
fatturato  possa  essere  scorporato  in  sede di quantificazione del
beneficio  richiesto.  Resta fermo l'obbligo di indicare nel quadro D
allegato  alla  domanda,  per tutte le imprese di autotrasporto socie
aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, denominazione, numero
e  data di rilascio della licenza comunitaria di cui queste risultino
titolari,  allegandone  copia,  ovvero, per le imprese socie iscritte
all'Albo  degli  autotrasportatori,  denominazione,  numero e data di
iscrizione al predetto Albo;
    c) qualora  di  un  raggruppamento facciano parte, in qualita' di
associate,  anche  imprese  italiane  titolari  di  licenza  in conto
proprio,  il  raggruppamento  stesso  dovra'  altresi' trasmettere al
Comitato  centrale  il  quadro  E allegato alla domanda, con l'elenco
delle  imprese  italiane  associate  titolari  di  licenza  in  conto
proprio,  indicando  per  ciascuna  di esse il fatturato maturato nel
corso  dell'anno  2006,  sulla  base  del  quale  sara'  riconosciuto
l'ammontare della riduzione per ogni singola impresa.
  Nel  caso  in  cui  del raggruppamento facciano parte anche imprese
comunitarie   che   effettuano   trasporti   in   conto  proprio,  il
raggruppamento  dovra'  inoltre  compilare  il quadro F allegato alla
domanda  fornendo  altresi' l'elenco dei veicoli che hanno effettuato
percorrenze  sulle  autostrade italiane nell'anno 2006 e le fotocopie
delle carte di circolazione di tali veicoli;
    d) i  raggruppamenti  che  hanno tra i propri soci esclusivamente
imprese  titolari  di  licenza  comunitaria, ovvero iscritte all'Albo
degli  autotrasportatori, devono indicare, nel quadro D allegato alla
domanda,  denominazione,  numero  e  data  di  rilascio della licenza
comunitaria  di  cui  le  stesse  risultino titolari, che deve essere
allegata  in copia, ovvero denominazione, numero e data di iscrizione
all'Albo degli autotrasportatori;
    e) i  raggruppamenti che non realizzino almeno il 10% del proprio
fatturato  in pedaggi notturni inviano, al fine dell'acquisizione dei
dati  necessari  per  l'elaborazione dei pedaggi notturni dei singoli
soci  ad  essi aderenti, unitamente alla domanda compilata e stampata
ai  sensi  del precedente punto 5, inviano, su supporto magnetico, un
file   compilato   utilizzando  il  programma  scaricabile  dal  sito
www.alboautotrasporto.it  denominato «transiti notturni conto terzi»,
nel  quale  sono indicati, per ciascuna impresa associata titolare di
licenza  comunitaria  ovvero  iscritta  all'Albo, i codici dei titoli
(codice   Viacard,   codice   Telepass)   ad   essa   attribuiti  dal
raggruppamento stesso. In tal caso, alle imprese che hanno realizzato
almeno  il  10%  del  proprio fatturato aziendale nelle ore notturne,
viene  applicata l'ulteriore riduzione secondo le modalita' contenute
nel   punto   8   della  delibera  08/07,  tenuto  conto  della  loro
appartenenza alla forma associata.
  Qualora  il  raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari
per  l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti
che  hanno  realizzato  almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore
notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata;
    f) per i raggruppamenti che associano anche imprese nazionali e/o
comunitarie  che esercitano l'autotrasporto di cose in conto proprio,
ai  fini  del  calcolo  dell'ulteriore  riduzione,  spettante ad ogni
singola  impresa  che  abbia  realizzato  almeno il 10% del fatturato
aziendale  di  pedaggi  nelle  ore notturne, il raggruppamento dovra'
altresi'  specificare,  per  ciascuna  impresa associata che effettua
trasporto  in  conto  proprio,  i  codici dei titoli (codice Viacard,
codice  Telepass)  ad  essa  attribuiti  dal  raggruppamento  stesso,
inviando  su  supporto  magnetico,  un  file compilato utilizzando il
programma  scaricabile  dal  sito www.alboautotrasporto.it denominato
«transiti  notturni  conto  proprio».  In  tal caso, alle imprese che
hanno  realizzato almeno il 10% del proprio fatturato aziendale nelle
ore  notturne,  viene  applicata  l'ulteriore  riduzione  secondo  le
modalita'  contenute  nel punto 8 della delibera 08/07, calcolata sul
valore percentuale spettante a ciascuna singola impresa.
  Qualora  il  raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari
per  l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti
che  hanno  realizzato  almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore
notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata.
  13.  Le  imprese  che  hanno  aderito  o cessato di aderire a forme
associate  nel  corso dell'anno 2006, debbono presentare una distinta
domanda   a   loro  nome,  per  i  transiti  effettuati  nei  periodi
rispettivamente,  antecedenti alla data di adesione alla cooperativa,
al  consorzio  od  alla  societa'  consortile, ovvero successivi alla
cessazione del rapporto associativo.
  14.   Le   riduzioni  dei  pedaggi  si  applicano  per  i  percorsi
autostradali  per  i quali risulta adottato, alla data del 1° gennaio
2006,  il  sistema  di  classificazione dei veicoli basato sul numero
degli assi e sulla sagoma del veicolo stesso.
  15.  Il  fatturato  annuale  a  cui  vanno commisurate le riduzioni
compensate  dei  pedaggi,  di cui ai punti 7 e 8 della delibera 08/07
del   Comitato   centrale,   e'   calcolato   unicamente  sulla  base
dell'importo  lordo  dei  pedaggi  relativi  ai transiti autostradali
effettuati con veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5 nell'anno
2006  e per i quali le societa' concessionarie abbiano emesso fattura
entro il 30 aprile 2007.
  16.  Le  societa'  concessionarie  danno  seguito  ai  rimborsi  ai
soggetti   aventi   titolo,   secondo  le  modalita'  previste  dalle
convenzioni stipulate tra le stesse societa' ed il Comitato centrale.
  La  presente  delibera  verra'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 20 aprile 2007
                                             Il presidente: De Lipsis

 

 

 

MINISTERO DEI TRASPORTI

DELIBERAZIONE 20 aprile 2007

Domanda  di  concessione del beneficio della riduzione compensata dei
pedaggi  autostradali  2006, per i soggetti italiani e dei Paesi U.E.
esercenti  l'attivita' di autotrasportatore di cose per conto proprio
e relativo allegato. (Deliberazione n. 10/07).
 
*****OMISSIS*****
 

 

 

 

 

MINISTERO DEI TRASPORTI

DELIBERAZIONE 20 aprile 2007

Domanda  di  concessione  del  beneficio  del  rimborso dei pedaggi
autostradali,  relativi  ai  transiti  deviati  obbligatoriamente nel
2006,  per i soggetti italiani e dei Paesi U.E. esercenti l'attivita'
di   autotrasportatore   di   cose   per   conto   di   terzi   e  di
autotrasportatore  di  cose  per  conto  proprio e relativi allegati.
(Deliberazione n. 11/07).
 
                        IL COMITATO CENTRALE
       per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche
      che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
 
                              Delibera:
  1. La  quota  posta a carico delle imprese di autotrasporto di cose
per  conto  di  terzi  ed in conto proprio per i pedaggi autostradali
relativi   ai   transiti   deviati   obbligatoriamente  sulle  tratte
autostradali  della A14, ai sensi dell'accordo di programma stipulato
in  data  28 aprile  2006 di cui al successivo punto 2, e' soggetta a
rimborso a favore delle stesse imprese di autotrasporto.
  2.  I  rimborsi  sono  dovuti  per  i  soli transiti effettuati nel
periodo  compreso  tra il 26 giugno ed il 9 settembre 2006, dalle ore
19  alle ore 05, dai veicoli di massa complessiva superiore alle 7,5t
delle classi 4 e 5 sulla tratta della A14 compresa tra le stazioni di
Pesaro  e Termoli, nel doppio senso di marcia in disponibilita' delle
imprese di cui ai successivi punti 4 e 5.
  3.  I  predetti rimborsi sono dovuti esclusivamente per i pedaggi a
riscossione   differita   mediante  fatturazione  e  sono  effettuati
direttamente  dalla  Societa'  che gestisce tale sistema di pagamento
differito  del  pedaggio  sulle  fatture intestate ai soggetti aventi
titolo al rimborso.
  4. I rimborsi dei pedaggi autostradali si effettuano a favore delle
imprese   iscritte   all'albo   nazionale  delle  persone  fisiche  e
giuridiche  che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' a favore
delle  cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26
del  decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947,  n.  1577,  e  successive  modificazioni,  dei consorzi e delle
societa'  consortili  costituiti  a norma del libro V, titolo X, capo
II,   Sez.  II  e  II-bis  del  codice  civile,  aventi  nell'oggetto
l'attivita' di autotrasporto, che risultino iscritti al predetto albo
nazionale  nel periodo in cui hanno effettuato i transiti per i quali
viene richiesto il rimborso della quota di pedaggio.
  I  rimborsi  sono,  altresi',  effettuati  a  favore  di  imprese o
raggruppamenti  di  imprese  di  autotrasporto  di merci per conto di
terzi  aventi  sede  in uno dei Paesi dell'Unione europea titolari di
licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 881/92 del
26 marzo 1992.
  5.  I  predetti rimborsi si effettuano a favore delle imprese e dei
raggruppamenti  che  esercitano  l'attivita'  di  trasporto  in conto
proprio che, nel periodo in cui hanno effettuato transiti per i quali
viene  richiesto  il  rimborso  della  quota  di  pedaggio, risultino
titolari di licenza in conto proprio, nonche' in favore delle imprese
e dei raggruppamenti che esercitano l'attivita' di trasporto in conto
proprio aventi sede in uno degli altri Paesi dell'Unione europea.
  6.  Ai fini del rimborso ciascuna impresa, cooperativa, consorzio e
societa' consortile, entro il termine ultimo del 20 luglio 2007, pena
l'esclusione  dal  diritto,  trasmette  una domanda in bollo, a mezzo
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  al Comitato centrale per
l'albo  degli  autotrasportatori di cose per conto di terzi, con sede
in  via  Giuseppe  Caraci, 36 - 00157 Roma, utilizzando, in relazione
all'attivita'  esercitata,  un modello conforme ad uno degli allegati
alla  presente  delibera, di cui formano parte integrante. La domanda
con  i quadri allegati occorrenti, deve essere compilata immettendo i
dati  necessari nelle apposite maschere disponibili nel sito internet
www.alboautotrasporto.it  e successivamente stampata e inviata con le
modalita' sopra indicate.
  7.  Le  imprese  che  hanno  aderito  o  cessato di aderire a forme
associate  nel  corso dei periodi di riferimento di cui al precedente
punto  2,  debbono  presentare una distinta domanda a loro nome per i
transiti  effettuati  nei  periodi  rispettivamente, antecedenti alla
data  di  adesione  alla  cooperativa,  al consorzio ed alla societa'
consortile,   ovvero   successivi   alla   cessazione   del  rapporto
associativo.
  8.  I  raggruppamenti  che hanno tra i propri soci imprese italiane
e/o  comunitarie  che esercitano l'attivita''di autotrasporto di cose
per conto di terzi, debbono compilare il quadro 1/A.
  9.  Qualora  di  un  raggruppamento  facciano  parte  anche imprese
italiane  titolari  di  licenza  in  conto proprio, il raggruppamento
stesso dovra' altresi' compilare il quadro 1/B.
  10. Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte anche imprese
comunitarie  che  effettuano  trasporto  in  conto proprio, lo stesso
raggruppamento dovra', inoltre, compilare il quadro 1/C.
  11.  Qualora  del  raggruppamento  facciano  parte soggetti che non
esercitano  attivita'  di  autotrasporto  di  cose,  ne' per conto di
terzi,  ne'  in  conto  proprio,  deve  essere  compilato,  a pena di
esclusione del diritto, il quadro 1/D, indicando nell'apposito spazio
la parte del fatturato autostradale per deviazioni del raggruppamento
relativo   ai  viaggi  effettuati  da  veicoli  appartenenti  a  tali
soggetti,  affinche'  detto fatturato possa essere scorporato in sede
di quantificazione del beneficio richiesto.
  12. Per le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi aventi
sede  in  altro Paese dell'Unione europea, l'esercizio dell'attivita'
deve  risultare  dalla  copia  della  licenza  comunitaria  di cui al
regolamento  CEE  n.  881/92  del  26 marzo  1992,  da  allegare alla
domanda,  fermi  restando  gli  altri requisiti, condizioni e termini
richiesti  per  le  imprese italiane. Qualora tale documentazione sia
stata allegata alla domanda di riduzione dei pedaggi per l'anno 2006,
sara'   sufficiente   indicare   tale   circostanza   attraverso  una
dichiarazione  resa  nel corpo della domanda, nella quale deve essere
altresi' dichiarato di essere tuttora titolare di tale licenza.
  13.  Le  imprese  che  svolgono attivita' di autotrasporto in conto
proprio,  aventi  sede  in  altro  Paese dell'Unione europea, debbono
compilare  il  quadro 2/A, in cui viene indicato l'elenco dei veicoli
che  hanno  effettuato  i  transiti  per  i  quali viene richiesto il
rimborso  della  quota  di  pedaggio  e  debbono altresi', fornire le
fotocopie delle carte di circolazione di tali veicoli.
  14.  I  raggruppamenti  costituiti  esclusivamente  tra imprese che
esercitano  l'attivita' in conto proprio, debbono compilare il quadro
2/B  per  fornire  i dati relativi ai soggetti italiani e/o il quadro
2/C  per  i  soggetti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea,
allegando,   in   questo   ultimo  caso,  fotocopia  delle  carte  di
circolazione dei veicoli indicati nel suddetto quadro 2/C.
  15.  La societa' da' seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo,
secondo  le  modalita'  previste  dalla  convenzione stipulata tra la
stessa societa' ed il Comitato centrale.
  La  presente  delibera  verra'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dalla Repubblica italiana.
Roma, 20 aprile 2007
                                             Il presidente: De Lipsis