Confederazione Generale
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Roma, 1 giugno 2007
Circolare n. 72/2007
Oggetto: Autostrade – Ristorno pedaggi 2006 – Scadenza del
20 luglio 2007 Delibere C.C.A.A.
nn. 8, 9, 10 e 11 su S.O. alla G.U.
n.109 del 12.5.2007.
Le imprese di autotrasporto hanno tempo fino al 20 luglio per
presentare le domande di ristorno dei pedaggi autostradali 2006.
A seguito di osservazioni formulate dalla Commissione Europea,
l’entità dei ristorni è stata più che dimezzata rispetto al passato. Inoltre
sono stati esclusi dal beneficio i pedaggi relativi ai
transiti autostradali dei veicoli più inquinanti (categorie Euro 0 e 1).
Viceversa, i pedaggi
relativi ai veicoli Euro 3 ed Euro 4 e 5 vengono
determinati ai fini dello sconto con un meccanismo premiante: i pedaggi dei veicoli
Euro 3 valgono il 50% in più, mentre i pedaggi dei veicoli Euro 4 e 5 valgono
il 75% in più. Ad esempio se un’impresa ha effettuato
transiti autostradali con veicoli Euro 4 per complessivi 30.000 euro, ai fini
della riduzione deve calcolare un volume di pedaggi pari a 52.500 euro. Nessun
meccanismo premiante è previsto per il calcolo dei pedaggi dei veicoli Euro 2.
I veicoli ammessi al
beneficio sono quelli rientranti nelle categorie autostradali B, 3, 4 e 5
(furgoni, autocarri, autotreni e autoarticolati).
Le imprese che hanno
effettuato almeno il 10 per cento del traffico
autostradale nelle ore notturne (ingresso in autostrada tra le 22,00 e le 2,00
ovvero uscita tra le 2,00 e le 6,00) hanno diritto ad un ulteriore sconto.
Pedaggi annui (calcolati tenendo conto della classe inquinante del veicolo) |
Ristorno % |
Pedaggi annui per transiti notturni (calcolati tenendo conto della classe inquinante del veicolo) |
Ulteriore ristorno % |
da 51.646 a 206.583 |
4,33 |
da 5.164 a 20.658 |
0,433 |
oltre 206.583 fino a 516.457 |
6,5 |
oltre 20.658 fino a 51.645 |
0,65 |
oltre 516.457 fino a 1.032.914 |
8,67 |
oltre 51.645 fino a 103.291 |
0,867 |
oltre 1.032.914 fino a 2.582.284 |
10,83 |
oltre 103.291 fino a 258.228 |
1,083 |
oltre 2.582.284 |
13 |
oltre 258.228 |
1,3 |
Come per il passato,
per le imprese organizzate in forma cooperativa o consortile la domanda deve
essere presentata dalla cooperativa o consorzio.
Le domande devono essere
redatte direttamente sul sito dell’Albo autotrasportatori all’indirizzo www.alboautotrasporto.it
e la copia cartacea deve essere trasmessa in bollo tramite raccomandata con
avviso di ricevimento al Comitato Centrale per l’Albo degli autotrasportatori,
via Caraci 36, 00157 Roma, pena l’inammissibilità
della domanda stessa.
L’importo del
ristorno spettante alle imprese richiedenti sarà accreditato in fattura
direttamente da parte delle società concessionarie autostradali.
Deviazione obbligatoria sull’autostrada A14.
Entro la stessa
scadenza del 20 luglio le imprese che abbiano percorso
la deviazione autostradale obbligatoria della A14 (tratto Pesaro – Termoli in
entrambi i sensi di marcia) dalle ore 19,00 alle ore 5,00 nel periodo dal 26
giugno al 9 settembre 2006 possono chiedere il rimborso dei pedaggi,
limitatamente ai transiti effettuati con autocarri, autotreni e autoarticolati
(4 e più assi). Le relative domande devono essere compilate on
line sul sito dell’Albo e trasmesse in bollo mediante raccomandata con
avviso di ricevimento.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 55/2006 |
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Allegati tre |
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D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
S.O. G.U. n.109 del 12.5.2007 (fonte Guritel)
MINISTERO DEI TRASPORTI
DELIBERAZIONE 20 aprile 2007
Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per i
transiti effettuati nell'anno 2006. (Deliberazione n. 08/07).
IL COMITATO CENTRALE
per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche
che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
Riunitosi nella seduta del 20 aprile 2007;
Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.
451, convertito nella legge n. 40/1999, che assegna al Comitato
centrale per l'albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per
la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche
con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare
mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse;
Visto l'art. 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, che destina la somma di euro 46.481.121,00 per interventi in
materia di autotrasporto;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167,
convertito, con modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha
modificato l'art. 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre
1999, n. 488, elevando la predetta somma da euro 46.481.121,00 a euro
67.139.397,00;
Visto l'art. 16 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
che autorizza a decorrere dall'anno 2003 un'ulteriore spesa di
10.329.138 euro;
Visto l'art. 1, comma 917 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006,
il quale stabilisce che «per gli interventi previsti dall'art. 2,
comma 3 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall'art. 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n.
488, relativi all'anno 2006, e' autorizzata un'ulteriore spesa di 50
milioni di euro per l'anno 2007»;
Considerato che le risorse disponibili per i succitati interventi
ammontano per l'anno 2006 a euro 127.468.535,00;
Vista la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti n. 1108 del 16 marzo 2006 relativa all'utilizzo delle
risorse assegnate al Comitato centrale;
Considerato che con la predetta direttiva del Ministro delle
infrastrutture si e' ravvisata l'opportunita' di far luogo ad una
rimodulazione delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali,
che favorisca l'utilizzo delle categorie di veicoli piu' rispettosi
dell'ambiente prevedendo, a partire dall'anno 2006, l'esclusione da
tali riduzioni dei veicoli Euro 0 ed Euro 1, e la conseguente
rimodulazione degli indici di sconto;
Considerato che, ai fini della sicurezza e della protezione
ambientale, si rende necessaria la scelta di veicoli sempre piu'
ecologici, da ammettere alle riduzioni compensate dei pedaggi
autostradali;
Vista la delibera n. 4/07 con la quale il Comitato centrale per
l'albo degli autotrasportatori ha disposto di utilizzare, per
realizzare interventi di riduzione dei pedaggi autostradali in favore
delle imprese di autotrasporto per l'anno 2006, il 90% dell'importo
di euro 127.468.535,00 di cui alla legge n. 229/2000 come
incrementato ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre
2003, n. 326, e dall'art. 1, comma 917 della legge n. 296 del
27 dicembre 2006, oltre agli eventuali ulteriori fondi che si
rendessero disponibili in quanto non utilizzati per gli interventi
indicati al punto 2 della stessa delibera n. 4/07;
Considerato pertanto che in virtu' dei suddetti provvedimenti
risulta attualmente disponibile un importo complessivo di euro
114.721.681,5 dal quale andra' detratto l'importo che il Comitato
centrale per l'albo degli autotrasportatori dovra' erogare per
rendere operativa la presente delibera, che puo' indicativamente
preventivarsi in euro 170.000,00.
Considerato, inoltre, che il prevedibile aumento del contenzioso
legato al nuovo meccanismo di calcolo del fatturato rilevante per le
riduzioni compensate dei pedaggi, rende necessario accantonare una
somma che puo' indicativamente stimarsi in euro 6.000.000;
Considerato che risulta, pertanto, attualmente utilizzabile per le
misure rivolte a favorire l'uso delle infrastrutture autostradali da
parte delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto di cose,
l'importo di euro 108.551.681,5 salvo ulteriori importi che dovessero
residuare dalla sopra indicata complessiva somma di euro 6.170.000,00
preventivata per le spese necessarie a rendere operativa la presente
delibera;
Considerata la necessita' di stabilire l'entita' percentuale dei
rimborsi dei pedaggi autostradali da applicarsi ai soggetti aventi
titolo;
Delibera:
1. I pedaggi autostradali per i veicoli Euro 2, Euro 3, Euro 4 o
superiori, appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, adibiti a svolgere
servizi di autotrasporto di cose in disponibilita' delle imprese di
cui ai successivi punti 4, 5 e 6 sono soggetti ad una riduzione
compensata, a partire dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2006,
commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi.
2. I pedaggi autostradali per i veicoli di cui al precedente punto
1 sono soggetti ad una ulteriore riduzione compensata, a partire dal
1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2006, commisurata al volume del
fatturato annuale in pedaggi effettuati nelle ore notturne, con
ingresso in autostrada dopo le ore 22 ed entro le ore 02, ovvero
uscita dopo le ore 02 e prima delle ore 06.
Tale ulteriore riduzione spetta alle imprese, cooperative, consorzi
e societa' consortili, definite nei successivi punti 4, 5 e 6, che
hanno realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale di pedaggi
nelle predette ore notturne, secondo le modalita' indicate nel
successivo punto 8.
Qualora il raggruppamento (cooperativa a proprieta' divisa,
consorzio, societa' consortile) non soddisfi tale ultima condizione,
le singole imprese ad esso aderenti che realizzino almeno il 10% del
proprio fatturato nelle sopracitate ore notturne, possono usufruire
dell'ulteriore riduzione compensata secondo le modalita' indicate nel
successivo punto 8, tenuto conto della loro appartenenza alla forma
associata, laddove la forma associata stessa fornisca i dati
necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni dei singoli
appartenenti ad essa.
3. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente
per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono
applicate direttamente da ciascuna societa' che gestisce i sistemi di
pagamento differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti
aventi titolo alla riduzione.
4. Le predette riduzioni compensate dei pedaggi autostradali si
applicano alle imprese iscritte, alla data del 31 dicembre 2005
ovvero nel corso dell'anno 2006, all'Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto
di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche'
alle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, ai consorzi ed alle
societa' consortili costituiti a norma del Libro V, titolo X, capo
II, sez. II e II-bis del codice civile, aventi nell'oggetto
l'attivita' di autotrasporto, che siano iscritti al predetto Albo
nazionale alla data del 31 dicembre 2005 ovvero nel corso dell'anno
2006. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le societa' consortili
iscritte all'Albo nazionale successivamente a tale data, possono
richiedere le riduzioni di cui sopra per i viaggi effettuati
successivamente alla data di iscrizione all'Albo nazionale.
5. Le riduzioni suddette si applicano altresi' alle imprese di
autotrasporto di merci per conto di terzi ed ai raggruppamenti aventi
sede in uno dei Paesi dell'Unione europea titolari, alla data del
31 dicembre 2005 ovvero nel corso dell'anno 2006, di licenza
comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 881/92 del
26 marzo 1992.
6. Le predette riduzioni si applicano altresi' alle imprese ed ai
raggruppamenti aventi sede in Italia, che esercitano attivita' di
autotrasporto in conto proprio, titolari di apposita licenza, di cui
all'art. 32 della legge n. 298 del 6 giugno 1974, nonche' alle
imprese ed ai raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione
europea, che esercitano l'attivita' di autotrasporto in conto
proprio.
7. La riduzione compensata di cui al punto 1 si applica secondo i
seguenti criteri:
a) determinazione del fatturato totale annuo realizzato da
ciascun soggetto avente titolo alla riduzione, moltiplicando il
fatturato dei pedaggi pagati da un singolo veicolo per i seguenti
indici di sconto:
1 per i veicoli Euro 2;
1,5 per i veicoli Euro 3;
1,75 per i veicoli Euro 4 o superiori;
b) applicazione agli scaglioni di fatturato globale annuo come
sopra determinati delle percentuali di riduzione compensata secondo
il seguente prospetto:
=====================================================================
Fatturato globale annuo in euro | % di riduzione
=====================================================================
da 51.646,00 a 206.583,00 | 4,33%
da 206.583,01 a 516.457,00 | 6,50%
da 516.457,01 a 1.032.914,00 | 8,67%
da 1.032.914,01 a 2.582.284,00 | 10,83%
oltre 2.582.284,00 | 13%
8. L'ulteriore riduzione compensata di cui al punto 2 e' pari al
10% dei valori percentuali riportati nella tabella di cui al
precedente punto 7, calcolata sul fatturato relativo ai pedaggi
notturni.
9. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle riduzioni da
applicare, risultante dai rendiconti trasmessi dalle societa'
concessionarie al Comitato centrale per l'Albo degli
autotrasportatori, superi le disponibilita', lo stesso Comitato
provvede al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo
stanziamento disponibile e la somma complessiva delle riduzioni
richieste dagli aventi diritto. Analogamente il Comitato centrale per
l'Albo degli autotrasportatori provvede al ricalcolo dei coefficienti
di riparto qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative
alle domande presentate, calcolato come da disposizioni di cui ai
precedenti punti 7 e 8, non pervenga a saturare l'ammontare
disponibile.
Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione,
fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.
10. Il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori
provvede, con successiva delibera, a definire le modalita' con le
quali i soggetti aventi titolo procedono alla compilazione e
presentazione della domanda e dei quadri annessi. La stessa delibera
disciplina le modalita' di istruttoria delle domande avanzate anche
in relazione a quanto definito nelle convenzioni con le societa' che
gestiscono sistemi di pagamento a riscossione differita del pedaggio.
La delibera disciplina infine criteri e modalita' di erogazione da
parte del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, alle
societa' concessionarie di autostrade dei minori introiti derivanti
dalla riduzione compensata dei pedaggi autostradali applicati dalle
societa' concessionarie agli aventi titolo, nonche' i criteri e le
modalita' di rimborso da parte di queste ultime ai soggetti aventi
titolo. Con la predetta delibera il Comitato provvede in particolare
a predisporre un prospetto nel quale il soggetto avente titolo alla
riduzione deve indicare, per ciascun veicolo a motore, la targa, la
categoria (Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiori)
tenendo presente la normativa di riferimento riportata in allegato
alla presente delibera, ed il numero dell'apparato Telepass, ovvero
il numero della tessera Viacard, ad esso abbinato nell'anno 2006.
La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 20 aprile 2007
Il presidente: De Lipsis
ALLEGATO
PRINCIPALI NORMATIVE
COMUNITARIE SULLE EMISSIONI INQUINANTI (per i veicoli delle categorie
internazionali N1-N2-N3)
EURO 1
91/441 CEE
91/542 CEE
punto 6.2.1.A
93/59 CEE
EURO 2
91/542 CEE
punto 6.2.1.B
94/12 CEE
96/1 CEE
96/44 CEE
96/69 CE
98/77 CE
EURO 3
98/69 CE
98/77 CE rif. 98/69 CE
1999/96 CE
1999/102 CE rif. 98/69 CE
2001/1 CE rif. 98/69
CE
2001/27 CE rif. 1999/96 CE riga A
2001/100 CE A
2002/80 CE A
2003/76 CE A
EURO 4
98/69 CE B
98/77 CE rif. 98/69 CE B
1999/96 CE B
1999/102 CE rif. 98/69 CE B
2001/1 CE rif. 98/69
CE B
2001/27 CE rif. 1999/96 CE riga B1
2001/100 CE B
2002/80 CE B
2003/76 CE B
2005/55/CE B1
2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1
EURO 5
2005/55/CE B2
2006/51/CE rif. 2005/55/CE b2
N1: veicoli destinati al trasporto merci, aventi
massa massima non superiore a 3,5 t.
N2: veicoli destinati al trasporto merci, aventi
massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t.
N3: veicoli destinati al trasporto merci, aventi
massa massima superiore a 12 t.
MINISTERO DEI TRASPORTI
DELIBERAZIONE 20 aprile 2007
Domanda di concessione del beneficio della riduzione compensata dei
pedaggi autostradali 2006, per i soggetti italiani e dei Paesi U.E.
esercenti l'attivita' di autotrasportatore di cose per conto di terzi
e relativo allegato. (Deliberazione n. 09/07).
IL COMITATO CENTRALE
per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche
che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
Delibera:
1. Ai soggetti di cui ai punti 4 e 5 della delibera n. 08/07, che
si sono avvalsi di sistemi automatizzati di pagamento del pedaggio a
riscossione differita mediante fatturazione e' applicata la riduzione
del pedaggio per tutti i transiti indicati nelle fatture ad essi
intestate ed effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2006 al
31 dicembre 2006 con veicoli Euro 2, Euro 3, Euro 4 e categorie
superiori, appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5.
2. La predetta riduzione si applica secondo i seguenti criteri:
a) determinazione del fatturato totale annuo realizzato da
ciascun soggetto avente titolo alla riduzione, moltiplicando il
fatturato dei pedaggi pagati da un singolo veicolo per i seguenti
indici di sconto:
1 per i veicoli Euro 2;
1,5 per i veicoli Euro 3;
1,75 per i veicoli Euro 4 o superiori;
b) applicazione agli scaglioni di fatturato globale annuo come
sopra determinati delle percentuali di riduzione compensata secondo
il seguente prospetto:
=====================================================================
Fatturato globale annuo in euro | % di riduzione
=====================================================================
da 51.646,00 a 206.583,00 | 4,33%
da 206.583,01 a 516.457,00 | 6,50%
da 516.457,01 a 1.032.914,00 | 8.67%
da 1.032.914,01 a 2.582.284,00 | 10,83%
oltre 2.582.284,00 | 13%
La riduzione del pedaggio sara' pertanto applicata solo a favore
dei soggetti sopra indicati che nel corso dell'anno 2006 abbiano
realizzato un fatturato globale annuo pari o superiore a euro
51.646,00.
3. Ai soggetti di cui al precedente punto 1, che hanno realizzato -
nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006 - almeno il 10% del
fatturato aziendale in pedaggi nelle ore notturne, con ingresso in
autostrada dopo le ore 22 ed entro le ore 02, ovvero uscita dopo le
ore 02 e prima delle ore 06, e' applicata una ulteriore riduzione
commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi effettuati
nelle ore notturne, secondo le modalita' indicate nel punto 8 della
delibera n. 08/07.
4. Per i richiedenti che si sono avvalsi di sistemi di pagamento
automatizzato di pedaggi a riscossione differita successivamente alla
data del 1° gennaio 2006, le riduzioni del pedaggio sono applicate
dalla data a partire dalla quale i predetti soggetti hanno utilizzato
tali sistemi.
5. Ciascun soggetto interessato, pena l'esclusione dal diritto,
trasmette in bollo la «domanda di concessione del beneficio della
riduzione compensata dei pedaggi autostradali 2006, per i soggetti
italiani e dei Paesi U.E esercenti l'attivita' di autotrasportatore
di cose per conto di terzi» entro il termine ultimo del 20 luglio
2007, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente
al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi, in Roma, via G. Caraci n. 36, c.a.p. 00157. La
domanda con i quadri allegati occorrenti, deve essere compilata
immettendo i dati necessari nelle apposite maschere disponibili nel
sito internet www.alboautotrasporto.it e successivamente stampata e
inviata con le modalita' sopra indicate; a pena di inammissibilita',
la domanda deve essere sottoscritta conformemente a quanto stabilito
nel successivo punto 6 della delibera. Limitatamente alle
informazioni obbligatorie del quadro L-CT e del quadro D della
domanda, in alternativa, alla compilazione delle apposite maschere
sul sito internet dell'Albo, gli interessati potranno inserire tali
dati in un apposito archivio (data base) i cui tracciati, in formato
«access», sono scaricabili dal sopra citato sito internet del
Comitato Centrale. Tale archivio dovra' essere salvato su supporto
magnetico (cd rom o dvd) ed allegato alla domanda redatta secondo la
procedura sopra indicata entro la scadenza del 20 luglio 2007. Nel
compilare il quadro L-CT (in formato elettronico o mediante
inserimento nell'archivio sopra indicato), i soggetti aventi titolo
devono riportare per ciascun veicolo a motore: la targa, la
classificazione Euro (Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 o
superiore), il numero dell'apparato Telepass ovvero della tessera
Viacard, ad esso abbinato nell'anno 2006.
I veicoli a motore per i quali non e' stato abbinato, nel corso del
2006, alcun apparecchio Telepass o Viacard, non devono essere
riportati all'interno del predetto prospetto o elenco.
6. La domanda deve contenere a pena di inammissibilita' i seguenti
elementi:
denominazione e sede del soggetto giuridico iscritto all'Albo,
che richiede i benefici;
generalita' del titolare, del rappresentante legale o del
procuratore che sottoscrive la domanda di richiesta dei benefici;
sottoscrizione della domanda, con allegata fotocopia leggibile di
un documento di riconoscimento di colui che firma;
le imprese o raggruppamenti aventi sede in altro Paese
dell'Unione europea devono allegare copia della licenza comunitaria
di cui risultano titolari, rilasciata ai sensi del regolamento CEE
881/92 del 26 marzo 1992;
7. Nella domanda e nei relativi quadri allegati devono altresi'
essere riportati, per ciascuna fattispecie che interessa, gli
ulteriori elementi indicati nei successivi punti da 8 a 12 della
presente delibera. La mancanza dei dati richiesti ovvero la loro
errata indicazione, comporta l'esclusione parziale o totale dai
suddetti benefici, a seconda del caso.
8. Elementi che tutti i richiedenti devono indicare nella domanda:
numero, data di iscrizione e di eventuale cessazione
dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori del soggetto che
richiede il beneficio; le imprese aventi sede in altro Paese
dell'Unione europea, devono indicare il numero e la data di rilascio
della licenza comunitaria;
societa' autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il
sistema automatizzato di pagamento a riscossione differita ed il
relativo/i codice/i di fatturazione intestato/i al soggetto che
richiede il beneficio. Il codice o i codici di fatturazione devono
essere indicati nella loro interezza, che per la Societa' Autostrade
consiste in nove cifre. Al fine di agevolare le operazioni di
individuazione/riconoscimento dei codici, e' opportuno che l'impresa
richiedente alleghi copia di una fattura per ognuno dei codici
indicati nella domanda;
l'indicazione, per ciascun veicolo a motore per il quale si
chiede la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, della targa,
della categoria (Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiore),
del numero dell'apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad
esso abbinato nell'anno 2006. Tale indicazione dovra' avvenire con le
modalita' indicate nel precedente punto 5, a seconda del numero di
veicoli a motore per i quali e' chiesta la riduzione.
9. Impresa italiana iscritta all'Albo nel corso del 2006.
Le imprese iscritte all'Albo nel corso del 2006 devono compilare il
quadro A allegato alla domanda, indicando se tale iscrizione sia
stata ottenuta ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge n.
298/1974 o dell'art. 15 della stessa legge, ovvero per trasferimento
di sede.
10. Impresa o raggruppamento avente sede in altro Paese dell'Unione
europea con licenza comunitaria rilasciata nel corso del 2006.
Le imprese o i raggruppamenti aventi sede in un altro Paese
dell'Unione europea che abbiano prodotto una licenza comunitaria
rilasciata nel corso dell'anno 2006 devono compilare il quadro B
allegato alla domanda, indicando se trattasi di licenza ottenuta per
la prima volta ovvero di rinnovo di una precedente licenza.
11. Raggruppamento (cooperativa, consorzio, societa' consortile)
iscritto all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto
di terzi:
a) i raggruppamenti - comprese le cooperative a proprieta'
indivisa - devono sempre compilare il quadro C allegato alla domanda;
b) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci anche soggetti
iscritti al registro delle imprese per attivita' diverse
dall'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero imprese che
effettuano trasporti in conto proprio, devono indicare nell'apposito
spazio del predetto quadro C, la parte del fatturato autostradale del
raggruppamento relativo ai viaggi effettuati dai veicoli appartenenti
a tali soggetti, affinche' detto fatturato possa essere scorporato in
sede di quantificazione del beneficio richiesto. Resta fermo
l'obbligo di indicare nel D allegato alla domanda, per tutte le
imprese socie iscritte all'Albo degli autotrasportatori,
denominazione, numero e data di iscrizione all'Albo di detti soci,
ovvero per tutte le imprese di autotrasporto socie aventi sede in
altro Paese U.E., denominazione, numero e data di rilascio della
licenza comunitaria, di cui queste ultime risultino titolari,
allegandone copia;
c) qualora di un raggruppamento facciano parte, in qualita' di
associate, anche imprese titolari di licenza in conto proprio, il
raggruppamento stesso dovra' altresi' trasmettere al Comitato
centrale il quadro E allegato alla domanda, con l'elenco delle
imprese associate titolari di licenza in conto proprio, indicando per
ciascuna di esse il fatturato maturato nel corso dell'anno 2006,
sulla base del quale sara' riconosciuto l'ammontare della riduzione
per ogni singola impresa.
Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte anche imprese
comunitarie che effettuano trasporti in conto proprio, il
raggruppamento dovra' altresi' compilare il quadro F allegato alla
domanda fornendo altresi' l'elenco dei veicoli che hanno effettuato
percorrenze sulle autostrade italiane nell'anno 2006 e le fotocopie
delle carte di circolazione di tali veicoli.
d) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci esclusivamente
imprese che siano iscritte all'Albo degli autotrasportatori ovvero,
qualora aventi sede in altro Paese U.E., siano titolari di licenza
comunitaria, devono indicare, nell'apposito quadro D allegato alla
domanda, denominazione, numero e data di iscrizione all'Albo di detti
soci, ovvero numero e data di rilascio della licenza comunitaria,
allegandone copia;
e) i raggruppamenti che non realizzino almeno il 10% del proprio
fatturato in pedaggi notturni, al fine di rendere possibile
l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione dei pedaggi
notturni dei singoli soci ad essi aderenti, unitamente alla domanda
compilata e stampata ai sensi del precedente punto 5, inviano, su
supporto magnetico, un file compilato attraverso il programma
scaricabile dal sito www.alboautotrasporto.it denominato «transiti
notturni conto terzi», in cui, per ciascuna impresa associata
iscritta all'Albo ovvero titolare di licenza comunitaria, sono
riportati i codici dei titoli (codice Viacard, codice Telepass) ad
essa attribuiti dal raggruppamento stesso. In tal caso, alle imprese
che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato aziendale
nelle ore notturne, viene applicata l'ulteriore riduzione secondo le
modalita' contenute nel punto 8 della delibera 08/07, tenuto conto
della loro appartenenza alla forma associata.
Qualora il raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari
per l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti
che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore
notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata;
f) per i raggruppamenti che associano anche imprese nazionali e/o
comunitarie che esercitano l'autotrasporto di cose in conto proprio,
ai fini del calcolo dell'ulteriore riduzione, spettante ad ogni
singola impresa che abbia realizzato almeno il 10% del fatturato
aziendale di pedaggi nelle ore notturne, il raggruppamento dovra'
altresi' specificare, per ciascuna impresa associata che effettua
trasporto in conto proprio, i codici dei titoli (codice Viacard,
codice Telepass) ad essa attribuiti dal raggruppamento stesso,
inviando su supporto magnetico, un file compilato utilizzando il
programma scaricabile dal sito www.alboautotrasporto.it denominato
«transiti notturni conto proprio». In tal caso, alle imprese che
hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato aziendale nelle
ore notturne, viene applicata l'ulteriore riduzione secondo le
modalita' contenute nel punto 8 della delibera 08/07, calcolata sul
valore percentuale spettante a ciascuna singola impresa.
Qualora il raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari
per l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti
che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore
notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata.
12. Raggruppamento (consorzio, cooperativa, societa' consortile)
avente sede in altro Paese dell'Unione europea titolare di licenza
comunitaria:
a) i raggruppamenti di imprese aventi sede in altro Paese
dell'Unione europea devono sempre compilare il quadro C allegato alla
domanda;
b) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci anche soggetti
che esercitano attivita' diverse dall'autotrasporto di cose per conto
di terzi, ovvero imprese che effettuano il trasporto in conto proprio
devono indicare nell'apposito spazio del predetto quadro C, la parte
del fatturato autostradale del raggruppamento relativo ai viaggi
effettuati dai veicoli appartenenti a tali soggetti, affinche' detto
fatturato possa essere scorporato in sede di quantificazione del
beneficio richiesto. Resta fermo l'obbligo di indicare nel quadro D
allegato alla domanda, per tutte le imprese di autotrasporto socie
aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, denominazione, numero
e data di rilascio della licenza comunitaria di cui queste risultino
titolari, allegandone copia, ovvero, per le imprese socie iscritte
all'Albo degli autotrasportatori, denominazione, numero e data di
iscrizione al predetto Albo;
c) qualora di un raggruppamento facciano parte, in qualita' di
associate, anche imprese italiane titolari di licenza in conto
proprio, il raggruppamento stesso dovra' altresi' trasmettere al
Comitato centrale il quadro E allegato alla domanda, con l'elenco
delle imprese italiane associate titolari di licenza in conto
proprio, indicando per ciascuna di esse il fatturato maturato nel
corso dell'anno 2006, sulla base del quale sara' riconosciuto
l'ammontare della riduzione per ogni singola impresa.
Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte anche imprese
comunitarie che effettuano trasporti in conto proprio, il
raggruppamento dovra' inoltre compilare il quadro F allegato alla
domanda fornendo altresi' l'elenco dei veicoli che hanno effettuato
percorrenze sulle autostrade italiane nell'anno 2006 e le fotocopie
delle carte di circolazione di tali veicoli;
d) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci esclusivamente
imprese titolari di licenza comunitaria, ovvero iscritte all'Albo
degli autotrasportatori, devono indicare, nel quadro D allegato alla
domanda, denominazione, numero e data di rilascio della licenza
comunitaria di cui le stesse risultino titolari, che deve essere
allegata in copia, ovvero denominazione, numero e data di iscrizione
all'Albo degli autotrasportatori;
e) i raggruppamenti che non realizzino almeno il 10% del proprio
fatturato in pedaggi notturni inviano, al fine dell'acquisizione dei
dati necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni dei singoli
soci ad essi aderenti, unitamente alla domanda compilata e stampata
ai sensi del precedente punto 5, inviano, su supporto magnetico, un
file compilato utilizzando il programma scaricabile dal sito
www.alboautotrasporto.it denominato «transiti notturni conto terzi»,
nel quale sono indicati, per ciascuna impresa associata titolare di
licenza comunitaria ovvero iscritta all'Albo, i codici dei titoli
(codice Viacard, codice Telepass) ad essa attribuiti dal
raggruppamento stesso. In tal caso, alle imprese che hanno realizzato
almeno il 10% del proprio fatturato aziendale nelle ore notturne,
viene applicata l'ulteriore riduzione secondo le modalita' contenute
nel punto 8 della delibera 08/07, tenuto conto della loro
appartenenza alla forma associata.
Qualora il raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari
per l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti
che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore
notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata;
f) per i raggruppamenti che associano anche imprese nazionali e/o
comunitarie che esercitano l'autotrasporto di cose in conto proprio,
ai fini del calcolo dell'ulteriore riduzione, spettante ad ogni
singola impresa che abbia realizzato almeno il 10% del fatturato
aziendale di pedaggi nelle ore notturne, il raggruppamento dovra'
altresi' specificare, per ciascuna impresa associata che effettua
trasporto in conto proprio, i codici dei titoli (codice Viacard,
codice Telepass) ad essa attribuiti dal raggruppamento stesso,
inviando su supporto magnetico, un file compilato utilizzando il
programma scaricabile dal sito www.alboautotrasporto.it denominato
«transiti notturni conto proprio». In tal caso, alle imprese che
hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato aziendale nelle
ore notturne, viene applicata l'ulteriore riduzione secondo le
modalita' contenute nel punto 8 della delibera 08/07, calcolata sul
valore percentuale spettante a ciascuna singola impresa.
Qualora il raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari
per l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti
che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore
notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata.
13. Le imprese che hanno aderito o cessato di aderire a forme
associate nel corso dell'anno 2006, debbono presentare una distinta
domanda a loro nome, per i transiti effettuati nei periodi
rispettivamente, antecedenti alla data di adesione alla cooperativa,
al consorzio od alla societa' consortile, ovvero successivi alla
cessazione del rapporto associativo.
14. Le riduzioni dei pedaggi si applicano per i percorsi
autostradali per i quali risulta adottato, alla data del 1° gennaio
2006, il sistema di classificazione dei veicoli basato sul numero
degli assi e sulla sagoma del veicolo stesso.
15. Il fatturato annuale a cui vanno commisurate le riduzioni
compensate dei pedaggi, di cui ai punti 7 e 8 della delibera 08/07
del Comitato centrale, e' calcolato unicamente sulla base
dell'importo lordo dei pedaggi relativi ai transiti autostradali
effettuati con veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5 nell'anno
2006 e per i quali le societa' concessionarie abbiano emesso fattura
entro il 30 aprile 2007.
16. Le societa' concessionarie danno seguito ai rimborsi ai
soggetti aventi titolo, secondo le modalita' previste dalle
convenzioni stipulate tra le stesse societa' ed il Comitato centrale.
La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 20 aprile 2007
Il presidente: De Lipsis
MINISTERO DEI TRASPORTI
DELIBERAZIONE 20 aprile 2007
Domanda di concessione del beneficio della riduzione compensata dei
pedaggi autostradali 2006, per i soggetti italiani e dei Paesi U.E.
esercenti l'attivita' di autotrasportatore di cose per conto proprio
e relativo allegato. (Deliberazione n. 10/07).
*****OMISSIS*****
MINISTERO DEI TRASPORTI
DELIBERAZIONE 20 aprile 2007
Domanda di concessione del beneficio del rimborso dei pedaggi
autostradali, relativi ai transiti deviati obbligatoriamente nel
2006, per i soggetti italiani e dei Paesi U.E. esercenti l'attivita'
di autotrasportatore di cose per conto di terzi e di
autotrasportatore di cose per conto proprio e relativi allegati.
(Deliberazione n. 11/07).
IL COMITATO CENTRALE
per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche
che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
Delibera:
1. La quota posta a carico delle imprese di autotrasporto di cose
per conto di terzi ed in conto proprio per i pedaggi autostradali
relativi ai transiti deviati obbligatoriamente sulle tratte
autostradali della A14, ai sensi dell'accordo di programma stipulato
in data 28 aprile 2006 di cui al successivo punto 2, e' soggetta a
rimborso a favore delle stesse imprese di autotrasporto.
2. I rimborsi sono dovuti per i soli transiti effettuati nel
periodo compreso tra il 26 giugno ed il 9 settembre 2006, dalle ore
19 alle ore 05, dai veicoli di massa complessiva superiore alle 7,5t
delle classi 4 e 5 sulla tratta della A14 compresa tra le stazioni di
Pesaro e Termoli, nel doppio senso di marcia in disponibilita' delle
imprese di cui ai successivi punti 4 e 5.
3. I predetti rimborsi sono dovuti esclusivamente per i pedaggi a
riscossione differita mediante fatturazione e sono effettuati
direttamente dalla Societa' che gestisce tale sistema di pagamento
differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti aventi
titolo al rimborso.
4. I rimborsi dei pedaggi autostradali si effettuano a favore delle
imprese iscritte all'albo nazionale delle persone fisiche e
giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' a favore
delle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, dei consorzi e delle
societa' consortili costituiti a norma del libro V, titolo X, capo
II, Sez. II e II-bis del codice civile, aventi nell'oggetto
l'attivita' di autotrasporto, che risultino iscritti al predetto albo
nazionale nel periodo in cui hanno effettuato i transiti per i quali
viene richiesto il rimborso della quota di pedaggio.
I rimborsi sono, altresi', effettuati a favore di imprese o
raggruppamenti di imprese di autotrasporto di merci per conto di
terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea titolari di
licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 881/92 del
26 marzo 1992.
5. I predetti rimborsi si effettuano a favore delle imprese e dei
raggruppamenti che esercitano l'attivita' di trasporto in conto
proprio che, nel periodo in cui hanno effettuato transiti per i quali
viene richiesto il rimborso della quota di pedaggio, risultino
titolari di licenza in conto proprio, nonche' in favore delle imprese
e dei raggruppamenti che esercitano l'attivita' di trasporto in conto
proprio aventi sede in uno degli altri Paesi dell'Unione europea.
6. Ai fini del rimborso ciascuna impresa, cooperativa, consorzio e
societa' consortile, entro il termine ultimo del 20 luglio 2007, pena
l'esclusione dal diritto, trasmette una domanda in bollo, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, al Comitato centrale per
l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, con sede
in via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, utilizzando, in relazione
all'attivita' esercitata, un modello conforme ad uno degli allegati
alla presente delibera, di cui formano parte integrante. La domanda
con i quadri allegati occorrenti, deve essere compilata immettendo i
dati necessari nelle apposite maschere disponibili nel sito internet
www.alboautotrasporto.it e successivamente stampata e inviata con le
modalita' sopra indicate.
7. Le imprese che hanno aderito o cessato di aderire a forme
associate nel corso dei periodi di riferimento di cui al precedente
punto 2, debbono presentare una distinta domanda a loro nome per i
transiti effettuati nei periodi rispettivamente, antecedenti alla
data di adesione alla cooperativa, al consorzio ed alla societa'
consortile, ovvero successivi alla cessazione del rapporto
associativo.
8. I raggruppamenti che hanno tra i propri soci imprese italiane
e/o comunitarie che esercitano l'attivita''di autotrasporto di cose
per conto di terzi, debbono compilare il quadro 1/A.
9. Qualora di un raggruppamento facciano parte anche imprese
italiane titolari di licenza in conto proprio, il raggruppamento
stesso dovra' altresi' compilare il quadro 1/B.
10. Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte anche imprese
comunitarie che effettuano trasporto in conto proprio, lo stesso
raggruppamento dovra', inoltre, compilare il quadro 1/C.
11. Qualora del raggruppamento facciano parte soggetti che non
esercitano attivita' di autotrasporto di cose, ne' per conto di
terzi, ne' in conto proprio, deve essere compilato, a pena di
esclusione del diritto, il quadro 1/D, indicando nell'apposito spazio
la parte del fatturato autostradale per deviazioni del raggruppamento
relativo ai viaggi effettuati da veicoli appartenenti a tali
soggetti, affinche' detto fatturato possa essere scorporato in sede
di quantificazione del beneficio richiesto.
12. Per le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi aventi
sede in altro Paese dell'Unione europea, l'esercizio dell'attivita'
deve risultare dalla copia della licenza comunitaria di cui al
regolamento CEE n. 881/92 del 26 marzo 1992, da allegare alla
domanda, fermi restando gli altri requisiti, condizioni e termini
richiesti per le imprese italiane. Qualora tale documentazione sia
stata allegata alla domanda di riduzione dei pedaggi per l'anno 2006,
sara' sufficiente indicare tale circostanza attraverso una
dichiarazione resa nel corpo della domanda, nella quale deve essere
altresi' dichiarato di essere tuttora titolare di tale licenza.
13. Le imprese che svolgono attivita' di autotrasporto in conto
proprio, aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, debbono
compilare il quadro 2/A, in cui viene indicato l'elenco dei veicoli
che hanno effettuato i transiti per i quali viene richiesto il
rimborso della quota di pedaggio e debbono altresi', fornire le
fotocopie delle carte di circolazione di tali veicoli.
14. I raggruppamenti costituiti esclusivamente tra imprese che
esercitano l'attivita' in conto proprio, debbono compilare il quadro
2/B per fornire i dati relativi ai soggetti italiani e/o il quadro
2/C per i soggetti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea,
allegando, in questo ultimo caso, fotocopia delle carte di
circolazione dei veicoli indicati nel suddetto quadro 2/C.
15. La societa' da' seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo,
secondo le modalita' previste dalla convenzione stipulata tra la
stessa societa' ed il Comitato centrale.
La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dalla Repubblica italiana.
Roma, 20 aprile 2007
Il presidente: De Lipsis