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Roma, 11 giugno 2007
Circolare n. 78/2007
Oggetto: Finanziamenti – Ecoincentivi - Circolare Dipartimento Politiche Fiscali n.2 del 7 giugno 2007.
Con la circolare
indicata in oggetto il Dipartimento Politiche Fiscali
del Ministero dell’Economia, nel rispondere ad una serie di quesiti in merito
agli ecoincentivi per la sostituzione dei veicoli
inquinanti previsti dall’articolo 1 comma 226 e seguenti della legge n.296/2006, ha, tra l’altro, confermato che le imprese di
autotrasporto non rientrano tra i beneficiari di quegli aiuti.
Tali incentivi
vengono infatti riconosciuti in base al regime
comunitario del “de minimis”
(finanziamenti di importo limitato che non necessitano del preventivo assenso
della Commissione UE), un regime che, com’è noto, non vale per gli aiuti destinati
all’acquisto di veicoli per l’autotrasporto (v. Regolamento CE n.1998/2006). Il Ministero ha precisato anche che l’esclusione
dell’autotrasporto ha natura soggettiva e si applica indipendentemente dalla
destinazione d’uso del veicolo da acquistare.
Il chiarimento del Ministero
non riguarda naturalmente lo stanziamento di 70 milioni di euro
previsto dalla stessa legge finanziaria a favore delle imprese di autotrasporto
che acquistino veicoli ecologici (articolo 1 comma 919 legge n.296/2006). Tale specifica misura agevolativa
per l’autotrasporto è stata notificata alla Commissione Europea che dovrà precisarne
a breve i criteri di erogazione.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
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Allegato uno |
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D/d |
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MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI
UFFICIO FEDERALISMO FISCALE
Circolare n. 2/DPF
Roma, 7 giugno 2007
Prot. n. 15493 -2007/DPF/UFF
OGGETTO: Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Art.
1, commi 226 e seguenti. Ulteriori chiarimenti in
ordine all’acquisto di autoveicoli a basso impatto ambientale.
Sono pervenuti allo scrivente
ulteriori quesiti in ordine all’applicazione delle norme contenute
nell’art. 1, commi 226 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.......OMISSIS......
Un ulteriore quesito riguarda
l’applicabilità degli “ecoincentivi” alle imprese che
esercitano attività di trasporto per conto terzi, anche qualora intendano
destinare il veicolo esclusivamente al trasporto per conto proprio.
A tal proposito si evidenzia che il Regolamento (CE) n. 69/2001
della Commissione del 12 gennaio 2001, richiamato dal comma 229 dell’art. 1
della legge finanziaria in esame, ed il successivo Regolamento (CE) della
Commissione n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 escludono
dal regime degli aiuti “de minimis” i sussidi
destinati all'acquisto di veicoli da parte di imprese che effettuano trasporto
di merci su strada per conto terzi.
Il divieto stabilito dalle norme comunitarie è correlato, quindi,
alla natura dell’attività svolta dal soggetto beneficiato dall’aiuto e non
all’eventuale specifica destinazione del veicolo oggetto dell’aiuto stesso. La
ratio delle suddette norme induce, pertanto, a sostenere che gli “ecoincentivi” previsti dalla legge finanziaria per il 2007
non possono essere concessi alle imprese esercenti attività di
trasporto per conto terzi nel caso in cui queste intendano destinare il
veicolo esclusivamente al trasporto per conto proprio.
Un’ultima questione riguarda.....OMISSIS....
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Fabrizio Carotti