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Roma, 22 giugno 2007
Circolare n. 89/2007
Oggetto: Autotrasporto – Orario di lavoro
– Riapertura dei termini di recepimento della direttiva 15/2002 – Legge
20.06.2007, n. 77, su G.U. n. 142 del
21.06.2007.
In considerazione
del contenzioso in atto in sede comunitaria nei confronti dell’Italia, sono
stati riaperti sino al 30 settembre 2007 i termini di recepimento della
direttiva 15/2002 sull’orario di lavoro degli autisti (i precedenti termini
erano scaduti lo scorso novembre). Il recepimento dovrà avvenire tramite
decreto legislativo le cui disposizioni potranno essere corrette e integrate
dal Governo entro i due anni successivi.
Si fa osservare che
il Ministero del Lavoro ha convocato per il 28 giugno le organizzazioni
imprenditoriali del settore e i sindacati per affrontare il tema del recepimento della direttiva 15 che estende all’orario di
lavoro degli autisti il limite massimo delle 48 ore settimanali (comprensive
degli straordinari) previsto per la generalità dei lavoratori. Come é noto,
sulla questione é stato da tempo presentato al Governo un Avviso comune che tenta di armonizzare le disposizioni europee con
la realtà italiana, caratterizzata da limiti di orario
più elevati in ragione della discontinuità
della prestazione dell’autista.
f.to dr. Piero
M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 42/2007 |
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Allegato uno |
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M/t |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n. 142 del 21.06.2007
(fonte Guritel)
LEGGE 20 giugno 2007, n. 77
Delega legislativa per il recepimento
delle direttive 2002/15/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2002, 2004/25/CE
del Parlamento
europeo e del
Consiglio, del 21 aprile
2004 e
2004/39/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 aprile
2004, nonche' per
l'adozione delle disposizioni
integrative e
correttive del
decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 191,
di
attuazione della direttiva 2002/98/CE.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la
seguente legge:
Art. 1.
1. Il Governo e'
delegato ad adottare,
entro il termine del 30
settembre 2007,
i decreti legislativi
per il recepimento,
rispettivamente, delle direttive 2002/15/CE del Parlamento
europeo e
del Consiglio,
dell'11 marzo 2002,
concernente l'organizzazione
dell'orario di lavoro delle persone che effettuano
operazioni mobili
di autotrasporto, 2004/25/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio,
del 21
aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, e
2004/39/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 aprile
2004, e successive
modificazioni, relativa ai mercati degli strumenti
finanziari, nonche' le
disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo
19 agosto 2005,
n. 191, di attuazione della
direttiva 2002/98/CE, che stabilisce
norme di qualita' e di sicurezza
per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la
conservazione e la
distribuzione del
sangue umano e dei suoi componenti e che modifica
la direttiva 2001/83/CE.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati
secondo i
principi e i
criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 18
aprile 2005,
n. 62, nonche', con
riferimento alla direttiva
2004/39/CE, secondo i principi e i criteri di cui
all'articolo 9-bis
della medesima
legge. I medesimi decreti
legislativi sono altresi'
adottati con le procedure previste
dall'articolo 1 della citata legge
n. 62
del 2005 e, per quanto riguarda
la direttiva 2002/98/CE, nel
rispetto dei
principi e criteri direttivi e delle procedure fissati
dalla legge
31 ottobre 2003,
n. 306, in
coordinamento con le
prescrizioni della
legge 21 ottobre
2005, n. 219. Gli schemi dei
decreti legislativi recanti
disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo
19 agosto 2005,
n. 191, di attuazione della
direttiva 2002/98/CE,
sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 11-ter,
comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e
successive modificazioni. Su di
essi e' richiesto anche il parere
delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari.
Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con
riferimento all'esigenza
di garantire il rispetto dell'articolo 81,
quarto comma,
della Costituzione, ritrasmette
alle Camere i testi,
corredati dei
necessari elementi integrativi di informazione, per i
pareri definitivi
delle Commissioni competenti
per i profili
finanziari, che devono essere espressi
entro venti giorni.
3. Entro due
anni dalla data
di entrata in vigore dei decreti
legislativi di recepimento delle
direttive 2004/25/CE e 2004/39/CE
emanati ai sensi del comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto
dei principi
e dei criteri direttivi di cui agli articoli 2 e 9-bis
della legge
18 aprile 2005, n. 62, e con la
procedura indicata nel
comma 5
dell'articolo 1 della
medesima legge n.
62 del 2005,
disposizioni correttive
e integrative dei
predetti decreti
legislativi, al fine di tenere conto delle eventuali
disposizioni di
attuazione adottate dalla Commissione
europea secondo la procedura di
cui, rispettivamente, all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva
2004/25/CE e
all'articolo 64, paragrafo
2, della direttiva
2004/39/CE. All'articolo 1
della citata legge n. 62 del 2005, il
comma 5-bis e' abrogato.
4. Entro due
anni dalla data
di entrata in vigore del decreto
legislativo di recepimento
della direttiva 2002/15/CE emanato ai
sensi del
comma 1, il
Governo puo' adottare,
nel rispetto dei
principi e dei criteri direttivi di
cui all'articolo 2 della legge 18
aprile 2005,
n. 62, e
con la procedura
indicata nel comma 5
dell'articolo 1
della citata legge
n. 62 del 2005, disposizioni
correttive e integrative del predetto
decreto legislativo.
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello
della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli
atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 giugno 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del
Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per
le politiche
europee