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Roma, 16 luglio 2007

 

Circolare n. 104/2007

 

Oggetto: Tributi – Studi di settore – Applicazione degli indicatori di normalità economica – D.M. 4 luglio 2007 su G.U. n.161 del 13.7.2007.

 

Con il decreto indicato in oggetto è stata disciplinata l’applicazione degli indicatori di normalità economica per i contribuenti assoggettati agli studi di settore (ricavi annui fino a 5.164.570 euro).

 

Come era stato preannunciato nella circolare ministeriale n. 41/E del 6 luglio scorso, il decreto stabilisce che non possono essere effettuati accertamenti da studi di settore (articolo 10 legge n.146/1998) nei confronti dei contribuenti con ricavi allineati al valore “minimo” risultante dall’applicazione degli indici di normalità economica (valore che peraltro non deve essere inferiore a quello “puntuale” derivante dall’applicazione degli studi di settore senza tener conto degli indicatori di normalità economica).

 

Lo stesso valore “minimo” costituisce inoltre il livello di congruità ai fini degli accertamenti analitico-induttivi (articolo 39 comma 1 lettera d DPR 600/1973 e articolo 54 comma 2 DPR 633/1972).

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.97/2007

 

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n. 161 del 13.7.2007 (fonte Guritel)

 
Modifica  del decreto 20 marzo 2007, concernente l'approvazione degli
indicatori  di  normalita',  di  cui  all'articolo  14 della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
 
           IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                               Decreta
 
                               Art. 1.
  1.  All'art.  4  del  decreto  del  Ministero dell'economia e delle
finanze   20 marzo  2007,  concernente  l'approvazione  di  specifici
indicatori  di  normalita'  economica,  idonei  all'individuazione di
ricavi,   compensi   e  corrispettivi  fondatamente  attribuibili  al
contribuente  in  relazione alle caratteristiche e alle condizioni di
esercizio  della  specifica  attivita'  svolta,  dopo il comma 1 sono
inseriti i seguenti commi:
    «1-bis.  Gli accertamenti di cui all'art. 10 della legge 8 maggio
1998,  n.  146,  non  possono  essere  effettuati  nei  confronti dei
contribuenti  che  dichiarano,  anche per effetto dell'adeguamento di
cui  al comma 1, ricavi o compensi in misura non inferiore al livello
minimo  risultante  dalla  applicazione  degli  studi  di settore che
tengono  conto degli indicatori di normalita' economica approvati con
il  presente  decreto  o,  se  di  ammontare piu' elevato, al livello
puntuale  di riferimento risultante dalla applicazione degli studi di
settore senza tenere conto degli indicatori medesimi.
    1-ter. Ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 4-bis, della
legge 8 maggio 1998, n. 146, il livello della congruita' coincide con
il  livello minimo di ricavi o compensi risultante dalla applicazione
degli  studi  di  settore  che  tengono  conto  degli  indicatori  di
normalita'  economica  approvati  con  il  presente  decreto o, se di
ammontare  piu'  elevato,  con  il  livello  puntuale  di riferimento
risultante  dalla  applicazione  degli  studi di settore senza tenere
conto degli indicatori medesimi.».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
 
Roma, 4 luglio 2007

 

                                              Il vice Ministro: Visco