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Roma, 16 luglio 2007
Circolare n. 104/2007
Oggetto: Tributi – Studi di settore –
Applicazione degli indicatori di
normalità economica – D.M. 4 luglio 2007 su G.U. n.161
del 13.7.2007.
Con il decreto
indicato in oggetto è stata disciplinata l’applicazione degli indicatori di normalità
economica per i contribuenti assoggettati agli studi di settore (ricavi annui
fino a 5.164.570 euro).
Come
era stato
preannunciato nella circolare ministeriale n. 41/E del 6 luglio scorso, il
decreto stabilisce che non possono essere effettuati accertamenti da studi di
settore (articolo 10 legge n.146/1998) nei confronti
dei contribuenti con ricavi allineati al valore “minimo” risultante
dall’applicazione degli indici di normalità economica (valore che peraltro non
deve essere inferiore a quello “puntuale” derivante dall’applicazione degli
studi di settore senza tener conto degli indicatori di normalità economica).
Lo stesso valore
“minimo” costituisce inoltre il livello di congruità ai fini
degli accertamenti analitico-induttivi
(articolo 39 comma 1 lettera d DPR 600/1973 e articolo 54 comma 2 DPR 633/1972).
f.to dr. Piero M. Luzzati |
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Allegato uno |
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G.U. n. 161 del 13.7.2007 (fonte Guritel)
Modifica del decreto 20 marzo 2007, concernente l'approvazione degli
indicatori di normalita', di cui all'articolo 14 della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Decreta
Art. 1.
1. All'art. 4 del decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze 20 marzo 2007, concernente l'approvazione di specifici
indicatori di normalita' economica, idonei all'individuazione di
ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al
contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di
esercizio della specifica attivita' svolta, dopo il comma 1 sono
inseriti i seguenti commi:
«1-bis. Gli accertamenti di cui all'art. 10 della legge 8 maggio
1998, n. 146, non possono essere effettuati nei confronti dei
contribuenti che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento di
cui al comma 1, ricavi o compensi in misura non inferiore al livello
minimo risultante dalla applicazione degli studi di settore che
tengono conto degli indicatori di normalita' economica approvati con
il presente decreto o, se di ammontare piu' elevato, al livello
puntuale di riferimento risultante dalla applicazione degli studi di
settore senza tenere conto degli indicatori medesimi.
1-ter. Ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 4-bis, della
legge 8 maggio 1998, n. 146, il livello della congruita' coincide con
il livello minimo di ricavi o compensi risultante dalla applicazione
degli studi di settore che tengono conto degli indicatori di
normalita' economica approvati con il presente decreto o, se di
ammontare piu' elevato, con il livello puntuale di riferimento
risultante dalla applicazione degli studi di settore senza tenere
conto degli indicatori medesimi.».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 luglio 2007
Il vice Ministro: Visco