Confederazione
Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica |
Roma, 2 agosto 2007
Circolare n. 117/2007
Oggetto: Lavoro - CCNL
dirigenti trasporti – Rinnovo economico 2007/2008 - Rinnovo normativo
2007/2010.
Il CCNL
Dirigenti Trasporti, scaduto il 31 dicembre 2006, è
stato rinnovato per il quadriennio 07/10 per la parte normativa e per il
biennio 07/08 per la parte economica.
Si
segnalano di seguito le principali disposizioni dell’accordo siglato da
Confetra e Manageritalia il 31 luglio scorso.
Aumenti retributivi – Confermando un’impostazione
che ormai si ripete da molti rinnovi, è stato disposto, a titolo di salvaguardia del potere d’acquisto, un aumento percentuale
delle retribuzioni di fatto nelle seguenti misure:
·
2,0% delle retribuzioni del
dicembre 2006 a decorrere dal 1° gennaio 2007;
·
2,0% delle retribuzioni del
dicembre 2007 a decorrere dal 1° gennaio 2008;
Le retribuzioni di fatto su cui calcolare l’aumento
percentuale sono costituite da tutte le voci retributive corrisposte in via
continuativa e non occasionale, con esclusione quindi di provvigioni, premi,
partecipazioni agli utili, erogazioni una tantum.
Data la finalità del mantenimento del potere
d’acquisto, è previsto espressamente che gli aumenti percentuali di cui
trattasi restano assorbiti dagli eventuali incrementi economici comunque erogati dalle aziende a partire dal 1° gennaio
2007.
Gli eventuali arretrati dovranno
essere versati entro il prossimo settembre.
Retribuzione variabile – Per promuovere la pratica di rendere variabile una
parte della retribuzione e incentivare quindi il
coinvolgimento del dirigente nelle vicende aziendali, è stata formalizzata la
possibilità che tramite accordo scritto vengano concordate tra dirigente e
azienda quote di retribuzione variabile da correlarsi al raggiungimento di
obiettivi prefissati.
Contributi per la
previdenza e l’assistenza sanitaria integrative – La contribuzione a carico
dell’azienda da versare ai Fondi Mario Negri e Fasdac
è stata aumentata complessivamente di circa 1.200 euro
l’anno. Fermo restando che sarà cura dei Fondi stessi inviare alle aziende la
modulistica con gli importi aggiornati e i conguagli da versare, le
maggiorazioni di cui trattasi sono comunque
subordinate alla previsione di analoghe disposizioni nell’accordo che verrà
stipulato da Confcommercio e Manageritalia
per i dirigenti del terziario.
Dirigenti di
prima nomina (DPN) – Visto il successo dell’istituto dei
DPN (che consente di ridurre di oltre 7.000 euro l’anno per un triennio la
contribuzione ai Fondi Mario Negri e Antonio Pastore), lo stesso, introdotto in
via provvisoria nel 2004, è stato confermato per le assunzioni o nomine che
interverranno entro il 2008. Agli stessi DPN, come iniziazione alla dirigenza, viene riconosciuto il diritto di frequentare specifici
programmi formativi per un massimo di 6 giorni in un triennio. La non fruizione di quell’attività
formativa non darà comunque diritto ad alcuna indennità sostitutiva.
Medicina preventiva – Per promuovere il ricorso al programma di visite di
medicina preventiva attivato dal Fasdac circa 3 anni
fa, è stato riconosciuto ai dirigenti il diritto di usufruire ogni biennio di 1
giorno di congedo retribuito per l’utilizzo dei relativi voucher.
Over 50 – Per la miglior tutela della fascia
più debole dei dirigenti, cioè quelli con età
superiore ai 50 anni, sono stati rimodellati in maniera decrescente in funzione
dell’età i valori dell’indennità supplementare di preavviso previsti
dall’articolo 29 del
CCNL e, in caso di
riassunzione in altre aziende, sono state estese per un anno per tali dirigenti
le stesse riduzioni contributive previste per i DPN. Peraltro è stato previsto
che, ai dirigenti in possesso dei requisiti per ottenere la pensione, la
suddetta indennità supplementare non sia più dovuta.
Altre modifiche di
scarso rilievo sono state introdotte per i dirigenti in prova, per l’outplacement dei dirigenti licenziati o per i dirigenti
da trasferire.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
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Allegato uno |
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L/n |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
L’anno 2007, il giorno 31
del mese di luglio in Roma
tra
la Confederazione Generale Italiana dei
Trasporti e della Logistica - CONFETRA
e
MANAGERITALIA
- Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio,
Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato
si è stipulato il seguente Accordo di rinnovo
CCNL 6 aprile 2005, come modificato dall’accordo del 19 febbraio 2007, per i
dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione merci nonché delle aziende
di servizi logistici e di trasporto combinato.
Art. 1 –
Retribuzione minima mensile
La
retribuzione mensile del dirigente comunque composta
non può in ogni caso essere inferiore a euro 2.320,00 a decorrere dall’1
gennaio 2007 e a euro 2.450,00 a decorrere dall’1 gennaio 2008.
Art. 2 -
Aumento retributivo
1. Fermo restando il minimo
base di cui al precedente articolo 1, ai dirigenti compresi nella sfera
di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto, ed
a titolo di superminimo contrattuale, un aumento in percentuale da calcolarsi
come segue:
§
2,0%
della retribuzione lorda mensile relativa al mese di
dicembre 2006, per la determinazione dell’aumento retributivo con decorrenza
dal 1° gennaio 2007;
§
2,0%
della retribuzione lorda mensile relativa al mese di
dicembre 2007, per la determinazione dell’aumento retributivo con decorrenza
dal 1° gennaio 2008.
2. Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo
1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2007 verrà corrisposto
unicamente l'incremento previsto con decorrenza 1° gennaio 2008.
3. Gli aumenti mensili di cui ai commi
precedenti saranno assorbiti, fino a concorrenza, da incrementi economici
erogati dalle aziende a partire dal 1° gennaio 2007 e sino alla data di stipula
del presente accordo, con esclusione di eventuali
importi erogati una tantum a titolo di liberalità.
4. Le competenze
arretrate e gli eventuali conguagli – da effettuarsi
nel caso in cui gli incrementi economici erogati dalle aziende siano stati
inferiori agli aumenti indicati al comma 1 – spettanti ai dirigenti in servizio
al momento della stipula del presente accordo, dovranno essere erogate pro
quota, in ragione dei mesi interi prestati in servizio, entro il mese di settembre
2007.
Le parti
convengono che la “retribuzione di fatto” ai soli effetti di cui all’art. 2 del
presente accordo si debba intendere costituita dalle seguenti voci:
a) minimo contrattuale mensile;
b) eventuale importo ex scatti di anzianità;
c) eventuale importo ex elemento di
maggiorazione;
d) superminimi corrisposti ad
personam;
e) altri elementi derivanti dalla contrattazione
aziendale/individuale aventi carattere continuativo e non occasionale con
esclusione di provvigioni, premi di produzione, partecipazioni agli utili e, comunque, erogazioni economiche a carattere occasionale
strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi
aziendali.
All’art.
5 del testo unico 6 aprile 2006 inserire i seguenti commi:
“5bis. Nell'ambito
degli obiettivi assegnati al dirigente, tramite accordo scritto potranno essere
concordate quote di retribuzione variabile da correlarsi al raggiungimento
degli obiettivi stessi, previa verifica dei risultati ottenuti, anche con
riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aventi
come obiettivi incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi
rilevanti ai fini del miglioramento della competitività.
Art. 4 – Fondo Mario Negri
I commi 3, 4 e 5 dell’art. 25 del ccnl
6 aprile 2005, sono modificati come segue:
“3. Il contributo ordinario è dato dalla somma del
contributo a carico del datore di lavoro e del
contributo a carico del dirigente pari rispettivamente al 10,14% e 1% della
retribuzione convenzionale annua di cui al comma 6. Il contributo a carico del datore di lavoro è
fissato al 10,60% a decorrere dal 1° gennaio 2007 ed all’11,15%
a decorrere dal 1° gennaio 2008.
4. Il contributo
integrativo, comprensivo della quota di cui all’accordo specifico a titolo di
contributo sindacale, a carico del datore di lavoro è pari all’1,48%
della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 6 e confluisce nel conto
generale. Ferma restando la retribuzione convenzionale, il contributo
integrativo è pari all’1,50% a decorrere dal 1°
gennaio 2004, all’1,52% a decorrere dal 1° gennaio 2005, all’1,54% a decorrere
dal 1° gennaio 2006, all’1,74% a decorrere dal 1° gennaio 2007 ed all’1,76% a
decorrere dal 1° gennaio 2008.
5. Fermo restando il contributo ordinario a carico del dirigente indicato al comma 3, il contributo ordinario a
carico del datore di lavoro per i dirigenti di prima nomina come definiti al
successivo articolo 28, a decorrere dall’anno 2004, è pari al 2,84% della
retribuzione convenzionale annua di cui al comma 6. Ferma restando la retribuzione convenzionale,
il suddetto contributo a decorrere dall’anno 2007 è pari al 3,00% ed a
decorrere dall’anno 2008 è pari al 3,30%, mentre il contributo integrativo viene confermato nelle medesime misure indicate al comma 4”.
Art. 5 – Assistenza Sanitaria Integrativa (FASDAC)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il comma 1 dell’art. 27 del Testo
Unico 6 aprile 2005 è modificato come segue:
“1. A favore dei dirigenti
compresi nella sfera di applicazione del presente
contratto è previsto un Fondo di assistenza sanitaria (Fondo “Mario Besusso”) integrativo del Servizio Sanitario Nazionale,
finanziato mediante un contributo che a decorrere dal 1° gennaio 2007 è fissato
nelle seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di euro
45.940,00:
a)
5,50% a
carico dell’azienda per ciascun dirigente in servizio;
b)
1,10% a carico dell'azienda e a favore della gestione dirigenti
pensionati, dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze della stessa e comprensivo della quota di cui all’accordo specifico a
titolo di contributo sindacale o della quota di servizio;
c)
1,87% a
carico del dirigente in servizio”.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA S
Dato l’assetto mutualistico dei Fondi Mario Negri e
Mario Besusso, le maggiori contribuzioni dovute agli
stessi per effetto del presente accordo sono subordinate alla previsione di analoghe disposizioni nell’accordo che verrà stipulato
per i dirigenti del terziario.
Art. 6 –
DPN
1. Le parti concordano di confermare, anche per
le assunzioni e/o nomine di DPN che interverranno nel corso del biennio
2007/2008, le agevolazioni contributive di cui agli articoli
25, comma 5 e 26 comma 4 del TU 6 aprile 2005.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il comma 4
dell’articolo 26 viene modificato come segue:
“4. Ai
Dirigenti di prima nomina (DPN) di cui al successivo art. 28, saranno
assicurate le medesime garanzie sul rischio riservate alla generalità dei
dirigenti in base alla Convenzione Antonio Pastore. A tale fine è dovuto
dalle aziende un contributo annuo sufficiente a coprire il premio relativo alle
garanzie assicurative previste nella citata convenzione. La suddetta contribuzione dovrà essere
versata all’Associazione Antonio Pastore per la predisposizione delle relative
convenzioni assicurative”.
Art. 7–
Aggiornamento e formazione professionale per i dirigenti
All’art.
22 del ccnl 6 aprile 2005 viene
aggiunto il seguente comma 5bis:
“5bis. I dirigenti di prima nomina hanno diritto a un numero di ore di congedo retribuito (corrispondenti ad
un minimo di 6 giorni nell’arco di un triennio) per l’attuazione di specifici
programmi formativi concordando con le aziende le aree di intervento e di
approfondimento necessarie per mantenere e perfezionare le loro conoscenze
tecniche e normative, a garanzia del corretto esercizio dell’attività
professionale.
I
suddetti congedi retribuiti possono essere fruiti esclusivamente per la
frequenza di programmi formativi e non danno quindi diritto ad alcuna indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione.
Le parti ribadiscono il comune
impegno per agevolare la formazione continua del dirigente in particolare
attraverso le attività del CFMT e di FONDIR.
Art. 8 –
Congedi per la prevenzione medica
Il dirigente ha diritto ad 1 giorno di congedo
retribuito ogni biennio per l’utilizzo dei voucher di medicina preventiva
secondo il programma attuato dal Fondo Mario Besusso.
Il suddetto congedo retribuito può essere fruito
esclusivamente per la medicina preventiva e non dà quindi diritto ad alcuna indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione.
Il comma
17 dell’art. 29 del ccnl 6 aprile 2005 è modificato
come segue:
“17. In caso di licenziamento di un dirigente con una anzianità di servizio globalmente prestato in azienda,
in qualsiasi qualifica, superiore a dieci anni, l'indennità supplementare è automaticamente
aumentata, in relazione all'età del dirigente licenziato, ove questa risulti
compresa fra i 50 ed i 64 anni, nelle seguenti misure calcolate con i criteri
di cui al comma precedente:
- 9
mensilità per coloro che hanno un età anagrafica
compresa tra i 50 e i 52 anni compiuti;
- 8
mensilità per coloro che hanno un età anagrafica
compresa tra i 53 e i 54 anni compiuti;
- 7
mensilità per coloro che hanno un età anagrafica
compresa tra i 55 e i 56 anni compiuti;
- 6
mensilità per coloro che hanno un età anagrafica
compresa tra i 57 e i 58 anni compiuti;
- 5
mensilità per coloro che hanno un età anagrafica
compresa tra i 59 e i 60 anni compiuti;
- 4
mensilità per coloro che hanno un età anagrafica
compresa tra i 61 e i 64 anni compiuti.
Le maggiorazioni suddette sono applicabili ai dirigenti
non in possesso dei requisiti per accedere al
trattamento pensionistico nell’AGO o che, pur avendone i requisiti, si
vedrebbero liquidare un importo inferiore a cinque volte il trattamento minimo
INPS. L’onere della prova relativa alla situazione
pensionistica spetta al dirigente”.
Art. 10 –
Malattia e infortunio
All’articolo
19 del ccnl 6 aprile 2005, viene
inserito il seguente comma 3bis:
“3bis.
Per il dirigente in prova, il periodo di conservazione del posto di lavoro in
caso di malattia e infortunio coincide con il periodo di prova concordato in
sede di assunzione.
Alla scadenza di tale termine l’azienda potrà risolvere il rapporto di
lavoro con effetto immediato.
Art. 11 –
Incentivi al reimpiego di dirigenti privi di occupazione
Inserire
nel testo unico 6 aprile 2006 il seguente articolo:
“1. Alle imprese che assumano, anche con contratto
di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione
con età anagrafica pari o superiore a 50 anni, per un periodo di un anno dalla
data di assunzione sono applicabili le medesime agevolazioni contributive
previste dagli articoli 25, comma 5 e 26, comma 4, del TU 6 aprile 2005.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo
non possono essere attuate nei casi di licenziamento e successiva riassunzione
del dirigente nell’ambito della stessa società o di società ad essa collegate, salvo il caso in cui siano decorsi almeno
sei mesi dalla cessazione della precedente attività lavorativa”.
Art. 12 – Outplacement
Inserire
nel testo unico 6 aprile 2006 il seguente articolo:
“1. Le parti concordano che, in caso di
licenziamento, su formale richiesta del dirigente, l’azienda definirà
l’attivazione di una procedura di outplacement,
sempreché lo stesso non abbia attivato un contenzioso
giudiziale o arbitrale avverso il recesso intimato.
2. L’azienda si farà carico fino al 50%
dell’importo da versare alla società di outplacement, individuata d’intesa con il dirigente
interessato, deducendo la relativa differenza dalle competenze di fine rapporto
del dirigente. Sono fatte salve
condizioni di miglior favore concordate individualmente”.
Art. 13 – Trasferimento
Il
comma 6 dell’articolo 17 del ccnl 6 aprile 2005 è
modificato come segue:
“6. Qualora il dirigente abbia
compiuto il 55° anno di età, se uomo, o il 50° anno di
età, se donna, il trasferimento potrà avvenire solo previo consenso
dell'interessato. Analogamente,
l’azienda non può unilateralmente disporre il trasferimento
del dirigente in un Paese estero situato in una delle aree geografiche
dichiarate, al momento del trasferimento, “zone a rischio” o anche, per
il dirigente con familiari a carico, “zone di cautela” dall’Unità di Crisi del
Ministero degli Affari Esteri”.
Art. 14 – Decorrenza e durata
1. Il presente contratto decorre dal 1° gennaio
2007, fatte salve eventuali diverse decorrenze previste da singole norme, ed ha
scadenza il 31 dicembre 2010.
2. Le parti relative al
trattamento retributivo, alla previdenza ed assistenza integrative scadranno il
31 dicembre 2008.
CONFETRA |
MANAGERITALIA |
Pietro
Vavassori |
Claudio
Pasini |
Roma, 31 luglio 2007