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Roma, 2 agosto 2007

 

Circolare n. 117/2007

 

Oggetto: Lavoro - CCNL dirigenti trasporti – Rinnovo economico 2007/2008 - Rinnovo normativo 2007/2010.

 

Il CCNL Dirigenti Trasporti, scaduto il 31 dicembre 2006, è stato rinnovato per il quadriennio 07/10 per la parte normativa e per il biennio 07/08 per la parte economica.

 

Si segnalano di seguito le principali disposizioni dell’accordo siglato da Confetra e Manageritalia il 31 luglio scorso.

 

Aumenti retributivi – Confermando un’impostazione che ormai si ripete da molti rinnovi, è stato disposto, a titolo di salvaguardia del potere d’acquisto, un aumento percentuale delle retribuzioni di fatto nelle seguenti misure:

·    2,0% delle retribuzioni del dicembre 2006 a decorrere dal 1° gennaio 2007;

·    2,0% delle retribuzioni del dicembre 2007 a decorrere dal 1° gennaio 2008;

Le retribuzioni di fatto su cui calcolare l’aumento percentuale sono costituite da tutte le voci retributive corrisposte in via continuativa e non occasionale, con esclusione quindi di provvigioni, premi, partecipazioni agli utili, erogazioni una tantum.

Data la finalità del mantenimento del potere d’acquisto, è previsto espressamente che gli aumenti percentuali di cui trattasi restano assorbiti dagli eventuali incrementi economici comunque erogati dalle aziende a partire dal 1° gennaio 2007.

Gli eventuali arretrati dovranno essere versati entro il prossimo settembre.

 

Retribuzione variabile – Per promuovere la pratica di rendere variabile una parte della retribuzione e incentivare quindi il coinvolgimento del dirigente nelle vicende aziendali, è stata formalizzata la possibilità che tramite accordo scritto vengano concordate tra dirigente e azienda quote di retribuzione variabile da correlarsi al raggiungimento di obiettivi prefissati.

 

Contributi per la previdenza e l’assistenza sanitaria integrative – La contribuzione a carico dell’azienda da versare ai Fondi Mario Negri e Fasdac è stata aumentata complessivamente di circa 1.200 euro l’anno. Fermo restando che sarà cura dei Fondi stessi inviare alle aziende la modulistica con gli importi aggiornati e i conguagli da versare, le maggiorazioni di cui trattasi sono comunque subordinate alla previsione di analoghe disposizioni nell’accordo che verrà stipulato da Confcommercio e Manageritalia per i dirigenti del terziario.

 

Dirigenti di prima nomina (DPN) – Visto il successo dell’istituto dei DPN (che consente di ridurre di oltre 7.000 euro l’anno per un triennio la contribuzione ai Fondi Mario Negri e Antonio Pastore), lo stesso, introdotto in via provvisoria nel 2004, è stato confermato per le assunzioni o nomine che interverranno entro il 2008. Agli stessi DPN, come iniziazione alla dirigenza, viene riconosciuto il diritto di frequentare specifici programmi formativi per un massimo di 6 giorni in un triennio. La non fruizione di quell’attività formativa non darà comunque diritto ad alcuna indennità sostitutiva.

 

Medicina preventiva – Per promuovere il ricorso al programma di visite di medicina preventiva attivato dal Fasdac circa 3 anni fa, è stato riconosciuto ai dirigenti il diritto di usufruire ogni biennio di 1 giorno di congedo retribuito per l’utilizzo dei relativi voucher.

 

Over 50 Per la miglior tutela della fascia più debole dei dirigenti, cioè quelli con età superiore ai 50 anni, sono stati rimodellati in maniera decrescente in funzione dell’età i valori dell’indennità supplementare di preavviso previsti dall’articolo 29 del

CCNL e, in caso di riassunzione in altre aziende, sono state estese per un anno per tali dirigenti le stesse riduzioni contributive previste per i DPN. Peraltro è stato previsto che, ai dirigenti in possesso dei requisiti per ottenere la pensione, la suddetta indennità supplementare non sia più dovuta.

 

Altre modifiche di scarso rilievo sono state introdotte per i dirigenti in prova, per l’outplacement dei dirigenti licenziati o per i dirigenti da trasferire.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li n.106 e 133/2006

 

Allegato uno

 

L/n

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L’anno 2007, il giorno 31 del mese di luglio in Roma

 

tra

 

la Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica - CONFETRA

 

e

 

MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato

 

si è stipulato il seguente Accordo di rinnovo CCNL 6 aprile 2005, come modificato dall’accordo del 19 febbraio 2007, per i dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione merci nonché delle aziende di servizi logistici e di trasporto combinato.


Art. 1 – Retribuzione minima mensile

La retribuzione mensile del dirigente comunque composta non può in ogni caso essere inferiore a euro 2.320,00 a decorrere dall’1 gennaio 2007 e a euro 2.450,00 a decorrere dall’1 gennaio 2008.

 

Art. 2 - Aumento retributivo

1.   Fermo restando il minimo base di cui al precedente articolo 1, ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto, ed a titolo di superminimo contrattuale, un aumento in percentuale da calcolarsi come segue:

§         2,0% della retribuzione lorda mensile relativa al mese di dicembre 2006, per la determinazione dell’aumento retributivo con decorrenza dal 1° gennaio 2007;

§         2,0% della retribuzione lorda mensile relativa al mese di dicembre 2007, per la determinazione dell’aumento retributivo con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

2.   Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2007 verrà corrisposto unicamente l'incremento previsto con decorrenza 1° gennaio 2008.

3.   Gli aumenti mensili di cui ai commi precedenti saranno assorbiti, fino a concorrenza, da incrementi economici erogati dalle aziende a partire dal 1° gennaio 2007 e sino alla data di stipula del presente accordo, con esclusione di eventuali importi erogati una tantum a titolo di liberalità.

4.   Le competenze arretrate e gli eventuali conguagli – da effettuarsi nel caso in cui gli incrementi economici erogati dalle aziende siano stati inferiori agli aumenti indicati al comma 1 – spettanti ai dirigenti in servizio al momento della stipula del presente accordo, dovranno essere erogate pro quota, in ragione dei mesi interi prestati in servizio, entro il mese di settembre 2007.

 

Chiarimento a verbale

Le parti convengono che la “retribuzione di fatto” ai soli effetti di cui all’art. 2 del presente accordo si debba intendere costituita dalle seguenti voci:

a)   minimo contrattuale mensile;

b)   eventuale importo ex scatti di anzianità;

c)   eventuale importo ex elemento di maggiorazione;

d)   superminimi corrisposti ad personam;

e)   altri elementi derivanti dalla contrattazione aziendale/individuale aventi carattere continuativo e non occasionale con esclusione di provvigioni, premi di produzione, partecipazioni agli utili e, comunque, erogazioni economiche a carattere occasionale strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali.

 

Art. 3 – Retribuzione variabile

All’art. 5 del testo unico 6 aprile 2006 inserire i seguenti commi:

5bis.    Nell'ambito degli obiettivi assegnati al dirigente, tramite accordo scritto potranno essere concordate quote di retribuzione variabile da correlarsi al raggiungimento degli obiettivi stessi, previa verifica dei risultati ottenuti, anche con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aventi come obiettivi incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività.

 

Art. 4 – Fondo Mario Negri

I commi 3, 4 e 5 dell’art. 25 del ccnl 6 aprile 2005, sono modificati come segue:

“3. Il contributo ordinario è dato dalla somma del contributo a carico del datore di lavoro e del contributo a carico del dirigente pari rispettivamente al 10,14% e 1% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 6.  Il contributo a carico del datore di lavoro è fissato al 10,60% a decorrere dal 1° gennaio 2007 ed all’11,15% a decorrere dal 1° gennaio 2008.

 

4. Il contributo integrativo, comprensivo della quota di cui all’accordo specifico a titolo di contributo sindacale, a carico del datore di lavoro è pari all’1,48% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 6 e confluisce nel conto generale. Ferma restando la retribuzione convenzionale, il contributo integrativo è pari all’1,50% a decorrere dal 1° gennaio 2004, all’1,52% a decorrere dal 1° gennaio 2005, all’1,54% a decorrere dal 1° gennaio 2006, all’1,74% a decorrere dal 1° gennaio 2007 ed all’1,76% a decorrere dal 1° gennaio 2008.

5. Fermo restando il contributo ordinario a carico del dirigente indicato al comma 3, il contributo ordinario a carico del datore di lavoro per i dirigenti di prima nomina come definiti al successivo articolo 28, a decorrere dall’anno 2004, è pari al 2,84% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 6.  Ferma restando la retribuzione convenzionale, il suddetto contributo a decorrere dall’anno 2007 è pari al 3,00% ed a decorrere dall’anno 2008 è pari al 3,30%, mentre il contributo integrativo viene confermato nelle medesime misure indicate al comma 4”.

 

Art. 5 – Assistenza Sanitaria Integrativa (FASDAC)

1.  A decorrere dal 1° gennaio 2007, il comma 1 dell’art. 27 del Testo Unico 6 aprile 2005 è modificato come segue:

“1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un Fondo di assistenza sanitaria (Fondo “Mario Besusso”) integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, finanziato mediante un contributo che a decorrere dal 1° gennaio 2007 è fissato nelle seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00:

a)       5,50% a carico dell’azienda per ciascun dirigente in servizio;

b)       1,10% a carico dell'azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze della stessa e comprensivo della quota di cui all’accordo specifico a titolo di contributo sindacale o della quota di servizio;

c)       1,87% a carico del dirigente in servizio”.

 

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Dato l’assetto mutualistico dei Fondi Mario Negri e Mario Besusso, le maggiori contribuzioni dovute agli stessi per effetto del presente accordo sono subordinate alla previsione di analoghe disposizioni nell’accordo che verrà stipulato per i dirigenti del terziario.

 

Art. 6 DPN

1.   Le parti concordano di confermare, anche per le assunzioni e/o nomine di DPN che interverranno nel corso del biennio 2007/2008, le agevolazioni contributive di cui agli articoli 25, comma 5 e 26 comma 4 del TU 6 aprile 2005.

2.   A decorrere dal 1° gennaio 2007, il comma 4 dell’articolo 26 viene modificato come segue:

“4. Ai Dirigenti di prima nomina (DPN) di cui al successivo art. 28, saranno assicurate le medesime garanzie sul rischio riservate alla generalità dei dirigenti in base alla Convenzione Antonio Pastore.  A tale fine è dovuto dalle aziende un contributo annuo sufficiente a coprire il premio relativo alle garanzie assicurative previste nella citata convenzione.  La suddetta contribuzione dovrà essere versata all’Associazione Antonio Pastore per la predisposizione delle relative convenzioni assicurative”.


 

Art. 7 Aggiornamento e formazione professionale per i dirigenti

All’art. 22 del ccnl 6 aprile 2005 viene aggiunto il seguente comma 5bis:

“5bis.  I dirigenti di prima nomina hanno diritto a un numero di ore di congedo retribuito (corrispondenti ad un minimo di 6 giorni nell’arco di un triennio) per l’attuazione di specifici programmi formativi concordando con le aziende le aree di intervento e di approfondimento necessarie per mantenere e perfezionare le loro conoscenze tecniche e normative, a garanzia del corretto esercizio dell’attività professionale.

I suddetti congedi retribuiti possono essere fruiti esclusivamente per la frequenza di programmi formativi e non danno quindi diritto ad alcuna indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione.

 

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Le parti ribadiscono il comune impegno per agevolare la formazione continua del dirigente in particolare attraverso le attività del CFMT e di FONDIR.

 

Art. 8 – Congedi per la prevenzione medica

Il dirigente ha diritto ad 1 giorno di congedo retribuito ogni biennio per l’utilizzo dei voucher di medicina preventiva secondo il programma attuato dal Fondo Mario Besusso.

Il suddetto congedo retribuito può essere fruito esclusivamente per la medicina preventiva e non dà quindi diritto ad alcuna indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione.

 

Art. 9 – Collegio di conciliazione ed arbitrato

Il comma 17 dell’art. 29 del ccnl 6 aprile 2005 è modificato come segue:

“17.   In caso di licenziamento di un dirigente con una anzianità di servizio globalmente prestato in azienda, in qualsiasi qualifica, superiore a dieci anni, l'indennità supplementare è automaticamente aumentata, in relazione all'età del dirigente licenziato, ove questa risulti compresa fra i 50 ed i 64 anni, nelle seguenti misure calcolate con i criteri di cui al comma precedente:

- 9 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica compresa tra i 50 e i 52 anni compiuti;

- 8 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica compresa tra i 53 e i 54 anni compiuti;

- 7 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica compresa tra i 55 e i 56 anni compiuti;

- 6 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica compresa tra i 57 e i 58 anni compiuti;

- 5 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica compresa tra i 59 e i 60 anni compiuti;

- 4 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica compresa tra i 61 e i 64 anni compiuti.

 

Le maggiorazioni suddette sono applicabili ai dirigenti non in possesso dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico nell’AGO o che, pur avendone i requisiti, si vedrebbero liquidare un importo inferiore a cinque volte il trattamento minimo INPS. L’onere della prova relativa alla situazione pensionistica spetta al dirigente”.

 

Art. 10 – Malattia e infortunio

All’articolo 19 del ccnl 6 aprile 2005, viene inserito il seguente comma 3bis:

“3bis. Per il dirigente in prova, il periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia e infortunio coincide con il periodo di prova concordato in sede di assunzione.  Alla scadenza di tale termine l’azienda potrà risolvere il rapporto di lavoro con effetto immediato.

 

Art. 11 – Incentivi al reimpiego di dirigenti privi di occupazione

Inserire nel testo unico 6 aprile 2006 il seguente articolo:

“1.  Alle imprese che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione con età anagrafica pari o superiore a 50 anni, per un periodo di un anno dalla data di assunzione sono applicabili le medesime agevolazioni contributive previste dagli articoli 25, comma 5 e 26, comma 4, del TU 6 aprile 2005.

2.   Le disposizioni di cui al presente articolo non possono essere attuate nei casi di licenziamento e successiva riassunzione del dirigente nell’ambito della stessa società o di società ad essa collegate, salvo il caso in cui siano decorsi almeno sei mesi dalla cessazione della precedente attività lavorativa”.

 

Art. 12 – Outplacement

Inserire nel testo unico 6 aprile 2006 il seguente articolo:

“1.  Le parti concordano che, in caso di licenziamento, su formale richiesta del dirigente, l’azienda definirà l’attivazione di una procedura di outplacement, sempreché lo stesso non abbia attivato un contenzioso giudiziale o arbitrale avverso il recesso intimato.

2.   L’azienda si farà carico fino al 50% dell’importo da versare alla società di outplacement, individuata d’intesa con il dirigente interessato, deducendo la relativa differenza dalle competenze di fine rapporto del dirigente.  Sono fatte salve condizioni di miglior favore concordate individualmente”.

 

Art. 13 Trasferimento

Il comma 6 dell’articolo 17 del ccnl 6 aprile 2005 è modificato come segue:

“6.  Qualora il dirigente abbia compiuto il 55° anno di età, se uomo, o il 50° anno di età, se donna, il trasferimento potrà avvenire solo previo consenso dell'interessato.  Analogamente, l’azienda non può unilateralmente disporre il trasferimento del dirigente in un Paese estero situato in una delle aree geografiche dichiarate, al momento del trasferimento, “zone a rischio” o anche, per il dirigente con familiari a carico, “zone di cautela” dall’Unità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri”.

 

Art. 14Decorrenza e durata

1.    Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2007, fatte salve eventuali diverse decorrenze previste da singole norme, ed ha scadenza il 31 dicembre 2010.

2.    Le parti relative al trattamento retributivo, alla previdenza ed assistenza integrative scadranno il 31 dicembre 2008.

 

 

CONFETRA

MANAGERITALIA

Pietro Vavassori

Claudio Pasini

 

Roma, 31 luglio 2007