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Roma, 19 settembre
2007
Circolare n. 142/2007
Oggetto: Tributi – Autotrasporto – Finanziamenti – Porti –
Legge 3.8.2007, n.127, su S.O. alla G.U. n.190 del 17.8.2007.
Il decreto legge n.81/2007 contenente la manovra estiva è stato
convertito con modificazioni dalla legge indicata in oggetto. Di seguito si
evidenziano alcune disposizioni di maggiore interesse.
Incentivi agli investimenti nelle aree sottoutilizzate
(art. 8 bis) – E’ stata semplificata la procedura per l’erogazione degli
incentivi alle imprese che aprono o potenziano aziende nelle cosiddette aree sottoutilizzate
(Regioni del Mezzogiorno e Comuni del Centro Nord in declino industriale)
ai sensi della legge n.488/1992; com’è noto, per il
settore del trasporto merci, le attività che possono beneficiare della legge 488
sono quelle contraddistinte dal macro codice Istat 63
(attività di spedizione e di logistica).
Autotrasporto (art. 12) – Entro la fine del mese di settembre è stata prevista l’emanazione del provvedimento che disciplina
l’utilizzo del Fondo di Accompagnamento alla riforma dell’autotrasporto
istituito dalla legge finanziaria 2006 (art.1 c.108 legge n.266/2005) il cui
stanziamento per il 2007 è pari a 224 milioni di euro; gli incentivi per le
imprese di autotrasporto potranno essere erogati sia sotto forma di
finanziamenti diretti, che come crediti di imposta da utilizzare in compensazione
dei versamenti tributari e previdenziali effettuati col modello di versamento
unico F24 e saranno esenti dalle imposte sui redditi e dall’Irap;
è stato inoltre confermato che entro quest’anno lo
Stato procederà al recupero dei bonus fiscali degli anni ’90 nei confronti
delle imprese interessate.
Studi di settore (art. 15 c. 3 bis) – E’ stata definita la portata
degli indicatori di normalità economica,
i nuovi indici di reddito presuntivo relativi ai soggetti cui si applicano gli studi di settore (ricavi fino a 5.164.570 euro
annui). In particolare è stato specificato che gli indicatori di normalità economica hanno natura sperimentale; i
contribuenti che dichiarino ricavi inferiori a quelli derivanti da quegli
indici non possono essere assoggettati ad accertamenti automatici; in caso di accertamento spetta poi agli uffici finanziari l’obbligo
di fornire gli elementi di prova per gli scostamenti rilevati.
Contabilità semplificata- Esonero dagli elenchi Iva
clienti e fornitori (art.15 c.3
ter) – Le imprese in regime di contabilità semplificata
(ricavi annui fino a 309.874 euro per le attività di servizi) sono state
esonerate dal presentare gli elenchi Iva clienti e fornitori relativi
all’anno 2006 (il cui termine di presentazione sarebbe scaduto il 15 novembre
2007).
Cuneo fiscale (art. 15 bis c.1
lett. b, c.2 e c.3) - La legge di conversione in esame ha esteso alle imprese bancarie e
assicurative la riduzione del cuneo fiscale introdotta dalla legge finanziaria
2007 consistente nell’abbattimento della base imponibile Irap
(art.1 c.266 legge
296/2006). L’estensione è stata necessaria per rendere il nuovo regime Irap compatibile con la disciplina comunitaria sugli aiuti
di Stato.
Auto aziendali (art. 15 bis cc.7-11) – Il regime fiscale delle auto
aziendali date in uso promiscuo ai dipendenti torna ad essere sostanzialmente
quello vigente nel passato. In particolare, relativamente
alla tassazione in capo ai dipendenti, è stato ripristinato senza
soluzione di continuità il regime fiscale che fissa forfetariamente l’utilizzo
privato dell’auto in una percorrenza annuale di 4.500 chilometri. Il relativo
costo chilometrico deve essere determinato come in precedenza in base alle apposite tabelle che l’Aci
pubblica annualmente. Quanto alla deducibilità
dei costi delle auto aziendali da parte delle imprese è stato fissato il limite
di deducibilità pari al 90 per cento a decorrere dal
corrente periodo d’imposta. Inoltre per il periodo d’imposta 2006 è
stato previsto un limite di deducibilità pari al 65
per cento; i maggiori importi deducibili rispetto a quelli dedotti in base alla
disciplina vigente nel 2006 potranno essere recuperati in sede di versamento
della seconda o unica rata di acconto delle imposte
relative ai redditi 2007 (com’è noto, nel 2006 il decreto legge n.262/2006 convertito dalla legge n.286/2006
aveva previsto che le imprese potessero detrarre come costo dell’auto aziendale
solo il valore forfetario imputato al reddito imponibile del dipendente).
Tasse e diritti marittimi (art. 16) – E’
stata riformulata la delega al Governo in materia di riordino della disciplina
delle tasse e diritti marittimi già contenuta nella legge finanziaria di quest’anno (art.1 c.989 legge n.296/06); in
particolare il Governo è stato autorizzato ad emanare entro il 30 ottobre 2007
un regolamento per la revisione delle tasse e dei diritti marittimi finalizzato
a semplificare le procedure di riscossione, ad accorpare la tassa e la
sovrattassa di ancoraggio attribuendola alle autorità portuali, e ad adeguare
gradualmente l’importo delle tasse e dei diritti marittimi in base al tasso di
inflazione. Inoltre il Ministro dei Trasporti è stato autorizzato ad adottare, entro lo stesso termine del 30 ottobre 2007, un
regolamento volto a rivedere i criteri per l’istituzione delle autorità
portuali tenendo conto della rilevanza dei porti, del collegamento con le reti
strategiche, del volume dei traffici e della loro capacità di
autofinanziamento.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
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Allegato uno |
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D/d |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
S.O. alla G.U. n.190 del 17.8.2007 (fonte
Guritel)
LEGGE 3.8.2007, N.127,
Disposizioni urgenti in materia finanziaria
Art. 1.
*** omissis ***
Art. 8-bis.
Disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di
crisi di impresa
1. Per i programmi agevolati ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, per
i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto non e' stato emanato il decreto di concessione
definitiva e non sono stati disposti gli accertamenti previsti
dall'articolo 10, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre
1995, n. 527, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 13 del
decreto del Ministro delle attivita' produttive 1o febbraio 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2006, recante
nuovi criteri, condizioni e modalita' per la concessione ed
erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree
sottoutilizzate, il decreto di concessione definitiva, a contenuto
non discrezionale, e' sostituito dall'atto di liquidazione a saldo e
conguaglio emesso dalle banche concessionarie, redatto secondo schemi
definiti dal Ministero dello sviluppo economico. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono
stabilite le modalita' di attuazione dei controlli sui predetti
programmi, da effettuare anche a campione mediante la nomina di
apposite commissioni di accertamento ovvero anche mediante
l'affidamento ad enti od organismi. I relativi oneri sono posti a
carico delle risorse stanziate per le agevolazioni, comprese quelle
accantonate per gli accertamenti ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile
1995, n. 104, le cui disposizioni relative agli accertamenti medesimi
non si applicano alle iniziative di cui al presente comma. Con il
medesimo decreto sono inoltre stabiliti i criteri per la verifica
dello scostamento degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4,
del citato regolamento di cui al decreto 20 ottobre 1995, n. 527, e
successive modificazioni, ovvero di cui all'art. 8, commi 9 e 11, del
citato decreto 1o febbraio 2006, prevedendo l'eventuale differimento
temporale della verifica stessa e disciplinando modalita' graduali
per la restituzione delle agevolazioni in caso di revoca conseguente
a detti scostamenti.
2. All'articolo 61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
le parole: «del 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del
100 per cento».
3. Per assicurare la coerenza degli interventi agevolativi previsti
dalla normativa vigente con quelli da finanziare con il Fondo per la
competitivita' e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' con gli indirizzi del Quadro
strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 864, della stessa
legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico sono stabiliti i criteri, le condizioni e le
modalita', anche in base ad apposita graduatoria, per la concessione
delle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, e
all'art. 2, comma 203, lettere d), e) e f), della legge 23 dicembre
1996, n. 662. Con tale decreto, da emanare di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto riguarda le
attivita' della filiera agricola, con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, si provvede ad individuare, in particolare, le
attivita', le iniziative, le categorie di imprese e le spese
ammissibili, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni
concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa
comunitaria, gli indicatori per la formazione delle eventuali
graduatorie, le limitazioni e le riserve per l'utilizzo dei fondi.
Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dello
sviluppo economico di cui al presente comma sono abrogate le
disposizioni dell'art. 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, fatto salvo
l'eventuale utilizzo della quota del fondo rotativo per il sostegno
alle imprese di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, secondo le modalita'
stabilite dal medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico.
4. All'articolo 1, comma 876, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le disponibilita'
rivenienti dal mancato trasferimento alle regioni degli stanziamenti
di cui all'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, per gli interventi nel settore del commercio e del turismo delle
regioni e province autonome, affluiscono al Fondo di cui
all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e
successive modificazioni, per il trasferimento alle regioni stesse ai
fini del cofinanziamento dei programmi attuativi di cui al medesimo
articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive
modificazioni. Con la delibera del CIPE di cui al presente comma sono
definite le modalita' di assegnazione delle predette risorse».
5. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,
dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente:
4-ter. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma risulti
eseguito solo in parte, in ragione della particolare complessita'
delle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a
terzi dei complessi aziendali e delle difficolta' connesse alla
definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo
economico, su istanza del commissario straordinario, sentito il
comitato di sorveglianza, puo' disporre la proroga del termine di
esecuzione del programma per un massimo di dodici mesi».
6. Le risorse impegnate dal Ministero dello sviluppo economico in
favore di iniziative imprenditoriali e degli interventi
infrastrutturali compresi nei patti territoriali e nei contratti
d'area, risultanti disponibili a seguito di rinuncia delle imprese
ovvero dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle
agevolazioni, fatta salva la copertura finanziaria di rimodulazioni
gia' autorizzate dei patti territoriali e dei contratti d'area in
essere, sono utilizzate:
a) per la copertura degli oneri derivanti dalla corresponsione
del contributo globale al responsabile unico del contratto d'area o
al soggetto responsabile del patto territoriale per lo svolgimento
dei compiti di cui ai commi 203 e seguenti dell'art. 2 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per la
copertura degli oneri derivanti dall'incremento di cui al comma 7 del
presente articolo, nonche' di quelli derivanti dalla corresponsione
alle societa' convenzionate dei compensi per l'attivita' di
istruttoria e di assistenza tecnica;
b) per la copertura finanziaria di rimodulazioni non ancora
autorizzate di patti territoriali e di contratti d'area richieste
entro quarantotto mesi dalla data di avvio dell'istruttoria.
7. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico sono determinate le priorita' di utilizzo delle
risorse di cui al comma 6 del presente articolo nonche' la misura e
le modalita' di corresponsione dell'incremento, nel limite massimo
del 25 per cento del contributo globale previsto dall'articolo 4 del
regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, e successive
modificazioni, da corrispondere relativamente ai patti territoriali e
ai contratti d'area che subiscono un allungamento dei tempi di
realizzazione dovuto alla rimodulazione delle risorse o per effetto
della dilatazione temporale per il completamento delle iniziative.
8. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il 31 maggio 2008,
presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 9.
*** omissis ***
Art. 12.
Misure in materia di autotrasporto merci
1. Le misure di sostegno alle imprese di autotrasporto da attuarsi
con il regolamento previsto dall'articolo 6, comma 8, del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, possono essere
concesse sia mediante contributi diretti, sia mediante credito di
imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, secondo le modalita' da stabilire con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
2. Le misure di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del
reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli
articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
3. Il recupero delle somme destinate agli autotrasportatori nella
forma del riconoscimento di un credito d'imposta per gli anni 1992,
1993 e 1994, da compiereai sensi delle decisioni della Commissione
delle Comunita' europee n. 93/496/CE, del 9 giugno 1993, e n.
97/270/CE, del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze della Corte
di giustizia delle Comunita' europee del 29 gennaio 1998 e del
19 maggio 1999, e' effettuato ai sensi delle disposizioni di cui al
decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, nell'anno 2007, mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalita' da
definire con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le
predette somme sono riassegnate, con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, al Fondo di cui all'articolo 1,
comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai sensi delle
disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1999, n. 469. Una quota dell'importo riassegnato, fino a
5 milioni di euro, puo' essere destinata alle finalita' di cui
all'articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Il termine per l'emanazione del regolamento di cui
all'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17,
e' prorogato al 30 settembre 2007.
Art. 13.
*** omissis ***
Art. 15.
Destinazione di risorse ed altri interventi urgenti
**** omissis ***
3-bis. Dopo il comma 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono inseriti i seguenti:
«14-bis. Gli indicatori di normalita' economica di cui al comma 14,
approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
hanno natura sperimentale e i maggiori ricavi, compensi o
corrispettivi da essi desumibili costituiscono presunzioni semplici.
14-ter. I contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi,
compensi o corrispettivi inferiori rispetto a quelli desumibili dagli
indicatori di cui al comma 14-bis non sono soggetti ad accertamenti
automatici e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore
motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti
riscontrati».
3-ter. Per l'anno d'imposta 2006, i soggetti in regime di
contabilita' semplificata di cui agli articoli 18 e 19 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, sono esonerati dall'obbligo previsto dal
comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La disposizione
di cui al precedente periodo si applica anche ai soggetti iscritti
nei registri nazionali, regionali e provinciali istituiti ai sensi
della legge 7 dicembre 2000, n. 383, della legge 11 agosto 1991, n.
266, e successive modificazioni, e per gli iscritti all'anagrafe
delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale istituita ai
sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
disciplinati i termini e le modalita' per la semplificazione, a
favore dei soggetti di cui al periodo precedente, relativamente
all'anno d'imposta 2007, degli adempimenti relativi all'obbligo di
cui al presente comma.
*** omissis ***
Art. 15-bis.
Misure in materia di IRAP e di oneri contributivi nel lavoro
subordinato privato, nonche' in materia di rimborsi IVA e di
deducibilita' delle spese per veicoli non utilizzati esclusivamente
come beni strumentali
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) omissis
b) all'art. 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 4), le parole:
«esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di
assicurazione e» sono sostituite dalla seguente: «escluse».
2. All'articolo 1, comma 267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
le parole: «, subordinatamente all'autorizzazione delle competenti
autorita' europee,» sono soppresse.
3. In deroga all'art. 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), del presente
articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di
cui al comma 1, lettera b), si applicano con la decorrenza prevista
dal comma 267 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come
modificato dal comma 2 del presente articolo. Agli effetti dei
versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 1 solo
a partire dalla seconda o unica rata di acconto riferita al periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Resta fermo quanto previsto dal comma 269 del citato art. 1
della legge n. 296 del 2006.
*** omissis ***
7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 51, comma 4, lettera a), le parole: «50 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;
b) all'art. 164, comma 1, lettera b):
1) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Nella misura
del 40 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui
alle citate lettere dell'art. 54 del citato decreto legislativo n.
285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo e' diverso
da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale e'
elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti
esercenti attivita' di agenzia o di rappresentanza di commercio»;
2) al secondo periodo, le parole: «nella misura del 25 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella suddetta misura del 40
per cento»;
c) la lettera b-bis) del medesimo comma 1 dell'art. 164 e'
sostituita dalla seguente:
«b-bis) nella misura del 90 per cento per i veicoli dati in uso
promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta».
8. Le disposizioni di cui al comma 7 hanno effetto dal periodo
d'imposta in corso alla data del 27 giugno 2007.
9. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006,
la percentuale di deducibilita' del 40 per cento indicata dalle
disposizioni di cui al numero 1) della lettera b) del comma 7 e'
fissata al 20 per cento, quella del 40 per cento indicata dalle
disposizioni di cui al numero 2) della lettera b) del comma 7 e'
fissata al 30 per cento e quella del 90 per cento indicata dalle
disposizioni di cui alla lettera c) del comma 7 e' fissata al 65 per
cento. I maggiori importi deducibili, per il suddetto periodo
d'imposta, rispetto a quelli dedotti sulla base della disciplina
vigente ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 71, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono recuperati in deduzione
nel periodo d'imposta in corso alla data del 27 giugno 2007 e di essi
si tiene conto ai fini del versamento della seconda o unica rata di
acconto relativa a tale periodo.
10. Ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativi
al periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del
3 ottobre 2006, il contribuente puo' continuare ad applicare le
disposizioni previgenti all'art. 2, comma 71, del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2006, n. 286.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al
presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti
correttivi di cui all'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti
emanati ai sensi dell'art. 7, secondo comma, numero 2), della legge
5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti
o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente
trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
*** omissis ***
Art. 16.
Riordino della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi
1. Il comma 989 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e' sostituito dai seguenti:
«989. Il Governo e' autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre
2007 un regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e
dei diritti marittimi tenendo conto dei seguenti criteri direttivi:
a) semplificazione, con accorpamento delle tasse e delle
procedure di riscossione;
b) accorpamento della tassa e della sovrattassa di ancoraggio,
con attribuzione alle Autorita' portuali;
c) adeguamento graduale dell'ammontare delle tasse e dei diritti
sulla base del tasso d'inflazione a decorrere dalla data della loro
ultima determinazione, con decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
d) abrogazione espressa delle norme ritenute incompatibili.
989-bis. Il Ministro dei trasporti e' autorizzato ad adottare,
entro il 30 ottobre 2007, un regolamento, ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere i
criteri per l'istituzione delle autorita' portuali e la verifica del
possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale
soppressione, tenendo conto della rilevanza dei porti, del
collegamento con le reti strategiche, del volume dei traffici e della
capacita' di autofinanziamento.».
Art. 17.
*** omissis ***
FINE TESTO