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Roma, 21 dicembre 2007
Circolare n.187/2007
Oggetto: Autotrasporto – Orario di lavoro degli autisti –
DLGVO 19.11.2007, n. 234, su G.U. n. 292 del 17.12.2007.
E’ stato pubblicato sulla
G.U. n.292 del 17 dicembre scorso il decreto
legislativo che recepisce la direttiva europea 15/2002 sull’orario di lavoro
degli autisti.
Come è noto, il
decreto riconosce alla contrattazione collettiva nazionale la possibilità di
stabilire, in presenza di ragioni
tecniche nonché di esigenze connesse con l’organizzazione del lavoro, una
diversa durata massima e media di orario rispetto ai limiti fissati dalla
direttiva (60 ore di picco settimanale e 48 ore di media settimanale nell’arco
di 4 mesi). Tale riconoscimento, conformemente alle indicazioni espresse dalle
parti sociali con l’Avviso comune di
due anni fa, consentirà di fissare regimi di orario più aderenti all’attuale
operatività delle imprese di autotrasporto.
Giovedì 20 dicembre
ha preso il via il confronto con il sindacato per armonizzare le vigenti
disposizioni contrattuali alle nuove regole. Dopo riunioni ristrette sul piano
tecnico, il confronto riprenderà il prossimo 21 gennaio.
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f.to
dr. Piero M. |
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Allegato uno |
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M/t |
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© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
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G.U. n. 292 del 17.12.2007 (fonte Guritel)Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazionedell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobilidi autotrasporti. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Finalita' 1. Il presente decreto, nel dare attuazione organica alla direttivan. 2002/15/CE del Consiglio e del Parlamento europeo, dell'11 marzo2002, e' diretto a regolamentare in modo uniforme su tutto ilterritorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomianegoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoroconnessi alla organizzazione dell'orario di lavoro delle persone cheeffettuano operazioni mobili di autotrasporto, per migliorare latutela della salute, la sicurezza delle persone, la sicurezzastradale, nonche' a ravvicinare maggiormente le condizioni diconcorrenza. Art. 2. Campo di applicazione 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ailavoratori mobili alle dipendenze di imprese stabilite in uno Statomembro dell'Unione europea che partecipano ad attivita' diautotrasporto di persone e merci su strada contemplate dalregolamento (CE) n. 561/06 del Parlamento europeo e del Consiglio,del 15 marzo 2006, di seguito denominato: «regolamento (CE) n.561/06», oppure, in difetto, dall'accordo europeo relativo alleprestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti aitrasporti internazionali su strada (AETR). 2. Salvo diverse disposizioni nazionali o comunitarie, ledisposizioni contenute nel presente decreto si applicano agliautotrasportatori autonomi a decorrere dal 23 marzo 2009. Art. 3. Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto siintende per: a) orario di lavoro: ogni periodo compreso fra l'inizio e la finedel lavoro durante il quale il lavoratore mobile e' sul posto dilavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le suefunzioni o attivita', ossia: 1) il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto. Inparticolare tali operazioni comprendono: la guida, il carico e loscarico, la supervisione della salita o discesa di passeggeri dalveicolo, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altraoperazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico edei passeggeri o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentaridirettamente legati al trasporto specifico in corso, incluse lasorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalita'amministrative di polizia, di dogana, o altro; 2) i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile nonpuo' disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto
di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato incompiti connessi all'attivita' di servizio, in particolare i periodidi attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipola durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco primadell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformementealle condizioni generali negoziate tra le parti sociali; 3) sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro i periodi diinterruzione dalla guida di cui, all'articolo 7, del regolamento (CE)561/06, i riposi intermedi di cui all'articolo 5, i periodi di riposodi cui all'articolo 6 e, fatte salve le clausole di indennizzo olimitazione di tali periodi previste dalla contrattazione collettiva,i tempi di disponibilita' di cui alla lettera b); 4) nel caso degli autotrasportatori autonomi, questa stessadefinizione si applica al periodo compreso tra l'inizio e la fine dellavoro durante il quale l'autotrasportatore autonomo e' sul posto dilavoro, a disposizione del cliente ed esercita le sue funzioni oattivita', ad eccezione delle mansioni amministrative generali non
direttamente legate al trasporto specifico in corso; b) tempi di disponibilita': 1) i periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi diriposo, durante i quali il lavoratore mobile, pur non dovendorimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione perrispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiede diiniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori. Inparticolare, sono considerati tempi di disponibilita' i periodidurante i quali il lavoratore mobile accompagna il veicolotrasportato a bordo di una nave traghetto o di un treno ed i periodidi attesa alle frontiere e quelli dovuti a divieti di circolazione.Tali periodi e la loro probabile durata devono essere comunicati allavoratore mobile con preavviso, vale a dire o prima della partenza opoco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppuresecondo le condizioni generali negoziate tra le parti sociali; 2) per i lavoratori mobili che guidano in squadre, il tempotrascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marciadel veicolo; c) posto di lavoro: 1) il luogo in cui si trova lo stabilimento principaledell'impresa per la quale il lavoratore mobile svolge determinatemansioni, nonche' i suoi vari stabilimenti secondari, a prescinderedal fatto che la loro ubicazione corrisponda o meno alla sede socialeo allo stabilimento principale dell'impresa; 2) il veicolo usato dalla persona che effettua operazionimobili di autotrasporto per lo svolgimento delle sue mansioni; 3) qualsiasi altro luogo in cui sono svolte attivita' connessecon l'esecuzione del trasporto; d) lavoratore mobile: un lavoratore facente parte del personaleche effettua spostamenti, compresi gli apprendisti, che e' alservizio di un'impresa che effettua autotrasporto di merci e dipersone per conto proprio o di terzi; e) autotrasportatore autonomo: una persona la cui attivita'professionale principale consiste nel trasporto di persone e merci sustrada dietro remunerazione ai sensi della legislazione comunitaria,in virtu' di una licenza comunitaria o di un'altra autorizzazioneprofessionale ad effettuare il suddetto trasporto, che e' abilitata alavorare per conto proprio e che non e' legata ad un datore di lavoroda un contratto di lavoro o da un altro rapporto di lavoro di tipogerarchico, che, libera di organizzare le attivita' in questione, ilcui reddito dipende direttamente dagli utili realizzati e che e'libera di intrattenere, individualmente o attraverso una cooperazionetra autotrasportatori autonomi, relazioni commerciali con piu'clienti. Gli autotrasportatori che non rispondono a tali requisitisono soggetti agli stessi obblighi e beneficiano degli stessi dirittiprevisti per i lavoratori mobili dal presente decreto; f) persona che effettua operazioni mobili di autotrasporto: unlavoratore mobile o un autotrasportatore autonomo che effettua talioperazioni; g) settimana: il periodo compreso fra le ore 00,00 del lunedi' ele ore 24,00 della domenica; h) notte: un periodo di almeno quattro ore consecutive tra le ore00,00 e le ore 7,00; i) lavoro notturno: ogni prestazione espletata durante la notte; l) tempi di inattivita': tempi non lavorati che si alternano aperiodi di lavoro effettivo e che si pongono tra l'inizio e la finedel lavoro, durante i quali il lavoratore puo' ricostituire leenergie psicofisiche consumate nella prestazione; m) contratti collettivi di lavoro: contratti collettivi stipulatida organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu'rappresentative a livello nazionale. Art. 4. Durata massima settimanale della prestazione di lavoro 1. La durata media della settimana lavorativa non puo' superare lequarantotto ore. La durata massima della settimana lavorativa puo'essere estesa a sessanta ore solo se su un periodo di quattro mesi lamedia delle ore di lavoro non supera il limite di quarantotto oresettimanali. 2. Sono fatte salve le disposizioni stabilite dai contratticollettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazionisindacali comparativamente piu' rappresentative in presenza diragioni tecniche, nonche' di esigenze connesse con l'organizzazionedel lavoro che oggettivamente comportano un diverso regimedell'orario di lavoro e che, nel rispetto dei principi generali dellaprotezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, determinanouna diversa durata massima e media dell'orario di lavoro; il periodotemporale utilizzabile quale termine di riferimento per calcolare lasettimana lavorativa media non puo' in ogni caso essere esteso oltrei sei mesi. 3. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalleorganizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentativedefiniscono le modalita' e le ipotesi di applicazione delledisposizioni di cui al comma 2. Gli stessi contratti collettivi, alladata di applicazione del presente decreto agli autotrasportatoriautonomi, provvedono conseguentemente ad armonizzare le citatemodalita' con quelle relative alla predetta categoria di lavoratori
mobili. 4. La durata della prestazione lavorativa per conto di piu' datoridi lavoro e' pari alla somma di tutte le ore di lavoro effettuate. Ildatore di lavoro deve chiedere per iscritto al lavoratore mobile ilnumero di ore di lavoro prestate ad altro datore di lavoro. Illavoratore mobile deve fornire tali informazioni per iscritto. Art. 5. Riposi intermedi 1. Ferma restando la tutela prevista dal regolamento (CE) n. 561/06ovvero, in difetto, dall'accordo AETR, le persone che effettuanooperazioni mobili di autotrasporto, non possono lavorare in nessuncaso per piu' di sei ore consecutive senza un riposo intermedio.L'orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi dialmeno trenta minuti se il totale delle ore di lavoro e' compreso frasei e nove ore, di almeno quarantacinque minuti se supera le noveore. 2. I riposi intermedi possono essere suddivisi in periodi noninferiori a quindici minuti ciascuno. Art. 6. Periodi di riposo 1. Ai fini del presente decreto, gli apprendisti sono soggetti, perquanto riguarda i periodi di riposo, alle stesse disposizioni di cuibeneficiano gli altri lavoratori mobili, in applicazione delregolamento (CE) n. 561/06 ovvero, in difetto, dell'accordo AETR. Art. 7. Lavoro notturno 1. Qualora sia svolto lavoro notturno, l'orario di lavorogiornaliero non deve superare le dieci ore per ciascun periodo diventiquattro ore. 2. Il lavoro notturno e' indennizzato sulla base di quanto previstodal contratto collettivo di lavoro sempreche' il metodo di indennizzoprescelto sia tale da non compromettere la sicurezza stradale. Art. 8. Informazione e registri 1. I lavoratori mobili devono essere informati delle pertinentidisposizioni nazionali, del regolamento interno dell'impresa e degliaccordi tra parti sociali, in particolare dei contratti collettivi edegli eventuali contratti aziendali stipulati sulla base del presentedecreto legislativo. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 14 delregolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985,l'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili diautotrasporto deve essere registrato. I registri sono conservati peralmeno due anni dopo la fine del relativo periodo. I datori di lavorosono responsabili della registrazione dell'orario di lavoro deilavoratori mobili. Fermo restando quanto previsto dal comma 2,dell'articolo 14, del citato regolamento (CEE) n. 3821/85, se illavoratore lo richiede, il datore di lavoro deve rilasciare copiadella registrazione. 3. Ai registri di cui al comma 2, da tenersi presso la sede legaledell'impresa e vidimati dalla direzione provinciale del lavoroterritorialmente competente, si applicano gli obblighi di tenuta eregistrazione di cui agli articoli 20, 21, 25 e 26, del decreto delPresidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 4. La contrattazione collettiva definisce le modalita' diinformazione di cui al comma l. Art. 9. Sanzioni 1. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, e'punita con la sanzione amministrativa da euro 130 ad euro 780, perogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazionenel caso di superamento della durata massima settimanale fino al 10per cento della durata consentita e con la sanzione amministrativa da260 euro a 1560 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui siriferisce la violazione nel caso di superamento della durata massimasettimanale oltre il 10 per cento della durata consentita. 2. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5 e'punita con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 300. 3. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 6 e'punita con la sanzione amministrativa da euro 105 ad euro 630. 4. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7,comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da euro 300 ad euro900 per ogni lavoratore e per ciascuna giornata. 5. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 8 e'punita con la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro a 1500. 6. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 174 e 178del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Art. 10. Disposizioni finali e transitorie 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presentedecreto il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, unitamenteal Ministro dei trasporti, convoca le organizzazioni dei datori dilavoro e le organizzazioni dei lavoratori maggiormenterappresentative al fine di verificare lo stato di attuazione delpresente decreto nella contrattazione collettiva a livello nazionale. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sonoabrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari nellamateria in esso disciplinata, salvo le disposizioni espressamenterichiamate e le disposizioni aventi carattere sanzionatorio. 3. Gli accordi collettivi di cui all'articolo 4 possono essererealizzati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore delpresente decreto. Fino alla stipula dei predetti accordi si fariferimento agli accordi esistenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare. Dato a Roma, addi' 19 novembre 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bonino, Ministro per le politiche europee Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale D'Alema, Ministro degli affari esteri Mastella, Ministro della giustizia Bianchi, Ministro dei trasporti Padoa Schioppa, Ministro
dell'economia e delle finanze