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Roma, 21 dicembre 2007

 

Circolare n.187/2007

 

Oggetto: Autotrasporto – Orario di lavoro degli autisti – DLGVO 19.11.2007, n. 234, su G.U. n. 292 del 17.12.2007.

 

E’ stato pubblicato sulla G.U. n.292 del 17 dicembre scorso il decreto legislativo che recepisce la direttiva europea 15/2002 sull’orario di lavoro degli autisti.

 

Come è noto, il decreto riconosce alla contrattazione collettiva nazionale la possibilità di stabilire, in presenza di ragioni tecniche nonché di esigenze connesse con l’organizzazione del lavoro, una diversa durata massima e media di orario rispetto ai limiti fissati dalla direttiva (60 ore di picco settimanale e 48 ore di media settimanale nell’arco di 4 mesi). Tale riconoscimento, conformemente alle indicazioni espresse dalle parti sociali con l’Avviso comune di due anni fa, consentirà di fissare regimi di orario più aderenti all’attuale operatività delle imprese di autotrasporto.

 

Giovedì 20 dicembre ha preso il via il confronto con il sindacato per armonizzare le vigenti disposizioni contrattuali alle nuove regole. Dopo riunioni ristrette sul piano tecnico, il confronto riprenderà il prossimo 21 gennaio.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.160/2007

 

Allegato uno

 

M/t

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G.U. n. 292 del 17.12.2007 (fonte Guritel)
Attuazione  della  direttiva  2002/15/CE concernente l'organizzazione
dell'orario  di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili
di autotrasporti.
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
  1. Il presente decreto, nel dare attuazione organica alla direttiva
n.  2002/15/CE  del Consiglio e del Parlamento europeo, dell'11 marzo
2002,  e'  diretto  a  regolamentare  in  modo  uniforme  su tutto il
territorio  nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia
negoziale  collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro
connessi  alla organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che
effettuano  operazioni  mobili  di  autotrasporto,  per migliorare la
tutela  della  salute,  la  sicurezza  delle  persone,  la  sicurezza
stradale,   nonche'  a  ravvicinare  maggiormente  le  condizioni  di
concorrenza.
 
                               Art. 2.
                        Campo di applicazione
  1.  Le  disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai
lavoratori  mobili  alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato
membro   dell'Unione   europea   che   partecipano  ad  attivita'  di
autotrasporto   di   persone   e  merci  su  strada  contemplate  dal
regolamento  (CE)  n.  561/06 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  15 marzo  2006,  di  seguito  denominato:  «regolamento  (CE) n.
561/06»,  oppure,  in  difetto,  dall'accordo  europeo  relativo alle
prestazioni   lavorative  degli  equipaggi  dei  veicoli  addetti  ai
trasporti internazionali su strada (AETR).
  2.   Salvo   diverse   disposizioni  nazionali  o  comunitarie,  le
disposizioni   contenute  nel  presente  decreto  si  applicano  agli
autotrasportatori autonomi a decorrere dal 23 marzo 2009.
 
                               Art. 3.
                             Definizioni
  1.  Agli  effetti  delle disposizioni di cui al presente decreto si
intende per:
    a) orario di lavoro: ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine
del  lavoro  durante  il  quale  il lavoratore mobile e' sul posto di
lavoro,  a  disposizione  del  datore  di  lavoro  ed esercita le sue
funzioni o attivita', ossia:
      1) il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto. In
particolare  tali  operazioni  comprendono:  la guida, il carico e lo
scarico,  la  supervisione  della  salita o discesa di passeggeri dal
veicolo, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra
operazione  volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico e
dei  passeggeri  o  ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari
direttamente  legati  al  trasporto  specifico  in  corso, incluse la
sorveglianza  delle  operazioni  di  carico  e scarico, le formalita'
amministrative di polizia, di dogana, o altro;
      2)  i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non
puo' disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto
di  lavoro,  pronto  a  svolgere  il  suo lavoro normale, occupato in
compiti  connessi all'attivita' di servizio, in particolare i periodi
di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo
la  durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima
dell'inizio  effettivo  del periodo considerato, oppure conformemente
alle condizioni generali negoziate tra le parti sociali;
      3)  sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro i periodi di
interruzione dalla guida di cui, all'articolo 7, del regolamento (CE)
561/06, i riposi intermedi di cui all'articolo 5, i periodi di riposo
di  cui  all'articolo 6  e,  fatte  salve le clausole di indennizzo o
limitazione di tali periodi previste dalla contrattazione collettiva,
i tempi di disponibilita' di cui alla lettera b);
      4)  nel  caso  degli  autotrasportatori autonomi, questa stessa
definizione si applica al periodo compreso tra l'inizio e la fine del
lavoro  durante il quale l'autotrasportatore autonomo e' sul posto di
lavoro,  a  disposizione  del  cliente  ed esercita le sue funzioni o
attivita',  ad  eccezione  delle mansioni amministrative generali non
direttamente legate al trasporto specifico in corso;
    b) tempi di disponibilita':
      1)  i  periodi  diversi  dai  riposi intermedi e dai periodi di
riposo,  durante  i  quali  il  lavoratore  mobile,  pur  non dovendo
rimanere  sul  posto  di  lavoro,  deve  tenersi  a  disposizione per
rispondere  ad  eventuali  chiamate  con  le  quali  gli si chiede di
iniziare  o  riprendere  la  guida  o  di  eseguire  altri lavori. In
particolare,  sono  considerati  tempi  di  disponibilita'  i periodi
durante   i   quali   il  lavoratore  mobile  accompagna  il  veicolo
trasportato  a bordo di una nave traghetto o di un treno ed i periodi
di  attesa  alle frontiere e quelli dovuti a divieti di circolazione.
Tali  periodi  e la loro probabile durata devono essere comunicati al
lavoratore mobile con preavviso, vale a dire o prima della partenza o
poco  prima  dell'inizio  effettivo  del  periodo considerato, oppure
secondo le condizioni generali negoziate tra le parti sociali;
      2)  per  i  lavoratori  mobili che guidano in squadre, il tempo
trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia
del veicolo;
    c) posto di lavoro:
      1)  il  luogo  in  cui  si  trova  lo  stabilimento  principale
dell'impresa  per  la  quale  il lavoratore mobile svolge determinate
mansioni,  nonche'  i suoi vari stabilimenti secondari, a prescindere
dal fatto che la loro ubicazione corrisponda o meno alla sede sociale
o allo stabilimento principale dell'impresa;
      2)  il  veicolo  usato  dalla  persona  che effettua operazioni
mobili di autotrasporto per lo svolgimento delle sue mansioni;
      3)  qualsiasi altro luogo in cui sono svolte attivita' connesse
con l'esecuzione del trasporto;
    d) lavoratore  mobile:  un lavoratore facente parte del personale
che  effettua  spostamenti,  compresi  gli  apprendisti,  che  e'  al
servizio  di  un'impresa  che  effettua  autotrasporto  di merci e di
persone per conto proprio o di terzi;
    e) autotrasportatore  autonomo:  una  persona  la  cui  attivita'
professionale principale consiste nel trasporto di persone e merci su
strada  dietro remunerazione ai sensi della legislazione comunitaria,
in  virtu'  di  una  licenza comunitaria o di un'altra autorizzazione
professionale ad effettuare il suddetto trasporto, che e' abilitata a
lavorare per conto proprio e che non e' legata ad un datore di lavoro
da  un  contratto  di lavoro o da un altro rapporto di lavoro di tipo
gerarchico,  che, libera di organizzare le attivita' in questione, il
cui  reddito  dipende  direttamente  dagli  utili realizzati e che e'
libera di intrattenere, individualmente o attraverso una cooperazione
tra   autotrasportatori  autonomi,  relazioni  commerciali  con  piu'
clienti.  Gli  autotrasportatori  che non rispondono a tali requisiti
sono soggetti agli stessi obblighi e beneficiano degli stessi diritti
previsti per i lavoratori mobili dal presente decreto;
    f) persona  che  effettua  operazioni mobili di autotrasporto: un
lavoratore  mobile  o un autotrasportatore autonomo che effettua tali
operazioni;
    g) settimana:  il periodo compreso fra le ore 00,00 del lunedi' e
le ore 24,00 della domenica;
    h) notte: un periodo di almeno quattro ore consecutive tra le ore
00,00 e le ore 7,00;
    i) lavoro notturno: ogni prestazione espletata durante la notte;
    l) tempi  di  inattivita':  tempi non lavorati che si alternano a
periodi  di  lavoro effettivo e che si pongono tra l'inizio e la fine
del  lavoro,  durante  i  quali  il  lavoratore  puo' ricostituire le
energie psicofisiche consumate nella prestazione;
    m) contratti collettivi di lavoro: contratti collettivi stipulati
da  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale.
 
                               Art. 4.
       Durata massima settimanale della prestazione di lavoro
  1.  La durata media della settimana lavorativa non puo' superare le
quarantotto  ore.  La  durata massima della settimana lavorativa puo'
essere estesa a sessanta ore solo se su un periodo di quattro mesi la
media  delle  ore  di  lavoro non supera il limite di quarantotto ore
settimanali.
  2.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  stabilite  dai  contratti
collettivi   nazionali   di  lavoro  stipulati  dalle  organizzazioni
sindacali   comparativamente  piu'  rappresentative  in  presenza  di
ragioni  tecniche,  nonche' di esigenze connesse con l'organizzazione
del   lavoro   che   oggettivamente   comportano  un  diverso  regime
dell'orario di lavoro e che, nel rispetto dei principi generali della
protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, determinano
una  diversa durata massima e media dell'orario di lavoro; il periodo
temporale  utilizzabile quale termine di riferimento per calcolare la
settimana  lavorativa media non puo' in ogni caso essere esteso oltre
i sei mesi.
  3.  I  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro stipulati dalle
organizzazioni   sindacali   comparativamente   piu'  rappresentative
definiscono   le   modalita'  e  le  ipotesi  di  applicazione  delle
disposizioni di cui al comma 2. Gli stessi contratti collettivi, alla
data  di  applicazione  del  presente  decreto agli autotrasportatori
autonomi,   provvedono  conseguentemente  ad  armonizzare  le  citate
modalita'  con  quelle relative alla predetta categoria di lavoratori
mobili.
  4.  La durata della prestazione lavorativa per conto di piu' datori
di lavoro e' pari alla somma di tutte le ore di lavoro effettuate. Il
datore  di  lavoro deve chiedere per iscritto al lavoratore mobile il
numero  di  ore  di  lavoro  prestate  ad  altro datore di lavoro. Il
lavoratore mobile deve fornire tali informazioni per iscritto.
 
                               Art. 5.
                          Riposi intermedi
  1. Ferma restando la tutela prevista dal regolamento (CE) n. 561/06
ovvero,  in  difetto,  dall'accordo  AETR,  le persone che effettuano
operazioni  mobili  di  autotrasporto, non possono lavorare in nessun
caso  per  piu'  di  sei  ore consecutive senza un riposo intermedio.
L'orario  di  lavoro  deve  essere  interrotto da riposi intermedi di
almeno trenta minuti se il totale delle ore di lavoro e' compreso fra
sei  e  nove  ore,  di almeno quarantacinque minuti se supera le nove
ore.
  2.  I  riposi  intermedi  possono  essere  suddivisi in periodi non
inferiori a quindici minuti ciascuno.
 
                               Art. 6.
                          Periodi di riposo
  1. Ai fini del presente decreto, gli apprendisti sono soggetti, per
quanto  riguarda i periodi di riposo, alle stesse disposizioni di cui
beneficiano   gli   altri  lavoratori  mobili,  in  applicazione  del
regolamento (CE) n. 561/06 ovvero, in difetto, dell'accordo AETR.
 
                               Art. 7.
                           Lavoro notturno
  1.   Qualora   sia  svolto  lavoro  notturno,  l'orario  di  lavoro
giornaliero  non  deve  superare  le dieci ore per ciascun periodo di
ventiquattro ore.
  2. Il lavoro notturno e' indennizzato sulla base di quanto previsto
dal contratto collettivo di lavoro sempreche' il metodo di indennizzo
prescelto sia tale da non compromettere la sicurezza stradale.
 
                               Art. 8.
                       Informazione e registri
  1.  I  lavoratori  mobili  devono essere informati delle pertinenti
disposizioni  nazionali, del regolamento interno dell'impresa e degli
accordi  tra parti sociali, in particolare dei contratti collettivi e
degli eventuali contratti aziendali stipulati sulla base del presente
decreto legislativo.
  2.  Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 14 del
regolamento  (CEE)  n.  3821/85  del Consiglio, del 20 dicembre 1985,
l'orario  di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di
autotrasporto  deve essere registrato. I registri sono conservati per
almeno due anni dopo la fine del relativo periodo. I datori di lavoro
sono  responsabili  della  registrazione  dell'orario  di  lavoro dei
lavoratori  mobili.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma 2,
dell'articolo 14,  del  citato  regolamento  (CEE)  n. 3821/85, se il
lavoratore  lo  richiede,  il  datore di lavoro deve rilasciare copia
della registrazione.
  3.  Ai registri di cui al comma 2, da tenersi presso la sede legale
dell'impresa  e  vidimati  dalla  direzione  provinciale  del  lavoro
territorialmente  competente,  si  applicano gli obblighi di tenuta e
registrazione  di  cui agli articoli 20, 21, 25 e 26, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
  4.   La   contrattazione   collettiva  definisce  le  modalita'  di
informazione di cui al comma l.
 
                               Art. 9.
                              Sanzioni
  1.  La  violazione  delle disposizioni previste dall'articolo 4, e'
punita  con  la  sanzione amministrativa da euro 130 ad euro 780, per
ogni  lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione
nel  caso  di superamento della durata massima settimanale fino al 10
per cento della durata consentita e con la sanzione amministrativa da
260 euro a 1560 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si
riferisce  la violazione nel caso di superamento della durata massima
settimanale oltre il 10 per cento della durata consentita.
  2.  La  violazione  delle  disposizioni previste dall'articolo 5 e'
punita con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 300.
  3.  La  violazione  delle  disposizioni previste dall'articolo 6 e'
punita con la sanzione amministrativa da euro 105 ad euro 630.
  4.  La  violazione  delle  disposizioni  previste  dall'articolo 7,
comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da euro 300 ad euro
900 per ogni lavoratore e per ciascuna giornata.
  5.  La  violazione  delle  disposizioni previste dall'articolo 8 e'
punita con la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro a 1500.
  6.  Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 174 e 178
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 
                              Art. 10.
                  Disposizioni finali e transitorie
  1.  Entro  un  anno  dalla  data  di entrata in vigore del presente
decreto il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, unitamente
al  Ministro  dei  trasporti, convoca le organizzazioni dei datori di
lavoro    e    le    organizzazioni   dei   lavoratori   maggiormente
rappresentative  al  fine  di  verificare  lo stato di attuazione del
presente decreto nella contrattazione collettiva a livello nazionale.
  2.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto sono
abrogate  tutte  le  disposizioni  legislative  e regolamentari nella
materia  in  esso  disciplinata,  salvo le disposizioni espressamente
richiamate e le disposizioni aventi carattere sanzionatorio.
  3.  Gli  accordi  collettivi  di  cui all'articolo 4 possono essere
realizzati  entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore del
presente  decreto.  Fino  alla  stipula  dei  predetti  accordi si fa
riferimento agli accordi esistenti.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 19 novembre 2007
 
                             NAPOLITANO
 
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Bonino,  Ministro  per le politiche
                                  europee
                                  Damiano,   Ministro  del  lavoro  e
                                  della previdenza sociale
                                  D'Alema,   Ministro   degli  affari
                                  esteri
                                  Mastella, Ministro della giustizia
                                  Bianchi, Ministro dei trasporti
                                  Padoa       Schioppa,      Ministro

                                  dell'economia e delle finanze