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Roma, 21 dicembre 2007
Circolare n.187/2007
Oggetto: Autotrasporto – Orario di lavoro degli autisti –
DLGVO 19.11.2007, n. 234, su G.U. n. 292 del 17.12.2007.
E’ stato pubblicato sulla
G.U. n.292 del 17 dicembre scorso il decreto
legislativo che recepisce la direttiva europea 15/2002 sull’orario di lavoro
degli autisti.
Come è noto, il
decreto riconosce alla contrattazione collettiva nazionale la possibilità di
stabilire, in presenza di ragioni
tecniche nonché di esigenze connesse con l’organizzazione del lavoro, una
diversa durata massima e media di orario rispetto ai limiti fissati dalla
direttiva (60 ore di picco settimanale e 48 ore di media settimanale nell’arco
di 4 mesi). Tale riconoscimento, conformemente alle indicazioni espresse dalle
parti sociali con l’Avviso comune di
due anni fa, consentirà di fissare regimi di orario più aderenti all’attuale
operatività delle imprese di autotrasporto.
Giovedì 20 dicembre
ha preso il via il confronto con il sindacato per armonizzare le vigenti
disposizioni contrattuali alle nuove regole. Dopo riunioni ristrette sul piano
tecnico, il confronto riprenderà il prossimo 21 gennaio.
f.to
dr. Piero M. |
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Allegato uno |
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M/t |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
G.U. n. 292 del 17.12.2007 (fonte Guritel)
Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione
dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili
di autotrasporti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto, nel dare attuazione organica alla direttiva
n. 2002/15/CE del Consiglio e del Parlamento europeo, dell'11 marzo
2002, e' diretto a regolamentare in modo uniforme su tutto il
territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia
negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro
connessi alla organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che
effettuano operazioni mobili di autotrasporto, per migliorare la
tutela della salute, la sicurezza delle persone, la sicurezza
stradale, nonche' a ravvicinare maggiormente le condizioni di
concorrenza.
Art. 2.
Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai
lavoratori mobili alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato
membro dell'Unione europea che partecipano ad attivita' di
autotrasporto di persone e merci su strada contemplate dal
regolamento (CE) n. 561/06 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 marzo 2006, di seguito denominato: «regolamento (CE) n.
561/06», oppure, in difetto, dall'accordo europeo relativo alle
prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai
trasporti internazionali su strada (AETR).
2. Salvo diverse disposizioni nazionali o comunitarie, le
disposizioni contenute nel presente decreto si applicano agli
autotrasportatori autonomi a decorrere dal 23 marzo 2009.
Art. 3.
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si
intende per:
a) orario di lavoro: ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine
del lavoro durante il quale il lavoratore mobile e' sul posto di
lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue
funzioni o attivita', ossia:
1) il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto. In
particolare tali operazioni comprendono: la guida, il carico e lo
scarico, la supervisione della salita o discesa di passeggeri dal
veicolo, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra
operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico e
dei passeggeri o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari
direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la
sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalita'
amministrative di polizia, di dogana, o altro;
2) i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non
puo' disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto
di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in
compiti connessi all'attivita' di servizio, in particolare i periodi
di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo
la durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima
dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente
alle condizioni generali negoziate tra le parti sociali;
3) sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro i periodi di
interruzione dalla guida di cui, all'articolo 7, del regolamento (CE)
561/06, i riposi intermedi di cui all'articolo 5, i periodi di riposo
di cui all'articolo 6 e, fatte salve le clausole di indennizzo o
limitazione di tali periodi previste dalla contrattazione collettiva,
i tempi di disponibilita' di cui alla lettera b);
4) nel caso degli autotrasportatori autonomi, questa stessa
definizione si applica al periodo compreso tra l'inizio e la fine del
lavoro durante il quale l'autotrasportatore autonomo e' sul posto di
lavoro, a disposizione del cliente ed esercita le sue funzioni o
attivita', ad eccezione delle mansioni amministrative generali non
direttamente legate al trasporto specifico in corso;
b) tempi di disponibilita':
1) i periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di
riposo, durante i quali il lavoratore mobile, pur non dovendo
rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per
rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiede di
iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori. In
particolare, sono considerati tempi di disponibilita' i periodi
durante i quali il lavoratore mobile accompagna il veicolo
trasportato a bordo di una nave traghetto o di un treno ed i periodi
di attesa alle frontiere e quelli dovuti a divieti di circolazione.
Tali periodi e la loro probabile durata devono essere comunicati al
lavoratore mobile con preavviso, vale a dire o prima della partenza o
poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure
secondo le condizioni generali negoziate tra le parti sociali;
2) per i lavoratori mobili che guidano in squadre, il tempo
trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia
del veicolo;
c) posto di lavoro:
1) il luogo in cui si trova lo stabilimento principale
dell'impresa per la quale il lavoratore mobile svolge determinate
mansioni, nonche' i suoi vari stabilimenti secondari, a prescindere
dal fatto che la loro ubicazione corrisponda o meno alla sede sociale
o allo stabilimento principale dell'impresa;
2) il veicolo usato dalla persona che effettua operazioni
mobili di autotrasporto per lo svolgimento delle sue mansioni;
3) qualsiasi altro luogo in cui sono svolte attivita' connesse
con l'esecuzione del trasporto;
d) lavoratore mobile: un lavoratore facente parte del personale
che effettua spostamenti, compresi gli apprendisti, che e' al
servizio di un'impresa che effettua autotrasporto di merci e di
persone per conto proprio o di terzi;
e) autotrasportatore autonomo: una persona la cui attivita'
professionale principale consiste nel trasporto di persone e merci su
strada dietro remunerazione ai sensi della legislazione comunitaria,
in virtu' di una licenza comunitaria o di un'altra autorizzazione
professionale ad effettuare il suddetto trasporto, che e' abilitata a
lavorare per conto proprio e che non e' legata ad un datore di lavoro
da un contratto di lavoro o da un altro rapporto di lavoro di tipo
gerarchico, che, libera di organizzare le attivita' in questione, il
cui reddito dipende direttamente dagli utili realizzati e che e'
libera di intrattenere, individualmente o attraverso una cooperazione
tra autotrasportatori autonomi, relazioni commerciali con piu'
clienti. Gli autotrasportatori che non rispondono a tali requisiti
sono soggetti agli stessi obblighi e beneficiano degli stessi diritti
previsti per i lavoratori mobili dal presente decreto;
f) persona che effettua operazioni mobili di autotrasporto: un
lavoratore mobile o un autotrasportatore autonomo che effettua tali
operazioni;
g) settimana: il periodo compreso fra le ore 00,00 del lunedi' e
le ore 24,00 della domenica;
h) notte: un periodo di almeno quattro ore consecutive tra le ore
00,00 e le ore 7,00;
i) lavoro notturno: ogni prestazione espletata durante la notte;
l) tempi di inattivita': tempi non lavorati che si alternano a
periodi di lavoro effettivo e che si pongono tra l'inizio e la fine
del lavoro, durante i quali il lavoratore puo' ricostituire le
energie psicofisiche consumate nella prestazione;
m) contratti collettivi di lavoro: contratti collettivi stipulati
da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale.
Art. 4.
Durata massima settimanale della prestazione di lavoro
1. La durata media della settimana lavorativa non puo' superare le
quarantotto ore. La durata massima della settimana lavorativa puo'
essere estesa a sessanta ore solo se su un periodo di quattro mesi la
media delle ore di lavoro non supera il limite di quarantotto ore
settimanali.
2. Sono fatte salve le disposizioni stabilite dai contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative in presenza di
ragioni tecniche, nonche' di esigenze connesse con l'organizzazione
del lavoro che oggettivamente comportano un diverso regime
dell'orario di lavoro e che, nel rispetto dei principi generali della
protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, determinano
una diversa durata massima e media dell'orario di lavoro; il periodo
temporale utilizzabile quale termine di riferimento per calcolare la
settimana lavorativa media non puo' in ogni caso essere esteso oltre
i sei mesi.
3. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative
definiscono le modalita' e le ipotesi di applicazione delle
disposizioni di cui al comma 2. Gli stessi contratti collettivi, alla
data di applicazione del presente decreto agli autotrasportatori
autonomi, provvedono conseguentemente ad armonizzare le citate
modalita' con quelle relative alla predetta categoria di lavoratori
mobili.
4. La durata della prestazione lavorativa per conto di piu' datori
di lavoro e' pari alla somma di tutte le ore di lavoro effettuate. Il
datore di lavoro deve chiedere per iscritto al lavoratore mobile il
numero di ore di lavoro prestate ad altro datore di lavoro. Il
lavoratore mobile deve fornire tali informazioni per iscritto.
Art. 5.
Riposi intermedi
1. Ferma restando la tutela prevista dal regolamento (CE) n. 561/06
ovvero, in difetto, dall'accordo AETR, le persone che effettuano
operazioni mobili di autotrasporto, non possono lavorare in nessun
caso per piu' di sei ore consecutive senza un riposo intermedio.
L'orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di
almeno trenta minuti se il totale delle ore di lavoro e' compreso fra
sei e nove ore, di almeno quarantacinque minuti se supera le nove
ore.
2. I riposi intermedi possono essere suddivisi in periodi non
inferiori a quindici minuti ciascuno.
Art. 6.
Periodi di riposo
1. Ai fini del presente decreto, gli apprendisti sono soggetti, per
quanto riguarda i periodi di riposo, alle stesse disposizioni di cui
beneficiano gli altri lavoratori mobili, in applicazione del
regolamento (CE) n. 561/06 ovvero, in difetto, dell'accordo AETR.
Art. 7.
Lavoro notturno
1. Qualora sia svolto lavoro notturno, l'orario di lavoro
giornaliero non deve superare le dieci ore per ciascun periodo di
ventiquattro ore.
2. Il lavoro notturno e' indennizzato sulla base di quanto previsto
dal contratto collettivo di lavoro sempreche' il metodo di indennizzo
prescelto sia tale da non compromettere la sicurezza stradale.
Art. 8.
Informazione e registri
1. I lavoratori mobili devono essere informati delle pertinenti
disposizioni nazionali, del regolamento interno dell'impresa e degli
accordi tra parti sociali, in particolare dei contratti collettivi e
degli eventuali contratti aziendali stipulati sulla base del presente
decreto legislativo.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 14 del
regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985,
l'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di
autotrasporto deve essere registrato. I registri sono conservati per
almeno due anni dopo la fine del relativo periodo. I datori di lavoro
sono responsabili della registrazione dell'orario di lavoro dei
lavoratori mobili. Fermo restando quanto previsto dal comma 2,
dell'articolo 14, del citato regolamento (CEE) n. 3821/85, se il
lavoratore lo richiede, il datore di lavoro deve rilasciare copia
della registrazione.
3. Ai registri di cui al comma 2, da tenersi presso la sede legale
dell'impresa e vidimati dalla direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente, si applicano gli obblighi di tenuta e
registrazione di cui agli articoli 20, 21, 25 e 26, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
4. La contrattazione collettiva definisce le modalita' di
informazione di cui al comma l.
Art. 9.
Sanzioni
1. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, e'
punita con la sanzione amministrativa da euro 130 ad euro 780, per
ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione
nel caso di superamento della durata massima settimanale fino al 10
per cento della durata consentita e con la sanzione amministrativa da
260 euro a 1560 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si
riferisce la violazione nel caso di superamento della durata massima
settimanale oltre il 10 per cento della durata consentita.
2. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5 e'
punita con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 300.
3. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 6 e'
punita con la sanzione amministrativa da euro 105 ad euro 630.
4. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7,
comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da euro 300 ad euro
900 per ogni lavoratore e per ciascuna giornata.
5. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 8 e'
punita con la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro a 1500.
6. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 174 e 178
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 10.
Disposizioni finali e transitorie
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, unitamente
al Ministro dei trasporti, convoca le organizzazioni dei datori di
lavoro e le organizzazioni dei lavoratori maggiormente
rappresentative al fine di verificare lo stato di attuazione del
presente decreto nella contrattazione collettiva a livello nazionale.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari nella
materia in esso disciplinata, salvo le disposizioni espressamente
richiamate e le disposizioni aventi carattere sanzionatorio.
3. Gli accordi collettivi di cui all'articolo 4 possono essere
realizzati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Fino alla stipula dei predetti accordi si fa
riferimento agli accordi esistenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 19 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Damiano, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
D'Alema, Ministro degli affari
esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Bianchi, Ministro dei trasporti
Padoa Schioppa, Ministro
dell'economia e delle finanze