|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 4 gennaio 2008
Circolare n. 3/2008
Oggetto: Lavoro – Comunicazioni obbligatorie – Nuova procedura
di invio telematico – D.M. 30.10.2007, su G.U. n. 299 del 27.12.2007 - Circolare
del Min. Lavoro n. 8371 del 21.12.2007.
In attuazione della
finanziaria dello scorso anno (art. 1, commi da 1180 a 1185 della legge
296/2006) dall’11 gennaio 2008 sarà
operativa la procedura di trasmissione telematica delle comunicazioni che i
datori di lavoro devono effettuare in caso di instaurazione, trasformazione o
cessazione di rapporti di lavoro. L’utilizzo della procedura informatica sarà
tuttavia obbligatorio solo a partire dall’1 marzo prossimo in quanto sino a
tale data si potranno ancora trasmettere le suddette comunicazioni anche per
via cartacea.
Il nuovo sistema
informatizzato semplificherà gli adempimenti amministrativi in capo ai datori
di lavoro poiché la comunicazione effettuata al servizio per l’impiego
competente per territorio sarà valida anche nei confronti di INPS e INAIL
(cosiddetta pluriefficacia della
comunicazione), mentre tale effetto non si verifica con la trasmissione cartacea.
L’introduzione della
modalità informatica per l’invio delle comunicazioni obbligatorie concorre
alla realizzazione del Servizio Informatico
Comunicazioni Obbligatorie, quale sistema nazionale coordinato dal Ministero
del Lavoro e articolato attraverso nodi informatici periferici realizzati
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. Per poter utilizzare
il nuovo sistema le imprese dovranno pertanto accreditarsi presso le regioni
(o province autonome) di riferimento secondo modalità da ciascuna indicate.
Allo stato attuale la maggior parte delle regioni (tra cui Piemonte, Veneto,
Emilia Romagna, Marche, Toscana, Lazio) hanno già attivato un sistema informatico
in grado di ricevere le comunicazioni. Nelle località ove tale sistema non
fosse ancora attivo sarà comunque possibile inviare le comunicazioni tramite
l’apposito servizio informatico del Ministero del Lavoro (http://registrazioneco.lavoro.gov.it).
La nuova modulistica
con le relative istruzioni e la guida all’accreditamento regionale sono disponibili
sul sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it/co).
f.to
dr. Piero M. |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.
8/2007 |
|
Allegati: |
|
Lc/lc |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
G.U. n. 299 del 30.10.2007 (fonte Guritel)
DECRETO 30 ottobre 2007
Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro
pubblici e privati ai servizi competenti.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO PER LE RIFORME
E LE INNOVAZIONI
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «modulo», modello in base al quale, ai fini degli adempimenti
degli obblighi previsti dal presente provvedimento, devono essere
redatti i documenti di cui alle successive lettere b), c), d) ed e);
b) «Unificato Lav», il modulo per le comunicazioni obbligatorie
dei datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti
pubblici economici e le pubbliche amministrazioni di cui all'art.
9-bis, comma 2 della legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive
modificazioni ed integrazioni; di cui all'art. 21, comma 1 della
legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed
integrazioni; all'art. 4-bis, comma 5 del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) «Unificato Somm», il modulo per le comunicazioni obbligatorie
delle agenzie di somministrazione, di cui all'art. 4-bis, comma 4 del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni ed integrazioni;
d) «Unificato Urg», il modulo per le comunicazioni di assunzione
effettuate in casi di urgenza connessa ad esigenze produttive, di cui
all'art. 1, comma 1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) «Unificato VARDatori», il modulo per la comunicazione di
variazione della ragione sociale, del trasferimento d'azienda o di
ramo di essa, di cui all'art. 4-bis, comma 5, lettera e-quater ed
e-quinques del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e
successive modificazioni ed integrazioni;
f) «servizi competenti», i servizi di cui all'art. 1, comma 2,
lettera g) del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;
g) «soggetti obbligati», i datori di lavoro privati, gli enti
pubblici economici, le pubbliche amministrazioni;
h) «soggetti abilitati», i soggetti obbligati direttamente,
nonche' gli organismi che ai sensi della normativa vigente possono
effettuare le comunicazioni in loro nome e per conto, secondo le
modalita' stabilite da ciascuna regione e provincia autonoma;
i) «sede operativa», la sede legale o altra sede individuata
dalle agenzie di somministrazione per effettuare le comunicazioni di
cui al presente decreto;
j) «servizi informatici», le procedure applicative messe a
disposizione dai servizi competenti ai soggetti abilitati per
consentire la trasmissione informatica dei moduli, secondo le
modalita' stabilite da ciascuna regione e provincia autonoma, in
conformita' a quanto previsto al comma 1-bis dell'art. 71, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed
integrazioni;
k) «data certa di trasmissione», la data risultante dalla
procedura di validazione temporale attestante il giorno e l'ora in
cui il modulo e' stato ricevuto dai servizi informatici di cui alla
precedente lettera j).
Art. 2.
Finalita' ed ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce gli standard e le regole per la
trasmissione informatica delle comunicazioni dovute dai datori di
lavoro pubblici e privati ai servizi competenti, al fine di
assicurare l'unitarieta' e l'omogeneita' del Sistema Informativo
Lavoro su tutto il territorio nazionale.
2. I servizi competenti rendono disponibili i servizi informatici
necessari per consentire la trasmissione informatica dei moduli,
assicurando gli standard tecnici minimi stabiliti nel presente
decreto.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle
comunicazioni di cui all'art. 1, commi da 1180 a 1185, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 - legge Finanziaria 2007.
Art. 3.
Adozione dei moduli di comunicazione
1. Sono adottati i moduli «Unificato-Lav», «Unificato-Somm», e
«Unificato-VARDatori» di cui rispettivamente agli allegati A, B, e C,
secondo i sistemi di classificazione di cui all'Allegato D e il
formato di trasmissione di cui all'allegato E. Gli allegati
costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. E' adottato il modulo «Unificato Urg» di cui allegato F per le
comunicazioni sintetiche d'urgenza da effettuare entro il giorno
antecedente ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge
1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge
28 novembre 1996, n. 608, cosi' come modificato dall'art. 1,
comma 1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. I moduli di cui ai commi precedenti sostituiscono ogni altro
modello utilizzato per le comunicazioni di cui al presente decreto.
Art. 4.
Modalita' di trasmissione
1. I moduli di cui al precedente art. 3, comma 1 devono essere
trasmessi esclusivamente per il tramite dei servizi informatici resi
disponibili dai servizi competenti. I moduli trasmessi con le
modalita' di cui al presente comma soddisfano i requisiti della forma
scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del
documento originale.
2. Per i datori di lavoro domestico la trasmissione dei moduli e'
consentita anche con modalita' diverse, purche' idonee a documentare
la data certa di trasmissione.
3. La trasmissione del modulo «Unificato Urg», di cui all'art. 3,
comma 2 e' consentita anche con la modalita' di cui al successivo
comma 6.
4. I servizi competenti rilasciano, per il tramite dei servizi
informatici, una ricevuta dell'avvenuta trasmissione indicante la
data e l'ora di ricezione nel rispetto della normativa vigente, che
fa fede, salvo prova di falso, per documentare l'adempimento di
legge.
5. In caso di mancato funzionamento dei servizi informatici, che
non consenta di adempiere nei termini previsti dalla legge, i servizi
competenti rilasciano su richiesta degli interessati idonea
documentazione attestante l'adempimento.
6. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i soggetti obbligati
sono comunque tenuti ad effettuare una comunicazione sintetica
d'urgenza, utilizzando il modulo «Unificato Urg» ad un fax service
messo a disposizione dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale o dalle regioni; resta fermo l'obbligo di invio della
comunicazione ordinaria al servizio competente nel primo giorno utile
successivo.
7. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale pubblica sul
proprio sito telematico www.lavoro.go.it l'elenco dei servizi
informatici.
Art. 5.
Pluriefficacia della comunicazione
Le comunicazioni inviate al servizio competente nel cui ambito
territoriale e' ubicata la sede di lavoro sono valide ai fin
dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti degli
enti previdenziali, previsti dalla normativa seguente:
a) art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.
38;
b) art. 9 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16
luglio 1947, n. 708.
Art. 6.
Modalita' di trasferimento dei dati
1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 4-bis, comma 6 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come sostituito dall'art. 1,
comma 1184 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - legge finanziaria
2006, i servizi competenti trasmettono al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale le comunicazioni con le modalita' tecniche
indicate nell'allegato G, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
2. Le modifiche all'allegato tecnico di cui al comma precedente
verranno sviluppate e rese disponibili secondo le modalita' previste
dalle regole tecniche di cui al comma 1-bis dell'art. 71, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed
integrazioni.
3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale inoltra le
predette comunicazioni all'Istituto nazionale di previdenza sociale
(INPS), all'Istituto nazionale per le assicurazioni e infortuni sul
lavoro (INAIL), e alle altre forme previdenziali sostitutive o
esclusive, nonche' alla Prefettura - Ufficio territoriale di Governo
(UTG), nell'ambito del sistema pubblico di connettivita' e nel
rispetto delle regole tecniche di sicurezza di cui all'art. 71,
comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Art. 7.
Abrogazioni
A decorrere dalla data di entrata in vigore sono abrogati:
a) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
del 20 dicembre 1995, concernente l'adozione del modello C/ASS;
b) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
del 1° settembre 1999, concernente l'adozione del modulo denominato
«Modello Unificato - Temp».
Art. 8.
Regime transitorio
1. I soggetti obbligati e abilitati tenuti ad inviare le
comunicazioni nei territori in cui non sono ancora disponibili i
servizi informatici, adempiono agli obblighi per il tramite di un
dominio messo a disposizione dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
2. Al fine di consentire l'adeguamento delle procedure informatiche
dei soggetti obbligati ed abilitati, l'obbligo di trasmettere i
moduli esclusivamente per il tramite dei servizi informatici decorre
dal 1° marzo 2008. Fino a tale data quanto previsto al precedente
art. 5 si applica solo alle comunicazioni trasmesse per il tramite
dei servizi informatici.
3. Per far fronte alle esigenze di bilinguismo della provincia
autonoma di Bolzano, le disposizioni di cui al comma 2 decorrono
dalla data del l° dicembre 2008.
Art. 9.
Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 ottobre 2007
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Damiano
Il Ministro per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione
Nicolais
Avvertenza: Si omette la pubblicazione degli allegati
in quanto gli stessi sono pubblicati sul sito del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale all'indirizzo
http://www.lavoro.gov.it/CO/RM/Norme/