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Roma, 4 gennaio 2008
Circolare n. 3/2008
Oggetto: Lavoro – Comunicazioni obbligatorie – Nuova procedura
di invio telematico – D.M. 30.10.2007, su G.U. n. 299 del 27.12.2007 - Circolare
del Min. Lavoro n. 8371 del 21.12.2007.
In attuazione della
finanziaria dello scorso anno (art. 1, commi da 1180 a 1185 della legge
296/2006) dall’11 gennaio 2008 sarà
operativa la procedura di trasmissione telematica delle comunicazioni che i
datori di lavoro devono effettuare in caso di instaurazione, trasformazione o
cessazione di rapporti di lavoro. L’utilizzo della procedura informatica sarà
tuttavia obbligatorio solo a partire dall’1 marzo prossimo in quanto sino a
tale data si potranno ancora trasmettere le suddette comunicazioni anche per
via cartacea.
Il nuovo sistema
informatizzato semplificherà gli adempimenti amministrativi in capo ai datori
di lavoro poiché la comunicazione effettuata al servizio per l’impiego
competente per territorio sarà valida anche nei confronti di INPS e INAIL
(cosiddetta pluriefficacia della
comunicazione), mentre tale effetto non si verifica con la trasmissione cartacea.
L’introduzione della
modalità informatica per l’invio delle comunicazioni obbligatorie concorre
alla realizzazione del Servizio Informatico
Comunicazioni Obbligatorie, quale sistema nazionale coordinato dal Ministero
del Lavoro e articolato attraverso nodi informatici periferici realizzati
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. Per poter utilizzare
il nuovo sistema le imprese dovranno pertanto accreditarsi presso le regioni
(o province autonome) di riferimento secondo modalità da ciascuna indicate.
Allo stato attuale la maggior parte delle regioni (tra cui Piemonte, Veneto,
Emilia Romagna, Marche, Toscana, Lazio) hanno già attivato un sistema informatico
in grado di ricevere le comunicazioni. Nelle località ove tale sistema non
fosse ancora attivo sarà comunque possibile inviare le comunicazioni tramite
l’apposito servizio informatico del Ministero del Lavoro (http://registrazioneco.lavoro.gov.it).
La nuova modulistica
con le relative istruzioni e la guida all’accreditamento regionale sono disponibili
sul sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it/co).
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f.to
dr. Piero M. |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.
8/2007 |
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Allegati: |
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Lc/lc |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
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G.U. n. 299 del 30.10.2007 (fonte Guritel)
DECRETO 30 ottobre 2007
Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoropubblici e privati ai servizi competenti. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Decreta: Art. 1. Definizioni Ai fini del presente decreto si intende per: a) «modulo», modello in base al quale, ai fini degli adempimentidegli obblighi previsti dal presente provvedimento, devono essereredatti i documenti di cui alle successive lettere b), c), d) ed e); b) «Unificato Lav», il modulo per le comunicazioni obbligatoriedei datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli entipubblici economici e le pubbliche amministrazioni di cui all'art.9-bis, comma 2 della legge 28 novembre 1996, n. 608, e successivemodificazioni ed integrazioni; di cui all'art. 21, comma 1 dellalegge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni edintegrazioni; all'art. 4-bis, comma 5 del decreto legislativo21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni; c) «Unificato Somm», il modulo per le comunicazioni obbligatoriedelle agenzie di somministrazione, di cui all'art. 4-bis, comma 4 deldecreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successivemodificazioni ed integrazioni; d) «Unificato Urg», il modulo per le comunicazioni di assunzioneeffettuate in casi di urgenza connessa ad esigenze produttive, di cuiall'art. 1, comma 1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; e) «Unificato VARDatori», il modulo per la comunicazione divariazione della ragione sociale, del trasferimento d'azienda o diramo di essa, di cui all'art. 4-bis, comma 5, lettera e-quater ede-quinques del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 esuccessive modificazioni ed integrazioni; f) «servizi competenti», i servizi di cui all'art. 1, comma 2,lettera g) del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297; g) «soggetti obbligati», i datori di lavoro privati, gli entipubblici economici, le pubbliche amministrazioni; h) «soggetti abilitati», i soggetti obbligati direttamente,nonche' gli organismi che ai sensi della normativa vigente possonoeffettuare le comunicazioni in loro nome e per conto, secondo lemodalita' stabilite da ciascuna regione e provincia autonoma; i) «sede operativa», la sede legale o altra sede individuatadalle agenzie di somministrazione per effettuare le comunicazioni dicui al presente decreto; j) «servizi informatici», le procedure applicative messe adisposizione dai servizi competenti ai soggetti abilitati perconsentire la trasmissione informatica dei moduli, secondo lemodalita' stabilite da ciascuna regione e provincia autonoma, inconformita' a quanto previsto al comma 1-bis dell'art. 71, deldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni edintegrazioni; k) «data certa di trasmissione», la data risultante dallaprocedura di validazione temporale attestante il giorno e l'ora incui il modulo e' stato ricevuto dai servizi informatici di cui allaprecedente lettera j). Art. 2. Finalita' ed ambito di applicazione 1. Il presente decreto definisce gli standard e le regole per latrasmissione informatica delle comunicazioni dovute dai datori dilavoro pubblici e privati ai servizi competenti, al fine diassicurare l'unitarieta' e l'omogeneita' del Sistema InformativoLavoro su tutto il territorio nazionale. 2. I servizi competenti rendono disponibili i servizi informaticinecessari per consentire la trasmissione informatica dei moduli,assicurando gli standard tecnici minimi stabiliti nel presentedecreto. 3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano allecomunicazioni di cui all'art. 1, commi da 1180 a 1185, della legge27 dicembre 2006, n. 296 - legge Finanziaria 2007. Art. 3. Adozione dei moduli di comunicazione 1. Sono adottati i moduli «Unificato-Lav», «Unificato-Somm», e«Unificato-VARDatori» di cui rispettivamente agli allegati A, B, e C,secondo i sistemi di classificazione di cui all'Allegato D e ilformato di trasmissione di cui all'allegato E. Gli allegaticostituiscono parte integrante del presente decreto. 2. E' adottato il modulo «Unificato Urg» di cui allegato F per lecomunicazioni sintetiche d'urgenza da effettuare entro il giornoantecedente ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge28 novembre 1996, n. 608, cosi' come modificato dall'art. 1,comma 1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 3. I moduli di cui ai commi precedenti sostituiscono ogni altromodello utilizzato per le comunicazioni di cui al presente decreto. Art. 4. Modalita' di trasmissione 1. I moduli di cui al precedente art. 3, comma 1 devono esseretrasmessi esclusivamente per il tramite dei servizi informatici residisponibili dai servizi competenti. I moduli trasmessi con lemodalita' di cui al presente comma soddisfano i requisiti della formascritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella deldocumento originale. 2. Per i datori di lavoro domestico la trasmissione dei moduli e'consentita anche con modalita' diverse, purche' idonee a documentarela data certa di trasmissione. 3. La trasmissione del modulo «Unificato Urg», di cui all'art. 3,comma 2 e' consentita anche con la modalita' di cui al successivocomma 6. 4. I servizi competenti rilasciano, per il tramite dei serviziinformatici, una ricevuta dell'avvenuta trasmissione indicante ladata e l'ora di ricezione nel rispetto della normativa vigente, chefa fede, salvo prova di falso, per documentare l'adempimento dilegge. 5. In caso di mancato funzionamento dei servizi informatici, chenon consenta di adempiere nei termini previsti dalla legge, i servizicompetenti rilasciano su richiesta degli interessati idoneadocumentazione attestante l'adempimento. 6. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i soggetti obbligatisono comunque tenuti ad effettuare una comunicazione sinteticad'urgenza, utilizzando il modulo «Unificato Urg» ad un fax servicemesso a disposizione dal Ministero del lavoro e della previdenzasociale o dalle regioni; resta fermo l'obbligo di invio dellacomunicazione ordinaria al servizio competente nel primo giorno utilesuccessivo. 7. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale pubblica sulproprio sito telematico www.lavoro.go.it l'elenco dei serviziinformatici. Art. 5. Pluriefficacia della comunicazione Le comunicazioni inviate al servizio competente nel cui ambitoterritoriale e' ubicata la sede di lavoro sono valide ai findell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti deglienti previdenziali, previsti dalla normativa seguente: a) art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38; b) art. 9 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16luglio 1947, n. 708. Art. 6. Modalita' di trasferimento dei dati 1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 4-bis, comma 6 del decretolegislativo 21 aprile 2000, n. 181, come sostituito dall'art. 1,comma 1184 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - legge finanziaria2006, i servizi competenti trasmettono al Ministero del lavoro edella previdenza sociale le comunicazioni con le modalita' tecnicheindicate nell'allegato G, che costituisce parte integrante delpresente decreto. 2. Le modifiche all'allegato tecnico di cui al comma precedenteverranno sviluppate e rese disponibili secondo le modalita' previstedalle regole tecniche di cui al comma 1-bis dell'art. 71, del decretolegislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni edintegrazioni. 3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale inoltra lepredette comunicazioni all'Istituto nazionale di previdenza sociale(INPS), all'Istituto nazionale per le assicurazioni e infortuni sullavoro (INAIL), e alle altre forme previdenziali sostitutive oesclusive, nonche' alla Prefettura - Ufficio territoriale di Governo(UTG), nell'ambito del sistema pubblico di connettivita' e nelrispetto delle regole tecniche di sicurezza di cui all'art. 71,comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Art. 7. Abrogazioni A decorrere dalla data di entrata in vigore sono abrogati: a) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza socialedel 20 dicembre 1995, concernente l'adozione del modello C/ASS; b) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza socialedel 1° settembre 1999, concernente l'adozione del modulo denominato«Modello Unificato - Temp». Art. 8. Regime transitorio 1. I soggetti obbligati e abilitati tenuti ad inviare lecomunicazioni nei territori in cui non sono ancora disponibili iservizi informatici, adempiono agli obblighi per il tramite di undominio messo a disposizione dal Ministero del lavoro e dellaprevidenza sociale. 2. Al fine di consentire l'adeguamento delle procedure informatichedei soggetti obbligati ed abilitati, l'obbligo di trasmettere imoduli esclusivamente per il tramite dei servizi informatici decorredal 1° marzo 2008. Fino a tale data quanto previsto al precedenteart. 5 si applica solo alle comunicazioni trasmesse per il tramitedei servizi informatici. 3. Per far fronte alle esigenze di bilinguismo della provinciaautonoma di Bolzano, le disposizioni di cui al comma 2 decorronodalla data del l° dicembre 2008. Art. 9. Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo lapubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 ottobre 2007 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Damiano Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Nicolais
Avvertenza: Si omette la pubblicazione degli allegati in quanto gli stessi sono pubblicati sul sito del Ministero del lavoro e della previdenza sociale all'indirizzo
http://www.lavoro.gov.it/CO/RM/Norme/