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Roma, 11 gennaio 2008
Circolare n.11/2008
Oggetto: Previdenza – Disposizioni in materia di welfare – Legge 24.12.2007, n. 247, su G.U. n. 301 del 29.12.2007.
Contestualmente alla finanziaria 2008 è stato approvato il collegato sul welfare che introduce novità su numerose materie (tra cui pensioni, lavoro straordinario, contrattazione di secondo livello, contratti a termine, apprendistato).
Il provvedimento contiene purtroppo anche la disposizione illiberale sul CCNL porti (art. 1, comma 89) in base alla quale i titolari di autorizzazioni e concessioni portuali dovranno garantire ai lavoratori trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli risultati da tale contratto. La questione di fiducia posta dal Governo sia alla Camera che al Senato ha impedito di accogliere le proposte emendative suggerite dalla Confetra per considerare equiparabili al suddetto CCNL i più importanti contratti collettivi già applicati nei porti.
La nuova legge interviene anche sulla riforma Biagi (DLGVO n.276/2003) sopprimendo il lavoro a chiamata e lo staff leasing (contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato), peraltro già disapplicati dalla contrattazione collettiva di diversi settori (tra cui il CCNL trasporto merci).
Si evidenziano i principali aspetti del provvedimento, composto da un unico articolo e 94 commi, con riserva di ulteriori approfondimenti sui singoli temi in concomitanza dei chiarimenti ministeriali.
Pensioni (art. 1, commi da 1 a 27) – E’ stato soppresso il cosiddetto scalone previsto dalla riforma Maroni (legge n. 243/04) che dal 2008 avrebbe innalzato da 57 a 60 anni la soglia minima di età per accedere alla pensione di anzianità (cioè con almeno 35 anni di contributi). In sostituzione dello scalone sono stati previsti nuovi criteri di accesso basati, da subito, sull’elevazione a 58 anni (59 per i lavoratori autonomi) del requisito anagrafico e, dal 2009, sul raggiungimento di “quote” date dalla somma dell’età e dell’anzianità contributiva. Nel dettaglio i nuovi requisiti per la pensione di anzianità sono i seguenti:
dall’1 gennaio 2008 al 30 giugno 2009 |
58 anni di età + 35 di contributi |
dall’1 luglio 2009 al 31 dicembre 2010 |
quota 95: data da 59 anni di età + 36 di contributi oppure da 60 anni di età + 35 di contributi |
dall’1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 |
quota 96: data da 60 anni di età + 36 di contributi oppure da 61 anni di età + 35 di contributi |
dall’1 gennaio 2013 in poi |
quota 97: data da 61 anni di età + 36 di contributi oppure da 62 anni di età + 35 di contributi |
Resta in ogni caso ferma la possibilità di accedere alla pensione di anzianità a qualsiasi età con almeno 40 anni contributi.
Sempre in materia pensionistica è stato previsto:
· uno sconto di 3 anni sui requisiti minimi di età per la pensione di anzianità per gli addetti a mansioni considerate usuranti (tra cui lavori in galleria, cava o miniera, ad alte temperature, in turni di notte); le modalità di attuazione del beneficio, la cui copertura sarà a totale carico dello Stato, saranno fissate con decreto ministeriale;
· l’introduzione di finestre per la decorrenza della pensione di vecchiaia così come già previsto per quella di anzianità; rispetto ad oggi ciò comporterà uno slittamento di almeno tre mesi della pensione rispetto alla maturazione dei requisiti;
· il blocco per il 2008 dell’indicizzazione automatica delle pensioni di importo superiore a otto volte il trattamento minimo INPS (cioè oltre i 3539 euro mensili).
· l’istituzione dal 2010 di nuovi coefficienti di trasformazione per il calcolo delle pensioni
· l’alleggerimento del regime del riscatto laurea.
Lavoro straordinario – (art. 1, comma 71) – A decorrere dall’1 gennaio 2008 è stato soppresso il contributo aggiuntivo INPS sul lavoro straordinario di cui alla legge n. 549/95.
Contrattazione di secondo livello (art.1, commi da 67 a 70) – E’ stata prevista una maggiore decontribuzione sui premi di risultato, cioè sulle erogazioni stabilite dai contratti di secondo livello (aziendali o territoriali).
Come è noto, in base alla legge 135/97 l’attuale regime di decontribuzione consente alle aziende di applicare, su una quota delle suddette erogazioni pari al 3% della retribuzione annua del lavoratore, un contributo di solidarietà del 10% anziché la contribuzione piena; la stessa quota è contemporaneamente esclusa dalla retribuzione pensionabile. Il nuovo regime, le cui modalità di attuazione saranno stabilite con decreto ministeriale, eleverà dal 3% al 5% la quota annua di premio di risultato ammessa agli sgravi; tale quota sarà decontribuita del 25% per i datori di lavoro e sarà resa interamente pensionabile per i lavoratori con accollo a carico dello Stato dei relativi oneri contributivi. Si fa osservare che, rispetto ad oggi, l’applicazione dell’agevolazione non sarà più automatica ma sarà concessa su domanda delle imprese nei limiti delle risorse disponibili (pari a 650 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010). In aggiunta ai predetti incentivi di natura contributiva per il solo 2008 è stata prevista una detassazione dei premi di risultato da realizzarsi anch’essa tramite decreto ministeriale.
Contratti a termine (art. 1, commi da 39 a 43) – E’ stato posto un tetto di 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, alla durata dei contratti a termine come del resto già previsto da diversi contratti collettivi (tra cui il CCNL trasporto merci). Raggiunto tale limite potrà tuttavia essere stipulato tra gli stessi soggetti un nuovo contratto, purché secondo una determinata procedura comportante il coinvolgimento della direzione provinciale del lavoro e del sindacato. La durata del nuovo contratto sarà stabilita con Avvisi comuni delle parti sociali.
Parasubordinati (art. 1, comma 79) – A decorrere dall’1 gennaio 2008 la contribuzione per i collaboratori a progetto è stata elevata al 17% (in precedenza 16%), nel caso di soggetti già iscritti ad una forma pensionistica obbligatoria, e al 24,72% (in precedenza 23,72%), nel caso di soggetti non iscritti; limitatamente ai soggetti non iscritti è stato previsto un ulteriore aumento di un punto percentuale per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
Ammortizzatori sociali (art. 1, commi 28 e 29) – Il Governo è stato delegato a riformare entro un anno il sistema degli ammortizzatori sociali prevedendo in particolare la progressiva estensione e armonizzare della cassa integrazione ordinaria e straordinaria e la valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali.
Apprendistato (art. 1, comma 33) – Anche per la riforma dell’apprendistato è stata attribuita una specifica delega al Governo. La riforma dovrà rafforzare il ruolo della contrattazione collettiva e favorire una maggiore omogeneità dell’istituto sul territorio nazionale, superando le attuali frammentazioni regionali.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.172/2007, 35/2006, 22/2000 e 132/1996 |
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Allegato uno |
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© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n.301 del 29.12.2007 (fonte Guritel)
LEGGE 24 dicembre 2007, n. 247
Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza,
lavoro e competitivita' per favorire l'equita' e la crescita
sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e
previdenza sociale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. La Tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e'
sostituita dalle Tabelle A e B contenute nell'Allegato 1 alla
presente legge.
2. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 6 e' cosi' modificato:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di
anzianita' per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa
sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di
anzianita' contributiva non inferiore a trentacinque anni, al
raggiungimento dei requisiti di eta' anagrafica indicati, per il
periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A
allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo
restando il requisito di anzianita' contributiva non inferiore a
trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata
alla presente legge. Il diritto al pensionamento si consegue,
indipendentemente dall'eta', in presenza di un requisito di
anzianita' contributiva non inferiore a quaranta anni";
2) alla lettera b), il numero 2 e' sostituito dal seguente:
"2) con un'anzianita' contributiva pari ad almeno trentacinque
anni, al raggiungimento dei requisiti di eta' anagrafica indicati,
per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A
allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo
restando il requisito di anzianita' contributiva non inferiore a
trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata
alla presente legge";
3) l'ultimo periodo della lettera c) e' sostituito dal seguente:
"Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini
dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal
servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e
accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento
economico nel caso di prevista maturazione dei requisiti entro il 31
dicembre dell'anno avendo come riferimento per l'anno 2009 i
requisiti previsti per il primo semestre dell'anno";
b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanarsi entro il 31 dicembre dell'anno 2012, puo' essere
stabilito il differimento della decorrenza dell'incremento dei
requisiti di somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva e di
eta' anagrafica minima indicato dal 2013 nella Tabella B allegata
alla presente legge, qualora, sulla base di specifica verifica da
effettuarsi, entro il 30 settembre 2012, sugli effetti finanziari
derivanti dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento
anticipato, risultasse che gli stessi effetti finanziari conseguenti
dall'applicazione della Tabella B siano tali da assicurare quelli
programmati con riferimento ai requisiti di accesso al pensionamento
indicati a regime dal 2013 nella medesima Tabella B";
c) al comma 8, le parole: "1° marzo 2004" sono sostituite dalle
seguenti: "20 luglio 2007";
d) dopo il comma 18 e' inserito il seguente:
"18-bis. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianita'
vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge
continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 lavoratori
beneficiari, ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati
anteriormente al 15 luglio 2007, che maturano i requisiti per il
pensionamento di anzianita' entro il periodo di fruizione
dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223";
e) il comma 19 e' cosi' modificato:
1) le parole: "10.000 domande di pensione" sono sostituite dalle
seguenti: "15.000 domande di pensione";
2) le parole: "di cui al comma 18" ove ricorrono sono sostituite
dalle seguenti: "di cui ai commi 18 e 18-bis".
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti che
maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal
1° gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attivita' la
possibilita' di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento
anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la
generalita' dei lavoratori dipendenti, secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) previsione di un requisito anagrafico minimo ridotto di tre
anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di eta', fermi restando
il requisito minimo di anzianita' contributiva di 35 anni e il regime
di decorrenza del pensionamento secondo le modalita' di cui
all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 agosto 2004,
n. 243;
b) i lavoratori siano impegnati in mansioni particolarmente
usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
della sanita' e per la funzione pubblica; ovvero siano lavoratori
dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66, che, fermi restando i criteri di cui alla successiva
lettera c), possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una
permanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori
addetti alla cosiddetta "linea catena" che, all'interno di un
processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a
lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni
organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attivita'
caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo
lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a
flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate
dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione
degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla
manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualita';
ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici
di trasporto di persone;
c) i lavoratori che al momento del pensionamento di anzianita' si
trovano nelle condizioni di cui alla lettera b) devono avere svolto
nelle attivita' di cui alla lettera medesima:
1) nel periodo transitorio, un periodo minimo di sette anni negli
ultimi dieci anni di attivita' lavorativa;
2) a regime, un periodo pari almeno alla meta' della vita
lavorativa;
d) stabilire la documentazione e gli elementi di prova in data
certa attestanti l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi,
anche con riferimento alla dimensione e all'assetto organizzativo
dell'azienda, richiesti dal presente comma, e disciplinare il
relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica
ispettiva;
e) prevedere sanzioni amministrative in misura non inferiore a 500
euro e non superiore a 2.000 euro e altre misure di carattere
sanzionatorio nel caso di omissione da parte del datore di lavoro
degli adempimenti relativi agli obblighi di comunicazione ai
competenti uffici dell'Amministrazione dell'articolazione
dell'attivita' produttiva ovvero dell'organizzazione dell'orario di
lavoro aventi le caratteristiche di cui alla lettera b),
relativamente, rispettivamente, alla cosiddetta "linea catena" e al
lavoro notturno; prevedere, altresi', fermo restando quanto previsto
dall'articolo 484 del codice penale e dalle altre ipotesi di reato
previste dall'ordinamento, in caso di comunicazioni non veritiere,
anche relativamente ai presupposti del conseguimento dei benefici,
una sanzione pari fino al 200 per cento delle somme indebitamente
corrisposte;
f) assicurare, nella specificazione dei criteri per la concessione
dei benefici, la coerenza con il limite delle risorse finanziarie di
un apposito Fondo costituito, la cui dotazione finanziaria e' di 83
milioni di euro per il 2009, 200 milioni per il 2010, 312 milioni per
il 2011, 350 milioni per il 2012, 383 milioni a decorrere dal 2013;
g) prevedere che, qualora nell'ambito della funzione di
accertamento del diritto di cui alle lettere c) e d) emerga, dal
monitoraggio delle domande presentate e accolte, il verificarsi di
scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui alla lettera f),
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne dia notizia
tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini
dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4. Il Governo si impegna, previa verifica del rispetto del
principio della compensazione finanziaria, a stabilire entro il 31
dicembre 2011, per i soggetti che accedono al pensionamento
anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di
vecchiaia con eta' pari o superiore a 65 anni per gli uomini e a 60
per le donne, la disciplina della decorrenza dei trattamenti
pensionistici a regime.
5. In attesa della definizione del regime delle decorrenze di cui
al comma 4, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato
con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con i
requisiti previsti dagli specifici ordinamenti, i quali, sulla base
di quanto sotto disciplinato, conseguono il diritto alla decorrenza
del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, e' stabilito
quanto segue:
a) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme
di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in
possesso dei previsti requisiti per l'accesso al pensionamento
anticipato con 40 anni di contribuzione, possono accedere al
pensionamento sulla base del regime delle decorrenze stabilito
dall'articolo 1, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
b) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme
di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in
possesso dei previsti requisiti per l'accesso al pensionamento di
vecchiaia entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al
pensionamento dal 1° luglio dell'anno medesimo; qualora risultino in
possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre, possono
accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell'anno medesimo; qualora
risultino in possesso dei previsti requisiti entro il terzo trimestre
dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno
successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti
entro il quarto trimestre dell'anno, possono accedere al
pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo;
c) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico
delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori
diretti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro
il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal
1° ottobre dell'anno medesimo; qualora risultino in possesso dei
previsti requisiti entro il secondo trimestre, possono accedere al
pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo; qualora risultino
in possesso dei previsti requisiti entro il terzo trimestre
dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno
successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti
entro il quarto trimestre dell'anno, possono accedere al
pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo;
d) per il personale del comparto scuola si applicano le
disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
6. Il Governo, allo scopo di assicurare l'estensione
dell'obiettivo dell'elevazione dell'eta' media di accesso al
pensionamento anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo
quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto
1995, n. 335, nonche' agli altri regimi e alle gestioni
pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore
della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti
nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori
di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' dei
rispettivi dirigenti, e' delegato ad adottare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi, tenendo conto delle obiettive peculiarita' ed
esigenze dei settori di attivita' e, in particolare, per le Forze
armate e per quelle di polizia ad ordinamento civile e militare,
della specificita' dei relativi comparti, della condizione militare e
della trasformazione ordinamentale in atto nelle Forze armate.
7. I criteri previsti dalla normativa vigente per il riordino e la
riorganizzazione, in via regolamentare, degli enti pubblici sono
integrati, limitatamente agli enti previdenziali pubblici, dalla
possibilita' di prevedere, a tal fine, modelli organizzativi volti a
realizzare sinergie e conseguire risparmi di spesa anche attraverso
gestioni unitarie, uniche o in comune di attivita' strumentali.
8. Ai fini di cui al comma 7, il Governo presenta, entro un mese
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano
industriale volto a razionalizzare il sistema degli enti
previdenziali e assicurativi e a conseguire, nell'arco del decennio,
risparmi finanziari per 3,5 miliardi di euro.
9. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui al comma 7, i
provvedimenti di carattere organizzatorio e di preposizione ad uffici
di livello dirigenziale degli enti previdenziali pubblici resisi
vacanti sono condizionati al parere positivo delle amministrazioni
vigilanti e del Dipartimento della funzione pubblica presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato alla verifica
della coerenza dei provvedimenti con gli obiettivi di cui al comma 7.
10. Fatto salvo quanto previsto al comma 11, a decorrere dal 1°
gennaio 2011 l'aliquota contributiva riguardante i lavoratori
iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme
sostitutive ed esclusive della medesima e' elevata di 0,09 punti
percentuali. Con effetto dalla medesima data sono incrementate in
uguale misura le aliquote contributive per il finanziamento delle
gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani, commercianti e
coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle gestioni
autonome dell'INPS, nonche' quelle relative agli iscritti alla
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335. Le aliquote contributive per il computo delle
prestazioni pensionistiche sono incrementate, a decorrere dalla
medesima data, in misura corrispondente alle aliquote di
finanziamento.
11. In funzione delle economie rivenienti dall'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 7 e 8, da accertarsi con il procedimento
di cui all'ultimo periodo del presente comma, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sono corrispondentemente
rideterminati gli incrementi delle aliquote contributive di cui al
comma 10, a decorrere dall'anno 2011. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' per
l'accertamento delle economie riscontrate in seguito all'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, rispetto alle previsioni
della spesa a normativa vigente degli enti previdenziali pubblici
quali risultanti dai bilanci degli enti medesimi.
12. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
e' costituita una Commissione composta da dieci esperti, di cui due
indicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due
indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sei indicati
dalle organizzazioni dei lavoratori dipendenti e autonomi e dei
datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale, con il compito di proporre, entro il 31 dicembre 2008,
modifiche dei criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione
di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
nel rispetto degli andamenti e degli equilibri della spesa
pensionistica di lungo periodo e nel rispetto delle procedure
europee, che tengano conto:
a) delle dinamiche delle grandezze macroeconomiche, demografiche e
migratorie che incidono sulla determinazione dei coefficienti
medesimi;
b) dell'incidenza dei percorsi lavorativi, anche al fine di
verificare l'adeguatezza degli attuali meccanismi di tutela delle
pensioni piu' basse e di proporre meccanismi di solidarieta' e
garanzia per tutti i percorsi lavorativi, nonche' di proporre
politiche attive che possano favorire il raggiungimento di un tasso
di sostituzione al netto della fiscalita' non inferiore al 60 per
cento, con riferimento all'aliquota prevista per i lavoratori
dipendenti;
c) del rapporto intercorrente tra l'eta' media attesa di vita e
quella dei singoli settori di attivita'.
13. La Commissione di cui al comma 12 inoltre valuta nuove
possibili forme di flessibilita' in uscita collegate al sistema
contributivo, nel rispetto delle compatibilita' di medio-lungo
periodo del sistema pensionistico. Dalla costituzione e dal
funzionamento della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non
sono corrisposti indennita', emolumenti o rimborsi spese.
14. In fase di prima rideterminazione dei coefficienti di
trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto
1995, n. 335, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 1,
comma 11, della medesima legge, la Tabella A allegata alla citata
legge n. 335 del 1995 e' sostituita, con effetto dal 1° gennaio 2010,
dalla Tabella A contenuta nell'Allegato 2 alla presente legge.
15. All'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
le parole da: "il Ministro del lavoro" fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, e' rideterminato ogni tre anni il coefficiente di
trasformazione previsto al comma 6".
16. Il Governo procede con cadenza decennale alla verifica della
sostenibilita' ed equita' del sistema pensionistico con le parti
sociali.
17. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi, recanti norme finalizzate all'introduzione di un
contributo di solidarieta' a carico degli iscritti e dei pensionati
delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo
dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare
in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio del predetto
Fondo.
18. Nell'esercizio della delega di cui al comma 17, il Governo si
atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione di un contributo limitato nell'ammontare e nella
durata;
b) ammontare della misura del contributo in rapporto al periodo di
iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8
agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai
parametri piu' favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione
generale obbligatoria.
19. Per l'anno 2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto
volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle
pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non e' concessa. Per le
pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione per l'anno 2008
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato.
20. Ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui
all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e
successive modificazioni, sono valide le certificazioni rilasciate
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL) ai lavoratori che abbiano presentato domanda al
predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attivita'
lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio
dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003,
nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo gia' emanati in
materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
21. Il diritto ai benefici previdenziali previsti dall'articolo
13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per i periodi di
esposizione riconosciuti per effetto della disposizione di cui al
comma 20, spetta ai lavoratori non titolari di trattamento
pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in
vigore della presente legge.
22. Le modalita' di attuazione dei commi 20 e 21 sono stabilite
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
23. In attesa dell'introduzione di un meccanismo di rivalutazione
automatica degli importi indicati nella "tabella indennizzo danno
biologico", di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, una quota delle risorse di cui
all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
accertate in sede di bilancio 2007 dall'INAIL, fino ad un massimo di
50 milioni di euro, e' destinata all'aumento in via straordinaria
delle indennita' dovute dallo stesso INAIL a titolo di recupero del
valore dell'indennita' risarcitoria del danno biologico di cui al
citato articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 2000, tenendo
conto della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di
impiegati ed operai accertati dall'ISTAT, delle retribuzioni di
riferimento per la liquidazione delle rendite, intervenuta per gli
anni dal 2000 al 2007.
24. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono determinati i criteri e le modalita' di attuazione del comma 23.
25. Per i trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1°
gennaio 2008 la durata dell'indennita' ordinaria di disoccupazione
con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, e'
elevata a otto mesi per i soggetti con eta' anagrafica inferiore a
cinquanta anni e a dodici mesi per i soggetti con eta' anagrafica
pari o superiore a cinquanta anni. E' riconosciuta la contribuzione
figurativa per l'intero periodo di percezione del trattamento nel
limite massimo delle durate legali previste dal presente comma. La
percentuale di commisurazione alla retribuzione della predetta
indennita' e' elevata al 60 per cento per i primi sei mesi ed e'
fissata al 50 per cento per i successivi due mesi e al 40 per cento
per gli ulteriori mesi. Gli incrementi di misura e di durata di cui
al presente comma non si applicano ai trattamenti di disoccupazione
agricoli, ordinari e speciali, ne' all'indennita' ordinaria con
requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 1988, n. 160. L'indennita' di disoccupazione non spetta nelle
ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione
disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e
offerta di lavoro.
26. Per i trattamenti di disoccupazione non agricola in pagamento
dal 1° gennaio 2008 la percentuale di commisurazione alla
retribuzione dell'indennita' ordinaria con requisiti ridotti di cui
all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e'
rideterminata al 35 per cento per i primi 120 giorni e al 40 per
cento per i successivi giorni fino a un massimo di 180 giorni. Per i
medesimi trattamenti, il diritto all'indennita' spetta per un numero
di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non
superiore alla differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate
di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle
giornate di lavoro prestate.
27. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal
2008, gli aumenti di cui all'ultimo periodo del secondo comma
dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive
modificazioni e integrazioni, sono determinati nella misura del 100
per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati.
28. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in
conformita' all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo
l'uniformita' della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale
attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle
differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei
lavoratori immigrati, uno o piu' decreti legislativi finalizzati a
riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino
degli istituti a sostegno del reddito.
29. La delega di cui al comma 28 e' esercitata nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) graduale armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione e
creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito
e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza
distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di
impresa e tipologia di contratti di lavoro;
b) modulazione dei trattamenti collegata all'eta' anagrafica dei
lavoratori e alle condizioni occupazionali piu' difficili presenti
nelle regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla
condizione femminile;
c) previsione, per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di
disoccupazione, della copertura figurativa ai fini previdenziali
calcolata sulla base della retribuzione;
d) progressiva estensione e armonizzazione della cassa
integrazione ordinaria e straordinaria con la previsione di modalita'
di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di
applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e
risanamento ambientale che determinino la sospensione dell'attivita'
lavorativa;
e) coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel
processo di ricollocazione dei lavoratori;
f) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, anche al fine
dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a
quelle assicurate dal sistema generale;
g) connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare
favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'occupazione,
soprattutto giovanile e femminile, nonche' l'inserimento lavorativo
di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato, con
particolare riferimento ai lavoratori giovani e a quelli in eta' piu'
matura al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo;
h) potenziare i servizi per l'impiego, in connessione con
l'esercizio della delega di cui al comma 30, lettera a), al fine di
collegare e coordinare l'erogazione delle prestazioni di
disoccupazione a percorsi di formazione e inserimento lavorativo, in
coordinamento con gli enti previdenziali preposti all'erogazione dei
relativi sussidi e benefici anche attraverso la previsione di forme
di comunicazione informatica da parte degli enti previdenziali al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale dei dati relativi ai
lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito.
30. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in conformita'
all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e
alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformita' della
tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla
condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o piu'
decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in
materia di:
a) servizi per l'impiego;
b) incentivi all'occupazione;
c) apprendistato.
31. Nell'esercizio della delega di cui al comma 30, lettera a), il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) potenziamento dei sistemi informativi e di monitoraggio per una
velocizzazione e semplificazione dei dati utili per la gestione
complessiva del mercato del lavoro;
b) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e agenzie
private, tenuto conto della centralita' dei servizi pubblici, al fine
di rafforzare le capacita' d'incontro tra domanda e offerta di
lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per
l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul
mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle
prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego;
c) programmazione e pianificazione delle misure relative alla
promozione dell'invecchiamento attivo verso i lavoratori e le
imprese, valorizzando il momento formativo;
d) promozione del patto di servizio come strumento di gestione
adottato dai servizi per l'impiego per interventi di politica attiva
del lavoro;
e) revisione e semplificazione delle procedure amministrative.
32. Nell'esercizio della delega di cui al comma 30, lettera b), il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) incrementare i livelli di occupazione stabile;
b) migliorare, in particolare, il tasso di occupazione stabile
delle donne, dei giovani e delle persone ultracinquantenni, con
riferimento, nell'ambito della Strategia di Lisbona, ai benchmark
europei in materia di occupazione, formazione e istruzione, cosi'
come stabiliti nei documenti della Commissione europea e del
Consiglio europeo;
c) ridefinire, ai fini di cui alle lettere a) e b), la disciplina
del contratto di inserimento nel rispetto dei divieti comunitari di
discriminazione diretta e indiretta, in particolare dei divieti di
discriminazione per ragione di sesso e di eta', per espressa
individuazione, nell'ambito dei soggetti di cui alla lettera b),
degli appartenenti a gruppi caratterizzati da maggiore rischio di
esclusione sociale;
d) prevedere aumenti contributivi per i contratti di lavoro a
tempo parziale con orario inferiore alle dodici ore settimanali al
fine di promuovere, soprattutto nei settori dei servizi, la
diffusione di contratti di lavoro con orario giornaliero piu'
elevato;
e) prevedere, nell'ambito del complessivo riordino della materia,
incentivi per la stipula di contratti a tempo parziale con orario
giornaliero elevato e agevolazioni per le trasformazioni, anche
temporanee e reversibili, di rapporti a tempo pieno in rapporti a
tempo parziale avvenute su richiesta di lavoratrici o lavoratori e
giustificate da comprovati compiti di cura;
f) prevedere specifiche misure volte all'inserimento lavorativo
dei lavoratori socialmente utili.
33. In ordine alla delega di cui al comma 30, lettera c), da
esercitare previa intesa con le regioni e le parti sociali, il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva nel
quadro del perfezionamento della disciplina legale della materia;
b) individuazione di standard nazionali di qualita' della
formazione in materia di profili professionali e percorsi formativi,
certificazione delle competenze, validazione dei progetti formativi
individuali e riconoscimento delle capacita' formative delle imprese,
anche al fine di agevolare la mobilita' territoriale degli
apprendisti mediante l'individuazione di requisiti minimi per
l'erogazione della formazione formale;
c) con riferimento all'apprendistato professionalizzante,
individuazione di meccanismi in grado di garantire la determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni e l'attuazione uniforme e
immediata su tutto il territorio nazionale della relativa disciplina;
d) adozione di misure volte ad assicurare il corretto utilizzo dei
contratti di apprendistato.
34. Per il finanziamento delle attivita' di formazione
professionale di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 dicembre
1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 54, e' autorizzata, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, la
spesa di 10 milioni di euro. A tale onere si provvede a carico del
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che viene incrementato mediante
corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2008 e 2009,
dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1161,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per i periodi successivi si
provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
35. L'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 13. - (Assegno mensile). - 1. Agli invalidi civili di eta'
compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui
confronti sia accertata una riduzione della capacita' lavorativa,
nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono
attivita' lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste,
e' concesso, a carico dello Stato ed erogato dall'INPS, un assegno
mensile di euro 242,84 per tredici mensilita', con le stesse
condizioni e modalita' previste per l'assegnazione della pensione di
cui all'articolo 12.
2. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all'INPS
ai sensi dell'articolo 46 e seguenti del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il
soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attivita'
lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso e' tenuto a
darne tempestiva comunicazione all'INPS".
36. Il comma 249 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e' abrogato.
37. La legge 12 marzo 1999, n. 68, e' cosi' modificata:
a) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
"Art. 12. - (Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con
finalita' formative). - 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli
articoli 9, 11 e 12-bis, gli uffici competenti possono stipulare con
i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo
3, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, le
imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155,
i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta
individuale, nonche' con i datori di lavoro privati non soggetti
all'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, di seguito
denominati soggetti ospitanti, apposite convenzioni finalizzate
all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie
di cui all'articolo 1 presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori
di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali
convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa
valutazione del comitato tecnico di cui al comma 3 dell'articolo 6
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato
dall'articolo 6 della presente legge, non possono riguardare piu' di
un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50
dipendenti, ovvero piu' del 30 per cento dei lavoratori disabili da
assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa piu'
di 50 dipendenti.
2. La convenzione e' subordinata alla sussistenza dei seguenti
requisiti:
a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da
parte del datore di lavoro;
b) computabilita' ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui
all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui alla lettera a);
c) impiego del disabile presso i soggetti ospitanti di cui al
comma 1 con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico
di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non puo'
eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte
degli uffici competenti;
d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna
ad affidare ai soggetti ospitanti; tale ammontare non deve essere
inferiore a quello che consente ai soggetti ospitanti di applicare la
parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di
lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di
svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei
disabili;
2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;
3) la descrizione del piano personalizzato di inserimento
lavorativo.
3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro
privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e con le
cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della
legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite
convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei
detenuti disabili";
b) dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:
"Art. 12-bis. - (Convenzioni di inserimento lavorativo). - 1.
Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12 gli
uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati
tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a), di seguito denominati soggetti conferenti, e i soggetti
di cui al comma 4 del presente articolo, di seguito denominati
soggetti destinatari, apposite convenzioni finalizzate all'assunzione
da parte dei soggetti destinatari medesimi di persone disabili che
presentino particolari caratteristiche e difficolta' di inserimento
nel ciclo lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si
impegnano ad affidare commesse di lavoro. Sono fatte salve le
convenzioni in essere ai sensi dell'articolo 14 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
2. La stipula della convenzione e' ammessa esclusivamente a
copertura dell'aliquota d'obbligo e, in ogni caso, nei limiti del 10
per cento della quota di riserva di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a), con arrotondamento all'unita' piu' vicina.
3. Requisiti per la stipula della convenzione sono:
a) individuazione delle persone disabili da inserire con tale
tipologia di convenzione, previo loro consenso, effettuata dagli
uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma
3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato
dall'articolo 6 della presente legge, e definizione di un piano
personalizzato di inserimento lavorativo;
b) durata non inferiore a tre anni;
c) determinazione del valore della commessa di lavoro non
inferiore alla copertura, per ciascuna annualita' e per ogni unita'
di personale assunta, dei costi derivanti dall'applicazione della
parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di
lavoro, nonche' dei costi previsti nel piano personalizzato di
inserimento lavorativo. E' consentito il conferimento di piu'
commesse di lavoro;
d) conferimento della commessa di lavoro e contestuale assunzione
delle persone disabili da parte del soggetto destinatario.
4. Possono stipulare le convenzioni di cui al comma 1 le
cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b),
della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e
loro consorzi; le imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 2,
lettere a) e b), del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155; i
datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione di
cui all'articolo 3, comma 1. Tali soggetti devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
a) non avere in corso procedure concorsuali;
b) essere in regola con gli adempimenti di cui al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
c) essere dotati di locali idonei;
d) non avere proceduto nei dodici mesi precedenti l'avviamento
lavorativo del disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro, escluse
quelle per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;
e) avere nell'organico almeno un lavoratore dipendente che possa
svolgere le funzioni di tutor.
5. Alla scadenza della convenzione, salvo il ricorso ad altri
istituti previsti dalla presente legge, il datore di lavoro
committente, previa valutazione degli uffici competenti, puo':
a) rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non
inferiore a due anni;
b) assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con
contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa, anche
in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c); in
tal caso il datore di lavoro potra' accedere al Fondo nazionale per
il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4,
nei limiti delle disponibilita' ivi previste, con diritto di
prelazione nell'assegnazione delle risorse.
6. La verifica degli adempimenti degli obblighi assunti in
convenzione viene effettuata dai servizi incaricati delle attivita'
di sorveglianza e controllo e irrogazione di sanzioni amministrative
in caso di inadempimento.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata, saranno
definiti modalita' e criteri di attuazione di quanto previsto nel
presente articolo";
c) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
"Art. 13. - (Incentivi alle assunzioni). - 1. Nel rispetto delle
disposizioni del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del
5 dicembre 2002, e successive modifiche e integrazioni, relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di
Stato a favore dell'occupazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee n. L 337 del 13 dicembre 2002, le regioni e
le province autonome possono concedere un contributo all'assunzione,
a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 4 e nei limiti delle
disponibilita' ivi indicate:
a) nella misura non superiore al 60 per cento del costo salariale,
per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni
di cui all'articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
abbia una riduzione della capacita' lavorativa superiore al 79 per
cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui
alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni,
ovvero con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle
percentuali di invalidita';
b) nella misura non superiore al 25 per cento del costo salariale,
per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni
di cui all'articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
abbia una riduzione della capacita' lavorativa compresa tra il 67 per
cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla
sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);
c) in ogni caso l'ammontare lordo del contributo all'assunzione
deve essere calcolato sul totale del costo salariale annuo da
corrispondere al lavoratore;
d) per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla
trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle
possibilita' operative dei disabili con riduzione della capacita'
lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di
tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere
architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione
lavorativa del disabile.
2. Possono essere ammesse ai contributi di cui al comma 1 le
assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni devono essere
realizzate nell'anno antecedente all'emanazione del provvedimento di
riparto di cui al comma 4. La concessione del contributo e'
subordinata alla verifica, da parte degli uffici competenti, della
permanenza del rapporto di lavoro o, qualora previsto,
dell'esperimento del periodo di prova con esito positivo.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche ai datori di
lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della
presente legge, hanno proceduto all'assunzione a tempo indeterminato
di lavoratori disabili con le modalita' di cui al comma 2.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo
per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento e'
autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e seguenti,
euro 37 milioni per l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere
dall'anno 2008, annualmente ripartito fra le regioni e le province
autonome proporzionalmente alle richieste presentate e ritenute
ammissibili secondo le modalita' e i criteri definiti nel decreto di
cui al comma 5.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono
definiti i criteri e le modalita' per la ripartizione delle
disponibilita' del Fondo di cui al comma 4.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante
corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e
successive modifiche e integrazioni. Le somme non impegnate
nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Le regioni e le province autonome disciplinano, nel rispetto
delle disposizioni introdotte con il decreto di cui al comma 5, i
procedimenti per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
9. Le regioni e le province autonome, tenuto conto di quanto
previsto all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2204/2002 della
Commissione, del 5 dicembre 2002, comunicano annualmente, con
relazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale un
resoconto delle assunzioni finanziate con le risorse del Fondo di cui
al comma 4 e sulla durata della permanenza nel posto di lavoro.
10. Il Governo, ogni due anni, procede ad una verifica degli
effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione
dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste".
38. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e' abrogato l'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276.
39. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368, e' premesso il seguente comma:
"01. Il contratto di lavoro subordinato e' stipulato di regola a
tempo indeterminato".
40. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole: "inferiore a sei mesi" sono
inserite le seguenti: "nonche' decorso il periodo complessivo di cui
al comma 4-bis,";
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di
contratti di cui ai commi precedenti, qualora per effetto di
successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni
equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo
stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi
comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di
interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto
di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In
deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un
ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti puo'
essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula
avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per
territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.
Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore
contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura,
nonche' nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo
contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano
applicazione nei confronti delle attivita' stagionali definite dal
decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e
successive modifiche e integrazioni, nonche' di quelle che saranno
individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali
stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative.
4-quater. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o piu'
contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato
attivita' lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto
di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal
datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle
mansioni gia' espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di
attivita' stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove
assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le
medesime attivita' stagionali.
4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e
4-quinquies puo' essere esercitato a condizione che il lavoratore
manifesti in tal senso la propria volonta' al datore di lavoro entro
rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del
rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione
del rapporto di lavoro".
41. L'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368, e' cosi' modificato:
a) le lettere c) e d) del comma 7 sono sostituite dalle seguenti:
"c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi
radiofonici o televisivi;
d) con lavoratori di eta' superiore a 55 anni";
b) sono abrogati i commi 8, 9 e 10;
c) al comma 4 sono premesse le seguenti parole: "In deroga a
quanto previsto dall'articolo 5, comma 4-bis,".
42. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, le parole: "all'articolo 5, commi 3 e 4" sono
sostituite dalle seguenti: "all'articolo 5, commi 3 e seguenti".
43. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui ai
commi da 40 a 42:
a) i contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge continuano fino al termine previsto dal
contratto, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4-bis
dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
introdotto dal presente articolo;
b) il periodo di lavoro gia' effettuato alla data di entrata in
vigore della presente legge si computa, insieme ai periodi successivi
di attivita' ai fini della determinazione del periodo massimo di cui
al citato comma 4-bis, decorsi quindici mesi dalla medesima data.
44. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come da ultimo
modificato dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3, comma 7:
1) nel primo periodo, le parole: "le parti del contratto di lavoro
a tempo parziale possono, nel rispetto di quanto previsto dal
presente comma e dai commi 8 e 9," sono sostituite dalle seguenti: "i
contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale possono,
nel rispetto di quanto previsto dai commi 8 e 9," e la parola:
"concordare" e' sostituita dalla seguente: "stabilire";
2) nel terzo periodo, le parole da: "I contratti collettivi" fino
alla parola: "stabiliscono:" sono sostituite dalle seguenti: "I
predetti contratti collettivi stabiliscono:";
b) all'articolo 3, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. L'esercizio, ove previsto dai contratti collettivi di cui al
comma 7 e nei termini, condizioni e modalita' ivi stabiliti, da parte
del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della
prestazione lavorativa, nonche' di modificare la collocazione
temporale della stessa, comporta in favore del prestatore di lavoro
un preavviso, fatte salve le intese fra le parti, di almeno cinque
giorni lavorativi, nonche' il diritto a specifiche compensazioni,
nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi di
cui all'articolo 1, comma 3";
c) all'articolo 8, il comma 2-ter e' abrogato;
d) l'articolo 12-bis e' sostituito dal seguente:
"Art. 12-bis. - 1. I lavoratori del settore pubblico e del settore
privato affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una
ridotta capacita' lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti
di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita
presso l'azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente,
hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il
rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato
nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del
lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni piu' favorevoli
per il prestatore di lavoro.
2. In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i
figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonche' nel
caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona
convivente con totale e permanente inabilita' lavorativa, che assuma
connotazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale e' stata riconosciuta una
percentuale di invalidita' pari al 100 per cento, con necessita' di
assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti
quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di
cui al decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26
febbraio 1992, e' riconosciuta la priorita' della trasformazione del
contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
3. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con
figlio convivente di eta' non superiore agli anni tredici o con
figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' riconosciuta la priorita'
alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale";
e) dopo l'articolo 12-bis e' inserito il seguente:
"Art. 12-ter. - (Diritto di precedenza). - 1. Il lavoratore che
abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di
lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con
contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di
quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo
parziale".
45. Gli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, sono abrogati.
46. E' abolito il contratto di somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
47. Al fine di contrastare il possibile ricorso a forme di lavoro
irregolare o sommerso per sopperire ad esigenze di utilizzo di
personale per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo
nel settore del turismo e dello spettacolo, i relativi contratti
collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale possono prevedere la stipula di specifici rapporti di
lavoro per lo svolgimento delle predette prestazioni durante il fine
settimana, nelle festivita', nei periodi di vacanze scolastiche e per
ulteriori casi, comprese le fattispecie gia' individuate ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001,
n. 368.
48. I contratti collettivi di cui al comma 47 disciplinano, in
particolare:
a) le condizioni, i requisiti e le modalita' dell'effettuazione
della prestazione connesse ad esigenze oggettive e i suoi limiti
massimi temporali;
b) il trattamento economico e normativo spettante, non inferiore a
quello corrisposto ad altro lavoratore per le medesime mansioni,
riproporzionato alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita;
c) la corresponsione di una specifica indennita' di disponibilita'
nel caso sia prevista una disponibilita' del lavoratore a svolgere,
in un arco temporale definito, la prestazione.
49. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori di cui al comma 47, sono definite le modalita' per lo
svolgimento in forma semplificata degli adempimenti amministrativi
concernenti l'instaurazione, la trasformazione e la cessazione di
rapporti di lavoro di cui ai commi da 47 a 50, nonche' criteri e
disposizioni specifiche per disciplinare in particolare i profili
previdenziali dell'eventuale indennita' di cui al comma 48.
50. Decorsi due anni dall'emanazione delle disposizioni
contrattuali di cui al comma 47, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale procede con le organizzazioni sindacali firmatarie
dei contratti collettivi alla loro verifica, con particolare
riferimento agli effetti in termini di contrasto del lavoro sommerso
e di promozione del lavoro regolare nei settori interessati.
51. Il comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.
341, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"5. Entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo procede a
verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma
1, al fine di valutare la possibilita' che, con decreto del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello
stesso anno, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento
la riduzione contributiva di cui al comma 2. Decorsi trenta giorni
dalla predetta data del 31 luglio e sino all'adozione del menzionato
decreto, si applica la riduzione determinata per l'anno precedente,
salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali in relazione
all'effettiva riduzione accordata ovvero nel caso di mancata adozione
del decreto stesso entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno di
riferimento".
52. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, il datore di
lavoro nel settore edile comunica all'Istituto nazionale della
previdenza sociale l'orario di lavoro stabilito.
53. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Non sono inoltre
tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di
lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere
e gli addetti al trasporto del settore".
54. All'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. L'adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi
di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73,
relativi alle violazioni constatate prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, resta di competenza dell'Agenzia delle
entrate ed e' soggetta alle disposizioni del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione del
comma 2 dell'articolo 16".
55. Per gli operai agricoli a tempo determinato e le figure
equiparate, l'importo giornaliero dell'indennita' ordinaria di
disoccupazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21
marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 1988, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, nonche'
dei trattamenti speciali di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto
1972, n. 457, e all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37,
e' fissato con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 1°
gennaio 2008 nella misura del 40 per cento della retribuzione
indicata all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389,
ed e' corrisposto per il numero di giornate di iscrizione negli
elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro
annuo di riferimento.
56. Ai fini dell'indennita' di cui al comma 55, sono valutati i
periodi di lavoro dipendente svolti nel settore agricolo ovvero in
altri settori, purche' in tal caso l'attivita' agricola sia
prevalente nell'anno ovvero nel biennio cui si riferisce la domanda.
57. Ai fini del raggiungimento del requisito annuo di 270
contributi giornalieri, valido per il diritto e la misura delle
prestazioni pensionistiche, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) detrae dall'importo dell'indennita' di cui al comma 55
spettante al lavoratore, quale contributo di solidarieta', una somma
pari al 9 per cento della medesima per ogni giornata indennizzata
sino ad un massimo di 150 giornate. Ai fini dell'accredito figurativo
utile per la pensione di anzianita' restano confermate le norme
vigenti.
58. In via sperimentale, per l'anno 2008, nel rispetto di quanto
disposto dai regolamenti (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23
dicembre 2003, e n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre
2006, i datori di lavoro agricolo hanno diritto ad un credito
d'imposta complessivo per ciascuna giornata lavorativa ulteriore
rispetto a quelle dichiarate nell'anno precedente pari a 1 euro
ovvero a 0,30 euro, rispettivamente nelle zone di cui all'obiettivo
"convergenza" e nelle zone di cui all'obiettivo "competitivita'
regionale e occupazionale", come individuate dal regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.
59. Il Governo, all'esito della sperimentazione, sentite le
associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative delle categorie interessate, procede alla verifica
delle disposizioni di cui al comma 58, anche al fine di valutarne
l'eventuale estensione, compatibilmente con gli andamenti programmati
di finanza pubblica, alla restante parte del territorio nazionale.
60. Al fine di promuovere la sicurezza e la salute nei luoghi di
lavoro, con effetto dal 1° gennaio 2008, l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) applica, alle
condizioni di seguito elencate, una riduzione in misura non superiore
al 20 per cento dei contributi dovuti per l'assicurazione dei
lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese con almeno due anni di
attivita' e comunque nei limiti di 20 milioni di euro annui, le
quali:
a) siano in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e
igiene del lavoro previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di
settore, nonche' con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
b) abbiano adottato, nell'ambito di piani pluriennali di
prevenzione, misure per l'eliminazione delle fonti di rischio e per
il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi
di lavoro;
c) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla
data della richiesta di ammissione al beneficio o siano state
destinatarie dei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 5
della legge 3 agosto 2007, n. 123.
61. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n.
240, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Limitatamente
all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le disposizioni
del primo periodo si applicano anche ai dipendenti con contratto di
lavoro a tempo determinato".
62. A decorrere dal 1° gennaio 2008, l'aliquota contributiva per
l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria,
di cui all'articolo 11, ultimo comma, del decreto-legge 29 luglio
1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre
1981, n. 537, e' ridotta di 0,3 punti percentuali; l'importo
derivante dalla riduzione di 0,3 punti percentuali della predetta
aliquota contributiva e' destinato al finanziamento delle iniziative
di formazione continua dirette ai lavoratori dipendenti del settore
agricolo.
63. I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi paritetici
interprofessionali nazionali per la formazione continua, istituiti ai
sensi del comma 1 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, effettuano l'intero versamento
contributivo, pari al 2,75 per cento delle retribuzioni, all'INPS
che, dedotti i costi amministrativi e secondo le modalita' operative
di cui al comma 3 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, provvede bimestralmente al trasferimento dello 0,30 per cento al
Fondo paritetico interprofessionale indicato dal datore di lavoro.
64. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi
paritetici interprofessionali per la formazione continua l'obbligo di
versare all'INPS l'intero contributo di cui al comma 63. In tal caso,
la quota dello 0,30 per cento di cui al comma 62 segue la stessa
destinazione del contributo integrativo previsto dall'articolo 25,
quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive
modificazioni.
65. Il comma 6 dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n.
223, e' sostituito dal seguente:
"6. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per
almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli
elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui
all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone delimitate
ai sensi dell'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102, e' riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in
aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate
necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente
svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno
precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al citato
articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Lo stesso
beneficio si applica ai piccoli coloni e compartecipanti familiari
delle aziende che abbiano beneficiato degli interventi di cui
all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 102 del
2004".
66. Il secondo e il terzo periodo del comma 16 dell'articolo 01
del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, aggiunti
dall'articolo 4-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, sono
sostituiti dai seguenti: "A tale fine, in sede di pagamento degli
aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a
compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti
dall'impresa agricola beneficiaria, gia' scaduti alla data del
pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a
qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. A
tale fine l'Istituto previdenziale comunica in via informatica i dati
relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente
all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi
pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati
di assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi dell'articolo 3-bis
del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive
modificazioni. In caso di contestazioni, la legittimazione
processuale passiva compete all'Istituto previdenziale".
67. Con effetto dal 1° gennaio 2008 e' abrogato l'articolo 2 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. E' istituito, nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un
Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la
contrattazione di secondo livello con dotazione finanziaria pari a
650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010. In via
sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010, e' concesso, a
domanda da parte delle imprese, nel limite delle risorse del predetto
Fondo, uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione
imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile
1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti
collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle
quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura
sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di
incrementi di produttivita', qualita' e altri elementi di
competitivita' assunti come indicatori dell'andamento economico
dell'impresa e dei suoi risultati. Il predetto sgravio e' concesso
sulla base dei seguenti criteri:
a) l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al presente
comma ammesse allo sgravio e' stabilito entro il limite massimo del 5
per cento della retribuzione contrattuale percepita;
b) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera
a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di
lavoro e' fissato nella misura di 25 punti percentuali;
c) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera
a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai lavoratori e'
pari ai contributi previdenziali a loro carico sulla stessa quota di
erogazioni di cui alla lettera a).
68. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabilite le modalita' di attuazione del comma 67, anche con
riferimento all'individuazione dei criteri di priorita' sulla base
dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti
finanziari previsti, l'ammissione al beneficio contributivo, e con
particolare riguardo al monitoraggio dell'attuazione, al controllo
del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa. Ai fini
del monitoraggio e della verifica di coerenza dell'attuazione del
comma 67 con gli obiettivi definiti nel "Protocollo su previdenza,
lavoro e competitivita' per l'equita' e la crescita sostenibili" del
23 luglio 2007 e delle caratteristiche della contrattazione di
secondo livello aziendale e territoriale, e' istituito, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la partecipazione
delle parti sociali. L'eventuale conferma dello sgravio contributivo
per gli anni successivi al 2010 e' subordinata alla predetta verifica
ed effettuata, in ogni caso, compatibilmente con gli andamenti
programmati di finanza pubblica. A tale fine e' stabilito uno
specifico incremento del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per 650 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2011.
69. E' abrogata la disposizione di cui all'articolo 27, comma 4,
lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
70. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale, sono emanate disposizioni finalizzate a realizzare, per
l'anno 2008, la deducibilita' ai fini fiscali ovvero l'introduzione
di opportune misure di detassazione per ridurre l'imposizione fiscale
sulle somme oggetto degli sgravi contributivi sulla retribuzione di
secondo livello di cui al comma 67, entro il limite complessivo di
150 milioni di euro per il medesimo anno.
71. A decorrere dal 1° gennaio 2008 il contributo di cui
all'articolo 2, comma 19, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e'
soppresso.
72. Al fine di consentire ai soggetti di eta' inferiore a 25 anni,
ovvero a 29 se laureati, di accedere a finanziamenti agevolati per
sopperire alle esigenze scaturenti dalla peculiare attivita'
lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attivita' innovative e
imprenditoriali, a decorrere dal 1° gennaio 2008 sono istituiti,
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i seguenti
Fondi:
a) Fondo credito per il sostegno dell'attivita' intermittente dei
lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che
non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, al fine di
consentire in via esclusiva ai lavoratori medesimi di accedere, in
assenza di contratto, ad un credito fino a 600 euro mensili per
dodici mesi con restituzione posticipata a ventiquattro o trentasei
mesi, in grado di compensare cadute di reddito collegate ad attivita'
intermittenti;
b) Fondo microcredito per il sostegno all'attivita' dei giovani,
al fine di incentivarne le attivita' innovative, con priorita' per le
donne;
c) Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi, per
sostenere le necessita' finanziarie legate al trasferimento
generazionale delle piccole imprese, dell'artigianato, del commercio
e del turismo, dell'agricoltura e della cooperazione e l'avvio di
nuove attivita' in tali ambiti.
73. La complessiva dotazione iniziale dei Fondi di cui al comma 72
e' pari a 150 milioni di euro per l'anno 2008.
74. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,
dello sviluppo economico e per le politiche giovanili e le attivita'
sportive, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata, sono
disciplinate le modalita' operative di funzionamento dei Fondi di cui
al comma 72.
75. Allo scopo di provvedere all'integrazione degli emolumenti
spettanti ai titolari degli assegni e dei contratti di ricerca di cui
all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in
servizio presso le universita' statali e gli enti pubblici di ricerca
vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca e iscritti
alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, il fondo di finanziamento ordinario delle
predette universita' statali ed enti pubblici di ricerca e'
incrementato di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009
e 2010.
76. In attesa di una complessiva riforma dell'istituto della
totalizzazione dei contributi assicurativi che riassorba e superi la
ricongiunzione dei medesimi, sono adottate, a decorrere dal 1°
gennaio 2008, le seguenti modifiche legislative:
a) all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio
2006, n. 42, le parole: "di durata non inferiore a sei anni" sono
sostituite dalle seguenti: "di durata non inferiore a tre anni";
b) all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 184, sono soppresse le parole: "che non abbiano maturato in
alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale".
77. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali
trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono
essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica
soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di
interessi per la rateizzazione. Tale disposizione si applica
esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio
2008";
b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5-bis. La facolta' di riscatto di cui al comma 5 e' ammessa anche
per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di
previdenza che non abbiano iniziato l'attivita' lavorativa. In tale
caso, il contributo e' versato all'INPS in apposita evidenza
contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema
contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante
maturato e' trasferito, a domanda dell'interessato, presso la
gestione previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto. L'onere
dei periodi di riscatto e' costituito dal versamento di un
contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo
imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto
1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria
per i lavoratori dipendenti. Il contributo e' fiscalmente deducibile
dall'interessato; il contributo e' altresi' detraibile dall'imposta
dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico
nella misura del 19 per cento dell'importo stesso.
5-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi dei commi
da 5 a 5-bis sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a
pensione".
78. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 76 e 77, pari a
200 milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede a valere sulle
risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 2
luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2007, n. 127.
79. Con riferimento agli iscritti alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non
risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota
contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il
computo delle prestazioni pensionistiche e' stabilita in misura pari
al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari al 25 per cento per
l'anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno
2010. Con effetto dal 1° gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla
predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa
aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche
sono stabilite in misura pari al 17 per cento.
80. Nel rispetto dei principi di autonomia previsti dall'articolo
2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani provvede
all'approvazione di apposite delibere intese a:
a) coordinare il regime della propria gestione separata
previdenziale con quello della gestione separata di cui al comma 79,
modificando conformemente la struttura di contribuzione, il riparto
della stessa tra lavoratore e committente, nonche' l'entita' della
medesima, al fine di pervenire, secondo principi di gradualita', a
decorrere dal 1° gennaio 2011, ad aliquote non inferiori a quelle dei
collaboratori iscritti alla gestione separata di cui al comma 79;
b) prevedere forme di incentivazione per la stabilizzazione degli
iscritti alla propria gestione separata in analogia a quanto disposto
dall'articolo 1, commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, stabilendo le relative modalita'.
81. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del Ministro per i
diritti e le pari opportunita' e del Ministro delle politiche per la
famiglia, in conformita' all'articolo 117 della Costituzione e agli
statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e
garantendo l'uniformita' della tutela dei lavoratori sul territorio
nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, uno o piu'
decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in
materia di occupazione femminile, nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) previsione, nell'ambito dell'esercizio della delega in tema di
riordino degli incentivi di cui al comma 30, lettera b), di incentivi
e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili
legati alle necessita' della conciliazione tra lavoro e vita
familiare, nonche' a favorire l'aumento dell'occupazione femminile;
b) revisione della vigente normativa in materia di congedi
parentali, con particolare riferimento all'estensione della durata di
tali congedi e all'incremento della relativa indennita' al fine di
incentivarne l'utilizzo;
c) rafforzamento degli istituti previsti dall'articolo 9 della
legge 8 marzo 2000, n. 53, con particolare riferimento al lavoro a
tempo parziale e al telelavoro;
d) rafforzamento dell'azione dei diversi livelli di governo e
delle diverse amministrazioni competenti, con riferimento ai servizi
per l'infanzia e agli anziani non autosufficienti, in funzione di
sostegno dell'esercizio della liberta' di scelta da parte delle donne
nel campo del lavoro;
e) orientamento dell'intervento legato alla programmazione dei
Fondi comunitari, a partire dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal
Programma operativo nazionale (PON), in via prioritaria per
l'occupazione femminile, a supporto non solo delle attivita'
formative, ma anche di quelle di accompagnamento e inserimento al
lavoro, con destinazione di risorse alla formazione di programmi
mirati alle donne per il corso della relativa vita lavorativa;
f) rafforzamento delle garanzie per l'applicazione effettiva della
parita' di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e
di lavoro;
g) realizzazione, anche ai fini di cui alla lettera e), di sistemi
di raccolta ed elaborazione di dati in grado di far emergere e
rendere misurabili le discriminazioni di genere anche di tipo
retributivo;
h) potenziamento delle azioni intese a favorire lo sviluppo
dell'imprenditoria femminile;
i) previsione di azioni e interventi che agevolino l'accesso e il
rientro nel mercato del lavoro delle donne, anche attraverso
formazione professionale mirata con conseguente certificazione
secondo le nuove strategie dell'Unione europea;
l) definizione degli adempimenti dei datori di lavoro in materia
di attenzione al genere.
82. All'articolo 8, comma 12, del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, le parole: "Il finanziamento delle forme pensionistiche
complementari puo' essere altresi' attuato delegando" sono sostituite
dalle seguenti: "Per i soggetti destinatari del decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi
previsto, sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I
medesimi soggetti possono altresi' delegare".
83. All'articolo 1, comma 791, lettera b), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, le parole: "17 e 22" sono sostituite dalle seguenti:
"7, 17 e 22". Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono rideterminate le aliquote contributive di cui al citato articolo
1, comma 791, lettera b), della legge n. 296 del 2006.
84. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per
l'anno 2008, le indennita' ordinarie di disoccupazione di cui
all'articolo 13, commi 7 e 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
sono riconosciute, nel limite di 20 milioni di euro e anche in deroga
ai primi due periodi dell'articolo 13, comma 10, del citato
decreto-legge n. 35 del 2005, esclusivamente in base ad intese
stipulate in sede istituzionale territoriale tra le parti sociali,
recepite entro il 31 marzo 2008 con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, che individua, altresi', l'ambito territoriale e
settoriale cui appartengono le imprese che sospendono i lavoratori e
il numero dei beneficiari, anche al fine del rispetto del limite di
spesa di cui al presente comma.
85. Il comma 15 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, e' sostituito dal seguente:
"15. Per l'anno 2008 ai lavoratori addetti alle prestazioni di
lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo
indeterminato nelle imprese e agenzie di cui ai commi 2 e 5 e per i
lavoratori delle societa' derivate dalla trasformazione delle
compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), e'
riconosciuta un'indennita' pari a un ventiseiesimo del trattamento
massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria previsto dalle
vigenti disposizioni, nonche' la relativa contribuzione figurativa e
gli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato
avviamento al lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento
al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate
definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato
disponibile. Detta indennita' e' riconosciuta per un numero di
giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il
numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle
giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del
numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e
indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente
comma da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e'
subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero,
distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato
avviamento al lavoro predisposti dal Ministero dei trasporti in base
agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti
autorita' portuali o, laddove non istituite, dalle autorita'
marittime".
86. Le disposizioni di cui al comma 85 hanno efficacia
successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni relative
alla proroga degli strumenti per il reddito dei lavoratori -
ammortizzatori sociali, recate dalla legge finanziaria per l'anno
2008, a valere sulle risorse a tal fine nella stessa stanziate, nel
limite massimo di 12 milioni di euro per l'anno 2008.
87. All'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: "trasformarsi" e' sostituita dalla
seguente: "costituirsi";
b) ai commi 4, 7 e 8, la parola: "trasformazione", ovunque
ricorre, e' sostituita dalla seguente: "costituzione";
c) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
"8-bis. Per favorire i processi di riconversione produttiva e per
contenere gli oneri a carico dello Stato derivanti dall'attuazione
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei porti, con
l'esclusione di quelli indicati all'articolo 4, comma 1, lettere b) e
c), ove sussistano imprese costituite ai sensi del comma 1, lettera
b), e dell'articolo 17, il cui organico non superi le quindici
unita', le stesse possono svolgere, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 17, altre tipologie di lavori in ambito portuale e
hanno titolo preferenziale ai fini del rilascio di eventuali
concessioni demaniali relative ad attivita' comunque connesse ad un
utilizzo del demanio marittimo, definite con decreto del Ministro dei
trasporti".
88. Il decreto di cui al comma 8-bis dell'articolo 21 della legge
28 gennaio 1994, n. 84, introdotto dal comma 87, e' emanato entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
89. Il comma 13 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, e' sostituito dal seguente:
"13. Le autorita' portuali, o, laddove non istituite, le autorita'
marittime, inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al
presente articolo, nonche' in quelli previsti dall'articolo 16 e
negli atti di concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte
a garantire un trattamento normativo ed economico minimo inderogabile
ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative dei soggetti di cui
al presente articolo e agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera
b). Detto trattamento minimo non puo' essere inferiore a quello
risultante dal vigente contratto collettivo nazionale dei lavoratori
dei porti, e suoi successivi rinnovi, stipulato dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori, comparativamente piu' rappresentative a
livello nazionale, dalle associazioni nazionali di categoria piu'
rappresentative delle imprese portuali di cui ai sopracitati articoli
e dall'Associazione porti italiani (Assoporti)".
90. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della
presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato della
relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono deliberati in
via preliminare dal Consiglio dei Ministri, sentiti le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative a livello nazionale, nonche', relativamente agli
schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 6, gli
organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare
e delle forze di polizia a ordinamento civile. Su di essi e'
acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle
materie di competenza. Tali schemi sono trasmessi alle Camere ai fini
dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario,
che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione dei
medesimi schemi. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle
Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere,
qualora cio' si renda necessario per la complessita' della materia o
per il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame
delle Commissioni. Qualora i termini per l'espressione del parere
delle Commissioni parlamentari scadano nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o
successivamente, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni. Il
predetto termine e' invece prorogato di venti giorni nel caso in cui
sia concessa la proroga del termine per l'espressione del parere.
Decorso il termine di cui al terzo periodo, ovvero quello prorogato
ai sensi del quarto periodo, senza che le Commissioni abbiano
espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati. Entro i trenta giorni successivi
all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi
alle condizioni ivi eventualmente formulate con riferimento
all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma,
della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei
necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro
trenta giorni dalla data di trasmissione.
91. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi
di cui al comma 90 possono essere adottate entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei
principi e dei criteri direttivi previsti dalla presente legge e con
le stesse modalita' di cui al comma 90. Entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore delle disposizioni correttive e
integrative, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi
recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei
decreti emanati ai sensi della presente legge con le altre leggi
dello Stato e l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.
92. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali
determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica pari a
1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per
l'anno 2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e
2011 e a 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, hanno
efficacia solo successivamente all'entrata in vigore delle
disposizioni relative all'istituzione del Fondo per il finanziamento
del Protocollo del 23 luglio 2007 della presente legge, recate dalla
legge finanziaria per l'anno 2008. Agli oneri di cui al precedente
periodo si provvede a valere sulle risorse di cui al citato Fondo
entro i limiti delle medesime.
93. Dall'emanazione dei decreti legislativi attuativi delle
deleghe previste dai commi 28 e 29, da 30 a 33 e 81 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
94. Fatto salvo quanto previsto ai commi 86 e 92, la presente
legge entra in vigore il 1° gennaio 2008.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Damiano, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Padoa Schioppa, Ministro
dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Allegato
1
Tabella
A
Anno |
Età anagrafica
|
|
Lavoratori dipendenti pubblici e privati
|
Lavoratori autonomi iscritti all’INPS |
|
2008
|
58 |
59 |
2009 – dal 01/01/2009 al 30/06/2009
|
58
|
59
|
Tabella B
|
Lavoratori dipendenti pubblici e privati
|
Lavoratori autonomi iscritti all’INPS |
||
|
(1) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva |
Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1
|
(2) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva |
Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 2 |
2009 – dal 01/07/2009 al 31/12/2009
2010
2011
2012
dal 2013
|
95
95
96
96
97
|
59
59
60
60
61 |
96
96
97
97
98
|
60
60
61
61
62
|
Allegato 2
Tabella A
COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE
Divisori
|
Età |
Valori |
22,627 22,035 21,441 20,843 20,241 19,635 19,024 18,409 17,792 |
57 58 59 60 61 62 63 64 65 |
4,419% 4,538% 4,664% 4,798% 4,940% 5,093% 5,257% 5,432% 5,620% |
Tasso di sconto = 1,5%
|