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Roma, 4 febbraio 2008

 

Circolare n. 32/2008

 

Oggetto: Previdenza – Contrattazione di secondo livello – Abrogazione della decontribuzione – Messaggio INPS n. 2085 del 28.1.2008.

 

Come è noto, in base al collegato previdenziale alla finanziaria (legge n. 247/2007) dall’1 gennaio 2008 non è più in vigore il regime di decontribuzione previsto dalla legge n. 135/97 sui premi di risultato, cioè sulle erogazioni stabilite dai contratti di secondo livello (aziendali o territoriali). In sostituzione di tale regime (comportante per l’azienda una minore contribuzione e per il lavoratore la totale non imponibilità) è stato previsto un maggiore sgravio contributivo che però dovrà essere attuato con successivo decreto ministeriale.

 

Con il messaggio in oggetto l’INPS ha precisato che, in attesa dell’operatività del nuovo regime, da quest’anno sui premi di risultato è dovuta l’ordinaria contribuzione; le aziende che a gennaio avessero ancora applicato il vecchio regime potranno regolarizzare i contributi non versati entro il 16 aprile prossimo.

 

Si rammenta che, una volta in vigore, la nuova decontribuzione si applicherà su una quota del premio di risultato pari al 5% della retribuzione annua del lavoratore e sarà del 25% per l’azienda e totale per il lavoratore. Il nuovo sgravio, se da un lato sarà più vantaggioso del precedente, dall’altro lato non si applicherà più automaticamente ma a domanda delle aziende e nei limiti delle risorse pubbliche appositamente destinate (650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010); i criteri di priorità per l’accesso al beneficio saranno fissati dal decreto di attuazione.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.11/2008

 

Allegato uno

 

M/t

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INPS

Direzione Centrale

delle Entrate contributive

 

Messaggio n. 2085 del 28.1.2008

 

OGGETTO: Articolo 1, comma 67 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 - Abrogazione del particolare regime contributivo previsto per le erogazioni stabilite dai contratti di secondo livello - Precisazioni in materia di retribuzione imponibile

L’articolo 1, comma 67 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dispone - con effetto dal 1° gennaio 2008 - l'abrogazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 (regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello). La stessa norma dispone altresì, al comma 69, l’abrogazione della disposizione di cui all’articolo 27, comma 4, lett. e), del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797. Quest’ultima costituisce, come noto, la previsione di riferimento in tema di retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a sua volta sostituita dall’articolo 12 della legge n. 153/1969, a sua volta ancora modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314. Il testo del citato articolo 12, quale risultante da tale ultima modifica, prevedeva appunto al comma 4, lett. e), una apposita voce di esclusione dalla base imponibile ai fini previdenziali proprio con riferimento alle erogazioni stabilite dai contratti di secondo livello. Tale apposita voce di esclusione deve intendersi ora abrogata, in coerenza con la disposta abrogazione dell’articolo 2 della legge n. 135/1997 ed in applicazione della particolare tecnica legislativa di modifica utilizzata.

Ne consegue che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, non trova più applicazione la specifica esclusione dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, assistenziali e pensionistici delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello. A partire dalla stessa data, sulle predette erogazioni, è dovuta l'ordinaria contribuzione.

In sostituzione dell'abrogata decontribuzione, il medesimo comma 67 introduce, in via sperimentale per il triennio 2008 - 2011 e a domanda delle aziende, uno sgravio contributivo - nei limiti delle risorse stabilite dalla norma medesima - sulle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati.

Per l'attuazione pratica del nuovo beneficio la legge, tuttavia, rimanda all'emanazione di un apposito decreto ministeriale.

 

Le aziende che a seguito delle previsioni di cui ai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, non si fossero adeguate al disposto legislativo che abroga il regime di decontribuzione (ad esempio, le aziende dei settori  edile e dell’artigianato che prevedono l’erogazione mensile dei compensi soggetti a decontribuzione), potranno regolarizzare la contribuzione non versata ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.

 

Detta regolarizzazione dovrà essere effettuata, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione del presente messaggio.

 

In sede di regolarizzazione, le predette aziende potranno conguagliare gli importi da restituire con le somme loro eventualmente spettanti in base al nuovo regime introdotto legge 247/2007 per le erogazioni di secondo livello, secondo i criteri che saranno definiti nell’emanando decreto.

 

Sulle modalità operative che dovranno essere seguite dai datori di lavoro, si fa riserva di successive istruzioni.

 

Il Direttore generale Crecco