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Roma, 4 febbraio 2008
Circolare n. 32/2008
Oggetto: Previdenza – Contrattazione di secondo livello –
Abrogazione della decontribuzione – Messaggio INPS n. 2085 del 28.1.2008.
Come è noto, in base
al collegato previdenziale alla finanziaria (legge n. 247/2007) dall’1 gennaio
2008 non è più in vigore il regime di decontribuzione previsto dalla legge n.
135/97 sui premi di risultato, cioè
sulle erogazioni stabilite dai contratti di secondo livello (aziendali o
territoriali). In sostituzione di tale regime (comportante per l’azienda una
minore contribuzione e per il lavoratore la totale non imponibilità) è stato
previsto un maggiore sgravio contributivo che però dovrà essere attuato con
successivo decreto ministeriale.
Con il messaggio in
oggetto l’INPS ha precisato che, in attesa dell’operatività del nuovo regime,
da quest’anno sui premi di risultato è dovuta l’ordinaria contribuzione; le
aziende che a gennaio avessero ancora applicato il vecchio regime potranno
regolarizzare i contributi non versati entro il 16 aprile prossimo.
Si rammenta che, una
volta in vigore, la nuova decontribuzione si applicherà su una quota del premio
di risultato pari al 5% della retribuzione annua del lavoratore e sarà del 25%
per l’azienda e totale per il lavoratore. Il nuovo sgravio, se da un lato sarà
più vantaggioso del precedente, dall’altro lato non si applicherà più automaticamente
ma a domanda delle aziende e nei limiti delle risorse pubbliche appositamente
destinate (650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010); i
criteri di priorità per l’accesso al beneficio saranno fissati dal decreto di
attuazione.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.11/2008 |
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Allegato uno |
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M/t |
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INPS
Direzione Centrale
delle Entrate contributive
Messaggio n. 2085 del 28.1.2008
OGGETTO: Articolo 1, comma 67 della legge 24 dicembre
2007, n. 247 - Abrogazione del particolare regime contributivo previsto per le
erogazioni stabilite dai contratti di secondo livello - Precisazioni in materia
di retribuzione imponibile
L’articolo 1, comma 67 della legge 24 dicembre
2007, n. 247, dispone - con effetto dal 1° gennaio 2008 - l'abrogazione
dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 (regime contributivo delle
erogazioni previste dai contratti di secondo livello). La stessa norma dispone
altresì, al comma 69, l’abrogazione della disposizione di cui all’articolo 27,
comma 4, lett. e), del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797.
Quest’ultima costituisce, come noto, la previsione di riferimento in tema di
retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a sua volta sostituita
dall’articolo 12 della legge n. 153/1969, a sua volta ancora modificato dal
decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314. Il testo del citato articolo 12,
quale risultante da tale ultima modifica, prevedeva appunto al comma 4, lett.
e), una apposita voce di esclusione dalla base imponibile ai fini previdenziali
proprio con riferimento alle erogazioni stabilite dai contratti di secondo
livello. Tale apposita voce di esclusione deve intendersi ora abrogata, in
coerenza con la disposta abrogazione dell’articolo 2 della legge n. 135/1997 ed
in applicazione della particolare tecnica legislativa di modifica utilizzata.
Ne consegue che, a decorrere dal 1° gennaio
2008, non trova più applicazione la specifica esclusione dalla retribuzione
imponibile ai fini previdenziali, assistenziali e pensionistici delle
erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo
livello. A partire dalla stessa data, sulle predette erogazioni, è dovuta
l'ordinaria contribuzione.
In sostituzione dell'abrogata decontribuzione,
il medesimo comma 67 introduce, in via sperimentale per il triennio 2008 - 2011
e a domanda delle aziende, uno sgravio contributivo - nei limiti delle risorse
stabilite dalla norma medesima - sulle erogazioni previste dai contratti
collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali
sono incerti la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia correlata
dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di
produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come
indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati.
Per l'attuazione pratica del nuovo beneficio
la legge, tuttavia, rimanda all'emanazione di un apposito decreto ministeriale.
Le aziende che a seguito delle previsioni di
cui ai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo
livello, non si fossero adeguate al disposto legislativo che abroga il regime
di decontribuzione (ad esempio, le aziende dei settori edile e
dell’artigianato che prevedono l’erogazione mensile dei compensi soggetti a
decontribuzione), potranno regolarizzare la contribuzione non versata ai sensi
della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del
26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.
Detta regolarizzazione dovrà essere
effettuata, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del terzo
mese successivo a quello di emanazione del presente messaggio.
In sede di regolarizzazione, le predette
aziende potranno conguagliare gli importi da restituire con le somme loro
eventualmente spettanti in base al nuovo regime introdotto legge 247/2007 per
le erogazioni di secondo livello, secondo i criteri che saranno definiti
nell’emanando decreto.
Sulle modalità operative che dovranno essere
seguite dai datori di lavoro, si fa riserva di successive istruzioni.
Il Direttore
generale Crecco