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Roma, 4 febbraio 2008
Circolare n. 34/2008
Oggetto: Previdenza
– Nuovi valori convenzionali - Circolare Inps n.11 dell’1.2.2008.
L’INPS ha comunicato i nuovi valori in vigore dall’1
gennaio 2008 relativi a:
1) minimali
contributivi;
2) fascia
di retribuzione esente dal contributo aggiuntivo dell'1%;
3) massimale
contributivo e pensionabile per i lavoratori privi di anzianità contributiva al
31 dicembre 1995.
1) Minimali contributivi. I nuovi minimali contributivi, sui
quali come noto devono essere calcolati i contributi previdenziali in presenza
di retribuzioni inferiori (legge n.389/89), sono:
euro
42,14 e 1.095,64, rispettivamente minimale giornaliero e mensile per quadri,
impiegati e operai;
euro
116,58 e 3.031,08, rispettivamente minimale giornaliero e mensile per dirigenti.
Applicando le retribuzioni minime (senza anzianità o
superminimi) previste dai contratti collettivi stipulati nei settori
rappresentati dalla
Per
i lavoratori part-time, per i quali si deve far riferimento al minimale orario (ricavabile
moltiplicando quello giornaliero per 6 e dividendo l'importo ottenuto per il
numero di ore settimanali previste dal CCNL), detto minimale è pari a euro 6,48.
Anche in questo caso il minimale orario dovrà essere applicato solo per gli
stessi livelli per i quali si deve far riferimento al minimale mensile.
2) Contributo aggiuntivo dell'1%. La fascia di retribuzione esente
dal contributo aggiuntivo dell'1%, previsto dalla legge n.438/92 a carico dei
lavoratori dipendenti, è stata elevata a euro 40.765,00 annue, corrispondenti a
euro mensili 3.397,00 (in precedenza 3.340,00); il contributo dell'1% dovrà essere
calcolato sulla parte di retribuzione eccedente questo nuovo limite.
3) Massimale contributivo e pensionabile. E’ stato elevato a euro 88.669,00
annui (in precedenza 87.187,00) il massimale contributivo e pensionabile introdotto
dalla legge n.335/95 per i nuovi assunti dall’1 gennaio 1996 per i quali la
pensione verrà calcolata secondo il sistema
contributivo.
4) Regolarizzazioni. La regolarizzazione dei versamenti
contributivi già effettuati sulla base dei precedenti valori dovrà essere
effettuata entro il 16 maggio prossimo.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 36/2007 |
|
Allegato uno |
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M/cp |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
INPS
– DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE
CIRCOLARE
N.11 DELL’1.2.2008
OGGETTO: determinazione per l’anno 2008 del limite minimo di retribuzione giornaliera
ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni
dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.
SOMMARIO:
1. Minimali di retribuzione per
la generalità dei lavoratori
2. Retribuzioni convenzionali
in genere
3. Lavoratori di società e
organismi cooperativi di cui al DPR n. 602/70
4. Cooperative sociali
5. Rapporti di lavoro a tempo
parziale
6. Quota di retribuzione
soggetta nell’anno 2008 all’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai
sensi dell’art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438
7. Aggiornamento del massimale
annuo della base contributiva e pensionabile
8. Limite per l’accredito dei
contributi obbligatori e figurativi
9. Valore degli importi che non
concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
10. Massimale giornaliero per i
contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con
contratto a tempo determinato
11. Rivalutazione dell’importo a
carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria
12. Regolarizzazione relativa al mese di
gennaio 2008
1. Minimali di
retribuzione per la generalità dei lavoratori
Il D.L. 9.10.989, n. 338, convertito in legge 7.12.1989,
n. 389, sancisce all'art. 1, co. 1 che la
retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza
ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni
stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle
organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da
accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione
d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Come più volte precisato, anche i datori di lavoro non
aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle
citate organizzazioni sindacali, in forza della predetta norma, sono obbligati,
agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali,
al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina
collettiva.
Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli
scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della
retribuzione.
Inoltre, l'art. 2, co. 25 della
legge 28.12.1995, n. 549, ha introdotto una norma interpretativa precisando
che:
"l'art. 1
del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge
7.12.1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di
contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da
assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali
è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative nella categoria." (1)
La norma di cui all'art. 1, co.
1, della legge n. 389 del 1989 non sopprime i preesistenti minimali di
retribuzione giornaliera (2). Pertanto il reddito da lavoro dipendente da
assoggettare a contribuzione, determinato ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997 e con l’osservanza delle
disposizioni in materia di retribuzione minima imponibile di cui all'art.
1, co. 1, della legge n. 389 del 1989, deve essere
adeguato, se inferiore ai minimali di retribuzione giornaliera di cui
alla disciplina già vigente.
Poiché è stato accertato dall'Istat che, nell'anno 2008,
la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni
è stata pari al 1,7 % (3) nelle tabelle A) e B) (v. allegato 1), si riportano i
limiti di retribuzione giornaliera, da valere dal periodo di paga in corso all’
1.1.2008 a seguito dell'applicazione di tale aliquota.
Si ricorda che tali limiti devono essere ragguagliati,
qualora dovessero essere d'importo inferiore, a € 42,14 (9,5% dell'importo del
trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti in vigore al 1.1.2008, pari a € 443,56 mensili) (4).
anno 2008 |
Euro |
Trattamento minimo mensile di pensione a carico
del Fpld |
443,56 |
Minimale giornaliero (9,5%) |
42,14 |
1.1. Inosservanza
del minimale nelle ipotesi di corresponsione da parte del datore di lavoro di
trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche.
Si rammenta che non sussiste l’obbligo di osservare il
minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte
del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche
d’importo inferiore al predetto limite minimo.
Si richiamano le istruzioni impartite al riguardo con le
circolari in nota (5).
***omissis***
5. Rapporti di
lavoro a tempo parziale
Si rammenta che anche per i rapporti di lavoro a tempo
parziale trova applicazione l'art. 1, co. 1 della
legge n. 389 del 1989 (14), ferma restando la nozione di retribuzione imponibile
definita dall'art. 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997. La
retribuzione così determinata deve peraltro essere ragguagliata, se inferiore,
a quella individuata dall’ art. 1, co. 4 della legge
n. 389 del 1989, confermato dall'art. 9 del D.Lgs.
n. 61 del 2000.
Dette norme stabiliscono un apposito minimale di
retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a
tempo parziale, a decorrere dall’1.1.1989 (15).
In linea generale, nell’ipotesi di orario normale di 40
ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:
(€ 42,14) x (6) / (40) =
€ 6,32 |
6. Art. 3-ter
della legge 14.11.1992, n. 438. Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2008
all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale
A decorrere dall’1.1.1993, è dovuta un’aliquota aggiuntiva
a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione
eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (16) in
favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a
carico del lavoratore inferiori al 10%.
La prima fascia di retribuzione pensionabile è stata
determinata per l'anno 2008 in € 40.765,00.
Pertanto a decorrere dall’1.1.2008 l'aliquota aggiuntiva
dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite
annuo di € 40.765,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3397,00.
anno 2008 |
Euro |
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua |
40.765,00 |
Importo mensilizzato |
3397,00 |
Si ribadisce che ai fini del versamento del contributo
aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione (17).
7.
Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile
previsto dall'art. 2, co. 18, della legge 8.8.1995,
n. 335, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie
e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo (18)
rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati calcolato nella misura del 1,7 %, è pari, per l'anno 2008, a € 88.669, 31 che arrotondato
all’unità di euro è pari a € 88.669,00.
anno 2008 |
Euro |
Massimale annuo della base contributiva |
88.669,00 |
Si rammenta che dall’1.1.2003 è stato soppresso il
massimale contributivo, di cui all’art.3, comma 7, del D.Lgs.
n. 181/97, previsto per i dirigenti di aziende industriali .
8. Limite per
l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi
Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi
obbligatori e figurativi (19) è fissato nella misura del 40% del trattamento
minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
Detto parametro rapportato al trattamento minimo di €
443,56 per l'anno 2008 risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale
di € 177,42.
anno 2008 |
Euro |
trattamento minimo di pensione |
443,56 |
Limite settimanale per l’accredito dei contributi
(40%) |
177,42 |
Limite annuale per l’accredito dei contributi |
9225,84 |
L'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non si
applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne
soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (20). La legge 29.12.2001 n. 448
(finanziaria 2002) ha stabilito, all’art. 43, co. 3
l’applicazione di tale norma con effetto retroattivo a decorrere dall’entrata
in vigore della legge n. 638 del 1983.
9. Importi che
non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
Si riportano i predetti importi per l’anno 2008 (21) con
la precisazione che si tratta degli stessi già fissati dal D.Lgs.
n. 314 del 1997.
anno 2008 |
Lire |
Euro |
Erogazioni liberali (tetto) |
500.000 |
258,23 |
Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive
della mensa |
10.240 |
5,29 |
Fringe
benefit (tetto) |
500.000 |
258,23 |
Indennità di trasferta intera Italia |
90.000 |
46,48 |
Indennità di trasferta 2/3 Italia |
60.000 |
30,99 |
Indennità di trasferta 1/3 Italia |
30.000 |
15,49 |
Indennità di trasferta intera estero |
150.000 |
77,47 |
Indennità di trasferta 2/3 estero |
100.000 |
51,65 |
Indennità di trasferta 1/3 estero |
50.000 |
25,82 |
Indennità di trasferimento Italia (tetto) |
3.000.000 |
1549,37 |
Indennità di trasferimento estero (tetto) |
9.000.000 |
4648,11 |
Azioni offerte ai dipendenti (tetto) |
4.000.000 |
2065,83 |
Per la materia si rinvia alla circolare n. 263 del
24.12.1997.
In particolare per il valore delle prestazioni e delle
indennità sostitutive della mensa si veda la circolare n. 104 del 14.05.1998 e
la circolare n.1 del 3 gennaio 2007 mentre per l’azionariato dei dipendenti circolare
n. 11 del 22.01.2001.
***omissis***
12.
Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2008
Le aziende che per il versamento dei contributi relativi
al mese di gennaio 2008 non hanno potuto tenere conto delle disposizioni illustrate
ai precedenti punti, possono regolarizzare detto periodo ai sensi della
deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26.3.1993
(22).
Detta regolarizzazione deve essere effettuata, senza oneri
aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione
della presente circolare.
Ai fini della regolarizzazione in questione si
impartiscono le seguenti istruzioni.
12.1.
regolarizzazione di cui ai punti da 1) a 5).
Ai fini della compilazione del modello DM10 le aziende si
atterranno alle seguenti modalità:
- calcoleranno le differenze tra le
retribuzioni imponibili in vigore all’ 1.1.2008 e quelle assoggettate a
contribuzione per lo stesso mese;
- le differenze così determinate saranno
portate in aumento delle retribuzioni imponibili del mese in cui è effettuata
la regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
12.2. regolarizzazione
di cui al punto 6).
L'importo della differenza contributiva a credito
dell'azienda, da restituire al lavoratore, sarà riportato in uno dei righi in
bianco del quadro "D"
del mod. DM10, utilizzando uno dei codici previsti al punto 4 della circolare
n. 136 del 21.12.2007, in relazione alla gestione di appartenenza del
lavoratore.
Il Direttore generale
Crecco
Riferimenti normativi:
(1) Si veda la circolare n. 40 del
20.2.1996.
(2) Detti minimali, come noto, devono
essere rivalutati ogni anno ai sensi del co. 2
dell'art. 1 del D.L. n. 402 del 1981, convertito in legge 26.9.1981, n. 537 in
relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato
dall'Istat.
(3) Gli aumenti a titolo di
perequazione automatica delle pensioni sono calcolati applicando all’importo
della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di
variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo
all’anno precedente il mese di decorrenza dell’aumento all’analogo valore medio
relativo all’anno precedente (art. 11, D.Lgs.
30.12.1992, n. 503). L’indice del 1,7% viene utilizzato ai fini
contributivi per la determinazione della retribuzione imponibile al fine
di consentire gli adempimenti contributivi su valori aggiornati. Detti valori
acquisiranno, ai fini pensionistici, carattere di definitività
a seguito dell’emanazione del previsto D.M..
(4) Si veda quanto disposto dall’art. 7
della legge 11.11. 1983, n. 638, modificato dall’art. 1, co.
2, del D.L. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989.
(5) Cir.
9674 del 06.05.78, cir. N. 806 del 21.07.1986, cir. 205 del 25.07.95, e da ultimo cir.
n. 33 dell’8.02.2002 punto 1.1..
***omissis***
(14) In base a tale disposizione la
retribuzione da prendere a base ai fini del calcolo dei contributi di
previdenza ed assistenza non può essere inferiore all'importo delle
retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati
dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da
accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione
di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
(15) Pertanto in tale settore
l’esistenza di un apposito minimale non esime dall’obbligo del rispetto,
ai fini contributivi, del disposto dell’art. 1, co.
1, della legge n. 389 del 1989.Per l'illustrazione di
detto criterio, si rinvia alla circolare n. 68 del 10.4.1989.
(16) Determinata ai fini
dell’applicazione dell’art. 21, comma 6, della L.11.03.1988, n. 67, circolare
298 del 30.12. 1992 e circolare n. 151 del 7.7. 1993.
(17) Si veda la circolare n. 136 del
21.12.2007 punto 4.
(18) Si veda la circolare n. 136 del
21.12.2007 punto 3.
(19) Si veda l'art. 7, co. 1, primo periodo, del D.L. 12.9.1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato
dall'art. 1, co. 2, della legge n. 389 del 1989.
(20) Cfr.art. 69, co.
7 della legge 23.12.2000, n. 388 e circolare n. 41 del 22.02.2002.
(21) Il co. 9
dell'art. 48 del T.u.i.r., approvato con D.P.R.
22.12.1986, n. 917 (come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs.
n. 314 del 1997), ha previsto che tutti gli ammontari
degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di 12 mesi
terminante al 31 agosto, supera il 2% rispetto al valore medio del medesimo
indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998.
(22) Approvata con D.M. 7.10.1993 (cfr.
circolare n. 292 del 23.12.1993, punto 1).
Allegato 1
Tabella A - Anno 2008
Settore |
Qualifiche |
|||||||||
|
Dirigente |
Impiegato |
Operaio |
|||||||
Industria |
Euro |
116,58 |
Euro |
35,22(1) |
Euro |
32,88(1) |
||||
Amministrazioni dello Stato ed Altre Pubbliche Amministrazioni |
Euro |
88,63 |
Euro |
42,20 |
Euro |
37,52(1) |
||||
Artigianato |
|
Euro |
37,52(1) |
Euro |
32,88(1) |
|||||
Agricoltura |
Euro |
93,28 |
Euro |
49,19 |
Euro |
37,49(2) |
||||
Credito assicurazioni e servizi |
Euro |
116,58 |
Euro |
39,87(1) |
Euro |
37,52(1) |
||||
Commercio |
Euro |
116,58 |
Euro |
32,88(1) |
Euro |
32,88(1) |
||||
(1) Da adeguare a euro 42,14 ai sensi
dell’art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638 e della legge 7/12/1989, n. 389.
(2) Non soggetto all’adeguamento di cui
all’art. 7, c. 1 della legge n. 638/1983, ai sensi del c. 5 dello stesso
articolo.