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Roma, 18 febbraio 2008
Circolare n.40/2008
Oggetto: Finanziamenti – Autotrasporto – Incentivi per l’acquisto di veicoli Euro 5 – DPR 29.12.2007,
n.273, su G.U. n.36 del
12.2.2008.
Con il regolamento
indicato in oggetto sono stati fissati gli importi dei finanziamenti a fondo
perduto a favore delle imprese di autotrasporto per
l’acquisto nel biennio 2007 – 2008 di veicoli Euro 5 di peso superiore a 11,5
tonnellate.
Come previsto dalla legge finanziaria 2007, i finanziamenti
saranno erogati tramite 70 milioni del “Fondo
per il proseguimento degli interventi a favore dell’autotrasporto”
(articolo 1 comma 919 legge n.296/2006).
Conformemente alle
direttive della Commissione Europea, che ha già dichiarato la compatibilità
dell’intervento con il diritto comunitario, la misura dei contributi per ogni
veicolo nuovo acquistato è stata fissata in 3.400 euro per le PMI (numero medio
annuo di dipendenti fino a 250; fatturato fino a 50 milioni di
euro annui, ovvero attivo dello stato patrimoniale fino a 43 milioni di
euro annui) e 2.550 euro per le altre imprese. Nelle regioni meridionali
l’importo è pari a 4.250 euro per le PMI e 3.400 euro
per le altre imprese.
I termini e le
modalità di presentazione delle istanze di
finanziamento saranno stabiliti con successivo decreto interministeriale.
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f.to dr. Piero M. |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.32/2007 |
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Allegato uno |
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D/d |
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G.U. 36 del
12.2.2008 (fonte Guritel)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2007, n. 273
Regolamento recante la modalita' di erogazione del Fondo per ilproseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto per
l'acquisto di veicoli di ultima generazione, a norma dell'articolo 1,
comma 919, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n.296, che, al fine di agevolare il processo di riforma del settoredell'autotrasporto delle merci e di favorire la tutela dell'ambiente
e promuovere l'innalzamento degli standard di sicurezza del trasporto
stradale, ha incrementato di 186 milioni di euro il «Fondo per le
misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e
per lo sviluppo della logistica», istituito nello stato di previsione
del Ministero dei trasporti dall'articolo 1, comma 108, della legge
23 dicembre 2005, n. 266; Visto l'articolo 1, comma 919, della citata legge 27 dicembre 2006,n. 296, che, a valere sul Fondo di cui sopra, destina 70 milioni di
euro all'erogazione di contributi alle imprese di autotrasporto per
l'acquisto di veicoli di ultima generazione aventi peso complessivo
pari o superiore a 11,5 tonnellate;
Visto l'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale i destinatari degli aiuti di cui all'articolo87 del Trattato istitutivo della Comunita' europea possono avvalersidi misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalita' stabilite condecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di non rientrare
fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non hanno visto
rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono
individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il Trattato istitutivo della Comunita' europea, ed inparticolare l'articolo 87;
Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ed inparticolare il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22
marzo 1999, recante modalita' di applicazione dell'articolo 93 del
Trattato CE; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 30 agosto 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezioneconsultiva per gli atti normativi nell'adunanza n. 3805 del 22
ottobre 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nellariunione dell'11 dicembre 2007;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con iMinistri dell'economia e delle finanze e per le politiche europee; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito d'applicazione e definizioni 1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano lemodalita' di ripartizione e di erogazione del «Fondo per il
proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto» di cui in
premessa, relativamente alla quota di 70 milioni di euro da
destinare, a fini di miglioramento ambientale, all'acquisizione di
mezzi pesanti di ultima generazione.
2. Ai fini del presente regolamento: a) per «impresa di autotrasporto» si intende l'impresa iscrittaall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non
stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attivita' di autotrasporto
internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che e'
parte di un contratto di trasporto di merci su strada;
b) per «raggruppamento di imprese» si intendono le strutturesocietarie costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I o del
libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice civile;
c) per «miglioramento ambientale» si intende la realizzazione di«standard» piu' elevati di quelli prescritti dalla disciplinacomunitaria vigente in materia di emissioni gassose, acustiche,
elettromagnetiche e quant'altro necessario al raggiungimento degli
obiettivi fissati in materia di tutela dell'ambiente.
Art. 2. Entita' e modalita' di erogazione dei contributi 1. La somma di 70 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 1,e' destinata a contributi a favore delle imprese o raggruppamenti di
imprese di autotrasporto che acquisiscano, nel biennio 2007-2008,
anche mediante locazione finanziaria, autoveicoli adibiti al
trasporto di merci di massa complessiva pari o superiore a 11,5
tonnellate, appartenenti alla categoria Euro 5 o superiori.
2. Il contributo per ogni nuovo veicolo acquisito e' fissato ineuro 3.400 per le piccole e medie imprese ed in euro 2.550 per le
altre imprese di autotrasporto.
3. Per le imprese situate nelle aree in via di sviluppo, rientrantifra quelle di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del
Trattato istitutivo della Comunita' europea, e' applicataun'ulteriore maggiorazione del 10 per cento, per cui l'importo
massimo del contributo ascende ad euro 4.250 per le piccole e medie
imprese, e ad euro 3.400 per le altre imprese. L'importo massimo del
contributo attribuibile resta fissato al 50 per cento dei costi
ammissibili, e cioe' in euro 4.250 conformemente agli orientamenti di
cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a
finalita' regionale 2007-2013.
4. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con ilMinistro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giornidalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono
definite le modalita' operative per l'erogazione delle risorse di cui
al comma 1, nonche' l'eventuale rimodulazione dell'entita' del
contributo, in funzione del numero delle istanze pervenute.
Art. 3. Finanziamenti 1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 1, sonoconcesse mediante contributi a fondo perduto.
Art. 4. Procedura di richiesta dei contributi Valutazione delle istanze 1. Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 4, sono stabilititermini e modalita' per accedere ai contributi previsti dai commi 2 e
3 del medesimo articolo, nonche' i modelli delle istanze e leindicazioni che le stesse dovranno contenere, fra le quali dovranno
figurare quelle relative a:
a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese; b) sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese; c) legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento diimprese; d) indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o delraggruppamento di imprese;
e) dichiarazione di cui al comma 1223 della legge 27 dicembre2006, n. 296; f) firma del legale rappresentante dell'impresa o delraggruppamento di imprese.
2. Con lo stesso decreto, e' istituita una Commissione, nell'ambitodel Ministero dei trasporti, che provvede, con le risorse umane e
strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente
presso la stessa amministrazione, a valutare le istanze presentate.
Art. 5. Clausola sospensiva 1. L'applicazione delle misure di cui al presente regolamento e'subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunita' europea.
Art. 6. Oneri a carico dello Stato 1. Il presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri acarico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare. Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bianchi, Ministro dei trasporti Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Bonino, Ministro per le politiche europeeVisto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2008Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio,
registro n. 1, foglio n. 79