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Roma, 18 febbraio 2008

 

Circolare n.40/2008

 

Oggetto: Finanziamenti – Autotrasporto – Incentivi per l’acquisto di veicoli Euro 5 – DPR 29.12.2007, n.273, su G.U. n.36 del 12.2.2008.

 

 

Con il regolamento indicato in oggetto sono stati fissati gli importi dei finanziamenti a fondo perduto a favore delle imprese di autotrasporto per l’acquisto nel biennio 2007 – 2008 di veicoli Euro 5 di peso superiore a 11,5 tonnellate.

 

Come previsto dalla legge finanziaria 2007, i finanziamenti saranno erogati tramite 70 milioni del “Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell’auto­trasporto” (articolo 1 comma 919 legge n.296/2006).

 

Conformemente alle direttive della Commissione Europea, che ha già dichiarato la compatibilità dell’intervento con il diritto comunitario, la misura dei contributi per ogni veicolo nuovo acquistato è stata fissata in 3.400 euro per le PMI (numero medio annuo di dipendenti fino a 250; fatturato fino a 50 milioni di euro annui, ovvero attivo dello stato patrimoniale fino a 43 milioni di euro annui) e 2.550 euro per le altre imprese. Nelle regioni meridionali l’importo è pari a 4.250 euro per le PMI e 3.400 euro per le altre imprese.

 

I termini e le modalità di presentazione delle istanze di finanziamento saranno stabiliti con successivo decreto interministeriale.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.32/2007

 

Allegato uno

 

D/d

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G.U. 36 del 12.2.2008 (fonte Guritel)

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2007, n. 273

Regolamento  recante  la  modalita'  di  erogazione  del Fondo per il
proseguimento   degli  interventi  a  favore  dell'autotrasporto  per
l'acquisto di veicoli di ultima generazione, a norma dell'articolo 1,
comma 919, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  1,  comma  918, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,  che,  al  fine  di agevolare il processo di riforma del settore
dell'autotrasporto  delle merci e di favorire la tutela dell'ambiente
e promuovere l'innalzamento degli standard di sicurezza del trasporto
stradale,  ha  incrementato  di  186 milioni di euro il «Fondo per le
misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e
per lo sviluppo della logistica», istituito nello stato di previsione
del  Ministero  dei trasporti dall'articolo 1, comma 108, della legge
23 dicembre 2005, n. 266;
  Visto l'articolo 1, comma 919, della citata legge 27 dicembre 2006,
n.  296,  che, a valere sul Fondo di cui sopra, destina 70 milioni di
euro  all'erogazione  di contributi alle imprese di autotrasporto per
l'acquisto  di  veicoli di ultima generazione aventi peso complessivo
pari o superiore a 11,5 tonnellate;
  Visto  l'articolo  1,  comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, ai sensi del quale i destinatari degli aiuti di cui all'articolo
87  del Trattato istitutivo della Comunita' europea possono avvalersi
di  misure  agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47
del  testo  unico  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000,  n.  445,  e  secondo  le  modalita' stabilite con
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, di non rientrare
fra  coloro  che  hanno  ricevuto e, successivamente, non hanno visto
rimborsato,  o  depositato  in  un conto bloccato, gli aiuti che sono
individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  Trattato  istitutivo  della  Comunita'  europea,  ed  in
particolare l'articolo 87;
  Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ed in
particolare  il  regolamento  (CE)  n. 659/1999 del Consiglio, del 22
marzo  1999,  recante  modalita' di applicazione dell'articolo 93 del
Trattato CE;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 agosto 2007;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  Sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  n.  3805 del 22
ottobre 2007;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 dicembre 2007;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dei  trasporti,  di  concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e per le politiche europee;
 
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                 Ambito d'applicazione e definizioni
  1.   Le  disposizioni  del  presente  regolamento  disciplinano  le
modalita'   di  ripartizione  e  di  erogazione  del  «Fondo  per  il
proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto» di cui in
premessa,   relativamente  alla  quota  di  70  milioni  di  euro  da
destinare,  a  fini  di miglioramento ambientale, all'acquisizione di
mezzi pesanti di ultima generazione.
  2. Ai fini del presente regolamento:
    a) per  «impresa  di autotrasporto» si intende l'impresa iscritta
all'Albo  nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto  di  cose  per  conto  di terzi, ovvero l'impresa non
stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attivita' di autotrasporto
internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che e'
parte di un contratto di trasporto di merci su strada;
    b)  per  «raggruppamento  di  imprese»  si intendono le strutture
societarie  costituite  a  norma del libro V, titolo VI, capo I o del
libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice civile;
    c) per  «miglioramento ambientale» si intende la realizzazione di
«standard»   piu'  elevati  di  quelli  prescritti  dalla  disciplina
comunitaria  vigente  in  materia  di  emissioni  gassose, acustiche,
elettromagnetiche  e  quant'altro  necessario al raggiungimento degli
obiettivi fissati in materia di tutela dell'ambiente.
 
                               Art. 2.
          Entita' e modalita' di erogazione dei contributi
  1.  La  somma di 70 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 1,
e'  destinata a contributi a favore delle imprese o raggruppamenti di
imprese  di  autotrasporto  che  acquisiscano, nel biennio 2007-2008,
anche   mediante   locazione   finanziaria,  autoveicoli  adibiti  al
trasporto  di  merci  di  massa  complessiva  pari o superiore a 11,5
tonnellate, appartenenti alla categoria Euro 5 o superiori.
  2.  Il  contributo  per  ogni nuovo veicolo acquisito e' fissato in
euro  3.400  per  le  piccole e medie imprese ed in euro 2.550 per le
altre imprese di autotrasporto.
  3. Per le imprese situate nelle aree in via di sviluppo, rientranti
fra  quelle  di  cui  all'articolo  87,  paragrafo 3, lettera a), del
Trattato   istitutivo   della   Comunita'   europea,   e'   applicata
un'ulteriore  maggiorazione  del  10  per  cento,  per  cui l'importo
massimo  del  contributo ascende ad euro 4.250 per le piccole e medie
imprese,  e ad euro 3.400 per le altre imprese. L'importo massimo del
contributo  attribuibile  resta  fissato  al  50  per cento dei costi
ammissibili, e cioe' in euro 4.250 conformemente agli orientamenti di
cui  alla  disciplina  comunitaria  in  materia  di  aiuti di stato a
finalita' regionale 2007-2013.
  4.  Con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti, di concerto con il
Ministro  dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente regolamento, sono
definite le modalita' operative per l'erogazione delle risorse di cui
al  comma  1,  nonche'  l'eventuale  rimodulazione  dell'entita'  del
contributo, in funzione del numero delle istanze pervenute.
                               Art. 3.
                            Finanziamenti
  1.  Le  risorse  finanziarie  di  cui all'articolo 2, comma 1, sono
concesse mediante contributi a fondo perduto.
 
                               Art. 4.
   Procedura di richiesta dei contributi Valutazione delle istanze
  1.  Con  il  decreto di cui all'articolo 2, comma 4, sono stabiliti
termini e modalita' per accedere ai contributi previsti dai commi 2 e
3  del  medesimo  articolo,  nonche'  i  modelli  delle  istanze e le
indicazioni  che  le stesse dovranno contenere, fra le quali dovranno
figurare quelle relative a:
    a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
    b) sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
    c)  legale  rappresentante  dell'impresa  o del raggruppamento di
imprese;
    d)   indirizzo  del  legale  rappresentante  dell'impresa  o  del
raggruppamento di imprese;
    e)  dichiarazione  di  cui  al comma 1223 della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
    f)   firma   del   legale   rappresentante   dell'impresa  o  del
raggruppamento di imprese.
  2. Con lo stesso decreto, e' istituita una Commissione, nell'ambito
del  Ministero  dei  trasporti,  che provvede, con le risorse umane e
strumentali  e  finanziarie  gia'  disponibili a legislazione vigente
presso la stessa amministrazione, a valutare le istanze presentate.
 
                               Art. 5.
                         Clausola sospensiva
  1.  L'applicazione  delle  misure di cui al presente regolamento e'
subordinata  all'autorizzazione  della  Commissione  europea ai sensi
dell'articolo   88,   paragrafo  3,  del  Trattato  istitutivo  della
Comunita' europea.
 
                               Art. 6.
                     Oneri a carico dello Stato
  1.  Il  presente  regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2007
                             NAPOLITANO
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bianchi, Ministro dei trasporti
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze
                              Bonino,   Ministro   per  le  politiche
                              europee
Visto, il Guardasigilli: Mastella
 
Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2008
Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto

del territorio, registro n. 1, foglio n. 79