Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 22 febbraio 2008

 

Circolare n. 44/2008

 

Oggetto: Lavoro – Dirigenti – Avviso comune per la decontribuzione della retribuzione variabile.

 

Come è noto, nell’ultimo rinnovo contrattuale dello scorso luglio è stata formalizzata la possibilità che tramite accordo scritto vengano concordate tra dirigente e azienda quote di retribuzione variabile da correlarsi al raggiungimento di obiettivi prefissati.

 

La Confetra ha ora sottoscritto con Confcommercio e Manageritalia un Avviso comune da presentare al nuovo Governo per richiedere la parziale decontribuzione della retribuzione variabile al fine di favorirne un maggiore utilizzo. Tale richiesta intende colmare una lacuna dell’attuale regime di decontribuzione (legge n.247/2007) che limita il riconoscimento del beneficio, peraltro attualmente sospeso in assenza dei provvedimenti attuativi, alle sole erogazioni derivanti da contratti collettivi di secondo livello (aziendali o territoriali) escludendo pertanto le erogazioni derivanti da accordi individuali.

 

Si coglie l’occasione per segnalare che è operativo l’aumento della contribuzione per la previdenza integrativa stabilito dal nuovo CCNL per i dirigenti dei trasporti, essendo stato recentemente rinnovato negli stessi termini anche il CCNL per i dirigenti del terziario. Sarà cura del Fondo Mario Negri inviare alle aziende la modulistica con gli importi aggiornati e i conguagli da versare.

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.117/2007

 

Allegato uno

 

M/cp

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Roma, 23 gennaio 2008

Avviso comune sugli interventi volti ad incentivare

l'utilizzo della Retribuzione Variabile

 

Le Parti, ravvisano la necessità di favorire un maggior utilizzo della parte della retribuzione variabile attraverso forme significative di decontribuzione.

 

La retribuzione spettante ai lavoratori ad alta qualificazione, come i dirigenti, è infatti strettamente legata ai risultati conseguiti con la propria prestazione lavorativa secondo una logica premiante e incentivante delle performances conseguite a livello individuale e del livello di produttività aziendale.

 

Le aziende nell'attuale contesto economico sempre più devono investire nel capitale umano attraverso il riconoscimento della competenza e della qualità del lavoro prestato.

 

In base alla normativa attuale, tuttavia, viene esclusa dalla retribuzione imponibile contributiva e pensionabile soltanto una parte delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (aziendali o territoriali) delle quali siano incerti la corresponsione e l'ammontare e la cui struttura sia correlata alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e viene completamente esclusa la retribuzione variabile che discende da accordi individuali, pur legati ad obiettivi certi e misurabili.

 

L'importo annuo di retribuzione variabile che viene escluso dall'imponibile contributivo non è, infatti, sufficiente essendo attualmente fissato fino ad un massimo del 5% della retribuzione contrattuale percepita nell'anno solare di riferimento dai singoli lavoratori interessati (intendendosi per retribuzione contrattuale l'ammontare individuato per la determinazione della base imponibile contributiva in forza della legge, di accordi collettivi, di accordi individuali e della prassi aziendale).

 

Pertanto, viste le specificità delle professionalità considerate nel presente avviso comune e la frequente difficoltà di ricondurre ad un unico ambito di accordo collettivo la determinazione degli obiettivi e dei risultati dei singoli dirigenti, si ritiene indispensabile che, per incentivare effettivamente il maggior ricorso alla retribuzione variabile, nell'imponibile retributivo soggetto a decontribuzione siano ricompresi anche gli importi della retribuzione variabile derivati da accordi individuali, che fanno riferimento a criteri e parametri oggettivamente misurabili e preventivamente concordati.

 

Non si ritengono, infine, ancora sufficienti ad incentivare il ricorso alla retribuzione variabile per i dirigenti le modifiche attuate dall'articolo 1, commi dal 67 al 70, della legge 24 dicembre 2007, n.247 che, in attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007, ha previsto - in via sperimentale e con riferimento al triennio 2008/2010 - un elevamento del tetto del premio ammesso allo sgravio dal 3% al 5% della retribuzione annua.

 

Tutto quanto sopra premesso, le Parti concordano di formulare al Governo il seguente

AVVISO COMUNE

 

In aggiunta ai provvedimenti che verranno adottati in materia di sgravi del costo del lavoro per incentivare la produttività di secondo livello, si propone di incrementare il tetto di decontribuzione della retribuzione variabile legata alla produttività ed ai risultati ottenuti a beneficio della propria azienda fino ad almeno il 15% della retribuzione lorda annua.

 

Si chiede che tale incremento possa valere, per la categoria dei dirigenti, anche in presenza di soli accordi individuali specifici che fanno riferimento a criteri e parametri oggettivamente misurabili e preventivamente concordati, che verranno sottoscritti dalle parti interessate presso organismi paritetici allo scopo individuati dai contratti collettivi nazionali.

 

Sugli importi assoggettati a decontribuzione facoltativa potrebbe non venir riconosciuta alcuna contribuzione figurativa per la parte eccedente il 5% della retribuzione annua ed, eventualmente, venire applicato un contributi di solidarietà.

 

 

F.TO     CONFCOMMERCIO – CONFETRA - MANAGERITALIA