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Roma, 22 febbraio 2008
Circolare n. 44/2008
Oggetto: Lavoro – Dirigenti – Avviso comune per la decontribuzione
della retribuzione variabile.
Come
è noto,
nell’ultimo rinnovo contrattuale dello scorso luglio è stata formalizzata la
possibilità che tramite accordo scritto vengano concordate tra dirigente e
azienda quote di retribuzione variabile da correlarsi al raggiungimento di
obiettivi prefissati.
La
Si coglie
l’occasione per segnalare che è operativo l’aumento della contribuzione per la previdenza integrativa stabilito dal nuovo CCNL per i
dirigenti dei trasporti, essendo stato recentemente rinnovato negli stessi
termini anche il CCNL per i dirigenti del terziario. Sarà cura
del Fondo Mario Negri inviare alle aziende la modulistica con gli importi
aggiornati e i conguagli da versare.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
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Allegato uno |
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M/cp |
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Roma, 23 gennaio 2008
Avviso comune sugli interventi volti ad incentivare
l'utilizzo
della Retribuzione Variabile
Le Parti, ravvisano la necessità di favorire un maggior
utilizzo della parte della retribuzione variabile attraverso forme significative di decontribuzione.
La retribuzione spettante ai lavoratori ad alta
qualificazione, come i dirigenti, è infatti
strettamente legata ai risultati conseguiti con la propria prestazione
lavorativa secondo una logica premiante e incentivante delle performances conseguite a livello individuale e del livello
di produttività aziendale.
Le aziende nell'attuale contesto
economico sempre più devono investire nel capitale umano attraverso il
riconoscimento della competenza e della qualità del lavoro prestato.
In base alla normativa attuale, tuttavia, viene esclusa dalla retribuzione imponibile contributiva e
pensionabile soltanto una parte delle erogazioni previste dai contratti collettivi
di secondo livello (aziendali o territoriali) delle quali siano incerti la
corresponsione e l'ammontare e la cui struttura sia correlata alla misurazione
di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività
assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e viene
completamente esclusa la retribuzione variabile che discende da accordi
individuali, pur legati ad obiettivi certi e misurabili.
L'importo annuo di retribuzione variabile che viene escluso dall'imponibile contributivo non è, infatti, sufficiente
essendo attualmente fissato fino ad un massimo del 5% della retribuzione
contrattuale percepita nell'anno solare di riferimento dai singoli lavoratori
interessati (intendendosi per retribuzione contrattuale l'ammontare individuato
per la determinazione della base imponibile contributiva in forza della legge,
di accordi collettivi, di accordi individuali e della prassi aziendale).
Pertanto, viste le specificità delle professionalità
considerate nel presente avviso comune e la frequente
difficoltà di ricondurre ad un unico ambito di accordo collettivo la determinazione
degli obiettivi e dei risultati dei singoli dirigenti, si ritiene
indispensabile che, per incentivare effettivamente il maggior ricorso alla
retribuzione variabile, nell'imponibile retributivo soggetto a decontribuzione
siano ricompresi anche gli importi della retribuzione
variabile derivati da accordi individuali, che fanno riferimento a criteri e parametri
oggettivamente misurabili e preventivamente concordati.
Non si ritengono, infine, ancora sufficienti ad incentivare il ricorso alla retribuzione variabile per i
dirigenti le modifiche attuate dall'articolo 1, commi dal 67 al 70, della legge
24 dicembre 2007, n.247 che, in attuazione del
Protocollo del 23 luglio 2007, ha previsto - in via sperimentale e con
riferimento al triennio 2008/2010 - un elevamento del tetto del premio ammesso
allo sgravio dal 3% al 5% della retribuzione annua.
Tutto quanto sopra premesso, le Parti concordano
di formulare al Governo il seguente
AVVISO COMUNE
In aggiunta ai provvedimenti che verranno
adottati in materia di sgravi del costo del lavoro per incentivare la
produttività di secondo livello, si propone di incrementare il tetto di
decontribuzione della retribuzione variabile legata alla produttività ed ai
risultati ottenuti a beneficio della propria azienda fino ad almeno il 15%
della retribuzione lorda annua.
Si chiede che tale incremento possa valere, per la
categoria dei dirigenti, anche in presenza di soli
accordi individuali specifici che fanno riferimento a criteri e parametri oggettivamente
misurabili e preventivamente concordati, che verranno sottoscritti dalle parti
interessate presso organismi paritetici allo scopo individuati dai contratti
collettivi nazionali.
Sugli importi assoggettati a decontribuzione facoltativa
potrebbe non venir riconosciuta alcuna contribuzione
figurativa per la parte eccedente il 5% della retribuzione annua ed,
eventualmente, venire applicato un contributi di solidarietà.
F.TO CONFCOMMERCIO –