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Roma, 10 marzo 2008
Circolare n. 54/2008
Oggetto: Autotrasporto – Recupero contributo al SSN – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 72 del
29.2.2008.
L’Agenzia delle
Entrate ha confermato il codice tributo 6793
del credito d’imposta spettante alle imprese di autotrasporto
per il rimborso del Servizio Sanitario Nazionale versato con i premi R.C. auto.
Com’è noto, il credito d’imposta è pari al contributo SSN
versato per ciascun autoveicolo di peso complessivo oltre le 11,5 tonnellate e
di categoria ecologica Euro 2 e superiori, nel limite massimo di 300 euro ad
autoveicolo.
Il credito può
essere utilizzato in compensazione dei versamenti tributari, previdenziali e
assicurativi effettuati nell’anno in corso col modello
F24. L’importo da compensare va indicato nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme evidenziate nella colonna “importi a
credito compensati”, indicando nel campo “anno di riferimento” l’anno 2008.
f.to dr. Piero M. |
Per riferimenti confronta circ.re
conf.le n. 29/2008 |
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Allegato uno |
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D/t |
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AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE
CENTRALE AMMINISTRAZIONE
RISOLUZIONE N. 72/E
Roma,
29 febbraio 2008
OGGETTO: Ridenominazione
del codice tributo 6793 per la compensazione, mediante modello F24, delle somme
versate a titolo di Contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per veicoli
adibiti a trasporto merci, ai sensi
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 169
La
legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 103, ha previsto che le somme versate nel periodo
d’imposta 2005 a titolo di Contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi
di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla
circolazione dei veicoli a motore adibiti al trasporto di merci aventi massa
complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate e omologati ai sensi
del decreto del Ministro dell’Ambiente 23 marzo 1992 (G.U. n. 77 del 1 aprile
1992), possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti 2006, fino alla
concorrenza di Euro 300 per ciascun veicolo, ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Successivamente la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 396,
ha esteso il beneficio alle somme versate nel periodo d’imposta 2006.
Per consentire la
compensazione in questione sono stati istituiti, con risoluzione n. 8/E del
12/01/2006, il codice tributo 6789 per il periodo d’imposta 2005 e con risoluzione
n. 3/E del 16/01/2007, il codice tributo
6793 per il periodo d’imposta 2006.
Inoltre,
la legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 169, ha ulteriormente
esteso il beneficio, previsto dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1,
comma 103, alle somme versate nel periodo d’imposta 2007.
Al
fine di consentire la compensazione anche per il periodo d’imposta 2007, ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si varia
la denominazione del codice tributo 6793, istituito con risoluzione N. 3/E del
16 gennaio 2007, come di seguito indicato:
- “6793” denominato “credito per versamenti del CSSN sui premi
di assicurazione per responsabilità civile per veicoli
adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a
11,5 tonnellate, omologati ai sensi del decreto del Ministro dell’Ambiente del
23 marzo 1992”.
In sede di compilazione del modello F24, tale codice
tributo è indicato nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme
evidenziate nella colonna “importi a credito compensati”.
Nel campo “Anno di riferimento” è indicato l’anno d’imposta, espresso nella forma “AAAA”.