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Roma, 30 aprile 2008
Circolare n. 83/2008
Oggetto: Autotrasporto – Carta di
qualificazione del conducente – Circolare Ministero dell’Interno prot. n.
300/A/1/24527/108/13/7 del 14.4.2008.
Dal corrente mese di aprile i conducenti titolari di patente C e CE in
possesso della carta di qualificazione
del conducente (cosiddetta CQC) hanno a disposizione un doppio regime di
punti-patente. Al punteggio della patente di guida si aggiunge infatti il nuovo punteggio della CQC (pari a 20 punti) da
cui saranno detratti i punti riferiti alle violazioni del Codice della Strada
commesse alla guida dei mezzi pesanti; i punti per le infrazioni commesse al di
fuori della guida professionale continueranno ad essere decurtati dal punteggio
della patente.
Per poter
beneficiare del doppio regime è pero necessario che l’autista esibisca agli organi di controllo la CQC e che la stessa
venga indicata nel verbale di accertamento dell’infrazione. Per il momento,
infatti, il possesso della CQC da parte degli autisti è facoltativo (diverrà obbligatorio
solo a decorrere dal 10 settembre 2009) e quindi solo chi si è già munito della
carta può ottenere il beneficio del doppio punteggio.
Si rammenta che gli
autisti già titolari di patente professionale alla data del 5 aprile 2007 (termine
di entrata in vigore dei decreti attuativi della CQC) possono
ottenere la carta d’ufficio richiedendola alla Motorizzazione. Per i neo patentati, viceversa, il rilascio della carta è
subordinato alla frequenza di un corso di formazione di 280 ore e al
superamento di un esame di idoneità. La carta vale cinque anni ed è rinnovabile
previa frequenza di un corso di formazione di 35 ore.
La decurtazione dei
punti della CQC avviene secondo le medesime modalità della decurtazione dei
punti della patente ordinaria, come illustrato nella
circolare ministeriale indicata in oggetto.
f.to dr. Piero M. |
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Allegato uno |
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D/t |
© |
MINISTERO DELL
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA
SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e delle Comunicazioni
e per i reparti Speciali della Polizia di Stato
Prot.
n. 300/A/1/24527/108/13/7
Roma, 14 aprile 2008
OGGETTO: Norme in materia
di rilascio della carta di qualificazione del conducente ai sensi della Direttiva
2003/59/CE.
Decurtazione di punti in caso di violazione di norme di comportamento
del Codice della Strada.
Allo
scopo di migliorare la sicurezza stradale e del conducente, la Direttiva Comunitaria
2003/59/CE del 15.9.2003 ha previsto che per la guida di veicoli impegnati in operazioni
di autotrasporto professionale che richiedono la patente
C, C+E, D e D+E, occorre che
il conducente sia titolare anche di una carta
di qualificazione che attesti la sua particolare formazione professionale.
La
Direttiva 2003/59/CE è stata recepita nel nostro ordinamento
con il Decreto Legislativo 21.11.2005 n. 286 che ha, inoltre, previsto un regime
speciale per la decurtazione dei punti a seguito di violazioni di norme di comportamento
del Codice della Strada commesse alla guida di veicoli impiegati nelle predette
operazioni di autotrasporto. L
Tali
disposizioni attuative sono state emanate con il Decreto
del Ministro dei trasporti 7.2.2007 (S.O. G.U. n. 80 del 5.4.2007), recante l
La
completa operatività delle disposizioni attuative sopraindicate,
a partire dal 5 aprile 2008, rende necessario fornire le seguenti indicazioni.
1. LA CARTA DI QUALIFICAZIONE
DEL CONDUCENTE
La
Carta di qualificazione del conducente, di seguito denominata CQC, è un documento
abilitativo che si aggiunge alla patente di guida e che
è necessaria per tutti i conducenti che effettuano professionalmente
l
La
CQC è rilasciata per due modalità di trasporto: per i veicoli adibiti al trasporto di cose e per quelli per il trasporto di persone. La
CQC per trasporto persone non consente la guida di veicoli per trasporto di cose
e viceversa. Il conducente, tuttavia, può essere abilitato per entrambe le tipologie
di trasporto indicate.
Nulla
è, invece, innovato per quanto riguarda la conduzione di taxi e di autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente
per i quali continua ad essere richiesto il possesso del Certificato Abilitazione
Professionale (di seguito indicato come CAP) di tipo KB. Per tali veicoli, infatti,
la CQC non è necessaria. Anzi, diversamente da quanto previsto per il CAP tipo KD,
la CQC per trasporto persone non abilita anche alla conduzione dei veicoli per cui occorre il predetto CAP tipo KB.
La
CQC ha validità di 5 anni ed è rinnovabile alla scadenza. Diversamente da quanto
previsto per il CAP, la validità della CQC non è direttamente collegata alla validità
della patente di guida con la conseguenza che i due documenti possono recare diverse
scadenze.
La
revoca o la sospensione della patente di guida comporta l
1.1 Veicoli per cui non occorre la CQC
Secondo
le indicazioni dell
a) veicoli la cui velocità
massima autorizzata, non supera i 45 km/h;
b) veicoli
ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle
forze responsabili del mantenimento dell
c) veicoli
sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione,
e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
d) veicoli utilizzati in
servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
e) veicoli utilizzati per
le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati
di abilitazione professionale;
f) veicoli utilizzati per
il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;
g) veicoli
che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell
Per quanto riguarda le esenzioni di cui alle precedenti lettere f)
e g) si chiarisce che le stesse si riferiscono ai conducenti di veicoli adibiti
ad uso proprio.
È necessario, tuttavia, precisare che, come sostenuto dal Ministero dei Trasporti
con la nota prot. n. 77898/8.3
del 10 agosto 2007, per questi veicoli l
1.2 Entrata in vigore
delle norme sulla CQC e regime transitorio
L
dal 10 settembre
2008 per il trasporto di persone;
dal 10 settembre
2009 per il trasporto di cose.
Il
nuovo documento sostituirà gradualmente i Certificati di abilitazione
professionale richiesti dall
Dopo
tali scadenze, coloro che sono già titolari di questi certificati e che intendono
continuare a guidare veicoli impegnati nelle attività di autotrasporto
professionale indicate nei paragrafi precedenti devono, perciò, necessariamente
munirsi della CQC che, in alcuni casi e fino alla data del 4.4.2010, può essere
ottenuta anche per conversione senza superare un esame di qualificazione.
Anche
dopo le predette scadenze, tuttavia, il CAP tipo KD, continuerà ad avere piena validità
per la conduzione dei taxi e dei motoveicoli e delle autovetture adibite a noleggio
con conducente per cui è richiesto il possesso del CAP
tipo KA o KB.
2. REGIME
SANZIONATORIO RELATIVO ALLA CQC
Il
D.lg. 286/2005 ha previsto che le sanzioni previste del Codice della Strada per
la mancanza del CAP o per la circolazione con patente scaduta di validità trovino applicazione, rispettivamente, anche nei casi di mancanza
della CQC ovvero di CQC scaduta di validità.
2.1 Sanzioni per
mancanza della CQC
Il
conducente che guida un veicolo impegnato in operazioni di autotrasporto
professionale per cui è richiesto il possesso della CQC senza averla mai conseguita,
è sottoposto alle sanzioni amministrative previste dall
La
stessa sanzione si applica anche a chi, pur avendo la CQC, guida un veicolo diverso
da quello per il quale la carta lo abilita e ciò, ad esempio, nel caso in cui un
conducente munito di CQC per il trasporto cose conduca un veicolo per cui è richiesta la CQC per il trasporto di persone ovvero
nel caso in cui un conducente munito di CQC guida un taxi o un
La
sanzione non è applicabile nel caso in cui il conducente abbia
già superato gli esami di qualificazione e sia in possesso di una dichiarazione
sostitutiva rilasciata da un Ufficio del Dipartimento dei Trasporti terrestri del
Ministero dei Trasporti nel caso in cui non sia possibile provvedere alla consegna
della CQC entro i 10 giorni successivi dalla data del superamento dell
2.2 Sanzioni per CQC
scaduta di validità
La
guida con una CQC scaduta di validità è punita con le sanzioni amministrative previste
dall
2.3 Mancato possesso della CQC durante la guida
A decorrere dalle date sopraindicate, il conducente deve sempre avere
con sé la CQC che, insieme alla patente a cui si associa, deve essere esibita ad
ogni richiesta degli organi di controllo. In caso di impossibilità momentanea ad
esibire la CQC si applicano le sanzioni amministrative previste dall
Fino
alle sopraindicate date di entrata in vigore della nuova
disciplina, i conducenti che hanno già ottenuto la CQC, possono esibirla in luogo
del CAP richiesto per la conduzione del veicolo professionale. Anche prima dell
3. DECURTAZIONE DI
PUNTI DALLA CQC
Secondo
l
Presupposto
per l
Quando,
invece, il titolare di una CQC ovvero di un CAP tipo KB commette la violazione alla
guida di un veicolo diverso da quelli per cui è richiesto
il possesso di questo documento ovvero, quando il veicolo sia·utilizzato
per finalità private e non commerciali, la decurtazione di punti interessa la patente
di guida e non la CQC.
Nella fase transitoria di cui al punto 1.2, la decurtazione di punti
di cui trattasi può interessare solo chi è già in possesso di CQC e non si estende
a chi conduce un veicolo professionale con il CAP tipo KC o tipo KD.
Nei confronti delle persone che guidano uno dei veicoli per cui
è richiesto il possesso della CQC ma che non ne sono ancora in possesso, perciò,
la decurtazione di punti si applica sulla patente di guida posseduta.
In
tale periodo, peraltro, la possibilità di applicare la decurtazione sulla CQC è
limitata ai casi in cui sia lo stesso conducente ad esibirla
al momento del controllo. Infatti, fino alla completa attuazione
delle nuove disposizioni, come indicato al punto 1.2, non è possibile richiedere
l
Per
le violazioni commesse alla guida di taxi o di autovetture
adibite a noleggio con conducente per cui è richiesto il CAP tipo KB, tuttavia,
la decurtazione di punti può essere applicata anche se il conducente è possessore
di CAP tipo KD visto che, ai sensi dell
3.1 Indicazioni sul
verbale di contestazione
Per
tutte le violazioni indicate al punto precedente che sono commesse dal 5.4.2008
e per le quali è prevista la decurtazione dei punti sulla
CQC o sul CAP tipo KB (ovvero anche sul CAP tipo KD per i taxi e le auto vetture
da noleggio con conducente), il verbale di contestazione redatto ai sensi dell
Tale
indicazione, nel verbale modello 352 in uso a Codesti Uffici, deve essere riportata
nello spazio riservato al numero della patente di guida posseduta dal conducente
(punto 1 dati del trasgressore). Nella casella relativa alla
categoria di patente deve essere indicato se trattasi di CQC o di CAP, indicandone,
in quest
La
categoria ed il numero della patente di guida, peraltro, devono essere comunque annotati nel verbale, riportandoli in calce alla descrizione
della violazione.
3.2 Raddoppio dei punti per neopatentati
Quando
la decurtazione di punti interessa la CQC o il CAP, ai fini dell
Perciò,
ai fini sopraindicati, il raddoppio del punteggio si applica solo
quando il conducente ha conseguito la patente di guida da meno di 3 anni
a nulla rilevando la data di conseguimento della CQC o del CAP.
Le
Prefetture Uffici Territoriali del Governo sono pregate
di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale
e Provinciale.
IL DIRETTORE CENTRALE
Rosini