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Roma, 30 aprile 2008

 

Circolare n. 83/2008

 

Oggetto: Autotrasporto – Carta di qualificazione del conducente – Circolare Ministero dell’Interno prot. n. 300/A/1/24527/108/13/7 del 14.4.2008.

 

Dal corrente mese di aprile i conducenti titolari di patente C e CE in possesso della carta di qualificazione del conducente (cosiddetta CQC) hanno a disposizione un doppio regime di punti-patente. Al punteggio della patente di guida si aggiunge infatti il nuovo punteggio della CQC (pari a 20 punti) da cui saranno detratti i punti riferiti alle violazioni del Codice della Strada commesse alla guida dei mezzi pesanti; i punti per le infrazioni commesse al di fuori della guida professionale continueranno ad essere decurtati dal punteggio della patente.

 

Per poter beneficiare del doppio regime è pero necessario che l’autista esibisca agli organi di controllo la CQC e che la stessa venga indicata nel verbale di accertamento dell’infrazione. Per il momento, infatti, il possesso della CQC da parte degli autisti è facoltativo (diverrà obbligatorio solo a decorrere dal 10 settembre 2009) e quindi solo chi si è già munito della carta può ottenere il beneficio del doppio punteggio.

 

Si rammenta che gli autisti già titolari di patente professionale alla data del 5 aprile 2007 (termine di entrata in vigore dei decreti attuativi della CQC) possono ottenere la carta d’ufficio richiedendola alla Motorizzazione. Per i neo patentati, viceversa, il rilascio della carta è subordinato alla frequenza di un corso di formazione di 280 ore e al superamento di un esame di idoneità. La carta vale cinque anni ed è rinnovabile previa frequenza di un corso di formazione di 35 ore.

 

La decurtazione dei punti della CQC avviene secondo le medesime modalità della decurtazione dei punti della patente ordinaria, come illustrato nella circolare ministeriale indicata in oggetto.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.106/2007

 

Allegato uno

 

D/t

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MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato

 

Prot. n. 300/A/1/24527/108/13/7

 

Roma, 14 aprile 2008

 

OGGETTO:     Norme in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente ai sensi della Direttiva 2003/59/CE.

                     Decurtazione di punti in caso di violazione di norme di comportamento del Codice della Strada.

 

Allo scopo di migliorare la sicurezza stradale e del conducente, la Direttiva Comunitaria 2003/59/CE del 15.9.2003 ha previsto che per la guida di veicoli impegnati in operazioni di autotrasporto professionale che richiedono la patente C, C+E, D e D+E, occorre che il conducente  sia titolare anche di una carta di qualificazione che attesti la sua particolare formazione professionale.

La Direttiva 2003/59/CE è stata recepita nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo 21.11.2005 n. 286 che ha, inoltre, previsto un regime speciale per la decurtazione dei punti a seguito di violazioni di norme di comportamento del Codice della Strada commesse alla guida di veicoli impiegati nelle predette operazioni di autotrasporto. L'entrata in vigore delle disposizioni del richiamato D.lg. 286/2005 era stata, tuttavia, subordinata all'emanazione di alcuni decreti attuativi contenenti le procedure per il rilascio, il rinnovo e le modalità di decurtazione di punti dalla carta di qualificazione del conducente.

Tali disposizioni attuative sono state emanate con il Decreto del Ministro dei trasporti 7.2.2007 (S.O. G.U. n. 80 del 5.4.2007), recante l'indicazione degli Enti per la formazione dei conducenti professionali, il programma del corso e le procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente e con i Decreti Dirigenziali del Ministero dei trasporti 7.2.2007, n. 371 e 372 (S.O. G.U. n. 80 del 5.4.2007) riguardanti le modalità di rilascio della carta di qualificazione del conducente e la decurtazione dei punti dalla carta di qualificazione.

La completa operatività delle disposizioni attuative sopraindicate, a partire dal 5 aprile 2008, rende necessario fornire le seguenti indicazioni.

 

1. LA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE

La Carta di qualificazione del conducente, di seguito denominata CQC, è un documento abilitativo che si aggiunge alla patente di guida e che è necessaria per tutti i conducenti che effettuano professionalmente l'autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, CE, D e DE.

La CQC è rilasciata per due modalità di trasporto: per i veicoli adibiti al trasporto di cose e per quelli per il trasporto di persone. La CQC per trasporto persone non consente la guida di veicoli per trasporto di cose e viceversa. Il conducente, tuttavia, può essere abilitato per entrambe le tipologie di trasporto indicate.

Nulla è, invece, innovato per quanto riguarda la conduzione di taxi e di autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente per i quali continua ad essere richiesto il possesso del Certificato Abilitazione Professionale (di seguito indicato come CAP) di tipo KB. Per tali veicoli, infatti, la CQC non è necessaria. Anzi, diversamente da quanto previsto per il CAP tipo KD, la CQC per trasporto persone non abilita anche alla conduzione dei veicoli per cui occorre il predetto CAP tipo KB.

La CQC ha validità di 5 anni ed è rinnovabile alla scadenza. Diversamente da quanto previsto per il CAP, la validità della CQC non è direttamente collegata alla validità della patente di guida con la conseguenza che i due documenti possono recare diverse scadenze.

La revoca o la sospensione della patente di guida comporta l'inefficacia anche della CQC.

           

1.1 Veicoli per cui non occorre la CQC

Secondo le indicazioni dell'art. 16 del D.lg. 286/2005, non ricorre l'obbligo del possesso della CQC per la conduzione dei veicoli di seguito indicati:

a) veicoli la cui velocità massima autorizzata, non supera i 45 km/h;

b) veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;

c) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;

d) veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;

e) veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;

f) veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;

g) veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.

Per quanto riguarda le esenzioni di cui alle precedenti lettere f) e g) si chiarisce che le stesse si riferiscono ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio. È necessario, tuttavia, precisare che, come sostenuto dal Ministero dei Trasporti con la nota prot. n. 77898/8.3 del 10 agosto 2007, per questi veicoli l'obbligo del possesso della carta di qualificazione non ricorre solo se il conducente non sta svolgendo un'attività professionale. È stato pertanto chiarito che, quando i predetti veicoli sono utilizzati per attività imprenditoriali dell'impresa che ne è proprietaria da parte di soggetti dipendenti da quell'impresa ed assunti con qualifica specifica e mansioni di autista, il conducente deve essere comunque munito di CQC. In tali casi, infatti, sostiene il predetto Dicastero, non vi è dubbio che la guida del veicolo viene effettuata a carattere professionale. Seconda la predetta nota del Ministero dei Trasporti, non sono esentati dall'obbligo del possesso della CQC i conducenti di scuolabus per i quali era richiesto il CAP KD, a prescindere dal fatto che l'attività sia esercitata in conto proprio o per conto di terzi.

 

1.2 Entrata in vigore delle norme sulla CQC e regime transitorio

L'obbligo di possedere la CQC durante la guida dei veicoli professionali decorre:

­dal 10 settembre 2008 per il trasporto di persone;

­dal 10 settembre 2009 per il trasporto di cose.

Il nuovo documento sostituirà gradualmente i Certificati di abilitazione professionale richiesti dall'art. 116 CDS per la conduzione di alcuni dei veicoli sopraindicati. Di conseguenza, tutti i CAP tipo KD e quelli di tipo KC per la conduzione di veicoli professionali, non saranno più rilasciati a decorrere dalle date sopraindicate e dalle date stesse non saranno più titolo idoneo per la guida dei veicoli sopraindicati, salvo quanto precisato poco più avanti.

Dopo tali scadenze, coloro che sono già titolari di questi certificati e che intendono continuare a guidare veicoli impegnati nelle attività di autotrasporto professionale indicate nei paragrafi precedenti devono, perciò, necessariamente munirsi della CQC che, in alcuni casi e fino alla data del 4.4.2010, può essere ottenuta anche per conversione senza superare un esame di qualificazione.

Anche dopo le predette scadenze, tuttavia, il CAP tipo KD, continuerà ad avere piena validità per la conduzione dei taxi e dei motoveicoli e delle autovetture adibite a noleggio con conducente per cui è richiesto il possesso del CAP tipo KA o KB.

 

2. REGIME SANZIONATORIO RELATIVO ALLA CQC

Il D.lg. 286/2005 ha previsto che le sanzioni previste del Codice della Strada per la mancanza del CAP o per la circolazione con patente scaduta di validità trovino applicazione, rispettivamente, anche nei casi di mancanza della CQC ovvero di CQC scaduta di validità.

2.1 Sanzioni per mancanza della CQC

Il conducente che guida un veicolo impegnato in operazioni di autotrasporto professionale per cui è richiesto il possesso della CQC senza averla mai conseguita, è sottoposto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 116, comma 15 C.d.S.

La stessa sanzione si applica anche a chi, pur avendo la CQC, guida un veicolo diverso da quello per il quale la carta lo abilita e ciò, ad esempio, nel caso in cui un conducente munito di CQC per il trasporto cose conduca un veicolo per cui è richiesta la CQC per il trasporto di persone ovvero nel caso in cui un conducente munito di CQC guida un taxi o un'autovettura per noleggio con conducente senza essere munito di CAP tipo KB.

La sanzione non è applicabile nel caso in cui il conducente abbia già superato gli esami di qualificazione e sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva rilasciata da un Ufficio del Dipartimento dei Trasporti terrestri del Ministero dei Trasporti nel caso in cui non sia possibile provvedere alla consegna della CQC entro i 10 giorni successivi dalla data del superamento dell'esame.

2.2 Sanzioni per CQC scaduta di validità

La guida con una CQC scaduta di validità è punita con le sanzioni amministrative previste dall'art. 126 C.d.S. In questo caso la CQC deve essere ritirata e trasmessa alla Prefettura UTG competente per territorio che provvederà a restituirla solo dopo la verifica dell'avvenuta conferma di validità.

2.3 Mancato possesso della CQC durante la guida

A decorrere dalle date sopraindicate, il conducente deve sempre avere con sé la CQC che, insieme alla patente a cui si associa, deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo. In caso di impossibilità momentanea ad esibire la CQC si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 180 comma 7 C.d.S.

Fino alle sopraindicate date di entrata in vigore della nuova disciplina, i conducenti che hanno già ottenuto la CQC, possono esibirla in luogo del CAP richiesto per la conduzione del veicolo professionale. Anche prima dell'entrata in vigore dell'obbligo di avere il documento, infatti, per chi ne è già possessore, la CQC sostituisce, a tutti gli effetti, i certificati di abilitazione tipo KC e KD richiesti dall'art. 116 C.d.S (salvo che per la guida dei taxi e degli altri veicoli per cui è richiesto il CAP tipo KB).

 

3. DECURTAZIONE DI PUNTI DALLA CQC

Secondo l'art.23 del D.L.G. 286/2005 quando una violazione che prevede perdita di punteggio è commessa alla guida di un veicolo che richiede, oltre alla patente, anche la carta di qualificazione o il CAP tipo KB, la decurtazione di punti si applica su questi documenti. La previsione normativa sopraindicata entra in vigore per le violazioni commesse a decorrere dal 5.4.2008.

Presupposto per l'applicazione della disciplina in parola è che gli illeciti siano commessi alla guida del veicolo per il quale è richiesta la titolarità di una CQC ovvero del CAP tipo KB e nell'esercizio di un'attività professionale di autotrasporto di persone o di cose.

Quando, invece, il titolare di una CQC ovvero di un CAP tipo KB commette la violazione alla guida di un veicolo diverso da quelli per cui è richiesto il possesso di questo documento ovvero, quando il veicolo sia·utilizzato per finalità private e non commerciali, la decurtazione di punti interessa la patente di guida e non la CQC.

Nella fase transitoria di cui al punto 1.2, la decurtazione di punti di cui trattasi può interessare solo chi è già in possesso di CQC e non si estende a chi conduce un veicolo professionale con il CAP tipo KC o tipo KD. Nei confronti delle persone che guidano uno dei veicoli per cui è richiesto il possesso della CQC ma che non ne sono ancora in possesso, perciò, la decurtazione di punti si applica sulla patente di guida posseduta.

In tale periodo, peraltro, la possibilità di applicare la decurtazione sulla CQC è limitata ai casi in cui sia lo stesso conducente ad esibirla al momento del controllo. Infatti, fino alla completa attuazione delle nuove disposizioni, come indicato al punto 1.2, non è possibile richiedere l'esibizione della carta non essendo ancora vigente l'obbligo di possederla.

Per le violazioni commesse alla guida di taxi o di autovetture adibite a noleggio con conducente per cui è richiesto il CAP tipo KB, tuttavia, la decurtazione di punti può essere applicata anche se il conducente è possessore di CAP tipo KD visto che, ai sensi dell'art. 116 C.d.S e dell'art. 310, comma 2 Reg. Es. C.d.S, questo documento comprende anche il CAP tipo KB e che l'attuale normativa non prevede l'obbligo per i predetti conducenti di chiedere la conversione del CAP tipo KD in CAP tipo KB, fino alla data della scadenza del CAP medesimo.

3.1 Indicazioni sul verbale di contestazione

Per tutte le violazioni indicate al punto precedente che sono commesse dal 5.4.2008 e per le quali è prevista la decurtazione dei punti sulla CQC o sul CAP tipo KB (ovvero anche sul CAP tipo KD per i taxi e le auto vetture da noleggio con conducente), il verbale di contestazione redatto ai sensi dell'art. 200 C.d.S deve contenere l'indicazione del numero di CQC o del CAP posseduto dal conducente.

Tale indicazione, nel verbale modello 352 in uso a Codesti Uffici, deve essere riportata nello spazio riservato al numero della patente di guida posseduta dal conducente (punto 1 dati del trasgressore). Nella casella relativa alla categoria di patente deve essere indicato se trattasi di CQC o di CAP, indicandone, in quest'ultimo caso, il tipo.

La categoria ed il numero della patente di guida, peraltro, devono essere comunque annotati nel verbale, riportandoli in calce alla descrizione della violazione.

3.2 Raddoppio dei punti per neopatentati

Quando la decurtazione di punti interessa la CQC o il CAP, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 126 bis che prevedono il raddoppio della misura dei punti decurtati per i neopatentati, si deve aver riferimento alla patente di guida e non alla CQC o al CAP posseduto.

Perciò, ai fini sopraindicati, il raddoppio del punteggio si applica solo quando il conducente ha conseguito la patente di guida da meno di 3 anni a nulla rilevando la data di conseguimento della CQC o del CAP.

 

Le Prefetture Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE

Rosini